Proroghe e rinnovi Clausole campione

Proroghe e rinnovi. Il comma 1 dell’art. 21 fissa i seguenti principi: - la proroga richiede il consenso (scritto) del lavoratore, essendo una clausola contrattuale; - la proroga è ammessa solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 36 mesi; - la proroga potrà aversi per un massimo di cinque volte nell'arco di 36 mesi a prescindere dal numero dei contratti; - qualora il numero delle proroghe sia superiore a cinque, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla data della sesta proroga. Il legislatore, quindi, introduce una norma imperativa immediatamente sostitutiva, che trasforma il contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato alla scadenza della quinta proroga, in caso di prosecuzione dell’attività lavorativa. Al comma 2 dell’art. 21 viene regolata la c.d. successione di contratti. In particolare, è previsto che, qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Dalla normativa in questione vengono espressamente esclusi lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In attesa dell’emanazione del decreto, è previsto che continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525. Il comma 3 dell’art. 21 prevede una deroga alla normativa vincolistica sopra descritta. Infatti, i limiti previsti non si applicano alle imprese start-up innovative di cui di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite. Trattasi di una previsione normativa agevolativa rispetto ad una flessibilità in entrata nelle nuove iniziative imprenditoriali.
Proroghe e rinnovi. 1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga. 2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525. 3. I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle imprese start-up innovative di cui di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite.
Proroghe e rinnovi. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi dall'assunzione. Successivamente a tale termine, potrà essere prorogato solo in presenza delle causali stabilite dall'articolo precedente. Qualora la durata del contratto sia inferiore ai 24 mesi lo stesso può essere prorogato, con l'assenso del lavoratore, per un massimo di 4 volte nell'arco dei 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Un numero superiore di proroghe comporta la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga. Nell'ipotesi di rinnovo del contratto a tempo determinato, pena la trasformazione di quest'ultimo in contratto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di intervallo tra un contratto e l'altro è fissato in 10 giorni dalla data di scadenza per i contratti della durata di sei mesi e 20 giorni per i contratti di durata superiore ai sei mesi. Tali limitazioni non sono valide per i contratti di lavoro a carattere stagionale nonché per le attività legate alla disponibilità di materie prime o da consumo, nonché nei casi di esigenze connesse a caratteristiche peculiari del settore merceologico dell'azienda quali, ad esempio, le attività produttive concentrate in determinati periodi dell'anno finalizzate a rispondere ad una intensificazione della domanda collegata a ricorrenze particolari.
Proroghe e rinnovi. Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi 12 (dodici) mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1.
Proroghe e rinnovi. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.
Proroghe e rinnovi. 01. Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1. (Legge n. 96/2018) 1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.  MAX 4 PROROGHE NELL’ARCO DEI 24 MESI  CONVERSIONE A TEMPO INDETERMINATO DALLA QUINTA PROROGA  OBBLIGO INDICAZIONE CAUSALE PER RINNOVO E PROROGA > 12 MESI  IN CASO DI VIOLAZIONE OBBLIGO CAUSALI PER PROROGHE O RINNOVI>TRASF T.IND.
Proroghe e rinnovi. Le novità introdotte dal d. l. n. 87/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2018, hanno inoltre previsto la piena applicazione di quanto disciplinato all’art. 21, commi 01, 1 e 3, del richiamato d.lgs. n. 81/2015, in materia di proroghe e rinnovi.
Proroghe e rinnovi. Il decreto ha previsto che: • per il rinnovo è sempre richiesta l’indicazione della cau- sale • è possibile prorogare liberamente un contratto a tempo determinato solo entro i 12 mesi, oltre tale durata è richiesta l’indicazione della causale. Al fine di verificare se è necessario indicare le causali, deve essere considerata la durata complessiva dei contratti di lavoro a termine intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, considerando sia la durata di quelli già conclusi, sia la durata di quello che si intende even- tualmente prorogare. Il Ministero riporta il seguente esempio: • si consideri un primo contratto a termine della durata di 10 mesi che si intenda prorogare di ulteriori 6 mesi: anche se la proroga interviene quando il rapporto non ha ancora superato i 12 mesi, sarà comunque necessa- rio indicare la causale in quanto complessivamente il rapporto di lavoro avrà una durata di 16 mesi e pertan- to superiore a tale limite
Proroghe e rinnovi. 1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga. 2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. (…)
Proroghe e rinnovi. La circolare ricorda la distinzione tra proroga e rinnovo di un contratto. La prima consiste nella possibilità di prorogare il termine inizialmente fissato, prima della sua scadenza. Diversamente, il rinnovo prevede la stipula di un nuovo contratto una volta che sia scaduto il precedente. Vengono altresì ricordate le ipotesi di superamento del limite di durata di 36 mesi secondo quanto già previsto dal d.lgs. n. 368/2001, così come la disciplina degli intervalli tra due contratti a termine. In particolare, viene ricordato come sia derogabile il limite dei 36 mesi nei confronti delle attività stagionali previste dal Legislatore, come pure nei confronti delle attività aventi carattere di "stagionalità" come individuate dalla contrattazione collettiva, anche di secondo livello, ad esempio riguardanti le attività degli esercizi commerciali in località a vocazione turistica e come non operi l'obbligo di intervallo di 10 o 20 giorni per le medesime attività, ai sensi dei commi 4bis e 4ter dell'art. 5, d.lgs. n. 368/2001.