Apprendistato. L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Le XX.XX. della scuola firmatarie del presente CCNL e l'ANINSEI, considerata la revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell'Unione Europea, alla luce delle nuove normative introdotte dal DLgs 81/15 dalla L. 196/97 e dal DLgs 276/03, riconoscono nell'istituto dell'apprendistato uno strumento utile per l'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro, teso a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile. Il contratto di apprendistato è definito dalla vigente normativa secondo le seguenti tipologie: 16 - apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; - apprendistato professionalizzante; - apprendistato alta formazione e ricerca. Le Parti concordano la presente disciplina sperimentale del solo istituto dell'apprendistato definito "professionalizzante" di cui alla precedente lettera b), per consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali, mentre per quanto riguarda le altre forme di apprendistato le parti si impegnano ad incontrarsi per successivi approfondimenti nel quadro normativo generale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Apprendistato. L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Le XX.XX. della scuola firmatarie del presente CCNL e l'ANINSEI, considerata la revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell'Unione Europea, alla luce delle nuove normative introdotte dal DLgs 81/15 dalla L. 196/97 e dal DLgs 276/03, riconoscono nell'istituto dell'apprendistato uno strumento utile per l'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro, teso a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile. Il contratto di apprendistato è definito dalla vigente normativa secondo le seguenti tipologie: 16 - apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; - apprendistato professionalizzante; - apprendistato alta formazione e ricerca. Le Parti concordano la presente disciplina sperimentale del solo istituto dell'apprendistato definito "professionalizzante" di cui alla precedente lettera b), per consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali, mentre per quanto riguarda le altre forme di apprendistato le parti si impegnano ad incontrarsi per successivi approfondimenti nel quadro normativo generale.
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Apprendistato. L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Premessa Le XX.XX. della scuola firmatarie del presente CCNL e l'ANINSEIparti, considerata la revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell'Unione Europeaeuropea, alla luce delle nuove normative introdotte dal DLgs 81/15 dalla L. 196/97 introdotte, a seguito del Patto per il lavoro del 24 settembre 1996, della legge 19 luglio 1997, n. 196, in materia di promozione dell'occupazione, ed in particolare in adempimento all'art. 16 che disciplina l'apprendistato e dal DLgs 276/03al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, riconoscono nell'istituto dell'apprendistato in tale istituto uno strumento utile prioritario per l'acquisizione delle competenze necessarie utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro, teso lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Il Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito dalla vigente normativa secondo le seguenti tipologie: 16 - :
a) contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma l'espletamento del diritto-dovere di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; - apprendistato professionalizzante; - apprendistato alta formazione e ricerca. Le Parti concordano la presente disciplina sperimentale del solo istituto dell'apprendistato definito "professionalizzante" di cui alla precedente lettera formazione;
b), per consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali, mentre per quanto riguarda le altre forme ) contratto di apprendistato le parti si impegnano ad incontrarsi professionalizzante per successivi approfondimenti nel quadro normativo generaleil conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
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Apprendistato. L'apprendistato è un Premessa
1. contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Le XX.XX. della scuola firmatarie del presente CCNL e l'ANINSEI, considerata la revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell'Unione Europea, alla luce delle nuove normative introdotte dal DLgs 81/15 dalla L. 196/97 e dal DLgs 276/03, riconoscono nell'istituto dell'apprendistato uno strumento utile per l'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro, teso a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile. Il contratto di apprendistato è definito dalla vigente normativa secondo le seguenti tipologie: 16 - apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma ;
2. contratto di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; - apprendistato professionalizzante; - ;
3. contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. Le Parti concordano parti, preso atto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 167/2011 che attribuisce alla loro competenza per l’apprendistato di cui al punto 1, le modalità di erogazione della formazione aziendale, nonché per l’apprendistato di cui al punto 2 la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, unitamente alla durata ed alle modalità di erogazione della formazione professionalizzante, definiscono la presente disciplina sperimentale del solo istituto dell'apprendistato definito dell’istituto dell’ apprendistato. - Dichiarazione a verbale - Le parti, inoltre, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa, concordano di attivare strumenti contrattuali coerenti con il modello/sistema di "professionalizzanteRelazioni sindacali" previsto dal presente CCNL e finalizzati all'obiettivo di cui alla precedente lettera b), incrementare l'occupazione e la sua qualificazione e si impegnano a promuovere intese con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali, mentre per quanto riguarda le altre forme di apprendistato le parti si impegnano che la legge ad incontrarsi essi demanda, e assegnano all’Ente Bilaterale Nazionale di categoria un ruolo primario per successivi approfondimenti nel quadro normativo generaleil monitoraggio delle offerte formative sul territorio. Le parti inoltre confermano che la fattispecie contrattuale dell’apprendistato è materia disciplinata esclusivamente al livello nazionale di contrattazione; eventuali modalità di erogazione della formazione per l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale potranno comunque essere concordate a livello regionale.
