Arbitrato irrituale. in caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e la Società sulla gestione del sinistro, sia l’Assicurato sia la Società possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. L’Assicurato e la Società contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti. L’arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l’Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società, in linea di fatto o di diritto, può richiedere alla Società stessa il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto. Qualora l’Assicurato intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l’azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010. In caso di liti transfrontaliere infine, il reclamante avente domicilio in Italia potrà presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, oppure all’IVASS, che provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. • Glossario • Condizioni di assicurazione Gruppo Assicurativo «HDI Assicurazioni» AVVERTENZA: per effetto di quanto disposto dall’Art. 166, 2° comma del Codice delle Assicurazioni Private, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono evidenziate su sfondo grigio.
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Arbitrato irrituale. Nel caso in caso cui il tentativo di conflitto conciliazione, di interessi cui agli artt. 410 e 411 c.p.c., non riesca, o comunque sia decorso il termine per esperire il tentativo stesso, le Parti interessate possono concordare di disaccordo deferire la risoluzione della controversia alla decisione del Collegio arbitrale istituito ’ ’ ai sensi dell articolo 412 ter c.p.c. Fermo restando quanto stabilito dall articolo 412 quater c.p.c., le Associazioni territoriali delle piccole e medie imprese aderenti alla CONFIMI e le Organizzazioni territoriali sindacali maggiormente rappresentative provvedono a costituire il Collegio arbitrale secondo i seguenti criteri, definendone altresì la sede. Il Collegio è composto da un rappresentante sindacale designato dal lavoratore, da un ’ rappresentante dell’Associazione datoriale designato dall azienda e dal Presidente. Il Presidente sarà ’ scelto, nell ambito di una lista territoriale concordata tra l'Assicurato le organizzazioni territoriali di CONFIMI e la Società sulla gestione del sinistrodelle Organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative, sia l’Assicurato sia la Società possono chiedere successivamente alla manifestazione di demandare la questione a un arbitro designato volontà delle Parti di cui al punto 4, o di comune accordo dalle parti o, o in mancanza di tale accordo, dal seguendo il criterio della rotazione. La lista è revisionabile di norma ogni biennio e contiene i nominativi di giuristi e/o esperti della materia. Non può essere Presidente del Tribunale competente collegio arbitrale chi abbia rapporti di parentela o affinità entro il 4° grado con una delle Parti. Il ricorso al Collegio arbitrale: deve contenere l’indicazione della parte istante, l’elezione di domicilio presso la segreteria del Collegio e l’esposizione dei fatti; contiene l’eventuale dichiarazione esplicita di consenso delle Parti alla sospensione del procedimento arbitrale nel caso in cui il verbale di mancata conciliazione evidenzi la necessità di una interpretazione autentica sull’efficacia e/o validità di una clausola del CCNL o accordo collettivo nazionale ovvero nel caso in cui il Collegio ritenga che la definizione della controversia dipenda, anche parzialmente, dalla risoluzione in via pregiudiziale di una questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione di una clausola del CCNL o di un accordo collettivo nazionale; può contenere la richiesta delle Parti del rispetto, nel giudizio arbitrale, delle norme inderogabili dei contratti collettivi di lavoro. La richiesta sottoscritta dalla parte interessata deve essere inviata, a norma mezzo raccomandata A.R. o fax, alla segreteria del Codice Collegio e alla controparte, tramite l’Organizzazione sindacale o l’Associazione datoriale entro il termine di Procedura Civile30 giorni, che decorre dal giorno del rilascio del verbale della commissione di conciliazione o dal giorno di scadenza del periodo entro il quale poteva essere esperito il tentativo medesimo. L’Assicurato e La parte istante, entro i successivi 15 giorni, decorrenti dall’invio della raccomandata A.R. di cui al comma che precede, dovrà dare conferma scritta alla segreteria circa la Società contribuiscono ciascuno volontà di adire il Collegio medesimo, inviando contestualmente copia dell’avviso di ricevimento della comunicazione trasmessa alla metà delle spese arbitralicontroparte. Ove la conferma non giunga entro tale termine, salvo diverso accordo tra le parti. L’arbitro decide secondo equitàla richiesta di arbitrato si ritiene revocata. