Common use of Applicazione delle penali Clause in Contracts

Applicazione delle penali. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti al precedente articolo 13 per la trasmissione dei dati sull’andamento del rischio, la Società è tenuta a corrispondere al Contraente una penale pari dello 0,3 per mille del valore del premio annuo lordo del presente contratto a valere sull’ammontare della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno. Qualora l’importo complessivo delle penali raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo complessivo di cui all’articolo 3, il Contraente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto, oltre il risarcimento di tutti i danni. Il mancato adempimento degli obblighi contrattuali nei termini di cui al precedente art. 13, che daranno luogo all’applicazione della penale stabilita nel presente articolo, dovranno essere contestati alla Società per iscritto dal Contraente. In riscontro alla suddetta contestazione, la Società dovrà comunicare per iscritto a CRI le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano a CRI nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima CRI a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate alla Società le penali indicate al primo comma del presente articolo a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.

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Samples: Polizza Per La Responsabilità Civile Verso Terzi E Prestatori D’opera, Polizza Per La Responsabilità Civile Verso Terzi E Prestatori D’opera

Applicazione delle penali. Per l’applicazione delle penali si procederà, innanzitutto, alla contestazione all’impresa dell’inadempimento contrattuale determinato dal mancato rispetto dei livelli di servizio per ogni giorno lavorativo anno di ritardovigenza contrattuale, da parte del Responsabile del Procedimento, rivolgendosi alla sede legale dell’affidatario o al domicilio eletto da quest’ultimo. Entro il limite di tre giorni successivi alla data di detta comunicazione, l’impresa potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l’Amministrazione, nel caso non imputabile abbia ricevuto alcuna giustificazione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate procederà discrezionalmente all’applicazione delle penali e, in ogni caso, all’adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna. L’ammontare delle penali è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero riaccredito diretto in conto corrente; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Amministrazione superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti al precedente articolo 13 per la trasmissione dei dati sull’andamento del rischiodisposizione, la Società è tenuta stessa Amministrazione potrà risolvere il proprio rapporto negoziale. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a corrispondere al Contraente una penale pari dello 0,3 per mille del valore del premio annuo lordo del presente contratto a valere sull’ammontare della cauzione definitiva, fatto salvo richiedere il risarcimento dell’eventuale maggior dannodegli eventuali maggiori danni. Qualora l’importo complessivo delle penali raggiunga la somma complessiva pari al 10% a registrazione del corrispettivo complessivo contratto effettuata, a seguito di cui all’articolo 3accertamento da parte del Responsabile del servizio interessato, il Contraente ha facoltàcontratto di servizi risulti difforme, in qualunque tempoparzialmente o totalmente - anche per caratteristiche tecniche o tipologiche - da quanto ordinato, di risolvere di diritto il presente contratto, oltre Fornitore aggiudicatario è tenuto a provvedere alla sua idonea modifica entro il risarcimento di tutti i danni. Il mancato adempimento degli obblighi contrattuali nei termini di cui al precedente art. 13, che daranno luogo all’applicazione della penale stabilita nel presente articolo, dovranno essere contestati alla Società per iscritto dal Contraente. In riscontro alla suddetta contestazione, la Società dovrà comunicare per iscritto a CRI le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 giorni 10 (cinquedieci) giorni lavorativi decorrente dalla ricezione della stessa contestazionenotifica di contestazione come sopra effettuata. Qualora Tutte le predette deduzioni non pervengano a CRI nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima CRI a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate alla Società le penali indicate al primo comma spese inerenti e conseguenti la registrazione del contratto di servizi oggetto del presente articolo Disciplinare ed eventuali successive modifiche sono a decorrere dall’inizio dell’inadempimentocarico della Ditta.

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Samples: Fornitura Di Servizi Applicativi Di Gestione Delle Residenze

