Common use of Apprendistato Clause in Contracts

Apprendistato. Le parti, in coerenza di quanto in premessa, concordano quanto segue: - in deroga a quanto previsto dal comma 1, art. 39 del c.c.n.l. turismo 22 gennaio 1999, la durata del rapporto di apprendistato è così modificata: Liv. inquadr. Mesi c.c.n.l. Mesi accordo 3° 48 54 4° 36 48 5° 36 42 6° S 24 36 6° 18 24 Restano ferme le maggiori durate previste in relazione a specifiche qualifiche che saranno individuate in base a particolari esigenze dall'apposita Commissione istituita in seno all'EBTT. E' consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni nell'ambito di una distribuzione dei diversi periodi di lavoro, comunque, compresa in un arco di tempo non superiore a 54 mesi di calendario. Le indennità previste, a carico del datore di lavoro, rispettivamente ai primi tre giorni di malattia, limitatamente a tre eventi morbosi in ragione di anno ed in caso di ricovero ospedaliero, per tutta la durata dello stesso, sono rapportate al 70% della retribuzione lorda cui l'apprendista avrebbe diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. La formazione teorica dell'apprendista, sarà promossa e svolta dall'EBTT, direttamente o tramite apposite convenzioni con centri formativi o, anche mediante l'utilizzo del progetto "Verso il 2000", realizzato dalle Federazioni nazionali del turismo di FIPE, FEDERALBERGHI, FIAVET, FAITA, unitamente a FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e finanziato dal Fondo sociale europeo. Per le aziende stagionali, in periodi concentrati nei mesi di fermo dell'attività produttiva, la formazione sarà svolta, mediante corsi formativi appositamente predisposti per la preparazione delle qualifiche inerenti. Per le aziende ad attività annuale, la formazione teorica sarà svolta in orari compatibili con l'attività produttiva attraverso appositi corsi di impegno formativo. La realizzazione e lo svolgimento dell'attività formativa, sarà sostenuta mediante un versamento all'EBTT di una quota a carico del datore di lavoro che sarà stabilita, da una apposita Commissione, per ogni ora prevista dal piano formativo e per ogni lavoratore apprendista assunto ed interessato alla formazione. Le aziende che intendono accedere ai benefici previsti dal presente accordo bilaterale sull'apprendistato, dovranno presentare domanda, alla Commissione presso l'EBTT, su un apposito modello predisposto dall'Ente stesso, che una volta accertati i requisiti richiesti, autorizzerà l'assunzione di lavoratori apprendisti con le modalità di cui sopra. L'EBTT, costituirà una banca dati per le aziende del settore turistico-ricreativo-alberghiero, con lo scopo di monitorare l'assunzione dei lavoratori apprendisti e l'andamento del settore a seguito dell'utilizzo dei nuovi strumenti messi a disposizione dal presente accordo.

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Samples: Contratto Provinciale Di Lavoro

Apprendistato. (D.lgs. 81/2015) - Le partiparti stipulanti, in coerenza di quanto in premessacon Accordo del 19.10.2016, concordano definiscono e convengono quanto segue: - in deroga a quanto previsto dal comma a. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore – 1, art. 39 del c.c.n.l. turismo 22 gennaio 1999, Formazione: la durata del rapporto retribuzione per le ore di apprendistato è così modificata: Liv. inquadr. Mesi c.c.n.l. Mesi accordo 3° 48 54 4° 36 48 5° 36 42 6° S 24 36 6° 18 24 Restano ferme le maggiori durate previste in relazione a specifiche qualifiche che saranno individuate in base a particolari esigenze dall'apposita Commissione istituita in seno all'EBTT. E' consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni nell'ambito di una distribuzione dei diversi periodi formazione svolte presso il datore di lavoro, comunqueeccedenti a quelle contenute nel piano di formazione, compresa è stabilita in misura percentuale rispetto a quella corrisposta ai lavoratori qualificati, secondo le seguenti misure: 50%, 1° e 2° anno; 65%, 3° anno; 70%, eventuale 4° anno; 2. Inquadramento: al termine del periodo di apprendistato, in caso di prosecuzione come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il livello di inquadramento sarà di un arco livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è stato svolto l’apprendistato, per un periodo di tempo non superiore a 54 mesi 12 mesi. Successivamente al conseguimento della qualifica e del diploma professionale, nonché del diploma di calendarioistruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, nei limiti di durata complessiva previsti dal Ccnl per l’apprendistato professionalizzante. Le indennità previsteb. Apprendistato di alta formazione e ricerca - Formazione: fermo restando che, per le ore di formazione a carico del datore di lavoro, rispettivamente è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta, gli apprendisti verranno inquadrati, anche ai primi tre giorni fini della retribuzione delle ore eccedenti quelle contenute nel piano di malattiaformazione curricolare: 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la prima metà del periodo e, limitatamente a tre eventi morbosi in ragione di anno ed in caso di ricovero ospedalieroun livello inferiore, per tutta la durata dello stesso, sono rapportate al 70% della retribuzione lorda cui l'apprendista avrebbe diritto in caso seconda metà del periodo di normale svolgimento del rapporto di lavoro. La formazione teorica dell'apprendista, sarà promossa e svolta dall'EBTT, direttamente o tramite apposite convenzioni con centri formativi o, anche mediante l'utilizzo del progetto "Verso il 2000", realizzato dalle Federazioni nazionali del turismo di FIPE, FEDERALBERGHI, FIAVET, FAITA, unitamente a FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e finanziato dal Fondo sociale europeo. Per le aziende stagionali, in periodi concentrati nei mesi di fermo dell'attività produttiva, la formazione sarà svolta, mediante corsi formativi appositamente predisposti per la preparazione delle qualifiche inerenti. Per le aziende ad attività annuale, la formazione teorica sarà svolta in orari compatibili con l'attività produttiva attraverso appositi corsi di impegno formativo. La realizzazione e lo svolgimento dell'attività formativa, sarà sostenuta mediante un versamento all'EBTT di una quota a carico del datore di lavoro che sarà stabilita, da una apposita Commissione, per ogni ora prevista dal piano formativo e per ogni lavoratore apprendista assunto ed interessato alla formazione. Le aziende che intendono accedere ai benefici previsti dal presente accordo bilaterale sull'apprendistato, dovranno presentare domanda, alla Commissione presso l'EBTT, su un apposito modello predisposto dall'Ente stesso, che una volta accertati i requisiti richiesti, autorizzerà l'assunzione di lavoratori apprendisti con le modalità di cui sopra. L'EBTT, costituirà una banca dati per le aziende del settore turistico-ricreativo-alberghiero, con lo scopo di monitorare l'assunzione dei lavoratori apprendisti e l'andamento del settore a seguito dell'utilizzo dei nuovi strumenti messi a disposizione dal presente accordoapprendistato.

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Samples: www.lancianofiera.it

Apprendistato. Le partiFatte salve specifiche previsioni per il personale navigante, le Parti riconoscono nel contratto di apprendistato, nelle tipologie in coerenza cui esso si configura per effetto delle disposizioni di legge vigenti, da ultimo il D.Lgs. n. 167/2011, cd. Testo unico sull'Apprendistato ed s.m.i. un contratto a causa mista (lavoro e formazione) che può essere adottato in tutti i settori di attività rientranti nel campo di applicazione del presente contratto e lo considerano strumento idoneo a facilitare l'ingresso di giovani nel mondo del lavoro. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione può essere stipulato con i giovani di età compresa tra i 15 ed i 25 anni non ancora compiuti, mentre il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione può essere stipulato con soggetti di età compresa tra 18 (17 per i lavoratori già in possesso di una qualifica professionale ex L. 53/2003 e 29 anni); in via transitoria, fino all'emanazione delle normative regionali per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato, si applicherà quanto in premessa, concordano quanto segue: - in deroga a quanto previsto dal comma 1, artdi seguito convenuto. 39 del c.c.n.l. turismo 22 gennaio 1999, la durata del Il numero degli apprendisti nelle singole aziende non potrà superare il rapporto di apprendistato tre a due rispetto alle maestranze specializzate e qualificate assunte con contratto a tempo indeterminato. Le modalità attuative dell'apprendistato professionalizzante, anche ai fini del D.Lgs. n. 167/2011, cd. Testo unico sull'Apprendistato s.m.i. ed il trattamento economico sono definiti secondo quanto specificato nelle singole sezioni. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 5, del D.Lgs. n. 167/2011, è così modificata: Liv. inquadr. Mesi c.c.n.l. Mesi accordo 3° 48 54 4° 36 48 5° 36 42 6° S 24 36 6° 18 24 Restano ferme le maggiori durate previste in relazione a specifiche qualifiche che saranno individuate in base a particolari esigenze dall'apposita Commissione istituita in seno all'EBTT. E' consentito consentito, altresì, articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni nell'ambito attraverso più rapporti a tempo determinato, l'ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro trentasei mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti di cui all'art. 54, comma 1 del D.Lgs. n. 276/2003. In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 si intendono per "disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni", in base a quanto stabilito all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una distribuzione dei diversi periodi nuova occupazione da più di dodici mesi. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto verranno indicati: - la durata, individuata ai sensi del successivo punto 5; - l'eventuale periodo di prova, così come previsto dal presente c.c.n.l. per la categoria giuridica ed il livello di inquadramento corrispondente a quello al conseguimento del quale è preordinato il contratto di inserimento; - l'orario di lavoro, comunquein funzione dell'ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale; - la categoria di inquadramento del lavoratore, compresa in che non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto a quella spettante ai lavoratori addetti alle mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto o addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento; - con esclusivo riferimento al reinserimento di lavoratori con competenze professionali analoghe a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore per più di un arco livello a quella spettante ai lavoratori addetti alle mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto o addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di tempo inserimento; - il trattamento di malattia ed infortunio non superiore a 54 mesi di calendario. Le indennità previste, a carico del datore di sul lavoro, rispettivamente è determinato ai primi tre giorni sensi del successivo punto 7. Il progetto individuale di malattiainserimento/reinserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, limitatamente a tre eventi morbosi in ragione di anno ed in caso di ricovero ospedaliero, per tutta la durata dello stesso, sono rapportate al 70% della retribuzione lorda cui l'apprendista avrebbe diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavorovalorizzandone le professionalità già acquisite. La formazione teorica dell'apprendista, sarà promossa e svolta dall'EBTT, direttamente o tramite apposite convenzioni con centri formativi o, anche mediante l'utilizzo del Nel progetto "Verso il 2000", realizzato dalle Federazioni nazionali del turismo di FIPE, FEDERALBERGHI, FIAVET, FAITA, unitamente a FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e finanziato dal Fondo sociale europeo. Per le aziende stagionali, in periodi concentrati nei mesi di fermo dell'attività produttiva, la formazione sarà svolta, mediante corsi formativi appositamente predisposti per la preparazione delle qualifiche inerenti. Per le aziende ad attività annuale, la formazione teorica sarà svolta in orari compatibili con l'attività produttiva attraverso appositi corsi di impegno formativo. La realizzazione e lo svolgimento dell'attività formativa, sarà sostenuta mediante un versamento all'EBTT di una quota a carico del datore di lavoro che sarà stabilita, da una apposita Commissione, per ogni ora prevista dal piano formativo e per ogni lavoratore apprendista assunto ed interessato alla formazione. Le aziende che intendono accedere ai benefici previsti dal presente accordo bilaterale sull'apprendistato, dovranno presentare domanda, alla Commissione presso l'EBTT, su un apposito modello predisposto dall'Ente stesso, che una volta accertati i requisiti richiesti, autorizzerà l'assunzione di lavoratori apprendisti con le modalità di cui sopra. L'EBTT, costituirà una banca dati per le aziende del settore turistico-ricreativo-alberghiero, con lo scopo di monitorare l'assunzione dei lavoratori apprendisti e l'andamento del settore a seguito dell'utilizzo dei nuovi strumenti messi a disposizione dal presente accordo.verranno indicati:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Apprendistato. Le partiPer la disciplina del l'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia e in particolare all'art. 16, legge 24.6.97 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, ai relativi decreti ministeriali di attuazione e alla presente disciplina contrattuale. L'apprendistato è un contratto di lavoro a causa mista che, considerate le norme legislative vigenti, può essere adottato in coerenza tutti i settori di quanto attività rientranti nel campo di applicazione del presente contratto per i lavoratori in premessaetà non inferiore a 15 anni e non superiore a 24 ovvero a 26 nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081 del 20.7.93 e successive modificazioni. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i predetti limiti d'età sono elevati di 2 anni. La qualifica professionale oggetto dell'apprendistato e il relativo profilo professionale devono essere indicati nella lettera di assunzione. Il periodo di prova è fissato in 30 giorni di effettiva presenza al lavoro, concordano quanto seguee viene computato agli effetti della durata dell'apprendistato. Il contratto di apprendistato può riguardare tutte le aree operative e le aree professionali 1, 2 e 3. La durata massima dell'apprendistato è così fissata: - in deroga 30 mesi, per gli apprendisti destinati a quanto svolgere le mansioni inquadrate nell'area professionale 1, 2 e 3; Ove il rapporto di lavoro prosegua a tempo indeterminato presso la stessa azienda, il periodo trascorso da apprendista è riconosciuto utile ai fini dell'anzianità di servizio, esclusi gli aumenti periodici d'anzianità e ulteriori deroghe convenute a livello nazionale. Al fine di completare l'addestramento dell'apprendista, sono dedicate 120 ore medie annue retribuite di formazione esterna, così come previsto dal dall'art. 16, comma 2, legge n. 196/97 e successive modifiche e integrazioni. Di tale monte ore, 42 ore dovranno essere dedicate alle materie indicate all'art. 2, comma 1, artlett. 39 a), DM 8.4.98. Le ore rimanenti saranno dedicate ai contenuti indicati all'art. 2, comma 1, lett. b) del c.c.n.ldecreto citato. turismo 22 gennaio 1999Le imprese effettueranno la formazione teorico-pratica presso strutture esterne pubbliche o private di cui all'art. 2, comma 2, DM 8.4.98. Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, la durata della formazione di cui al citato art. 16, comma 2, legge n. 196/97 e successive modifiche e integrazioni è ridotta a 80 ore medie annue retribuite, delle quali 40 saranno dedicate alle materie di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), DM 8.4.98 e le rimanenti alle materie di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del rapporto medesimo decreto ministeriale. All'apprendista minore di apprendistato anni 18 non è così modificata: Liv. inquadr. Mesi c.c.n.l. Mesi accordo 3° 48 54 4° 36 48 5° 36 42 6° S 24 36 6° 18 24 Restano ferme consentita l'effettuazione di prestazioni lavorative fra le maggiori durate previste in relazione a specifiche qualifiche che saranno individuate in base a particolari esigenze dall'apposita Commissione istituita in seno all'EBTT. E' consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni nell'ambito di una distribuzione dei diversi periodi ore 22 e le 6 né il superamento dell'orario contrattuale nazionale di lavoro, comunque, compresa in un arco . L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative di tempo non superiore a 54 mesi di calendarioformazione. Le ore destinate alla formazione esterna sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro. Per le ore destinate alla formazione non spettano all'apprendista le indennità previste, a carico dei dipendenti di ruolo. Le ore complessive di formazione possono essere distribuite diversamente nell'arco della durata del contratto di apprendistato. La formazione degli apprendisti all'interno dell'impresa sarà seguita da un tutore che curerà la necessità di raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione esterna. La funzione di tutore della formazione nelle imprese con meno di 15 dipendenti può essere svolta dal datore di lavoro, rispettivamente ai primi tre giorni secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, DM 8.4.98. Al termine del periodo di malattiaapprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore, limitatamente dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica in materia di servizi per l'impiego. Xxxx apprendisti spettano gli istituti previsti dal CCNL, in quanto applicabili e, per quanto concerne la retribuzione, la stessa viene determinata come segue: - dal 1° al 15° mese: 85% della retribuzione tabellare a tre eventi morbosi cui vanno aggiunti gli elementi retributivi nazionali previsti dal CCNL; - dal 16° al 30° mese: 95% della retribuzione tabellare a cui vanno aggiunti gli elementi retributivi nazionali previsti dal CCNL. Al termine dell'apprendistato, l'apprendista sostiene la prova d'idoneità prevista dalle norme legislative - che deve essere effettuata solamente in ragione di anno ed relazione allo specifico addestramento praticato dall'apprendista - e, in caso di ricovero ospedalieroesito favorevole, consegue il profilo professionale per il quale è stato assunto. All'apprendista che, terminato il periodo di apprendistato, venga mantenuto in servizio senza essere ammesso, per tutta motivi a lui non imputabili, alla prova d'idoneità s'intenderà attribuita la durata dello stessoqualifica professionale che ha formato oggetto del contratto di apprendistato. L'azienda potrà procedere ad ulteriori assunzioni di lavoratori con il contratto di apprendistato a condizione che sia mantenuto in sevizio almeno il 60% degli apprendisti in scadenza nei 24 mesi precedenti. Ai fini sopra indicati non si computano, sono rapportate comunque, i contratti risolti nel corso o al 70% della retribuzione lorda cui l'apprendista avrebbe diritto termine del periodo di prova ovvero ad iniziativa del lavoratore, per fatto da lui dipendente o a lui imputabile (ivi compreso il mancato conseguimento delle abilitazioni richieste), nonché i contratti per i quali, al termine del rapporto, i lavoratori abbiano rifiutato la proposta di rimanere in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoroservizio. La formazione teorica dell'apprendista, sarà promossa e svolta dall'EBTT, direttamente o tramite apposite convenzioni con centri formativi o, anche mediante l'utilizzo del progetto "Verso il 2000", realizzato dalle Federazioni nazionali del turismo di FIPE, FEDERALBERGHI, FIAVET, FAITA, unitamente a FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e finanziato dal Fondo sociale europeo. Per le aziende stagionali, in periodi concentrati nei mesi di fermo dell'attività produttiva, la formazione sarà svolta, mediante corsi formativi appositamente predisposti per la preparazione delle qualifiche inerenti. Per le aziende ad attività annuale, la formazione teorica sarà svolta in orari compatibili con l'attività produttiva attraverso appositi corsi di impegno formativo. La realizzazione e lo svolgimento dell'attività formativa, sarà sostenuta mediante un versamento all'EBTT di una quota a carico del datore di lavoro che sarà stabilita, da una apposita Commissione, per ogni ora prevista dal piano formativo e per ogni lavoratore apprendista assunto ed interessato alla formazione. Le aziende che intendono accedere ai benefici previsti dal presente accordo bilaterale sull'apprendistato, dovranno presentare domanda, alla Commissione presso l'EBTT, su un apposito modello predisposto dall'Ente stesso, che una volta accertati i requisiti richiesti, autorizzerà l'assunzione di lavoratori apprendisti con le modalità limitazione di cui sopraal presente paragrafo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato. L'EBTTL'art. 54, costituirà una banca dati per le aziende del settore turistico-ricreativo-alberghieroCCNL 23.7.76, con lo scopo di monitorare l'assunzione dei lavoratori apprendisti è abrogato e l'andamento del settore a seguito dell'utilizzo dei nuovi strumenti messi a disposizione dal sostituito dalla presente accordodisciplina.

