Common use of AMMINISTRAZIONE Clause in Contracts

AMMINISTRAZIONE. 1. Il Corpo elettorale è composto dagli iscritti in servizio ed in quiescenza. Al Corpo Elettorale compete eleggere i membri elettivi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e dell’Assemblea dei Delegati, in base alle modalità stabilite nell’articolo 23 e dal “Regolamento Elettorale”. 2. In relazione al comma che precede, ogni iscritto potrà esercitare il proprio diritto di voto anche attraverso modalità elettronica “a distanza”, secondo quanto previsto dal sopra citato articolo. 3. Il Consiglio di Amministrazione informerà con un preavviso di almeno 45 giorni tutti gli iscritti sulle scadenze e sulle modalità di esercizio del diritto di voto. 1. Gli Organi del “Fondo Sanitario” sono: - l’Assemblea dei Delegati; - il Consiglio di Amministrazione; - il Presidente; - il Direttore; - il Collegio dei Sindaci. Il Direttore, i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci, nonché dell’Assemblea dei Delegati non devono trovarsi nelle cause di ineleggibilità e decadenza previste dagli artt. 2383 e 2399 CC e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti degli intermediari finanziari (D.M. 30.12.1998 n.516), nonché di adeguata professionalità. 1. L’Assemblea dei Delegati è costituita da 38 delegati, di cui 18 designati dalla “Capogruppo”, 18 eletti dagli iscritti in servizio e 2 eletti dagli iscritti in quiescenza, secondo le modalità stabilite nel “Regolamento Elettorale”. 2. I Delegati durano in carica quattro anni e scadono l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del quarto bilancio da essi approvato. 3. Per l'assolvimento dell'incarico di Delegato non compete emolumento alcuno. 4. Il loro mandato è rinnovabile, per un massimo di tre mandati consecutivi. 5. Ove in corso di mandato venga meno, per qualsiasi causa, un delegato, si fa luogo al subentro previsto dal “Regolamento Elettorale”, il delegato subentrante resta in carica sino a conclusione del mandato in corso. 6. L’Assemblea dei Delegati, presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, si riunisce per: - deliberare a maggioranza assoluta le modifiche dello Statuto e, a maggioranza qualificata di ¾, lo scioglimento del “Fondo Sanitario ”stesso; - approvare il bilancio consuntivo, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di competenza; - deliberare su tutti gli altri argomenti attinenti la gestione del “Fondo Sanitario” riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione. 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da: a) 9 componenti designati dalla “Capogruppo”; b) 9 componenti appartenenti agli categoria degli iscritti in servizio ed eletti, ai sensi del successivo articolo 23 e del “Regolamento Elettorale”, dai medesimi iscritti in servizio; c) un componente appartenente alla categoria degli iscritti in quiescenza, eletto ai sensi del successivo articolo 23 e del “Regolamento Elettorale”, dai medesimi iscritti in quiescenza; 2. I Consiglieri durano in carica quattro anni e scadono l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del quarto bilancio da essi deliberato. 3. Il loro mandato è rinnovabile, per un massimo di tre mandati consecutivi. 4. Qualora durante il quadriennio vengano a mancare uno o più Consiglieri: - se trattasi di Consigliere designato dalla “Capogruppo”, quest'ultima provvede a sostituirlo; - se trattasi di Consigliere elettivo si fa luogo al subentro previsto dal “Regolamento Elettorale”. 5. I Consiglieri di cui al comma precedente restano in carica sino al termine del mandato del Consiglio. 6. Per l'assolvimento dell'incarico di Consigliere non compete emolumento alcuno. 7. La funzione di Consigliere svolta dai soggetti di cui al comma 1, lett. b), è considerata attività di servizio. 8. La cessazione del rapporto di lavoro per causa diversa dal pensionamento, comporta la contestuale decadenza dalla carica dei Consiglieri di cui al comma 2 lettera b). 1. Il Consiglio di Amministrazione assume ogni deliberazione utile od opportuna circa l'attività e la gestione del “Fondo Sanitario”. 2. In particolare il Consiglio, a mero titolo indicativo: - nomina il Presidente ed il Vicepresidente secondo quanto stabilito dall’art. 20 xxxxx X; - nomina il Direttore, su proposta della “Capogruppo”; - assume le necessarie determinazioni in ordine alla gestione del patrimonio ed alla gestione contabile e amministrativa; - approva il bilancio preventivo e sottopone quello consuntivo all’Assemblea dei Delegati; - gestisce il piano degli impieghi temporanei delle disponibilità liquide e dei flussi degli esborsi; - esprime il proprio preventivo gradimento circa l’entità amministrativa di cui all’art. 28; - controlla l’efficacia/funzionamento della gestione amministrativa delle pratiche di rimborso; - assume i provvedimenti anche di tipo sanzionatorio nei confronti degli Iscritti, su proposta del Presidente; - nomina il consulente sanitario con funzioni di controllo sulle liquidazioni, sulla qualità delle convenzioni, e su ogni altro aspetto di carattere sanitario; - attribuisce a società esterne l’attività di revisione del bilancio; - definisce le modalità di conservazione dei dati personali, sensibili e non, secondo le disposizioni operanti in relazione all’attività sanitaria della “Fondo Sanitario”, ed attribuisce la responsabilità del relativo trattamento al Direttore; - definisce il modello organizzativo del “Fondo Sanitario”, anche in applicazione delle normative di legge tempo per tempo vigenti; - delibera l’avvio di verifiche ispettive periodiche; - delibera le modifiche da apportare allo Statuto discendenti dalle disposizioni di legge e, ove si renda necessario, definisce l’applicazione, in xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx statutarie aventi a riferimento il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, a favore degli iscritti beneficiari di contratto collettivo di altro settore merceologico; - delibera l’aggiornamento dei Grandi Interventi Chirurgici, dei Grandi Eventi Patologici, dei trattamenti equiparati ad intervento chirurgico e delle prestazioni specialistiche di c.d. alta diagnostica; - delibera circa la sottoscrizione di convenzioni sanitarie od analoghe intese volte a favorire la salvaguardia della salute degli iscritti ed a calmierare gli oneri del “Fondo Sanitario”, provvedendo ad un costante monitoraggio per verificarne l’efficienza e la sostenibilità economica; - determina l’eventuale sostituzione delle certificazioni anagrafiche con idonee autocertificazioni e definisce i limiti entro i quali gli iscritti possono in tal modo comprovare comunque la sussistenza dei requisiti statutari per beneficiare delle prestazioni; - in presenza di disponibilità economiche determina l’avvio di campagne di prevenzione tra gli Iscritti ed il riconoscimento di prestazioni assistenziali aggiuntive anche attraverso la sottoscrizione di polizze assicurative; - può istituire al proprio interno un Comitato Esecutivo, definendone la composizione, le modalità di funzionamento e le relative deleghe, nel rispetto delle competenze assegnate dal presente Statuto al Consiglio di Amministrazione. 1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce (anche in “video/call conference” o con le eventuali altre modalità “a distanza” tempo per tempo individuate) di massima almeno ogni quattro mesi e, comunque, in ogni circostanza in cui sia opportuno, previa convocazione del Presidente, sia di propria iniziativa sia a richiesta scritta di almeno otto Componenti, ovvero del Collegio dei Sindaci. 2. La convocazione del Consiglio avviene per iscritto, con preavviso di almeno sette giorni. 3. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno dieci Consiglieri, di cui sei elettivi. 4. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, ad eccezione delle seguenti materie: - nomina del Direttore, su proposta della “Capogruppo”, - utilizzo del patrimonio, nel limite massimo del 10% del patrimonio delle singole gestioni, per cui è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti il Consiglio. 5. Al Consiglio di Amministrazione partecipa, per l’istruttoria delle pratiche, il Direttore. 6. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, redatte dal Direttore, sono riportate sul libro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. 1. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione del “Fondo Sanitario”, per 24 mesi, alternativamente, tra i consiglieri designati dalla “Capogruppo” e quelli eletti in rappresentanza dei dipendenti iscritti. 2. Il Presidente (ed in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente) è il legale rappresentante del “Fondo Sanitario”. 3. Il Presidente, in particolare: - convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; - vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento dell'attività del “Fondo Sanitario”; - può assumere, in caso di comprovata urgenza e sentito il Vice Presidente, le determinazioni che giudichi indispensabili - eccettuate quelle attinenti all'approvazione del bilancio –, sottoponendola a ratifica del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva. 1. Il Direttore: - predispone le pratiche da sottoporre al Consiglio di Amministrazione ed esegue le deliberazioni dal medesimo adottate; - rappresenta il “Fondo Sanitario” nel rispetto e nei limiti del mandato ricevuto dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione; - cura la gestione dell’attività amministrativa, contabile ed operativa dei servizi del “Fondo Sanitario”; - cura, insieme con il Presidente, la comunicazione agli iscritti; - informa il Consiglio di Amministrazione circa l'andamento finanziario del “Fondo Sanitario”; - predispone il bilancio di ciascun esercizio da sottoporre al Consiglio di Amministrazione; - partecipa, con funzione consultiva, alle riunioni consiliari; - esegue ogni altra funzione delegata dal Consiglio. 1. Il Collegio dei Sindaci è composto da: - un Componente designato dalla “Capogruppo”, che assume la Presidenza ed un Supplente, anch’esso designato dalla “Capogruppo”; - due Componenti ed un Supplente, eletti dagli iscritti tra gli iscritti medesimi. 2. I Sindaci devono essere invitati alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e svolgono i seguenti compiti: - controllare le scritture contabili; - compiere le ispezioni ed i riscontri ritenuti opportuni; - esaminare i bilanci annuali, sui quali riferiscono per iscritto al Consiglio di Amministrazione. 3. Fermo restando il potere di accertamento sussistente in capo a ciascun Sindaco, le riunioni collegiali sono valide con la presenza di almeno due membri. 4. Le relazioni ed i verbali delle adunanze del Collegio dei Sindaci sono riportati in un libro dei verbali e sono sottoscritti dai partecipanti all'adunanza. 5. I Sindaci durano in carica quattro anni ed il loro mandato è rinnovabile, per un massimo di tre mandati consecutivi. Il quadriennio ha la stessa decorrenza di quello del Consiglio di Amministrazione. Qualora durante il quadriennio vengano a mancare uno o più Sindaci: - se trattasi del Sindaco designato dalla “Capogruppo”, subentra il Supplente designato; - se trattasi di Sindaco elettivo, si fa luogo al subentro del Supplente eletto come previsto dal “Regolamento Elettorale”. 6. I Sindaci di cui al comma che precede restano in carica sino al termine del quadriennio in corso. 7. La funzione di Sindaco svolta dai soggetti di cui al comma 1, alinea 2, è considerata attività di servizio. 8. La cessazione del rapporto di lavoro per causa diversa dal pensionamento, per i soggetti di cui al comma 1, alinea 2, comporta la contestuale decadenza dalla carica.

