Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente Contratto. 2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., sono . 3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all’A.S.L. Roma 1 le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.i.. 4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i. 5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla A.S.L. Roma 1 ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa. 7. L’A.S.L. Roma 1 verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. 8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L. Roma 1, oltre alle informazioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50 del 2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà dell’A.S.L. Roma 1 richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato. 9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.
Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. In ogni caso, si conviene che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1. L’ Accordo Quadro è inoltre condizionata in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
RISOLUZIONE E RECESSO 15.1 In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto Esecutivo che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dall’Amministrazione contraente, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il predetto Contratto Esecutivo e di ritenere definitivamente la garanzia di cui al precedente art. 13, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. 15.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli articoli 135 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006, si conviene che, in ogni caso, la Amministrazione contraente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, il presente Contratto Esecutivo nei casi previsti dall’art. 21 del Contratto Quadro. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 21 e 21 bis del presente Contratto. 15.3 In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, del presente Contratto Esecutivo, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge, ivi incluso il diritto al risarcimento del danno. 15.4 In tutti le ipotesi di risoluzione di cui al presente art. 156, e nelle ulteriori ipotesi di risoluzione contenute nel presente Contratto Esecutivo, quest’ultimo sarà risolto di diritto. In tal caso, nonché in caso di recesso dell’Amministrazione ai sensi del successivo art. 16.5, il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo risolto secondo quanto previsto dal precedente art. 8.3. 15.5 Qualora Consip S.p.A. eserciti la facoltà di recesso dal Contratto Quadro in tutto o in parte, l’Amministrazione contraente potrà recedere dal presente Contratto Esecutivo, in conformità all’art. 22 del Contratto Quadro. 15.6 A decorrere dal 12° (dodicesimo) mese successivo alla stipula del presente Contratto Esecutivo, l’Amministrazione contraente ha diritto di recedere motivatamente dal presente Contratto Esecutivo in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC o con lettera raccomandata A/R. In tale caso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto Esecutivo e nel Contratto Quadro, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ. 15.7 Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione contraente.
Clausola risolutiva espressa Il Comune potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. qualora si verifichi anche una sola delle seguenti fattispecie: a) sottoposizione del concessionario a procedure concorsuali; b) scioglimento della Società (o cessazione della ditta individuale) del Concessionario, per qualsiasi causa c) chiusura dell’esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni consecutivi non comunicata all'ente competente o da questo non autorizzata; d) reiterati episodi di ingiustificata interruzione o sospensione del servizio; e) inosservanza del divieto di cui all'articolo 10 del contratto; f) decadenza del Comune dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al concessionario; g) ricorso all'abusivismo professionale; h) vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti o di cui è stata revocata l’autorizzazione al commercio; i) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti; j) mancata redazione della Carta dei Servizi entro 12 mesi dalla firma del contratto; k) ritardo dell’avvio dell’attività oltre i 60 giorni rispetto la scadenza di cui al precedente articolo 5, comma due, del presente contratto; l) mancato adempimento degli obblighi di cui al precedente articolo 5.6 del presente contratto; m) mancata ricostituzione della cauzione definitiva entro 30 giorni dall’escussione della stessa; n) mancata esecuzione entro 30 giorni dalla diffida delle prestazioni promesse in sede di gara: sedute, dimensioni funzionali e informatizzazioni; o) gravi violazioni del presente contratto e della Carta dei Servizi; può costituire grave violazione anche la singola inadempienza, e nonostante il presente contratto preveda per essa in astratto la sola applicazione di una penale, se tale inadempienza si verifica in particolari circostanze o con particolari modalità tali da indurre a considerare in pericolo il corretto svolgimento del Servizio. p) sopravenuto difetto dei requisiti richiesti per la corretta esecuzione del Servizio. La decisione del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di mera tolleranza dell'inadempimento contestato, priva di qualsiasi effetto a favore del concessionario e non impedirà al Comune di avvalersene in altre occasioni.
Recesso e risoluzione 4.1 Il Cliente che abbia aderito all’offerta di cui all’art. 2.2 fatta eccezione per il sub 2.2 m) che effettua, prima del termine di durata minima del contratto, una disattivazione o un cambio del piano, un recesso dal Contratto di Abbonamento o dal Contratto Prepagato, oppure una 4.2 Ad integrazione di quanto contenuto nel Contratto di Abbonamento o nel Contratto ADSL o dal Contratto Telefono Fisso o nel Contratto Prepagato, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c: (i) a seguito del mancato pagamento di una o più rate del terminale o di uno o più corrispettivi mensili previsti dal piano scelto entro il termine essenziale di scadenza del pagamento, (ii) qualora il Cliente non sia più comunque direttamente o indirettamente riconducibile al soggetto giuridico che ha concluso il presente Contratto. Nei casi di cui al presente paragrafo sub i) e ii) che precedono Vodafone potrá richiedere al Cliente la restituzione totale o parziale degli sconti beneficiati in modo equo e proporzionale alla durata residua dell’eventuale promozione, oltre al pagamento delle eventuali rate residue del terminale in un’unica soluzione o rateizzate con la stessa cadenza e lo stesso metodo di pagamento precedentemente scelto, tutto ció fatto salvo il maggior danno subito da Vodafone. Vodafone si riserva la facoltà, in alternativa a quanto indicato nel periodo che precede, di risolvere il presente Contratto unilateralmente e di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., prima che sia trascorso un numero di mesi pari a quanto indicato nella sezione offerta del modulo di adesione alla voce “rate mensili” del presente modulo, decorsi 10 (dieci) giorni dal preavviso comunicato al Cliente a mezzo di lettera raccomandata. Ove Vodafone si avvalga di tale facoltà, gli effetti della risoluzione retroagiranno alla data di conclusione del presente Contratto e Vodafone pertanto tornerà in proprietà del terminale, con diritto della stessa di trattenere o richiedere il pagamento delle rate dovute dal Cliente fino al momento della risoluzione del Contratto da parte di Vodafone, a titolo di corrispettivo per l’uso del terminale. Il recesso dal presente Contratto potrà essere esercitato con le medesime modalità indicate rispettivamente nel Contratto d’Abbonamento, nel Contratto ADSL, nel Contratto Prepagato o nel Contratto Telefono Fisso.