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Samples: Ipotesi Di Accordo

Apprendistato. Le partiL’apprendistato, nelle sue tre articolazioni (Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato specializzazione tecnica superiore - Apprendistato professionalizzante - Apprendistato di alta formazione e ricerca), è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81. Si specifica che per la Federazione, ai sensi di questo Regolamento, sarà possibile instaurare rapporti di lavoro in coerenza apprendistato esclusivamente tramite Apprendistato professionalizzante ed Apprendistato di quanto alta formazione e ricerca (ad esclusione dei livelli A, D ed E). Il contratto di apprendistato è stipulato in premessaforma scritta, concordano quanto segue: - come anche forma scritta dovranno avere il patto di prova (che in deroga a quanto previsto ogni caso non potrà eccedere i sessanta giorni) ed il piano formativo individuale. Così come stabilito dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, la durata massima del contratto di apprendistato è di tre anni mentre con riferimento alla durata minima, si specifica che ai sensi si questo Regolamento è stabilita in un anno. Il piano formativo individuale potrà essere redatto entro un massimo di un mese dalla stipula del contratto anche sulla base di modelli e formulari forniti dagli enti bilaterali, ovvero secondo il modello definito nell’accordo interconfederale Confindustria, Cgil, Cisl, Uil stipulato il 18 aprile 2012. Al termine del periodo formativo la qualifica professionale ai fini contrattuali sarà oggetto di un’autodichiarazione della Federazione in attesa che entri in vigore il Libretto formativo del cittadino di cui all’art. 2, comma 1, artlett. 39 i del c.c.n.ld.lgs. turismo 22 gennaio 1999n. 276/2003. I contenuti del piano formativo individuale saranno di natura specifica e trasversale/di base. La formazione potrà essere erogata anche in modalità e-learning, attraverso la partecipazione a convegni e seminari dedicati, direttamente on the job. Fatto salvo quanto è nelle competenze delle Regioni e delle Province autonome, la durata formazione trasversale è basata su:  Accoglienza, valutazione del rapporto livello iniziale e definizione del piano formativo;  Capacità relazionali e di apprendistato è così modificata: Liv. inquadr. Mesi c.c.n.l. Mesi accordo 3° 48 54 4° 36 48 5° 36 42 6° S 24 36 6° 18 24 Restano ferme le maggiori durate previste in relazione a specifiche qualifiche che saranno individuate in base a particolari esigenze dall'apposita Commissione istituita in seno all'EBTT. E' consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni nell'ambito di una distribuzione dei diversi periodi di lavoro, comunque, compresa in un arco di tempo non superiore a 54 mesi di calendario. Le indennità previste, a carico del datore di lavoro, rispettivamente ai primi tre giorni di malattia, limitatamente a tre eventi morbosi in ragione di anno ed in caso di ricovero ospedaliero, per tutta la durata dello stesso, sono rapportate al 70% della retribuzione lorda cui l'apprendista avrebbe diritto in caso di normale svolgimento comunicazione;  Disciplina del rapporto di lavoro;  Sicurezza ed igiene sul lavoro;  Diritto sindacale con un approfondimento particolare su: storia ed evoluzione della Cisl/Filca. La formazione teorica dell'apprendista, sarà promossa e svolta dall'EBTT, direttamente o tramite apposite convenzioni Stante il divieto di retribuzione a cottimo del lavoratore assunto con centri formativi o, anche mediante l'utilizzo del progetto "Verso il 2000", realizzato dalle Federazioni nazionali del turismo contratto di FIPE, FEDERALBERGHI, FIAVET, FAITA, unitamente a FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e finanziato dal Fondo sociale europeo. Per le aziende stagionali, in periodi concentrati nei mesi di fermo dell'attività produttivaapprendistato, la Federazione individua l’obbligo di retribuzione mediante il sottoinquadramento fino a due livelli. L’apprendista, per l’intera durata del contratto, dovrà essere affiancato da un tutor/referente aziendale. Il tutor/referente aziendale deve avere un inquadramento di almeno un livello superiore a quello di ingresso dell’apprendista. Durante il periodo formativo il recesso è possibile solo per giusta causa o giustificato motivo. Se con un preavviso di almeno 15 giorni dal termine del periodo di formazione sarà svoltanessuna delle parti esercita la facoltà di recesso, mediante corsi formativi appositamente predisposti per la preparazione delle qualifiche inerenti. Per le aziende ad attività annuale, la formazione teorica sarà svolta in orari compatibili con l'attività produttiva attraverso appositi corsi di impegno formativo. La realizzazione e lo svolgimento dell'attività formativa, sarà sostenuta mediante un versamento all'EBTT di una quota a carico del datore il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro che sarà stabilitasubordinato a tempo indeterminato. Xxxx apprendisti si applicano tutte le prestazioni sanitarie ed assistenziali previste nel presente Regolamento. Nell’ambito delle nuove competenze assegnate, da una apposita CommissioneXxx.Xxxx. concorrerà al finanziamento dei percorsi formativi degli apprendisti, per ogni ora prevista dal piano formativo e per ogni lavoratore apprendista assunto ed interessato fatto salvo l’obbligo della formazione in capo alla formazione. Le aziende che intendono accedere ai benefici previsti dal presente accordo bilaterale sull'apprendistato, dovranno presentare domanda, alla Commissione presso l'EBTT, su un apposito modello predisposto dall'Ente stesso, che una volta accertati i requisiti richiesti, autorizzerà l'assunzione di lavoratori apprendisti con le modalità di cui sopra. L'EBTT, costituirà una banca dati per le aziende del settore turistico-ricreativo-alberghiero, con lo scopo di monitorare l'assunzione dei lavoratori apprendisti e l'andamento del settore a seguito dell'utilizzo dei nuovi strumenti messi a disposizione dal presente accordoFederazione.