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Samples: Accordo Di Programma, Accordo Di Programma

AMMINISTRAZIONE. 1Art. Il Corpo elettorale è composto dagli iscritti 18 L'amministrazione e la sorveglianza del fabbricato sarà regolata secondo le norme in servizio ed in quiescenza. Al Corpo Elettorale compete eleggere i membri elettivi del Consiglio materia di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e dell’Assemblea dei Delegati, in base alle modalità stabilite nell’articolo 23 e dal “Regolamento Elettorale”. 2. In relazione al comma che precede, ogni iscritto potrà esercitare il proprio diritto di voto anche attraverso modalità elettronica “a distanza”, secondo quanto previsto dal sopra citato articolo. 3. Il Consiglio di Amministrazione informerà con un preavviso di almeno 45 giorni tutti gli iscritti sulle scadenze e sulle modalità di esercizio del diritto di voto. 1. Gli Organi del “Fondo Sanitario” sono: - l’Assemblea dei Delegati; - il Consiglio di Amministrazione; - il Presidente; - il Direttore; - il Collegio dei Sindaci. Il Direttore, i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci, nonché dell’Assemblea dei Delegati non devono trovarsi nelle cause di ineleggibilità e decadenza Condomini previste dagli artt. 2383 1129 - 1138 del Codice Civile. L'Amministratore é nominato annualmente dall'Assemblea dei condomini la quale delibera validamente sia in prima, sia in seconda convocazione con numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e 2399 CC e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti degli intermediari finanziari (D.M. 30.12.1998 n.516), nonché di adeguata professionalitàalmeno la metà del valore dell'edificio. 1Art. L’Assemblea dei Delegati è costituita da 38 delegati, di cui 18 designati dalla “Capogruppo”, 18 eletti dagli iscritti in servizio e 2 eletti dagli iscritti in quiescenza, secondo le modalità stabilite nel “Regolamento Elettorale”19 L'Amministratore ha la rappresentanza legale del Condominio a norma dell'articolo 1131 del Codice Civile. 2Art. I Delegati durano in carica quattro anni e scadono l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del quarto bilancio da essi approvato. 3. Per l'assolvimento dell'incarico di Delegato non compete emolumento alcuno. 4. Il loro mandato è rinnovabile, per un massimo di tre mandati consecutivi. 5. Ove in corso di mandato venga meno, per qualsiasi causa, un delegato, si fa luogo al subentro previsto dal “Regolamento Elettorale”, il delegato subentrante resta in carica sino a conclusione del mandato in corso. 6. L’Assemblea dei Delegati, presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, si riunisce per: - deliberare a maggioranza assoluta le modifiche dello Statuto e, a maggioranza qualificata di ¾, lo scioglimento del “Fondo Sanitario ”stesso; - approvare il bilancio consuntivo, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di competenza; - deliberare su tutti gli altri argomenti attinenti la gestione del “Fondo Sanitario” riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione. 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da20 L'Amministratore deve tenere: a) 9 componenti designati dalla “Capogruppo”il regolamento del Condominio con le relative tabelle di ripartizione; b) 9 componenti appartenenti agli categoria degli iscritti in servizio ed eletti, ai sensi del successivo articolo 23 e del “Regolamento Elettorale”, dai medesimi iscritti in servizioil registro dei verbali; c) un componente appartenente alla categoria degli iscritti in quiescenza, eletto ai sensi del successivo articolo 23 i bilanci preventivi e del “Regolamento Elettorale”, dai medesimi iscritti in quiescenzaconsuntivi; 2d) il registro di contabilità delle entrate e delle uscite sul quale debbono essere annotati tutti i movimenti di denaro, in maniera che risultino ben distinte e separate le entrate e le spese riferentisi alle voci specificate nel precedente art. 14; e) il registro dei conti individuali dei singoli condomini; f) i contratti stipulati nell'interesse del Condominio; g) un elenco dei proprietari con le loro generalità; h) gli estremi del titolo di acquisto per ogni condomino; i) un tipo planimetrico dei piani dell'immobile; j) un inventario delle eventuali cose mobili di proprietà comune. I Consiglieri durano libri di cui alle lettere b) - d) - e), debbono essere vidimati in carica quattro anni ogni pagina da due condomini espressamente delegati dall'Assemblea. I documenti sopra elencati devono essere dati in visione a ciascun condomino, nel luogo che l'Amministratore stabilirà. Al condomino che ne faccia richiesta scritta l'Amministratore é tenuto a rilasciare una o più copie dei documenti sopraelencati, previo pagamento delle spese relative. L'Amministratore deve provvedere: a) a riscuotere i contributi e scadono l'ultimo giorno ad effettuarne il deposito, come indicato nel precedente art. 14; b) al funzionamento dei servizi comuni, al pagamento delle tasse e delle imposte ed alle opere di manutenzione ordinaria. L'Amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferire nella prima Assemblea; c) a convocare l'Assemblea del mese successivo Condominio; d) ad eseguire le deliberazioni dell'Assemblea, semprechè non contrastanti con il contratto di assegnazione in proprietà stipulato da ciascun assegnatario con l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Verona e con il presente Regolamento; e) ad assicurare l'osservanza del presente Regolamento; f) a comporre, se possibile, le eventuali divergenze fra i condomini; g) a stabilire le norme, gli orari ed i turni per i servizi comuni, redigendo apposito regolamento interno, da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea e da portarsi a conoscenza di tutti i condomini; h) a stipulare, ove occorra, i contratti d'utenza per le forniture dell'acqua e dell'energia elettrica e quelli di altri eventuali servizi; i) agli atti che abbiano per scopo la conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni, comprese le azioni possessorie, di denuncia di nuova opera e di danno temuto, fermo l'obbligo di darne notizia senza indugio all'Assemblea. L'Amministratore dovrà, inoltre, adempiere alle altre attribuzioni previste dal C.C. Art. 21 L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Nel preventivo delle spese annuali e nei rendiconti le spese saranno classificate, oltre che per la destinazione, anche secondo i criteri di ripartizione. L'Amministratore deve trasmettere copie dei preventivi e dei rendiconti ad ogni condomino almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e per lo stesso periodo deve tenere a disposizione dei condomini i documenti giustificativi di approvazione del quarto bilancio da essi deliberatospesa. 3Art. Il loro mandato è rinnovabile22 I conguagli risultanti dallo stato di ripartizione delle spese, approvati dall'Assemblea, devono essere versati dai condomini entro 20 giorni dalla ricezione dell'avviso di pagamento o dalla data di ciascuna scadenza. In mancanza, l'Amministratore può, a termine dell'art. 63 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile (R.D. 30 Marzo 1942 n. 318), ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo nonostante opposizione. In caso di mora nel pagamento dei contributi che si protragga per un massimo semestre l'Amministratore é autorizzato a sospendere al condomino moroso l'utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di tre mandati consecutivi. 4. Qualora durante il quadriennio vengano a mancare uno o più Consiglieri: - se trattasi di Consigliere designato dalla “Capogruppo”, quest'ultima provvede a sostituirlo; - se trattasi di Consigliere elettivo si fa luogo al subentro previsto dal “Regolamento Elettorale”. 5godimento separato. I Consiglieri di cui al comma precedente restano in carica sino al termine del mandato del Consigliosuddetti provvedimenti sono addebitati senza alcun pregiudizio per gli atti che conseguano dai mancati o ritardati pagamenti. 6. Per l'assolvimento dell'incarico di Consigliere non compete emolumento alcuno. 7. La funzione di Consigliere svolta dai soggetti di cui al comma 1, lett. b), è considerata attività di servizio. 8. La cessazione del rapporto di lavoro per causa diversa dal pensionamento, comporta la contestuale decadenza dalla carica dei Consiglieri di cui al comma 2 lettera b). 1. Il Consiglio di Amministrazione assume ogni deliberazione utile od opportuna circa l'attività e la gestione del “Fondo Sanitario”. 2. In particolare il Consiglio, a mero titolo indicativo: - nomina il Presidente ed il Vicepresidente secondo quanto stabilito dall’art. 20 xxxxx X; - nomina il Direttore, su proposta della “Capogruppo”; - assume le necessarie determinazioni in ordine alla gestione del patrimonio ed alla gestione contabile e amministrativa; - approva il bilancio preventivo e sottopone quello consuntivo all’Assemblea dei Delegati; - gestisce il piano degli impieghi temporanei delle disponibilità liquide e dei flussi degli esborsi; - esprime il proprio preventivo gradimento circa l’entità amministrativa di cui all’art. 28; - controlla l’efficacia/funzionamento della gestione amministrativa delle pratiche di rimborso; - assume i provvedimenti anche di tipo sanzionatorio nei confronti degli Iscritti, su proposta del Presidente; - nomina il consulente sanitario con funzioni di controllo sulle liquidazioni, sulla qualità delle convenzioni, e su ogni altro aspetto di carattere sanitario; - attribuisce a società esterne l’attività di revisione del bilancio; - definisce le modalità di conservazione dei dati personali, sensibili e non, secondo le disposizioni operanti in relazione all’attività sanitaria della “Fondo Sanitario”, ed attribuisce la responsabilità del relativo trattamento al Direttore; - definisce il modello organizzativo del “Fondo Sanitario”, anche in applicazione delle normative di legge tempo per tempo vigenti; - delibera l’avvio di verifiche ispettive periodiche; - delibera le modifiche da apportare allo Statuto discendenti dalle disposizioni di legge e, ove si renda necessario, definisce l’applicazione, in xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx statutarie aventi a riferimento il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, a favore degli iscritti beneficiari di contratto collettivo di altro settore merceologico; - delibera l’aggiornamento dei Grandi Interventi Chirurgici, dei Grandi Eventi Patologici, dei trattamenti equiparati ad intervento chirurgico e delle prestazioni specialistiche di c.d. alta diagnostica; - delibera circa la sottoscrizione di convenzioni sanitarie od analoghe intese volte a favorire la salvaguardia della salute degli iscritti ed a calmierare gli oneri del “Fondo Sanitario”, provvedendo ad un costante monitoraggio per verificarne l’efficienza e la sostenibilità economica; - determina l’eventuale sostituzione delle certificazioni anagrafiche con idonee autocertificazioni e definisce i limiti entro i quali gli iscritti possono in tal modo comprovare comunque la sussistenza dei requisiti statutari per beneficiare delle prestazioni; - in presenza di disponibilità economiche determina l’avvio di campagne di prevenzione tra gli Iscritti ed il riconoscimento di prestazioni assistenziali aggiuntive anche attraverso la sottoscrizione di polizze assicurative; - può istituire al proprio interno un Comitato Esecutivo, definendone la composizione, le modalità di funzionamento e le relative deleghe, nel rispetto delle competenze assegnate dal presente Statuto al Consiglio di Amministrazione. 