Common use of Assicurazioni a carico dell’impresa Clause in Contracts

Assicurazioni a carico dell’impresa. 1. L'appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo. 2. Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a Duemilionicinquecentomila/00 euro (Euro 2.500.000,00); tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio. 3. La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Assicurazioni a carico dell’impresa. 1. L'appaltatore L’aggiudicatario è obbligato, obbligato almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavoridell’avvio del servizio, a produrre o consegnare se già disponibile, una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione del servizio per la parte relativa alle indagini in sito ed alla esecuzione di saggi, prelievi e ripristini, con appendice di specifica ove si esplicita che tenga indenne la Stazione appaltante garanzia copre specificamente i luoghi dove ha esecuzione il servizio (non generica). La polizza assicurativa è prestata da tutti i un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura di rischi ai quali si riferisce l’obbligo di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia assicurazione. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo. 2. Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore all'importo ad € 500.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del contratto; certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il massimale ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. Ai sensi del comma 9 art. 93, del Codice dei contratti, X.Xxx. 50/2016, le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Ai sensi del comma 10 art. 93, del Codice dei contratti, X.Xxx. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per l'assicurazione contro conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità civile verso terzi solidale tra le imprese. Ai sensi del comma 11 art. 93, del Codice dei contratti, X.Xxx. 50/2016 é facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere inferiore affidata a Duemilionicinquecentomila/00 euro (Euro 2.500.000,00)operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: • la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; tale polizza • la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile. Per quanto concerne invece i danni causati a terzi: • la copertura dei danni che l’appaltatore deve specificamente prevedere l'indicazione risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; • l’indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di Direzione dei Lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa non comporta l’inefficacia della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'operagaranzia. Le polizze La garanzia di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio. 3. La garanzia assicurativa articolo, prestata dall'appaltatore dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitricifornitrici. Qualora l'appaltatore l’appaltatore sia un'associazione un’associazione temporanea di concorrenti, la garanzia assicurativa prestata le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo copre coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Assicurazioni a carico dell’impresa. 1Ai sensi dell’articolo 103, comma 7 della D.Lgs. L'appaltatore 50/2016, l’appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D. X.xx 50/2016. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra deve coprire tutti i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo. 2. Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore a all’importo contrattuale ed essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a Duemilionicinquecentomila/00 euro (Euro 2.500.000,00); tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera500.000,00. Le polizze garanzie di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante ai commi 3 e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio. 3. La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore l’appaltatore sia un'associazione un’associazione temporanea di concorrenti, la garanzia assicurativa prestata giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 48 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo copre coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.. Alla data dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione la polizza assicurativa di cui al comma 3 è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. • CAPO 7 – DIPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

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Assicurazioni a carico dell’impresa. 1. L'appaltatore Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D. Lgs 50/2016 l'esecutore dei lavori è obbligato, obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori, a produrre lavori anche una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e assicurazione che copra i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da errori assicurare che, di progettazionenorma, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che preveda anche una garanzia di impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell'esecuzione dei lavori, sino lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo. 2. Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a Duemilionicinquecentomila/00 euro (Euro 2.500.000,00); tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione collaudo provvisorio o del certificato di collaudo provvisorio. 3. La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitriciregolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea previsto un periodo di concorrentigaranzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantio agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

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Assicurazioni a carico dell’impresa. 1. L'appaltatore Ai sensi dell’articolo 129, comma 1del D.Lvo n. 163/2006 e dell’articolo 103 del regolamento generale, l’appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra deve coprire tutti i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nell’esecuzione dei lavori, sino alla data . Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo contrattuale ed essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di emissione del certificato approvazione di collaudolavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 24. Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a Duemilionicinquecentomila/00 euro (Euro 2.500.000,00); tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera500.000,00. 5. Le polizze garanzie di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante ai commi 3 e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio. 3. La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore l’appaltatore sia un'associazione un’associazione temporanea di concorrenti, la garanzia assicurativa prestata giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 37 comma 5 del D.L.vo n. 163/2006 e dall’articolo 108 del regolamento, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo copre coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. 6. Alla data dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione la polizza assicurativa di cui al comma 3 è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

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Assicurazioni a carico dell’impresa. 1Ai sensi dell’art. L'appaltatore 30, comma 3, della legge n. 109/94 e s.m. ed i., l’appaltatore è obbligatoobbligato a stipulare, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavoricontestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistentideterminati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Ai sensi dell’art. 103 del Reg. n. 554/99, sino il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al comma 1 almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori; la copertura di tale polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo. 2collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Tale La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile; per quanto concerne invece i danni causati a terzi: la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per una somma assicurata non inferiore all'importo gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del contrattocomportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a Duemilionicinquecentomila/00 euro (Euro 2.500.000,00); tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso all’accesso al cantiere, della i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei collaudatori in corso d'operalavori; il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. Le polizze L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa non comporta l’inefficacia della garanzia. La garanzia di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio. 3. La garanzia assicurativa articolo, prestata dall'appaltatore dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore l’appaltatore sia un'associazione un’associazione temporanea di concorrenti, la garanzia assicurativa prestata giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 95 del Reg. n. 554/99 e dall’art. 13, comma 2, della legge n. 109/94, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo copre coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Per i lavori di importo superiore a quello determinato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 30, comma 4, della legge n. 109/94, l’appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, anche a copertura degli eventi di cui all’art. 1669 del codice civile.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Assicurazioni a carico dell’impresa. 1. L'appaltatore Ai sensi dell’articolo 103, comma 7 della D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D. X.xx 50/2016. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra deve coprire tutti i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo. 2. Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione polizza deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a Duemilionicinquecentomila/00 euro (Euro 2.500.000,00); tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio. 3. La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.nella forma