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicuratocontroparte intenda aderire alla richiesta, questi potrà ugualmente procedere dovrà darne comunicazione alla segreteria del Collegio, entro il termine di 15 giorni dal suo ricevimento. Richiesta ed adesione dovranno contenere la preventiva dichiarazione scritta delle Parti di accettazione del Collegio giudicante composto ai sensi del punto 2, nonché del conferimento al medesimo Collegio del potere di decidere in merito alla controversia. L’accettazione da parte degli arbitri di trattare la controversia dovrà risultare per proprio conto e rischioiscritto. Se dalla sua azione l’Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla SocietàL’eventuale istruttoria della controversia deve svolgersi secondo le modalità fissate dal Collegio nella prima riunione. Il Collegio sospende il procedimento, in linea di fatto o di diritto, può richiedere alla Società stessa il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparteinformandone le Parti, nei limiti seguenti casi: quando il verbale di mancata conciliazione evidenzi la necessità di una interpretazione autentica sull’efficacia e/o validità di una clausola del massimale previstoCCNL o accordo collettivo nazionale; qualora, anche un solo componente del collegio, ritenga che la definizione della controversia dipenda, anche parzialmente, dalla risoluzione in via pregiudiziale di una questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione di una clausola del CCNL o accordo collettivo nazionale. Qualora l’Assicurato intenda in alternativa adire In tali casi il Collegio convoca entro 10 giorni le vie giudiziarieParti stipulanti il contratto o accordo collettivo nazionale, l’azione civile chiedendone il pronunciamento congiunto che dovrà comunque essere fornito entro i 20 giorni dalla riunione conseguente alla convocazione. In mancanza ditale pronunciamento o decorso inutilmente tale termine, il Collegio decide autonomamente. Il Collegio potrà liberamente sentire le Parti interessate, le persone che risultino informate dei fatti nonché esperti di fiducia. Nei termini perentori fissati dal Collegio, le Parti possono depositare presso la segreteria la documentazione utile. Il Collegio, fatta salva la sospensione di cui al punto 5, emette il lodo entro 60 giorni, a decorrere dalla data di ricevimento, presso la segreteria, della conferma scritta di cui al precedente punto 4. Ove la controversia presenti particolare complessità sul piano istruttorio, d’intesa con le Parti, il termine può essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010prorogato dagli arbitri non oltre i 120 giorni. In caso di liti transfrontaliere infineingiustificato ritardo protratto per oltre 30 giorni dalla scadenza dei termini suddetti, il reclamante avente domicilio Collegio arbitrale decade dal mandato specifico. La richiesta di arbitrato viene assegnata ad un nuovo Collegio che dovrà decidere, sulla base degli elementi già acquisiti, entro il termine perentorio di 60 giorni dal suo insediamento. Le decisioni del Collegio, ivi compreso il lodo, sono assunte nel rispetto delle norme dell’articolo quattro e delle norme inderogabili di legge nonché sulla base dei risultati dell’istruttoria prevista dall’articolo cinque, comunque a maggioranza dei voti degli arbitri. Il lodo deve essere redatto per iscritto e contenere le motivazioni di merito e, tramite la segreteria, è comunicato alle Parti in Italia potrà presentare reclamo direttamente al sistema estero competentegiudizio ed è esecutivo, individuabile accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx, chiedendo l’attivazione previa osservanza delle regole stabilite dal secondo comma dell’articolo 412 quater c.p.c. È a carico di ciascuna delle Parti della procedura FIN-NET, oppure all’IVASS, che provvederà all’inoltro controversia l’eventuale compenso per il proprio arbitro indicato nel Collegio. Al Presidente verrà riconosciuto un compenso la cui entità sarà stabilita secondo criteri determinati dalle Parti a detto sistema, dandone notizia al reclamantelivello territoriale. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.dLe spese di segreteria saranno conteggiate e ripartite pariteticamente fra le Organizzazioni territoriali datoriali e sindacali. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMOIl lodo arbitrale può essere impugnato per quanto previsto dall’art. • Glossario • Condizioni 412 quater c.p.c. e in caso di assicurazione Gruppo Assicurativo «HDI Assicurazioni» AVVERTENZA: per effetto violazione di quanto disposto dall’Artrichiesto dalle Parti ai sensi del punto 4 lettera c. Nel corso del giudizio arbitrale, su richiesta congiunta delle Parti, il collegio arbitrale può conciliare le controversie redigendo apposito verbale che deve essere sottoscritto dalle Parti e dai componenti del collegio in veste di conciliatori. 166, 2° comma del Codice delle Assicurazioni Private, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono evidenziate su sfondo grigioAl verbale di conciliazione si applica quanto previsto dal capitolo “tentativo obbligatorio di conciliazione” di cui al presente accordo.
