Clausola di stabilizzazione Clausole campione

Clausola di stabilizzazione. La stipula di un contratto di apprendistato è subordinata al rispetto di una ulteriore condizione, quella c.d. della “stabilizzazione dei pregressi rapporti di apprendistato”: è necessario, cioè, che il datore di lavoro abbia, in un determinato arco temporale precedente la nuova assunzione in apprendistato, mantenuto in essere un certo numero di apprendisti alla scadenza del periodo formativo. L’arco temporale di osservazione ed il numero di stabilizzati possono essere stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale. Per i soli datori di lavoro che occupano (al momento della stipula del nuovo contratto di apprendistato) almeno 50 dipendenti si applica la stabilizzazione legale. Infatti, l’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 81/2015 prevede che: “esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno In ogni caso, pur se non rispettata la percentuale di cui sopra, sarà possibile effettuare una sola assunzione con il contratto di apprendistato professionalizzante. Gli eventuali assunti in sovrannumero rispetto alla “stabilizzazione legale” (ferma una sola assunzione) saranno considerati come ordinari lavoratori a tempo indeterminato fin dalla data di costituzione del rapporto. In sede di certificazione, quindi, sarà necessario verificare la predetta circostanza e ciò anche ai fini del ruolo di consulenza ed assistenza che l’art. 81 del decreto delegato 276/2003 affida alle Commissioni di certificazione. Per completezza, si precisa che il Ministero del Lavoro con interpello n° 5 del 5 febbraio 2013 ha stabilito che gli oneri di stabilizzazioni non sono applicabili nell’ambito delle attività stagionali. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, infatti, l’art. 44 comma 5 afferma (analoga previsione era contenuta nella precedente disposizione normativa il D. Lgs. n. 167/2011) la possibilità, ad opera della contrattazione collettiva, di prevedere forme di apprendistato anche a tempo determinato. In tema di limiti, non si può sottacere come la persona che riveste la qualifica di tutor nella formazione dell’apprendista dovrà possedere i requisiti minimi indicati dalla contrattazione collettiva per ricoprire tale peculiare ruolo.
Clausola di stabilizzazione. Nei riguardi delle categorie di lavoratori di cui al precedente punto 1), la facoltà di assunzione a tempo determinato, oppure di proroga e/o rinnovo che superi il termine di 24 mesi non è esercitabile dai datori di lavoro che, al momento della stessa, risultino non avere trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato almeno il 20% per cento dei lavoratori il cui contratto a termine, arrotondato all’unità superiore, comunque eccedente il termine dei 24 mesi, sia venuto a scadere nell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) precedente. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sono inoltre esclusi dal computo i lavoratori impiegati in attività stagionali di cui all’art. 21, comma 1 del D.Lgs 81/2015. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel periodo precedente sia venuto a scadere un solo contratto a tempo determinato. L’Ente fornirà ogni 12 mesi alle XX.XX., congiuntamente alle R.S.U., o in mancanza alle R.S.A. o alle XX.XX. territoriali firmatarie del presente contratto informazioni relative alla trasforma- zione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Clausola di stabilizzazione. Le imprese che occupano fino a 49 dipendenti potranno procedere all’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante esclusivamente se al momento della stipulazione di un nuovo contratto di lavoro, risultino aver mantenuto in servizio almeno il 20% dei contratti di apprendistato scaduti nei 36 mesi precedenti. Le imprese che occupano almeno 50 dipendenti potranno procedere all’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante esclusivamente se al momento della stipulazione di un nuovo contratto di lavoro, risultino aver mantenuto in servizio il 40% dei contratti di apprendistato scaduti nei 36 mesi precedenti. Qualora non siano rispettate le predette percentuali, è consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Dal computo delle percentuali di cui sopra sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Nelle percentuali di cui sopra non vanno ricompresi i lavoratori dimissionari, quelli licenziati per giusta causa e giustificato motivo soggettivo anche disciplinare, quelli che al termine del rapporto di lavoro abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.
Clausola di stabilizzazione. Solo per l’apprendistato professionalizzante: il datore di lavoro con almeno 50 dipendenti può assumere apprendisti, solo se ha confermato, nei 3 anni precedenti, almeno il 20% degli apprendisti assunti in precedenza (art. 42, co.8, X.Xxx. n. 81/2015). In altri termini, le aziende con almeno 50 dipendenti possono assumere nuovi apprendisti solo se hanno mantenuto in servizio un certo numero dei “vecchi” apprendisti. Non si contano (nel 20% di conferma in organico) gli apprendisti che si siano dimessi o siano stati licenziati durante la prova o per giusta causa. Pertanto, si computano gli apprendisti licenziati per giustificato motivo soggettivo ed oggettivo. (Xxxxxx, se, su un totale di 14 apprendisti: il datore ne licenzia 2 per g. causa; poi 2 si dimettono; e 1 viene licenziato per g. motivo soggettivo o oggettivo, si calcolerà il 20% di 10 apprendisti, che sarà pari a 2 apprendisti, che devono essere confermati per poterne assumere altri). ✓ SANZIONE/”CONVERSIONE”. Gli apprendisti assunti da datori di lavoro che non rispettano le percentuali di conversione sono considerati comuni lavoratori subordinati a tempo indeterminato dalla data di assunzione (perciò il datore perde tutte le agevolazioni previste per l’apprendista). ✓ ECCEZIONE SOLO per 1 APPR. PROFESS.: qualora non sia rispettata la percentuale del 20% delle stabilizzazioni, “è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante” (art. 42, co. 8, D. Lgs. n. 81/2015). ✓ SPAZIO AI CCNL per FISSARE PERCENTUALI DIVERSE. Resta ferma la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli legali (di cui sopra). Anche i soggetti espulsi dal ciclo produttivo che beneficiano di un trattamento contro la disoccupazione (Naspi) possono utilizzare il contratto di apprendistato.
Clausola di stabilizzazione. Il legislatore ha previsto l’introduzione di una procedura che favorisca la trasformazione delle “false collaborazioni” in rapporti di lavoro subordinato.

