ING. ALBERTO LEDDA
XXX. XXXXXXX XXXXX
Xxx Xxxxxxx 0/X - 00000 Xxxxxxxxx (XX) - Tel 000 000000 / 392 8648191- email xxxxxxx.xxxxx@xxxxxxx.xx - PEC xxxxxxx.xxxxx@xxxxxx.xx
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE COMPRENSORIO DEL CEDRINO
OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN CAPANNONE PREFABBRICATO AD USO DEPOSITO OFFICINA A DIRETTO SERVIZIO DELLA GESTIONE IRRIGUA NELL'AREA
DELLA VASCA DI COMPENSO DI OROSEI
PROGETTO ESECUTIVO
ELABORATI:
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PROGETTISTA: Xxx.XxxxxxxXxxxx
ORDINE INGEGNERI PROVINCIA CAGLIARI
ELABORATO
12
N.2855
Dr. Xxx. XXXXXXX XXXXX
STUDIO DI INGEGNERIA
PRATICA N°: 108
FILE DOC/PDF: 12 - Capitolato speciale d'appalto
DATA: Settembre 2017
VERSIONE: 04
INDICE
PARTE PRIMA: 1
SCHEMA DI CONTRATTO 1
CAPITOLO 1 NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 3
Art. 1. Oggetto e luogo dell'appalto 3
Art. 2. Designazione delle opere 3
Art. 3. Importo dell'Appalto 3
Art. 4. Modalità di stipulazione del contratto 4
Art. 5. Prospetto delle Categorie ai fini della qualificazione 4
Art. 6. Indicazioni tecniche per la procedura concorsuale 4
CAPITOLO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE 5
Art. 7. Responsabilità 5
Art. 8. Documenti costituenti il Contratto. Disposizioni applicabili 5
Art. 9. Discordanze negli atti contrattuali - Ordine di validità degli atti contrattuali 6
Art. 10. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 7
Art. 11. Fallimento dell’appaltatore 7
Art. 12. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 7
Art. 13. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 8
TERMINI PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 11
Art. 14. Consegna e inizio dei lavori 11
Art. 15. Termini per l'ultimazione dei lavori 11
Art. 16. Proroghe 11
Art. 17. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori 12
Art. 18. Sospensioni ordinate dal R.U.P 13
Art. 19. Penali in caso di ritardo e premio di accelerazione 13
Art. 20. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma 14
Art. 21. Controllo Avanzamento Lavori 14
Art. 22. Esecuzione dei lavori 15
Art. 23. Inderogabilità dei termini di esecuzione 15
Art. 24. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 16
CAPITOLO 3 DISCIPLINA ECONOMICA 17
Art. 25. Anticipazione 17
Art. 26. Tracciabilità dei flussi finanziari 17
Art. 27. Pagamenti in acconto 17
Art. 28. Pagamenti a saldo 18
Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 18
Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo 19
Art. 31. Revisione prezzi 19
Art. 32. Cessione del contratto e cessione dei crediti 19
Art. 33. Contabilizzazione e liquidazione dei lavori 19
Art. 34. Lavori in economia 20
Art. 35. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 21
CAPITOLO 4 CAUZIONI E GARANZIE 23
Art. 36. Cauzione provvisoria 23
Art. 37. Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva 23
Art. 38. Riduzione delle garanzie 24
Art. 39. Assicurazioni a carico dell’impresa 24
CAPITOLO 5 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE 27
Art. 40. Gestione dei rifiuti ed obblighi in materia di inquinamento ambientale 27
Art. 41. Variazione dei lavori 28
Art. 42. Varianti per errori od omissioni progettuali 29
Art. 43. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 29
Art. 44. Danni di forza maggiore 29
CAPITOLO 6 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 31
Art. 45. Norme generali a tutela della sicurezza 31
Art. 46. Piano di sicurezza e di coordinamento 31
Art. 47. Piano di sicurezza sostitutivo 31
Art. 48. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 31
Art. 49. Piano operativo di sicurezza 32
Art. 50. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 32
Art. 51. Compiti del responsabile della sicurezza in cantiere (RSC) 32
CAPITOLO 7 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 37
Art. 52. Subappalto 37
Art. 53. Responsabilità in materia di subappalto 38
Art. 54. Pagamento dei subappaltatori 38
CAPITOLO 8 CONTROVERSIE 41
Art. 55. Accordo bonario 41
Art. 56. Definizione delle controversie 41
Art. 57. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 41
Art. 58. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 42
Art. 59. Recesso della Stazione Appaltante 44
Art. 60. Trattamento dei dati personali 44
CAPITOLO 9 DISPOSIZIONE PER L'ULTIMAZIONE 47
Art. 61. Ultimazione dei lavori 47
Art. 62. Manutenzione delle opere 47
Art. 63. Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 47
Art. 64. Presa in consegna dei lavori ultimati 48
CAPITOLO 10 NORME FINALI 49
Art. 65. Oneri e obblighi a carico dell’esecutore 49
Art. 66. Oneri e obblighi a carico della S.A 52
Art. 67. Impegno di riservatezza 53
Art. 68. Proprietà industriale e commerciale - brevetti 53
Art. 69. Spese e regime fiscale 53
PARTE SECONDA: PRESCRIZIONI TECNICHE 55
CAPITOLO 11 MATERIALI 56
Art. 70. Qualità, provenienza ed accettazione dei materiali. Criteri generali 56
Art. 71. Strutture prefabbricate in cemento armato, cemento armato vibrato e cemento armato precompresso 56
Art. 72. Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, gesso, sabbie 57
Art. 73. Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte 57
Art. 74. Gli additivi per impasti cementizi 58
Art. 75. Xxxxxxxxxxxx preconfezionati per opere strutturali 58
Art. 76. Acciaio da cemento armato normale 58
Art. 77. Prodotti in laterizio per coperture inclinate 59
Art. 78. PRODOTTI e membrane per impermeabilizzazioni su coperture inclinate 59
Art. 79. Infissi 60
Art. 80. Materiali per Murature in genere 60
Art. 81. Materiale per impianti elettrici 61
CAPITOLO 12 RILIEVI E TRACCIAMENTI 69
Art. 82. prescrizioni preliminari 69
Art. 83. Tracciamenti 69
PARTE PRIMA:
Schema di contratto
CAPITOLO 1
NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1. OGGETTO E LUOGO DELL'APPALTO
Il presente Capitolato Speciale regola e disciplina l'appalto avente per l'esecuzione dei lavori denominati “Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei”.
Art. 2. DESIGNAZIONE DELLE OPERE
I lavori oggetto dell'appalto, descritti negli allegati progettuali posti a base di gara, sono volti allla realizzazione di un nuovo capannone prefabbricato e dei relativi impianti ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione irrigua della vasca di compenso di Orosei.
In sintesi consistono in:
• realizzazione degli scavi di sbancamento per la preparazione dell’are, a larga sezione per le opere di fondazione e a larga sezione per la realizzazione di impianti interrati e sottoservizi;
• fornitura, trasporto e assemblaggio in opera di un capannone prefabbricato in c.a.v. e c.a.p. delle dimensioni esterne in pianta di 20.30 ml x 12.60, con copertura a doppia falda con altezza in gronda di 4.25 ml e altezza al colmo di 5.80 ml;
• realizzazione delle opere edili di completamento del capannone quali impermeabilizzazione dei tegoli di copertura, posa del manto di copertura in coppi, posa dei pluviali discendenti, realizzazione dei vespai e della pavimentazione interna, realizzazione in opere delle spallette delle serrande avvolgibili e tinteggiatura degli esterni;
• realizzazione di tutti gli impianti elettrici di collegamento fra il punto di fornitura dell’energia elettrica sino al nuovo capannone e al fabbricato esistente;
• realizzazione di tutti gli impianti elettrici di illuminazione, forza motrice e di trasmissione dati interni al capannone;
• fornitura e posa in opera di 8 finestre a vasistas e tre serrande avvolgibili motorizzate;
• realizzazione dell’impianto idrico interno al capannone.
Art. 3. IMPORTO DELL'APPALTO
L'importo complessivo a base di appalto è pari a € 160'000.00 (euro centosessantamila/00) oltre
€ 6'200.00 (seimiladuecento) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Con riferimento agli importi precedenti, la distribuzione relativa alle varie lavorazioni viene riassunta nel seguente prospetto:
Categorie di lavoro | Lavori [€] | Incidenza [%] | ||
A | Lavori a corpo soggetti a ribasso | |||
1 | Scavi, rinterri e vespai | 4'703.03 | 2.94% | |
2 | Lavori edili | 91'568.10 | 57.22% | |
3 | Infissi | 13'753.09 | 8.60% | |
4 | Impianti elettrici | 49'373.97 | 30.86% | |
5 | Impianti idrici | 601.81 | 0.38% | |
Sommano lavori a corpo soggetti a ribasso | 160'000.00 | 100.00% | ||
B | Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | 6'200.00 | ||
C | Totale importo in appalto | 166'200.00 |
Con la partecipazione alla procedura concorsuale, l'esecutore accetta espressamente che il corrispettivo offerto comprenda e compensi ogni e qualsivoglia attività e spesa occorrente per la realizzazione a regola d'arte dei lavori previsti in progetto, alle condizioni stabilite dal Contratto e nel rispetto delle prescrizioni di leggi, regolamenti o comunque di ogni atto normativo.
In particolare:
• l’importo di cui al punto A della tabella precedente, relativo a lavori da remunerarsi a corpo, è da considerarsi onnicomprensivo, fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.
• per quanto concerne gli oneri per la sicurezza, l'esecutore avrà diritto al pagamento dei soli importi indicati a tale titolo al punto B della tabella precedente e non potrà avanzare alcuna ulteriore pretesa, neanche in ragione di eventuali maggiori costi per la sicurezza che l'esecutore sia tenuto a sostenere sulla base della propria organizzazione di cantiere.
Art. 4. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato "a corpo" secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lettera ddddd) del
D. Lgs. 50/2016. L’importo del contratto è fisso ed invariabile, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.
Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato nel complesso all’intero importo soggetto a ribasso e cosneguentemente a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, del Regolamento·D.P.R. 207/10, laddove applicabile e dal presente Capitolato.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come quella delle disposizioni del presente Capitolato d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; in ogni caso trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.
Art. 5. PROSPETTO DELLE CATEGORIE AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE
Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010, i lavori sono stati classificati nelle seguenti categorie: categoria “” per un importo di e categoria .
Categoria generale | Importo netto [€] | Importo O.S. [€] | Importo totale (€] | |
OG 1 | Edifici civili e industriali | 61'291.03 | 2'375.03 | 63'666.06 |
Categoria specializzate | Importo netto [€] | Importo O.S. [€] | Importo totale (€] | |
OS 30 | Impianti interni elettrici, telefonici,……televisivi | 49'373.97 | 1'913.24 | 51'287.21 |
OS 13 | Strutture prefabbricate in cemento armato | 49'335.00 | 1'911.73 | 51'246.73 |
TOTALE | 160'000.00 | 6'200.00 | 166'200.00 |
Art. 6. INDICAZIONI TECNICHE PER LA PROCEDURA CONCORSUALE
L'appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del del D. Lgs. 50/2016, secondo le modalità indicate negli nel bando e nel disciplinare di gara.
CAPITOLO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 7. RESPONSABILITÀ
L'esecutore è responsabile del puntuale e perfetto adempimento di tutte le prestazioni oggetto del Contratto. Inoltre, l'esecutore assume ogni e qualsiasi responsabilità delle soluzioni tecnico-progettuali adottate, anche se contenute nella documentazione a base di gara, e garantisce l'idonea eseguibilità dei lavori progettati ed assume ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alla loro esecuzione a regola d'arte nel rispetto delle modalità e delle scadenze stabilite in Contratto.
L'esecutore assume la completa responsabilità, ad ogni effetto di legge civile e penale, dell'esecuzione del Contratto e sarà l'unico responsabile delle prestazioni affidate, dei luoghi detenuti, dei materiali, dei mezzi e degli attrezzi all'uopo apprestati, sia direttamente che indirettamente, e di qualsiasi attività posta in essere in dipendenza del Contratto. La presenza sul luogo dei lavori del personale della S.A. o di soggetti dal medesimo incaricati e/o autorizzati, non limita né riduce la piena ed esclusiva responsabilità dell'esecutore.
Sono a carico dell'esecutore tutte le misure e tutti gli adempimenti occorrenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose in dipendenza del Contratto stipulato. L'esecutore è, pertanto, responsabile di tutti i danni che potesse o dovesse subire l'opera in conseguenza dei lavori e/o delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché di ogni danno di qualsiasi natura occorso a persone e/o cose durante la esecuzione delle prestazioni l'esecutore terrà, quindi, indenne la S.A. nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare in conseguenza dei danni di cui sopra, ivi incluse spese legali e di giudizio. L'esecutore, nel caso di diretta responsabilità ai sensi del presente articolo, è obbligato a provvedere con immediatezza ad effettuare i dovuti ripristini e/o a risarcire i danni. In difetto, i necessari interventi potranno essere realizzati dalla S.A. in danno dell'esecutore, anche rivalendosi sulle somme ritenute dalla S.A. a qualsiasi titolo, su pagamenti ancora da effettuare nei confronti del medesimo nonché mediante escussione della cauzione definitiva prestata, con conseguente obbligo di immediata reintegrazione.
Gli oneri per il ripristino di opere e/o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a persone risultanti da mancata o tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti o comunque determinati dalle prestazioni oggetto del Contratto poste in essere dall'esecutore, sono a totale carico di quest’ultimo, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
Nei giudizi eventualmente intentati da terzi nei confronti dell'esecutore per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle prestazioni oggetto del Contratto, questi è obbligato a costituirsi in giudizio per rispondere direttamente dei danni stessi e comunque per mantenere indenne la S.A.; qualora i terzi, per ottenere il risarcimento dei danni dovessero convenire in giudizio la S.A., l’esecutore è tenuto a costituirsi in giudizio anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269 c.p.c. - a semplice richiesta della S.A. stessa, anche in corso di istruttoria, dietro invito rivoltogli mediante lettera raccomandata per assumere su di sé la lite, obbligandosi a mantenere indenne la medesima S.A. dalle pretese dei terzi manlevandola da qualunque responsabilità.
