ASPETTATIVE. 1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio. 2. Il dipendente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia anche per motivi diversi ovvero delle aspettative di cui al comma 8, lettere a) e b) se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo. 3. Al fine del calcolo del triennio, di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia. 4. L’aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamene, non si cumula con le assenze per malattia previste dagli artt. 47 e 48 (Assenza per malattia e Infortuni sul lavoro). 5. Qualora l’aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l’educazione e l’assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell’anzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell’art. 1, comma 40, lettere a) e b) della legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti. 6. L’amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dipendente a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il dipendente per le stesse motivazioni e negli stessi termini può riprendere servizio di propria iniziativa. 7. Nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6, il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, con le procedure dell’art. 63 (Sanzioni e procedimento disciplinare). 8. L’aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, è, altresì, concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato: a) per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa amministrazione o ente del medesimo comparto ovvero ente o amministrazione di comparto diverso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso per la durata del periodo di prova; b) per la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati – ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000 - dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla GU dell’11 ottobre 2000, serie generale n. 238. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamene e può essere cumulata con l’ aspettativa di cui al comma 1 se utilizzata allo stesso titolo. 9. L’ aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, può altresì, essere concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra amministrazione del comparto ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato.
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ASPETTATIVE. 1. Al dipendente con rapporto di lavoro Per giustificati motivi l'ANAS concede, a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessidomanda del dipendente, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, entro 30 giorni dalla richiesta, un periodo di aspettativa non retribuita fino ad un massimo di un anno.
2. Ai dipendenti chiamati a funzioni pubbliche elettive possono essere concessi, a richiesta, periodi di aspettativa per esigenze personali o secondo quanto previsto dall'art. 31 della Legge 30 maggio 1970, n.300. L'aspettativa concessa a tale titolo dura sino alla scadenza del mandato, secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi legge vigenti in un triennio.
2. Il dipendente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia anche per motivi diversi ovvero delle aspettative di cui al comma 8, lettere a) e b) se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivomateria.
3. Al fine L'ANAS, compatibilmente con le esigenze di servizio, può concedere un periodo di aspettativa di durata anche superiore a quella massima di un anno, ai dipendenti con la qualifica di volontario in servizio civile o cooperante ai sensi degli artt. 31 e 32 della Legge 23 febbraio 1987, n.49 e successive modificazioni, che intendano prestare la propria opera in Paesi in via di sviluppo. Qualora l'effettuazione del calcolo periodo di servizio civile all'estero dia luogo alla definitiva dispensa dalla ferma militare obbligatoria, detto periodo sarà equiparato a tutti gli effetti contrattuali al servizio militare vero e proprio, e ciò previa presentazione, da parte dell'interessato, del triennio, di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattiafoglio matricolare e della relativa dispensa rilasciata dal Ministero della Difesa.
4. L’aspettativa L'ANAS può concedere, previa valutazione delle esigenze di servizio, un periodo di aspettativa di durata non superiore ad un anno, ai dipendenti che ne facciano richiesta in quanto aderenti a delle Organizzazioni di volontariato di cui al comma 1alla Legge 11 agosto 1991, fruibile anche frazionatamene, non n. 226. Durante la suddetta aspettativa il rapporto di lavoro si cumula con le assenze per malattia previste dagli artt. 47 e 48 (Assenza per malattia e Infortuni sul lavoro)intende sospeso a tutti gli effetti.
5. Qualora l’aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l’educazione A domanda del dipendente, nei casi e l’assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell’anzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell’artsecondo le modalità previste dal comma 2 dell'art. 1, comma 40, lettere a) e b) 4 della legge 335/1995 8 marzo 2000 n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previstiintegrazioni, può essere concesso un congedo per gravi motivi familiari, anche frazionato, della durata massima di 2 anni nell'arco dell'intera vita lavorativa. Tale congedo non è coperto da retribuzione né da contribuzione figurativa, non ha alcun effetto sull'anzianità di servizio e comporta per il dipendente il divieto a svolgere una qualsiasi altra attività lavorativa. È facoltà del dipendente il riscatto di tale congedo ovvero il versamento dei relativi contributi calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
6. L’amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dipendente a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il dipendente per le stesse motivazioni e negli stessi termini può riprendere servizio di propria iniziativa.