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di appalto, l’ARPAS si riserva di recedere dal contratto in qualunque momento, salvo quanto disposto dall’art. 88 comma 4 ter e art. 92 comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011, previo il pagamento delle prestazioni eseguite. Si applica l’art. 109 del Codice. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione a mezzo raccomandata A/R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenuto opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso. L’Amministrazione potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto, mediante invio di lettera raccomandata A/R con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre che nelle ipotesi già espressamente previste nel presente Capitolato, nei seguenti casi: a. sopravvenuta impossibilità del Broker di adempiere ai propri obblighi; b. abusiva sostituzione di altri nella gestione dell’appalto; c. mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti; d. mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente; e. in caso di fallimento o concordato fallimentare, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; f. in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell’anno solare; g. in caso di cessione totale o parziale del contratto h. subappalto non consentito; i. frode o malafede nell’esecuzione del contratto; j. mancati pagamenti del premio assicurativo k. perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del servizio; l. perdita della personalità giuridica m. mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti l’esecuzione del presente appalto di cui alla Legge 136/2010 ( art. 3 comma 8 e s.m.i). Qualora le ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio del servizio in pendenza della stipula del contratto, l’Amministrazione potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni. In ogni caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a nuova stipula come da graduatoria di gara. Qualora il presente contratto fosse risolto in costanza di contratti assicurativi conclusi con l’assistenza del Broker, la risoluzione stessa sarà comunicata alle Compagnie Assicuratrici che, nelle more dell’individuazione di un nuovo broker, dovranno interagire esclusivamente con l’Agenzia.
METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA A ciascuno degli elementi qualitativi di tipo “discrezionale” (contraddistinti con la dicitura “ Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), sarà assegnato il punteggio ottenuto moltiplicando il coefficiente, dato dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari della Commissione giudicatrice all’offerta in relazione al criterio in esame tenendo conto della “ Tabella coefficienti punteggi discrezionali” sotto riportata e, pertanto, variabile tra 0 e 1, corrispondente al giudizio espresso dalla Commissione, per il rispettivo punteggio parziale massimo disponibile (Colonna “Punti D Max”). Pertanto, a ciascuno degli elementi qualitativi (contraddistinti con la dicitura “Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), ciascun membro della Commissione giudicatrice, esprimerà un giudizio di merito secondo la scala di valori sotto riportata: Coefficiente (Ci) Giudizio espresso dalla commissione 0,00 Inadeguato o Assente 0,25 Parzialmente adeguato 0,50 Poco Adeguato 0,60 Adeguato 0,80 Discreto 1,00 Ottimo A ciascuno degli elementi quantitativi “Q” di tipo “Tabellare” (contraddistinti con la dicitura “Tabellare” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico) sarà attribuito un punteggio secondo le seguenti ripartizioni tabellari: Tabella PT3.2 - Service Level Agreement (SLA) di supporto Vendor per le componenti Storage e Switch
Condizioni per la stipulazione del contratto e l'inizio attività Il candidato dichiarato vincitore della selezione che abbia conseguito all'estero i titoli di studio richiesti all'articolo 3 che precede , qualora tali titoli non siano già stati dichiarati equipollenti ai sensi della legislazione vigente, dovrà trasmettere al Servizio Gestione Personale Docente, prima della stipulazione del contratto e a pena di decadenza dal diritto alla stipulazione dello stesso: Per i candidati non appartenenti all'Unione Europea che non siano ancora in possesso del Permesso di soggiorno in Italia, la suddetta consegna dovrà necessariamente avvenire prima dell'inizio dell'attività. Il candidato dichiarato vincitore della selezione non appartenente all'Unione Europea che, alla data di presentazione della domanda di ammissione, non sia ancora in possesso del Permesso di soggiorno in Italia e che abbia conseguito in Italia i titoli di studio richiesti all'articolo 3 che precede Il candidato non appartenente all'Unione Europea che, alla data di presentazione della domanda di ammissione, non sia ancora in possesso del permesso di soggiorno in Italia , laddove risulti vincitore della selezione, dovrà obbligatoriamente ottenere il nulla osta della Prefettura, necessario alla richiesta del visto d'ingresso. L'inizio della attività sarà possibile solo dopo la presentazione del visto summenzionato al Visiting Professor Welcome Office. La mancata presentazione del documento comporterà l'impossibilità di dare inizio all'attività.
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi: a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
Risoluzione del contratto e recesso Per quanto riguarda la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia all’art. 108 D.Lgs. 50/2016. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo: 1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento; 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto; 4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato); 5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016.