Antidumping Clausole campione

Antidumping. 1. Le Parti si astengono dall’avviare, le une contro le altre, procedure antidumping ai sensi dell’articolo VI del GATT 199425 e dell’Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI del GATT 199426 (di seguito denominato «Accordo antidumping»).
Antidumping. 1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le misure antidumping sono retti dall’articolo VI del GATT 199424 e dall’Accordo dell’OMC relativo all’applica- zione dell’articolo VI del GATT 199425 (di seguito denominato «Accordo anti- dumping dell’OMC»), fatti salvi i paragrafi 2–6.
Antidumping. Le Parti si sforzano di astenersi dall’avviare procedure antidumping l’una contro l’altra, in particolare nel caso di merci esportate da microimprese nonché da piccole e medie imprese. Per l’Ecuador queste includono gli attori dell’economia popolare e solidale e le organizzazioni per un commercio equo e sostenibile. La Parte importa- trice esamina le possibilità di applicare rimedi costruttivi.