7. Nei confronti del dipendente che, salvo casi al termine dell'aspettativa e del congedo di comprovato impedimentocui ai precedenti commi, non riprenda servizio entro 15 giorni senza giustificato motivo, si presenti per riprendere servizio procederà alla scadenza risoluzione del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6, il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, con le procedure dell’art. 63 (Sanzioni e procedimento disciplinare)lavoro.
8. L’aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, è, altresì, concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
a) per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa amministrazione o ente del medesimo comparto ovvero ente o amministrazione di comparto diverso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso per la durata del periodo di prova;
b) per la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati – ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000 - dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla GU dell’11 ottobre 2000, serie generale n. 238. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamene e può essere cumulata con l’ aspettativa di cui al comma 1 se utilizzata allo stesso titolo.
9. L’ aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, può altresì, essere concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra amministrazione del comparto ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato.
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ASPETTATIVE. 1Ai sensi della legge n. 53/2000, il lavoratore, anche apprendista, ha diritto ad un periodo di congedo per i gravi motivi familiari relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all'art. Al 433 cod. civ. anche se non conviventi, nonchè dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa. Durante tale periodo il dipendente con rapporto conserva il posto di lavoro a tempo indeterminatolavoro, che ne faccia formale non ha diritto alla retribuzione e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
2. Il dipendente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia anche per motivi diversi ovvero delle aspettative di cui al comma 8, lettere a) e b) se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo.
3. Al fine del calcolo del triennio, di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.
4. L’aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamene, non si cumula con le assenze per malattia previste dagli artt. 47 e 48 (Assenza per malattia e Infortuni sul lavoro).
5. Qualora l’aspettativa per motivi di famiglia venga lavoratore dovrà presentare richiesta per l’educazione e l’assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell’anzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell’art. 1, comma 40, lettere a) e b) della legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti.
6. L’amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno scritta specificando i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dipendente a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il dipendente per le stesse motivazioni e negli stessi termini può riprendere servizio di propria iniziativa.
7. Nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6, il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, con le procedure dell’art. 63 (Sanzioni e procedimento disciplinare).
8. L’aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, è, altresì, concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
a) per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa amministrazione o ente del medesimo comparto ovvero ente o amministrazione di comparto diverso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso per la durata del periodo di prova;
b) congedo precisando, di norma, la durata minima dello stesso e documentare il legame di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati. Il datore di lavoro è tenuto, entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, ad esprimersi sulla stessa e a comunicare l'esito al dipendente. Casi d'urgenza saranno esaminati entro 3 giorni lavorativi. L'eventuale diniego, il differimento o la concessione parziale del congedo, devono essere motivati in relazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo e/o alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente la domanda deve essere riesaminata nei successivi 10 giorni. Nel caso di rapporti a tempo determinato la richiesta di congedo può essere in ogni caso negata per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, intendendosi per tale il periodo di aspettativa superiore ad un quarto della durata del contratto, frazionabile al massimo in due anni e periodi. Potrà essere negato inoltre quando il rapporto sia stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo per una sola volta nell’arco della vita lavorativa gli stessi motivi. Il congedo può essere altresì richiesto per i gravi e documentati motivi il decesso di famiglia, individuati – ai sensi dell’artuno dei soggetti di cui all'art. 4, commi 2 e 4 1° comma della legge 53/2000 - dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 8 marzo 2000, n. 27853, pubblicato sulla GU dell’11 ottobre 2000per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti a qualsiasi titolo spettanti nello stesso anno ai sensi di legge o di contratto. Nel caso in cui la richiesta del congedo per questo motivo sia riferita a periodi non superiori a tre giorni, serie generale n. 238. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamene e può essere cumulata con l’ aspettativa di cui al comma 1 se utilizzata allo stesso titolo.
9. L’ aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, può altresì, essere concessa al dipendente con rapporto il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a tempo indeterminato per tutta motivare l'eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni. Il lavoratore, una volta superata la durata minima del contratto congedo specificata nella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del periodo di congedo, previo preavviso non inferiore a termine se assunto presso la stessa o altra amministrazione del comparto ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinatosette giorni.
