Common use of Aspetti finanziari Clause in Contracts

Aspetti finanziari. 1. Ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all’esecuzione del presente Accordo, in particolare: a. le spese di viaggio, vitto ed alloggio, gli stipendi, l’assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità alle norme nazionali; b. le spese mediche ed odontoiatriche, nonché le spese derivanti dalla rimozione o dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto. 2. Ferme restando le disposizioni del punto b. di cui sopra, la Parte ospitante fornirà trattamenti medici d’urgenza, presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Armate, a tutto il personale della Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria durante l’esecuzione delle attività di cooperazione bilaterale previste dal presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese. 3. Tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti.

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Samples: Cooperazione in Materia Di Difesa, Cooperation Agreement, Cooperation Agreement

Aspetti finanziari. 1. Ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all’esecuzione del presente Accordo, in particolareivi incluse: a. le Le spese di viaggio, vitto ed alloggio, gli stipendi, l’assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità alle norme nazionalipropria normativa; b. le Le spese mediche ed odontoiatriche, nonché le spese derivanti dalla rimozione o dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto. 2. Ferme restando le disposizioni del punto b. di cui sopra, la La Parte ospitante ricevente fornirà trattamenti cure d’urgenza e tutti i servizi medici d’urgenza, presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Armate, Armate a tutto il personale della Parte inviante che possa necessitare necessiti di assistenza sanitaria medica durante l’esecuzione l'attuazione delle attività di cooperazione bilaterale previste dal nell'ambito del presente Accordo e, ove Accordo. Se necessario, presso altre strutture sanitariela Parte ospitante fornirà altri servizi medici, a condizione dato che la Parte inviante ne sostenga le spesecoprirà i costi. 3. Tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti.

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Samples: Cooperazione Nel Settore Della Difesa

Aspetti finanziari. 1. Ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all’esecuzione del presente Accordo, in particolareivi incluse: a. le spese di viaggio, vitto ed alloggio, gli stipendi, l’assicurazione per la malattia e per gli infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità alle norme nazionalipropria normativa; b. le spese mediche ed odontoiatriche, nonché le spese derivanti dalla rimozione o dalla evacuazione di del proprio personale malato, infortunato o deceduto. 2. Ferme restando le disposizioni del punto della lettera b. di cui sopra, la Parte ospitante fornirà trattamenti medici cure d’urgenza, presso infrastrutture strutture sanitarie delle proprie Forze Armate, a tutto il personale della Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria urgente durante l’esecuzione delle attività di cooperazione bilaterale previste dal presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese. 3. Tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti.

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Samples: Cooperazione Nel Settore Della Difesa

Aspetti finanziari. 1. Ciascuna Parte sosterrà le spese di sua propria competenza relative all’esecuzione del presente Accordo, in particolareivi incluse: a. le spese di viaggio, vitto ed alloggio, gli stipendi, l’assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità alle norme nazionalipropria normativa; b. le spese mediche ed odontoiatriche, nonché le spese derivanti dalla rimozione o dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto. 2. Ferme restando le disposizioni del punto b. di cui sopra, la Parte ospitante fornirà trattamenti medici cure d’urgenza, presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Armatemilitari, a tutto il personale della Parte inviante che possa necessitare avere bisogno di assistenza sanitaria d’urgenza durante l’esecuzione delle attività di cooperazione bilaterale previste dal presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese. 3. Tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi di bilancio delle Parti.

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Samples: Cooperation Agreement