Common use of Apposizione del termine e durata massima Clause in Contracts

Apposizione del termine e durata massima. Rimane il limite temporale già in vigore, per cui è consentita l’apposizione del termine non superiore a 36 mesi al contratto di lavoro subordinato. Nel computo di tale termine di 36 mesi si considera la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale ed indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro. Inoltre, nel computo vanno considerati anche periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Il legislatore, poi, fissa la conversione del rapporto a tempo indeterminato qualora il limite dei 36 mesi venga superato per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, specificando che il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. Pertanto, ai fini della conversione del rapporto, per il computo dei 36 mesi non rileva che il rapporto sia caratterizzato da un unico contratto o da una pluralità di contratti. La stipula di un ulteriore contratto della durata massima di 12 mesi tra gli stessi soggetti è possibile presso la direzione territoriale competente per territorio. Il contratto si considera tempo indeterminato dalla data della stipula trascorso il termine massimo di 36 mesi ( tenendo conto eventualmente dell’ulteriore periodo massimo fino a 12 mesi se la stipula è avvenuta in osservanza dell'apposita procedura presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio). Per quanto concerne la possibilità di derogare alla durata massima di 36 mesi si segnala quanto segue: - la norma fa salva la possibilità che i contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possano derogare alla durata massima di 36 mesi; - il lavoro stagionale costituisce un’eccezione alla quale non si applica la durata massima di occupazione. I lavoratori impiegati nelle attività stagionali sono quelli definiti dall’art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015. Infine, per quanto riguarda la forma del contratto, il comma 4 dell’art. 19 stabilisce che, con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto. Trattasi, quindi, di forma scritta “ad substantiam”. Copia del contratto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione, ma, è da ritenersi, che il contratto medesimo debba essere sottoscritto prima dell’inizio dell’attività lavorativa.

Appears in 4 contracts

Samples: Contratto a Tempo Parziale 67, Contratto a Tempo Parziale, Contratto a Tempo Parziale 67

Apposizione del termine e durata massima. Rimane Il legislatore nella riformulazione organica delle forme contrattuali prevede all’articolo 1 del d.lgs. n. 81 che la forma contrattuale comune sia il limite temporale già contratto subordinato a tempo indeterminato dando in vigorequesto modo un chiaro indirizzo a tutto il decreto legislativo in relazione anche all’altro provvedimento di recente emanazione relativo al contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. La definizione che il legislatore pone a capo dell’intero articolato normativo era presente, per cui è consentita l’apposizione nella stessa formulazione, nel comma 01 del termine decreto legislativo n. 368/2001, rappresentando quindi un principio seppur importante ma limitato all’interno di un decreto ben preciso. In questo modo viene riconosciuta una valenza più ampia e non superiore a 36 mesi più circoscritta all’interno di un solo provvedimento normativo. Il comma 1 dell’articolo 19 del d.lgs. n. 81 ora prevede che al contratto di lavoro subordinato. Nel computo di tale subordinato non può essere apposto un termine di durata superiore a 36 mesi si considera mesi. Il comma 2 invece chiarisce che “fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi - da intendersi anche a livello aziendale - e con l’eccezione delle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria categoriale legale ed e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, on può superare i trentasei mesi. Inoltre, nel Ai fini del computo vanno considerati anche di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di contratti di somministrazione somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Il legislatore, poi, fissa la conversione del rapporto a tempo indeterminato qualora Qualora il limite dei 36 trentasei mesi venga superato sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, specificando che il rapporto di lavoro contratto si considera trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. PertantoNell’ottica della riscrittura e della semplificazione il legislatore inserisce al comma 2 e seguenti quanto era in parte previsto, in maniera frammentata, nell’articolo 5 comma 4-bis e seguenti del precedente d.lgs. n. 368 offrendo in questo modo una completa ridefinizione organica di tutti gli aspetti afferenti al limite della durata massima. La prima cosa che il lettore può notare nella riscrittura dell’articolato relativo alla durata massima è che il legislatore fa riferimento in questo caso a contratti intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale non richiamando più il principio delle mansioni equivalenti. Viene superato in questo modo il concetto di mansione equivalente e ciò comporta che il tetto massimo dei 36 mesi può essere raggiunto più rapidamente in quanto si è ampliata la definizione di mansione. Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 19 riprende quanto previsto dal precedente articolo 5 comma 4-bis del dlgs. n.368/2001 ovvero che ai fini della conversione del rapporto, per il computo dei 36 mesi non rileva si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale. Questo aspetto di sommatoria tra contratti a tempo determinato e somministrazione fu inserito dalla legge n.92 del 2012 che ricordiamo entrò in vigore lo scorso 18 luglio 2012. Sempre su questo punto intervenne anche il Ministero del Lavoro10 che precisò che i datori di lavoro dovranno tener conto, ai fini dei trentasei mesi, dei periodi di lavoro svolti in forza di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati a far data dal 18 luglio 2012. Il Ministero ha quindi voluto escludere dalla conversione automatica per superamento del limite dei 36 mesi i periodi di missione in corso al 18 luglio 2012. Nel caso che, terminata la missione, il datore volesse stipulare con lo stesso soggetto un contratto a tempo determinato si dovrà tenere conto della durata dei pregressi rapporti a termine e della durata del periodo di missione intercorso a far data dal 18 luglio 2012. Sempre nella stessa circolare11, il Ministero concludeva l’articolato riferito ai contratti a tempo determinato ricordando che il rapporto sia caratterizzato da un unico contratto o da una pluralità di contratti. La stipula di un ulteriore contratto della durata massima di 12 mesi tra gli stessi soggetti è possibile presso la direzione territoriale competente per territorio. Il contratto si considera tempo indeterminato dalla data della stipula trascorso il termine periodo massimo di 36 mesi ( tenendo conto eventualmente dell’ulteriore periodo massimo fino mesi, derogabile dalla contrattazione collettiva, rappresenta un limite alla stipulazione di contratti a 12 mesi se la stipula è avvenuta in osservanza dell'apposita procedura presso la Direzione territoriale del tempo determinato e non al ricorso alla somministrazione di lavoro. Ne consegue che, raggiunto tale limite, il datore di lavoro competente per territorio). Per quanto concerne la possibilità di derogare potrà comunque ricorrere alla durata massima di 36 mesi si segnala quanto segue: - la norma fa salva la possibilità che i contratti collettivi, somministrazione a tempo determinato con lo stesso lavoratore anche aziendali, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possano derogare alla durata massima di successivamente al raggiungimento dei 36 mesi; - . Tema questo ribadito anche nel Vademecum della Direzione Ispettiva del Ministero del Lavoro sulla riforma Fornero, al punto 9, dove viene richiamata l’espressa esclusione prevista dall’articolo 22 comma 2 del D.lgs.n. 276/2003 secondo la quale “in caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro stagionale costituisce un’eccezione tra somministratore e prestatore di lavoro è soggetto alla quale non si applica la durata massima disciplina di occupazione. I lavoratori impiegati nelle attività stagionali sono quelli definiti dall’art. 21, comma 2, del D. Lgs. cui al decreto legislativo n. 81/2015. Infine368/2001, per quanto riguarda la forma del contrattocompatibile, il comma 4 dell’art. 19 stabilisce chee in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all’articolo 5, con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto. Trattasi, quindi, di forma scritta “ad substantiamcommi 3 e seguenti. Copia del contratto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione, ma, è da ritenersi, che il contratto medesimo debba essere sottoscritto prima dell’inizio dell’attività lavorativa.

Appears in 1 contract

Samples: www.federturismo.it