Norma di salvaguardia. In considerazione delle esigue dimensioni caratteristiche della tipologia media delle impresi operanti nel terziario ed inquadrate dal presente contratto collettivo, resta comunque garantita la facoltà per le Aziende di promuovere contratti di inserimento anche dopo il mancato rinnovo dei primi tre lavoratori assunti con tale strumento.
Norma di salvaguardia. Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.
Norma di salvaguardia. 1. Per quanto non previsto nel presente CCNL restano ferme, in quanto compatibili, le norme contenute nei CCNL del 7.10.1996 e 5.3.1998. Al termine della tornata contrattuale, anche relativa al II biennio economico, si redigerà un testo coordinato delle norme contrattuali vigenti.
2. Restano fermi gli artt. 74, 75 e 76 del CCNL del 05.03.1998 e gli artt. 51, 52 e 53 del CCNL del 07.10.1996.
Norma di salvaguardia. La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell’istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001. A tal uopo le parti si impegnano a riaprire la contrattazione qualora le risorse di cui sopra dovessero modificarsi in aumento o in diminuzione nel corso dell’anno, ciò al fine di adeguare la seguente piattaforma economica alla nuova situazione riproporzionando la stessa alla variazione realizzata o subita.
Norma di salvaguardia. 1. Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell’impianto al quale accedono.
Norma di salvaguardia. 1. I contenuti economici e normativi del contratto saranno prorogati oltre le scadenze temporali previste qualora non intervengano successivi accordi ed i benefici economici potranno avere sospensione, totale o parziale, in caso di accertata esorbitanza dei limiti di spesa.
Norma di salvaguardia. La stipula del contratto con il candidato vincitore è condizionata alla positiva conclusione del procedimento di approvazione previsto dall’art. 8 del Regolamento.
Norma di salvaguardia. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le norme vigenti civili e fiscali.
Norma di salvaguardia. La presentazione della candidatura per il presente bando comporta, da parte del candidato, l’accettazione di ogni clausola o condizione in esso contenute. La stipula del contratto con il candidato vincitore è condizionata alla positiva conclusione del procedimento di approvazione previsto dall’art. 8 del Regolamento.
Norma di salvaguardia. Qualora gli accordi collettivi aziendali e/o territoriali già prevedano una disciplina specifica della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, ovvero siano stati previsti organismi paritetici con funzioni inerenti i temi dell' igiene, della sicurezza sul lavoro e dell' ambiente, le parti firmatarie potranno armonizzare la disciplina stessa ai contenuti del presente accordo, avendo riguardo a quanto globalmente definito nelle intese. In sede aziendale si procederà all' assorbimento delle ore di permesso spettanti ai rappresentanti per la sicurezza, avendo riguardo alle ore di permesso già riconosciute per lo stesso titolo.