Common use of Anticipo sul pagamento dell’indennizzo Clause in Contracts

Anticipo sul pagamento dell’indennizzo. L’Assicurato, purché ne faccia esplicita richiesta, ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50 % dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione: - è condizionata alla prova inequivocabile - fornita alla Società dall’Assicurato - che lo stesso ha predisposto la ripresa dell’attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci; - verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo. L’acconto non può comunque essere superiore a euro 500.000,00 qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro. Nel caso che il danno interessi la partita “Fabbricati” e la partita “Attrezzature - Arredamento”, la determinazione dell’acconto di cui sopra relativo a tali partite è effettuata senza tenere conto del “valore a nuovo”. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l’Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di indennizzo spettantegli in base al “valore a nuovo”, che sarà determinato in relazione allo stato d’avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

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Samples: Assicurazione Multirischio Per Il Commercio, www.generali.it, www.generali.it

Anticipo sul pagamento dell’indennizzo. L’Assicurato, purché ne faccia esplicita richiesta, ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50 % dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione: - che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso; - che l’Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso previsto al punto 3.1 della presente Sezione; - che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 50.000,00. L’obbligazione della Società: - è condizionata alla prova inequivocabile - fornita alla Società dall’Assicurato - che lo stesso ha predisposto la ripresa dell’attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci; - verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo. L’acconto non può comunque essere superiore a euro 500.000,00 qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro. Nel caso che il danno interessi la partita “Fabbricati” e la partita “Attrezzature - Arredamento”, la determinazione dell’acconto di cui sopra relativo a tali partite tale partita è effettuata senza tenere conto del “valore a nuovo”. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l’Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di indennizzo spettantegli in base al “valore a nuovo”, che sarà determinato in relazione allo stato d’avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

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