1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce (anche in “video/call conference” o con le eventuali altre modalità “a distanza” tempo per tempo individuate) di massima almeno ogni quattro mesi e, comunque, in ogni circostanza in cui sia opportuno, previa convocazione del Presidente, sia di propria iniziativa sia a richiesta scritta di almeno otto Componenti, ovvero del Collegio dei Sindaci. 2. La convocazione del Consiglio avviene per iscritto, con preavviso di almeno sette giorni. 3. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno dieci Consiglieri, di cui sei elettivi. 4. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, ad eccezione delle seguenti materie: - nomina del Direttore, su proposta della “Capogruppo”, - utilizzo del patrimonio, nel limite massimo del 10% del patrimonio delle singole gestioni, per cui è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti il Consiglio. 5. Al Consiglio di Amministrazione partecipa, per l’istruttoria delle pratiche, il Direttore. 6. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, redatte dal Direttore, sono riportate sul libro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. 1. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione del “Fondo Sanitario”, per 24 mesi, alternativamente, tra i consiglieri designati dalla “Capogruppo” e quelli eletti in rappresentanza dei dipendenti iscritti. 2. Il Presidente (ed in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente) è il legale rappresentante del “Fondo Sanitario”. 3. Il Presidente, in particolare: - convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; - vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento dell'attività del “Fondo Sanitario”; - può assumere, in caso di comprovata urgenza e sentito il Vice Presidente, le determinazioni che giudichi indispensabili - eccettuate quelle attinenti all'approvazione del bilancio –, sottoponendola a ratifica del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva. 1. Il Direttore: - predispone le pratiche da sottoporre al Consiglio di Amministrazione ed esegue le deliberazioni dal medesimo adottate; - rappresenta il “Fondo Sanitario” nel rispetto e nei limiti del mandato ricevuto dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione; - cura la gestione dell’attività amministrativa, contabile ed operativa dei servizi del “Fondo Sanitario”; - cura, insieme con il Presidente, la comunicazione agli iscritti; - informa il Consiglio di Amministrazione circa l'andamento finanziario del “Fondo Sanitario”; - predispone il bilancio di ciascun esercizio da sottoporre al Consiglio di Amministrazione; - partecipa, con funzione consultiva, alle riunioni consiliari; - esegue ogni altra funzione delegata dal Consiglio. 1. Il Collegio dei Sindaci è composto da: - un Componente designato dalla “Capogruppo”, che assume la Presidenza ed un Supplente, anch’esso designato dalla “Capogruppo”; - due Componenti ed un Supplente, eletti dagli iscritti tra gli iscritti medesimi. 2. I Sindaci devono essere invitati alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e svolgono i seguenti compiti: - controllare le scritture contabili; - compiere le ispezioni ed i riscontri ritenuti opportuni; - esaminare i bilanci annuali, sui quali riferiscono per iscritto al Consiglio di Amministrazione. 3. Fermo restando il potere di accertamento sussistente in capo a ciascun Sindaco, le riunioni collegiali sono valide con la presenza di almeno due membri. 4. Le relazioni ed i verbali delle adunanze del Collegio dei Sindaci sono riportati in un libro dei verbali e sono sottoscritti dai partecipanti all'adunanza. 5. I Sindaci durano in carica quattro anni ed il loro mandato è rinnovabile, per un massimo di tre mandati consecutivi. Il quadriennio ha la stessa decorrenza di quello del Consiglio di Amministrazione. Qualora durante il quadriennio vengano a mancare uno o più Sindaci: - se trattasi del Sindaco designato dalla “Capogruppo”, subentra il Supplente designato; - se trattasi di Sindaco elettivo, si fa luogo al subentro del Supplente eletto come previsto dal “Regolamento Elettorale”. 6. I Sindaci di cui al comma che precede restano in carica sino al termine del quadriennio in corso. 7. La funzione di Sindaco svolta dai soggetti di cui al comma 1, alinea 2, è considerata attività di servizio. 8. La cessazione del rapporto di lavoro per causa diversa dal pensionamento, per i soggetti di cui al comma 1, alinea 2, comporta la contestuale decadenza dalla carica.

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Samples: Condominium Regulations

AMMINISTRAZIONE. 1. Il Corpo elettorale Articolo 13 La Società è amministrata da un Consiglio di Ammini- strazione composto dagli iscritti in servizio ed in quiescenza. Al Corpo Elettorale compete eleggere i membri elettivi da un numero di Consiglieri non minore di cinque e non superiore a quindici, nomina- ti, con voto palese, dall'Assemblea ordinaria, alla quale, entro detti limiti, spetta la determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e dell’Assemblea dei Delegati, in base alle modalità stabilite nell’articolo 23 e dal “Regolamento Elettorale”. 2stesso. In relazione al comma che precede, ogni iscritto potrà esercitare il proprio diritto di voto anche attraverso modalità elettronica “a distanza”, secondo quanto previsto dal sopra citato articolo. 3. Il L'intero Consiglio di Amministrazione informerà con un preavviso viene nominato sulla base di almeno 45 giorni tutti gli iscritti sulle scadenze e sulle modalità di esercizio del diritto di voto. 1. Gli Organi del “Fondo Sanitario” sono: - l’Assemblea dei Delegati; - il Consiglio di Amministrazione; - il Presidente; - il Direttore; - il Collegio dei Sindaci. Il Direttoreliste presentate dagli azionisti, nel- le quali i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci, nonché dell’Assemblea dei Delegati non devono trovarsi nelle cause di ineleggibilità e decadenza previste dagli artt. 2383 e 2399 CC e candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo, menzionando distintamente i candidati in possesso dei requisiti di onorabilità previsti indipendenza. Inoltre ciascuna lista, fatta eccezione per gli esponenti degli intermediari finanziari quelle contenenti un numero di candidati inferiori a tre, dovrà includere almeno 1/3 (D.M. 30.12.1998 n.516"Quota Piena"), nonché di adeguata professionalità. 1. L’Assemblea dei Delegati è costituita da 38 delegatiovvero 1/5 ("Quota Ridotta"), ove applicabile, di cui 18 designati individui appartenenti a ciascun genere, sino a che ciò sia previsto da norme di legge e/o regolamentari. Una volta esperita la procedura del voto di lista, il Consiglio di Amministrazione dovrà risultare com- posto almeno da: - un componente in possesso dei requisiti di in- dipendenza stabiliti dalla “Capogruppo”legge, 18 eletti ovvero dal maggior numero eventualmente richiesto dalla normativa ap- plicabile ("Criterio dell'Indipendenza"); - 1/3 ("Quota Piena"), ovvero 1/5 ("Quota Ridot- ta"), ove applicabile, di individui appartenenti al genere meno rappresentato, sino a che ciò sia ri- chiesto da norme inderogabili di legge e/o regola- mentari. Le liste sono depositate presso la sede sociale al- meno venticinque giorni prima di quello previsto per l'Assemblea in prima convocazione e pubblicate pres- so la società di gestione del mercato e sul sito in- ternet della Società, corredate dai documenti previ- sti dalla normativa vigente, almeno ventuno giorni prima di quello previsto per l'Assemblea in prima convocazione. Ogni azionista non può presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o so- cietà fiduciaria, di più di una lista ed ogni candi- dato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Per la quota di partecipazione richiesta per la pre- sentazione delle liste dei candidati alla carica di Consigliere, si deve far riferimento alla comunica- zione che la Consob effettuerà nei trenta giorni successivi alla chiusura di ogni esercizio sociale, ai sensi degli articoli 147-ter, comma 1 del D.Lgs. n. 58/1998, 144-quater e 144-septies, comma 1, della Delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni. Pertanto, hanno diritto a presentare le liste sol- tanto gli azionisti che, al momento della presenta- zione della lista, da soli o insieme ad altri azio- nisti, posseggano il numero di azioni corrispondente alla quota di partecipazione indicata nella comuni- cazione della Consob sopra richiamata. La percentuale minima necessaria per la presentazio- ne delle liste sarà indicata nell'avviso di convoca- zione. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli azionisti devono esibire, presso la sede socia- le, copia della certificazione entro il termine pre- visto per la pubblicazione delle liste e rilasciarne una copia. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di de- posito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e atte- stano, sotto la propria responsabilità, l'inesisten- za di cause di ineleggibilità e di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere. Ogni avente diritto al voto può votare una sola li- sta. All'elezione dei componenti del Consiglio di Ammini- strazione si procede come segue: - tutti i Consiglieri tranne uno sono tratti dal- la lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli iscritti azionisti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, fermo restando il rispetto della Quota Piena o della Quota Ridotta, ove applicabile. Almeno uno di tali Consi- glieri, ovvero il maggior numero di Consiglieri ne- cessario al rispetto del Criterio dell'Indipendenza, deve possedere i medesimi requisiti di indipendenza stabiliti per i componenti dell'organo di controllo dalla normativa vigente; - almeno un Consigliere è tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, purché non sia collegata in servizio alcun modo, neppu- re indirettamente, con gli azionisti che hanno pre- sentato o votato la lista risultata prima per numero di voti ottenuti; - ai fini del riparto dei Consiglieri da elegge- re, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse. In caso di parità di voti si procederà a una nuova votazione da parte dell'Assemblea, con voto di li- sta, per l'elezione dell'intero Consiglio di Ammini- strazione. Nel caso, invece, di regolare presentazione di una sola lista, tutti i Consiglieri saranno tratti da una sola lista, in base al numero di ordine progres- sivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, fermo restando il rispetto del Crite- rio dell'Indipendenza e 2 eletti dagli iscritti della Quota Piena o della Quota Ridotta, ove applicabile. La lista che ha ottenuto il maggior numero di voti deve garantire il rispetto del Criterio dell'Indi- pendenza e della Quota Piena o della Quota Ridotta, ove applicabile. In particolare, ove la composizione dell'organo, determinata sulla base dei numeri pro- gressivi attribuiti ai candidati della suddetta li- sta, non consenta il rispetto dei suddetti criteri, tenuto anche conto del genere del candidato nominato dalla minoranza, i candidati aventi il numero pro- gressivo più basso, non in quiescenzapossesso dei requisiti in questione, secondo le modalità stabilite nel “Regolamento Elettorale”. 2saranno sostituiti dai candidati aventi il numero progressivo più alto, fino a che non sia raggiunta la composizione prescritta dalle applica- bili disposizioni di legge e regolamentari. I Delegati Gli Amministratori durano in carica quattro anni tre esercizi e scadono l'ultimo giorno alla data dell'Assemblea convocata per l'ap- provazione del mese successivo a quello bilancio relativo all'ultimo eserci- zio della loro carica. Essi sono rieleggibili. La procedura del voto di approvazione del quarto bilancio da essi approvato. 3. Per l'assolvimento dell'incarico lista si applica solo in caso di Delegato non compete emolumento alcuno. 