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  • CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 37 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 37

  • Riattivazione Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

  • OGGETTO DELLA PRESTAZIONE Per tutta la durata del presente contratto, indicata al successivo art. 4, il “Professionista” si impegna a ricoprire il ruolo di “Coordinatore delle Direzioni Lavori per le opere che insistono nel complesso PRIMA e legate sia alle opere appaltate per il “Nuovo Complesso Neutral Beam Test Facility” a Padova (progetto esecutivo 1° e 2° lotto) alla Società ITER – “COOPERATIVA RAVENNATE INTERVENTI SUL TERRITORIO” Società Cooperativa sia alle opere appaltate da Fusion for Energy per gli esperimenti SPIDER e MITICA in esso ospitate. Sarà compito del Coordinatore delle Direzioni Lavori, di seguito CDL, proporre settimanalmente un programma di svolgimento dei lavori nel sito di PRIMA concordato con i diversi soggetti che concorrono alla realizzazione delle opere ed in particolare con: - il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione; - i Direttori Lavori delle varie realizzazioni in corso nel sito; i Direttori Lavori rimangono i soli responsabili per conto dei Committenti relativamente all’esecuzione delle opere loro affidate; - il Project Manager del team NBTF; - l’Host Manager del Consorzio RFX. Sarà compito del Professionista indire le riunioni settimanali di Coordinamento, istruendole e redigendo un verbale sulle decisioni collegialmente assunte. Il ruolo del CDL non include aspetti di gestione della sicurezza nel cantiere. Il CDL può tuttavia segnalare al CSE eventuali comportamenti che ritenesse scorretti dal punto di vista della sicurezza da parte dei lavoratori in cantiere.

  • Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo Avvertenze

  • Clausola di salvaguardia Ai sensi dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A. Con il presente contratto viene abrogato l'art. 12, prima parte dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall'articolo precedente.

  • PRESTAZIONE L’Impresa, qualora il ricovero dell’Assicurato si protragga per un numero di giorni superiore a 5, riconosce per ogni successivo giorno di degenza (i.e. a partire dal sesto giorno di ricovero) un importo pari a euro 100,00 per un numero massimo di giorni pari a 10. In conseguenza di quanto sopra, dunque, la somma massima esigibile da ciascun Assicurato nel corso della validità della polizza non potrà superare l’importo di € 1.000,00.

  • Clausola di riservatezza 7.1 Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, ed identificate come confidenziali, sono ritenute strettamente riservate e devono essere utilizzate unicamente per le finalità di cui al presente accordo, fermo restando gli obblighi previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

  • Liquidazione della prestazione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.

  • Oggetto della garanzia La Società in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione, nei limiti ed alle condizioni e con le modalità che seguono, a rispondere delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, svalutazione, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a Terzi, sia per lesioni personali e che per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dalle cose assicurate nelle Polizze Convenzione di riferimento o imputabile all’Assicurato in qualità di proprietario delle stesse. L'assicurazione si estende ai danni conseguenti a vizio di costruzione qualora non debba rispondere il fornitore per legge o per contratto. Si conviene di mantenere in copertura nell’ambito della garanzia anche le locazioni per le quali residua esclusivamente il “valore delle opzioni”, cioè i beni per i quali i contratti di locazione risultano scaduti ma non ancora “opzionati”. - i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori dell'Assicurato e le persone che con essi si trovino nel rapporto di coniuge, di genitore, di fratello, di parentela in genere o convivenza; - le persone che, essendo in rapporto anche occasionale di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; - il Conduttore ed il Subconduttore. L'Assicurazione non comprende i danni: - di cui debba rispondere il Conduttore in dipendenza dell'uso delle cose assicurate; - da inquinamento in genere; - i danni causati da software; - i danni da amianto/asbesto.

  • Luogo di esecuzione A partire dall’avvio dei servizi di architettura ed ingegneria, l’Aggiudicatario potrà operare presso la propria sede, mentre tutte le riunioni, siano esse richieste dall’Aggiudicatario stesso oppure indette dal Responsabile Unico del Procedimento, si terranno presso una sede della specifica Amministrazione Contraente, di volta in volta individuata da quest’ultima.