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Apprendistato. L'apprendistato è un Premessa
1. contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Le XX.XX. della scuola firmatarie del presente CCNL e l'ANINSEI, considerata la revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell'Unione Europea, alla luce delle nuove normative introdotte dal DLgs 81/15 dalla L. 196/97 e dal DLgs 276/03, riconoscono nell'istituto dell'apprendistato uno strumento utile per l'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro, teso a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile. Il contratto di apprendistato è definito dalla vigente normativa secondo le seguenti tipologie: 16 - apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma ;
2. contratto di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; - apprendistato professionalizzante; - ;
3. contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. Le Parti concordano parti, preso atto di quanto disposto dal D.lgs. n. 81/2015, che attribuisce alla loro competenza per l’apprendistato di cui al punto 1, le modalità di erogazione della formazione aziendale, nonché per l’apprendistato di cui al punto 2 la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, unitamente alla durata ed alle modalità di erogazione della formazione professionalizzante, definiscono la presente disciplina sperimentale del solo istituto dell'apprendistato definito dell’istituto dell’apprendistato. - Dichiarazione a verbale - Le parti, inoltre, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa, concordano di attivare strumenti contrattuali coerenti con il modello/sistema di "professionalizzanteRelazioni sindacali" previsto dal presente CCNL e finalizzati all'obiettivo di cui alla precedente lettera b), incrementare l'occupazione e la sua qualificazione e si impegnano a promuovere intese con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali, mentre per quanto riguarda le altre forme di apprendistato le parti si impegnano che la legge ad incontrarsi essi demanda, e assegnano all’Ente Bilaterale Nazionale di categoria un ruolo primario per successivi approfondimenti nel quadro normativo generaleil monitoraggio delle offerte formative sul territorio. Le parti inoltre confermano che la fattispecie contrattuale dell’apprendistato è materia disciplinata esclusivamente al livello nazionale di contrattazione; eventuali modalità di erogazione della formazione per l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale potranno comunque essere concordate a livello regionale.
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Apprendistato. L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Le XX.XX. della scuola firmatarie del presente CCNL e l'ANINSEI, considerata la revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell'Unione Europea, alla luce delle nuove normative introdotte dal DLgs 81/15 dalla L. 196/97 e dal DLgs 276/03, riconoscono nell'istituto dell'apprendistato uno strumento utile per l'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro, teso a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile. Il nuovo contratto di apprendistato è definito dalla vigente normativa lo strumento che si prefigge l'obiettivo di raccordare opportunamente i sistemi di istruzione e formazione professionale; può essere instaurato nei limiti numerici previsti dall'art.47, punto 2., del D.Lgs. n. 276/2003 e secondo le seguenti tipologie: 16 - - apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma l'espletamento del diritto-dovere di istruzione secondaria e formazione (durata non superiore a tre anni): è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale e il certificato si colloca all'interno della riforma dell'obbligo scolastico di specializzazione tecnica superiore; - apprendistato professionalizzante; - apprendistato alta formazione e ricerca. Le Parti concordano la presente disciplina sperimentale cui all'art.1 del solo istituto dell'apprendistato definito "professionalizzante" DPR 12 luglio 2000, n.257, principio ripreso anche dal progetto di revisione dell'ordinamento scolastico di cui alla precedente lettera blegge delega n.53/2003; - - apprendistato professionalizzante (durata non inferiore a due e superiore a sei anni): è finalizzato all'acquisizione di competenze tecnico professionali e al conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione formale (teorica) e sul lavoro (pratica); - - apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (durata rimessa alle regioni): è finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, per consentire lo sviluppo nonché una specializzazione tecnica di concrete opportunità occupazionalilivello superiore. L'attività formativa, mentre per quanto riguarda le altre forme nelle prime due fattispecie, può essere svolta sia all'interno che all'esterno dell'azienda e nel rispetto dei limiti minimi previsti dalla legge; nella terza la durata e i contenuti formativi saranno definiti dalle regioni. Nelle more dell'attuazione della nuova regolamentazione del contratto di apprendistato le parti si impegnano ai sensi del D.Lgs. n,276/2003, continua ad incontrarsi per successivi approfondimenti nel quadro normativo generaleapplicarsi la previgente normativa (di legge e ccnl) in materia.