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Samples: Collective Labor Agreement
Arbitrato irrituale. in caso Con riferimento al contratto fra le parti intercorso - che richiami il presente contratto-tipo - o all’impegno derivante da patto associativo, qualsiasi controversia, comprese quelle relative a validità, esecuzione, risoluzione, interpretazione, ecc., saràobbligatoriamente deferita alla decisione di conflitto arbitri irrituali amichevoli compositori i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza alcuna formalitàdi legge, ai sensi del Regolamento Arbitrale della Associazione… che i contraenti dichiarano di interessi conoscere ed accettare. A tutti gli effetti - ivi compresi quelli di cui agli articoli 1341 (clausola compromissoria) e 1342 ( contrattazione mediante moduli o formulari) del C.C. - le parti si obbligano al rispetto del Regolamento Arbitrale dell’Associazione sopra richiamato. La richiesta di disaccordo tra l'Assicurato arbitrato, con l’indicazione dell’Arbitro nominato, deve essere avanzata a pena di decadenza, dalla parte interessata alla parte avversa, direttamente o per il tramite dell’ Associazione….:
a. entro sette giorni consecutivi e la Società sulla gestione successivi alla data del sinistroricevimento della merce, sia l’Assicurato sia la Società possono chiedere a mezzo telegramma o telex, per le contestazioni di demandare la questione qualitàe condizionamento della merce e/o all’attuato esercizio del diritto al rifiuto della merce stessa;
b. entro sei mesi dal termine contrattuale di consegna o dalla insorta contestazione, a un arbitro designato di comune accordo dalle parti omezzo lettera raccomandata o telegramma o telex, in mancanza di accordotutti gli altri casi. Trascorsi i predetti termini, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. L’Assicurato e la Società contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitraligiudicheranno gli Arbitri se sia ugualmente procedibile l’arbitrato, salvo diverso accordo tra le parti. L’arbitro decide secondo equitàin quanto giustificato il ritardo della richiesta. Qualora uno dei contraenti si rifiutasse di aderire a tale forma di amichevole componimento, la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischioparte interessata ha facoltàdi richiedere all’ Associazione…. Se dalla sua azione l’Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società, in linea di fatto o di diritto, può richiedere alla Società stessa il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti l’arbitrato d’ufficio ai sensi del massimale previsto. Qualora l’Assicurato intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l’azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010. In caso di liti transfrontaliere infine, il reclamante avente domicilio in Italia potrà presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, oppure all’IVASS, che provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. • Glossario • Condizioni di assicurazione Gruppo Assicurativo «HDI Assicurazioni» AVVERTENZA: per effetto di quanto disposto dall’Art. 166, 2° comma del Codice delle Assicurazioni Private, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono evidenziate su sfondo grigioRegolamento Arbitrale dell’Associazione stessa.
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Samples: Contratto Di Vendita
Arbitrato irrituale. in caso Con riferimento al contratto fra le parti intercorso - che richiami il presente contratto-tipo - o all’impegno derivante da patto associativo, qualsiasi controversia, comprese quelle relative a validità, esecuzione, risoluzione, interpretazione, ecc., sarà obbligatoriamente deferita alla decisione di conflitto arbitri irrituali amichevoli compositori i quali giudicheranno “ex bono et aequo” senza alcuna formalità di interessi legge, ai sensi del Regolamento Arbitrale dell’A.G.E.R. di Bologna che i con- traenti dichiarano di conoscere ed accettare. A tutti gli effetti - ivi compresi quelli di cui agli articoli 1341 (clausola compromissoria) e 1342 (contrattazione median- te moduli o formulari) del C.C. - le parti si obbligano al rispetto del Regolamento Arbitrale dell’Associazione sopra ri- chiamato. La richiesta dell’arbitrato, con l’indicazione dell’Arbitro nominato, deve essere avanzata a pena di disaccordo tra l'Assicurato decadenza, dalla par- te interessata alla parte avversa, direttamente o per il tramite dell’A.G.E.R.:
a) entro 30 (trenta) giorni consecutivi e la Società sulla gestione successivi alla data del sinistroricevimento della merce, sia l’Assicurato sia la Società possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. L’Assicurato e la Società contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo mezzo telegramma o altro mezzo concordato tra le parti, per le contestazioni di qualità e condizionamento della merce e/o all’attuato esercizio del diritto al rifiuto della merce stessa;
b) entro 30 (trenta) giorni dal termine contrattuale di consegna o dalla insorta contestazione, a mezzo lettera raccoman- data o telegramma o altro mezzo concordato tra le parti, in tutti gli altri casi. L’arbitro decide secondo equitàTrascorsi i predetti termini, giudicheranno gli Arbitri se sia ugualmente procedibile l’arbitrato, in quanto giustificato il ritardo della richiesta. Qualora uno dei contraenti si rifiutasse di aderire a tale forma di amichevole componimento, la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l’Assicurato ottiene un risultato più favorevole parte interessata ha fa- coltà di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società, in linea di fatto o di diritto, può richiedere alla Società stessa il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti all’A.G.E.R. l’arbitrato d’ufficio ai sensi del massimale previsto. Qualora l’Assicurato intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l’azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010. In caso di liti transfrontaliere infine, il reclamante avente domicilio in Italia potrà presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, oppure all’IVASS, che provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. • Glossario • Condizioni di assicurazione Gruppo Assicurativo «HDI Assicurazioni» AVVERTENZA: per effetto di quanto disposto dall’Art. 166, 2° comma del Codice delle Assicurazioni Private, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono evidenziate su sfondo grigioRegolamento Arbitrale dell’Associazione stessa.