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Samples: www.filcacisl.it

Apprendistato. Le partiPer la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 e successive modificazioni. L'assunzione dell'apprendista ha luogo con un periodo di prova di servizio effettivo pari a: - quattro settimane per gli apprendisti assunti ad un livello pari od inferiore al G; - otto settimane per gli apprendisti assunti ad un livello superiore al G. Il periodo di prova verrà computato sia agli effetti della durata dell'apprendistato sia agli effetti dell'anzianità di servizio. La durata massima del periodo di apprendistato professionalizzante o di mestiere è di tre anni. La durata dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e per l'apprendistato di alta formazione e di ricerca è regolata dalle rispettive norme di legge. La durata della formazione nell'apprendistato professionalizzante o di mestiere è di 120 ore medie annue, ivi inclusa la quota di ore di formazione di base e trasversale stabilita dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 167/2011. La durata della formazione nell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e nell'apprendistato di alta formazione e di ricerca è stabilita dalle rispettive norme di legge. I profili formativi e le modalità dell'erogazione della formazione nell'apprendistato professionalizzante o di mestiere sono disciplinate dall'Allegato 4 del presente contratto. Per l'instaurazione di contratti di apprendistato è necessaria la presenza in azienda di un tutore della formazione, i cui requisiti e le cui funzioni sono definiti nell'Allegato 4 del presente contratto. L'inquadramento dell'apprendista non potrà essere inferiore per più di due livelli a quello spettante in base alla qualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato. A questo fine potranno essere utilizzati tutti i livelli previsti dal sistema classificatorio, indipendentemente dal gruppo di appartenenza e dell'area funzionale. I lavoratori che, in coerenza base alla qualifica da conseguire al termine del periodo di quanto apprendistato, saranno inquadrati nei livelli H e G, passeranno comunque al livello H dopo 12 mesi di permanenza nel livello I. Durante il rapporto di apprendistato, la retribuzione spettante è composta dal minimo contrattuale del livello in premessacui l'apprendista è stato inquadrato. E' vietato retribuire l'apprendista a cottimo. La durata delle ferie è di 30 giorni di calendario per gli apprendisti di età inferiore a 16 anni e di 4 settimane per quelli che hanno superato i 16 anni di età. In caso di interruzione del servizio per malattia ed infortunio non professionali, concordano quanto segueil lavoratore apprendista non in prova ha diritto alla conservazione del posto per 6 mesi. Entro il limite di conservazione del posto sopra indicato, al lavoratore apprendista non in prova e non in Cassa integrazione guadagni l'azienda riconoscerà i seguenti trattamenti: - in deroga anticipazione, alle normali scadenze dei periodi di paga, delle indennità a quanto previsto dal carico dell'INPS; - corresponsione di una integrazione della predetta indennità sino a raggiungere il 75% della retribuzione netta di cui al comma 19 del presente articolo, artper i primi 2 mesi di malattia o infortunio non professionale, computati sommando tutti gli eventi morbosi. 39 del c.c.n.l. turismo 22 gennaio 1999, la durata In caso di sospensione del rapporto di apprendistato è così modificata: Livper periodi superiori ai 30 giorni per malattia, infortunio sul lavoro o altre cause di sospensione involontaria, il periodo di apprendistato potrà essere prorogato con il consenso di entrambe le parti per un periodo pari alla sospensione stessa. inquadrQualora, al termine del periodo di apprendistato, le parti non abbiano esercitato la facoltà di recesso ai sensi del D.Lgs. Mesi c.c.n.ln. 167/2011, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e il periodo di apprendistato sarà considerato utile ai fini del computo dell'anzianità di servizio. Mesi accordo 3° 48 54 4° 36 48 5° 36 42 6° S 24 36 6° 18 24 Restano ferme Xxxxx restando il divieto legale per entrambe le maggiori durate previste parti di recedere dal contratto di apprendistato durante il periodo di formazione in relazione a specifiche qualifiche che saranno individuate in base a particolari esigenze dall'apposita Commissione istituita in seno all'EBTT. E' consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni nell'ambito assenza di una distribuzione dei diversi periodi giusta causa o di lavoroun giustificato motivo, comunque, compresa in un arco l'apprendista che recede dal rapporto di tempo non superiore a 54 mesi apprendistato per dimissioni è tenuto al rispetto del periodo di calendariopreavviso di cui all'art. Le indennità previste, a carico 56 del datore presente contratto. I termini saranno quelli corrispondenti al livello di lavoro, rispettivamente ai primi tre giorni di malattia, limitatamente a tre eventi morbosi in ragione di anno ed in caso di ricovero ospedaliero, per tutta la durata dello stesso, sono rapportate al 70% della retribuzione lorda cui l'apprendista avrebbe diritto in caso di normale svolgimento inquadramento iniziale del rapporto di apprendistato. L'azienda informerà la R.S.U. annualmente o, a richiesta, trimestralmente sull'andamento delle assunzioni con contratto di apprendistato e la relativa tipologia, nonché sull'andamento e sui risultati della formazione. La facoltà di assunzione mediante contratto di apprendistato non potrà essere esercitata qualora nell'azienda non siano stati convertiti a tempo indeterminato almeno il 70% dei contratti di apprendistato venuti a scadenza nei 24 mesi precedenti. A tale fine non si computano gli apprendisti che abbiano rassegnato le dimissioni nonché i contratti di apprendistato giunti a scadenza e non trasformati in rapporti a tempo indeterminato in misura pari a quattro. Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. L'assunzione con contratto a tempo determinato e con contratto di somministrazione a tempo determinato avviene - rispettivamente - ai sensi del decreto legislativo n. 368/2001 e successive modificazioni e del decreto legislativo n. 276/2003 e successive modificazioni. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato o in somministrazione a tempo determinato le aziende assicureranno gli interventi informativi e formativi richiesti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro. La formazione teorica dell'apprendistaIl lavoratore che abbia intrattenuto con la stessa azienda e per le stesse mansioni, sarà promossa e svolta dall'EBTTsia rapporti di lavoro a tempo determinato che in somministrazione a tempo determinato, direttamente o tramite apposite convenzioni con centri formativi oper motivazioni non collegate a esigenze stagionali, acquisisce il diritto alla stabilizzazione del rapporto qualora la somma dei periodi di lavoro nelle due tipologie citate superi i 44 mesi complessivi, anche mediante l'utilizzo non consecutivi, comprensivi dell'eventuale proroga in deroga assistita di cui all'art. 5, comma 4-bis, del progetto "Verso D.Lgs. n. 368/2001 e successive modificazioni. In relazione a quanto previsto dall'art. 10, comma 7, del decreto legislativo n. 368/2001 e dall'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 276/2003, il 2000"numero di lavoratori occupati nell'azienda con i contratti di lavoro previsti nel presente articolo, realizzato dalle Federazioni nazionali non potrà superare la percentuale del turismo 25%, complessivamente intesa per i due istituti, calcolata in media annua e riferita ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell'azienda alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. L'eventuale frazione di FIPEunità derivante dal rapporto percentuale di cui al comma 22 è arrotondata all'unità intera superiore. Nei casi in cui il rapporto percentuale di cui al comma 22 dia risultato inferiore a 8, FEDERALBERGHIresta ferma la possibilità di istituire fino a 8 contratti complessivi a tempo determinato o di somministrazione a tempo determinato. L'assunzione a termine per sostituzione di lavoratori in congedo di maternità/paternità o parentale, FIAVETpotrà prevedere un periodo di affiancamento di 2 mesi complessivi, FAITAcollocabili in tutto o in parte sia prima dell'inizio che dopo la conclusione del periodo di sostituzione, unitamente al fine di garantire un adeguato passaggio di consegne. Ferma restando la cessazione del contratto di lavoro a FILCAMS-CGILtempo determinato alla scadenza prevista, FISASCAT-CISLil periodo di conservazione del posto per malattia e infortunio non sul lavoro per i lavoratori con contratto a tempo determinato non in prova, UILTUCS-UIL e finanziato dal Fondo sociale europeo. Per le aziende stagionaliè pari a un quarto della durata del contratto, in periodi concentrati nei fino a un massimo di 6 mesi di fermo dell'attività produttiva, la formazione sarà svolta, mediante corsi formativi appositamente predisposti per la preparazione delle qualifiche inerenti. Per le aziende ad attività annuale, la formazione teorica sarà svolta in orari compatibili con l'attività produttiva attraverso appositi corsi di impegno formativo. La realizzazione e lo svolgimento dell'attività formativa, sarà sostenuta mediante un versamento all'EBTT di una quota a carico del datore di lavoro che sarà stabilita, da una apposita Commissione, per ogni ora prevista dal piano formativo e per ogni lavoratore apprendista assunto ed interessato alla formazionecomporto. Le aziende parti convengono che intendono accedere fra le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che - ai benefici previsti dal presente accordo bilaterale sull'apprendistatosensi di legge - consentono la stipulazione di contratti a tempo determinato o di contratti di somministrazione a tempo determinato, dovranno presentare domanda, alla Commissione presso l'EBTT, su un apposito modello predisposto dall'Ente stesso, che una volta accertati i requisiti richiesti, autorizzerà l'assunzione di lavoratori apprendisti con rientrano - in via esemplificativa - le modalità di cui sopra. L'EBTT, costituirà una banca dati per le aziende del settore turistico-ricreativo-alberghiero, con lo scopo di monitorare l'assunzione dei lavoratori apprendisti e l'andamento del settore a seguito dell'utilizzo dei nuovi strumenti messi a disposizione dal presente accordo.seguenti ipotesi:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Apprendistato. Le partiParti concordano che l'apprendistato professionalizzante, essendo il più idoneo strumento per costruire professionalità pronte ad essere inserite efficacemente nell'organizzazione aziendale, è essenzialmente finalizzato, alla sua positiva conclusione, a consolidare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'apprendistato è un contratto a tempo indeterminato disciplinato dalla legge e dalle seguenti disposizioni. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del Decreto Legislativo 17.10.2005 n. 226 il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dai 17 anni di età. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità. Per essi trovano applicazione, in coerenza deroga alle previsioni di quanto cui all'art. 2 c. 1 - Dlgs. 167/2011, le disposizioni in premessamateria di licenziamenti individuali di cui alla L. 604/1966 nonché il regime contributivo agevolato di cui all'art. 25, concordano quanto segue: - in deroga a quanto previsto dal comma 1c. 9, artL. 223/1991 e l'incentivo di cui all'art. 39 del c.c.n.l8 c.4 della medesima legge. turismo 22 gennaio 1999, la durata del rapporto Il numero complessivo di apprendistato è così modificata: Liv. inquadr. Mesi c.c.n.l. Mesi accordo 3° 48 54 4° 36 48 5° 36 42 6° S 24 36 6° 18 24 Restano ferme le maggiori durate previste in relazione a specifiche qualifiche apprendisti che saranno individuate in base a particolari esigenze dall'apposita Commissione istituita in seno all'EBTT. E' consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni nell'ambito di una distribuzione dei diversi periodi di lavoro, comunque, compresa in un arco di tempo non superiore a 54 mesi di calendario. Le indennità previste, a carico del datore di lavoro, rispettivamente ai primi tre giorni lavoro può assumere con contratto di malattia, limitatamente a tre eventi morbosi in ragione di anno ed in caso di ricovero ospedaliero, per tutta la durata dello stesso, sono rapportate al 70% della retribuzione lorda cui l'apprendista avrebbe diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. La formazione teorica dell'apprendista, sarà promossa e svolta dall'EBTTapprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite apposite convenzioni delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 20 c.3 Dlgs. 276/2003, a decorrere dal 1° gennaio 2013 non può superare il rapporto di 3 e 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso, a meno che non si tratti di datori di lavoro con centri formativi o, anche mediante l'utilizzo del progetto "Verso meno di 10 dipendenti per i quali il 2000", realizzato dalle Federazioni nazionali del turismo rapporto è di FIPE, FEDERALBERGHI, FIAVET, FAITA, unitamente 1 a FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e finanziato dal Fondo sociale europeo1. Per le aziende stagionali, in periodi concentrati nei mesi di fermo dell'attività produttiva, la formazione sarà svolta, mediante corsi formativi appositamente predisposti per la preparazione delle qualifiche inerenti. Per le aziende ad attività annuale, la formazione teorica sarà svolta in orari compatibili con l'attività produttiva attraverso appositi corsi di impegno formativo. La realizzazione e lo svolgimento dell'attività formativa, sarà sostenuta mediante un versamento all'EBTT di una quota a carico del Il datore di lavoro che sarà stabilitanon abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati o che ne abbia in numero inferiore a tre, da una apposita Commissionepuò assumere apprendisti in numero non superiore a tre. L'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per ogni ora prevista dal dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Il contratto di apprendistato deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere l'indicazione delle prestazioni oggetto del contratto, la durata, l'eventuale patto di prova, l'inquadramento, il relativo trattamento economico ed il piano formativo individuale. Per l'assunzione in prova dell'apprendista e per ogni lavoratore apprendista assunto ed interessato alla formazione. Le aziende che intendono accedere ai benefici previsti dal presente accordo bilaterale sull'apprendistato, dovranno presentare domanda, alla Commissione presso l'EBTT, su un apposito modello predisposto dall'Ente stesso, che una volta accertati i requisiti richiesti, autorizzerà l'assunzione la regolamentazione del periodo di lavoratori apprendisti con prova valgono le modalità norme contrattuali di cui sopra. L'EBTT, costituirà una banca dati per le aziende del settore turistico-ricreativo-alberghieroagli artt (50)-(57), con lo scopo riferimento al livello di monitorare l'assunzione dei lavoratori apprendisti e l'andamento del settore a seguito dell'utilizzo dei nuovi strumenti messi a disposizione dal presente accordoassunzione.