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Samples: Collective Labor Agreement
ASPETTATIVE. 1. Al Esauriti i periodi di congedo straordinario di cui all’art. 44 della legge regionale n. 41/1985, così come mo- dificato dall’art. 38 della legge regionale n. 6/1997, al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianitàdel- l’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
2. Il dipendente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia fa- miglia, anche per motivi diversi ovvero delle aspettative di cui al comma 8, lettere a) e b) ), se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo.
3. Al fine del calcolo del triennio, di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.
4. L’aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamenefrazionatamente, non si cumula con le assenze per malattia malat- tia previste dagli artt. 47 50 e 48 (Assenza per malattia e Infortuni sul lavoro)51.
5. Qualora l’aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l’educazione e l’assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell’anzianità, sono utili ai fini degli de- gli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell’art. 1, comma 40, lettere a) e b) ), della legge n. 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti.
6. L’amministrazioneL’Amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato giusti- ficato la concessione, invita il dipendente a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il dipendente per le stesse motivazioni e negli stessi termini può riprendere servizio di propria iniziativa.
7. Nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6, il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, con le procedure dell’art. 63 (Sanzioni e procedimento disciplinare)67.
8. L’aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, dell’anzianità è, altresì, concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
a) per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa amministrazione Amministrazione o ente del medesimo comparto ovvero ente o amministrazione Amministrazione di comparto diverso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito se- guito di vincita di pubblico concorso per la durata del periodo di prova;
b) per la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati – ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 4 4, della legge n. 53/2000 - – dal Regolamento interministeriale inter- ministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla GU nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’11 ottobre 2000, serie generale n. 238. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamene e può essere cumulata con l’ aspettativa l’aspettativa di cui al comma 1 se utilizzata allo stesso titolo.
9. L’ aspettativaL’aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, può altresì, essere concessa al dipendente dipen- dente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto as- sunto presso la stessa o altra amministrazione Amministrazione del comparto ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità europea con rapporto di lavoro ed od incarico a tempo determinato.
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ASPETTATIVE. Fermo quanto previsto dagli articoli 48 e 49 del CCNL vigente, sono accordate ai lavoratori/lavoratrici periodi di aspettativa non retribuita per le seguenti documentate necessità:
1) nascita, adozione, preadozione figli;
2) morte di familiari conviventi e parenti fino al secondo grado, ancorché non conviventi;
3) assistenza a familiari conviventi e parenti fino al secondo grado, ancorché non conviventi, handicappati e tossicodipendenti;
4) cure e/o ricovero ospedaliero di familiari conviventi e parenti fino al secondo grado, ancorchè non conviventi. Al dipendente Dette aspettative devono essere richieste con rapporto la massima sollecitudine possibile alla Cassa. La durata delle aspettative è, rispettivamente, di: - per il punto 1) mesi 6; - per i punti 2), 3) e 4), quest’ultime non possono eccedere, nel quinquennio, la durata di lavoro un anno. Nei casi di Particolare gravità previsti dal D.M. 21 luglio 2000 n. 278 articolo 2, comma 1°, ed eventuali successive modificazioni e/o integrazioni il lavoratore/lavoratrice può, altresì richiedere di fruire, in via anticipata, di tutto o parte dell’anno di aspettativa come sopra definita (punti 2, 3 e 4 ) previsto per il quinquennio successivo. In tal caso il diritto all’aspettativa viene meno ovvero è limitato correlativamente alla durata dell’anticipo effettivamente utilizzato. Trascorso il periodo di assenza per malattia e infortunio con diritto alla conservazione del posto e del trattamento economico previsto dall’art.49 del CCNL 11.7.99, il lavoratore/lavoratrice che non sia in grado di riprendere regolarmente le proprie mansioni è collocato – a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative domanda o d’ufficio – in aspettativa. Tale aspettativa ha la durata massima di servizio, un anno. Due o più periodi di aspettativa per esigenze personali o malattia interrotti da ripresa del servizio di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata non superiore a tre mesi si considerano come formanti un unico periodo. La durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
2. Il dipendente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo più periodi di aspettativa per motivi malattia, comunque distribuiti, non può superare i due anni in un quinquennio; nel computo di famiglia anche tale limite sono comprese le aspettative eventualmente fruite nel quinquennio per motivi diversi ovvero delle aspettative altre motivazioni. Il trattamento di cui al comma 8, lettere a) e b) se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo.