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Samples: Fertilizer Supply Agreement
Arbitrato irrituale. Le controversie di natura medica sull’indennizzabilità dell’infortunio, sulle sue conseguenze, nonché sull’applicazione dell’Art. 2.5 (Determinazione dell’invalidità permanente), possono essere demandate - in caso alternativa al ricorso all’Autorità giudiziaria ordinaria - con apposito atto scritto, affinché siano decise a norma delle Condizioni di conflitto polizza, ad un collegio di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato tre medici, nominati uno per parte e la Società sulla gestione del sinistro, sia l’Assicurato sia la Società possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato il terzo di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordocaso contrario, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice Consiglio dell’Ordine dei medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Procedura CivileIstituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. L’Assicurato Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e la Società contribuiscono ciascuno alla metà remunera il medico da essa designato; l’onere delle spese arbitralie competenze per il terzo medico rimane sempre a carico della parte soccombente. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, salvo diverso accordo tra ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti. L’arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l’Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società, in linea di fatto o di diritto, può richiedere alla Società stessa il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto. Qualora l’Assicurato intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l’azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010. In caso di liti transfrontaliere infine, il reclamante avente domicilio in Italia potrà presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, oppure all’IVASS, che provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. • Glossario • Condizioni di assicurazione Gruppo Assicurativo «HDI Assicurazioni» AVVERTENZA: per effetto di quanto disposto dall’Art. 166, 2° comma del Codice delle Assicurazioni PrivateParti, le clausole che indicano decadenzequali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, nullità dolo, errore o limitazioni violazione di patti contrattuali. I risultati delle garanzie ovvero oneri a carico operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Contraente o dell’Assicurato Collegio medico sono evidenziate su sfondo grigiovincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.
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Samples: Scrittura Privata
Arbitrato irrituale. Anche in tal caso la preclusione a future contestazioni delle parti viene ottenuta per il tramite della compressione, se non del vero e proprio sacrificio, dei diritti di conflitto difesa. Non è espressamente previsto che l’arbitrato sia “secondo diritto”. Per stabile giurisprudenza di interessi legittimità, il lodo arbitrale irrituale non è impugnabile per errore di diritto, ossia per violazione o falsa applicazione della norma applicabile al merito della controversia (da ultimo Xxxx. 13 febbraio 2009 n. 3637; Cass. 19 ottobre 2006 n. 22374; Cass. 15 luglio 2004 n. 13114), né per errore di disaccordo fatto nella valutazione delle prove (tra l'Assicurato molte Cass. 19.8.1992 n. 9654 e la Società da ultimo Cass. 6 febbraio 2009 n. 2988). Quest’effetto preclusivo può allargarsi dalla verifica tecnico-contabile dell’inadempimento qualificato alla “decisione delle questioni preliminari sulla gestione esistenza, sulla qualificazione e sulla validità del sinistrocontratto”, sia l’Assicurato sia la Società possono chiedere se così prevede il contratto (unilateralmente predisposto dal finanziatore ancorché oggetto di demandare la questione “negoziato individuale”). È da chiedersi se risponda a un arbitro designato canone di comune accordo dalle parti ogiusta proporzionalità la previsione di un effetto preclusivo, in mancanza e di accordoun effetto così ampio, dal Presidente del Tribunale competente tanto più come conseguenza di un procedimento che, nello