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Samples: www.slc-cgil.it

Apprendistato. Il D.lgs. n. 81/2015 ha introdotto una nuova disciplina dell'apprendistato prevedendo tre tipologie: - l'apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione superiore; - l'apprendistato professionalizzante; - l'apprendistato di alta formazione e ricerca. La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge e dalle disposizioni dell'allegato specifico (allegato 2) che è parte integrante del presente contratto nonché delle seguenti norme: Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno. Le partiparti convengono, in coerenza sulla base di quanto in premessaprevisto dalla vigente legislazione, concordano quanto segue: - in deroga a quanto previsto dal comma 1, art. 39 del c.c.n.l. turismo 22 gennaio 1999, la durata del rapporto che i periodi di apprendistato è così modificata: Livsvolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata. inquadr. Mesi c.c.n.l. Mesi accordo 3° 48 54 4° 36 48 5° 36 42 6° S 24 36 6° 18 24 Restano ferme le maggiori durate previste Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna o interna alla impresa, verrà determinato in relazione a specifiche qualifiche che saranno individuate in base a particolari esigenze dall'apposita Commissione istituita in seno all'EBTT. E' consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni nell'ambito conformità alla regolamentazione dei profili formativi, rimessa alle Regioni ed alle Province autonome di una distribuzione dei diversi periodi di lavoro, comunque, compresa in un arco di tempo non superiore a 54 mesi di calendario. Le indennità previste, a carico del datore di lavoro, rispettivamente ai primi tre giorni di malattia, limitatamente a tre eventi morbosi in ragione di anno ed in caso di ricovero ospedaliero, per tutta la durata dello stesso, sono rapportate al 70% della retribuzione lorda cui l'apprendista avrebbe diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. La formazione teorica dell'apprendista, sarà promossa Trento e svolta dall'EBTT, direttamente o tramite apposite convenzioni con centri formativi o, anche mediante l'utilizzo del progetto "Verso il 2000", realizzato dalle Federazioni nazionali del turismo di FIPE, FEDERALBERGHI, FIAVET, FAITA, unitamente a FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e finanziato dal Fondo sociale europeo. Per le aziende stagionali, in periodi concentrati nei mesi di fermo dell'attività produttiva, la formazione sarà svolta, mediante corsi formativi appositamente predisposti per la preparazione delle qualifiche inerenti. Per le aziende ad attività annuale, la formazione teorica sarà svolta in orari compatibili con l'attività produttiva attraverso appositi corsi di impegno formativo. La realizzazione e lo svolgimento dell'attività formativa, sarà sostenuta mediante un versamento all'EBTT di una quota a carico del datore di lavoro che sarà stabilita, da una apposita Commissione, per ogni ora prevista dal piano formativo e per ogni lavoratore apprendista assunto ed interessato alla formazione. Le aziende che intendono accedere ai benefici previsti dal presente accordo bilaterale sull'apprendistato, dovranno presentare domanda, alla Commissione presso l'EBTT, su un apposito modello predisposto dall'Ente stesso, che una volta accertati i requisiti richiesti, autorizzerà l'assunzione di lavoratori apprendisti con le modalità di cui sopra. L'EBTT, costituirà una banca dati per le aziende del settore turistico-ricreativo-alberghiero, con lo scopo di monitorare l'assunzione dei lavoratori apprendisti e l'andamento del settore a seguito dell'utilizzo dei nuovi strumenti messi a disposizione dal presente accordoBolzano.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Delle Aziende E Studi Di Amministrazione Condominiale E/O Di Servizi Integrati Alla Proprieta' Immobiliare

Apprendistato. Le partiFatte salve specifiche previsioni per il personale navigante, le Parti riconoscono nel contratto di apprendistato, nelle tipologie in coerenza cui esso si configura per effetto delle disposizioni di quanto legge vigenti, da ultimo il D.Lgs. n. 167/2011, cd. Testo unico sull'Apprendistato ed s.m.i. un contratto a causa mista (lavoro e formazione) che può essere adottato in premessa, concordano quanto segue: - in deroga tutti i settori di attività rientranti nel campo di applicazione del presente contratto e lo considerano strumento idoneo a quanto previsto dal comma 1, art. 39 facilitare l'ingresso di giovani nel mondo del c.c.n.l. turismo 22 gennaio 1999, la durata del rapporto di apprendistato è così modificata: Liv. inquadr. Mesi c.c.n.l. Mesi accordo 3° 48 54 4° 36 48 5° 36 42 6° S 24 36 6° 18 24 Restano ferme le maggiori durate previste in relazione a specifiche qualifiche che saranno individuate in base a particolari esigenze dall'apposita Commissione istituita in seno all'EBTTlavoro. E' consentito consentita la stipulazione di contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere e di apprendistato di alta formazione e di ricerca. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione può essere stipulato con i giovani di età compresa tra i 15 ed i 25 anni non ancora compiuti, mentre il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione può essere stipulato con soggetti di età compresa tra 18 (17 per i lavoratori già in possesso di una qualifica professionale ex L. 53/2003 e 29 anni); in via transitoria, fino all'emanazione delle normative regionali per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato, si applicherà quanto di seguito convenuto. La durata dei contratti di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è definita dalle norme di legge. La qualifica professionale oggetto dell'apprendistato e il relativo livello di professionalità devono essere indicati nella lettera di assunzione. Il numero degli apprendisti nelle singole aziende non potrà superare il rapporto di tre a due rispetto alle maestranze specializzate e qualificate assunte con contratto a tempo indeterminato. Le modalità attuative dell'apprendistato professionalizzante, anche ai fini del D.Lgs. n. 167/2011, cd. Testo unico sull'Apprendistato s.m.i. ed il trattamento economico sono definiti secondo quanto specificato nelle singole sezioni. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 5, del D.Lgs. n. 167/2011, è consentito, altresì, articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni nell'ambito attraverso più rapporti a tempo determinato, l'ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro trentasei mesi consecutivi di una distribuzione dei diversi periodi calendario dalla data di lavoroprima assunzione. L'apprendista assunto a tempo determinato per la stagione potrà esercitare il diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda nella stagione successiva, comunque, compresa in un arco di tempo non superiore a 54 mesi di calendariocon le medesime modalità che la legge e la contrattazione riconoscono ai lavoratori qualificati. Le indennità previste, a carico del datore di lavoro, rispettivamente ai primi tre giorni di malattia, limitatamente a tre eventi morbosi in ragione di anno ed in caso di ricovero ospedaliero, Fatte salve specifiche previsioni per tutta la durata dello stesso, sono rapportate al 70% della retribuzione lorda cui l'apprendista avrebbe diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. La formazione teorica dell'apprendista, sarà promossa e svolta dall'EBTT, direttamente o tramite apposite convenzioni con centri formativi o, anche mediante l'utilizzo del progetto "Verso il 2000", realizzato dalle Federazioni nazionali del turismo di FIPE, FEDERALBERGHI, FIAVET, FAITA, unitamente a FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e finanziato dal Fondo sociale europeo. Per le aziende stagionali, in periodi concentrati nei mesi di fermo dell'attività produttivapersonale navigante, la formazione sarà svolta, mediante corsi formativi appositamente predisposti per la preparazione delle qualifiche inerenti. Per le aziende ad attività annuale, la formazione teorica sarà svolta in orari compatibili con l'attività produttiva attraverso appositi corsi di impegno formativo. La realizzazione e lo svolgimento dell'attività formativa, sarà sostenuta mediante un versamento all'EBTT di una quota a carico del datore somministrazione di lavoro che sarà stabilita, da una apposita Commissione, per ogni ora prevista dal piano formativo a tempo determinato è consentita nelle circostanze e per ogni lavoratore apprendista assunto ed interessato alla formazione. Le aziende che intendono accedere ai benefici previsti dal presente accordo bilaterale sull'apprendistato, dovranno presentare domanda, alla Commissione presso l'EBTT, su un apposito modello predisposto dall'Ente stesso, che una volta accertati i requisiti richiesti, autorizzerà l'assunzione di lavoratori apprendisti con le modalità fissate dalle leggi vigenti integrate dalla regolamentazione del presente articolo. In aggiunta alle ipotesi di legge ed in applicazione dell'art. 20, comma 5 quater, del D.Lgs. n. 276/2003, la somministrazione a tempo determinato è ammessa, senza che trovi applicazione l'art. 20, comma 4 del D.Lgs. n 276/2003, per fare fronte a qualsiasi esigenza organizzativa/produttiva, anche ordinaria e non temporanea, nei seguenti casi: soggetti di età inferiore a 35 anni; soggetti con un'invalidità certificata di almeno il 20%; contratti di somministrazione di durata complessivamente non inferiore a 12 mesi; donne con almeno un figlio a carico; soggetti percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno un mese; soggetti senza lavoro da almeno un mese. In questi casi i contratti di somministrazione possono essere stipulati senza indicazione di una causale. Resta ferma la possibilità di individuare ulteriori fattispecie nella contrattazione aziendale. Le Parti, tenuto conto della specificità del settore, concordano, altresì, la non applicabilità del divieto di cui sopraall'art. L'EBTT20, costituirà una banca dati per le aziende comma 5, lettera b) del settore turistico-ricreativo-alberghieroD.Lgs. n. 276/2003. In attuazione di quanto disposto dall'art. 20, con lo scopo comma 4 del D.Lgs. n. 276/2003 in ordine all'eventuale individuazione di monitorare l'assunzione dei lavoratori apprendisti e l'andamento del settore a seguito dell'utilizzo dei nuovi strumenti messi a disposizione dal presente accordolimiti quantitativi di utilizzazione di detta tipologia contrattuale si rinvia alle singole sezioni.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Apprendistato. Fermo restando quanto previsto dalla legge e dal c.c.n.l., si conferma che l'apprendista non può sostituirsi al lavoratore qualificato e non deve essere adibito a lavori non qualificati. L'apprendistato è ammesso per le qualifiche e per le durate previste dal c.c.n.l. eventualmente integrate e modificate su conforme parere dell'Ente bilaterale. Il numero degli apprendisti viene stabilito secondo il rapporto di un apprendista ogni dipendente qualificato, intendendosi per tali anche il titolare, i familiari, i coadiuvanti ed i soci. E' ammesso il lavoro fino alle ore 24 per gli apprendisti maggiorenni. Le partiparti convengono che l'art. 3 del presente C.i.p. non è applicabile ai datori di lavoro che, al momento della domanda alla specifica Commissione dell'Ente bilaterale, risultino non aver confermato in coerenza servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di quanto in premessaapprendistato sia venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. Non rientrano nel computo di cui sopra gli apprendisti licenziati per giusta causa, concordano quanto seguegiustificato motivo o coloro i quali lascino il servizio per dimissioni volontarie. Per l'ottenimento di specifiche figure professionali, o di periodi di apprendistato più ampi le aziende dovranno inviare alla Commissione paritetica di cui al precedente art. 1 apposita richiesta contenente: - la qualifica da conseguire; - il periodo di apprendistato previsto per il raggiungimento della qualifica; - il numero dei dipendenti distinto tra qualificati, apprendisti e C.f.l. in deroga a quanto previsto dal comma 1azienda in forza all'atto della richiesta; - l'impegno di rispettare le norme della contrattazione nazionale, della contrattazione integrativa provinciale ed aziendale ove esistente; - il programma di formazione per il periodo di apprendistato richiesto; - l'azienda acquisito il parere dell'Ente bilaterale potrà rivolgersi all'Ispettorato del lavoro per il rilascio dell'autorizzazione per l'assunzione dell'apprendista. L'apprendista assunto nelle aziende di stagione ha diritto di precedenza nelle assunzioni nelle stagioni successive presso la stessa azienda (legge n. 236 del 19 luglio 1993, art. 39 del c.c.n.l. turismo 22 gennaio 1999, la durata del rapporto di apprendistato è così modificata: Liv. inquadr. Mesi c.c.n.l. Mesi accordo 3° 48 54 4° 36 48 5° 36 42 6° S 24 36 6° 18 24 Restano ferme le maggiori durate previste in relazione a specifiche qualifiche che saranno individuate in base a particolari esigenze dall'apposita Commissione istituita in seno all'EBTT. E' consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni nell'ambito di una distribuzione dei diversi periodi di lavoro, comunque, compresa in un arco di tempo non superiore a 54 mesi di calendario. Le indennità previste, a carico del datore di lavoro, rispettivamente ai primi tre giorni di malattia, limitatamente a tre eventi morbosi in ragione di anno ed in caso di ricovero ospedaliero, per tutta la durata dello stesso, sono rapportate al 70% della retribuzione lorda cui l'apprendista avrebbe diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. La formazione teorica dell'apprendista, sarà promossa e svolta dall'EBTT, direttamente o tramite apposite convenzioni con centri formativi o, anche mediante l'utilizzo del progetto "Verso il 2000", realizzato dalle Federazioni nazionali del turismo di FIPE, FEDERALBERGHI, FIAVET, FAITA, unitamente a FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e finanziato dal Fondo sociale europeo. Per le aziende stagionali, in periodi concentrati nei mesi di fermo dell'attività produttiva, la formazione sarà svolta, mediante corsi formativi appositamente predisposti per la preparazione delle qualifiche inerenti. Per le aziende ad attività annuale, la formazione teorica sarà svolta in orari compatibili con l'attività produttiva attraverso appositi corsi di impegno formativo. La realizzazione e lo svolgimento dell'attività formativa, sarà sostenuta mediante un versamento all'EBTT di una quota a carico del datore di lavoro che sarà stabilita, da una apposita Commissione, per ogni ora prevista dal piano formativo e per ogni lavoratore apprendista assunto ed interessato alla formazione. Le aziende che intendono accedere ai benefici previsti dal presente accordo bilaterale sull'apprendistato, dovranno presentare domanda, alla Commissione presso l'EBTT, su un apposito modello predisposto dall'Ente stesso, che una volta accertati i requisiti richiesti, autorizzerà l'assunzione di lavoratori apprendisti con le modalità di cui sopra. L'EBTT, costituirà una banca dati per le aziende del settore turistico-ricreativo-alberghiero, con lo scopo di monitorare l'assunzione dei lavoratori apprendisti e l'andamento del settore a seguito dell'utilizzo dei nuovi strumenti messi a disposizione dal presente accordo9 bis).