Nel caso di eventuale condanna solidale al risarcimento dei danni, l'esecutore dovrà provvedere direttamente e tempestivamente a tutte le possibili iniziative preordinate ad evitare azioni esecutive in danno della S.A..
L’esecutore, qualora, non abbia partecipato al giudizio, per qualsiasi motivo benché invitato, si impegna ad accettare come senz'altro valide nei sui confronti le sentenze eventualmente rese nel giudizio, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando ad ogni eccezione o reclamo, e obbligandosi a mantenere indenne la S.A. da ogni e qualsiasi forma di risarcimento in caso di condanna, xxx comprese le spese di lite.
Art. 8. DOCUMENTI COSTITUENTI IL CONTRATTO. DISPOSIZIONI APPLICABILI
Xxxxx parte integrante e sostanziale del Contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché alcuni non materialmente uniti al medesimo:
• il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145,
• il presente capitolato speciale d’appalto - parte prima - comprese le tabelle in esso contenute, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
• il capitolato speciale d’appalto - parte seconda - prescrizioni tecniche;
• l’elenco dei prezzi unitari;
• gli elaborati grafici del progetto esecutivo;
• gli elaborati descrittivi (relazione tecnica illustrativa e relazioni tecniche specialistiche);
• il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n.81 del 2008, o, in mancanza, il piano sostitutivo di sicurezza;
• il piano operativo di sicurezza;
• il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del regolamento approvato con DPR 207/2010.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e, in particolare:
• la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
• il D. X.xx. n. 50 del 18/4/2016;
• il capitolato generale di appalto approvato con D.M. n. 145 del 19/4/2000, per quanto applicabile;
• il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle disposizioni non immediatamente abrogate per effetto dell’art. 217, comma 1, lettera u), del decreto legislativo n. 50/2016;
• il D. X.xx. n. 81 del 9/4/2008 e s.m.i.;
• le Clausole di Autotutela e Patto di Integrità;
Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
• il computo metrico estimativo;
• le analisi dei prezzi;
• le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del D. X.xx. 50/2016;
• le quantità delle singole voci elementari, rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.
Art. 9. DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI - ORDINE DI VALIDITÀ DEGLI ATTI CONTRATTUALI
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l’Affidatario ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso, dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Resta espressamente stabilito che nel caso in cui si riscontrassero discordanze tra i diversi atti contrattuali, ai fini interpretativi delle norme, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, si attribuisce prevalenza alle clausole contenute nei documenti contrattuali nel seguente ordine:
1. il contratto di affidamento;
2. il presente Capitolato Speciale
3. gli elaborati grafici;
4. le relazioni di progetto;
5. gli elenchi dei prezzi unitari.
Art. 10. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Al momento della presentazione dell’offerta l’Appaltatore, nell’accettare i lavori designati in Capitolato, deve dichiarare:
a) di aver preso conoscenza del progetto in tutte le sue parti, di condividerlo e di far proprie le condizioni tecnico-economiche in esso contenute;
b) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché ogni interferenza che la riguardano;
c) di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti.
L’Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l’esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal D. Lgs. 50/2016 e dal Codice Civile e, comunque, impreviste in quanto imprevedibili (e non escluse da altre norme del presente Capitolato).
Art. 11. FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 comma 1 del D. X.xx 50/2016.
Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del D. X.xx 50/2016.
Art. 12. RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE
L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. n. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Il domicilio legale dell'esecutore, potrà essere modificato solo mediante comunicazione scritta.
L'esecutore deve altresl comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere il corrispettivo pattuito nel Contratto.
Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Le comunicazioni tra la S.A., la Direzione dei Lavori e l'esecutore, i suoi rappresentanti, i suoi tecnici e i subappaltatori dovranno essere effettuate esclusivamente in forma scritta ed in lingua italiana. Le comunicazioni eseguite verbalmente e/o in una lingua terza saranno non produttive di effetti.
Art. 13. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
Di seguito si riporta un elenco, anche se non esaustivo, delle lavorazioni previste dove tra parentesi quadra vengono indicate le tavole di progetto in cui è descritta la lavorazione; viene inoltre indicata tra parentesi tonda la voce di Xxxxxx Xxxxxx a cui si fa riferimento per una maggiore e più completa descrizione delle opere.
⮚ Allestimento e sicurezza del cantiere [v. Tavole S1]: realizzazione di recinzione di cantiere con rete in acciaio (D.0014.0003.0005.v), in polietilene (D.0014.000 3.0006) e nastro segnaletico (D.0014.0002.0021, collocamento in opera di cartellonistica di cantiere (SIC.01), collocazione di box mensa spogliatoi e bagni di cantiere completi di presidi medici (D.0014.0004.0002, D.0014.0004.0005, D.0014.0004.0007, D.0014.0004.0008, D.0014.0005.0003), realizzazione dell’impianto di terra ed elettrico di cantiere (SIC.2 e SIC.3), utilizzo per la durata necessaria di ponteggi fissi, trabattelli mobili e parapetto mobile di protezione contra la caduta verso il vuoto (D.0013.0001.0003, D.0014.0001.0031, D.0014.0001.0033); effettuazione delle riunioni periodiche (D.0014.0006.0001, D.0014.0006.0002, D.0014.0006.0003, D.0014.0006.0004); carico e scarico dei materiali e delle attrezzature in cantiere, realizzazione stoccaggi di materiali in cantiere e delle aree di lavoro;
Scavi [v. Tavole B e C]: realizzazione dello scavo di sbancamento (D.0001.0002.0001), realizzazione degli scavi per la posa dei plinti di fondazione e dei cordoli di collegamento (D.0001.0002.0022), rinterro degli scavi (D.0001.0002.0036) e trasporto e conferimento a rifiuto dei materiali eccedenti (D.0001.0002.0058, D.0001.0002.0046.v).
Opere edili [v. Tavole B, C e D]: realizzazione di massetti sottoplinti (D.0004.0001.0003), fornitura e posa in opera tramite assemblaggio in opera di capannone prefabbricato (CBSC.01), realizzazione dei cordoli di collegamento tra i plinti (D.0004.0001.0003, D.0008.0001.0001, D.0004.0001.0009, D.0008.0002.0002); realizzazione di vespaio per posa pavimentazione (D.0001.0007.0004), regolarizzazione del vespaio con calcestruzzo magro (D.0004.0001.0003), realizzazione della pavimentazione industriale in calcestruzzo (D.0013.0013.0135); realizzazione dell’impermeabilizzazione dei tegoli di copertura del capannone (D.0013.0010.0007) e posa del manto di copertura a coppi (D.0013.0011.0001); realizzazione delle mazzette in muratura intonacata delle aperture ospitanti le serrande avvolgibili (D.0013.0003.0039, D.0013.0004.0019); tinteggiatura esterna del capannone (D.0013.0005.0007) e posa dei pluviali discendenti (D.0013.0012.0007).
⮚ Infissi [v. Tavole D1]: fornitura e posa in opera delle finestre a vasistas (D.0013.0006.0327), fornitura e posa in opera delle serrande avvolgibili dotate di servomotore e relativi comandi (D.0013.0006.0039, D.0013.0006.0044).
⮚ Impianti elettrici [v. Xxxxxx X0, X0 ed E3]:
– Impianto di terra: realizzazione dell’impianto di terra del fabbricato tramite scavo posa del dispersore lineare di terra ad anello in corda di rame nudo, degli stacchi e dei collegamenti elettrici (D.0001.0002.0022, D.0009.0005.0004) la posa dei dispersori di terra e dei relativi pozzetti (D.0009.0005.0010, CBSC.03) e il rinterro dello scavo, (D.0001.0002.0036); completano l’impianto di terra tuti i collegamenti elettrici equipotenziali e la posa di corda in rame su tutto lo sviluppo della canala metallica interna (D.0009.0005.0001);
– Impianti elettrici esterni: realizzazione degli scavi e dei successivi rinterri necessari per la realizzazione delle linee interrate (D.0001.0002.0022, D.0001.0002.0036), fornitura e posa dei pozzetti e relative prolunghe (CBSC.04, CBSC.06), posa dei cavidotti interrati r relativi rinfianchi in sabbione (D.0009.0001.0052, D.0009.0001.0055, CBSC.02), posa di tutte le linee elettriche (D.0009.0006.0044, D.0009.0006.0045, D.0009.0006.0046), realizzazione di collegamento dati con il vecchio fabbricato e l’avanquadro e posa dello scaricatore di sovratensione (CBSC.11, CBSC.16) ripristino delle pavimentazioni in cls precedentemente attraversate da demolizioni e scavi (D.0004.0001.0003);
– Impianti elettrici interni: fornitura e posa della canala metallica ad anello all’interno del capannone e del tratto tra questa e il quadro generale Q.G. (CBSC.07), realizzazione di tutti i cavidotti a vista per i collegamenti per l’alimentazione dei quadri di FM (D.0009.0001.0111, D.0009.0001.0015, D.0009.0001.0015), realizzazione delle linee di alimentazione di tutti i quadri di forza motrice (D.0009.0006.0068, D.0009.0006.0083); realizzazione di tutti i cavidotti a vista per l’alimentazione dell’impianto di illuminazione interno ed esterno ordinario e di emergenza (D.0009.0001.0014, D.0009.0001.0099, D.0009.0001.0111, D.0009.0001.0109) e
realizzazione degli attraversamenti necessari (D.0009.0001.0117); realizzazione delle linee di alimentazioni dell’impianto di illuminazione interno ed esterno ordinario e di emergenza (D.0009.0006.0056, D.0009.0006.0238, D.0009.0006.0065, D.0009.0006.0066, D.0009.0006.0239);
realizzazione delle linee di alimentazione della motorizzazione delle serrande (D.0009.0006.0096); realizzazione della linea di alimentazione del compressore e del ponte di sollevamento veicoli (D.0009.0001.0111, D.0009.0001.0052, D.0009.0001.0015,
D.0009.0006.0097); posa del pulsante di sgancio d realizzazione del collegamento elettrico tra il pulsante di sgancio e la bobina di sgancio posta dell’avanquadro esterno AQ.G. (D.0010.0006.0153, D.0009.0006.0080);
– Quadri elettrici - Avanquadro AQ.G.: fornitura e posa di armadio stradale in vtr (D.0009.0009.0081), realizzazione dell’avanquadro AQ.G. con posa di tutti gli apparecchi previsti e necessari, nel numero minimo previsto, e realizzazione di tutti i cablaggi meccanici ed elettrici (D.0009.0002.0016, CBSC.10, D.0009.0007.0030, CBSC.12, D.0009.0003.0087, D.0009.0003.0221);
– Quadri Elettrici - Quadro elettrico Generale Q.G.: fornitura e posa di armadio metallico ospitante il quadro generale Q.G. del capannone (CBSC.13), realizzazione del quadro generale Q.G. con posa di tutti gli apparecchi previsti e necessari, nel numero minimo previsto, e realizzazione di tutti i cablaggi meccanici ed elettrici (CBSC.12, D.0009.0003.0087, D.0009.0003.0148, D.0009.0003.0157, D.0009.0007.0018, D.0009.0007.0020, D.0009.0003.0291, D.0009.0003.0163, CBSC.15);
– Apparecchi di illuminazione: realizzazione dell’impianto di illuminazione interna ordinario e di emergenza a plafond e a parete (CBSC.08, CBSC.09, D.0009.0012.0010) ed esterna (CBSC.14, CBSC.08);
– Forza motrice e apparecchi di comando: realizzazione dei terminali di forza motrice (CBSC.17, D.0009.0004.0115, D.0009.0004.0115, D.0009.0004.0113) e realizzazione delle linee e
terminali di comando illuminazione ordinaria Gruppo A e impianto trasmissione dati nuovo capannone (D.0010.0004.0001, D.0010.0004.0001);
⮚ Impianti idrici [v. Tavole B3]: realizzazione di un punto idrico con lavabo (D.0010.0007.0071, D.0010.0007.0074, D.0010.0007.0085);
⮚ Chiusura e rimozione del cantiere (v. Tavole S1): smontaggio di tutti i ponteggi (inclusi nelle voci relative alle singole lavorazioni), rimozione dei depositi di macchine, attrezzi e materiali e impianti di cantiere, rimozione dell’impianto elettrico e impianto di terra di cantiere, rimozione della recinzione, rimozione dei baraccamenti e dei servizi e della segnaletica di cantiere, pulizia dell’area di cantiere. Consegna alla direzione dei lavori di tutti gli elaborati di us-built e di tutte le certificazioni dei componenti edilizi e degli impianti.
TERMINI PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Art. 14. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi secondo norma, previa convocazione dell’esecutore.
È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D. X.xx 50/2016; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.
L’appaltatore deve dare concreto inizio alle attività di cantiere entro 5 (cinque) giorni dalla consegna dei lavori come risultante dall’apposito verbale. Il medesimo termine si applica per la ripresa dei lavori in caso di sospensione.
Art. 15. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
In detto tempo è compreso quello occorrente per l’impianto del cantiere, quello dovuto a sospensioni normalmente prevedibili per inclemenza stagionale del tempo e per il verificarsi di quote idrometriche tali da non consentire l’esecuzione dei lavori previsti, per ottenere dalle competenti autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell’effettivo inizio dei lavori.
Art. 16. PROROGHE
L'esecutore dovrà coordinare tutte le attività e le prestazioni oggetto dell'Appalto assumendosi ogni responsabilità per eventuali slittamenti dei tempi contrattuali, fatta eccezione per i casi in cui i medesimi derivino da fatti e circostanze a lui non imputabili.