Schema di D.M., è appena abbozzato, evidentemente ispirato a norma del Codice un canone di Procedura Civilesommarietà nella trattazione e istruzione delle questioni. L’Assicurato e la Società contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti. L’arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l’Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla SocietàPotrebbero, in linea teorica, essere tenuti distinti due aspetti: assicurare al finanziatore l’acquisizione della proprietà del bene e/o il legittimo esercizio del mandato a vendere senza indugi, a seguito di fatto una cognizione sommaria di natura eminentemente tecnica che attesti l’esistenza dell’inadempimento qualificato, cognizione eventualmente estesa incidenter tantum alle questioni preliminari che le parti sottopongano al perito. mantenere fermo il diritto delle parti a future controversie, a oggetto restitutorio o risarcitorio, senza preclusioni. Ad es., le parti in contratto potrebbero impegnarsi a ritenere avverata la condizione dell’inadempimento qualificato, se l’inadempimento qualificato è accertato tramite consulenza tecnica preventiva ex art. 696- bis c.p.c., agli effetti dell’art. 11 (trasferimento sospensivamente condizionato) e dell’art. 12 (mandato a vendere). Resterebbero, pur in tal caso, verosimilmente irrisolti alcuni aspetti che indubbiamente lo Schema di dirittoD.M. intende risolvere – sia pur per il tramite di draconiani effetti preclusivi – quali, può richiedere alla Società stessa il rimborso delle spese sostenute anzitutto: la stabilità della vendita fatta in esecuzione del mandato ex art. 12; la sicurezza della successiva circolazione degli immobili oggetto di Clausola marciana, in entrambe le fattispecie (artt. 11 e 12). Ulteriore singolarità di questa procedura di arbitrato irrituale consiste nel coinvolgimento di terzi diversi dalle parti che hanno sottoscritto la clausola compromissoria, ossia di “coloro che hanno diritti anche successivi derivanti da titolo iscritto o trascritto sullo stesso immobile” (art. 6 comma 2 Schema), ai quali l’arbitro deve inviare “gli esiti dell’accertamento eseguito”, i quali hanno facoltà di formulare osservazioni (art. 7 comma 6 Schema), ma che non rimborsate sono pregiudicati dalla contropartedeterminazione dell’arbitro, nei limiti del massimale previstonon essendosi impegnati ad accettarla come propria con la sottoscrizione della clausola compromissoria (art. Qualora l’Assicurato intenda 7 comma 7 Schema). La posizione anfibologica di costoro, per la sua singolarità, richiederebbe forse qualche riflessione in alternativa adire le vie giudiziarie, l’azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010. In caso di liti transfrontaliere infine, il reclamante avente domicilio in Italia potrà presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx, chiedendo l’attivazione più: sono terzi oppure parti della procedura FINdi arbitrato ? basta ad assumere la veste di parte la scelta di “inviare osservazioni” ? se assumono la veste di parte, perdono conseguentemente i diritti ex art. 2859 c.c., diritti che spettano solo ai terzi “che non hanno preso parte al giudizio” ? hanno facoltà di impugnare il lodo irrituale con i mezzi pur limitati che art. 808-NETter c.p.c. concede ? In conclusione, oppure all’IVASSsull’arbitrato. Istituti complicati e farraginosi sono destinati a restare lettera morta. Anzitutto perché il professionista stesso sceglie di non introdurli nella contrattualistica, non avendo una chiara calcolabilità degli effetti ultimi delle sue stesse clausole. Xxxxxx sarebbe dunque che provvederà all’inoltro a detto sistemalo Schema di D.M. sopprimesse la parte dedicata all’arbitrato irrituale, dandone notizia limitando i mezzi di accertamento dell’avvenuto avveramento della condizione al reclamante. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. • Glossario • Condizioni di assicurazione Gruppo Assicurativo «HDI Assicurazioni» AVVERTENZA: per effetto di quanto disposto dall’Art. 166, 2° comma del Codice delle Assicurazioni Private, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono evidenziate su sfondo grigioriconoscimento fatto dal debitore stesso e alla pronuncia giudiziale.