Applicazione delle penali. Per ogni giorno lavorativo 1. In tutti i casi di ritardomancata, irregolare o non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai puntuale esecuzione delle prestazioni secondo le modalità ed i termini stabiliti al precedente articolo 13 per la trasmissione dei dati sull’andamento del rischionel presente contratto e nei relativi Allegati, la Società è tenuta a corrispondere al Contraente nonché nei casi di mancato rispetto degli obblighi ed impegni assunti dal Cassiere e previsti agli articoli 16, 17 e 22, ACI si riserva di applicare una penale pari dello 0,3 fino ad un massimo di € 500,00 per mille del valore del premio annuo lordo del presente contratto a valere sull’ammontare della cauzione definitivaciascun inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno. Qualora l’importo complessivo delle penali raggiunga compresa la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo complessivo mancata risposta alle richieste di assistenza e consulenza nei termini indicati da ACI di cui all’articolo 3, il Contraente ha facoltàall’art.27, in qualunque tempo, ragione della gravità dell’inadempimento. 2. Nel caso di risolvere di diritto il presente contratto, esecuzione dei pagamenti oltre il risarcimento di tutti i danni. Il mancato adempimento degli obblighi contrattuali nei termini di cui al precedente art. 13articolo 9, che daranno luogo all’applicazione della penale stabilita nel presente articolocomma 5 o con valuta di esecuzione per il beneficiario maggiore rispetto a quella disposta da ACI nella distinta, dovranno essere contestati alla Società per iscritto oppure secondo quanto riportato dal Contraente. In riscontro alla suddetta contestazioneprecedente art.15, la Società dovrà comunicare per iscritto a CRI le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazionel'ACI si riserva, nel termine massimo caso in cui non sia possibile rettificare la valuta al beneficiario, di 5 applicare nei confronti del Cassiere una penale sugli ordinativi non eseguiti conformemente all’ordine o al presente contratto, di importo pari allo 0,5% del valore del pagamento per ogni giorno di ritardo e comunque di importo minimo pari a 200 euro. 3. Le penali saranno applicate previa comunicazione al Cassiere che potrà eventualmente presentare istanza motivata di non accettazione delle stesse entro 7 (cinquesette) giorni lavorativi dalla a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della stessa contestazionenotifica da parte dell'ACI. Trascorso tale termine le penali si intenderanno accettate ed il Cassiere perderà il diritto a contestarle. 4. Qualora le predette deduzioni il Cassiere non pervengano provveda al pagamento delle penali entro il termine indicato nella comunicazione, l’ACI provvederà ad escutere la garanzia di cui all’art.35 fino a CRI nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima CRI a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate alla Società le concorrenza dell’ammontare delle penali. L’applicazione delle penali indicate di cui al primo comma del presente articolo non esonera il Cassiere dall’obbligo del risarcimento del danno ulteriore. 5. Nel caso in cui siano state rilevate e contestate complessivamente cinque inadempienze, l’ACI ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto per colpa del Cassiere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo provvederà all’incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l’ACI ritenga opportuno intraprendere a decorrere dall’inizio dell’inadempimentotutela dei propri interessi.

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Samples: Contract for the Assignment of Cash, Banking and Financial Services

Applicazione delle penali. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali sono contestati dal Committente in forma scritta al Concessionario a forza maggiore o caso fortuitomezzo pec. L’applicazione delle penali deve essere preceduta da contestazione scritta, rispetto ai termini stabiliti al precedente articolo 13 per la trasmissione dei dati sull’andamento del rischioalla quale il Concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni, la Società è tenuta a corrispondere al Contraente una penale pari dello 0,3 per mille del valore del premio annuo lordo del presente contratto a valere sull’ammontare naturali e consecutivi, dalla comunicazione della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno. Qualora l’importo complessivo delle penali raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo complessivo di cui all’articolo 3, il Contraente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto, oltre il risarcimento di tutti i danni. Il mancato adempimento degli obblighi contrattuali nei termini di cui al precedente art. 13, che daranno luogo all’applicazione della penale stabilita nel presente articolo, dovranno essere contestati alla Società per iscritto dal Contraentecontestazione stessa. In caso di mancato riscontro alla suddetta contestazione, la Società dovrà comunicare per iscritto a CRI o qualora le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano a CRI nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idoneegiustificazioni, a giudizio della medesima CRI a giustificare l’inadempienzadel Responsabile del procedimento, potranno non possano essere accolte, sono applicate alla Società le penali indicate al primo comma del presente articolo a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Qualora il Concessionario non provveda a rimuovere l’inadempimento, ciò può essere motivo per il Committente di risoluzione del contratto. Le penali sono portate in deduzione dell’importo corrispondente al primo pagamento utile effettuato successivamente al verificarsi dell’evento mediante emissione di nota di credito di pari importo, oppure, in mancanza, sulla garanzia definitiva costituita dal Concessionario, con l’obbligo per quest’ultimo di reintegrarla entro quindici giorni dalla richiesta del Comune, pena l’eventuale risoluzione del contratto. Ogni altra inadempienza grave che possa ledere la funzionalità del servizio e l’immagine del committente può dar luogo, previa contestazione, alla risoluzione del contratto. L’applicazione delle penali indicate non esclude l’ulteriore risarcimento dei danni tutti che possono derivare al Committente dall’inadempimento del Concessionario per effetto della ritardata o della mancata, incompleta o inadeguata esecuzione del servizio, danni ai fini della quantificazione dei quali concorrerà, altresì, l’eventuale maggior costo che il committente fosse chiamato a sostenere a seguito della necessità di riaffidamento del presente servizio ad altro concorrente, nell’ambito della stessa o di ulteriore procedura di gara, secondo condizioni di aggiudicazione che dovessero risultare economicamente più onerose rispetto a quelle praticate dal Concessionario resosi inadempiente e comunque in relazione al maggior costo del servizio stesso rispetto a quello che si sarebbe sostenuto in assenza della decadenza del concessionario. Il servizio affidato è qualificato come pubblico servizio: nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea servizio.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento in Concessione Del Servizio Di Gestione Degli Asili Nido

