APPLICAZIONE DEL CONTRATTO. Art. 001 (Campo di applicazione e obiettivi) 1. Il contratto si applica al personale – esclusi i dirigenti – dipendente dagli enti del comparto unico regionale di cui all’art. 1, comma 1 della L.R. 23 luglio 2010, n. 22, fatta eccezione per l’A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente). 2. Le disposizioni del presente Testo unico, di seguito denominato anche “contratto”, fatte salve specifiche decorrenze, trovano applicazione a decorrere dal 16 dicembre 2010; sono fatti salvi i diritti acquisiti sulla base della previgente normativa contrattuale. 3. Il contratto persegue le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse e del riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali. 4. Le parti, conseguentemente, riconoscono la necessità di valorizzare le capacità professionali dei lavoratori, promuovendone lo sviluppo in linea con le esigenze di efficienza degli Enti. 5. Alle finalità previste nel comma 5 sono correlati adeguati ed organici interventi formativi sulla base di programmi pluriennali, formulati e finanziati dagli Enti. Art. 002 (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione delle contrattazioni) 1. Gli effetti giuridici ed economici delle norme contrattuali decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data della loro stipulazione, salvo ove diversamente disciplinato. L’avvenuta stipulazione dei contratti viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate da parte dell’ARRS. 2. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle Amministrazioni destinatarie entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 1. 3. Il contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. 4. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. 5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze, modalità e importi previsti dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. 6. In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma precedente.
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APPLICAZIONE DEL CONTRATTO. Art. 001 (Campo di applicazione e obiettivi)
1. Il Le norme del presente contratto si applica al personale – esclusi i dirigenti – dipendente dagli enti del comparto unico regionale di cui all’art. 1applicano dal 01/01/2008 e laddove non diversamente stabilito, comma 1 della L.R. 23 luglio 2010, n. 22, fatta eccezione per l’A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente).
2. Le disposizioni del presente Testo unico, di seguito denominato anche “contratto”, fatte salve specifiche decorrenze, trovano applicazione a decorrere dal 16 dicembre 2010; sono fatti salvi i diritti acquisiti sulla base della previgente normativa contrattuale.
3. Il contratto persegue le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse e del riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
4. Le parti, conseguentemente, riconoscono la necessità di valorizzare le capacità professionali dei lavoratori, promuovendone lo sviluppo in linea con le esigenze di efficienza degli Enti.
5. Alle finalità previste nel comma 5 sono correlati adeguati ed organici interventi formativi sulla base di programmi pluriennali, formulati e finanziati dagli Enti.
Art. 002 (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione delle contrattazioni)
1. Gli effetti giuridici ed economici delle norme contrattuali decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data della loro stipulazionesottoscrizione definitiva. Granarolo Dell’Emilia, salvo ove diversamente disciplinato. L’avvenuta stipulazione dei contratti viene portata a conoscenza lì 05/01/2009 Per il Comune di Granarolo dell’Xxxxxx: Per la Delegazione di Parte Pubblica Per la Delegazione di Parte Sindacale X.xx X. Xxxxxxxxx ALLEGATO A) Nel corso dell’anno 2008 si è intrapreso un percorso di riorganizzazione delle amministrazioni interessate da parte dell’ARRS.
2. Gli istituti a contenuto economico attività e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle Amministrazioni destinatarie entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 1.
3. Il contratto, delle competenze del Servizio Cimiteriale per poter giungere alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
4. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza attivazione piena del contratto. Durante tale periodo e per punto d’informazione collocato presso il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennitàcimitero, secondo le scadenzelinee già definite, e per rendere effettivo il trasferimento delle competenze in tutta la materia cimiteriale da rendersi effettiva nel corso dell’anno 2009. Ai sensi dell’art. 15 comma 5 del CCNL del 01/04/1999, il progetto è finanziato e quantificato in Euro 1.500,00 complessivi per l’anno 2008. La liquidazione delle somme al personale avverrà dietro presentazione di apposita relazione del Responsabile di Area dalla quale si evincerà il raggiungimento degli obiettivi prefissati; in relazione a ciò verranno evidenziati i dipendenti coinvolti, le modalità del loro coinvolgimento e della loro attiva partecipazione al raggiungimento degli obiettivi, una sintesi delle attività svolte con particolare riguardo ai benefici conseguiti in termini di efficenze ed efficacia del servizio e gli importi previsti dall'accordo sul costo oggetto di liquidazione. Nell’ambito della riorganizzazione dell’Area (deliberazione di Giunta n. 68 del lavoro 19/07/2007), avviata anche alla luce delle nuove competenze, in via di definizione in capo ai comuni, in materia di catasto, nonché in materia di pianificazione urbanistica, anche a livello di associazione di comuni, viene previsto un progetto d’incentivazione a favore del 23 luglio 1993.
6personale dipendente. In sede Ai sensi dell’art. 15 comma 5 del CCNL del 01/04/1999, il progetto di rinnovo biennaleriorganizzazione dell’area, il cui percorso è iniziato nell’anno 2007, è finanziato e quantificato in Euro 5.800,00 complessivi per l’anno 2008. La liquidazione delle somme al personale avverrà dietro presentazione di apposita relazione del Responsabile di Area dalla quale si evincerà il raggiungimento degli obiettivi prefissati; in relazione a ciò verranno evidenziati i dipendenti coinvolti, le modalità del loro coinvolgimento e della loro attiva partecipazione al raggiungimento degli obiettivi, una sintesi delle attività svolte con particolare riguardo ai benefici conseguiti in termini di efficienze ed efficacia del servizio e gli importi oggetto di liquidazione. Nell’ambito della riorganizzazione prevista per i servizi finanziari anche alla luce dei pensionamenti e trasferimenti effettuati, si prevede un progetto d’incentivazione a favore del personale dipendente. Ai sensi dell’art. 15 comma 5 del CCNL del 01/04/1999, il progetto di riorganizzazione dell’area è finanziato e quantificato in Euro 2.000,00 complessivi per l’anno 2008. La liquidazione delle somme al personale avverrà dietro presentazione di apposita relazione del Responsabile di Area dalla quale si evincerà il raggiungimento degli obiettivi prefissati; in relazione a ciò verranno evidenziati i dipendenti coinvolti, le modalità del loro coinvolgimento e della loro attiva partecipazione al raggiungimento degli obiettivi, una sintesi delle attività svolte con particolare riguardo ai benefici conseguiti in termini di efficienze ed efficacia del servizio e gli importi oggetto di liquidazione. Sistema permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati del personale La valutazione è finalizzata a: valorizzare le risorse professionali; promuovere percorsi di adeguamento delle professionalità, arricchire le competenze individuali Il sistema di valutazione pertanto: costituisce base di riferimento per la determinazione della parte economica da corrisponderepolitica del personale attraverso il collegamento con i sistemi incentivanti, ulteriore punto anche non monetari; fornisce in maniera sistematica segnalazioni relative ad esigenze ed opportunità di riferimento formazione ed aggiornamento. Il sistema di valutazione fornisce informazioni rilevanti per migliorare l’intero sistema di progressione professionale dell’Ente e del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata Valutato. L’obiettivo è quello di fornire strumenti certi e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'accordo tempificati che consentano percorsi di cui al comma precedentesviluppo e crescita professionale. Il sistema di valutazione consente di programmare interventi formativi mirati alle esigenze del personale.
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APPLICAZIONE DEL CONTRATTO. CAMPO DI APPLICAZIONE (Art. 001 (Campo di applicazione e obiettivi1 ccnl 2006-09)
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica al a tutto il personale – - esclusi i dirigenti – - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente dagli enti da tutte le Amministrazioni del comparto unico regionale indicate all’art. 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva dell’11 giugno 2007.
2. Il presente contratto si applica, altresì:
a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 1 – con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003;
b) agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 1, comma 1 della L.R. 23 luglio 20102, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL del 24 aprile 2002.
3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’Amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
4. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata ai sensi del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 22354 per le materie ivi previste, fatta eccezione per l’A.R.P.A. (Agenzia Regionale ad esclusione di quelle trattate nel CCNL medesimo.
5. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come d.lgs. n. 165 del 2001
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2009 per la protezione dell’ambiente)parte normativa ed è valido dall'1 gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica.
2. Le disposizioni del presente Testo unico, di seguito denominato anche “contratto”, fatte salve specifiche decorrenze, trovano applicazione a decorrere dal 16 dicembre 2010; sono fatti salvi i diritti acquisiti sulla base della previgente normativa contrattuale.
3. Il contratto persegue le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse e del riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
4. Le parti, conseguentemente, riconoscono la necessità di valorizzare le capacità professionali dei lavoratori, promuovendone lo sviluppo in linea con le esigenze di efficienza degli Enti.
5. Alle finalità previste nel comma 5 sono correlati adeguati ed organici interventi formativi sulla base di programmi pluriennali, formulati e finanziati dagli Enti.
Art. 002 (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione delle contrattazioni)
1. Gli effetti giuridici ed economici delle norme contrattuali decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data della loro di stipulazione, salvo ove diversamente disciplinatodiversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione dei contratti viene portata a conoscenza delle amministrazioni Amministrazioni interessate con idonea pubblicità da parte dell’ARRSdell’ARAN.
23. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle Amministrazioni destinatarie entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 12.
34. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta, altresì, fermo quanto previsto dall’art. 48 , comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001.
45. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
56. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, indennità secondo le scadenze, modalità e importi previsti dall'accordo scadenze stabilite dall’Accordo sul costo del lavoro del Disposizioni generali e relazioni sindacali 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si applica la procedura di cui agli artt. 47 e 48, comma 1, del d.lgs. 165 del 2001.
67. In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'accordo dall’Accordo del 23 luglio 1993, di cui al comma precedente.
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