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Samples: Schema Di Decreto Interministeriale
Arbitrato irrituale. Le controversie di natura medica potranno essere deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre medici. I membri del Collegio Arbitrale verranno nominati uno per parte e il terzo di comune accordo tra i primi due, o, in caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e la Società sulla gestione del sinistro, sia l’Assicurato sia la Società possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordodissenso, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice Consiglio dell’Ordine dei medici avente competenza nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio Arbitrale risiede e si riunirà nel comune, sede di Procedura CivileIstituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza o domicilio elettivo dell’Assicurato. L’Assicurato Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la Società contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitralie delle competenze del terzo medico ed è esclusa ogni responsabilità solidale. Le decisioni del Collegio Arbitrale sono assunte a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo diverso accordo tra le partii casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. L’arbitro decide secondo equitàI risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Qualora Avvertenza: resta comunque fermo il diritto delle Parti di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. • P. IVA, CF e iscrizione al Reg. Imprese di Milano: 08916510153 • REA: 1254536 • PEC: xxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx • Elenco I annesso all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione: I.00011 • Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989 Centrale Operativa É la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicuratostruttura di UniSalute S.p.A. costituita da operatori, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto medici, paramedici e rischio. Se dalla sua azione l’Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla tecnici che, con costi a carico della Società, in linea è deputata alla gestione delle informazioni relative ai trattamenti ed alle prestazioni previste dall’Assicurazione, al collegamento con le Strutture sanitarie convenzionate ed al supporto Per tutto quanto non diversamente regolato, dell’Assicurato. valgono le norme di fatto o di diritto, può richiedere legge. Si rinvia alla Società stessa il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto. Qualora l’Assicurato intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l’azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010. In caso di liti transfrontaliere infine, il reclamante avente domicilio in Italia potrà presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, oppure all’IVASS, che provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. • Glossario • Condizioni di assicurazione Gruppo Assicurativo «HDI Assicurazioni» AVVERTENZA: sezione “GLOSSARIO” per effetto di quanto disposto dall’Art. 166, 2° comma del Codice delle Assicurazioni Private, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono evidenziate su sfondo grigiogli aspetti riguardanti la terminologia usata.
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Samples: Assicurazione
Arbitrato irrituale. in caso Con riferimento al contratto fra le parti intercorso - che richiami il presente contratto-tipo - o all’impegno derivante da patto associativo, qualsiasi controversia, comprese quelle relative a validità, esecuzione, risoluzione, interpretazione, ecc., sarà obbligatoriamente deferita alla decisione di conflitto arbitri irrituali amichevoli compositori i quali giudicheranno “ex bono et aequo” senza alcuna formalità di interessi legge, ai sensi del Regolamento Arbitrale dell’A.G.E.R. di Bologna che i contraenti dichiarano di conoscere ed accettare. A tutti gli effetti - ivi compresi quelli di cui agli articoli 1341 (clausola compromissoria) e 1342 ( contrattazione mediante moduli o formulari) del C.C. - le parti si obbligano al rispetto del Regolamento Arbitrale dell’Associazione sopra richiamato. La richiesta di disaccordo tra l'Assicurato arbitrato, con l’indicazione dell’Arbitro nominato, deve essere avanzata a pena di decadenza, dalla parte interessata alla parte avversa, direttamente o per il tramite dell’A.G.E.R.:
a) entro sette giorni consecutivi e la Società sulla gestione successivi alla data del sinistroricevimento della merce, sia l’Assicurato sia la Società possono chiedere a mezzo telegramma o telex, per le contestazioni di demandare la questione qualità e condizionamento della merce e/o all’attuato esercizio del diritto al rifiuto della merce stessa;
b) entro sei mesi dal termine contrattuale di consegna o dalla insorta contestazione, a un arbitro designato di comune accordo dalle parti omezzo lettera raccomandata o telegramma o telex, in mancanza di accordotutti gli altri casi. Trascorsi i predetti termini, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. L’Assicurato e la Società contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitraligiudicheranno gli Arbitri se sia ugualmente procedibile l’arbitrato, salvo diverso accordo tra le parti. L’arbitro decide secondo equitàin quanto giustificato il ritardo della richiesta. Qualora uno dei contraenti si rifiutasse di aderire a tale forma di amichevole componimento, la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l’Assicurato ottiene un risultato più favorevole parte interessata ha facoltà di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società, in linea di fatto o di diritto, può richiedere alla Società stessa il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti all’A.G.E.R. l’arbitrato d’ufficio ai sensi del massimale previsto. Qualora l’Assicurato intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l’azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010. In caso di liti transfrontaliere infine, il reclamante avente domicilio in Italia potrà presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, oppure all’IVASS, che provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. • Glossario • Condizioni di assicurazione Gruppo Assicurativo «HDI Assicurazioni» AVVERTENZA: per effetto di quanto disposto dall’Art. 166, 2° comma del Codice delle Assicurazioni Private, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono evidenziate su sfondo grigioRegolamento Arbitrale dell’Associazione stessa.
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