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Samples: Contratto Provinciale Di Lavoro

Apprendistato. Le parti, avuto riguardo all'evoluzione della disciplina legale dell'apprendistato, riconoscono in coerenza tale istituto un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento del lavoro nell'ambito delle aziende teatrali. Conseguentemente le parti riconoscono la necessità di quanto valorizzare il momento formativo del rapporto, prevedendo momenti di formazione anche esterni all'azienda. Possono essere assunti con contratto di apprendistato i giovani con età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CEE) 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. La durata del rapporto di apprendistato è graduata in premessarelazione alla qualifica da conseguire, concordano quanto seguecon le seguenti modalità: - Livelli 1° A e 1° 36 Livelli 2° e 3° 24 Livelli 4°, 5° e 6° 18 La retribuzione dell'apprendista viene determinata dalle percentuali di seguito riportate del minimo tabellare, degli importi a titolo di E.d.r., E.a.r. e dell'indennità di contingenza del livello di appartenenza: 1° semestre: 70; 2° semestre: 80; 3° semestre: 85; 4° semestre: 90; 5° semestre: 95. L'impegno formativo dell'apprendista è graduato in deroga a quanto previsto relazione all'eventuale possesso di un titolo di studio corrispondente alle mansioni da svolgere, con le seguenti modalità: Scuola dell'obbligo 120 Attestato di qualifica e diploma di scuola media superiore 100 Diploma universitario e diploma di laurea 80 La contrattazione integrativa può stabilire un diverso impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi. Xxxx apprendisti di livello 1°A e 1° non possono essere attribuite mansioni di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori. Il periodo di prova ha la durata di 1 mese, prorogabile d'intesa per un altro mese. Durante tale periodo ciascuna delle parti può recedere senza preavviso. Il periodo di prova seguito da conferma è computato ai fini del periodo di apprendistato. Al termine del periodo di apprendistato, al lavoratore, che venga confermato in servizio, viene attribuita la medesima qualifica per la quale si è svolto l'apprendistato. L'apprendista non in prova assente dal comma 1lavoro per malattia ha diritto alla conservazione del posto per tutta la durata della malattia, art. 39 del c.c.n.l. turismo 22 gennaio 1999sino ad un massimo di 10 mesi, mentre la durata del rapporto di apprendistato è così modificata: Livviene prorogata per un tempo equivalente all'assenza nel caso di malattie di durata superiore a 30 giorni lavorativi. inquadr. Mesi c.c.n.l. Mesi accordo 3° 48 54 4° 36 48 5° 36 42 6° S 24 36 6° 18 24 Restano ferme le maggiori durate previste in relazione a specifiche qualifiche che saranno individuate in base a particolari esigenze dall'apposita Commissione istituita in seno all'EBTT. E' consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in In caso di più stagioni nell'ambito assenze il periodo di una distribuzione dei diversi periodi di lavoro, comunque, compresa in conservazione del posto si intende riferito ad un arco temporale di tempo non superiore a 54 mesi 36 mesi. All'apprendista assente per malattia spetta, nell'ambito del periodo contrattuale di calendario. Le indennità previsteconservazione del posto di cui ai commi precedenti, a carico del datore di lavoro, rispettivamente ai primi tre giorni di malattia, limitatamente a tre eventi morbosi in ragione di anno ed in caso di ricovero ospedaliero, per tutta la durata dello stesso, sono rapportate al 70% della retribuzione lorda cui l'apprendista avrebbe diritto in caso di normale svolgimento del rapporto il trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. La formazione teorica dell'apprendista, sarà promossa e svolta dall'EBTT, direttamente o tramite apposite convenzioni con centri formativi o, anche mediante l'utilizzo Agli effetti del progetto "Verso il 2000", realizzato dalle Federazioni nazionali del turismo di FIPE, FEDERALBERGHI, FIAVET, FAITA, unitamente a FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e finanziato dal Fondo sociale europeo. Per le aziende stagionali, in periodi concentrati nei mesi di fermo dell'attività produttiva, la formazione sarà svolta, mediante corsi formativi appositamente predisposti per la preparazione delle qualifiche inerenti. Per le aziende ad attività annuale, la formazione teorica sarà svolta in orari compatibili con l'attività produttiva attraverso appositi corsi di impegno formativo. La realizzazione e lo svolgimento dell'attività formativa, sarà sostenuta mediante un versamento all'EBTT di una quota a carico del datore di lavoro che sarà stabilita, da una apposita Commissione, per ogni ora prevista dal piano formativo e per ogni lavoratore apprendista assunto ed interessato alla formazione. Le aziende che intendono accedere ai benefici previsti dal presente accordo bilaterale sull'apprendistato, dovranno presentare domanda, alla Commissione presso l'EBTT, su un apposito modello predisposto dall'Ente stesso, che una volta accertati i requisiti richiesti, autorizzerà l'assunzione di lavoratori apprendisti con le modalità trattamento di cui soprasopra è considerata malattia anche l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro purchè esso non sia determinato da eventi gravemente colposi imputabili all'apprendista. L'EBTT, costituirà una banca dati Tale trattamento non è cumulabile con eventuale altro trattamento che per le aziende del settore turistico-ricreativo-alberghiero, con lo scopo di monitorare l'assunzione dei lavoratori apprendisti e l'andamento del settore a seguito dell'utilizzo dei nuovi strumenti messi a disposizione stesso titolo sia in atto o venga istituito in avvenire. L'apprendista assente dal presente accordo.lavoro per infortunio sul lavoro ha diritto al seguente trattamento:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Apprendistato. Le parti, avuto riguardo all'evoluzione della disciplina legale dell'apprendistato, riconoscono in coerenza tale istituto un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento del lavoro nell'ambito delle aziende teatrali. Conseguentemente le parti riconoscono la necessità di quanto valorizzare il momento formativo del rapporto, prevedendo momenti di formazione anche esterni all'azienda. Possono essere assunti con contratto di apprendistato i giovani con età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CEE) 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. La durata del rapporto di apprendistato è graduata in premessarelazione alla qualifica da conseguire, concordano quanto seguecon le seguenti modalità: - Livello di inquadramento Durata in deroga mesi Livelli 1° A e 1° 36 Livelli 2° e 3° 24 Livelli 4°, 5° e 6° 18 La retribuzione dell'apprendista viene determinata dalle percentuali di seguito riportate del minimo tabellare, degli importi a quanto previsto titolo di E.d.r., E.a.r. e dell'indennità di contingenza del livello di appartenenza: 1° semestre: 70; 2° semestre: 80; 3° semestre: 85; 4° semestre: 90; 5° semestre: 95. L'impegno formativo dell'apprendista è graduato in relazione all'eventuale possesso di un titolo di studio corrispondente alle mansioni da svolgere, con le seguenti modalità: Scuola dell'obbligo 120 Attestato di qualifica e diploma di scuola media superiore 100 Diploma universitario e diploma di laurea 80 La contrattazione integrativa può stabilire un diverso impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi. Xxxx apprendisti di livello 1°A e 1° non possono essere attribuite mansioni di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori. Il periodo di prova ha la durata di 1 mese, prorogabile d'intesa per un altro mese. Durante tale periodo ciascuna delle parti può recedere senza preavviso. Il periodo di prova seguito da conferma è computato ai fini del periodo di apprendistato. Al termine del periodo di apprendistato, al lavoratore, che venga confermato in servizio, viene attribuita la medesima qualifica per la quale si è svolto l'apprendistato. L'apprendista non in prova assente dal comma 1lavoro per malattia ha diritto alla conservazione del posto per tutta la durata della malattia, art. 39 del c.c.n.l. turismo 22 gennaio 1999sino ad un massimo di 10 mesi, mentre la durata del rapporto di apprendistato è così modificata: Livviene prorogata per un tempo equivalente all'assenza nel caso di malattie di durata superiore a 30 giorni lavorativi. inquadr. Mesi c.c.n.l. Mesi accordo 3° 48 54 4° 36 48 5° 36 42 6° S 24 36 6° 18 24 Restano ferme le maggiori durate previste in relazione a specifiche qualifiche che saranno individuate in base a particolari esigenze dall'apposita Commissione istituita in seno all'EBTT. E' consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in In caso di più stagioni nell'ambito assenze il periodo di una distribuzione dei diversi periodi di lavoro, comunque, compresa in conservazione del posto si intende riferito ad un arco temporale di tempo non superiore a 54 mesi 36 mesi. All'apprendista assente per malattia spetta, nell'ambito del periodo contrattuale di calendario. Le indennità previsteconservazione del posto di cui ai commi precedenti, a carico del datore di lavoro, rispettivamente ai primi tre giorni di malattia, limitatamente a tre eventi morbosi in ragione di anno ed in caso di ricovero ospedaliero, per tutta la durata dello stesso, sono rapportate al 70% della retribuzione lorda cui l'apprendista avrebbe diritto in caso di normale svolgimento del rapporto il trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. La formazione teorica dell'apprendista, sarà promossa e svolta dall'EBTT, direttamente o tramite apposite convenzioni con centri formativi o, anche mediante l'utilizzo Agli effetti del progetto "Verso il 2000", realizzato dalle Federazioni nazionali del turismo di FIPE, FEDERALBERGHI, FIAVET, FAITA, unitamente a FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e finanziato dal Fondo sociale europeo. Per le aziende stagionali, in periodi concentrati nei mesi di fermo dell'attività produttiva, la formazione sarà svolta, mediante corsi formativi appositamente predisposti per la preparazione delle qualifiche inerenti. Per le aziende ad attività annuale, la formazione teorica sarà svolta in orari compatibili con l'attività produttiva attraverso appositi corsi di impegno formativo. La realizzazione e lo svolgimento dell'attività formativa, sarà sostenuta mediante un versamento all'EBTT di una quota a carico del datore di lavoro che sarà stabilita, da una apposita Commissione, per ogni ora prevista dal piano formativo e per ogni lavoratore apprendista assunto ed interessato alla formazione. Le aziende che intendono accedere ai benefici previsti dal presente accordo bilaterale sull'apprendistato, dovranno presentare domanda, alla Commissione presso l'EBTT, su un apposito modello predisposto dall'Ente stesso, che una volta accertati i requisiti richiesti, autorizzerà l'assunzione di lavoratori apprendisti con le modalità trattamento di cui soprasopra è considerata malattia anche l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro purchè esso non sia determinato da eventi gravemente colposi imputabili all'apprendista. L'EBTT, costituirà una banca dati Tale trattamento non è cumulabile con eventuale altro trattamento che per le aziende del settore turistico-ricreativo-alberghiero, con lo scopo di monitorare l'assunzione dei lavoratori apprendisti e l'andamento del settore a seguito dell'utilizzo dei nuovi strumenti messi a disposizione stesso titolo sia in atto o venga istituito in avvenire. L'apprendista assente dal presente accordo.lavoro per infortunio sul lavoro ha diritto al seguente trattamento:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Apprendistato. Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia. Per quanto non espressamente contemplato dalle disposizioni normative, valgono le norme previste dal presente articolo contrattuale o, in carenza, quelle relative al personale assunto a tempo indeterminato. Le parti, con la presente regolamentazione, decidono di dare ingresso alle nuove tipologie di contratto di apprendistato professionalizzante ed apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui agli artt. 49! 02000>L04995_Art49 e 50 del D.Lgs. n. 276/2003!02000>L04995_Art50. Non è consentita la stipulazione di nuovi contratti di apprendistato, qualora le aziende non abbiano confermato, al termine del periodo contrattuale, almeno il 60% dei lavoratori il cui rapporto di apprendistato sia scaduto nei 24 mesi precedenti. A tal fine, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in coerenza servizio con rapporto di quanto lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente periodo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 anni ed i 29 anni, per l'acquisizione di competenze trasversali e tecnico-professionali rinvenibili nelle aree A e B del presente contratto. Agli stessi limiti di età soggiace il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. In caso di possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53!02000>L04872, il contratto potrà essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Le maestranze assunte con le due tipologie di apprendistato non potranno superare, complessivamente, il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in premessaservizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, concordano quanto segue: - o che comunque ne abbia in deroga numero inferiore a quanto previsto dal comma 1tre, artpuò assumere apprendisti in numero non superiore a tre. 39 del c.c.n.l. turismo 22 gennaio 1999, la La durata del rapporto di apprendistato è così modificata: Liv. inquadr. Mesi c.c.n.l. Mesi accordo 3° 48 54 4° 36 48 5° 36 42 6° S 24 36 6° 18 24 Restano ferme le maggiori durate previste graduata in relazione all'area professionale di riferimento cui inerisce la qualifica da conseguire, secondo le seguenti modalità: - area A: 42 mesi; - area B: durata 30 mesi. Con riferimento ai profili formativi ed alla determinazione del monte ore annuale ad essa destinato, le parti assumono il reciproco impegno di incontrarsi su tale tema specifico, al fine di adeguare la regolamentazione contenuta nel presente contratto alle leggi regionali che interverranno in materia. Relativamente alla tipologia di apprendistato professionalizzante, le parti sin da ora si obbligano a specifiche qualifiche rispettare il livello minimo di formazione teorica, interna ed esterna, determinata nella misura di 120 ore annue. Durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore, per più di un livello, al livello di inquadramento retributivo spettante. Il trattamento