Common use of ANTIMAFIA Clause in Contracts

ANTIMAFIA. Ai sensi del comma 2 bis dell’ articolo 99 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,così come modificato dal Decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218, l’Amministrazione Capitolina fino all'attivazione della banca dati, acquisisce d'ufficio tramite le Prefetture la documentazione antimafia. A tali fini, le Prefetture utilizzano il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del Dlgs 159/2011 e s.m.i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91, comma 6 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché i collegamenti informatici o telematici, attivati in attuazione del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In ogni caso, si osservano per il rilascio della documentazione antimafia i termini di cui agli articoli 88 e 92 del menzionato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

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ANTIMAFIA. Ai sensi del comma 2 bis dell’ articolo 99 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,così 159, così come modificato dal Decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218, l’Amministrazione Capitolina la Stazione Appaltante fino all'attivazione della banca dati, acquisisce d'ufficio tramite le Prefetture la documentazione antimafia. A tali fini, le Prefetture utilizzano il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del Dlgs D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91, comma 6 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché i collegamenti informatici o telematici, attivati in attuazione del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In ogni caso, si osservano per il rilascio della documentazione antimafia i termini di cui agli articoli 88 e 92 del menzionato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

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ANTIMAFIA. Ai sensi del comma 2 bis dell’ articolo 99 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,così 159, così come modificato dal Decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218, l’Amministrazione Capitolina la Stazione Appaltante fino all'attivazione della banca dati, acquisisce d'ufficio tramite le Prefetture la documentazione antimafia. A tali fini, le Prefetture utilizzano il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del Dlgs D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91, comma 6 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché i collegamenti informatici o telematici, attivati in attuazione del d.P.R. D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In ogni caso, si osservano per il rilascio della documentazione antimafia i termini di cui agli articoli 88 e 92 del menzionato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

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