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Assicurazioni a carico dell’impresa. 1Ai sensi dell’articolo 103, comma 7 della D. Lgs. L'appaltatore 50/2016, l’appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D. X.xx 50/2016. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra deve coprire tutti i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo. 2. Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore a all’importo contrattuale ed essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a Duemilionicinquecentomila/00 euro 500.000,00 (Euro 2.500.000,00cinquecentomila); tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera. Le polizze garanzie di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante ai commi 3 e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio. 3. La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore l’appaltatore sia un'associazione un’associazione temporanea di concorrenti, la garanzia assicurativa prestata giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 48 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo copre coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Alla data dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione la polizza assicurativa di cui al comma 3 è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro L'esecutore si impegna a fornire le informazioni in suo possesso necessarie alla stipula delle coperture e ad ottemperare ad eventuali prescrizioni stabilite nelle polizze. Tali prescrizioni dovranno rientrare nelle consuetudini del mercato assicurativo al momento della stipula delle polizze. La S.A. ed l'esecutore convengono che il pagamento dei premi delle polizze di cui ai precedenti punti sarà a carico esclusivo del soggetto che stipula le polizze. L'esecutore si obbliga entro venti giorni dal rilascio o dal rinnovo a consegnare i certificati assicurativi inerenti le polizze stipulate e sottoscritte.

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Samples: Construction Contract

Assicurazioni a carico dell’impresa. Ai sensi dell’art. 129, comma 1, del Dlgs. L'appaltatore 163/06, l’appaltatore è obbligatoobbligato a stipulare, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavoricontestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistentideterminati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Ai sensi dell’art. 103, sino comma 4, del Reg. n. 554/99, il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al comma 1 almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori; la copertura di tale polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo.collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: 1. la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; 2. Tale la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile. Per quanto concerne invece i danni causati a terzi: a. la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per una somma assicurata non inferiore all'importo gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del contratto; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a Duemilionicinquecentomila/00 euro (Euro 2.500.000,00); tale polizza deve specificamente prevedere persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; b. l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso all’accesso al cantiere, della i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei collaudatori in corso d'operalavori; il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. Le polizze L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa non comporta l’inefficacia della garanzia. La garanzia di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio. 3. La garanzia assicurativa articolo, prestata dall'appaltatore dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitricifornitrici. Qualora l'appaltatore l’appaltatore sia un'associazione un’associazione temporanea di concorrenti, la garanzia assicurativa prestata giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo copre coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Per i lavori di importo superiore a quello determinato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 129, comma 2, del Dlgs. 163/06, l’appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

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Samples: Contratto Di Appalto

Assicurazioni a carico dell’impresa. 1. L'appaltatore L’Appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna contestualmente alla sottoscrizione di ciascun contratto applicativo e comunque per l’avvio dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra deve coprire tutti i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo. 2. Tale assicurazione contro polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo di ciascun contratto applicativo e deve: a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i rischi dell'esecuzione beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi; b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile; La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore all'importo ad Euro 500.000,00 e deve: a) prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del contratto; il massimale per l'assicurazione contro comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; b) prevedere la responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a Duemilionicinquecentomila/00 euro (Euro 2.500.000,00); tale polizza deve copertura dei danni biologici; c) prevedere specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso all’accesso al cantiere, della i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'operalavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Le polizze garanzie di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio. 3. La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore l’appaltatore sia un'associazione un’associazione temporanea di concorrenti, la garanzia assicurativa prestata giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 92 del D.P.R. 207/2010, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo copre coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

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Samples: Accordo Quadro Per La Straordinaria Manutenzione Degli Edifici

Assicurazioni a carico dell’impresa. 1. L'appaltatore Ai sensi dell’articolo 103, co. 7, del Codice dei contratti, l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavorilavori ai sensi dell’articolo 15, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne copra i danni subiti dall’Amministrazione a causa del danneggiamento, distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, eventualmente verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare l’Amministrazione contro la responsabilità civile per eventuali danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. Ministro Attività Produttive n. 123/2004. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra deve coprire tutti i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata, così distinta: partita 1) per le opere oggetto del contratto: 100% (cento percento) dell’importo contrattuale; partita 2) per le opere preesistenti: 100% (cento percento) dell’importo contrattuale; partita 3) per demolizioni e che preveda anche una sgomberi: 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale. b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore. 4. Ai sensi dell’articolo 103, co. 7, terzo periodo, del Codice dei Contratti, la garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo. 2. Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione (R.C.T./R.C.O.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo non inferiore all'importo del contratto; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a Duemilionicinquecentomila/00 ad euro 500.000,00 (Euro 2.500.000,00cinquecentomila/00) e un massimo di euro 5.000.000 (cinque milioni/00); tale . 5. La polizza deve specificamente R.C.T./R.C.O. dovrà espressamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" i terzi assicurati devono essere ricompresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino ai lavori ed alle attività di cantiere indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Appaltatore e chiunque e a qualsiasi titolo si intendono compresi trovi all’interno del cantiere, tra i rappresentanti quali rientrano, in via meramente esemplificativa e non esaustiva: o la Direzione Lavori, gli amministratori, tutti i dirigenti, il personale dipendente, i preposti, il personale e i consulenti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiereAppaltante e chiunque, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio. 3. La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.suddetti organi;

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto