We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

Common use of Assemblee sindacali in orario di lavoro Clause in Contracts

Assemblee sindacali in orario di lavoro. 1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con il Dirigente, per 10 (dieci) ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. 2. Per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese. 3. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno: a. singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017; b. dalla RSU nel suo complesso, e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017; c. dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017. 4. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisito. 5. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico, con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni. 6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 (due) ore, se si svolge a livello di singola Istituzione scolastica nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di complessive 10 (dieci) ore pro capite in ciascun anno scolastico, 7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 (sei) giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma o e-mail, al Dirigente dell’Istituto interessato dall’assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea – o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi. 8. Contestualmente all'affissione all'albo, il Dirigente scolastico avvisa il personale interessato all'assemblea mediante circolare interna, al fine di raccogliere la dichiarazione individuale, espressa in forma scritta e con preavviso di 48 ore, di partecipazione all’assemblea del personale in servizio nell'orario in cui si tiene la stessa. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 9. La medesima procedura di raccolta delle dichiarazioni individuali, espresse in forma scritta e con preavviso di 48 ore, si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento. 10. Per le assemblee in cui è coinvolto anche personale docente, il Dirigente sospende le attività didattiche delle sole classi e sezioni di scuola dell’infanzia i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio. 11. Nei casi in cui in un edificio scolastico o in una sede tutti i docenti abbiano dato adesione preventiva alla partecipazione all’assemblea, per prioritarie ragioni di sorveglianza degli allievi comunque presenti a scuola nonostante gli avvisi alle famiglie, il Dirigente o, in sua vece, il Vicario, o, in sua vece, il referente di sede, individua a turno il docente o i docenti necessari a garantire il servizio minimo di sorveglianza, rinunciando a partecipare all’assemblea. 12. Per le assemblee in cui è coinvolto anche personale ATA, se la partecipazione è totale, il Dirigente stabilisce la quota ed il DSGA (o in caso di adesione di questi all’assemblea, il Dirigente stesso) individua i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi e alle altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale. Per i collaboratori scolastici che restano in servizio nel solo caso delle Assemblee di Istituto, l’Amministrazione si impegna ad allestire la connessione Meet per seguire l’incontro in video conferenza. 13. Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell’ingresso e il funzionamento del centralino telefonico presso la Segreteria dell’IC per cui saranno in ogni caso addette a tali attività, considerate servizi essenziali, n. 1 unità di collaboratori scolastici, una per ciascun plesso scolastico, e n. 1 unità di personale amministrativo in sede centrale. In assenza di dichiarata disponibilità si procede a sorteggio, garantendo la rotazione nell’anno scolastico. 14. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applicano le stesse procedure previste per l’indizione di assemblee in orario di lavoro, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con il Dirigente l'uso dei locali. 15. Il personale che partecipa all’assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista, rispettivamente, nella classe o nel settore di competenza. 16. Per quanto non previsto dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Integrativo

