Riunioni dell'Assemblea. L'Assemblea si riunisce, in xxx xxxxxxxxx, xxxxxx due volte l'anno di cui una entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed una a fine anno per I'approvazione del bilancio preventivo ed eventualmente delle linee guida dei piani di attività. L'Assemblea si riunisce altresì, in via straordinaria, ogni qualvolta sia richiesto da uno dei soci di cui all art. 1 o ritenuto opportuno dalla Presidenza, dal Comitato Direttivo o dal Collegio dei sindaci. La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente e, in caso di impedimento dal Vicepresidente mediante avviso scritto da inviare, anche pervia telematica, almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine è ridotto ad almeno cinque giorni prima della riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l'Ordine del giorno degli argomenti da trattare. L'Assemblea dei soci, di volta in volta, nomina nel suo ambito il socio che la presiede. E' nominato, all'interno o all'esterno dell'Assemblea, un Segretario con la funzione di redigere il verbale delle riunioni assembleari. Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso di convocazione l'Assemblea si intende costituita in seconda convocazione ed è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Ferme restando le modalità previste dall'art. 11 del presente Statuto, le delibere sono valide con la presenza di tutti i soci. Dalle riunioni di Assemblea viene redatto, a cure del Segretario, il verbale che è firmato dal Presidente e dal Vice Presidente ed approvato nella riunione successiva a quella cui lo stesso si riferisce. Il Presidente ed il Vice Presidente assistono alle riunioni dell'Assemblea dei soci. Alle riunioni dell'Assemblea devono essere convocati i revisori dei conti. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'OBSI e stipula I contratti deliberati dagli organi statuari. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedita Presidenza è composta dal Presidente e dal Vicepresidente che sono nominati dall'Assemblea ordinaria, alternativamente, una volta fra i componenti effettivi rappresentanti i datori di lavoro e la volta successiva fra i componenti effettivi rappresentanti le organizzazioni sindacali dei lavoratori. La Presidenza dura in carica un triennio. Qualora, nel corso del triennio si debba provvedere alla nomina di un nuovo Presidente o Vicepresidente, questi durano in carica fino alla s...
Riunioni dell'Assemblea. 1. L'Assemblea si riunisce ordinariamente due volte all'anno, e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesta da almeno otto membri effettivi dell'Assemblea o dal Presidente o dal Collegio dei Sindaci.
Riunioni dell'Assemblea. (1) L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
Riunioni dell'Assemblea. L'assemblea si riunisce ordinariamente tre volte all'anno, e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre membri effettivi dell'assemblea o dal presidente o dal collegio dei sindaci. La convocazione dell'assemblea è effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Comitato esecutivo. Per la validità delle adunanze dell'assemblea e le relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno metà più uno dei suoi componenti. Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti. Xxxxxxx membro ha un voto.
Riunioni dell'Assemblea. Responsabile del Processo Sensibile Presidente, Amministratore Delegato, Chief Financial Officer, Segreteria Societaria Elementi di controllo:
Riunioni dell'Assemblea. 1. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
Riunioni dell'Assemblea. (1) L’Assemblea si riunisce almeno due volte l’anno.
Riunioni dell'Assemblea. L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno. L'assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta sia richiesto, con indicazione degli argomenti da trattare, dal Presidente, o da almeno il 50% dei componenti l'assemblea ovvero dal Consiglio di gestione oppure dal revisore dei conti. La convocazione dell'assemblea è effettuata per iscritto (mediante lettera raccomandata, fax o e-mail) da inviare almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire con qualsiasi mezzo. Sono valide le assemblee in assenza di formalità di convocazione quando risultino presenti tutti i componenti in rappresentanza dei soci ed ognuno dichiari di essere informato sugli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno si opponga alla trattazione degli stessi. Ciascun componente non può farsi portatore di più di una delega. La delega dovrà essere conservata dall'O.B.N. L'assemblea è validamente costituita con la presenza di più dei 3/4 dei componenti e delibera a maggioranza dei componenti presenti o presenti per delega. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Le deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'O.B.N. sono assunte alla presenza di un notaio che redige il relativo verbale e per quelle relative allo scioglimento dell'O.B.N. occorrerà sempre il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci.
Riunioni dell'Assemblea. L'Assemblea si riunisce ordinariamente almeno 2 volte all'anno e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno 2 dei componenti effettivi dell'Assemblea o dal Presidente o dal Collegio dei Sindaci. La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da inviarsi tramite posta elettronica e/o fax almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'EBNAIP o in sua sostituzione dal Vicepresidente. Le adunanze dell’Assemblea sono valide con la presenza di almeno un componente in rappresentanza di ciascuna delle parti di cui all’art. 1. Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno i cinque sesti dei componenti. Ciascun componente ha un voto.
Riunioni dell'Assemblea. L'Assemblea si riunisce ordinariamente almeno 2 volte all'anno e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno 6 dei membri effettivi dell'Assemblea o dal Presidente o dal Collegio dei sindaci. La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'EBNAIP. Per la validità delle adunanze dell'assemblea in prima convocazione e le relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti. Xxxxxxx membro ha un voto. Le adunanze dell'assemblea in seconda convocazione sono convocate nella medesima giornata di cui alle adunanze in prima convocazione in orario diverso. Per la validità delle adunanze dell'assemblea in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un componente in rappresentanza di ciascuna delle parti di cui all'art. 1. Le delibere assunte nel corso di adunanze in seconda convocazione sono altresì valide solo se ricevono il voto favorevole da parte di un membro dell'assemblea in rappresentanza di ciascuna delle parti di cui all'art. 1.