Assenze e congedi Clausole campione

Assenze e congedi. Altri elementi di tutela e civiltà su cui ci siamo battuti sono quelli introdotti dall’art. 39: “Congedi per le donne vittima di violenza”, che sancisce il diritto da parte delle dirigenti inserite nei percorsi di protezione, di usufruire di un periodo di congedo di 90 giorni nell’arco di 3 anni; dall’art 40 che introduce il diritto di usufruire di 18 ore annuali per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici; dall’art 41 comma 11 che, ai fini del trattamento economico, equipara le assenza per malattia in ricovero di day hospital e addirittura quelle di ricovero domiciliare certificato dalla AUSL a quelle di ricovero Ospedaliero; dall’art. 42: “Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti patologie salvavita”, laddove viene previsto che i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali conseguenti alle terapie salvavita, non vengano computati per un periodo massimo di 4 mesi all’anno; ed infine dall’art 45 che finalmente estende il congedo parentale anche alle unioni civili.
Assenze e congedi. Molto complessa e articolata la parte riguardante assenze e congedi. L’art. 36 sui permessi retribuiti (che per i dirigenti si chiamano “assenze”) prende atto dell’entrata in vigore della legge sulle unioni civili e aumenta da 30 a 45 giorni la possibile dilazione per fruire del permesso per matrimonio. Questi permessi – al contrario di quanto avviene nel comparto – non sembrano obbligatori per via delle parole “può assentarsi”. Di grande impatto il nuovo articolo sui permessi per motivi personali che viene separato dalla pregressa clausola generale: i tre giorni annui (ovvero le 18 ore) non hanno più alcuna indicazione tipologica da parte del contratto e non viene più richiesto che i motivi siano “debitamente documentati”. La soluzione – già̀ adottata dal contratto del comparto - è epocale perché́ consente una deregulation tanto positiva quanto pericolosa. Anche se i motivi non devono più essere “debitamente documentati” dovrebbe essere sufficiente il solo richiamo ai principi di correttezza e buona fede che sono alla base del contratto di lavoro; in ogni caso, le assenze devono essere compatibili con le esigenze di servizio. L’art. 38 si occupa dei permessi della legge 104/1992 inserendo il concetto di programmazione mensile che, tuttavia, prevede subito deroghe che potrebbero vanificarla. Si tratta di tentare di regolamentare una materia spinosissima; ma è evidente che una vera svolta sulla materia può essere attuata solo dal legislatore. Altra norma indotta da uno dei decreti delegati del Jobs Acta è quella dei congedi per le donne vittime di violenza previsti nell’art. 39. Il successivo art. 40 chiude dopo anni una vicenda che parte dall’art. 4, comma 16-bis della legge 125/2013 che aveva novellato il comma 5-ter dell’art. 55- septies del d.lgs. 165/2001 (in modo peraltro molto oscuro con confusione tra “assenza” e “permesso”) e arriva alla circolare della Funzione pubblica n. 2/2014 che interpretava in modo abbastanza rigoroso la astrusa norma. Detta circolare è stata annullata dal Tar Lazio (sez. I, sentenza 5714 del 17.4.2015) e da allora la materia è stata nel caos più completo. In particolare, il comma 13 dell’art. 40, afferma che l’assenza dal domicilio in occasione della visita fiscale è giustificata dall’attestazione di aver svolto la prestazione sanitaria ma, a scanso di equivoci, la giustificazione riguarda la retribuibilità della giornata lavorativa mentre, qualora il dipendente non avesse preventivamente avvertito di non essere reperibile ...

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