Assemblee sindacali in orario di lavoro. 1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con il Dirigente, per 10 (dieci) ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. 2. Per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese. 3. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno: a. singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017; b. dalla RSU nel suo complesso, e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017; c. dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017. 4. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisito. 5. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico, con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni. 6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 (due) ore, se si svolge a livello di singola Istituzione scolastica nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di complessive 10 (dieci) ore pro capite in ciascun anno scolastico, 7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 (sei) giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma o e-mail, al Dirigente dell’Istituto interessato dall’assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e Sindacati Rappresentativi) va inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno 6 giorni di anticipo; ricevuta la richiesta, il Dirigente Scolastico informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola che possono entro 2 giorni a loro volta richiedere l’assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica ora; 2. Nella richiesta di assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità vanno specificati l’ordine del giorno, l’ora d’inizio e di locali - assemblee separatefine, l’eventuale presenza di persone esterne alla scuola; 3. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea – o alle assemblee - L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale della scuola tramite circolare entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione; l’adesione va espressa con almeno 2 giorni di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto oreanticipo, dandone comunicazione alle altre sedi. 8. Contestualmente all'affissione all'albo, il Dirigente scolastico avvisa il personale interessato all'assemblea mediante circolare interna, al fine di raccogliere la dichiarazione individuale, espressa in forma scritta e con preavviso di 48 ore, di partecipazione all’assemblea del personale in servizio nell'orario in cui si tiene la stessa. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 9. La medesima procedura di raccolta delle dichiarazioni individuali, espresse in forma scritta e con preavviso di 48 ore, si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento. 10. Per le assemblee in cui è coinvolto anche personale docente, il Dirigente sospende le attività didattiche delle sole classi e sezioni di scuola dell’infanzia i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo modo da poter avvisare le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio. 11. Nei casi in cui in un edificio scolastico o in una sede tutti i docenti abbiano dato adesione preventiva alla partecipazione all’assemblea, per prioritarie ragioni di sorveglianza degli allievi comunque presenti a scuola nonostante gli avvisi alle famiglie, il Dirigente o, in sua vece, il Vicario, o, in sua vece, il referente di sede, individua a turno il docente o i docenti necessari a garantire il servizio minimo di sorveglianza, rinunciando a partecipare all’assemblea. 12. Per le assemblee in cui è coinvolto anche personale ATA, se la partecipazione è totale, il Dirigente stabilisce la quota ed il DSGA (o in caso di adesione interruzioni delle lezioni; 4. Il personale che partecipa all’assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di questi all’assemblea, il Dirigente stesso) individua i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi e alle altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale. Per i collaboratori scolastici che restano in servizio nel solo caso delle Assemblee di Istituto, l’Amministrazione si impegna ad allestire la connessione Meet per seguire l’incontro in video conferenza.competenza; 135. Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell’ingresso e il funzionamento del centralino telefonico presso la Segreteria dell’IC telefonico, per cui saranno in ogni caso addette a tali attività, considerate servizi essenziali, n. 1 unità di collaboratori scolastici, una per ciascun plesso scolastico, e n. 1 n.1 unità di personale amministrativo per ciascuna sede scolastica non potrà partecipare all’assemblea; in sede centrale. In assenza tal caso, il Direttore dei Servizi Amministrativi sceglierà il nominativo sulla base di dichiarata disponibilità si procede una rotazione fra tutti coloro che sono compresi nel contingente di Istituto per dar modo a sorteggio, garantendo la rotazione nell’anno scolastico.tutti di partecipare 146. Per le riunioni la partecipazione alle assemblee sindacali nella medesima sede di servizio, valutati i diversi orari di inizio delle lezioni di alunni e docenti nei diversi ordini di scuola e territoriali indette nei diversi plessi (ore 8.00, ore 8.10, ore 8.15, ore 8.25, ore 8.30), si concorda che le assemblee si svolgeranno dalle ore 8.15 alle ore 10.15 con orario di ingresso per tutti gli alunni alle ore 10.30. In base ai rispettivi orari dei docenti verrà calcolato il tempo di percorrenza. 7. Per la partecipazione alle assemblee sindacali in altra istituzione scolastica del distretto verrà calcolato un tempo di percorrenza di 30 minuti. 8. I tempi di percorrenza concorreranno al raggiungimento del monte ore (10 ore) previsto per ogni dipendente. 9. La dichiarazione individuale di fuori dell'orario di servizio partecipazione, espressa in forma scritta, del personale si applicano in servizio nell’orario dell’assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale (10 ore annue) ed è irrevocabile; pertanto i partecipanti non sono tenuti ad apporre firme di presenza durante l’assemblea né ad espletare altri ulteriori adempimenti. 10. Il Dirigente Scolastico provvede ad eventuali adattamenti di orario per la sola scuola secondaria di I grado (inversione di lezioni, disposizioni, recupero permessi brevi) con 24 ore di anticipo e per le stesse procedure previste per l’indizione sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all’assemblea. 11. Non possono essere convocate assemblee in orario di lavoro, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare ore coincidenti con il Dirigente l'uso dei localilo svolgimento degli scrutini finali e degli esami. 15. Il personale che partecipa all’assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista, rispettivamente, nella classe o nel settore di competenza. 16. Per quanto non previsto dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017.

Appears in 1 contract

Samples: Contrattazione Integrativa d'Istituto

Assemblee sindacali in orario di lavoro. 1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con il Dirigente, per 10 (dieci) ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. 2. Per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese. 3. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno: a. singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017; b. dalla RSU nel suo complesso, e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017; c. dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017. 4. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisito. 5. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico, con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni. 6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 (due) ore, se si svolge a livello di singola Istituzione scolastica nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di complessive 10 (dieci) ore pro capite in ciascun anno scolastico, 7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 (sei) giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma fonogramma, fax o e-mail, al Dirigente dell’Istituto interessato dall’assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea – o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi. 8. Contestualmente all'affissione all'albo, il Dirigente scolastico avvisa il personale interessato all'assemblea mediante circolare interna, al fine di raccogliere la dichiarazione individuale, espressa in forma scritta e con preavviso di 48 ore, di partecipazione all’assemblea del personale in servizio nell'orario in cui si tiene la stessa. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 9. La medesima procedura di raccolta delle dichiarazioni individuali, espresse in forma scritta e con preavviso di 48 ore, si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento. 10. Per le assemblee in cui è coinvolto anche personale docente, il Dirigente sospende le attività didattiche delle sole classi e sezioni di scuola dell’infanzia - sezioni, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio. 11. Nei In caso di assemblea in orario pomeridiano, nei casi in cui in un edificio scolastico o in una sede tutti i docenti abbiano dato adesione preventiva alla partecipazione all’assemblea, per prioritarie ragioni di sorveglianza degli allievi comunque presenti a scuola nonostante gli avvisi alle famiglie, il Dirigente o, in sua vece, il Vicario, o, in sua vece, il referente di sede, individua a turno il docente o i docenti disponibili necessari a garantire il servizio minimo di sorveglianza, rinunciando a partecipare all’assemblea. 12. Per le assemblee in cui è coinvolto anche personale ATA, se la partecipazione del personale ATA, è totale, il Dirigente stabilisce la quota ed il DSGA (o in caso di adesione di questi all’assemblea, il Dirigente stesso) individua individuano i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi e alle altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale. Per i collaboratori scolastici che restano a garantire l’apertura del plesso centrale in servizio nel solo caso delle Assemblee cui sono presenti gli uffici di Istituto, l’Amministrazione si impegna ad allestire la connessione Meet per seguire l’incontro in video conferenzasegreteria. 13. Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell’ingresso dei plessi e il funzionamento del centralino telefonico presso la Segreteria dell’IC per cui saranno in ogni caso addette a tali attività, considerate servizi essenziali, n. 1 unità di collaboratori scolastici, una per ciascun plesso scolastico, e n. 1 2 unità di personale amministrativo in sede centrale. In Nel caso in cui l’adesione del personale ATA sia totale, si verificano prioritariamente le disponibilità individuali, da acquisire in forma scritta; in assenza di dichiarata disponibilità si procede al sorteggio a sorteggiorotazione, garantendo la rotazione nell’anno scolasticoescludendo dal medesimo coloro che fossero già obbligati al servizio in occasioni precedenti. 14. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applicano le stesse procedure previste per l’indizione di assemblee in orario di lavoro, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con il Dirigente l'uso dei locali. 15. Il personale che partecipa all’assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista, rispettivamente, nella classe o nel settore di competenza. 16. Il personale che non partecipa svolge il normale orario di servizio previsto per la giornata in questione. 17. Per quanto non previsto dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017. 18. Considerata l’emergenza Covid-19, le assemblee sindacali verranno svolte in modalità telematica avvelandosi della piattaforma Teams di Microsoft in uso presso l’Istituto.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Integrativo Di Istituto