Qualora, nel corso delle attività oggetto dell’Appalto, si verificassero "fatti impeditivi",come in seguito definiti, l'esecutore dovrà diligentemente attivarsi per limitarne le conseguenze; L’esecutore dovrà, comunque, procedere alla esecuzione secondo il Cronoprogramma di tutte le attività ed i lavori non direttamente interessati dai menzionati fatti impeditivi. Ai fini del presente articolo, per "fatti impeditivi" si intendono eventi non imputabili all'esecutore che impediscono, ostacolano o rallentano il regolare compimento delle attività oggetto dell'Appalto.
Nei casi in cui, nonostante la diligenza dell'esecutore, a causa dei fatti impeditivi, come definiti al precedente comma, emerga un ritardo nello svolgimento delle prestazioni rispetto al Cronoprogramma approvato e non fossero stati adottati corrispondenti provvedimenti di sospensione l'esecutore, onde non incorrere nelle penalità stabilite, dovrà esporre con specifica istanza la sussistenza dei relativi fatti impeditivi che hanno determinato il predetto ritardo, con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione. La Direzione Lavori, ai fini dell'aggiornamento del Cronoprogramma presentato dall’ esecutore ed approvato, verificherà l'incidenza del fatto impeditivo su tutto il Cantiere o su parte di esso e se necessario sulle singole attività da svolgersi nell'ambito del Cantiere e, qualora le giustificazioni presentate siano ritenute fondate, potrà procedere al riconoscimento di eventuali proroghe, sempreché la relativa istanza sia pervenuta prima della scadenza del relativo termine contrattuale di esecuzione.
Qualora venga concessa una proroga, di esclusiva competenza della S.A., l'esecutore dovrà aggiornare il Cronoprogramma, da sottoporre all'approvazione dalla Direzione Lavori entro 7 (sette) giorni n.c. dalla comunicazione della concessione della proroga.
Nel caso di mancata presentazione da parte dell'esecutore delle giustificazioni di cui al terzo capoverso del presente articolo, ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori e vi sia ritardo rispetto al Cronoprogramma, verranno applicate le penali stabilite in Contratto.
L'esecutore dovrà ricorrere all'orario notturno e ai giorni festivi in caso di ritardi, rallentamenti da parte dello stesso e comunque per esigenze della S.A.. Anche gli oneri rappresentati dal lavoro nottumo e festivo sono considerati nel corrispettivo di appalto e pertanto nessuna richiesta di ristoro e/o indennizzo potrà essere formulata dall'esecutore. Si precisa che l'orario notturno potrà essere discontinuo o ridotto a causa delle esigenze della S.A., e nessuna richiesta di ristoro e/o indennizzo potrà essere fmmulata dall'esecutore.
La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
Art. 17. SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del D. X.xx 50/2016; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.
Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
Il verbale di sospensione, controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 107 comma 4 del D. X.xx 50/2016.
In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi
una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 20.
Art. 18. SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.
Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.
Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 15, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
Art. 19. PENALI IN CASO DI RITARDO E PREMIO DI ACCELERAZIONE
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1.0 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di ultimazione come definito nel verbale di consegna lavori, verrà applicata una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo del Contratto, come definito all'Art. 3, fino ad un importo massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo medesimo, ferma restando la facoltà per la S.A. di risolvere il Contratto ai sensi del successivo Art. 58 del Capitolato qualora la penale di cui al presente articolo raggiunga detto limite.
Se il ritardo dovesse essere superiore ad un quarto del tempo contrattuale l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all’incameramento della cauzione. La penale, nella stessa misura di cui sopra e con le modalità previste dal CSA, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente ad un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito cronoprogramma dei lavori.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi indipendentemente dal loro ammontare ed anche in misura superiore all'importo delle penali stesse.
Non è previsto premio di accelerazione.
Art. 20. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA
Entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione.
Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l’articolo 107 del D. X.xx. 50/2016.
Art. 21. CONTROLLO AVANZAMENTO LAVORI
Il controllo dell'avanzamento effettivo dei lavori sarà effettuato con cadenza mensile, verificando il rispetto dei tempi di ultimazione delle singole attività indicate nel Cronoprogramma.
Il Direttore dei Lavori qualora riscontrasse un ritardo nell’esecuzione dei lavori per fatti dipendenti dall’Appaltatore quali, ad esempio, carenze di attrezzature, mezzi e mano d'opera rispetto alle previsioni effettuate nel Cronoprogramma, che possano incidere negativamente sull'andamento degli stessi e quindi sul rispetto dei termini contrattuali, le segnalerà con Ordine di Servizio cui l'esecutore sarà tenuto a dare tempestivo riscontro.
Qualora in occasione di due verifiche successive la Direzione lavori, in contraddittorio con l'esecutore, riscontri il permanere di un ritardo nella produzione che potrebbe comportare uno slittamento dei termini di ultimazione parziale o finale, potrà essere applicata una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura del 0,5 per mille dell'importo dello stato di avanzamento calcolata per ogni giorno di ritardo.
Nel caso in cui il ritardo si sia verificato per cause imputabili all'esecutore, al fine di rispettare i termini utili contrattuali e non incorrere nelle penalità stabilite dall'Art. 19, quest'ultimo è tenuto a presentare,
entro il termine di 7 giorni dalla data della segnalazione, la riprevisione con l'indicazione degli incrementi operativi, di attrezzature, mezzi d'opera e turni di manodopera necessari per conseguire il recupero del ritardo nel periodo successivo e ad indicare la nuova programmazione temporale mensile dell'avanzamento fisico e dell'avanzamento economico.
Art. 22. ESECUZIONE DEI LAVORI
L’appaltatore, nell’esecuzione dei lavori, è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Nell’esecuzione dei lavori l’appaltatore è altresì obbligato ad osservare ed a far osservare dal proprio personale tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti all’epoca dei lavori, nonché le eventuali disposizioni impartite dal coordinatore per l’esecuzione.
L’appaltatore è diretto ed unico responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dalla inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli.
L’appaltatore ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine stabilito dal programma di avanzamento lavori e nel termine contrattuale purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione.
Tuttavia l’Amministrazione ha diritto di prescrivere l’esecuzione ed il compimento di determinati lavori entro un ragionevole termine, anche in difformità delle indicazioni del citato programma, specialmente in relazione ad esigenze di ordine od interesse pubblico, senza che l’appaltatore possa rifiutarvisi ed avanzare pretese di particolari compensi.
Qualora l’appaltatore, di propria iniziativa, anche dopo aver informato l’Ufficio di Direzione Lavori e senza opposizione del medesimo, eseguisse maggiori lavori od impiegasse materiali di dimensioni eccedenti, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a quelli previsti od autorizzati, e sempre che l’Amministrazione accetti le opere così come eseguite, l’appaltatore non avrà diritto ad alcun aumento dei prezzi e comunque ad alcun compenso, quali che siano i vantaggi che possano derivare all’Amministrazione stessa, ed i materiali e le lavorazioni suddette si considereranno delle dimensioni e qualità previste in progetto.
Art. 23. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
• il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
• l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
• l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
• il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
• il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;
• le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
• le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
• le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
• le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4/8/2006, sostituita dall’art. 5 della legge 3 agosto 2007 n. 123.
Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.
Art. 24. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI
L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 90 (novanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo corrispondente del regolamento generale.
La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati a terzi. Per il risarcimento di tali danni la stazione appaltante può mantenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti, nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
CAPITOLO 3 DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 25. ANTICIPAZIONE
All’appaltatore verrà corrisposta se richiesta, alle condizioni e con le modalità indicate all’art. 35, comma 18 del D. X.xx 50/2016, un’anticipazione pari al 20% (venti per cento) sul valore del Contratto.
Art. 26. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni (D.L. 12/11/2010
n. 187 convertito con modificazioni in Legge 17/12/2010 n. 217) e dalle Determinazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n.8 del 18 novembre 2010 e n.10 del 22 dicembre 2010. Ai sensi e per gli effetti di tale normativa, i pagamenti saranno effettuati, esclusivamente a mezzo bonifico. L’appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante il/i numero/i di c/c bancario o postale acceso presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., appositamente dedicati alle commesse pubbliche nonché le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i. Tale comunicazione deve essere inviata all’Ente appaltante entro 7 giorni dall’accensione del/i c/c dedicato/i o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a commesse pubbliche. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta l’applicazione, da parte della Prefettura – UTG competente, della sanzione prevista dall’art. 6, comma 4 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.
Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché del Codice Identificativo della Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) relativi al presente appalto.
Il presente contratto si intenderà espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al contratto determinerà la risoluzione di diritto del contratto stesso.
L’appaltatore si obbliga inoltre ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 27. PAGAMENTI IN ACCONTO
Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D. X.xx 50/2016, sarà corrisposta in favore dell’appaltatore un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale alle condizioni ivi stabilite. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell’Art. 33, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto delle trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo, nonché della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano un importo non inferiore a € 50.000,00 (cinquantamila/00) da cui sarà decurtata, pro quota, l’anticipazione suddetta.
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell’art. 7 comma 2 del Capitolato Generale di Appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
Entro i 15 (quindi) giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette il relativo S.A.L. che deve
recare la dicitura: «lavori a tutto il »; il Responsabile del Procedimento emette, entro
il termine di 30 giorni successivi, il conseguente certificato di pagamento con l’indicazione della data.
La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
L'emissione di ogni certificato di pagamento da parte del responsabile unico del procedimento, è subordinata all’acquisizione del DURC.
Art. 28. PAGAMENTI A SALDO
Il conto finale dei lavori è redatto entro i sessanta giorni successivi alla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’Art. 27, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103 comma 6 del D. X.xx 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Ai sensi dell’art. 102 comma 3 e dell’art. 103 comma 6 del D. X.xx 50/2016, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio;
c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme allo schema tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D. X.xx 50/2016.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato all’acquisizione del DURC.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Art. 29. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO
Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni in materia. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni in materia.
Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio dinnanzi al giudice ordinario per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
Art. 30. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO
Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
Art. 31. REVISIONE PREZZI
E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione il comma 1 dell’articolo 1664 del codice civile.
Art. 32. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
Ai sensi dell’art. 106 comma 13 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall’Affidatario nei confronti della Stazione Appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che:
a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante;
b) la Stazione Appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;
c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
La Stazione Appaltante in caso di notificazione della cessione può opporre al Cessionario tutte le eccezioni opponibili al Cedente in base al presente contratto.
Qualora al momento della notifica della cessione del credito il Cedente risultasse, ai sensi dell’art. 48- bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno
€ 10.000,00, la Stazione Appaltante si riserva il diritto, e l’Affidatario espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale resterà inefficace nei suoi confronti.
L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all’Affidatario.
Art. 33. CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
La contabilizzazione e la liquidazione relative dei lavori a corpo verranno effettuate mediante l’applicazione delle percentuali convenzionali, di cui alla tabella allegata al presente articolo, all’importo netto di aggiudicazione.
Nessuna variazione o addizione ai lavori potrà essere eseguita dall’Appaltatore senza l’ordine scritto della Direzione Lavori, nel quale dovrà essere citata l’intervenuta superiore approvazione.
L’importo contrattuale sarà quello che risulterà dall’offerta aggiudicataria, ricadendo a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri di cui all’ex art. 139 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e tutti gli altri oneri a carico dell’appaltatore previsti nel presente Capitolato e che si intendono compensati con i prezzi offerti dalla Ditta appaltante.
Il corrispettivo resta fisso ed invariabile, e comprende ogni onere, spesa, fornitura e prestazione necessari per dare il lavoro finito, a regola d'arte, e perfettamente funzionante, ancorché non esplicitamente specificati in alcuno degli elaborati progettuali.
Per quanto concerne gli oneri di sicurezza, gli stessi saranno erogati in percentuale all'avanzamento dei lavori e dei servizi.
TABELLA A LAVORI A CORPO
RIEPILOGO LAVORI A CORPO | IMPORTO (Euro) | % | IMPORTO (Euro) | % |
Scavi, rinterri e vespai | 4'703.03 | 2.94% | ||
Lavori edili | 91'568.10 | 57.22% | ||
Infissi | 13'753.09 | 8.60% | ||
Impianti elettrici | 49'373.97 | 30.86% | ||
Impianto di terra | 2'178.90 | 1.36 | ||
Linee impianti elettrici esterni | 5'850.77 | 3.66 | ||
Linee impianti elettrici interni | 14'617.44 | 9.14 | ||
Quadri elettrici - Avanquadro AQ.G. | 2'884.38 | 1.80 | ||
Quadri Elettrici-Quadro elettrico Generale Q.G. | 8'782.45 | 5.49 | ||
Apparecchi di illuminazione | 12'668.82 | 7.92 | ||
Forza motrice e apparecchi di comando | 2'391.21 | 1.49 | ||
Impianti idrici | 601.81 | 0.38% | ||
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI A CORPO | 160'000.00 | 100.00% |
II corrispettivo di Contratto, come determinato dal presente articolo, comprende e compensa ogni e qualsivoglia onere finanziario diretto e/o indiretto, nessuno eccettuato, che l'esecutore dovrà sostenere per la corretta e tempestiva esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell'Appalto a regola d'arte, nonché per l'assolvimento di tutti gli adempimenti ed obblighi assunti dall'esecutore, ivi compresi gli oneri generali di organizzazione e coordinamento, nel rispetto di leggi, regolamenti e comunque di ogni altro atto normativo applicabile al rapporto di che trattasi anche se non espressamente richiamato. Il corrispettivo medesimo deve considerarsi invariabile qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata del Contratto, ivi comprese eventuali proroghe dei temini di esecuzione delle prestazioni.
Art. 34. LAVORI IN ECONOMIA
Qualora nel corso dei lavori dovesse essere necessario effettuare dei lavori in economia, la loro contabililizzazione sarà effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall’articolo 179 del DPR n. 207/2010.
Art. 35. VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D’OPERA
In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’Art. 27 non saranno riconosciuti importi di qualsivoglia natura per materiali provvisti a piè d'opera destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto.
CAPITOLO 4 CAUZIONI E GARANZIE
Art. 36. CAUZIONE PROVVISORIA
Ai sensi dell’articolo 93 del D. X.xx 50/2016, è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta. La suddetta cauzione garantisce la Stazione Appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’Affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave e sarà svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.
La cauzione dovrà essere prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione in conformità allo schema tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 93 del D. Lgs. 50/2016, con firma autenticata dell’agente del quale siano altresì accertati i poteri.
Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
In caso di associazione temporanea di imprese non ancora costituite la garanzia deve riportare quali soggetti obbligati tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento e deve essere sottoscritta dai legali rappresentati delle imprese medesime.
Art. 37. GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA
Ai sensi dell’articolo 103, comma 1 della D. Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità allo schema tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D. X.xx 50/2016, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 103, comma 4 della D. Lgs. 50/2016. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della metà, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.
La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
La cauzione così prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte dell'esecutore, delle obbligazioni previste in Contratto. Oltre che per gli scopi specificatamente previsti dal Contratto, essa è prestata inoltre a garanzia del rimborso delle seguenti somme:
a) maggiori somme pagate dalla S.A. rispetto alle risultanze della liquidazione finale;
b) maggiori somme pagate dalla S.A. per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del Contratto disposta in danno dell'esecutore;
c) eventuali somme pagate dalla S.A. per quanto dovuto dall'esecutore per inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in Cantiere.
La garanzia fideiussoria dovrà espressamente prevedere:
− la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944, c.c.;
− la rinuncia alla possibilità del fideiussore di far valere il decorso del temine di sei mesi entro il quale, nell'ipotesi di scadenza dell'obbligazione principale, il creditore è tenuto a proporre, ai sensi dell'art. 1957 c.c., le proprie istanze avverso il debitore;
− che il garante pagherà entro 15 (quindici) giorni n.c. dal ricevimento della semplice richiesta scritta del Committente.
La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
Art. 38. RIDUZIONE DELLE GARANZIE
Ai sensi dell’articolo 93 comma 7 e dell’articolo103 comma 1 ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 32 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 33, sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie della serie Uni Cei En 45000 e delle serie Uni Cei En Iso/Iec 17000, fermo restando le riduzioni percentuali previste dal richiamato comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, in ragione del possesso da parte del concorrente degli ulteriori requisiti ivi indicati
In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso della certificazione di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
Art. 39. ASSICURAZIONI A CARICO DELL’IMPRESA
Ai sensi dell’articolo 103, comma 7 della D. Lgs. 50/2016, l’appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D. X.xx 50/2016.
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore a all’importo contrattuale ed essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila).
Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 48 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Alla data dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione la polizza assicurativa di cui al comma 3 è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro
L'esecutore si impegna a fornire le informazioni in suo possesso necessarie alla stipula delle coperture e ad ottemperare ad eventuali prescrizioni stabilite nelle polizze. Tali prescrizioni dovranno rientrare nelle consuetudini del mercato assicurativo al momento della stipula delle polizze.
La S.A. ed l'esecutore convengono che il pagamento dei premi delle polizze di cui ai precedenti punti sarà a carico esclusivo del soggetto che stipula le polizze.
L'esecutore si obbliga entro venti giorni dal rilascio o dal rinnovo a consegnare i certificati assicurativi inerenti le polizze stipulate e sottoscritte.
CAPITOLO 5 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE
Art. 40. GESTIONE DEI RIFIUTI ED OBBLIGHI IN MATERIA DI INQUINAMENTO AMBIENTALE
Costituisce specifico obbligo dell'esecutore, da ritenersi integralmente compreso e compensato nel corrispettivo di Contratto, la gestione dei rifiuti e dei residui da lavorazione in conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate delle competenti autorità.
L'esecutore con oneri a suo esclusivo carico, dovrà recuperare o smaltire irifiuti e/o i residui di lavorazione prodotti, nell'osservanza delle specifiche norme e/o degli ordini impartiti dalla Direzione dei Lavori e/o dalla S.A., con l'obbligo di fornire agli stessi la documentazione attestante l'avvenuto recupero o smaltimento.
In particolare, l'esecutore è tenuto a conferire esclusivamente a discariche autorizzate ai sensi della normativa vigente, sostenendone il relativo costo, i materiali di risulta non reimpiegabili, nonché tutti i rifiuti pericolosi, tossici e nocivi che in corso di esecuzione dei lavori dovessero emergere.
Sono a carico dell'esecutore tutti gli adempimenti ed oneri previsti dalle leggi vigenti in materia di autorizzazione degli scarichi industriali e di trasporto e smaltimento dei rifiuti. Sono quindi da ritenersi compresi nei corrispettivi di Contratto i costi derivanti dalla costruzione, manutenzione e gestione di tutti gli interventi di tutela delle acque, compresi gli impianti di trattamento e di tutti i loro accessori. Ove l'inosservanza dette prescrizioni sopra riportate fosse causa di fenomeni di inquinamento idrico, accidentale o continuato, la relativa responsabilità civile e penale sarà a totale carico dell'esecutore.
L'esecutore è tenuto alla completa osservanza, oltre che delle eventuali prescrizioni impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale in fase di approvazione del progetto o in corso d'opera, di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, nonché a prevedere, nell'eventuale Capitolato di subappalto o di fornitura in opera, l'obbligo da parte del/i subappaltatore/i o del/i fornitore/i in opera di osservare dette prescrizioni, norme o disposizioni. In particolare, l'esecutore è tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall’esecuzione dei lavori possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamento, di pericolo per la salute dell'uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l'ambiente.
Qualora nel corso dei lavori emergano o si determinino situazioni di inquinamento dei siti, il Direttore dei Lavori disporrà la sospensione dei lavori ove essa si renda opportuna, necessaria ovvero imposta dalla pubblica autorità, ai fini del tempestivo ottemperamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento e bonifica dei siti. In tal caso nulla competerà all'esecutore, salva l'eventuale proroga del termine utile contrattuale che potrà essere concessa all'esecutore ove i fatti che hanno determinato la sospensione risultino non imputabiri allo stesso.
Al termine dei lavori, l'esecutore dovrà garantire, anche attraverso la sottoscrizione di apposito verbale, che sulle aree a lui temporaneamente cedute non si siano verificati fenomeni di inquinamento del suolo e/o di abbandono di rifiuti. In ogni caso, è data facoltà alla S.A. di effettuare, nel corso dei lavori, anche ai fini della verifica della regolare esecuzione dei lavori o del collaudo, verifiche circa lo stato delle suddette aree.
Restano in ogni caso ferme la responsabilità dell'esecutore e tutte le connesse conseguenze ove l'inquinamento, il pericolo di inquinamento ovvero l'aggravamento dei medesimi ovvero l'abbandono di rifiuti, siano imputabili alla condotta dell'esecutore stesso.
L'esecutore si impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualità di produttore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente, in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti. In particolare:
− (i) l'esecutore, ove intenda svolgere direttamente una operazione di trasporto, smaltimento o recupero e risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'effettuazione della/e medesima/e operazione/i, dovrà tempestivamente, e comunque prima dell'inizio dei lavori, fornire alla S.A. copia degli autorizzativi che lo autorizzano, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle relative attività di trasporto, smaltimento o recupero;
− (ii) nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto (i), l'esecutore si impegna a servirsi di soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative attività, ed a fornire alla
S.A. tempestivamente, e comunque prima dell'inizio dei lavori, copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali intende affidare l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero;
− (iii) l'eventuale subappalto delle attività di trasporto, smaltimento o recupero da parte dell'esecutore deve essere preventivamente autorizzato dalla S.A., subordinandolo alla preventiva presentazione alla medesima di copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero viene subappaltata;
− (iv) l'esecutore si impegna a curare il deposito dei rifiuti detenuti in attesa dell'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, su piazzali di sua disponibilità, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente, oltre che delle prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori. Più in particolare, l’accatastamento dei rifiuti dovrà avvenire in maniera ordinata, per tipi omogenei, lontano da luoghi particolarmente sensibili ed in siti distinti da quelli in cui avviene l'accatastamento del materiale classificato come usato servibile e comunque nel rispetto delle norme tecniche previste nella normativa vigente. Inoltre le attività di prelievo e trasporto dei rifiuti da parte di soggetti autorizzati per il loro successivo avvio a recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i termini di scadenza consentiti per il deposito temporaneo dei medesimi;
− (v) l'esecutore si impegna a fornire alla S.A., entro i termini di legge, una copia della documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare ogni responsabilità del produttore/detentore circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti (quale, a titolo esemplificativo, "formulario di identificazione dei rifiuti"). La S.A. può ritenere le rate di pagamento in acconto nel caso l'esecutore risulti inadempiente all'obbligo di presentazione della suddetta documentazione ovvero nel caso la documentazione medesima risulti irregolare;
− (vi) ove l'esecutore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa l'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, la S.A. avrà facoltà di provvedere a propria cura, detraendo dal corrispettivo dell'appalto una somma pari alle spese sostenute e documentate, salva l'applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla normativa e/o dal Capitolato.
L'esecutore, nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, provvederà autonomamente, in quanto diretto produttore dei rifiuti, al conferimento a trasporto. smaltimento o recupero dei rifiuti costituiti dagli scarti dei materiali da lui utilizzati per l'esecuzione dei lavori. Il corretto adempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituirà oggetto di accertamento da parte della S.A. nel corso dei lavori.
Le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa carico all'esecutore ai sensi del presente articolo, si intendono compresi e compensati nell'importo contrattuale.
Art. 41. VARIAZIONE DEI LAVORI
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d’appalto e dall'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.
Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
Art. 42. VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI
Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano i limiti di cui all’art. 106 comma 2 lettere a) e b) del D. Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 108 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara.
In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.
Nei casi di cui al presente articolo, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione Appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione, l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
Art. 43. PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI
Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’Art. 4.
Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale, come determinati ai sensi dell’Art. 4., non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.
Art. 44. DANNI DI FORZA MAGGIORE
Non verranno inserite in contabilità quelle opere che possono essere esposte al pericolo di danno in relazione a difetto nell’osservanza delle prescrizioni disposte dalla DL e che non saranno riconosciuti come dovuti a forza maggiore ed, anzi, dovranno essere riparati a cura e spese dell’Appaltatore o dalla stessa indennizzati, tutti i danni comunque relazionabili a difetti e/o negligenze da parte dell’Appaltatore. Resta contrattualmente convenuto che durante tutto il periodo dei lavori sino a che sia scaduto il termine fissato in Capitolato per la visita di collaudo, senza esclusione degli eventuali periodi di sospensione, restano a carico dell’Appaltatore tutti i danni causati alle opere, siano esse completate che in fase di avanzamento, da eventi meteorici.
In qualsiasi caso la denuncia del possibile danno di forza maggiore deve essere sempre fatta dall’Appaltatore al Direttore dei Lavori entro il termine di 3 (tre) giorni da quello in cui si è verificato il danno, a pena di decadenza del diritto di risarcimento. La suddetta denuncia dovrà quindi essere prodotta entro i suddetti termini a mezzo di comunicazione con lettera trasmessa a mezzo postale con raccomandata (A/R) oppure con posta elettronica certificata (PEC) anticipando la stessa tramite invio a mezzo linea telefonica di copia fac-simile (FAX) purché contrassegnato dai nominativi e relativi recapiti telefonici del mittente e del destinatario nonché il numero complessivo delle pagine inviate e della data/ora di trasmissione.
Resta contrattualmente convenuto che durante tutto il periodo dei lavori sino a che sia scaduto il termine fissato in Capitolato per la visita di collaudo, senza esclusione degli eventuali periodi di sospensione, restano a carico dell’Appaltatore tutti i danni alle opere e i relativi oneri di ripristino delle opere stesse, siano esse completate che in fase di avanzamento, compresi quelli causati da avverse
condizioni climatiche che per intensità e frequenza rientrano statisticamente tra gli eventi meteo “ordinari” assorbibili nell’alea del rischio d’impresa dell’Appaltatore.
In proposito va chiarito che non verranno inserite in contabilità quelle opere che possono essere esposte al pericolo di danno da eventi climatici in relazione a colpa o negligenza dell’Appaltatore nonché difetto nell'osservanza delle prescrizioni sopra indicate e che non saranno riconosciuti come dovuti a forza maggiore ed, anzi, dovranno essere riparati a cura e spese dell’Appaltatore o dallo stesso indennizzati, tutti i danni comunque relazionabili a tale colpa o negligenza o difetto.
L’indennizzo, qualora accertato, per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera.
CAPITOLO 6 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 45. NORME GENERALI A TUTELA DELLA SICUREZZA
L'esecutore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal D.lgs. 81/08 (in particolare per quanto riguarda l'attuazione in cantiere di quanto stabilito nel PSC allegato al Progetto Esecutivo e il complesso degli articoli di cui al Titolo IV del decreto stesso) e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le disposizioni regionali.
L'esecutore è tenuto a prevedere, nei contratti stipulati con le altre imprese esecutrici,lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori (quali fornitura in opera, noli a caldo, ecc,) l'obbligo da parte di questi di asservare le disposizioni di cui al presente articolo.
L'esecutore e gli altri soggetti esecutori sono tenuti, nell'ambito della Provincia di esecuzione dei lavori, ad aprire una posizione Inps, lnail e Cassa edile e un Registro degli Infortuni relativo ai cantieri per l'esecuzione del presente appalto.
Art. 46. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto n. 81 del 2008.
L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 43.
Art. 47. PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO
Qualora non ricorrano i presupposti per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui al precedente art. 41, l’appaltatore dovrà predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all’all. XV del D.P.R. 81/2008.
Art. 48. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 49. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui all'articolo 39, previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008.
Art. 50. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti dal decreto legislativo n. 81 del 2008.
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
L’appaltatore dovrà affiggere in maniera ben visibile presso il cantiere la copia della notifica preliminare all’organo di vigilanza competente ed, inoltre, dovrà consultare preventivamente i rappresentanti per la sicurezza sulle modifiche da apportarsi eventualmente al piano. Le gravi o ripetute violazioni del piano di sicurezza da parte dell'appaltatore accertate dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di sospensione dei lavori o risoluzione del contratto; il piano di sicurezza, infatti, fa parte integrante del presente contratto d'appalto. Il suddetto piano è messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
Art. 51. COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN CANTIERE (RSC)
Salvo diversa disposizione scritta e comunicata al Coordinatore della sicurezza per l'Esecuzione dei Lavori (di seguito CEL), comprensiva delle necessarie deleghe di legge, il Direttore Tecnico deve essere nominato dall'esecutore Responsabile della Sicurezza in Cantiere (di seguito RSC) cui compete l'onere di adempiere a tutti gli obblighi dell'esecutore previsti dalle norme e dal presente Capitolato e in materia di Sicurezza Cantieri.
Il RSC è l'interfaccia del CEL per tutte le attività connesse alla Sicurezza Cantieri relative anche agli altri soggetti esecutori. Il RSC dovrà avere le deleghe di legge prescritte per il Dirigente Delegato ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 81/08.
I compiti del RSC, a titolo non esaustivo, risultano iseguenti:
− verificare l'osservanza, da parte dei soggetti esecutori, di tutte le misure di sicurezza previste dai disposti normativi, dai Piani di Sicurezza, dagli OSS e dai verbali di coordinamento;
− presentare al CEL eventuali proposte dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
− partecipare alle riunioni di coordinamento promosse dal CEL;
− promuovere riunioni di coordinamento ai fini della sicurezza con i soggetti esecutori, in attuazione dell'art.97 del D.lgs. 81/08;
− verificare, preliminarmente alla trasmissione a RDL (responsabile dei lavori) e/o CEL, la effettiva rispondenza della documentazione predisposta in materia di sicurezza; cantieri da altri soggetti esecutori, e provvedere alla successiva trasmissione agli specifici destinatari;
− predisporre e trasmettere a RDL e/o CEL la documentazione prescritta· a carico dell’esecutore o richiesta dal CEL ai sensi dei disposti normativi e della presente convenzione in materia di sicurezza cantieri curandone i successivi aggiornamenti;
− trasmettere al CEL il programma lavori settimanale aggiornato con previsione quindicinale;
− predisporre il Piano di Emergenza, come prescritto nl successivo art. 0, e curarne il costante aggiornamento
− trasmettere al CEL l'organizzazione dell'esecutore in materia di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, salvataggio, pronto soccorso, gestione dell'emergenza, integrando tale organizzazione con quanto in tal senso naturalmente predisposto dalle Autorità locali (Vigili del Fuoco, ASL,118);
− trasmettere al CEL l'evidenza dell'avvenuto espletamento, da parte dei soggetti esecutori, di tutte le formalità di loro competenza propedeutiche all'organizzazione della protezione cantieri prevista per l'esecuzione di lavori in presenza di esercizio;
− -assicurare la disponibilità in cantiere della seguente documentazione:
• Notifica Preliminare ai sensi dell’Art. 99 del D.lgs. 81/08, esposta in maniera visibile all'interno del cantiere;
• Copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e degli Ordini di Servizio per la Sicurezza (OSS);
• PSC;
• Documentazione attestante la presa visione del PSC dal CEL da parte degli altri soggetti esecutori;
• POS redatti e sottoscritti dalle Imprese esecutrici (Datore di Lavoro e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e dal RSC (come visto di congruità);
• Specifiche attestazioni di conformità alle disposizioni del D.lgs. 81/08 di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
• Piani di Montaggio, Uso e Manutenzione dei ponteggi, ove utilizzati, completi di libretto di autorizzazione ministeriale ed eventuale progetto, se necessario; Piano di Emergenza;
• Copia aggiornata del "Libro Unico”;
• Copia dei Registri Infortuni (o eventuale copia conforme) aggiornati periodicamente e comunque ad ogni evento registrato, di tutti i soggetti esecutori;
− elaborare e trasmettere al CEL le statistiche infortuni;
− verificare l'adempimento dei soggetti interessati di quanto previsto dagli OSS e da eventuali verbali prescrittivi/dispositivi degli Organi di vigilanza;
− verificare la regolarità del contratto di lavoro applicato alle maestranze e predisporre gli elenchi e
− le dichiarazioni relative al personale, da consegnare al RD;
− partecipare, su richiesta del CEL, ad eventuali sopralluoghi congiunti;
− provvedere alla consegna a tutte le maestranze operanti in cantiere di un cartellino di riconoscimento curandone la relativa gestione documentale.
L’esecutore è tenuto a fornire a tutto il personale operante in cantiere un cartellino identificativo completo di dati anagrafici, con fotografia, numerato progressivamente, firmato dal RSC e registrato, con i dati relativi all'impresa di appartenenza, in un apposito elenco costantemente aggiornato a cui sono allegate le fotocopie dei relativi documenti di riconoscimento.
L'esecutore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a fornire al RDL:
− una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica;
− una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
− un elenco del personale distaccato, le relative comunicazioni di distacco e copia del libro
·matricola unico dell'impresa distaccante;
− un elenco del personale con contratto di lavoro di somministrazione, comprensivo delle specifiche contrattuali;
− un elenco del personale con altri tipi di contratto che sia chiamato a qualsiasi titolo ad operare in cantiere;
− copia della documentazione prevista dall’allegato XVII del D.lgs. 81/08 relativa a tutti i soggetti esecutori.
Detti elenchi dovranno essere tenuti a disposizione del "Responsabile dei Lavori" (di seguito RDL) ed aggiornati mensilmente.
L'esecutore e, per suo tramite, utti gli altri soggetti esecutori sono inoltre tenuti a trasmettere al RDL, per il tramite del CEL, la certificazione di regolarità contributiva in corso di validità prima dell'inizio delle lavorazioni ed, in seguito, ad ogni scadenza di validità della certificazione prodotta.
Il protrarsi della situazione di irregolarità contributiva costituirà grave inadempienza contrattuale da parte dell'esecutore, e darà diritto alla S.A. di risolvere il contratto per inadempimento, previa diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Xxx.xxx Civile.
L'esecutore è tenuto a trasmettere al CEL, almeno 15 (quindici) giorni n.c. prima dell'inizio delle lavorazioni, un documento per la gestione delle emergenze in cantiere, denominato Piano di Emergenza, Evacuazione e Pronto Soccorso, redatto ai sensi del D.lgs. 81/08 e, per le parti specifiche, al DM 10/3/1998. Tale Piano dovrà essere costantemente aggiornato con l'evoluzione dei lavori e dei cantieri. La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazionindicata nel presente punto comporterà l'applicazione delle penali come indicato al precedente articolo 11.3 (f)
L'esecutore è tenuto alla immediata comunicazione al DL e al CEL di ogni infortunio e/o incidente avvenuto in cantiere ed alla successiva trasmissione della documentazione attestante la prognosi, nonché alla trasmissione dell'eventuale prolungamento di quest'ultima. Inoltre per ogni infortunio grave (periodo di prognosi uguale o superiore ai 15/20 giorni), l’esecutore dovrà trasmettere al CEL una relazione, contenente le informazioni minime previste dal formato precedentemente trasmesso dalle stesso CEL, in cui siano descritte le modalità di accadimento dell’infortunio/incidente, i soggetti coinvolti, isoggetti intervenuti e le relative azioni intraprese.
L'esecutore è tenuto a comunicare preventivamente al CEL l'ingresso di nuove imprese esecutrici, lavoratori autonomi e altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori (noli a caldo, trasporti, ecc.}, ad effettuare il coordinamento con le relative attività rispetto ai cantieri oggetto dell'Appalto ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 81/08 dandone evidenza al CEL mediante la trasmissione, prima dell'inizio delle attività in cantiere dei predetti soggetti, della documentazione attestante l'attività di coordinamento.
L'esecutore è tenuto a informare immediatamente il CEL della presenza in cantiere degli Enti di vigilanza nonché a trasmettetergli, entro il giorno successivo alla visita effettuata dagli Enti stessi, copia di eventuali provvedimenti emessi relativi alle attività dei cantieri oggetto dell’Appalto. La
mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente punto comporterà l'applicazione delle penali come indicato al precedente articolo Art. 11 (f).
In caso di inosservanza delle misure di sicurezza, i lavori potranno essere sospesi dal CEL fino all'eliminazione dell'inosservanza rilevata. Per tali eventuali sospensioni non verranno in alcun caso accordate proroghe al termine di ultimazione dei lavori. In caso di gravi e ripetute violazioni ai piani e alle misure di sicurezza, anche su segnalazione del CEL, la S.A. ha il diritto di risolvere il contratto per inadempimento, previa diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile.
L'inosservanza delle misure prescritte nel PSC, nei POS, e comunque l'inosservanza delle disposizioni impartite da DL/CEL comporta il non inserimento, nello Stato mensile di Avanzamento dei Lavori, della quota della voce a corpo "Costi della Sicurezza” di cui al "Corrispettivo dell'Appalto"; tale quota, previa risoluzione delle inosservanze riscontrate ed approvazione del CEL, sarà riaccreditata dal DL senza interessi con l'emissione del primo Stato di Avanzamento Lavori utile.
Per le attività di conduzione e manutenzione delle opere e degli impianti realizzati, l'esecutore è tenuto a rispettare tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro conformemente alla normativa vigente, sia nel periodo precedente la consegna ed il collaudo degli stessi che in quello successivo contrattualmente a suo carico.
Il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione vigilemnno affinché siano osservate scrupolosamente tutte le prescrizioni contenute nel PSC e nei POS.
Organizzazione dell'Esecutore
(a) Xxxx'esecuzione dell’opera, l'esecutore appresterà, anche secondo quanto stabilito nel PSC del "Progetto Esecutivo", una organizzazione di cantiere idonea a garantire:
(i) gli avanzamenti previsti come dal PED accettato dalla D.L., coordinando ed integrando le varie produzioni, lavorazioni ed attività necessal'ie alla realizzazione dell'Opera, a regola d'arte;
(ii) una complessiva ed unitaria realizzazione dell'Opera, a regola d'arte, secondo le prescrizioni tutte di cui al presente Capitolato.
(b) L'esecutore dovrà altresì, a sua cura e spese:
(i) organizzare e fornire il cantiere attrezzato in relazione all'entità dell'Opera, dotato dei macchinari, attrezzature e di ogni altro impianto allo scopo di assicurare che l'esecuzione dell'Opera avvenga nel rispetto dei tempi e condizioni previste dal Capitolato;
(ii) fornire il personale specializzato, i mezzi ed ogni altro strumento adeguato per l'esecuzione di operazioni di verifica, misurazione, e collaudo con riferimento alla consegna, controllo dello stato di avanzamento dei lavori, contabilità e collaudo dell'Opera;
(iii) eseguire tutte le opere provvisionali necessarie per l'esecuzione dell'Opera, anche in presenza di esercizio stradale, ivi inclusi a titolo esemplificativo: recinzioni, ponteggi, coperture, scavi e ricoperture;
(iv) acconsentire, in qualsiasi momento e senza frapporre alcun ostacolo, l'accesso al cantiere del personale della S.A. e/o dei suoi professionisti preposti alla gestione e/o verifica del lavoro, al fine di eseguit·e i controlli che reputeranno necessari ovvero ogni altro atto connesso alla gestione e/o verifica dei lavori;
(v) mettere a disposizione anche del personale della S.A. e/o dei suoi professionisti che accederanno per qualsiasi motivo al cantiere di lavoro, i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni, anche in relazione alle eventuali avverse condizioni meteorologiche;
(vi) provvedere alla custodia ed alla protezione dei cantieri secondo le disposizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento del "Progetto Esecutivo”
(vii) provvedere a confermare al Direttore dei Lavori, con l'anticipo di almeno sei settimane rispetto alla effettiva necessità, le interruzioni di circolazione, previste nel Progetto Esecutivo redatto dall'esecutore, eventualmente necessarie per i lavori che hanno interferenza con l'esercizio stradale, specificandone il numero e la durata, ferma restando l'ottemperanza di quanto previsto dalle procedure della S.A. per la pianificazione di tali risorse. Potranno essere concesse, compatibilmente con le esigenze dell’esercizio stradale, a insindacabile giudizio della S.A. senza che per questo possa l’esecutore avanzare richieste di compensi economici, riconoscendo fin d'ora che l'importo dell’appalto compensa anche questi oneri.
L'eventuale presenza di personale della S.A. e/o dei suoi professionisti presso i cantieri di lavoro ed i controlli e le verifiche da essi eseguiti, non liberano l'esecutore dagli obblighi e responsabilità inerenti alla buona riuscita dell'Opera, né dagli obblighi derivanti all'esecutore stesso in forza delle leggi, regolamenti e norme di volta in volta vigenti.
CAPITOLO 7 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 52. SUBAPPALTO
Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 105 del D. Lgs. 50/2016, ferme restando le vigenti disposizioni di legge che prevedono in particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto e precisamente:
a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo 12 della legge n. 80/2014, di importo superiore al 15% dell’importo totale dei lavori in appalto;
b) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
c) che l’appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
d) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio.
e) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, nonché in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016;
Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
b) gli oneri di sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto, devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso ai sensi della legge 123/2007;
c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile, ove dovuta; devono altresì trasmettere, l’originale o la copia autenticata del DURC, attestante la regolarità contributiva.
Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub- contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Art. 53. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere i. contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Art. 54. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI
Ai sensi dell’art. 105 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore.
I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione degli atti entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda a quanto richiesto.
Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, del decreto-legge n. 223 del 4/7/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4/8/2006. gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
L’aggiudicatario è comunque tenuto al rispetto degli adempimenti previsti all’art. 35, comma 28 e seguenti del decreto- legge n. 223 del 4/7/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248.
CAPITOLO 8 CONTROVERSIE
Art. 55. ACCORDO BONARIO
Ai sensi dell’articolo 205 del D. Lgs. 50/2016, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori possa variare tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) dell’importo contrattuale, il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento il quale valuta l’ammissibilità e la non manifestata infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura.