3. Al fine del calcolo del triennio, alla presente norma si intende sostitutivo rispetto alla normativa di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.
4. L’aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamene, non si cumula con le assenze per malattia previste dagli artt. 47 e 48 (Assenza per malattia e Infortuni sul lavoro).
5. Qualora l’aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l’educazione e l’assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell’anzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell’art. 1all’art.4, comma 40, lettere a) e b) 2° della legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti.
6. L’amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dipendente a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il dipendente per le stesse motivazioni e negli stessi termini può riprendere servizio di propria iniziativa.
7. Nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6, il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, con le procedure dell’art. 63 (Sanzioni e procedimento disciplinare).
8. L’aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, è, altresì, concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
a) per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa amministrazione o ente del medesimo comparto ovvero ente o amministrazione di comparto diverso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso per la durata del periodo di prova;
b) per la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati – ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000 - dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 8 marzo 2000, n. 27853, pubblicato sulla GU dell’11 ottobre 2000, serie generale n. 238. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamene e può essere cumulata con l’ aspettativa di cui al comma 1 se utilizzata allo stesso titoloin quanto complessivamente più favorevole.
9. L’ aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, può altresì, essere concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra amministrazione del comparto ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
ASPETTATIVE. 1. Al Esauriti i periodi di congedo straordinario di cui all’art. 44 della legge regionale n. 41/1985 così come modificato dall’art. 38 della legge regionale n. 6/1997, al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianitàdell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
2. Il dipendente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia famiglia, anche per motivi diversi ovvero delle aspettative di cui al comma 8, lettere a) e b) ), se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo.
3. Al fine del calcolo del triennio, di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.
4. L’aspettativa L'aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamenefrazionatamente, non si cumula con le assenze per malattia previste dagli artt. 47 50 e 48 (Assenza per malattia e Infortuni sul lavoro)51.
5. Qualora l’aspettativa l'aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l’educazione l'educazione e l’assistenza l'assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell’anzianitàdell'anzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell’artdell'art. 1, comma 40, lettere a) e b) della legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti.
6. L’amministrazioneL'Amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dipendente a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il dipendente per le stesse motivazioni e negli stessi termini può riprendere servizio di propria iniziativa.
7. Nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6, il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, con le procedure dell’artdell'art. 63 (Sanzioni e procedimento disciplinare)67.
8. L’aspettativaL'aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, dell'anzianità è, altresì, concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
a) per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa amministrazione Amministrazione o ente del medesimo comparto ovvero ente o amministrazione Amministrazione di comparto diverso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso per la durata del periodo di prova;
b) per la durata di due anni e per una sola volta nell’arco nell'arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati – ai sensi dell’artdell'art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000 - dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla GU dell’11 GURI dell'11 ottobre 2000, serie generale n. 238. 238 Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamene e può essere cumulata con l’ aspettativa l'aspettativa di cui al comma 1 se utilizzata allo stesso titolo.
9. L’ aspettativaL'aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianitàdell'anzianità, può altresì, essere concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra amministrazione Amministrazione del comparto ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato.
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ASPETTATIVE. 1. Al dipendente dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, indeterminato possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
2. Il dipendente dirigente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi personali o di famiglia anche per motivi diversi ovvero delle aspettative di cui al comma 8, 6 lettere a) e b) ), se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo.
3. Al fine del calcolo del triennio, di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.
4. L’aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamenefrazionatamente, non si cumula con le assenze per malattia previste dagli artt. 47 articoli 32 e 48 (Assenza per malattia e Infortuni sul lavoro)33.
5. Qualora l’aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l’educazione e l’assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi periodi, pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell’anzianitàdell’anzianità di servizio, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell’art. 1, comma 40, lettere a) e b) della legge 335/1995 335/95 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti.