4. Il loro mandato è rinnovabile, per un massimo di tre mandati consecutivi. 5. Ove in corso di mandato venga meno, per qualsiasi causa, un delegato, si fa luogo al subentro previsto dal “Regolamento Elettorale”, il delegato subentrante resta in carica sino a conclusione del mandato in corso. 6. L’Assemblea dei Delegati, presieduta dal Presidente del rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, si riunisce per: - deliberare a maggioranza assoluta le modifiche dello Statuto e, a maggioranza qualificata di ¾, lo scioglimento del “Fondo Sanitario ”stesso; - approvare il bilancio consuntivo, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di competenza; - deliberare su tutti gli altri argomenti attinenti la gestione del “Fondo Sanitario” riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione. 1Amministra- zione. Il Consiglio di Amministrazione è composto da: a) 9 componenti designati dalla “Capogruppo”; b) 9 componenti appartenenti agli categoria degli iscritti in servizio ed eletti, ai sensi del successivo articolo 23 e del “Regolamento Elettorale”, dai medesimi iscritti in servizio; c) un componente appartenente alla categoria degli iscritti in quiescenza, eletto ai sensi del successivo articolo 23 e del “Regolamento Elettorale”, dai medesimi iscritti in quiescenza; 2. I Consiglieri durano in carica quattro anni e scadono l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del quarto bilancio da essi deliberato. 3. Il loro mandato è rinnovabile, per un massimo di tre mandati consecutivi. 4. Qualora durante il quadriennio vengano Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri: - se trattasi Amministratori, fatta salva l'ipotesi di Consigliere designato cessa- zione della maggioranza di Amministratori nominati dall'Assemblea, caso in cui l'intero Consiglio si intende decaduto, il Consiglio procede alla sostitu- zione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile me- diante cooptazione di un soggetto facente parte del- la lista cui apparteneva l'Amministratore venuto me- no, ovvero, qualora ciò non sia possibile, mediante designazione di un candidato proposto dal'azionista che aveva presentato la lista cui apparteneva l'Am- ministratore venuto meno, nel rispetto del Criterio dell'Indipendenza e della Quota Piena o della Quota Ridotta, ove applicabile. Successivamente, l'Assem- blea provvederà secondo le maggioranze previste dal- la legge e nel rispetto della normativa vigente in materia. Gli Amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Gli Amministratori indipendenti sono tenuti a dare immediata comunicazione al Consiglio di Amministra- zione del venir meno dei requisiti di indipendenza richiesti dalla “Capogruppo”, quest'ultima provvede a sostituirlo; - se trattasi legge. La perdita di Consigliere elettivo si fa luogo al subentro previsto dal “Regolamento Elettorale”tali requisiti comporterà la loro decadenza dalla carica. 5. I Consiglieri di cui al comma precedente restano in carica sino al termine del mandato del Consiglio. 6. Per l'assolvimento dell'incarico di Consigliere non compete emolumento alcuno. 7. La funzione di Consigliere svolta dai soggetti di cui al comma 1, lett. b), è considerata attività di servizio. 8. La cessazione del rapporto di lavoro per causa diversa dal pensionamento, comporta la contestuale decadenza dalla carica dei Consiglieri di cui al comma 2 lettera b). 1. Articolo 14 Il Consiglio di Amministrazione assume ogni deliberazione utile od opportuna circa l'attività e la gestione elegge tra i suoi componenti un Presidente, da individuarsi tra i com- ponenti del “Fondo Sanitario”. 2Consiglio tratti dalla lista che ha ot- tenuto il maggior numero di voti, ai sensi dell'ar- ticolo 13 che precede, ed eventualmente un Vice Pre- sidente che sostituisca il Presidente in caso di as- senza o impedimento. In particolare il Il Consiglio, a mero titolo indicativo: - nomina il Presidente ed il Vicepresidente secondo quanto stabilito dall’artinoltre, può eleggere un Segretario, che può essere scelto anche tra i non appartenenti al Consiglio. 20 xxxxx X; - nomina il Direttore, su proposta della “Capogruppo”; - assume le necessarie determinazioni in ordine alla gestione del patrimonio ed alla gestione contabile e amministrativa; - approva il bilancio preventivo e sottopone quello consuntivo all’Assemblea dei Il Consiglio potrà altresì nominare uno o più Ammi- nistratori Delegati; - gestisce il piano degli impieghi temporanei delle disponibilità liquide e dei flussi degli esborsi; - esprime il proprio preventivo gradimento circa l’entità amministrativa di cui all’art. 28; - controlla l’efficacia/funzionamento della gestione amministrativa delle pratiche di rimborso; - assume Il Consiglio potrà inoltre nominare tra i provvedimenti anche di tipo sanzionatorio nei confronti degli Iscritti, su proposta del Presidente; - nomina il consulente sanitario con funzioni di controllo sulle liquidazioni, sulla qualità delle convenzioni, e su ogni altro aspetto di carattere sanitario; - attribuisce a società esterne l’attività di revisione del bilancio; - definisce le modalità di conservazione dei dati personali, sensibili e non, secondo le disposizioni operanti in relazione all’attività sanitaria della “Fondo Sanitario”, ed attribuisce la responsabilità del relativo trattamento al Direttore; - definisce il modello organizzativo del “Fondo Sanitario”, anche in applicazione delle normative di legge tempo per tempo vigenti; - delibera l’avvio di verifiche ispettive periodiche; - delibera le modifiche da apportare allo Statuto discendenti dalle disposizioni di legge e, ove si renda necessario, definisce l’applicazione, in xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx statutarie aventi a riferimento il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, a favore degli iscritti beneficiari di contratto collettivo di altro settore merceologico; - delibera l’aggiornamento dei Grandi Interventi Chirurgici, dei Grandi Eventi Patologici, dei trattamenti equiparati ad intervento chirurgico e delle prestazioni specialistiche di c.d. alta diagnostica; - delibera circa la sottoscrizione di convenzioni sanitarie od analoghe intese volte a favorire la salvaguardia della salute degli iscritti ed a calmierare gli oneri del “Fondo Sanitario”, provvedendo ad un costante monitoraggio per verificarne l’efficienza e la sostenibilità economica; - determina l’eventuale sostituzione delle certificazioni anagrafiche con idonee autocertificazioni e definisce i limiti entro i quali gli iscritti possono in tal modo comprovare comunque la sussistenza dei requisiti statutari per beneficiare delle prestazioni; - in presenza di disponibilità economiche determina l’avvio di campagne di prevenzione tra gli Iscritti ed il riconoscimento di prestazioni assistenziali aggiuntive anche attraverso la sottoscrizione di polizze assicurative; - può istituire al proprio interno suoi com- ponenti un Comitato EsecutivoEsecutivo e di Investimenti, definendone la composizionede- finendone numero dei componenti, le modalità deleghe, durata, norme di funzionamento e le relative deleghepoteri. Del Comitato Esecu- tivo e di Investimenti fanno parte di diritto il Presidente, nel rispetto delle competenze assegnate dal presente Statuto al Consiglio di Amministrazione. 1il Vice Presidente, ove nominato, nonché il o gli Amministratori Delegati, ove nominati. Il Consiglio potrà altresì nominare uno o più Diret- tori Generali. Articolo 15 Xxxxx restando i poteri di convocazione spettanti per legge al Collegio Sindacale o a due dei membri dello stesso, il Presidente, o chi ne fa le veci, convoca il Consiglio di Amministrazione si riunisce (anche nella sede sociale, o altrove, ogni qualvolta gli interessi della Società lo esigano, o ne riceva domanda scrit- ta da almeno tre Consiglieri in “video/call conference” o con le eventuali altre modalità “a distanza” tempo per tempo individuate) di massima almeno ogni quattro mesi e, comunque, in ogni circostanza in cui sia opportuno, previa convocazione del Presidente, sia di propria iniziativa sia a richiesta scritta di almeno otto Componenti, ovvero del Collegio dei Sindaci. 2carica. La convocazione andrà effettuata a mezzo lettera raccomandata spedita almeno 5 giorni prima della da- ta di convocazione o a mezzo telegramma, o telex o telefax o posta elettronica; in caso di urgenza o necessità nelle 24 ore precedenti la convocazione. Le sedute del Consiglio avviene per iscrittosono presiedute dal Presi- dente. In caso di sua assenza o impedimento, con preavviso egli è sosti- tuito dal Vice Presidente, se nominato, o dal Consi- gliere, presente più anziano di almeno sette giornietà. 3. Articolo 16 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Ammi- nistratori in carica. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Ammi- nistrazione di intervenire a distanza mediante l'u- tilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo e per teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consenti- to di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In tal caso, devono essere assicurate la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire e di esprimere il proprio avviso e la contestualità dell'esame degli argomenti discussi e delle delibe- razioni; in questo caso, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, esclusi gli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni relative a investimenti, finanzia- menti o rifinanziamenti, il cui valore superi Euro 300.000.000 (trecentomilioni), sono validamente as- sunte con il voto favorevole dei due terzi del Con- siglio in carica. Le deliberazioni concernenti la nomina del o dei Vi- ce Presidenti, del Comitato Esecutivo e di Investi- menti, del o degli Amministratori Delegati sono va- lidamente assunte con il voto favorevole della metà più uno dei Consiglieri in carica. In caso di pari- tà, prevale il voto di chi presiede I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Ammi- nistrazione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura del Segretario designato dal Con- siglio. Articolo 17 Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo e di Investimenti, ove istituito, spetta un compenso annuale determinabile dall'Assem- blea. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea può determinare, in aggiunta al compenso di cui sopra, la corresponsione a ciascun Ammini- stratore di una somma fissa per ogni partecipazione alle adunanze; gli Amministratori hanno inoltre di- ritto al rimborso delle spese occasionate dalla ca- rica ed alla corresponsione delle diarie nella misu- ra deliberata dall'Assemblea. Articolo 18 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per l'attuazio- ne ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, ri- serva all'Assemblea. Oltre alle materie non delegabili ai sensi della legge, rientrano nella competenza esclusiva del Con- siglio di Amministrazione le decisioni relative a: a) investimenti in beni il cui valore aggregato sia superiore a Euro 100.000.000 (centomilioni); b) finanziamenti o rifinanziamenti di valore supe- riore a Euro 100.000.000 (centomilioni). Sono, inoltre, attribuite alla competenza del Consi- glio di Amministrazione le deliberazioni concernenti la fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano possedute dalla Società almeno dieci nella misura del 90% del loro capitale sociale, non- ché le deliberazioni relative all'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative. Il Consiglio dopo averne valutato i requisiti, quali ad esempio il titolo di studio, l'eventuale laurea specialistica o master a livello post universitario, la pregressa esperienza in incarichi di analoga ri- levanza e responsabilità relativi all'amministrazio- ne di altre società e/o Enti, lo svolgimento di at- tività di predisposizione e/o analisi e/o valutazio- ne e/o verifica di documenti societari che presenta- no problematiche contabili comparabili a quelle con- nesse ai documenti contabili della Società, al fine di garantire un idoneo livello di professionalità, nomina il dirigente preposto alla redazione dei do- cumenti contabili societari, previo parere obbliga- torio, ma non vincolante del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. 