Applicazione delle penali. Nel caso in cui le inadempienze non siano tali da compromettere in modo assoluto la corretta realizzazione del Servizio, la Stazione Appaltante può procedere all’applicazione delle penali Le contestazioni e le inosservanze degli obblighi contrattuali previsti dal presente Capitolato, saranno contestati formalmente all’impresa mediante P.E.C. o altro mezzo idoneo (mail, fax, ecc.). Per ogni giorno lavorativo di ritardoritardo nell’effettuazione di ciascuna prestazione contrattuale, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti al precedente articolo 13 per la trasmissione dei dati sull’andamento del rischio, la Società è tenuta a corrispondere al Contraente l’ATS applicherà una penale pari dello 0,3 all’1/°°° dell’importo contrattuale. L’inosservanza di ulteriori obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato, formalmente contestati, in assenza di valide giustificazioni, comporterà una penale rapportata alla gravità dell’inadempienza riscontrata a carico dell’impresa fino ad un massimo di € 500,00 per mille del valore del premio annuo lordo del ciascuna inosservanza. Per le inadempienze contestate, l’Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine di massimo 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Qualora, a giudizio dell’ATS le deduzioni non siano ritenute accoglibili, saranno applicate all’Appaltatore le penali come sopra indicate. La penale applicata verrà decurtata dall’importo della prima fattura utile. Nel caso in cui i corrispettivi liquidabili all’Impresa non fossero sufficienti a coprire l’ammontare delle penali, l’Ente si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo, che, in tal caso, dovrà essere immediatamente reintegrato. L’applicazione delle penali previste dal presente contratto articolo non preclude il diritto dell’Ente a valere sull’ammontare della cauzione definitiva, fatto salvo richiedere il risarcimento dell’eventuale degli eventuali maggior dannodanni. Qualora l’importo complessivo La richiesta e/o il pagamento delle penali raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo complessivo di cui all’articolo 3, il Contraente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto, oltre il risarcimento di tutti i danni. Il mancato adempimento degli obblighi contrattuali nei termini di cui al precedente art. 13, presente articolo non esonera in nessun caso l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che daranno luogo all’applicazione della penale stabilita nel presente articolo, dovranno essere contestati alla Società per iscritto dal Contraente. In riscontro alla suddetta contestazione, la Società dovrà comunicare per iscritto a CRI le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo ha fatto sorgere l’obbligo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano a CRI nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio pagamento della medesima CRI a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate alla Società le penali indicate al primo comma del presente articolo a decorrere dall’inizio dell’inadempimentopenale.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Applicazione delle penali. Per ogni giorno lavorativo L’importo delle penali è stabilito dal Fondo di ritardoAssistenza sulla base delle segnalazioni del Direttore dell’esecuzione, con provvedimento da comunicare all’Impresa. L’importo delle penali sarà riscosso mediante incameramento della cauzione per l’ammontare corrispondente. Qualora l’Impresa non proceda al pagamento delle penali entro il termine stabilito dall’art. 27, il Fondo di Assistenza applicherà gli interessi legali fino alla data di effettivo pagamento e procederà all’escussione della cauzione. Nei casi sopra citati, l’Impresa dovrà provvedere all’integrazione dell’importo della cauzione entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione dell’avvenuta ritenuta, onde ripristinare il limite della polizza, di cui all’art. 9 del contratto. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di procedere al recupero coattivo della somma dovuta. La richiesta e/o il pagamento delle penali, di cui al presente atto, non imputabile a forza maggiore o esonera in nessun caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti al precedente articolo 13 l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la trasmissione dei dati sull’andamento del rischioquale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Impresa prende atto che l’applicazione delle penali, la Società è tenuta a corrispondere al Contraente una penale pari dello 0,3 previste dal presente atto, non preclude il diritto per mille del valore del premio annuo lordo del presente contratto a valere sull’ammontare della cauzione definitiva, fatto salvo il Fondo di Assistenza di richiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno. Qualora l’importo complessivo delle penali raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo complessivo di cui all’articolo 3, il Contraente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto, oltre il risarcimento di tutti i degli eventuali maggiori danni. Il mancato adempimento degli obblighi contrattuali nei termini Direttore dell’Esecuzione del Contratto riferisce tempestivamente al Responsabile unico del procedimento in merito agli eventuali ritardi e/o inadempienze nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo e/o le inadempienze nell'adempimento determini un importo massimo delle penali superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, il Fondo di Assistenza dispone la risoluzione del contratto per grave inadempimento. L’importo delle penali potrà, altresì, essere addebitato sui crediti dell’Impresa, ove presenti e dipendenti dal contratto cui al precedente art. 13, che daranno luogo all’applicazione della penale stabilita nel presente articolo, dovranno essere contestati alla Società per iscritto dal Contraente. In riscontro alla suddetta contestazione, la Società dovrà comunicare per iscritto a CRI le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazioneessi si riferiscono o, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano a CRI nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, caso in cui questi non siano idoneesufficienti, a giudizio della medesima CRI a giustificare l’inadempienzasu quelli dipendenti da altri contratti che l’Impresa ha stipulato con il Fondo di Assistenza. Le penali sono notificate all’Impresa in via amministrativa, potranno essere applicate alla Società le penali indicate al primo comma del presente articolo a decorrere dall’inizio dell’inadempimentorestando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

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Samples: Contratto Per La Concessione Del Servizio Di Ristorazione E Bar