retributivo dell'apprendista viene fissato sulla base del minimo contrattuale della retribuzione base previsto per area e per livello, secondo le percentuali della seguente tabella: L'apprendista minorenne o maggiorenne, nel caso di sottoposizione ad attività che saranno individuate richiedono sorveglianza sanitaria in base al D.Lgs. n. 626/1994, deve essere sottoposto alle visite mediche preventive ed a particolari esigenze dall'apposita Commissione istituita in seno all'EBTTquelle periodiche imposte dalla normativa vigente. E' consentito articolare L'apprendista maggiorenne, addetto ad attività non richiedenti la predetta sorveglianza, è soggetto alla sola visita sanitaria preventiva, tesa ad accertare l'idoneità fisica alle mansioni da svolgere. L'apprendista è soggetto ad un periodo di prova della durata di due mesi. Durante lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni nell'ambito del periodo di una distribuzione dei diversi periodi prova il rapporto può essere risolto senza preavviso da entrambe le parti. Il periodo di prova viene computato sia agli effetti della durata dell'apprendistato, sia agli effetti dell'anzianità di servizio. L'apprendista può essere assunto anche con contratto part-time, regolamentato all'art. 17, a condizione che la prestazione garantisca il conseguimento della qualifica oggetto del contratto ed il soddisfacimento delle esigenze formative. L'orario di lavoro, comunqueper gli apprendisti maggiorenni, compresa in un arco corrisponde a quello fissato dall'art. 32 per il personale assunto a tempo indeterminato. Per gli apprendisti minorenni, trova applicazione il limite giornaliero di tempo non superiore a 54 mesi 8 ore nonchè quello settimanale di calendario40 ore. Le indennità previsteResta inteso che le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate, a carico del datore di lavorotutti gli effetti, rispettivamente ai primi tre giorni di malattia, limitatamente a tre eventi morbosi in ragione di anno ed in caso di ricovero ospedaliero, per tutta la durata dello stesso, sono rapportate al 70% della retribuzione lorda cui l'apprendista avrebbe diritto in caso di normale svolgimento del rapporto ore lavorative e computate nell'orario di lavoro. Sino all'adeguamento di cui all'ottavo periodo della presente disposizione contrattuale, la regolamentazione dei profili formativi e del monte ore annuale di formazione corrisponderà a quella fissata in materia dalla legge regionale nel cui ambito territoriale è dislocata l'unità produttiva nella quale svolge la prestazione di lavoro l'apprendista assunto. La formazione teorica dell'apprendistadell'apprendista all'interno dell'azienda è di norma seguita, sarà promossa compatibilmente con la regolamentazione di cui al punto che precede, da un tutor, con competenze e svolta dall'EBTTformazione adeguate, direttamente o tramite apposite convenzioni con centri formativi oche cura il raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione esterna. Salvo diversa disciplina da parte della normativa regionale, anche mediante l'utilizzo al termine del progetto "Verso periodo di formazione, il 2000"datore di lavoro rilascia un attestato sulle competenze professionali acquisite dal lavoratore, realizzato dalle Federazioni nazionali del turismo consegnandone copia a quest'ultimo ed alla struttura pubblica competente in materia di FIPE, FEDERALBERGHI, FIAVET, FAITA, unitamente a FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e finanziato dal Fondo sociale europeoservizi per l'impiego. Per le aziende stagionali, in periodi concentrati nei mesi di fermo dell'attività produttivaIn ogni caso, la formazione sarà svoltasvolta è registrata, mediante corsi formativi appositamente predisposti per la preparazione delle qualifiche inerenti. Per le aziende ad attività annuale, la formazione teorica sarà svolta in orari compatibili con l'attività produttiva attraverso appositi corsi di impegno formativo. La realizzazione e lo svolgimento dell'attività formativa, sarà sostenuta mediante un versamento all'EBTT di una quota a carico cura del datore di lavoro che o di un suo delegato, in conformità delle disposizioni legislative vigenti, nell'apposito libretto formativo. Il rapporto di apprendistato si estingue, automaticamente, con la scadenza dei termini di cui al settimo periodo della presente disposizione contrattuale, salva l'ipotesi in cui venga comunicata la trasformazione del rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato, con la quale verrà attribuito il livello di inquadramento conseguente e la corrispondente retribuzione contrattuale. La disciplina dell'apprendistato sarà stabilitaoperativa, da una apposita Commissioneprevia informativa alle R.S.U. ed R.S.A. presenti in azienda ovvero, per ogni ora prevista dal piano formativo e per ogni lavoratore apprendista assunto ed interessato alla formazionein mancanza, agli Organismi locali delle XX.XX. stipulanti il presente c.c.n.l., immediatamente dopo l'approvazione delle singole leggi regionali in materia, nel cui ambito territoriale è dislocata l'unità produttiva interessata. Le aziende parti, consapevoli che intendono accedere ai benefici previsti dal l'applicazione del presente accordo bilaterale sull'apprendistatoarticolo del c.c.n.l. ha carattere sperimentale, dovranno presentare domandaconvengono di costituire, alla nell'arco del primo biennio di operatività dell'istituto, un'apposita Commissione presso l'EBTTper attuare il monitoraggio delle esperienze formative realizzate a livello aziendale, su nonchè al fine di proporre eventuali modifiche all'attuale disciplina, a fronte della legislazione regionale intervenuta in materia. L'azienda può stipulare contratti di formazione e lavoro così come previsto dall'art. 3 della legge n. 863/1984 e dall'art. 16, legge n. 451/1994. Il contratto di formazione e lavoro instaura un apposito modello predisposto dall'Ente stessorapporto di lavoro a tempo determinato e può essere stipulato con i giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni, elevabili a 29 anni in caso di laureati, che si trovino in una volta accertati i requisiti richiesti, autorizzerà l'assunzione situazione di lavoratori apprendisti con disoccupazione di lunga durata (almeno un anno). Il contratto di formazione e lavoro può essere svolto secondo le modalità di cui sopra. L'EBTT, costituirà una banca dati per le aziende del settore turistico-ricreativo-alberghiero, con lo scopo di monitorare l'assunzione dei lavoratori apprendisti e l'andamento del settore a seguito dell'utilizzo dei nuovi strumenti messi a disposizione dal presente accordo.seguenti due tipologie:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Apprendistato. Le partiL'apprendistato professionalizzante di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011 ed alla Legge n. 92/2012 e successive modificazioni e integrazioni viene denominato contratto formativo professionalizzante; la sua disciplina applicativa fa riferimento alle vigenti norme di legge salvo quanto disposto nei commi seguenti. In attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 167/2011 ed alla Legge n. 92/2012, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Per i soggetti in coerenza possesso di quanto una qualifica professionale, conseguita ai sensi del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 il contratto di apprendistato professionalizzante può esser stipulato dal diciassettesimo anno di età. L'assunzione in premessa, concordano quanto segue: - in deroga apprendistato può avvenire con un periodo di prova la cui durata non potrà essere superiore a quanto previsto per il livello immediatamente superiore a quello di inserimento. Premesso che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato stesso, le parti del contratto individuale potranno recedere dal comma 1contratto dando un preavviso, artai sensi di quanto disposto dall'art. 39 2118 del c.c.n.lcodice civile, di 15 giorni decorrenti dalla data di scadenza di apprendistato. turismo 22 gennaio 1999Il preavviso all'apprendista non confermato è sostituibile con una indennità economica commisurata a 15 giorni di retribuzione, essendo inutile proseguire la prestazione dell'apprendista dopo che ha appreso di non essere stato confermato. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La durata massima del periodo di apprendistato è di due anni per i livelli di inquadramento dal 2° al 7°, la durata minima non può essere inferiore a sei mesi. Il trattamento economico è così determinato: - per i livelli 5°, 6° e 7° secondo le percentuali di seguito riportate e riferite al relativo livello di inquadramento; V livello 70 90 VI livello 80 90 VII livello 85 95 - per i livelli dal 2° al 4° verrà corrisposta la retribuzione corrispondente a due livelli inferiori. Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 20% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, per superato periodo di comporto di malattia, quelli che, al termine del rapporto di apprendistato è così modificata: Livapprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova. inquadrLa limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato. Mesi c.c.n.l. Mesi accordo 3° 48 54 4° 36 48 5° 36 42 6° S 24 36 6° 18 24 Restano ferme le maggiori durate I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, devono presentare domanda, corredata dal piano formativo, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione dell'Ente Bilaterale territorialmente competente , prevista dalle norme contrattuali nazionali, competente per territorio, la quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dalla predetta disciplina in relazione a materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall'azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche che saranno individuate professionali. Ai fini del rilascio del parere di conformità, la Commissione è tenuta alla verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati e della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento. Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta. In alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, le aziende con unità produttive distribuite in base a particolari esigenze dall'apposita più di due regioni possono inoltrare la domanda di cui al 1° comma all'apposita Commissione istituita in seno all'EBTTall'Ente bilaterale nazionale. E' consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato La Commissione paritetica istituita in più stagioni nell'ambito seno all'Ente bilaterale nazionale, esprimerà il proprio parere di una distribuzione dei diversi periodi conformità in rapporto alle norme previste dalle norme contrattuali nazionali in materia di lavoroapprendistato, comunqueai programmi formativi indicati dall'azienda ed ai contenuti del piano formativo, compresa finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali. Ove la Commissione paritetica in un arco seno all'Ente bilaterale nazionale non si esprima nel termine di tempo non superiore 15 giorni dal ricevimento della domanda, la conformità del piano formativo si intenderà acquisita. In occasione delle assunzioni degli apprendisti le aziende provvederanno a 54 mesi trasmettere il parere di calendario. Le indennità previsteconformità della Commissione paritetica costituita in seno all'Ente Bilaterale Nazionale o, superati i 15 giorni di cui al comma precedente, a carico segnalare l'avvenuta automatica conferma del datore piano formativo alle Commissioni paritetiche istituite in seno agli Enti bilaterali dei territori nei quali sono previste le assunzioni stesse e presso i quali verranno inoltrate le relative richieste, al fine di lavoroconsentire la sola verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, rispettivamente ai primi tre della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento. Ove la Commissione territoriale non si esprima nel termine di 15 giorni di malattiadal ricevimento della richiesta, limitatamente a tre eventi morbosi in ragione di anno ed in questa si intenderà accolta. In caso di ricovero ospedaliero, malattia viene mantenuto il rapporto e corrisposto il 50 per tutta la durata dello stesso, sono rapportate al 70% cento della retribuzione lorda cui l'apprendista avrebbe diritto in normale per un massimo di 6 mesi per ogni anno, suscettibile di maturare anche per sommatoria di più episodi morbosi e nei limiti del periodo di durata dell'apprendistato, fermo restando quanto previsto dall’art. 81 lettera b) del presente contratto; In caso di infortunio sul lavoro l'azienda integrerà il trattamento INAIL fino al 100 per cento della retribuzione normale svolgimento nel primo giorno e fino alla cessazione dell'indennità di invalidità temporanea nei limiti del rapporto periodo di lavorodurata dell'apprendistato. La formazione teorica dell'apprendista, sarà promossa e svolta dall'EBTT, direttamente o si realizza tramite apposite convenzioni con centri la partecipazione a percorsi formativi o, anche mediante l'utilizzo del progetto "Verso il 2000", realizzato dalle Federazioni nazionali del turismo di FIPE, FEDERALBERGHI, FIAVET, FAITA, unitamente sia interni che esterni all'azienda. I principi convenuti nel presente capitolo sono finalizzati a FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e finanziato dal Fondo sociale europeo. Per le aziende stagionali, in periodi concentrati nei mesi di fermo dell'attività produttiva, la garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione sarà svolta, mediante corsi formativi appositamente predisposti per la preparazione delle qualifiche inerenti. Per le aziende ad attività annuale, la formazione teorica sarà svolta in orari compatibili con l'attività produttiva attraverso appositi corsi di impegno formativo. La realizzazione e lo svolgimento dell'attività formativa, sarà sostenuta mediante un versamento all'EBTT di una quota a carico del datore di lavoro che sarà stabilita, da una apposita Commissione, per ogni ora prevista dal piano formativo e per ogni lavoratore apprendista assunto ed interessato alla formazione. Le aziende che intendono accedere ai benefici previsti dal presente accordo bilaterale sull'apprendistato, dovranno presentare domanda, alla Commissione presso l'EBTT, su un apposito modello predisposto dall'Ente stesso, che una volta accertati i requisiti richiesti, autorizzerà l'assunzione di lavoratori apprendisti con le modalità di cui sopra. L'EBTT, costituirà una banca dati per le aziende del settore turistico-ricreativo-alberghiero, con lo scopo di monitorare l'assunzione dei lavoratori apprendisti e l'andamento del settore a seguito dell'utilizzo dei nuovi strumenti messi a disposizione dal presente accordonell'apprendistato professionalizzante.