6. L’amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dipendente a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il dipendente per le stesse motivazioni e negli stessi termini può riprendere servizio di propria iniziativa.
7. Nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6, il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, con le procedure dell’art. 63 (Sanzioni e procedimento disciplinare).
8. L’aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, èoltre che essere applicata d’ufficio nel caso di cui al comma 5 del successivo art. 45, altresì, è altresì concessa al dipendente dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
a) per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa amministrazione o ente del medesimo comparto ovvero ente o amministrazione di comparto diverso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso per la l’intera durata del periodo di provaprova a seguito di assunzione presso altra pubblica amministrazione;
b) per la durata di due anni e per una volta sola volta nell’arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati – ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000 - 53/00 e dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla GU dell’11 ottobre 2000, serie generale n. 238. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamene e può essere cumulata con l’ aspettativa l’aspettativa di cui al comma 1 se utilizzata allo stesso titolo.
97. L’ aspettativa, L'aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, può altresì, altresì essere concessa al dipendente dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra amministrazione Amministrazione del comparto ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità europea con rapporto di lavoro ed od incarico a tempo determinato, secondo le norme di cui agli articoli 47 e 49 del presente contratto.
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ASPETTATIVE. 1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianitàdell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
2. Il dipendente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia anche per motivi diversi ovvero delle aspettative di cui al comma 8, 8 lettere a) e b) se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo.
3. Al fine del calcolo del triennio, di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.
4. L’aspettativa L'aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamenefrazionatamente, non si cumula con le assenze per malattia previste dagli artt. 47 29 e 48 (Assenza per malattia e Infortuni sul lavoro)30.
5. Qualora l’aspettativa l'aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l’educazione l'educazione e l’assistenza l'assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell’anzianitàdell'anzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell’artdell'art. 1, comma 40, lettere a) e b) della legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti.
6. L’amministrazioneL'Ente, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dipendente a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il dipendente per le stesse motivazioni e negli stessi termini può riprendere servizio di propria iniziativa.
7. Nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6, il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, con le procedure dell’artdi cui all'art. 63 (Sanzioni e procedimento disciplinare)61.
8. L’aspettativaL'aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianitàdell'anzianità, èpuò essere, altresì, concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
a) per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa amministrazione o lo stesso ente del medesimo comparto ovvero presso altro ente o altra amministrazione di comparto diverso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso per la durata del periodo di prova;
b) per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso lo stesso ente ovvero in altre pubbliche amministrazioni o in organismi della comunità europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato;
c) per la durata di due anni e per una sola volta nell’arco nell'arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati – - ai sensi dell’artdell'art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000 - dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla GU dell’11 dell'11 ottobre 2000, serie generale n. 238. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamene e può essere cumulata con l’ aspettativa l'aspettativa di cui al comma 1 se utilizzata allo stesso titolo.
9. L’ aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, può altresì, essere concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra amministrazione del comparto ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato.
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ASPETTATIVE. 1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
2. Il dipendente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia anche per motivi diversi ovvero delle aspettative di cui al comma 8, lettere a) e b) se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo.
3. Al fine del calcolo del triennio, di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.
4. L’aspettativa L’ aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamenefrazionatamente, non si cumula con le assenze per malattia previste dagli artt. 47 49 ( assenze per malattia) e 48 (Assenza per malattia 50 ( infortuni sul lavoro e Infortuni sul lavoromalattie di servizio).
5. Qualora l’aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l’educazione e l’assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell’anzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell’art. 1, comma 40, lettere a) e b) della legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti.
6. L’amministrazioneL’Agenzia, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dipendente a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il dipendente per le stesse motivazioni e negli stessi termini può riprendere servizio di propria iniziativa.
7. Nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6, il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, con le procedure dell’art. 63 66 (Sanzioni sanzioni e procedimento disciplinare).
8. L’aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, è, altresì, concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
a) per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa amministrazione Agenzia o ente del medesimo comparto ovvero ente o amministrazione di comparto diverso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso per la durata del periodo di prova;.
b) per la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati – - ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000 - dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla GU dell’11 ottobre 2000, serie generale n. 238. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamene e può essere cumulata con l’ aspettativa di cui al comma 1 se utilizzata allo stesso titolo.