La proposta motivata di accordo xxxxxxx è formulata dal RUP e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e al dirigente competente della Stazione appaltante entro 90 giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione.
Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
Ai sensi dell’articolo 208 del D. Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui al comma 2 possono essere ridotti.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Art. 56. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del precedente articolo 55 e l’appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.
La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Palermo ed è esclusa la competenza arbitrale.
L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
Art. 57. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
In caso di inottemperanza degli adempimenti INPS INAIL e CASSA EDILE, ove dovuta, segnalata al Responsabile Unico del Procedimento dall’ente preposto, si procederà alla sospensione dei pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, sino a quando, previa acquisizione del DURC, non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Ai sensi dell’articolo 105 comma 10 del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per il suo tramite, il Responsabile Unico del Procedimento, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono, altresì, richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola.
Ai sensi dell’articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4/8/2006, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
Qualora l’appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all’annotazione di propria iniziativa.
La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 58. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI
La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature, dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
• l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
• l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
• l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il
finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
Ai sensi dell’art. 108 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano i limiti di cui all’art. 106 comma 2 lettere a) e b) di detto decreto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
Il contratto è altresì risolto nei casi di cui all’Art. 24.
Art. 59. RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE
La S.A., a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di recedere dal Contratto in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto stesso.
Il recesso ha effetto dal giorno del ricevimento da parte dell'esecutore della raccomandata A/R con la quale la S.A. comunica la volontà di recedere dal Contratto.
L'esecutore ha l'obbligo, entro il termine di 30 (trenta) giorni n.c. decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma, ovvero nel diverso termine indicato nella comunicazione predetta, di consegnare alla S.A. le aree, immobili e Cantieri, senza ritardo e nello stato di fatto in cui si trovano.
Art. 60. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L'esecutore acconsente, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, al trattamento dei dati personali dal medesimo forniti nell'ambito delle attività dalla S.A., nel rispetto del suddetto decreto legislativo e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dalla S.A. sulla base delle informazioni di seguito riportate.
Per trattamento di dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto, s'intende la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati.
L'esecutore è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dalla S.A., per le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) a dare esecuzione ad obblighi di legge;
b) per esigenze di tipo operativo e gestionale;
c) per esigenze preliminari alla stipula del Contratto e relativi annessi;
d) per dare esecuzione alle prestazioni convenute.
Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere idati stessi.
modalità di trattamento dei dati in argomento può prevedere l'utilizzo di strumenti automatici in grado di collegare i dati stessi anche ai dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti o definiti di volta in volta.
L'esecutore è informato altresi che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196, come di seguito riportati:
a) diritto di conoscere, mediante accesso gratuito, l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) diritto di essere informato circa i dati del titolare e circa le finalità e le modalità del trattamento;
c) diritto di ottenere senza ritardo, a cura del titolare, ogni informazione riguardante i dati oggetto di trattamento;
d) diritto di aggiornamento o rettifica o integrazione dei dati;
e) diritto di cancellazione dei dati, trasformazione in forma anonima, blocco dei dati trattati in violazione di legge;
f) attestazione che le precedenti operazioni di aggiornamento rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione, blocco, ove poste in essere sono state portate a, conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
g) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
All'esecutore, a definitiva. e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti esclusivamente: il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto; il pagamento dei materiali utili presenti in Cantiere; nonché il decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta ·e l'ammontare netto dei lavori eseguiti; il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti fino ai quattro quinti dell'importo del Contratto, con espressa esclusione di ogni altro riconoscimento, a qualsivoglia titolo richiesto.
Al momento del recesso, la S.A. diviene in ogni caso unico titolare della proprietà esclusiva degli elaborati progettuali e dell'ulteriore documentazione, nonché di ogni altro diritto sui medesimi, senza che possano essere fatte valere dall'esecutore a qualsivoglia titolo pretese di sorta, anche in ordine ad ulteriori riconoscimenti, compensi, indennizzi o risarcimenti comunque denominati.
Ove il Progetto Esecutivo redatto dall'esecutore comporti sostanziali modifiche alle opere ovvero aumenti di prezzo complessivo dell'opera per un importo superiore al 12,50% dell'importo complessivo offerto in sede di gara, la S.A. ha facoltà, di recedere dal Contratto, nonostante che il relativo progetto sia stato approvato da parte della S.A. stessa, e ciò entro 90 (novanta) giorni n.c. decorrenti dall'approvazione.
Fermo restando quanto previsto al precedente Art. 56 tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere in relazione al Contratto, di qualsiasi natura e specie, saranno di competenza esclusiva del Tribunale Ordinario di Nuoro. E' escluso il ricorso all'arbitrato.
CAPITOLO 9 DISPOSIZIONE PER L'ULTIMAZIONE
Art. 61. ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
Art. 62. MANUTENZIONE DELLE OPERE
Durante la realizzazione dell'Opera e sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il Collaudo definitivo, l'esecutore, salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 c.c., sarà responsabile della custodia e buona conservazione dell'Opera medesima, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari; nel predetto periodo l'esecutore provvederà alla custodia.e alla buona conservazione dell’opera.
Ove la S.A. si avvalga della facoltà di richiedere la consegna anticipata dell'Opera, o di parti di essa, rispetto al Collaudo definitivo, l'esecutore sarà assolto dagli obblighi di custodia e buona conservazione dell'Opera a decorrere dal momento della presa in consegna anticipata.
Qualora, durante il periodo indicato ai precedenti artiocoli, si verificassero danneggiamenti o ammaloramenti dell'Opera in conseguenza di circostanze non rientranti negli obblighi gravanti sull'esecutore ai sensi del presente articolo o comunque derivanti da fatti estranei alla esecuzione da parte dell'esecutore delle prestazioni oggetto del Contratto secondo le più elevate regole dell'arte, l'esecutore medesimo ha l'obbligo di comunicare detti danneggiamenti e/o ammaloramenti alla Direzione Lavori entro 5 (cinque) giorni n.c. dal loro verificarsi, affinché lo stesso possa procedere tempestivamente alle necessari constatazioni. In mancanza resteranno a carico dell'esecutore gli oneri connessi alle riparazioni e/o sostituzioni occorrenti.
L'esecutore è tenuto, su richiesta dalla Direzione Lavori, ad effettuare tempestivamente le riparazioni e/o sostituzioni occorrenti in conseguenza di detti danneggiamenti e/o ammaloramenti; i relativi lavori verranno contabilizzati applicando, ove previsti, i prezzi risultanti dagli elenchi prezzi allegati al Contratto; in casi di particolare urgenza la Direzione Lavori si riserva la facoltà di ordinare che detti lavori vengano effettuati anche di notte.
Restano comunque fermi ed impregiudicati gli obblighi di garanzia e le responsabilità gravanti sull'esecutore ai sensi degli articoli 1667, 1668, 1669 c.c..
Art. 63. TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE
Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
Art. 64. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI
La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
CAPITOLO 10 NORME FINALI
Art. 65. XXXXX E OBBLIGHI A CARICO DELL’ESECUTORE
Oltre a tutto quanto meglio specificato negli articoli del presente Capitolato, sono ad esclusivo carico dell'esecutore e da ritenersi compresi e compensati nel corrispettivo dell'Appalto tutti gli oneri, obblighi e spese occorrenti per l'espletamento delle attività di seguito indicate, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nonché ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario per la compiuta esecuzione dell'Appalto a regola d'arte, assumendo l'esecutore con la sottoscrizione del Contratto medesimo ogni inerente e conseguente alea. A tal fine l'esecutore dovrà in particolare:
1. provvedere all'impianto, alla manutenzione ed all'illuminazione diurna e notturna del Cantiere, anche nei periodi di sospensione dei lavori ove richiesto dalla S.A., ivi compresi gli occorrenti allacciamenti (energia elettrica, acque, canalizzazione acque luride, etc.) e, relativi oneri di erogazione, nonché provvedere a porre in essere tutti gli adempimenti occorrenti per la sicurezza dei Cantieri stessi. ivi compresi gli adeguamenti del Cantiere in osservanza del D.lgs. n. 81/2008 e
s.m.i. e dall'art. 151 del D.P.R. n. 207/2010;
2. assicurare il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera occorrente per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'Appalto;
3. provvedere a tutte le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorra alla realizzazione dei lavori secondo le più elevate regole dell'arte;
4. provvedere ai rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possano occorrere, anche su motivata richiesta dalla S.A.;
5. provvedere alle spese per le vie di accesso al Cantiere e per la viabilità interna allo stesso;
6. demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che la S.A. accerti eseguite in difformità alle più elevate regole dell'arte ovvero in difformità rispetto alle previsioni contrattuali) provvedendo alla eliminazione di tutti i difetti e/o vizi di costruzione;
7. porre a disposizione dalla S.A., anche durante il corso dell'esecuzione dell'Appalto, tutto il personale ed i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, l'occorrente per la verifica della esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Appalto secondo le più elevate regole dell'atte, provvedendo altresì alle attività da porre in essere per ristabilire le parti del lavoro alterate nell'esecuzione di tali verifiche;
8. rispettare ed ottemperare a tutte le disposizioni normative adottate, anche successivamente alla data di stipula del Contratto; è fatto salvo il diritto all'eventuale adeguamento del corrispettivo di Contratto, ove l'esecutore dimostri che dall'ottemperanza alle disposizioni normative di carattere tecnico sopravvenute rispetto alla data di stipula del Contratto sia derivato un aumento degli oneri economici inerenti la realizzazione dell'Opera;
9. pianificare i lavori di esecuzione in modo da consentire l'ottimizzazione. delle tecniche di intervento e la minimizzazione degli effetti negativi sull’ambiente connessi all’interferenza dei Cantieri e della viabilità di servizio con il tessuto sociale, il paesaggio e le proprietà vicine e ciò espressamente tenendo indenne e manlevando la S.A. dalle conseguenze di ogni molestia o danno che terzi avessero a lamentare in relazione all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Appalto;
10. provvedere, al termine dei lavori, alla rimessa in pristino delle aree interessate dai Cantieri, dai lavori, dai depositi temporanei, dalle strade di Cantiere e di servizio e di qualsiasi altra area che sia stata oggetto di occupazione temporanea;
11. porre a disposizione presso le aree di Cantiere, ad uso del personale dalla S.A. e dei soggetti dal medesimo autorizzati, locali completamente arredati, illuminati nonché dotati delle attrezzature logistiche e funzionali agli stessi occorrenti per l'espletamento dei propri compiti e per l'esercizio delle proprie prerogative a termini di Capitolato, assumendo a proprio carico i relativi oneri di gestione;
12. L'esecuzione e la consegna al Direttore dei lavori di adeguato numero di fotografie digitali con risoluzione non inferiore a 12 Mpx delle opere in corso di esecuzione, ad ogni stato d'avanzamento (con l’indicazione nel nome del fil della data e dell’oggetto della foto), e la
riproduzione di qualsiasi atto (disegni, verbali, ecc.) relativo all'appalto che venga richiesta dal Direttore dei lavori, con il divieto, salvo autorizzazione dell'Amministrazione, di pubblicare (o di consentire la pubblicazione di) notizie, disegni e fotografie delle opere oggetto dell'appalto. Le fotografie dovranno essere rese, in copia cartacea e su supporti informatici.
13. Le prestazioni degli operai e tecnici qualificati occorrenti. per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori.
14. La fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni nel numero e tipo che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori.
15. La picchettazione, prima di porre mano ai lavori oggetto dell’appalto, del tracciato indicando con opportune xxxxxx i limiti degli scavi, alla inclinazione delle scarpate, procedendo, altresì, al tracciamento di tutte le opere con l'obbligo della conservazione dei picchetti e delle xxxxxx.
16. Le spese, anche di certificazione. per le prove di accettazione dei materiali nonché per le ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale di Appalto ma ritenute necessarie dalla Direzione Lavori, o dall'Organo di Collaudo, per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Restano a carico dell'Esecutore il prelievo dei campioni dei materiali prescritto dalle Norme Tecniche, la conservazione degli stessi campioni e la consegna presso il laboratorio di cantiere o presso altri laboratori ufficiali indicati dalla Direzione dei Lavori. E’, altresì, onere dell'Esecutore la predisposizione tecnica dei siti, anche con la realizzazione delle opere provvisionali ove accorrano, ed ogni altra forma di collaborazione mediante la messa a disposizione, a propria cura e spese, di mezzi, macchinari, personale e quanto altro occorra per il corretto svolgimento delle prove tecniche, comprese quelle di carico su ogni tipo di struttura, o parte di essa, richieste dal Capitolato Speciale d'Appalto.
17. Le spese per la redazione dei calcoli strutturali esecutivi relativi alla tipologia di struttura prefabbricata l’impresa intenda utilizzare e ogni altro eventuale progetti di dettaglio. L'Esecutore risulta responsabile della progettazione di dettaglio delle opere ed è pertanto obbligato, anche ai fini delle garanzie di cui agli at1t. 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile sulla base del progetto esecutivo, alla verifica di tutte le previsioni progettuali sia di ordine tecnico che di ordine economico-contabile, rimanendo a suo carico l’esecuzione di tutte le opere per l'importo di contratto. L'Esecutore è tenuto a riportare, completandoli, su supporto informatico e cartaceo tutti i disegni esecutivi delle opere (“as built”) ed i rilevamenti di tutte le opere.
18. L'Esecutore, a proprie cure e spese, mette a disposizione gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, per l’esecuzione delle prove di carico su opere o parti di opera e di tutte le operazioni di collaudo, con la sola esclusione delle spese relative alla certificazione ed agli oneri di laboratorio.
19. Le spese per le certificazioni di accettazione degli impianti e relativi componenti nonché quelle necessarie per la messa in esercizio ed il collaudo degli stessi e per l’ottenimento dei previsti nullaosta da parte degli Enti competenti.
20. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattia), nonché il pagamento dei contributi comunque messi a. carico dei datori di lavoro, come assegni familiari e le indennità ai richiamati alle armi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Esecutore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti collettivi nazionali di lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese Edili e/o Cooperative, Aziende industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Esecutore si obbliga, altresì, ad applicare detti contratti, e gli accordi integrativi medesimi anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo. I suddetti obblighi vincolano l'Esecutore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura e dimensione dell'Esecutore stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. L'Esecutore è responsabile, rispetto alla Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti. Al fine del rispetto degli obblighi di cui sopra l'Esecutore esecutrice dei lavori è tenuta allo scrupoloso rispetto delle norme contenute all'art. 9 del Regolamento di cui al D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55
(pubblicato sulla G.U., n. 49 del 27/2/1991) e ad osservare le norme previste per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro sia per il proprio personale che per il personale addetto alla D.L. in applicazione delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia di prevenzione infortunio ed igiene del lavoro vigenti, in particolare quelli previsti dal D. Lgs 81/08 così come integrato e corretto dal D. Lgs 106/09.
L'Esecutore rimane altresì obbligato:
21. A fornire alla Direzione dei Lavori la prova di avere ottemperato alla Legge 11. 68 in data 12 marzo 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili, nonché alle disposizioni previste: dalla Legge n. 130 in data·27 febbraio 1958 e sue successive proroghe e modifiche, dalla Legge n. 744 in data 19 ottobre 1970 sulle assunzioni dei profughi e successive modificazioni e dalla Legge n. 763 in data 26 dicembre 1981 e successive modificazioni.
22. Ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che fossero intersecati o comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo, a sue esclusive spese, con opere provvisionali e con le prescritte segnalazioni e a garantire l'accessibilità ai fondi serviti, con accessi su viabilità comunale.
23. L'Esecutore è obbligato a provvedere a sua cura e spese a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs l 52/06 Codice ambientale, e s.m.i. e conseguenti alla Produzione di Xxxxxxx, così come definiti dal predetto decreto e connessi con tutti i lavori eseguiti, xxx comprese le rimozioni di vecchi manufatti, dei quali non sia espressamente indicato nel presente contratto che rimarranno di proprietà della S.A.. A tal fine l'Esecutore, prima della maturazione di ogni stato di avanzamento ed entro quindici giorni dalla data di ultimazione dei lavori, dovrà far pervenire alla Direzione Lavori una dichiarazione dalla quale risulti che tutti i rifiuti prodotti sono stati smaltiti nella forma di legge elencando nella stessa dichiarazione i documenti da cui risulta l'avvenuto smaltimento; tali documenti debbono altresì essere allegati alla dichiarazione in copia leggibile firmata dal direttore tecnico o dal legale rappresentante dell'Esecutore. Resta formalmente inteso che tutte le categorie di lavori relative al presente contratto si intendono regolarmente eseguite soltanto dopo l'avvenuto smaltimento dei rifiuti prodotti durante la loro esecuzione, pertanto non si procederà alla loro contabilizzazione fintantoché l'Esecutore non avrà ottemperato alle prescrizioni di cui al comma precedente.
24. L'Esecutore, è tenuto a comunicare nei giorni che verranno stabiliti dalla Direzione Lavori tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data fissata dalla D.L., per l'inoltro delle suddette notizie, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista nei documenti contrattuali, restando salvi, bene inteso, i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati a suo carico, in analogia a quanto sancisce il Capitolato Generale d'Appalto per la irregolarità di gestione e per le più gravi inadempienze contrattuali.
25. L'Esecutore dovrà comunicare alla sottoscrizione del contratto e comunque prima dell'inizio dei lavori il nominativo del Direttore Tecnico (indicato nel certificato S.O.A.) e dovrà altresì assumere tecnici esperti ed idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerità secondo le direttive della Direzione Lavori. Nel caso di appalto affidato ad associazioni temporanee di imprese o a consorzio il Direttore Tecnico sarà individuato sempre nel Direttore Tecnico (S.O.A.) dell'Esecutore Mandatario-Capogruppo e dovrà, essere incaricato mediante delega per atto pubblico conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, così come previsto dall'art. 6 del Capitolato Generale di Appalto (145/00).
26. L'Esecutore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale a soggetto idoneo presente sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto. Tale soggetto, ove ne ricorrano i requisiti, potrà coincidere con il Direttore Tecnico e con il responsabile della disciplina e buon ordine dei cantieri secondo le previsioni dell'art. 6 del Capitolato Generale d'Appalto.
27. L'Esecutore è obbligato, durante l'esecuzione dei lavori, all'osservanza delle prescrizioni del Piano di sicurezza e coordinamento. Qualora ciò non avvenga, il Coordinatore per l'esecuzione può disporre, ai sensi del D. Lgs 81/08 cosi come integrato e corretto dal D. Lgs 106/09, la sospensione dei lavori, senza che ciò costituisca titolo per l'Esecutore a richiedere proroghe alla scadenza contrattuale essendo imputabile a fatto e colpa dell'Esecutore esecutrice stessa. In caso di mancato positivo riscontro e di perdurante inosservanza della disposizione di sicurezza impartita, l'Esecutore sarà formalmente diffidato e posto in mora per gravi e/o ripetute violazioni
della sicurezza, che costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 131 comma 3 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.
28. L'Esecutore è obbligato a collocare le tabelle indicative del cantiere a termini della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale n. 3127/129 in data 19 febbraio 1959. L'Esecutore dovrà fornire, e collocare nei punti indicati dalla Direzione dei Lavori, le prescritte tabelle delle dimensioni di m. 3 x m. 2. in due telai accoppiabili con bulloni, ed intelaiatura a nido d'ape, scritte in vernice ad olio su fondo bianco ad idropittura lavabile. Inoltre le tabelle, che dovranno essere opportunamente aggiornate con i dati relativi ai subappalti (e subcontratti assimilati ai subappalti) autorizzati, dovranno rispondere a quanto prescritto dall'art.18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55. In prossimità delle testate dei cantieri per lavori stradali (di durata superiore a 7 giorni lavorativi), l'Esecutore dovrà collocare apposite tabelle indicative dei cantieri stessi nei modi e con le caratteristiche previste dall’art. 30 (fig. 11- 382), del regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della strada.
29. L'Esecutore è tenuto, nella predisposizione del programma lavori, a pianificare i lavori di esecuzione, al fine di ottimizzare le tecniche di intervento con la minimizzazione degli effetti negativi sull'ambiente connessi all’interferenza dei cantieri e della viabilità di servizio, con il tessuto sociale ed il paesaggio. Inoltre, al termine dei lavori, l'Esecutore dovrà provvedere alla rimessa in pristino delle aree interessate dai cantieri e dai lavori di servizio. Per tali fini gli Enti locali interessati potranno esigere dall' Esecutore appositi atti fideiussori a garanzia.
30. Nel caso di cessione del corrispettivo d'appalto successivamente alla stipula del contratto, il relativo atto dovrà indicare con precisione la generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute.
31. Qualora, nel corso dei lavori, siano scoperte cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc., o comunque soggetto alle norme del D. Lgs 42/2004 Codice dei beni culturali, e s.m.i. , l'Esecutore deve farne immediata denuncia alla S:A.., la quale soltanto riveste la figura di scopritore nei confronti dello Stato, con i connessi diritti ed obblighi, ed inoltre, deve provvedere non solo alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute, in attesa degli accertamenti della competente Autorità, ma anche al prelevamento e trasporto con le necessarie cautele oltre che alla conservazione e custodia in adatti locali di tutte le suddette cose, dopo che la Soprintendenza competente avrà autorizzato il trasporto delle cose medesime. La Società appaltante sarà tenuta al rimborso delle spese verso l'Esecutore a norma dell'art. 35 del Capitolato Generale d'Appalto. In caso che l'autorità competenti disponessero parziali e locali interruzioni temporanee dei lavori per gli accertamenti del caso, l'Esecutore è obbligato a rispettare dette disposizioni senza aver diritto ad indennizzi di sorta.
32. È vietato, salvo autorizzazione scritta della Direzione Lavori, di effettuare o di autorizzare a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dell’appalto, nonché di far visitare i lavori a persone estranee.
Tutti gli oneri sopra specificati si intendono compresi e compensati dai prezzi contrattuali offerti dall'Esecutore.
Art. 66. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELLA S.A.
La S.A. si impegna ad adempiere gli obblighi previsti a suo carico dal presente Capitolato e dalle disposizioni norrnative applicabili al rapporto.
In particolare, la S.A. provvede:
x. Xxxx verifica e alla validazione da parte del R.P. del Progetto Esecutivo ai sensi dell'art. 112 del Codice;
b. alla Direzione dei Lavori;
c. al prelievo dei campioni e alle prove di laboratorio sui materiali con oneri a carico dell'esecutore;
x. xx Xxxxxxxx, secondo Xxxxx e con le modalità previste nel presente Capitolato;
e. alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità.
Art. 67. IMPEGNO DI RISERVATEZZA
Salvo preventiva autorizzazione scritta della S.A., è fatto. divieto all'esecutore di esporre, diffondere.pubblicare o far esporre, diffondere o pubblicat·e da terzi disegni di tipi, schemi, profili, planimetrie, copie e riproduzioni fotografiche dell' Opera o parti di essa, nonché di divulgare o far divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie, dati ed infonnazioni di cui egli sia. comunque venuto a conoscenza.
L'obbligo di riservatezza è vincolante per l'esecutore per tutta la durata del Contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l'esecutore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico per motivo diverso dall'inadempimento dell'esecutore.
L'esecutore è responsabile nei confronti della S.A. per l'esatta osservanza da parte dei suoi Subappaltatori, collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.
Art. 68. PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE - BREVETTI
È espressamente convenuto che la S.A. acquisterà la proprietà ed il diritto esclusivo di utilizazione e riproduzione, a tutti gli effetti di legge ed anche per la realizzazione di opere ed impianti diversi da quelli in funzione dei quali gli stessi sono stati elaborati, di tutte le soluzioni originali di problemi tecnici, dei disegni, dei progetti, dei relativi supporti informatici e di altri elaborati analoghi, prodotti dall'esecutore e/o dai suoi ausiliari, nonché di altri eventuali specialisti e consulenti, con la sola esclusione di quanto coperto da brevetto.
L'esecutore garantisce in ogni tempo la S.A., in nome proprio e dei propri Subappaltatori, contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e tutti i mezzi utilizzati nell'espletamento delle prestazioni oggetto dell'Appalto.
Art. 69. SPESE E REGIME FISCALE
Sono a carico dell'esecutore, senza diritto di rivalsa, gli onorari e gli emolumenti previsti dal Contratto nonché ulteriori ed eventuali spese, diritti o tributi inerenti al Contratto ed a tutti gli atti e contratti posti in essere per la realizzazione dell'Opera.
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alta gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto, ivi comprese quelle notarili.
Sono altresl a carico dell'esecutore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui, le maggiori somme sono comunque a carico dell'esecutore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.
PARTE SECONDA:
Prescrizioni Tecniche
CAPITOLO 11 MATERIALI
Art. 70. QUALITÀ, PROVENIENZA ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI. CRITERI GENERALI
I materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della migliore qualità della specie e rispondano ai requisiti richiesti dalle norme vigenti per l'accettazione dei materiali da costruzione.
Qualora la Direzione dei Lavori rifiuti qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio insindacabile non idonea all'impiego, l'Appaltatore dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede dei lavori e dai cantieri a cura e spese dell'Appaltatore.
La scelta di un materiale nei confronti di altri o fra diversi tipi di uno stesso materiale verrà fatta di volta in volta, in base al giudizio della Direzione dei Lavori, che accerterà, per i materiali che l'Appaltatore deve acquistare, la provenienza da fornitori di provata serietà ed onestà, in modo da avere assicurata la costanza qualitativa e la regolarità di rifornimento nelle quantità necessarie.
Si precisa ulteriormente pertanto che, anche se non esplicitamente indicato nelle voci dell’elenco prezzi allegate al Contratto assieme al presente Capitolato Speciale d’Appalto, tutti i materiali, le forniture e componenti, dovranno essere dotati di Dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi Regolamento UE n° 305/2011 e prima di poter essere approvvigionati in cantiere e/o installati, dovranno avvere la preventiva e insindacabile approvazione scritta da parte del Direttore dei Lavori al quale dovranno essere trasmesse preventivamente le descrizioni, schede tecniche e modalità di impiego e d’uso per poterne valutare per tempo l’idoneità al loro utilizzo.
Non saranno accettati materiali, fornitura e componenti privi di tale autorizzazione, i quali, a insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori potranno essere rimossi e sostituiti a cura e spese dell’Appaltatore, salvo ulteriori danni eventualmente ad esso ascrivibili cagionati all’opera.
L'Appaltatore resta totalmente responsabile della buona riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali impiegati, nonostante l'accettazione dei materiali stessi da parte della Direzione dei Lavori.
L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutti i controlli necessari sui materiali per accertarne l'idoneità all'uso e di adottare le più corrette modalità di conservazione e tecnologie di impiego.
L’Appaltatore ha l’obbligo di prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali da costruzione impiegati o da impiegarsi, provvedendo a tutte le spese di prelevamento e di invio dei campioni al Gabinetto di prova -ufficialmente riconosciuto- prescelto dall’Amministrazione e pagando altresì le relative tasse nonché ogni spesa occorrente per il rilascio dei certificati di prova. Dei campioni può essere ordinata la conservazione negli Uffici dell’Amministrazione munendoli di suggelli e firme della Direzione dei Lavori e dell’Appaltatore nei modi adatti a garantire l’autenticità.
Art. 71. STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO, CEMENTO ARMATO VIBRATO E CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
Le strutture prefabbricate in c.a.v. e c.a.p. previsti devono avere nel loro complesso le seguenti caratteristiche: vita nominale > 50 anni, classe d'uso II, resistenza al fuoco di livelli I, classe d'esposizione cls XC3. Tutti gli elementi strutturali dovranno essere dimensionati in base a tutti i carichi previsti dalle N.T.C. 2008 e xxxx particolare, dovranno necessariamente essere dimensionati in modo tale da sostenere, oltre la copertura in tegoli, carichi accidentali di norma e carichi derivati da sovracoperture (impermeabilizzazione e manto di copertura a coppi).