58/1998, confe- rendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti al medesimo dalla legge. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili so- cietari rendono l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998. Le disposizioni che regolano la responsabilità dei Consiglieri, di cui sei elettivi. 4previste dalla normativa vigente, si applicano anche al dirigente preposto. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, ad eccezione delle seguenti materie: - nomina del Direttore, su proposta della “Capogruppo”, - utilizzo del patrimonio, nel limite massimo del 10% del patrimonio delle singole gestioni, per cui è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti il Consiglio. 5. Al Consiglio di Amministrazione partecipa, per l’istruttoria delle pratiche, il Direttore. 6. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, redatte dal Direttore, sono riportate sul libro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. 1. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione del “Fondo Sanitario”, per 24 mesi, alternativamente, tra i consiglieri designati dalla “Capogruppo” e quelli eletti in rappresentanza dei dipendenti iscritti. 2. Il Presidente (ed in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente) è il legale rappresentante del “Fondo Sanitario”. 3. Il Presidente, in particolare: - convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; - vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento dell'attività del “Fondo Sanitario”; - può assumere, in caso di comprovata urgenza e sentito il Vice Presidente, le determinazioni che giudichi indispensabili - eccettuate quelle attinenti all'approvazione del bilancio –, sottoponendola a ratifica del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva. 1delle proprie riunioni ed anche attraverso il Presidente o l'Amministratore Delegato o gli Amministratori Dele- gati, ove nominati, riferisce, tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindaca- le sull'attività svolta e sulle operazioni di mag- giore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controlla- te; in particolare riferisce sulle operazioni in po- tenziale conflitto di interesse e su quelle che sia- no influenzate dal soggetto che eserciti eventual- mente le attività di direzione e coordinamento. Il Direttore: - predispone le pratiche da sottoporre Gli Amministratori Delegati, qualora nominati, cura- no che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed esegue le deliberazioni dal medesimo adottate; - rappresenta il “Fondo Sanitario” nel rispetto Ammini- strazione e nei limiti del mandato ricevuto dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione; - cura la gestione dell’attività amministrativa, contabile ed operativa dei servizi del “Fondo Sanitario”; - cura, insieme con il Presidente, la comunicazione agli iscritti; - informa il Consiglio di Amministrazione circa l'andamento finanziario del “Fondo Sanitario”; - predispone il bilancio di ciascun esercizio da sottoporre al Consiglio di Amministrazione; - partecipaCollegio Sindacale, con funzione consultivaperiodicità almeno trimestrale e in ogni caso almeno ogni cen- tottanta giorni, alle riunioni consiliari; - esegue ogni altra funzione delegata dal Consiglio. 1. Il Collegio dei Sindaci è composto da: - un Componente designato dalla “Capogruppo”, che assume la Presidenza ed un Supplente, anch’esso designato dalla “Capogruppo”; - due Componenti ed un Supplente, eletti dagli iscritti tra gli iscritti medesimi. 2. I Sindaci devono essere invitati alle adunanze del Consiglio sul generale andamento della ge- stione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di Amministrazione e svolgono i seguenti compiti: - controllare le scritture contabili; - compiere le ispezioni ed i riscontri ritenuti opportuni; - esaminare i bilanci annuali, sui quali riferiscono per iscritto al Consiglio di Amministrazione. 3. Fermo restando il potere di accertamento sussistente in capo a ciascun Sindaco, le riunioni collegiali sono valide con la presenza di almeno due membri. 4. Le relazioni ed i verbali delle adunanze del Collegio dei Sindaci sono riportati in un libro dei verbali e sono sottoscritti dai partecipanti all'adunanza. 5. I Sindaci durano in carica quattro anni ed il loro mandato è rinnovabilemaggior rilievo, per un massimo di tre mandati consecutivi. Il quadriennio ha la stessa decorrenza di quello del Consiglio di Amministrazione. Qualora durante il quadriennio vengano a mancare uno le loro di- mensioni o più Sindaci: - se trattasi del Sindaco designato caratteristiche, effettuate dalla “Capogruppo”, subentra il Supplente designato; - se trattasi di Sindaco elettivo, si fa luogo al subentro del Supplente eletto come previsto dal “Regolamento Elettorale”Società e dalle sue controllate. 6. I Sindaci di cui al comma che precede restano in carica sino al termine del quadriennio in corso. 7. La funzione di Sindaco svolta dai soggetti di cui al comma 1, alinea 2, è considerata attività di servizio. 8. La cessazione del rapporto di lavoro per causa diversa dal pensionamento, per i soggetti di cui al comma 1, alinea 2, comporta la contestuale decadenza dalla carica.

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Samples: Verbale Dell'assemblea Straordinaria

AMMINISTRAZIONE. 1. Il Corpo elettorale è composto dagli iscritti in servizio ed in quiescenza alla “Gestione iscritti in servizio”, alla “Gestione iscritti in quiescenza” ed alla “Gestione mista”. Al Corpo Elettorale compete eleggere i membri elettivi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e dell’Assemblea dei Delegati, in base alle modalità stabilite nell’articolo 23 e dal “Regolamento Elettorale”. 2. In relazione al comma che precede, ogni iscritto potrà esercitare il proprio diritto di voto anche attraverso modalità elettronica “a distanza”, secondo quanto previsto dal sopra citato articolo. 3. Il Consiglio di Amministrazione informerà con un preavviso di almeno 45 giorni tutti gli iscritti sulle scadenze e sulle modalità di esercizio del diritto di voto. 1. Gli Organi del “Fondo Sanitario” sono: - l’Assemblea dei Delegati; - il Consiglio di Amministrazione; - il Presidente; - il Direttore; - il Collegio dei Sindaci. Il Direttore, i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci, nonché dell’Assemblea dei Delegati non devono trovarsi rispettivamente nelle cause di ineleggibilità e decadenza previste dagli artt. 2383 23832 e 2399 CC e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti degli intermediari finanziari (D.M. 30.12.1998 n.516n.516 169 del 23 novembre 2020), nonché di adeguata professionalità. 1. L’Assemblea dei Delegati è costituita da 38 delegati, di cui 18 designati dalla “Capogruppo”, 18 eletti dagli iscritti in servizio e dagli agenti e 2 eletti dagli iscritti in quiescenzaquiescenza e dagli iscritti alla gestione mista titolari di trattamento pensionistico, secondo le modalità stabilite nel “Regolamento Elettorale”. 2. I Delegati durano in carica quattro anni e scadono l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del quarto bilancio da essi approvato. 3. Per l'assolvimento dell'incarico di Delegato non compete emolumento alcuno. 4. Il loro mandato è rinnovabile, per un massimo di tre mandati consecutivi. 5. Ove in corso di mandato venga meno, per qualsiasi causa, un delegato, si fa luogo al subentro previsto dal “Regolamento Elettorale”, il delegato subentrante resta in carica sino a conclusione del mandato in corso. 6. L’Assemblea dei Delegati, presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, si riunisce (ove vi siano le condizioni tecniche, anche in “video/call conference” o con le eventuali altre modalità “a distanza” tempo per tempo individuate) per: - deliberare a maggioranza assoluta le modifiche dello Statuto e, a maggioranza qualificata di ¾, lo scioglimento del “Fondo Sanitario ”Sanitario” stesso; - approvare il bilancio consuntivo, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di competenza; - deliberare su tutti gli altri argomenti attinenti la gestione del “Fondo Sanitario” riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione; - deliberare sul conferimento, sul compenso e sulla durata, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci, dell’incarico di revisione legale dei conti, nonché sulla revoca del medesimo per giusta causa, sentito il parere del Collegio dei Sindaci e la proposta motivata di quest’ultimo per il contestuale conferimento di un nuovo incarico; - deliberare sull’eventuale azione di responsabilità nei riguardi dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti. 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da: a) 9 componenti designati dalla “Capogruppo”; b) 9 componenti appartenenti agli aglilla categoria degli iscritti in servizio servizio” e degli “agenti”, ed eletti, ai sensi del successivo articolo 23 e del “Regolamento Elettorale”, dai medesimi iscritti in servizio” e dagli “agenti”; c) un componente appartenente alla categoria degli iscritti in quiescenza”, compresi i titolari di trattamento pensionistico della “Gestione mista”, eletto ai sensi del successivo articolo 23 e del “Regolamento Elettorale”, dai medesimi iscritti in quiescenzaquiescenza e dai titolari di trattamento pensionistico della “Gestione mista”; 2. I Consiglieri durano in carica quattro anni e scadono l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del quarto bilancio da essi deliberato. 3. Il loro mandato è rinnovabile, per un massimo di tre mandati consecutivi. 4. Qualora durante il quadriennio vengano a mancare uno o più Consiglieri: - se trattasi di Consigliere designato dalla “Capogruppo”, quest'ultima provvede a sostituirlo; - se trattasi di Consigliere elettivo si fa luogo al subentro previsto dal “Regolamento Elettorale”. 5. I Consiglieri di cui al comma precedente restano in carica sino al termine del mandato del Consiglio. 6. Per l'assolvimento dell'incarico di Consigliere non compete emolumento alcuno. 7. La funzione di Consigliere svolta dai soggetti di cui al comma 1, lett. b), è considerata attività di servizio. 8. La cessazione del rapporto di lavoro per causa diversa dal pensionamento, comporta la contestuale decadenza dalla carica dei Consiglieri di cui al comma 2 1 lettera b). 1. Il Consiglio di Amministrazione assume ogni deliberazione utile od opportuna circa l'attività e la gestione del “Fondo Sanitario”. 