9. L’ aspettativaL’aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, può può, altresì, essere concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra amministrazione Agenzia del comparto ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato.
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ASPETTATIVE. 1. Al dipendente dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, indeterminato possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione retribu- zione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
2. Il dipendente dirigente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi personali o di famiglia anche per motivi diversi ovvero delle aspettative di cui al comma 86, lettere a) e b) ), se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo.
3. Al fine del calcolo del triennio, di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.
4. L’aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamenefrazionatamente, non si cumula con le assenze per malattia malat- tia previste dagli artt. 47 articoli 32 e 48 (Assenza per malattia e Infortuni sul lavoro)33.
5. Qualora l’aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l’educazione e l’assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi periodi, pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell’anzianitàdell’anzianità di servizio, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell’art. 1, comma 40, lettere a) e b) ), della legge 335/1995 n. 335/95 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti.
6. L’amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dipendente a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il dipendente per le stesse motivazioni e negli stessi termini può riprendere servizio di propria iniziativa.
7. Nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6, il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, con le procedure dell’art. 63 (Sanzioni e procedimento disciplinare).
8. L’aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, èoltre che essere applicata d’ufficio nel caso di cui al comma 5 del successivo art. 45, altresì, è altresì concessa al dipendente dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
a) per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa amministrazione o ente del medesimo comparto ovvero ente o amministrazione di comparto diverso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso per la l’intera durata del periodo di provaprova a seguito di assunzione presso altra Pubblica Amministrazione;
b) per la durata di due anni e per una volta sola volta nell’arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi mo- tivi di famiglia, individuati – ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 4 4, della legge 53/2000 - n. 53/00 e dal Regolamento interministeriale regolamento interministe- riale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla GU dell’11 ottobre 2000, serie generale n. 238. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamene frazionatamente e può essere cumulata con l’ aspettativa l’aspettativa di cui al comma 1 se utilizzata allo stesso titolo.
97. L’ aspettativa, L’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianitàpuò, può altresì, essere concessa al dipendente dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra amministrazione Amministrazione del comparto ovvero in altre pubbliche amministrazioni Pubbliche Amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità Comunità europea con rapporto di lavoro ed od incarico a tempo determinato, secondo le norme di cui agli articoli 47 e 49 del presente contratto.
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ASPETTATIVE. 1. Al Esauriti i periodi di congedo straordinario di cui all’art. 44 della legge regionale n. 41/1985 così come modificato dall’art. 38 della legge regionale n. 6/1997, al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianitàdell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
2. Il dipendente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia famiglia, anche per motivi diversi ovvero delle aspettative di cui al comma 8, lettere a) e b) ), se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo.
3. Al fine del calcolo del triennio, di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.
4. L’aspettativa L'aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamenefrazionatamente, non si cumula con le assenze per malattia previste dagli artt. 47 50 e 48 (Assenza per malattia e Infortuni sul lavoro)51.
5. Qualora l’aspettativa l'aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l’educazione l'educazione e l’assistenza l'assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell’anzianitàdell'anzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell’artdell'art. 1, comma 40, lettere a) e b) della legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti.
6. L’amministrazioneL'Amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dipendente a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il dipendente per le stesse motivazioni e negli stessi termini può riprendere servizio di propria iniziativa.
7. Nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6, il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, con le procedure dell’artdell'art. 63 (Sanzioni e procedimento disciplinare)67.
8. L’aspettativaL'aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, dell'anzianità è, altresì, concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
a) per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa amministrazione Amministrazione o ente del medesimo comparto ovvero ente o amministrazione Amministrazione di comparto diverso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso per la durata del periodo di prova;
b) per la durata di due anni e per una sola volta nell’arco nell'arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati – ai sensi dell’artdell'art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000 - dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla GU dell’11 GURI dell'11 ottobre 2000, serie generale n. 238. 238 Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamene e può essere cumulata con l’ aspettativa l'aspettativa di cui al comma 1 se utilizzata allo stesso titolo.
9. L’ aspettativaL'aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianitàdell'anzianità, può altresì, essere concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra amministrazione Amministrazione del comparto ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità europea con rapporto di lavoro ed od incarico a tempo determinato.
