AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA. Come si è visto l’area Ambiente Salute e Sicurezza è quella che presenta un minor numero di ricorrenze, il 15,4% del totale (n.261), e questo può essere sostanzialmente spiegato da tre fattori. Il primo riguarda la forte regolazione sovra-aziendale di questa materia, poiché la legislazione su questi temi è disciplinata a livello nazionale (in particolare dal D.Lgs. 81/08) e, in secondo luogo, dai CCNL a cui la legge rimanda per la definizione e l’implementazione di diversi aspetti. Il secondo fattore riguarda il carattere non facilmente circoscrivibile delle questioni inerenti la tutela della salute e sicurezza, poiché le condizioni di lavoro sono determinate da numerosi aspetti contrattuali e, dunque, alcuni temi inerenti la tutela della salute e sicurezza sono contenuti in altre aree degli accordi, come ad esempio le rappresentanze sindacali (considerando ad esempio che i RLS sono eletti o nominati prioritariamente nell’ambito delle RSA/RSU e che le rappresentanze di sito sono disciplinate dall’art. 49 del D.Lgs. 81/08), gli orari di lavoro (considerando ad esempio le pause e i riposi), l’organizzazione del lavoro (considerando ad esempio la rilevanza della gestione dei ritmi, delle trasferte, dei cambiamenti organizzativi e tecnologici), la bilateralità (in particolare per gli accordi territoriali). L’ultimo fattore riguarda i criteri di progettazione della griglia tematica di quest’area. A differenza delle altre aree, infatti, in questo caso vengono rilevate aspetti che si collocano al di fuori delle norme che le regolano e quindi assumono un carattere residuale e meno ricorrente. 1,8% 1,1% 2,6% 4,2% 1,4% 0,7% 3,2% 2,1% 1% Prestazioni per rappresentanti della sicurezza Prevenzione 5,8% 7,6% Dall’analisi degli accordi emerge che gli avanzamenti rispetto alle leggi e alla contrattazione nazionale contenuti nell’Area Salute e Sicurezza riguardano soprattutto due aspetti, quello delle rappresentanze sindacali specifiche (RLS) e quello della prevenzione. Per quanto riguarda i RLS, gli accordi tendono a regolamentare le modalità di designazione e le prerogative di queste figure, le prestazioni e la formazione aggiuntiva (anche per i lavoratori) e i diritti di informazione e consultazione sui temi della SSL. Per quanto riguarda la parte sulla prevenzione, il tema più ricorrente è legato agli Obiettivi di miglioramento del Ssl che raccoglie tutte le intenzioni, più o meno generiche, di ottimizzazione dei sistemi di sicurezza; è un tema che viene trattato solo ...
AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA. Ambiente 26 6.2 Salute e Sicurezza. Reati in materia di tutela della salute della sicurezza dei lavoratori 26
AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA. Tutela dell’ambiente
AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA. L’area che raccoglie le norme su Ambiente Salute e Sicurezza (n.374, 20,3%) ha visto un notevole incremento nel corso dell’ultima rilevazione, da riferirsi soprattutto alle misure di prevenzione introdotte dai protocolli firmati durante la fase emergenziale, come si vedrà meglio nel paragrafo 4.8.1. Nella voce Altro, oltre agli aspetti specifici riferiti ai protocolli di sicurezza (cfr. par.4.8.1), ci sono diversi accordi del 2021 che prevedono l’istituzione di hub vaccinali in azienda (es. Amazon, Energean) o controlli periodici, non obbligatori, sui lavoratori attraverso l’utilizzo di test rapidi per la rilevazione di infezioni di Sars- Covid 19.
AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA. Il Fornitore si impegna a rispettare tutte le normative locali, nazionali ed internazionali in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro ad esso eventualmente applicabili. il Fornitore terrà Exide indenne e manlevata da qualsiasi danno, perdita, costo o spesa derivante da violazioni delle norme in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro. In caso di violazione del presente articolo, sarà facoltà di Exide allontanare immediatamente in fornitore dai propri stabilimenti e risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 CC., fatto salvo il risarcimento del danno.
AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA. Il testo contrattuale di cui all’art. 1, Sezione quarta - Titolo V, è stato aggiornato a partire dalla sostituzione, nel titolo, del riferimento all’igiene con il termine, senz’altro più moderno, di salute e, poi, con l’inserimento del richiamo al rispetto dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile delle attività produttive, quali valori condivisi dalle parti a tutti i livelli, e dei nuovi riferimenti legislativi2. L’altra innovazione riguarda gli stabilimenti cui si applica la c.d. legge Seveso (D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 di attuazione della direttiva 96/ 82/ CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, aggiornato e modificato con D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238) e, cioè, gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell’Allegato I e soggetti agli obblighi di cui all’art. 6 (Notifica) e all’art. 8 (Rapporto di sicurezza) della medesima legge e che, per quanto attiene al nostro settore, possono riguardare, ad esempio, quelli in cui vengono utilizzati procedimenti galvanici. In questi stabilimenti, su richiesta della R.S.U., gli R.L.S. possono essere sostituiti dagli R.L.S.A., xxxxx restando il numero complessivo di rappresentanti, diritti, ruolo e attribuzioni già previsti per gli R.L.S.. Si tratta, in sostanza, di una sostituzione mirata a rendere esplicita la competenza in materia ambientale già maturata dagli R.L.S. considerati i particolari rischi che caratterizzano queste aree produttive. A tal fine viene previsto che, fatto salvo ovviamente quanto già riconosciuto dalla legge (in particolare il Decreto legge 26 maggio 2009, n. 138 del Ministero dell’Ambiente, prevede che la consultazione dei lavoratori in merito all’adozione del piano di emergenza interno venga effettuata per il tramite degli R.L.S.), nei suddetti stabilimenti la Direzione fornirà agli R.L.S.A., qualora costituiti, nel corso di specifici incontri annuali, informazioni finalizzate alla comprensione dei sistemi di gestione ambientali addottati.
AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA. 12.1 In esecuzione degli obblighi assunti ai sensi delle presenti condizioni generali, il Fornitore si impegna a porre in essere le azioni e a prendere le precauzioni necessarie ed appropriate al fine di prevenire danni a persone, cose e/o all’ambiente e quindi a rispettare la normativa vigente in materia di ambiente, salute e sicurezza nel luogo di lavoro.
12.2 Il Fornitore non introdurrà nel Sito di Fabbricazione né nella Sede di svolgimento dei Servizi prodotti pericolosi, nocivi e/o radioattivi, salvo che ciò sia strettamente necessario per la realizzazione dei Beni e/o la prestazione dei Servizi e la Società ne dia espressa autorizzazione scritta (autorizzazione che si intenderà validamente emessa solo a seguito e sulla base di una corretta e completa informativa resa dal Fornitore). In ogni caso, i costi sostenuti per l’evacuazione obbligatoria o opportuna e il trattamento di tali prodotti, così come i danni derivanti da tale introduzione, evacuazione o trattamento, ivi inclusi eventuali danni a persone, saranno interamente a carico del Fornitore. Qualora il Fornitore sia autorizzato a introdurre prodotti pericolosi presso il Sito di Fabbricazione e/o la Sede di svolgimento dei Servizi, il medesimo sarà tenuto a (i) maneggiarli e conservarli nel rispetto della Normativa Applicabile, e (ii) adottare tutte le misure volte a evitare contaminazioni o inquinamenti del Sito di Fabbricazione e/o Sede di svolgimento dei Servizi nonché lesioni a persone operanti presso la predetta sede. Tutti i rifiuti, compresi i prodotti pericolosi e/o radioattivi generati o portati dal Fornitore, dovranno essere da quest’ultimo eliminati, trattati, migliorati, riutilizzati e/o rimossi regolarmente nel rispetto della Normativa Applicabile e delle regole interne applicabili, a spese e rischio esclusivi del Fornitore. In caso di mancato tempestivo adempimento di tale obbligo da parte del Fornitore, la Società potrà provvedervi di propria iniziativa, addebitando i relativi oneri al Fornitore, che sarà tenuto a rimborsarli a semplice richiesta, dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi. Tale facoltà non pregiudica il diritto della Società di sospendere i pagamenti della fornitura sino al momento dell’avvenuto completamento dell’attività sopraccitata.
12.3 Fermo restando l’obbligo di consegna della documentazione di cui al precedente paragrafo 3.6, il Fornitore, ove richiesto, fornirà alla Società anche le informazioni relative alle sostanze chimiche contenute n...
AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA. A tutela dei lavoratori occupati nei vari settori l’azienda si impegna: - a provvedere alla vaccinazione antitetanica, gratuita presso le ASL, subordinata al parere del medico competente in concertazione con la sorveglianza sanitaria; - al recepimento ed all’applicazione dell’avviso comune del 16/09/2011 recante indicazioni per l’attuazione dell’art 3 comma 13 del d.lgs 09/04/2008 n.81; - alla corretta applicazione dell’art 68 del Contratto Nazionale; - ad effettuare le visite mediche periodiche, a proprio carico, da svolgersi con regolarità almeno due volte l’anno per i lavoratori a contatto con sostanze nocive; - a garantire, ove possibile, durante il periodo di gravidanza la possibilità di cambiare mansione sempre nell’ambito dell’organizzazione aziendale e compatibilmente con l’organico aziendale, con l’esclusione dai lavori pesanti e nocivi individuati dai Contratti Provinciali stessi; - ad effettuare ai dipendenti corsi di formazione e informazione interna o esterna sui temi di base della sicurezza sul lavoro utilizzando ore regolarmente retribuite in riferimento alla norma vigente.
AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA. La Società considera l’ambiente e la natura valori fondamentali e patrimonio tutti della collettività, da tutelare e difendere. A tal fine l’azienda, nell'ambito delle proprie attività imprenditoriali, per quanto praticabile è tra l’altro impegnata a contribuire allo sviluppo e al benessere delle comunità in cui opera, perseguendo l'obiettivo di garantire la sicurezza e la salute degli operatori, dei collaboratori interni ed esterni, dei professionisti e degli utenti. L’azienda si impegna a gestire le proprie attività nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di Ambiente, Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro. La gestione operativa deve fare riferimento a criteri di salvaguardia ambientale e di efficienza energetica, perseguendo il miglioramento delle condizioni di Salute e di Sicurezza sui luoghi di Lavoro. La ricerca e l'innovazione tecnologica aziendale devono essere orientate al perseguimento di prodotti e processi compatibili con l'Ambiente e caratterizzati da una sempre maggiore attenzione alla Salute e Sicurezza degli operatori, dei professionisti e degli utenti. L’azienda si impegna a diffondere tra gli operatori e i professionisti la cultura della Salute e della Sicurezza sui luoghi di Lavoro, sviluppando la consapevolezza del Rischio, nonché promuovendo comportamenti responsabili. Gli operatori e i professionisti nell’ambito delle proprie mansioni e funzioni, partecipano al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell’ambiente e di tutela della Salute e della Sicurezza sui luoghi di Lavoro. Tutti gli operatori, soprattutto qualora aventi funzioni di coordinamento di risorse umane o di interfacciamento con fornitori, e i professionisti, devono puntualmente, sistematicamente e scrupolosamente rispettare e far rispettare le pertinenti disposizioni in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro. Le principali misure generali per la protezione della Salute e della Sicurezza che l’azienda si impegna ad adottare sono costituite da:
a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b) riduzione dei rischi alla fonte;
c) programmazione della prevenzione;
d) adozione di misure igieniche e di controllo sanitario degli operatori, in funzione dei rischi specifici, delle misure da attuare in caso di incendio, di esigenza di primo soccorso, di evacuazione o di altra emergenza o pericolo;
e) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti;
f) informazione, formazione, consultazione e partecipazione degli operato...
AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA. 10.1 In esecuzione degli obblighi assunti ai sensi delle presenti condizioni generali, il Fornitore si impegna a porre in essere le azioni e a prendere le precauzioni necessarie ed appropriate al fine di prevenire danni a persone, cose e/o all’ambiente e quindi a rispettare la normativa vigente in materia di ambiente, salute e sicurezza, tanto nel luogo di lavoro quanto in fase di trasporto.
10.2 I Beni dovranno essere consegnati a Jazz corredati da tutta la documentazione necessaria e idonea al regolare utilizzo di quanto consegnato (a mero titolo esemplificativo, Manuale di istruzioni per l’uso, Schede di sicurezza sui materiali, schede tecniche aggiornate e documenti e certificati a supporto della conformità dei Beni alla Normativa Applicabile). Il Fornitore, ove richiesto, fornirà a Jazz anche le informazioni relative alle sostanze chimiche contenute nei Beni, specificando le quantità (percentuali) di tali sostanze, le miscele, preparati o leghe nonché ogni altra informazione o dato rilevante concernente le loro proprietà, inclusi, senza limitazioni, i da ti dei test e le informazioni relative ai rischi connessi alle predette sostanze.
10.3 I Beni non possono contenere, né nel relativo ciclo produttivo possono essere utilizzate, sostanze nocive, inquinanti, tossiche o altre sostanze che possano risultare pericolose per la sicurezza, la salute o l’ambiente secondo quanto previsto dalla Normativa Applicabile. L’impiego dei Beni secondo l’uso cui sono destinati non può causare la dispersione di sostanze cancerogene, mutagene, tossiche o pericolose.