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Samples: Contratto Di Inserimento

Apprendistato. Le partiparti stipulanti si danno reciprocamente atto che la seguente disciplina dà concreta attuazione e trova fondamento in quanto definito sull'apprendistato professionalizzante dall'art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003. Considerato che la regolamentazione regionale in materia di apprendistato professionalizzante alla data della stipula del presente accordo, è stata definita con apposito regolamento e con la messa a catalogo dei profili professionali, le parti si impegnano a fornire entro il prossimo semestre i profili medesimi per la compiuta disciplina della materia. L'apprendistato professionalizzante è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista, finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Le parti riconoscono che l'apprendistato professionalizzante può costituire un fattore strategico di concorso allo sviluppo della competitività delle imprese ed al contempo, grazie anche ai suoi contenuti formativi, un istituto di accesso al lavoro capace di favorire una occupazione stabile e di qualità. Possono essere assunti con contratto di apprendistato giovani di età non inferiore ai diciotto anni, salvo le deroghe consentite dalla legge, e non superiore ai ventinove. La facoltà di assunzione mediante contratto di apprendistato non è esercitabile dalle aziende che risultino non avere assunto a tempo indeterminato almeno il 65%-50% per le aziende che hanno fino a 15 lavoratori dipendenti - dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia scaduto nei 18 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine del periodo di apprendistato abbiano rifiutato la proposta di trasformare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in coerenza corso o al termine del periodo di quanto prova. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in premessaservizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, concordano quanto segue: - nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in deroga rapporto di lavoro a quanto tempo indeterminato. Nella lettera di assunzione, oltre alle indicazioni di cui all'art. 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro, devono essere precisate la qualifica professionale oggetto del contratto di apprendistato, la categoria di destinazione e la progressione retributiva e di inquadramento di cui appresso. Le qualifiche conseguibili con il contratto di apprendistato professionalizzante sono quelle previste nei livelli 3°a, 3°b, 4°a e 5° della scala classificatoria del personale dipendente dalle monosale e multisale cinematografiche e dal livello C al livello E della scala classificatoria del personale dipendente dai multiplex e dai megaplex. Nel contratto di apprendistato professionalizzante può essere previsto un periodo di prova di durata non superiore a quello del livello corrispondente alle mansioni che l'apprendista è destinato a svolgere. L'apprendista non in prova assente dal comma 1lavoro ha diritto alla conservazione del posto per tutta la durata della malattia, art. 39 del c.c.n.l. turismo 22 gennaio 1999sino ad un massimo di 7 mesi, mentre la durata del rapporto di apprendistato è così modificata: Livviene prorogata per un tempo equivalente all'assenza nel caso di malattie di durata superiore a 30 giorni lavorativi. inquadrIn caso di più assenze il periodo di conservazione del posto si intende riferito ad un arco temporale di 36 mesi. Mesi c.c.n.l. Mesi accordo 3° 48 54 4° 36 48 5° 36 42 6° S 24 36 6° 18 24 Restano ferme le maggiori durate previste in relazione a specifiche qualifiche che saranno individuate in base a particolari esigenze dall'apposita Commissione istituita in seno all'EBTT. E' consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni All'apprendista assente per malattia spetta, nell'ambito del periodo contrattuale di una distribuzione dei diversi periodi conservazione di posto di cui sopra, il trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, comunque, compresa in un arco . Agli effetti di tempo tale trattamento è considerata malattia anche la infermità derivante da infortunio non superiore a 54 mesi di calendariosul lavoro purché esso non sia determinato da eventi gravemente colposi imputabili all'apprendista. Le indennità previste, a carico Per quanto non previsto dal presente articolo valgono le norme del datore di lavoro, rispettivamente ai primi tre giorni di malattia, limitatamente a tre eventi morbosi in ragione di anno ed in caso di ricovero ospedaliero, per tutta la durata dello stesso, sono rapportate al 70% della retribuzione lorda cui l'apprendista avrebbe diritto in caso di normale svolgimento del rapporto vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. La formazione teorica dell'apprendista, sarà promossa durata massima del periodo di apprendistato e svolta dall'EBTT, direttamente o tramite apposite convenzioni con centri formativi o, anche mediante l'utilizzo del progetto "Verso il 2000", realizzato dalle Federazioni nazionali del turismo di FIPE, FEDERALBERGHI, FIAVET, FAITA, unitamente a FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e finanziato dal Fondo sociale europeo. Per le aziende stagionali, la relativa suddivisione in periodi concentrati nei ai fini retributivi e di inquadramento sono le seguenti: Livelli Durata in mesi 1° periodo 2° periodo 3° periodo Monosale e multisale 3° 28 10 10 8 24 in caso di fermo dell'attività produttiva, la formazione sarà svolta, mediante corsi formativi appositamente predisposti per la preparazione delle qualifiche inerenti. Per le aziende ad attività annuale, la formazione teorica sarà svolta possesso di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto al profilo professionale da conseguire 8 8 8 4° A 30 10 10 10 5° 36 12 12 12 Multiplex e megaplex 28 10 10 8 C e D 24 in orari compatibili con l'attività produttiva attraverso appositi corsi caso di impegno formativo. La realizzazione e lo svolgimento dell'attività formativa, sarà sostenuta mediante un versamento all'EBTT possesso di una quota a carico del datore attestato di lavoro che sarà stabilita, qualifica professionale idoneo rispetto al profilo professionale da una apposita Commissione, per ogni ora prevista dal piano formativo e per ogni lavoratore apprendista assunto ed interessato alla formazione. Le aziende che intendono accedere ai benefici previsti dal presente accordo bilaterale sull'apprendistato, dovranno presentare domanda, alla Commissione presso l'EBTT, su un apposito modello predisposto dall'Ente stesso, che una volta accertati i requisiti richiesti, autorizzerà l'assunzione di lavoratori apprendisti con le modalità di cui sopra. L'EBTT, costituirà una banca dati per le aziende del settore turistico-ricreativo-alberghiero, con lo scopo di monitorare l'assunzione dei lavoratori apprendisti e l'andamento del settore a seguito dell'utilizzo dei nuovi strumenti messi a disposizione dal presente accordo.conseguire 8 8 8 E 36 12 12 12

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Apprendistato. Le partiPer la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia ed in particolare all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, ai relativi decreti ministeriali di attuazione ed alla presente disciplina contrattuale. L'apprendistato è un contratto di lavoro a causa mista che, considerate le norme legislative vigenti, può essere adottato in coerenza tutti i settori di quanto attività rientranti nel campo di applicazione del presente contratto per i lavoratori in premessaetà non inferiore a 15 anni e non superiore a 24 ovvero a 26 nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE 2081 del 20 luglio 1993 e successive modificazioni. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap, concordano quanto seguei predetti limiti di età sono elevati di due anni. La qualifica professionale oggetto dell'apprendistato ed il relativo profilo professionale devono essere indicati nella lettera di assunzione. Il periodo di prova è fissato in 30 giorni di effettiva presenza al lavoro, e viene computato agli effetti della durata dell'apprendistato. Il contratto di apprendistato può riguardare tutte le aree operative e le aree professionali 1ª 2ª e 3ª. La durata massima dell'apprendistato è così fissata: - in deroga ­ 30 mesi, per gli apprendisti destinati a quanto svolgere le mansioni inquadrate nell'area professionale 1ª, 2ª e 3ª. Ove il rapporto di lavoro prosegua a tempo indeterminato presso la stessa azienda il periodo trascorso da apprendista è riconosciuto utile ai fini dell'anzianità di servizio, esclusi gli aumenti periodici di anzianità ed ulteriori deroghe convenute a livello nazionale. Al fine di completare l'addestramento dell'apprendista, sono dedicate 120 ore medie annue retribuite di formazione esterna, così come previsto dal dall'art. 16, comma 2 della legge n. 196/1997 e successive modifiche ed integrazioni. Di tale monte ore, 42 ore dovranno essere dedicate alle materie indicate all'art. 2, comma 1, artlett. 39 a), del c.c.n.lD.M. 8 aprile 1998. turismo 22 gennaio 1999Le ore rimanenti saranno dedicate ai contenuti indicati all'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto citato. Le imprese effettueranno la formazione teorico­pratica presso strutture esterne pubbliche o private di cui all'art. 2, comma 2, del D.M. 8 aprile 1998. Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, la durata della formazione di cui al citato art. 16, comma 2, legge n. 196/1997 e successive modifiche ed integrazioni è ridotta a 80 ore medie annue retribuite, delle quali 40 saranno dedicate alle materie di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del rapporto D.M. 8 aprile 1998 e le rimanenti alle materie di apprendistato cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del medesimo decreto ministeriale. All'apprendista minore di anni 18 non è così modificata: Liv. inquadr. Mesi c.c.n.l. Mesi accordo 3° 48 54 4° 36 48 5° 36 42 6° S 24 36 6° 18 24 Restano ferme consentita l'effettuazione di prestazioni lavorative fra le maggiori durate previste in relazione a specifiche qualifiche che saranno individuate in base a particolari esigenze dall'apposita Commissione istituita in seno all'EBTT. E' consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni nell'ambito di una distribuzione dei diversi periodi ore 22 e le ore 6 né il superamento dell'orario contrattuale nazionale di lavoro, comunque, compresa in un arco . L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative di tempo non superiore a 54 mesi di calendarioformazione. Le ore destinate alla formazione esterna sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro. Per le ore destinate alla formazione non spettano all'apprendista le indennità previste, a carico dei dipendenti di ruolo. Le ore complessive di formazione possono essere distribuite diversamente nell'arco della durata del contratto di apprendistato. La formazione degli apprendisti all'interno dell'impresa sarà seguita da un tutore che curerà la necessità di raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione esterna. La funzione di tutore della formazione nelle imprese con meno di 15 dipendenti può essere svolta dal datore di lavoro, rispettivamente ai primi tre giorni secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.M. 8 aprile 1998. Al termine del periodo di malattiaapprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore, limitatamente dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica in materia di servizi per l'impiego. Xxxx apprendisti spettano gli istituti previsti dal c.c.n.l., in quanto applicabili, e, per quanto concerne la retribuzione, la stessa viene determinata come segue: ­ dal primo al quindicesimo mese: 85% della retribuzione tabellare a tre eventi morbosi cui vanno aggiunti gli elementi retributivi nazionali previsti dal c.c.n.l.; ­ dal sedicesimo al trentesimo mese: 95% della retribuzione tabellare a cui vanno aggiunti gli elementi retributivi nazionali previsti dal c.c.n.l. Al termine dell'apprendistato, l'apprendista sostiene la prova di idoneità prevista dalle norme legislative ­ che deve essere effettuata solamente in ragione di anno ed relazione allo specifico addestramento praticato dall'apprendista ­ e, in caso di ricovero ospedalieroesito favorevole, consegue il profilo professionale per il quale è stato assunto. All'apprendista che, terminato il periodo di apprendistato, venga mantenuto in servizio senza essere ammesso, per tutta motivi a lui non imputabili, alla prova di idoneità, si intenderà attribuita la durata dello stessoqualifica professionale che ha formato oggetto del contratto di apprendistato. L'azienda potrà procedere ad ulteriori assunzioni di lavoratori con il contratto di apprendistato a condizione che sia mantenuto in servizio almeno il 60% degli apprendisti in scadenza nei ventiquattro mesi precedenti. Ai fini sopra indicati, sono rapportate non si computano, comunque, i contratti risolti nel corso o al 70% della retribuzione lorda cui l'apprendista avrebbe diritto termine del periodo di prova ovvero a iniziativa del lavoratore, per fatto da lui dipendente od a lui imputabile (ivi compreso il mancato conseguimento delle abilitazioni richieste), nonché i contratti per i quali, al termine del rapporto, i lavoratori abbiano rifiutato la proposta di rimanere in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoroservizio. La formazione teorica dell'apprendistalimitazione di cui al presente paragrafo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato. L'art. 54 del c.c.n.l. 23 luglio 1976 è abrogato e sostituito dalla presente disciplina. I contratti a termine ivi compresi quelli a part­time di cui al presente articolo, sarà promossa lettera A), punti 1), 2) e svolta dall'EBTT3) ed i contratti di lavoro temporaneo di cui alla precedente lettera D) del presente articolo, direttamente o tramite apposite convenzioni possono essere conclusi: ­ nelle aziende fino a 50 dipendenti, entro la misura massima del 35% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all'atto dell'assunzione, con centri formativi oun minimo di almeno 5 unità attivabili; ­ nelle aziende con più di 50 e fino a 500 dipendenti, anche mediante l'utilizzo entro la misura massima del progetto "Verso il 2000", realizzato dalle Federazioni nazionali del turismo di FIPE, FEDERALBERGHI, FIAVET, FAITA, unitamente 25% dei lavoratori assunti a FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e finanziato dal Fondo sociale europeo. Per le aziende stagionalitempo indeterminato in forza all'atto dell'assunzione e, in periodi concentrati nei mesi ogni caso, in misura non inferiore a quella consentita alle aziende fino a 50 dipendenti; ­ nelle aziende con più di fermo dell'attività produttiva500 dipendenti, entro la formazione sarà svolta, mediante corsi formativi appositamente predisposti per la preparazione delle qualifiche inerenti. Per le aziende ad attività annuale, la formazione teorica sarà svolta in orari compatibili con l'attività produttiva attraverso appositi corsi di impegno formativo. La realizzazione e lo svolgimento dell'attività formativa, sarà sostenuta mediante un versamento all'EBTT di una quota a carico misura massima del datore di lavoro che sarà stabilita, da una apposita Commissione, per ogni ora prevista dal piano formativo e per ogni lavoratore apprendista assunto ed interessato alla formazione. Le aziende che intendono accedere ai benefici previsti dal presente accordo bilaterale sull'apprendistato, dovranno presentare domanda, alla Commissione presso l'EBTT, su un apposito modello predisposto dall'Ente stesso, che una volta accertati i requisiti richiesti, autorizzerà l'assunzione di lavoratori apprendisti con le modalità di cui sopra. L'EBTT, costituirà una banca dati per le aziende del settore turistico-ricreativo-alberghiero, con lo scopo di monitorare l'assunzione 20% dei lavoratori apprendisti e l'andamento del settore a seguito dell'utilizzo dei nuovi strumenti messi tempo indeterminato in forza all'atto dell'assunzione e, in ogni caso, in misura non inferiore a disposizione dal presente accordoquella consentita nelle aziende fino a 500 dipendenti. Se dall'applicazione delle predette percentuali risultassero frazioni di unità, il numero degli assumendi è elevato all'unità superiore.