2. In particolare il Consiglio, a mero titolo indicativo: - nomina il Presidente ed il Vicepresidente secondo quanto stabilito dall’art. 20 xxxxx Xcomma 1; - nomina il Direttore, su proposta della “Capogruppo”; - effettua la verifica del possesso dei requisiti in capo ai propri componenti, al Collegio dei Sindaci nonché del Direttore previsti dal presente Statuto; - assume le necessarie determinazioni in ordine alla gestione del patrimonio ed alla gestione contabile e amministrativa; - approva il bilancio preventivo e sottopone quello consuntivo all’Assemblea dei Delegati; - gestisce il piano degli impieghi temporanei delle disponibilità liquide e dei flussi degli esborsi; - individua l’entità esterna a cui affidare il service amministrativo di cui all’art. 28 sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità condivisi con la Banca esprime il proprio preventivo gradimento circa l’entità amministrativa di cui all’art. 2828 e ne controlla l’efficace funzionamento; - controlla l’efficacia/funzionamento della gestione amministrativa delle pratiche di rimborso; - assume i provvedimenti anche di tipo sanzionatorio nei confronti degli Iscritti, su proposta suproposta del Presidente; - nomina Nomina e revoca uno o più il consulente sanitario consulenti sanitari di supporto al “Fondo Sanitario” con funzioni di controllo sulle liquidazioni, sulla qualità delle convenzioni, e su ogni altro aspetto di carattere sanitario/odontoiatrico; - può nominare e revocare un Comitato scientifico, composto sia da membri interni sia esterni al Consiglio di Amministrazione, con funzioni consultive e propositive relativamente alle linee guida in materia sanitaria, scientifica, di prevenzione e di assistenza; ai soli membri esterni è riconosciuto un gettone di presenza come definito dal Consiglio di Amministrazione; - attribuisce a società esterne l’attività di revisione del bilancio; - definisce le modalità di conservazione dei dati personali, sensibili e non, secondo le disposizioni operanti in relazione all’attività sanitaria della “Fondo Sanitario”, ed attribuisce la responsabilità del relativo trattamento al Direttore; - definisce il modello organizzativo del “Fondo Sanitario”, anche in applicazione delle normative di legge tempo per tempo vigenti; - stabilisce le politiche di gestione dei rischi e del sistema dei controlli, individuando specifici presidi (eventualmente anche esternalizzati) quali funzione del rischio, controlli interni (internal audit) e funzione attuariale; - delibera l’avvio di verifiche ispettive periodiche; - delibera le modifiche da apportare allo Statuto discendenti dalle disposizioni di legge e, ove si renda necessario, definisce l’applicazione, in xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx statutarie aventi a riferimento il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, a favore degli iscritti beneficiari di contratto collettivo di altro settore merceologico; - delibera l’aggiornamento dei Grandi Interventi Chirurgici, dei Grandi Eventi Patologici, dei trattamenti equiparati ad intervento chirurgico e delle prestazioni specialistiche di c.d. alta diagnostica; - delibera circa la sottoscrizione di convenzioni sanitarie od analoghe intese volte a favorire la salvaguardia della salute degli iscritti ed a calmierare gli oneri del “Fondo Sanitario”, provvedendo ad un costante monitoraggio per verificarne l’efficienza e la sostenibilità economica; - determina l’eventuale sostituzione delle certificazioni anagrafiche con idonee autocertificazioni e definisce i limiti entro i quali gli iscritti possono in tal modo comprovare comunque la sussistenza dei requisiti statutari per beneficiare delle prestazioni; - in presenza di disponibilità economiche determina l’avvio di campagne di prevenzione tra gli Iscritti Iscritti, anche attraverso la “Gestione Fondo Protezione” di cui all’articolo 2, ed in presenza di disponibilità economiche propone alle Fonti Istitutive il riconoscimento di prestazioni assistenziali aggiuntive anche attraverso la sottoscrizione di polizze assicurative; - può istituire al proprio interno un Comitato Esecutivo, definendone la composizione, le modalità di funzionamento e le relative deleghe, nel rispetto delle competenze assegnate dal presente Statuto al Consiglio di Amministrazione; - può costituire al proprio interno singole commissioni con funzioni propositive e consultive. 1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce (anche in “video/call conference” o con le eventuali altre modalità “a distanza” tempo per tempo individuate) di massima almeno ogni quattro mesi e, comunque, in ogni circostanza in cui sia opportuno, previa convocazione del Presidente, sia di propria iniziativa sia a richiesta scritta di almeno otto Componenti, ovvero del Collegio dei Sindaci. 2. La convocazione del Consiglio avviene per iscritto, con preavviso di almeno sette giorni. 3. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno dieci Consiglieri, di cui sei elettivi. 4. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, ad eccezione delle seguenti materie: - nomina del Direttore, su proposta della “Capogruppo”, - utilizzo del patrimonio, nel limite massimo del 10% 10 15%% del patrimonio delle singole gestioni, - individuazione dell’entità esterna cui affidare il service amministrativo di cui all’art. 28, per cui è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti il Consiglio; l’utilizzo del patrimonio nella misura percentuale sopra indicata può avvenire secondo le modalità di cui all’art.25 comma 10. 5. Al Consiglio di Amministrazione partecipa, per l’istruttoria delle pratiche, il Direttore. 6. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, redatte dal Direttore, sono riportate sul libro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice PresidenteVicePresidente. 1. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione del “Fondo Sanitario”, per 24 mesi, alternativamente, tra i consiglieri designati dalla “Capogruppo” e quelli eletti in rappresentanza dei dipendenti iscritti. 2. Il Presidente (ed in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente) è il legale rappresentante del “Fondo Sanitario”. 3. Il Presidente, in particolare: - convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; - vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento dell'attività del “Fondo Sanitario”; - può assumere, in caso di comprovata urgenza e sentito il Vice Presidente, le determinazioni che giudichi indispensabili - eccettuate quelle attinenti all'approvazione del bilancio –, sottoponendola a ratifica del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva. 1. Il Direttore: - predispone le pratiche da sottoporre al Consiglio di Amministrazione ed esegue le deliberazioni dal medesimo adottate; - rappresenta il “Fondo Sanitario” nel rispetto e nei limiti del mandato ricevuto dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione; - cura la gestione dell’attività amministrativa, contabile ed operativa dei servizi del “Fondo del“Fondo Sanitario”; - cura, insieme con il Presidente, la comunicazione agli iscritti; - informa il Consiglio di Amministrazione circa l'andamento finanziario del “Fondo Sanitario”; - predispone il bilancio di ciascun esercizio da sottoporre al Consiglio di Amministrazione; - partecipa, con funzione consultiva, alle riunioni consiliari; - esegue ogni altra funzione delegata dal Consiglio. 1. Il Collegio dei Sindaci è composto da: - un Componente designato dalla “Capogruppo”, che assume la Presidenza ed un Supplente, anch’esso designato dalla “Capogruppo”; - due Componenti ed un Supplente, eletti dagli iscritti tra gli iscritti medesimimedesimi i cui requisiti professionali devono corrispondere alle disposizioni dell’articolo 2397 del CC. 2. Il Collegio dei Sindaci controlla l’amministrazione del “Fondo Sanitario”, vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal “Fondo Sanitario” e sul suo concreto funzionamento. 3. Il Collegio inoltre formula all’Assemblea dei Delegati una proposta motivata in ordine al conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti a società iscritta nell’apposito registro, nonché il proprio parere in caso di revoca del predetto incarico per giusta causa. 4. I Sindaci devono essere invitati alle adunanze del Consiglio di Amministrazione Amministrazione. e svolgono i seguenti compiti: - controllare le scritture contabili; - compiere le ispezioni ed i riscontri ritenuti opportuni; - esaminare i bilanci annuali, sui quali riferiscono per iscritto al Consiglio Consigli di Amministrazione. 35. Fermo Xxxxx restando il potere di accertamento sussistente in capo a ciascun Sindaco, le riunioni collegiali sono valide con la presenza di almeno due membri. Le convocazioni sono effettuate tramite qualsiasi mezzo di comunicazione, anche telematico. 46. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. 7. È ammessa la presenza alle riunioni anche mediante mezzi di telecomunicazione. In tal caso il Collegio si considera riunito nel luogo di convocazione del Collegio medesimo, ove deve essere presente almeno un Sindaco. 8. Le relazioni ed i verbali delle adunanze del Collegio dei Sindaci sono riportati in un libro dei verbali e sono sottoscritti dai partecipanti all'adunanza. 59. I Sindaci durano in carica quattro anni ed il loro mandato è rinnovabile, per un massimo di tre mandati consecutivi. Il quadriennio ha la stessa decorrenza di quello del Consiglio di Amministrazione. Qualora durante il quadriennio vengano a mancare uno o più Sindaci: - se trattasi del Sindaco designato dalla “Capogruppo”, subentra il Supplente designato; - se trattasi di Sindaco elettivo, si fa luogo al subentro del Supplente eletto come previsto dal previstodal “Regolamento Elettorale”. 610. I Sindaci di cui al comma che precede restano in carica sino al termine del quadriennio in corso. 711. La funzione di Sindaco svolta dai soggetti di cui al comma 1, alinea 2, è considerata attività di servizio. 812. La cessazione del rapporto di lavoro per causa diversa dal pensionamento, per i soggetti di cui al comma 1, alinea 2, comporta la contestuale decadenza dalla carica.

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Samples: Verbale Di Accordo

AMMINISTRAZIONE. 13.1.1. Il Corpo elettorale è composto Sino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2020, resterà in carica il Consiglio di Amministrazione in carica alla Data di Sottoscrizione del Patto. I Soci esprimono sin da ora il proprio consenso che, in occasione dell’Assemblea di approvazione del predetto bilancio, sia nominato un Consiglio di Amministrazione con un numero minimo di 5 membri il quale resterà in carica per un periodo non inferiore a 1 anno, designati come di seguito indicato: a) nell’ipotesi di un Consiglio di n. 5 componenti: • n. 3 componenti designati dal Socio Fondatore, tra cui il consigliere che assumerà la carica di Presidente; • n. 2 componenti, designati congiuntamente dagli iscritti Investitori. b) nell’ipotesi di un Consiglio con un numero maggiore di 5 componenti (in servizio ed ogni caso in quiescenzanumero dispari): • la maggioranza dei componenti sarà designata dal Socio Fondatore, tra cui il consigliere che assumerà la carica di Presidente; • i restanti componenti saranno designati congiuntamente dagli Investitori. 3.1.2. Al Corpo Elettorale compete eleggere i membri elettivi In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, di un membro del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci i Soci faranno sì che il sostituto sia nominato in conformità a quanto indicato al precedente paragrafo 3.1.1. I Soci avranno il diritto di revocare i consiglieri di propria designazione e dell’Assemblea dei Delegatisostituirli con altri consiglieri di propria designazione, fermo restando l’obbligo di tenere la Società manlevata e indenne da qualsiasi danno dovesse derivarle in base alle modalità stabilite nell’articolo 23 e dal “Regolamento Elettorale”caso di revoca senza giusta causa di un consigliere. 23.1.3. In relazione al comma che precedeQualora uno o più consiglieri designati da una delle Parti a norma dei paragrafi precedenti cessino per qualunque causa dalla carica, ogni iscritto potrà esercitare l’Assemblea provvederà alla nomina del sostituto, ovvero il proprio diritto di voto anche attraverso modalità elettronica “a distanza”, secondo quanto previsto dal sopra citato articolo. 