La classe minima del calcestruzzo per i plinti di fondazione, per i pilastri e le travi a doppia pendenza e per i tegoli di coperturà dovrà essere C45 e l’acciaio delle armature lente tipo B450C.
Tutte le strutture prefabbricate dovranno essere conformi a quanto previsto dal regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 09 Marzo 2011 (Regolamento prodotti da costruzioni o CPR) e alle disposizioni della norma di prodotti UNI EN 13224:2011 , UNI EN 13225:2004/AC:2006 , EN 14991:2007 e EN 14992:2007.
Art. 72. ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, GESSO, SABBIE
L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose all'uso cui è destinata, e non essere aggressiva per il conglomerato risultante e rispondente ai requisiti della norma UNI EN 1008 come richiesto dal D.M. 14/01/08 (NTC 2008). Avrà un pH compreso fra 6 ed 8.
Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al Regio Decreto 16 novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute nella Legge 26 maggio 1965, n. 595 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici) nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972 (Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche) e al D.M. 14/01/08 (NTC 2008).
I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella Legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 3 giugno 1968 (Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi) e successive modifiche. Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella Legge 26 maggio 1965, n. 595, nel D.M. 31 agosto 1972 e nel D.M. 14/01/08 (NTC 2008).
A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria del 9 marzo 1988, n. 126 (Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi), i cementi di cui all'Art. 1 lettera A) della Legge 26 maggio 1965, n. 595 (e cioè i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'Art. 6 della Legge 26 maggio 1965, n. 595 e all'Art. 20 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.
I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.
Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidità e da agenti degradanti.
La sabbia da utilizzare nelle malte e nei calcestruzzi (viva, naturale o artificiale) dovrà essere del tutto libera da materie terrose o organiche. Essa dovrà essere, preferibilmente, di qualità silicea (in subordine quarzosa, granitica o calcarea), di grana omogenea, stridente al tatto e dovrà provenire da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Se necessario, la sabbia dovrà essere lavata con acqua dolce per eliminare le eventuali materie nocive. Alla prova di decantazione in acqua, comunque, la perdita in peso non dovrà superare il 2%. Per il controllo granulometrico, l'Appaltatore dovrà apprestare e mettere a disposizione della Direzione lavori gli stacci.
La sabbia per murature in genere sarà costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2.
Per gli intonaci, le stuccature, le murature di paramento o in pietra da taglio, la sabbia sarà costituita da grani xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 0,0.
La sabbia per conglomerati cementizi dovrà rispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 3 giugno 1968 e dal D.M. 25 marzo 1980. La granulometria dovrà essere assortita (tra 1 e 5 mm) e adeguata alla destinazione del getto e alle condizioni di posa in opera. Salvo efficace lavaggio e previa autorizzazione della Direzione lavori è fatto assoluto divieto di utilizzo della sabbia marina.
Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'Art.42.
Art. 73. MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE
Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.
La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.
Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue:
fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti- acceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei Lavori potrà far eseguire prove od accettare l'attestazione di conformità alle norme secondo i criteri dell'Art.78.
I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al D.M. 14/01/08 (NTC 2008), al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 9 gennaio 1996 e relative circolari esplicative.
Art. 74. GLI ADDITIVI PER IMPASTI CEMENTIZI
Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati in fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei Lavori potrà far eseguire prove od accettare l'attestazione di conformità alle norme vigenti.
I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al D.M. 14/01/08 (NTC 2008), al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 9 gennaio 1996 e relative circolari esplicative.
Art. 75. XXXXXXXXXXXX PRECONFEZIONATI PER OPERE STRUTTURALI
I calcestruzzi devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente nel D.M. 14/01/08 (NTC 2008), nel Decreto Ministeriale del 9 gennaio 1996, Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche, attuativo della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 e nelle relative circolari esplicative e alle vigenti norme tecniche emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici. È fatto divieto di impiegare calcestruzzi provenienti da stabilimenti di preconfezionamento privi di certificazione di qualità.
Verrà utlizzato un calcestruzzo preconfezionato ordinario per opere strutturali o magroni di sottofondazione, avente classe di consistenza S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 con resistenza caratteristica Rck pari a 20 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LL.PP.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'eventuale allontanamento dell'acqua mediante idonee pompe o deviazioni, la vibratura e la cementazione dell'eventuale cordolo della scogliera secondo le previsioni di progetto e le indicazioni della Direzione Lavori.
La voce di prezzo comprende inoltre la fornitura in opera con l'ausilio di autobetoniera compreso l'onera per l'impiego di pompe o gru, la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Sono altresì compresi tutti gli oneri per l’acceso ai luoghi di getto, comprese eventuale realizzazione di piste di servizio in alveo.
Art. 76. ACCIAIO DA CEMENTO ARMATO NORMALE
Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente nel D.M. 14/01/08 (NTC 2008), nel Decreto Ministeriale del 9 gennaio 1996, Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche, attuativo della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 e nelle relative circolari esplicative e alle vigenti
norme tecniche emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici. È fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine
Art. 77. PRODOTTI IN LATERIZIO PER COPERTURE INCLINATE
Le tegole e i coppi di laterizio per coperture ed i loro pezzi speciali si intendono denominati secondo le dizioni commerciali usuali (marsigliese, romana, ecc.). Detti prodotti devono rispondere alle prescrizioni del progetto, alle specifiche di cui alla norma UNI EN 1304 (“Tegole di laterizio e relativi accessori – Definizioni e specifiche di prodotto”) e in mancanza e/o a completamento alle prescrizioni di seguito riportate.
I difetti visibili sono ammessi nei seguenti limiti:
– le fessure non devono essere visibili o rilevabili a percussione;
– le protuberanze e scagliature non devono avere diametro medio (tra dimensione massima
e minima) maggiore di 15 mm e non deve esserci più di 1 protuberanza; è ammessa 1 protuberanza di diametro medio tra 7 e 15 mm ogni 2 dm² di superficie proiettata;
– sbavature tollerate purché permettano un corretto assemblaggio.
b) Sulle dimensioni nominali e forma geometrica sono ammesse le seguenti tolleranze:
– lunghezza: ± 3%;
– larghezza: ± 3% per tegole e ± 8% per coppi.
c) Sulla massa convenzionale è ammessa una tolleranza del 15%.
d) L’impermeabilità (UNI EN 539-1) deve essere tale da non permettere la caduta di goccia d’acqua dall’intradosso.
e) La resistenza a flessione (forza F singola), misurata secondo le modalità di cui alla norma UNI EN 538, deve essere maggiore di 1000 N.
I prodotti devono essere forniti su appositi pallets, legati e protetti da azioni meccaniche e chimiche nonché dalla sporcizia che potrebbero degradarli durante la fase di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Gli imballi, solitamente di materiale termoretraibile, devono contenere un foglio informativo riportante almeno il nome del fornitore e le indicazioni nonché eventuali istruzioni complementari.
Art. 78. PRODOTTI E MEMBRANE PER IMPERMEABILIZZAZIONI SU COPERTURE INCLINATE
Le membrane bituminose utilizzate per l’impermeabilizzazione della copertura dovranno possedere caratteristica di flessibilità alle basse temperature di -15°C da nuova secondo UNI EN 1109, di -5°C dopo invecchiamento di 6 mesi a 70°C secondo UNI EN 1296 / UNI EN 1109 e stabilità di forma a caldo di 130 °C sia da nuova che dopo invecchiamento, con medesima prova, secondo UNI EN 1296
/ UNI EN 1110 e dovrà possedere marcatura CE secondo le direttive specificate nella norma UNI EN 13707 (Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose armate per l’impermeabilizzazione di coperture - Definizioni e caratteristiche) per la precisa destinazione d’uso come elemento di tenuta e deve rispettare i seguenti valori minimi riportati nella dichiarazione di prestazione:
Resistenza a trazione delle giunzioni long /trasv carico massimo: UNI EN 12317-1 500 / 500 N/50mm valore minimo Resistenza a trazione long / trasv carico massimo: UNI EN 12311-1 900 / 650 N/50mm
± 20%
Allungamento a rottura long / trasv: UNI EN 12311-1 40 / 45 % ±2 assoluto Resistenza alla lacerazione long / trasv: UNI EN 12310-1 200 / 200 N -30% Stabilità dimensionale long / trasv: UNI EN 1107-1 met. A ±0,3 %
valore massimo Invecchiamento artificiale tramite esposizione a lungo termine alla combinazione di radiazioni UV, ad alta temperatura ed acqua: UNI EN 1297 / UNI EN 1850-1
Reazione al fuoco: UNI EN 13501-1 classe F
Prova di cicli a fatica (simulazione stress su linea di accostamento pannelli isolanti o su supporti di base discontinui): EOTA TR 0088 per 1500 cicli
Art. 79. INFISSI
Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone, animali, oggetti, e sostanze liquide o gassose nonché dell'energia tra spazi interni ed esterni dell'organismo edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno.
Essi si dividono tra elementi fissi (cioè luci fisse non apribili) e serramenti (cioè con parti apribili); gli infissi si dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi.
Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si fa riferimento alla norma UNI 8369 (varie parti).
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura; le modalità di posa sono sviluppate nell'articolo relativo alle vetrazioni ed ai serramenti.
Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
I serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere realizzati seguendo le prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque nel loro insieme devono essere realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e contribuire, per la parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche, luminose, di ventilazione, ecc.; lo svolgimento delle funzioni predette deve essere mantenuto nel tempo.
Il Direttore dei Lavori potrà procedere all'accettazione dei serramenti mediante il controllo dei materiali che costituiscono l'anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i rivestimenti mediante il controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli accessori. Mediante il controllo delle sue caratteristiche costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei giunti, delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) e per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti costruttive che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta all'acqua, all'aria, al vento, e sulle altre prestazioni richieste.
Il Direttore dei Lavori potrà altresì procedere all'accettazione dell’attestazione di conformità della fornitura alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche od in mancanza a quelle di seguito riportate. Per le classi non specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
Finestre e portefinestre dovranno avere le seguenti caratteristiche:
-coefficiente termico telaio Uw =1.40 Wm2/K;
-coefficiente termico vetro Ug 1.10 =Wm2/K;
-abbattimento acustico Rw 31db;
-certificazioni permeabilità all'aria EN 1026 ed UNI EN 12207 finestra classe 3, portafinestra classe 3;
-certificazioni permeabilità all'acqua EN 1027 ed UNI EN 12208 finestra : classe 6A, portafinestra classe 6A
Art. 80. MATERIALI PER MURATURE IN GENERE
Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.
Se impiegati nella costruzione di murature portanti, devono essere conformi alle norme europee armonizzate della serie UNI EN 771-2005 e alle prescrizioni contenute nel DM 14 gennaio 2008 e nella Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 “Istruzioni per l’applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni”. In particolare - ai sensi dell’art. 11.1, punto A, del DM 14 gennaio 2008 – devono recare la Marcatura CE, secondo il sistema di attestazione della conformità indicato nella tabella 11.10.1 dell’art. 11.10.1 dello stesso decreto.
Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento.
Le eventuali prove su detti elementi saranno condotte seconde le prescrizioni di cui alla norma UNI 772 “Metodi di prova per elementi di muratura”.
Ai sensi dell’art. 11.10.1.1 del DM 14 gennaio 2008, oltre a quanto previsto al punto A del summenzionato art. 11.1 del DM 14 gennaio 2008, il Direttore dei Lavori è tenuto a far eseguire ulteriori prove di accettazione sugli elementi per muratura portante pervenuti in cantiere e sui collegamenti, secondo le metodologie di prova indicate nelle citate nome armonizzate.
Le prove di accettazione su materiali di cui al presente articolo sono obbligatorie e devono essere eseguite e certificate presso un laboratorio di cui all’art. 59 del DPR 380/2001.
Art. 81. MATERIALE PER IMPIANTI ELETTRICI
Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti
Gli impianti e i componenti devono essere realizzati a regola d'arte.
Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono corrispondere alle Leggi e ai Regolamenti vigenti alla data di presentazione del progetto-offerta esecutivo e in particolare essere conformi:
- alle prescrizioni delle Autorità Locali, comprese quelle dei Vigili del Fuoco;
- alle prescrizioni e indicazioni dell'ENEL o dell'Azienda locale distributrice dell'energia elettrica;
- alle prescrizioni e indicazioni della Telecom Italia o dell'Azienda che effettua il servizio telefonico;
- alle prescrizioni delle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
Nei disegni e negli atti posti a base dell'appalto, deve essere chiaramente precisata, la destinazione o l'uso di ciascun ambiente, da parte della Committenza, affinché le Ditte concorrenti ne tengano debito conto nella progettazione degli impianti ai fini di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge in materia antinfortunistica, nonché dalle norme CEI.
I cavi
Isolamento dei cavi:
i cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria devono essere adatti a tensione nominale verso terra e tensione nominale (Uo/U) non inferiori a 450/750 V, simbolo di designazione 07. Quelli utilizzati nei circuiti di segnalazione e comando devono essere adatti a tensioni nominali non inferiori a 300/500 V, simbolo di designazione 05. Questi ultimi, se posati nello stesso tubo, condotto o canale con cavi previsti con tensioni nominali superiori, devono essere adatti alla tensione nominale maggiore;
colori distintivi dei cavi:
i conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL. In particolare, i conduttori di neutro e protezione devono essere contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-verde. I conduttori di fase, devono essere contraddistinti in modo univoco per tutto l'impianto dai colori nero, grigio (cenere) e marrone;
sezioni minime e cadute di tensioni massime ammesse:
le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei circuiti (affinché la caduta di tensioni non superi il valore del 4% della tensione a vuoto) devono essere scelte tra quelle unificate. In ogni caso non devono essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI-UNEL.
Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni minime ammesse per i conduttori di rame sono:
- 0,75 mm2 per i circuiti di segnalazione e