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Samples: Sindacale
Apprendistato. L'apprendistato L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Le XX.XX. della scuola firmatarie del presente CCNL e l'ANINSEI, considerata consi- derata la revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto contenu- to formativo in conformità con le direttive dell'Unione Europea, alla luce delle nuove normative introdotte dal DLgs 81/15 dalla L. 196/97 e dal DLgs 276/03, riconoscono nell'istituto dell'apprendistato uno strumento utile per l'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro, teso a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile. Il contratto di apprendistato è definito dalla vigente normativa secondo le seguenti tipologie: 16 - :
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; - ;
b) apprendistato professionalizzante; - ;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca. Le Parti concordano la presente disciplina sperimentale del solo istituto dell'apprendistato definito "professionalizzante" di cui alla precedente lettera lette- ra b), per consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali, mentre per quanto riguarda le altre forme di apprendistato le parti si impegnano impe- gnano ad incontrarsi per successivi approfondimenti nel quadro normativo generale.
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Apprendistato. L'apprendistato L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Le XX.XX. della scuola firmatarie del presente CCNL e l'ANINSEI, considerata consi- derata la revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto contenu- to formativo in conformità con le direttive dell'Unione Europea, alla luce delle nuove normative introdotte dal DLgs 81/15 dalla L. 196/97 e dal DLgs 276/03, riconoscono nell'istituto dell'apprendistato uno strumento utile per l'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro, teso a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile. Il contratto di apprendistato è definito dalla vigente normativa secondo le seguenti tipologie: 16 - :
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione i- struzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; - su- periore;
b) apprendistato professionalizzante; - ;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca. Le Parti concordano la presente disciplina sperimentale del solo istituto dell'apprendistato definito "professionalizzante" di cui alla precedente lettera lette- ra b), per consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali, mentre per quanto riguarda le altre forme di apprendistato le parti si impegnano impe- gnano ad incontrarsi per successivi approfondimenti nel quadro normativo generale.
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Apprendistato. L'apprendistato L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato finalizza-to alla formazione e alla occupazione dei giovani. Le XX.XX. della scuola firmatarie del presente CCNL e l'ANINSEIl'ANIN- SEI, considerata la revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell'Unione Europea, alla luce delle nuove normative introdotte dal DLgs D.lgs. 81/15 dalla L. 196/97 e dal DLgs 276/03, riconoscono nell'istituto dell'apprendistato uno strumento stru- mento utile per l'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro, teso a favorire l'incremento l'incre- mento dell'occupazione giovanile. Il contratto di apprendistato è definito dalla vigente normativa secondo se- condo le seguenti tipologie: 16 - :
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di- ploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione specia- lizzazione tecnica superiore; - ;
b) apprendistato professionalizzante; - ;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca. Le Parti concordano la presente disciplina sperimentale del solo istituto dell'apprendistato definito "professionalizzante" di cui alla precedente lettera b), per consentire lo sviluppo di concrete opportunità oppor- tunità occupazionali, mentre per quanto riguarda le altre forme di apprendistato le parti si impegnano ad incontrarsi per successivi approfondimenti nel quadro normativo generale.
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