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ASPETTATIVE. 1Ai sensi della legge n. 53/2000, il lavoratore, anche apprendista, ha diritto ad un periodo di congedo per gravi motivi familiari relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all'art. Al 433 cod. civ. anche se non conviventi, nonchè dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a 2 anni nell'arco dell'intera vita lavorativa. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio. Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di congedo precisando, di norma, la durata minima dello stesso e documentare il legame di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con rapporto i soggetti sopra indicati. Il datore di lavoro è tenuto, entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, ad esprimersi sulla stessa e a tempo indeterminatocomunicare l'esito al dipendente. Casi d'urgenza saranno esaminati entro 3 giorni lavorativi. L'eventuale diniego, il differimento o la concessione parziale del congedo, devono essere motivati in relazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo e/o alle ragioni organizzative e produttive che ne faccia formale e motivata richiesta, possono non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente la domanda deve essere concessi, compatibilmente riesaminata nei successivi 10 giorni. Nel caso di rapporti a termine la richiesta di congedo può essere in ogni caso negata per incompatibilità con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una la durata complessiva di dodici mesi del rapporto in un triennio.
2. Il dipendente rientrato in servizio non può usufruire di un altro relazione al periodo di aspettativa congedo richiesto, intendendosi per motivi di famiglia anche per motivi diversi ovvero delle aspettative di cui al comma 8, lettere a) e b) se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo.
3. Al fine del calcolo del triennio, di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.
4. L’aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamene, non si cumula con le assenze per malattia previste dagli artt. 47 e 48 (Assenza per malattia e Infortuni sul lavoro).
5. Qualora l’aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l’educazione e l’assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell’anzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell’art. 1, comma 40, lettere a) e b) della legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti.
6. L’amministrazione, qualora durante tale il periodo di aspettativa vengano meno superiore ad un quarto della durata del contratto, frazionabile al massimo in due periodi. Potrà essere negato inoltre quando il rapporto sia stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo per gli stessi motivi. Il congedo può essere altresì richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui all'art. 4, 1° comma della legge 8 marzo 2000, n. 53, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti a qualsiasi titolo spettanti nello stesso anno ai sensi di legge o di contratto. Nel caso in cui la richiesta del congedo per questo motivo sia riferita a periodi non superiori a 3 giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l'eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dipendente a riprendere servizio con un preavviso di dieci successivi 7 giorni. Il dipendente per le stesse motivazioni e negli stessi termini può riprendere servizio lavoratore, una volta superata la durata minima del congedo specificata nella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di propria iniziativa.
7. Nei confronti lavoro anche prima del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza termine del periodo di aspettativa o del termine congedo, previo preavviso non inferiore a 7 giorni. I lavoratori a tempo indeterminato di cui al comma 6viene accertato lo stato di tossicodipendenza, il rapporto i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di lavoro è risoltoriabilitazione presso i servizi sanitari delle Unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, senza hanno diritto ad alcuna indennità sostitutiva una aspettativa non retribuita per il tempo del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a 3 anni. I lavoratori familiari di preavvisoun tossicodipendente possono essere posti, con le procedure dell’art. 63 (Sanzioni a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e procedimento disciplinare).
8. L’aspettativasocio-riabilitativo del tossicodipendente, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, è, altresì, concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
a) per un periodo massimo di sei 3 mesi se assunto presso non frazionabile e non ripetibile E' possibile richiedere un'aspettativa non retribuita di 30 giorni in caso di adozione internazionale. All'operatore di vendita al quale sia stata sospesa la stessa amministrazione o ente del medesimo comparto ovvero ente o amministrazione di comparto diverso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso patente per la durata del periodo di prova;
b) per la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati – ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000 - dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla GU dell’11 ottobre 2000, serie generale n. 238. Tale aspettativa infrazioni commesse in servizio può essere fruita anche frazionatamene e può essere cumulata con l’ concessa una aspettativa non retribuita per un massimo di cui al comma 1 se utilizzata allo stesso titolo6 mesi.
9. L’ aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, può altresì, essere concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra amministrazione del comparto ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato.
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