3. Il Consiglio di Amministrazione informerà in carica provvederà alla cooptazione del/i soggetto/i all’uopo designato/i dalla Parte avente diritto alla designazione che precede in sostituzione del/i predetto/i consigliere/i cessato/i. 3.1.4. Laddove uno o più Soci avessero a trasferire una quota parte della propria partecipazione nel capitale sociale della Società a terzi nel rispetto di quanto stabilito nel presente Patto, e questi ultimi convenissero con un preavviso il rispettivo Socio cedente di almeno 45 giorni tutti gli iscritti sulle scadenze e sulle modalità di esercizio del diritto di voto. 1. Gli Organi del “Fondo Sanitario” sono: - l’Assemblea dei Delegati; - il Consiglio di Amministrazione; - il Presidente; - il Direttore; - il Collegio dei Sindaci. Il Direttore, i componenti del avere propri rappresentanti in Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci, nonché dell’Assemblea dei Delegati non devono trovarsi nelle cause di ineleggibilità e decadenza previste dagli artt. 2383 e 2399 CC e devono tali rappresentanti dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti degli intermediari finanziari (D.M. 30.12.1998 n.516), nonché di adeguata professionalitànominati a valere sui consiglieri designati dal rispettivo Socio cedente. 13.1.5. L’Assemblea dei Delegati è costituita da 38 delegati, di cui 18 designati dalla “Capogruppo”, 18 eletti dagli iscritti in servizio e 2 eletti dagli iscritti in quiescenza, secondo le modalità stabilite nel “Regolamento Elettorale”. 2. I Delegati durano in carica quattro anni e scadono l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del quarto bilancio da essi approvato. 3. Per l'assolvimento dell'incarico di Delegato non compete emolumento alcuno. 4. Il loro mandato è rinnovabile, per un massimo di tre mandati consecutivi. 5. Ove in corso di mandato venga meno, per qualsiasi causa, un delegato, si fa luogo La legale rappresentanza della Società sarà attribuita al subentro previsto dal “Regolamento Elettorale”, il delegato subentrante resta in carica sino a conclusione del mandato in corso. 6. L’Assemblea dei Delegati, presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, si riunisce per: - deliberare a maggioranza assoluta le modifiche dello Statuto e, a maggioranza qualificata di ¾, lo scioglimento del “Fondo Sanitario ”stesso; - approvare il bilancio consuntivo, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di competenza; - deliberare su tutti gli altri argomenti attinenti la gestione del “Fondo Sanitario” riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione. 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da: a) 9 componenti designati dalla “Capogruppo”; b) 9 componenti appartenenti agli categoria degli iscritti in servizio ed eletti, ai sensi del successivo articolo 23 e del “Regolamento Elettorale”, dai medesimi iscritti in servizio; c) un componente appartenente alla categoria degli iscritti in quiescenza, eletto ai sensi del successivo articolo 23 e del “Regolamento Elettorale”, dai medesimi iscritti in quiescenza; 2. I Consiglieri durano in carica quattro anni e scadono l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del quarto bilancio da essi deliberato. 3. Il loro mandato è rinnovabile, per un massimo di tre mandati consecutivi. 4. Qualora durante il quadriennio vengano a mancare uno o più Consiglieri: - se trattasi di Consigliere designato dalla “Capogruppo”, quest'ultima provvede a sostituirlo; - se trattasi di Consigliere elettivo si fa luogo al subentro previsto dal “Regolamento Elettorale”. 5. I Consiglieri di cui al comma precedente restano in carica sino al termine del mandato del Consiglio. 6. Per l'assolvimento dell'incarico di Consigliere non compete emolumento alcuno. 7. La funzione di Consigliere svolta dai soggetti di cui al comma 1, lett. b), è considerata attività di servizio. 8. La cessazione del rapporto di lavoro per causa diversa dal pensionamento, comporta la contestuale decadenza dalla carica dei Consiglieri di cui al comma 2 lettera b). 1. Il Consiglio di Amministrazione assume ogni deliberazione utile od opportuna circa l'attività e la gestione del “Fondo Sanitario”. 2. In particolare il Consiglio, a mero titolo indicativo: - nomina il Presidente ed il Vicepresidente secondo quanto stabilito dall’art. 20 xxxxx X; - nomina il Direttore, su proposta della “Capogruppo”; - assume le necessarie determinazioni in ordine alla gestione del patrimonio ed alla gestione contabile e amministrativa; - approva il bilancio preventivo e sottopone quello consuntivo all’Assemblea dei Delegati; - gestisce il piano degli impieghi temporanei delle disponibilità liquide e dei flussi degli esborsi; - esprime il proprio preventivo gradimento circa l’entità amministrativa di cui all’art. 28; - controlla l’efficacia/funzionamento della gestione amministrativa delle pratiche di rimborso; - assume i provvedimenti anche di tipo sanzionatorio nei confronti degli Iscritti, su proposta del Presidente; - nomina il consulente sanitario con funzioni di controllo sulle liquidazioni, sulla qualità delle convenzioni, e su ogni altro aspetto di carattere sanitario; - attribuisce a società esterne l’attività di revisione del bilancio; - definisce le modalità di conservazione dei dati personali, sensibili e non, secondo le disposizioni operanti in relazione all’attività sanitaria della “Fondo Sanitario”, ed attribuisce la responsabilità del relativo trattamento al Direttore; - definisce il modello organizzativo del “Fondo Sanitario”, anche in applicazione delle normative di legge tempo per tempo vigenti; - delibera l’avvio di verifiche ispettive periodiche; - delibera le modifiche da apportare allo Statuto discendenti dalle disposizioni di legge e, ove si renda necessario, definisce l’applicazione, in xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx statutarie aventi a riferimento il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, a favore degli iscritti beneficiari di contratto collettivo di altro settore merceologico; - delibera l’aggiornamento dei Grandi Interventi Chirurgici, dei Grandi Eventi Patologici, dei trattamenti equiparati ad intervento chirurgico e delle prestazioni specialistiche di c.d. alta diagnostica; - delibera circa la sottoscrizione di convenzioni sanitarie od analoghe intese volte a favorire la salvaguardia della salute degli iscritti ed a calmierare gli oneri del “Fondo Sanitario”, provvedendo ad un costante monitoraggio per verificarne l’efficienza e la sostenibilità economica; - determina l’eventuale sostituzione delle certificazioni anagrafiche con idonee autocertificazioni e definisce i limiti entro i quali gli iscritti possono in tal modo comprovare comunque la sussistenza dei requisiti statutari per beneficiare delle prestazioni; - in presenza di disponibilità economiche determina l’avvio di campagne di prevenzione tra gli Iscritti ed il riconoscimento di prestazioni assistenziali aggiuntive anche attraverso la sottoscrizione di polizze assicurative; - può istituire al proprio interno un Comitato Esecutivo, definendone la composizione, le modalità di funzionamento e le relative deleghe, nel rispetto delle competenze assegnate dal presente Statuto al Consiglio di Amministrazione. 1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce (anche in “video/call conference” o con le eventuali altre modalità “a distanza” tempo per tempo individuate) di massima almeno ogni quattro mesi e, comunque, in ogni circostanza in cui sia opportuno, previa convocazione del Presidente, sia di propria iniziativa sia a richiesta scritta di almeno otto Componenti, ovvero del Collegio dei Sindaci. 2. La convocazione del Consiglio avviene per iscritto, con preavviso di almeno sette giorni. 3. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno dieci Consiglieri, di cui sei elettivi. 4. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, ad eccezione delle seguenti materie: - nomina del Direttore, su proposta della “Capogruppo”, - utilizzo del patrimonio, nel limite massimo del 10% del patrimonio delle singole gestioni, per cui è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti il Consiglio. 5. Al Consiglio di Amministrazione partecipa, per l’istruttoria delle pratiche, il Direttore. 6. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, redatte dal Direttore, sono riportate sul libro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. 1. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione del “Fondo Sanitario”, per 24 mesi, alternativamente, tra i consiglieri designati dalla “Capogruppo” e quelli eletti in rappresentanza dei dipendenti iscritti. 2. Il Presidente (ed in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente) è il legale rappresentante del “Fondo Sanitario”. 3. Il Presidente, in particolare: - convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; - vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento dell'attività del “Fondo Sanitario”; - può assumere, in caso di comprovata urgenza e sentito il Vice Presidente, le determinazioni che giudichi indispensabili - eccettuate quelle attinenti all'approvazione del bilancio –, sottoponendola a ratifica del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva. 1. Il Direttore: - predispone le pratiche da sottoporre al Consiglio di Amministrazione ed esegue le deliberazioni dal medesimo adottate; - rappresenta il “Fondo Sanitario” nel rispetto e nei limiti del mandato ricevuto dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione; - cura la gestione dell’attività amministrativaquanto previsto nel paragrafo 3.2, contabile ed operativa dei servizi del “Fondo Sanitario”; - cura, insieme con il Presidente, la comunicazione agli iscritti; - informa il Consiglio di Amministrazione circa l'andamento finanziario del “Fondo Sanitario”; - predispone il bilancio di ciascun esercizio da sottoporre al Consiglio di Amministrazione; - partecipa, con funzione consultiva, alle riunioni consiliari; - esegue ogni altra funzione delegata dal Consiglioall’Amministratore Delegato. 1. Il Collegio dei Sindaci è composto da: - un Componente designato dalla “Capogruppo”, che assume la Presidenza ed un Supplente, anch’esso designato dalla “Capogruppo”; - due Componenti ed un Supplente, eletti dagli iscritti tra gli iscritti medesimi. 2. I Sindaci devono essere invitati alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e svolgono i seguenti compiti: - controllare le scritture contabili; - compiere le ispezioni ed i riscontri ritenuti opportuni; - esaminare i bilanci annuali, sui quali riferiscono per iscritto al Consiglio di Amministrazione. 3. Fermo restando il potere di accertamento sussistente in capo a ciascun Sindaco, le riunioni collegiali sono valide con la presenza di almeno due membri. 4. Le relazioni ed i verbali delle adunanze del Collegio dei Sindaci sono riportati in un libro dei verbali e sono sottoscritti dai partecipanti all'adunanza. 5. I Sindaci durano in carica quattro anni ed il loro mandato è rinnovabile, per un massimo di tre mandati consecutivi. Il quadriennio ha la stessa decorrenza di quello del Consiglio di Amministrazione. Qualora durante il quadriennio vengano a mancare uno o più Sindaci: - se trattasi del Sindaco designato dalla “Capogruppo”, subentra il Supplente designato; - se trattasi di Sindaco elettivo, si fa luogo al subentro del Supplente eletto come previsto dal “Regolamento Elettorale”. 6. I Sindaci di cui al comma che precede restano in carica sino al termine del quadriennio in corso. 7. La funzione di Sindaco svolta dai soggetti di cui al comma 1, alinea 2, è considerata attività di servizio. 8. La cessazione del rapporto di lavoro per causa diversa dal pensionamento, per i soggetti di cui al comma 1, alinea 2, comporta la contestuale decadenza dalla carica.