Assemblee sindacali in orario di lavoro. 1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario La richiesta da parte di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con il Dirigente, per 10 (dieci) ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. 2. Per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese. 3. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno: a. singolarmente o congiuntamente da una uno o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017; b. dalla RSU nel suo complesso, e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017; c. dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017. 4. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisito. 5. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico, con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni. 6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 (due) ore, se si svolge a livello di singola Istituzione scolastica nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di complessive 10 (dieci) ore pro capite in ciascun anno scolastico, 7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 (seiRSU e Organizzazioni sindacali Rappresentative) giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma o e-mail, va inoltrata al Dirigente dell’Istituto interessato dall’assemblea. La comunicazione deve essere affissaScolastico con almeno 5 giorni di anticipo; ricevuta la richiesta, nello stesso giorno in cui è pervenutail Dirigente Scolastico informa gli altri soggetti sindacali rappresentativi che hanno facoltà, all'albo dell'istituzione scolastica interessataentro 2 giorni, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea richiedere l’assemblea sindacale per la stessa data e per la stessa ora concordando un'unica ora. 2. Nella richiesta di assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità sindacale vanno specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora di locali - assemblee separateinizio e di fine, l’eventuale presenza di persone esterne alla scuola. 3. L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale docente ed ATA tramite circolare interna; l’adesione all’assemblea va espressa con almeno 3 giorni di anticipo, in modo da poter assicurare il servizio e avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. 4. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea – o alle assemblee - dichiarazione individuale di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi. 8. Contestualmente all'affissione all'albo, il Dirigente scolastico avvisa il personale interessato all'assemblea mediante circolare interna, al fine di raccogliere la dichiarazione individualepartecipazione all’assemblea, espressa in forma scritta e con preavviso di 48 orescritta, di partecipazione all’assemblea del personale in servizio nell'orario in cui si tiene la stessa. Tale dichiarazione nell’orario dell’assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile; i partecipanti all’assemblea non sono tenuti ad apporre firme di presenza nè ad espletare altri ulteriori adempimenti. 95. La medesima procedura Per la partecipazione alle assemblee sindacali C/o l’Istituzione Scolastica, valutati i diversi orari di raccolta inizio e termine delle dichiarazioni individuali, espresse in forma scritta attività didattiche dei diversi ordini di scuola e con preavviso di 48 oredei diversi plessi, si applica anche nel caso concorda che le assemblee si svolgeranno, di assemblee indette norma, dalle 8,15 alle 10,15 o dalle 14,50 alle 16,50. Verrà tenuto conto altresì del tempo di percorrenza per il personale che deve essere in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamentoC/o sedi diverse da quella in cui si svolge l’assemblea. 106. Per le assemblee in cui Il personale che partecipa all’assemblea è coinvolto anche personale docentetenuto a riprendere servizio al termine della riunione nella classe o nel settore di competenza. 7. Il Dirigente Scolastico per assicurare il regolare svolgimento del servizio, il Dirigente sospende le attività didattiche delle sole classi e sezioni di scuola dell’infanzia i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli provvede ad eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio. 11. Nei casi in cui in un edificio scolastico o in una sede tutti i docenti abbiano dato adesione preventiva alla partecipazione all’assemblea, per prioritarie ragioni di sorveglianza degli allievi comunque presenti a scuola nonostante gli avvisi alle famiglie, il Dirigente o, in sua vece, il Vicario, o, in sua vece, il referente di sede, individua a turno il docente o i docenti necessari a garantire il servizio minimo di sorveglianza, rinunciando a partecipare all’assemblea. 12. Per le assemblee in cui è coinvolto anche personale ATA, se la partecipazione è totale, il Dirigente stabilisce la quota ed il DSGA (o in caso di adesione di questi all’assemblea, il Dirigente stesso) individua i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi e alle altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale. Per i collaboratori scolastici che restano in servizio nel solo caso delle Assemblee di Istituto, l’Amministrazione si impegna ad allestire la connessione Meet per seguire l’incontro in video conferenza. 138. Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni attività didattiche e l’assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell’ingresso e il funzionamento del centralino telefonico presso la Segreteria dell’IC telefonico, nonché del servizio mensa per cui saranno in ogni caso addette a tali attività, considerate servizi essenziali, n. 1 unità di collaboratori scolastici, una per ciascun plesso scolastico, e n. 1 unità di personale amministrativo in sede centraleausiliario sarà addetta ai servizi essenziali. In assenza di dichiarata La scelta del personale che deve assicurare i servizi essenziali è a cura del DSGA, tenuto conto della disponibilità si procede a sorteggio, garantendo la rotazione nell’anno scolasticodegli interessati e/o del criterio della rotazione. 149. Per le riunioni Non possono essere convocate assemblee sindacali in ore coincidenti con lo svolgimento di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applicano le stesse procedure previste per l’indizione di assemblee in orario di lavoro, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con il Dirigente l'uso dei localiscrutini ed esami. 15. Il personale che partecipa all’assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista, rispettivamente, nella classe o nel settore di competenza. 16. Per quanto non previsto dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017.

Appears in 1 contract

Samples: Contrattazione Integrativa