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Apprendistato. Le partiparti - rilevata l'importanza dell'apprendistato ai fini della formazione professionale dei giovani e del loro inserimento nel mondo del lavoro - definiscono, in coerenza con l'accordo del settore agricolo del 23 febbraio 2017 per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante o di quanto in premessa, concordano quanto segue: - in deroga mestiere (Allegato 9) e con l'accordo del settore agricolo del 19 giugno 2018 per la disciplina dell'apprendistato per la qualifica e il diploma di istruzione secondaria superiore (primo livello) e dell'apprendistato di alta formazione e ricerca (terzo livello) (Allegato ...) per gli elementi del rapporto di competenza della contrattazione collettiva al fine di dare attuazione a quanto previsto dal comma 1D.Lgs. n. 81/2015. Accordo del settore agricolo per la disciplina dell'apprendistato per la qualifica e il diploma di istruzione secondaria superiore e dell'apprendistato di alta formazione e ricerca ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015 In data 19 giugno 2018, art. 39 del c.c.n.l. turismo 22 gennaio 1999in Roma Tra Confagricoltura, la durata del rapporto di apprendistato è così modificata: Liv. inquadr. Mesi c.c.n.l. Mesi accordo 3° 48 54 4° 36 48 5° 36 42 6° S 24 36 6° 18 24 Restano ferme le maggiori durate previste in relazione a specifiche qualifiche che saranno individuate in base a particolari esigenze dall'apposita Commissione istituita in seno all'EBTT. E' consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni nell'ambito di una distribuzione dei diversi periodi di lavoroColdiretti, comunque, compresa in un arco di tempo non superiore a 54 mesi di calendario. Le indennità previste, a carico del datore di lavoro, rispettivamente ai primi tre giorni di malattia, limitatamente a tre eventi morbosi in ragione di anno ed in caso di ricovero ospedaliero, per tutta la durata dello stesso, sono rapportate al 70% della retribuzione lorda cui l'apprendista avrebbe diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. La formazione teorica dell'apprendista, sarà promossa CIA e svolta dall'EBTT, direttamente o tramite apposite convenzioni con centri formativi o, anche mediante l'utilizzo del progetto "Verso il 2000", realizzato dalle Federazioni nazionali del turismo di FIPE, FEDERALBERGHI, FIAVET, FAITA, unitamente a FILCAMSFLAI-CGIL, FISASCATFAI-CISL, UILTUCSUILA-UIL UIL, CONFEDERDIA Premesso che: - il D.Lgs. n. 81/2015 ha disciplinato, all'art. 43, l'apprendistato per il conseguimento del diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e finanziato dal Fondo sociale europeoil certificato di specializzazione tecnica superiore (cd. di primo livello), la cui durata è determinata in considerazione della qualifica o del titolo da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro nel caso di diploma professionale quadriennale; - il D.Lgs. n. 81/2015 ha disciplinato, all'art. 45, l'apprendistato di alta formazione e ricerca (cd. di terzo livello) la cui durata è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano; - l'art. 43, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce che "Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le aziende stagionali, in periodi concentrati nei mesi ore di fermo dell'attività produttiva, la formazione sarà svolta, mediante corsi formativi appositamente predisposti per la preparazione delle qualifiche inerenti. Per le aziende ad attività annuale, la formazione teorica sarà svolta in orari compatibili con l'attività produttiva attraverso appositi corsi di impegno formativo. La realizzazione e lo svolgimento dell'attività formativa, sarà sostenuta mediante un versamento all'EBTT di una quota a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che sarà stabilitagli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi"; - l'art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce che "Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una apposita Commissioneretribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi"; - il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 ottobre 2015 ha definito, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, gli standard formativi dell'apprendistato, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 226/2005; - la regolamentazione dell'apprendistato per il conseguimento del diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, per ogni ora prevista dal piano formativo attività di ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni e per ogni lavoratore apprendista assunto ed interessato alle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi degli artt. 43 e 45 del D.Lgs. n. 81/2015; - l'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2015 affida alcuni aspetti della disciplina del rapporto di apprendistato alla formazione. Le aziende che intendono accedere ai benefici previsti dal presente accordo bilaterale sull'apprendistato, dovranno presentare domanda, alla Commissione presso l'EBTT, su un apposito modello predisposto dall'Ente stesso, che una volta accertati i requisiti richiesti, autorizzerà l'assunzione contrattazione collettiva nazionale di lavoratori apprendisti con le modalità di cui sopra. L'EBTT, costituirà una banca dati per le aziende del settore turistico-ricreativo-alberghiero, con lo scopo di monitorare l'assunzione dei lavoratori apprendisti e l'andamento del settore a seguito dell'utilizzo dei nuovi strumenti messi a disposizione dal presente accordo.stipulata dalle Associazioni sindacali comparativamente più rappresentative; Considerato che:

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Apprendistato. Le partiPer la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia. L'assunzione dell'apprendista ha luogo con un periodo di prova di servizio effettivo pari a: - quattro settimane per gli apprendisti assunti ad un livello pari od inferiore al G; - otto settimane per gli apprendisti assunti ad un livello superiore al G. Il periodo di prova verrà computato sia agli effetti della durata dell'apprendistato sia agli effetti dell'anzianità di servizio. La durata dell'apprendistato professionalizzante è riportata nella tabella seguente: Qualificazione corrispondente a mansioni di livello Q-A Fino a un massimo di 3 anni Qualificazione corrispondente a mansioni pari od inferiori al livello B Fino a un massimo di 4 anni (*) (*) Fino ad un massimo di 5 anni per qualificazione corrispondente a mansioni di livello F ed E, in coerenza assenza di quanto in premessatitolo di istruzione post-obbligo o attestato di qualifica idonei rispetto al profilo professionale da conseguire. La durata dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è regolata, concordano quanto segue: - in deroga a quanto previsto dal rispettivamente, dagli artt. 48, comma 12, arte 50, comma 3, del D.Lgs. 39 del c.c.n.ln. 276/2003. turismo 22 gennaio 1999Durante il rapporto di apprendistato, la durata della formazione interna ed esterna all'azienda è quella disciplinata dal D.Lgs. n. 276/2003. I profili formativi e le modalità dell'erogazione della formazione nell'apprendistato professionalizzante sono disciplinate dall'Allegato 4 del presente contratto che riproduce l'accordo sottoscritto il 5 maggio 2006. Come previsto dall'art. 8 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, ai fini della durata dell'apprendistato i periodi di servizio prestati presso altra azienda del medesimo comparto produttivo vengono cumulati a tutti gli effetti purché essi non siano separati l'uno dall'altro da interruzioni superiori ad un anno e sempre che sia rispettata la durata minima di due anni stabilita dal D.Lgs. n. 276/2003. L'inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore per più di due livelli a quello spettante in base alla qualificazione da conseguire al termine del rapporto. A questo fine potranno essere utilizzati tutti i livelli previsti dal sistema classificatorio, indipendentemente dal gruppo di appartenenza e dell'area funzionale. Comunque i lavoratori che, in base alla qualifica da conseguire al termine del rapporto di apprendistato è così modificata: Liv. inquadr. Mesi c.c.n.l. Mesi accordo 3° 48 54 4° 36 48 5° 36 42 6° S 24 36 6° 18 24 Restano ferme le maggiori durate previste in relazione a specifiche qualifiche che apprendistato, saranno individuate in base a particolari esigenze dall'apposita Commissione istituita in seno all'EBTT. E' consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni nell'ambito di una distribuzione dei diversi periodi di lavoroinquadrati nei livelli H e G, comunque, compresa in un arco di tempo non superiore a 54 passeranno al livello H dopo 12 mesi di calendariopermanenza nel livello I. Durante il rapporto di apprendistato, la retribuzione spettante è composta dal minimo contrattuale (*) del livello in cui l'apprendista è stato inquadrato. Le indennità previste, a carico del datore La durata delle ferie è di lavoro, rispettivamente ai primi tre 30 giorni di malattiacalendario per gli apprendisti di età inferiore a 16 anni e di 4 settimane per quelli che hanno superato i 16 anni di età. A far data dal 1º luglio 2004, limitatamente a tre eventi morbosi in ragione nel corso del rapporto di anno ed apprendistato, in caso di ricovero ospedalierointerruzione del servizio per malattia ed infortunio non professionali, per tutta la durata dello stesso, sono rapportate al 70% della retribuzione lorda cui l'apprendista avrebbe diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. La formazione teorica dell'apprendista, sarà promossa e svolta dall'EBTT, direttamente o tramite apposite convenzioni con centri formativi o, anche mediante l'utilizzo del progetto "Verso il 2000", realizzato dalle Federazioni nazionali del turismo di FIPE, FEDERALBERGHI, FIAVET, FAITA, unitamente a FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e finanziato dal Fondo sociale europeo. Per le aziende stagionali, in periodi concentrati nei mesi di fermo dell'attività produttiva, la formazione sarà svolta, mediante corsi formativi appositamente predisposti per la preparazione delle qualifiche inerenti. Per le aziende ad attività annuale, la formazione teorica sarà svolta in orari compatibili con l'attività produttiva attraverso appositi corsi di impegno formativo. La realizzazione e lo svolgimento dell'attività formativa, sarà sostenuta mediante un versamento all'EBTT di una quota a carico del datore di lavoro che sarà stabilita, da una apposita Commissione, per ogni ora prevista dal piano formativo e per ogni lavoratore apprendista assunto ed interessato non in prova ha diritto alla formazione. Le aziende che intendono accedere ai benefici previsti dal presente accordo bilaterale sull'apprendistato, dovranno presentare domanda, alla Commissione presso l'EBTT, su un apposito modello predisposto dall'Ente stesso, che una volta accertati conservazione del posto secondo i requisiti richiesti, autorizzerà l'assunzione di lavoratori apprendisti con le modalità di cui sopra. L'EBTT, costituirà una banca dati per le aziende del settore turistico-ricreativo-alberghiero, con lo scopo di monitorare l'assunzione dei lavoratori apprendisti e l'andamento del settore a seguito dell'utilizzo dei nuovi strumenti messi a disposizione dal presente accordo.seguenti termini:

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Apprendistato. Le partiPer il diritto/dovere di istruzione e formazione - (Art. 48, D.Lgs. n. 276/2003) In attesa della riforma del sistema di istruzione e formazione, per l'assunzione di apprendisti di età compresa tra i 16 e i 18 anni rimane in coerenza vigore la Parte economica e normativa, anche con riguardo ai contenuti formativi, di quanto cui ai rispettivi articoli dei cc.cc.nn.l. indicati in premessa, concordano quanto seguepremessa . Prima dell'entrata in vigore di tale riforma le parti si incontreranno per definire la Parte economica e normativa ed i relativi contenuti formativi. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato: - in deroga con i giovani di età compresa tra i diciotto (fatta salva l'ipotesi prevista dall'art. 49, comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003) e i ventinove anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali; La formazione si realizza tramite la partecipazione a quanto previsto dal comma 1percorsi formativi sia interni che esterni all'azienda. Per instaurare un rapporto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, art. 39 nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del c.c.n.l. turismo 22 gennaio 1999periodo di formazione, la durata del rapporto periodo di apprendistato è così modificata: Liv. inquadr. Mesi c.c.n.l. Mesi accordo 3° 48 54 4° 36 48 5° 36 42 6° S 24 36 6° 18 24 Restano ferme le maggiori durate previste in relazione a specifiche qualifiche che saranno individuate in base a particolari esigenze dall'apposita Commissione istituita in seno all'EBTT. E' consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni nell'ambito di una distribuzione dei diversi periodi di lavoroapprendistato, comunque, compresa in un arco di tempo non superiore a 54 mesi di calendario. Le indennità previste, a carico del datore di lavoro, rispettivamente ai primi tre giorni di malattia, limitatamente a tre eventi morbosi in ragione di anno ed in caso di ricovero ospedaliero, per tutta la durata dello stesso, sono rapportate al 70% della retribuzione lorda cui l'apprendista avrebbe diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. La formazione teorica dell'apprendista, sarà promossa e svolta dall'EBTT, direttamente o tramite apposite convenzioni con centri formativi o, anche mediante l'utilizzo del progetto "Verso il 2000", realizzato dalle Federazioni nazionali del turismo di FIPE, FEDERALBERGHI, FIAVET, FAITA, unitamente a FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e finanziato dal Fondo sociale europeo. Per le aziende stagionali, in periodi concentrati nei mesi di fermo dell'attività produttiva, la formazione sarà svolta, mediante corsi formativi appositamente predisposti per la preparazione delle qualifiche inerenti. Per le aziende ad attività annuale, la formazione teorica sarà svolta in orari compatibili con l'attività produttiva attraverso appositi corsi di impegno piano formativo. La realizzazione L'apprendista non può lavorare a cottimo; nel caso venga adibito a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio anche prima della scadenza del periodo di apprendistato, e lo svolgimento dell'attività formativa, sarà sostenuta mediante un versamento all'EBTT gli devono essere applicate le tariffe di una quota a carico del datore di lavoro che sarà stabilita, da una apposita Commissione, per ogni ora prevista dal piano formativo e per ogni lavoratore apprendista assunto ed interessato alla formazione. Le aziende che intendono accedere ai benefici previsti dal presente accordo bilaterale sull'apprendistato, dovranno presentare domanda, alla Commissione presso l'EBTT, su un apposito modello predisposto dall'Ente stesso, che una volta accertati i requisiti richiesti, autorizzerà l'assunzione di lavoratori apprendisti con le modalità di cui sopra. L'EBTT, costituirà una banca dati per le aziende del settore turistico-ricreativo-alberghiero, con lo scopo di monitorare l'assunzione dei lavoratori apprendisti e l'andamento del settore a seguito dell'utilizzo dei nuovi strumenti messi a disposizione dal presente accordocottimo.

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