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Samples: Partnership Agreements

AMMINISTRAZIONE. 1. Il Corpo elettorale 18.1 La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto dagli iscritti in servizio ed in quiescenza. Al Corpo Elettorale compete eleggere i membri elettivi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e dell’Assemblea dei Delegati, in base alle modalità stabilite nell’articolo 23 e dal “Regolamento Elettorale”o da tre o da cinque componenti. 2. In relazione al comma che precede, ogni iscritto potrà esercitare il proprio diritto 18.2 La determinazione del numero dei componenti l'eventuale consiglio di voto anche attraverso modalità elettronica “a distanza”, secondo quanto previsto dal sopra citato articolo.amministrazione è 3. Il Consiglio di Amministrazione informerà con un preavviso di almeno 45 giorni tutti gli iscritti sulle scadenze e sulle modalità di esercizio del diritto di voto. 1. Gli Organi del “Fondo Sanitario” sono: - l’Assemblea dei Delegati; - il Consiglio di Amministrazione; - il Presidente; - il Direttore; - il Collegio dei Sindaci. Il Direttore, i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci, nonché dell’Assemblea dei Delegati non devono trovarsi nelle cause di ineleggibilità e decadenza previste dagli artt. 2383 e 2399 CC e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti degli intermediari finanziari (D.M. 30.12.1998 n.516), nonché di adeguata professionalità. 1. L’Assemblea dei Delegati è costituita da 38 delegati, di cui 18 designati dalla “Capogruppo”, 18 eletti dagli iscritti in servizio e 2 eletti dagli iscritti in quiescenza, secondo le modalità stabilite nel “Regolamento Elettorale”. 2. I Delegati durano in carica quattro anni e scadono l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del quarto bilancio da essi approvato. 3. Per l'assolvimento dell'incarico di Delegato non compete emolumento alcuno. 4. Il loro mandato è rinnovabile, per un massimo di tre mandati consecutivi. 5. Ove in corso di mandato venga meno, per qualsiasi causa, un delegato, si fa luogo al subentro previsto dal “Regolamento Elettorale”, il delegato subentrante 18.3 L'organo amministrativo resta in carica sino a conclusione del mandato tempo indeterminato, salvo che l'assemblea non stabilisca un termine. In caso di nomina a tempo indeterminato, la revoca è consentita in corsoogni tempo e senza necessità di motivazione. 6. L’Assemblea 18.4 Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili. 18.5 L'organo amministrativo, sia esso rappresentato dall'amministratore unico o dal consiglio di amministrazione, è investito dei Delegatipiù ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, presieduta dal Presidente del Consiglio esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo tassativo all'assemblea. 18.6 L'organo amministrativo ha facoltà di Amministrazionenominare procuratori per determinati atti o categorie di atti. 18.7 Il consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme: 18.7.a il consiglio, si riunisce per: - deliberare a maggioranza assoluta le modifiche dello Statuto qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente e, a maggioranza qualificata di ¾se del caso, lo scioglimento un vice presidente, che eserciterà le funzioni del “Fondo Sanitario ”stesso; - approvare il bilancio consuntivo, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di competenza; - deliberare su tutti gli altri argomenti attinenti la gestione del “Fondo Sanitario” riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione. 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da: a) 9 componenti designati dalla “Capogruppo”; b) 9 componenti appartenenti agli categoria degli iscritti in servizio ed eletti, ai sensi del successivo articolo 23 e del “Regolamento Elettorale”, dai medesimi iscritti in servizio; c) un componente appartenente alla categoria degli iscritti in quiescenza, eletto ai sensi del successivo articolo 23 e del “Regolamento Elettorale”, dai medesimi iscritti in quiescenza; 2. I Consiglieri durano in carica quattro anni e scadono l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del quarto bilancio da essi deliberato. 3. Il loro mandato è rinnovabile, per un massimo di tre mandati consecutivi. 4. Qualora durante il quadriennio vengano a mancare uno o più Consiglieri: - se trattasi di Consigliere designato dalla “Capogruppo”, quest'ultima provvede a sostituirlo; - se trattasi di Consigliere elettivo si fa luogo al subentro previsto dal “Regolamento Elettorale”. 5. I Consiglieri di cui al comma precedente restano in carica sino al termine del mandato del Consiglio. 6. Per l'assolvimento dell'incarico di Consigliere non compete emolumento alcuno. 7. La funzione di Consigliere svolta dai soggetti di cui al comma 1, lett. b), è considerata attività di servizio. 8. La cessazione del rapporto di lavoro per causa diversa dal pensionamento, comporta la contestuale decadenza dalla carica dei Consiglieri di cui al comma 2 lettera b). 1. Il Consiglio di Amministrazione assume ogni deliberazione utile od opportuna circa l'attività e la gestione del “Fondo Sanitario”. 2. In particolare il Consiglio, a mero titolo indicativo: - nomina il Presidente ed il Vicepresidente secondo quanto stabilito dall’art. 20 xxxxx X; - nomina il Direttore, su proposta della “Capogruppo”; - assume le necessarie determinazioni in ordine alla gestione del patrimonio ed alla gestione contabile e amministrativa; - approva il bilancio preventivo e sottopone quello consuntivo all’Assemblea dei Delegati; - gestisce il piano degli impieghi temporanei delle disponibilità liquide e dei flussi degli esborsi; - esprime il proprio preventivo gradimento circa l’entità amministrativa di cui all’art. 28; - controlla l’efficacia/funzionamento della gestione amministrativa delle pratiche di rimborso; - assume i provvedimenti anche di tipo sanzionatorio nei confronti degli Iscritti, su proposta del Presidente; - nomina il consulente sanitario con funzioni di controllo sulle liquidazioni, sulla qualità delle convenzioni, e su ogni altro aspetto di carattere sanitario; - attribuisce a società esterne l’attività di revisione del bilancio; - definisce le modalità di conservazione dei dati personali, sensibili e non, secondo le disposizioni operanti in relazione all’attività sanitaria della “Fondo Sanitario”, ed attribuisce la responsabilità del relativo trattamento al Direttore; - definisce il modello organizzativo del “Fondo Sanitario”, anche in applicazione delle normative di legge tempo per tempo vigenti; - delibera l’avvio di verifiche ispettive periodiche; - delibera le modifiche da apportare allo Statuto discendenti dalle disposizioni di legge e, ove si renda necessario, definisce l’applicazione, in xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx statutarie aventi a riferimento il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, a favore degli iscritti beneficiari di contratto collettivo di altro settore merceologico; - delibera l’aggiornamento dei Grandi Interventi Chirurgici, dei Grandi Eventi Patologici, dei trattamenti equiparati ad intervento chirurgico e delle prestazioni specialistiche di c.d. alta diagnostica; - delibera circa la sottoscrizione di convenzioni sanitarie od analoghe intese volte a favorire la salvaguardia della salute degli iscritti ed a calmierare gli oneri del “Fondo Sanitario”, provvedendo ad un costante monitoraggio per verificarne l’efficienza e la sostenibilità economica; - determina l’eventuale sostituzione delle certificazioni anagrafiche con idonee autocertificazioni e definisce i limiti entro i quali gli iscritti possono in tal modo comprovare comunque la sussistenza dei requisiti statutari per beneficiare delle prestazioni; - in presenza di disponibilità economiche determina l’avvio di campagne di prevenzione tra gli Iscritti ed il riconoscimento di prestazioni assistenziali aggiuntive anche attraverso la sottoscrizione di polizze assicurative; - può istituire al proprio interno un Comitato Esecutivo, definendone la composizione, le modalità di funzionamento e le relative deleghe, nel rispetto delle competenze assegnate dal presente Statuto al Consiglio di Amministrazione. 1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce (anche in “video/call conference” o con le eventuali altre modalità “a distanza” tempo per tempo individuate) di massima almeno ogni quattro mesi e, comunque, in ogni circostanza in cui sia opportuno, previa convocazione del Presidente, sia di propria iniziativa sia a richiesta scritta di almeno otto Componenti, ovvero del Collegio dei Sindaci. 2. La convocazione del Consiglio avviene per iscritto, con preavviso di almeno sette giorni. 3. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno dieci Consiglieri, di cui sei elettivi. 4. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, ad eccezione delle seguenti materie: - nomina del Direttore, su proposta della “Capogruppo”, - utilizzo del patrimonio, nel limite massimo del 10% del patrimonio delle singole gestioni, per cui è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti il Consiglio. 5. Al Consiglio di Amministrazione partecipa, per l’istruttoria delle pratiche, il Direttore. 6. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, redatte dal Direttore, sono riportate sul libro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. 1. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione del “Fondo Sanitario”, per 24 mesi, alternativamente, tra i consiglieri designati dalla “Capogruppo” e quelli eletti in rappresentanza dei dipendenti iscritti. 2. Il Presidente (ed primo in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente) è il legale rappresentante del “Fondo Sanitario”. 3. Il Presidente, in particolare: - convoca impedimento; nomina un segretario anche estraneo ai consiglio e presiede il Consiglio di Amministrazione; - vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento dell'attività del “Fondo Sanitario”; - può assumere, in caso di comprovata urgenza e sentito il Vice Presidente, le determinazioni che giudichi indispensabili - eccettuate quelle attinenti all'approvazione del bilancio –, sottoponendola a ratifica del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva. 1. Il Direttore: - predispone le pratiche da sottoporre al Consiglio di Amministrazione ed esegue le deliberazioni dal medesimo adottate; - rappresenta il “Fondo Sanitario” nel rispetto e nei limiti del mandato ricevuto dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione; - cura la gestione dell’attività amministrativa, contabile ed operativa dei servizi del “Fondo Sanitario”; - cura, insieme con il Presidente, la comunicazione agli iscritti; - informa il Consiglio di Amministrazione circa l'andamento finanziario del “Fondo Sanitario”; - predispone il bilancio di ciascun esercizio da sottoporre al Consiglio di Amministrazione; - partecipa, con funzione consultiva, alle riunioni consiliari; - esegue ogni altra funzione delegata dal Consiglio. 1. Il Collegio dei Sindaci è composto da: - un Componente designato dalla “Capogruppo”, che assume la Presidenza ed un Supplente, anch’esso designato dalla “Capogruppo”; - due Componenti ed un Supplente, eletti dagli iscritti tra gli iscritti medesimi. 2. I Sindaci devono essere invitati alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e svolgono i seguenti compiti: - controllare le scritture contabili; - compiere le ispezioni ed i riscontri ritenuti opportuni; - esaminare i bilanci annuali, sui quali riferiscono per iscritto al Consiglio di Amministrazione. 3. Fermo restando il potere di accertamento sussistente in capo a ciascun Sindaco, le riunioni collegiali sono valide con la presenza di almeno due membri. 4. Le relazioni ed i verbali delle adunanze del Collegio dei Sindaci sono riportati in un libro dei verbali e sono sottoscritti dai partecipanti all'adunanza. 5. I Sindaci durano in carica quattro anni ed il loro mandato è rinnovabile, per un massimo di tre mandati consecutivi. Il quadriennio ha la stessa decorrenza di quello del Consiglio di Amministrazione. Qualora durante il quadriennio vengano a mancare altresì nominare uno o più Sindaci: - consiglieri delegati determinandone i poteri, fatte salve le limitazioni stabilite dalla legge; 18.7.b se trattasi del Sindaco designato dalla “Capogruppo”nel corso dell'esercizio viene meno la maggioranza degli amministratori eletti dall'assemblea, subentra il Supplente designato; - se trattasi di Sindaco elettivo, si fa luogo al subentro del Supplente eletto come previsto dal “Regolamento Elettorale”. 6. I Sindaci di cui al comma che precede restano quelli rimasti in carica sino al termine devono convocare senza indugio l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; 18.7.c il consiglio si raduna sia nella sede sociale sia altrove, purché in territorio italiano, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi componenti; 18.8 All'amministratore unico e ai componenti il consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del quadriennio in corso. 7. La funzione di Sindaco svolta dai soggetti di cui al comma 1, alinea 2, è considerata attività di servizio. 8. La loro ufficio; l'assemblea può inoltre assegnare loro un'indennità annuale e riconoscere una indennità per la cessazione del rapporto di lavoro collaborazione, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale. Trovano applicazione le disposizioni normative che, tempo per causa diversa dal pensionamentotempo, per i fissano limiti alla remunerazione degli Amministratori di società a partecipazione mista di enti locali e di altri soggetti pubblici o privati; la disposizione normativa vigente alla data di cui al costituzione della società è l'articolo 1 comma 1725, alinea 2, comporta la contestuale decadenza dalla carica726 e 728 della legge 27.12.2006 n. 296.

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Samples: Statuto E Patti Parasociali