Assistenza sanitaria integrativa. 1. Le parti, concordando di prevedere, a far data dal 1° luglio 2018, una forma di assi- stenza sanitaria integrativa in favore dei lavoratori compresi nella sfera di applicazione del presente contratto e, a tal fine, di far richiesta di aderire al Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore terziario, distribuzione e servizi (Fondo EST) a parità di contribuzione. 2. Pertanto, a decorrere dalla suddetta data, saranno iscritti al Fondo i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con esclusione dei quadri. 3. La contribuzione al Fondo, che ne cura la riscossione come da proprio regolamento, è stabilita, per ciascun iscritto, in 10 euro mensili a carico del datore di lavoro, e 2 euro, sal- va diversa disposizione concordata a livello aziendale, a carico del lavoratore. 4. I contributi devono essere versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento. 5. Con decorrenza dal mese successivo dalla data indicata dal primo comma del presen- te articolo, l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto. 6. Qualora prevista, è inoltre dovuta al Fondo una quota una tantum, a carico delle azien- de che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo, pari a 30 euro per ciascun lavoratore. 7. Sono fatti salvi le disposizioni e gli accordi aziendali che, alla data di entrata in vigore dell’obbligatorietà dell’iscrizione al Fondo, già prevedano l’iscrizione a fondi di assistenza sanitaria integrativa, purché il contributo del datore sia pari o superiore a quanto previsto al precedente comma 3, ferma restando la possibilità di aderire al Fondo di cui al comma 1.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Verbale Di Accordo
Assistenza sanitaria integrativa. 1. Le parti, concordando di prevedere, a far data dal 1° luglio 2018, una forma di assi- stenza sanitaria integrativa in favore dei lavoratori compresi nella sfera di applicazione del presente contratto e, a tal fine, di far richiesta di aderire al parti istituiranno un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore terziarioVigilanza Privata, distribuzione che risponda ai requisiti previsti dal D.Lgs. 2.9.97, n. 314 e servizi (successive modifiche ed integrazioni. Le parti convengono di incontrarsi per definire lo Statuto ed il regolamento del Fondo EST) a parità di contribuzione.
2stesso. PertantoA decorrere dal 1° gennaio 2007, a decorrere dalla suddetta data, saranno sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore Vigilanza Privata, assunti a tempo indeterminato, con esclusione dei quadri.
3contratto a tempo pieno e a tempo parziale, compresi i lavoratori apprendisti. La contribuzione al FondoPer il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico dell'azienda, che ne cura la riscossione come da proprio regolamentopari a: - per il personale assunto a tempo pieno, è stabilita, 10 euro mensili per ciascun iscritto, in 10 con decorrenza dal 1° gennaio 2007; - per il personale assunto a tempo parziale, 7 euro mensili a carico del datore di lavoroper ciascun iscritto, e 2 euro, sal- va diversa disposizione concordata a livello aziendale, a carico del lavoratore.
4con decorrenza dal 1° gennaio 2007. I contributi devono essere sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.
5. Con decorrenza dal mese successivo dalla data indicata dal primo comma Le parti si danno atto che sia la quota una tantum che il contributo a carico dell'azienda sono parte integrante del presen- te articolotrattamento economico contrattuale, l’azienda conseguentemente l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è di cui ai precedenti commi sarà tenuta alternativamente ad erogare al lavoratore erogare; - un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16,00 lordi30 lordi mensili, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto.
6, di cui all'art. Qualora prevista105. Dichiarazione a verbale Le Parti, è inoltre dovuta al Fondo in una quota una tantum, a carico delle azien- de che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo, pari a 30 euro per ciascun lavoratore.
7. Sono fatti salvi le disposizioni e gli accordi aziendali che, alla data logica di entrata in vigore dell’obbligatorietà dell’iscrizione al Fondo, già prevedano l’iscrizione a fondi di assistenza valorizzazione dell'Assistenza sanitaria integrativa, purché il contributo del datore sia pari o superiore a quanto previsto al precedente comma 3dichiarano la possibilità, ferma restando qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare la possibilità quota definita, di aderire al Fondo di cui al comma 1valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni diverse.
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Samples: CCNL Per I Dipendenti Da Istituti E Imprese Di Vigilanza Privata E Servizi Fiduciari, CCNL Per Dipendenti Da Istituti E Imprese Di Vigilanza Privata E Servizi Fiduciari
Assistenza sanitaria integrativa. 1. Le parti, concordando di prevedere, a far data dal 1° luglio 2018, una forma di assi- stenza sanitaria integrativa in A favore dei lavoratori dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto e, a tal fine, di far richiesta di aderire al è previsto un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore terziario, distribuzione e servizi (Fondo EST"Xxxxx Xxxxxxx") integrativo del Servizio Sanitario Nazionale, finanziato mediante un contributo che a parità decorrere dall’1/1/2007 è fissato nelle seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di contribuzioneeuro 45.940,00:
a) 5,50% a carico dell'azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo della quota di cui all'accordo specifico a titolo di contributo sindacale o della quota di servizio;
b) 1,10% a carico dell'azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze della stessa. A decorrere dall’1/10/2011, il contributo di cui alla presente lettera è fissato nella misura del 2,41% in ragione d'anno, elevato al 2,46% a decorrere dall’1/1/2014. A decorrere dall’1/1/2016 il contributo di cui alla presente lettera è fissato nella misura del 2,51% in ragione d'anno, elevato al 2,56% in ragione d'anno a decorrere dall’1/1/2018;
c) 1,87% a carico del dirigente in servizio.
2. PertantoIl contributo va versato con cadenza trimestrale, a decorrere dalla suddetta dataper tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, saranno iscritti al Fondo i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con esclusione dei quadriivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.
3. La contribuzione al Hanno diritto alle prestazioni del Fondo, che ne cura la riscossione come da proprio ad esclusione dei programmi di prevenzione sanitaria riservati ai soli dirigenti in servizio ed ai prosecutori volontari, anche i familiari del dirigente individuati dal regolamento, è stabilita, per ciascun iscritto, in 10 euro mensili a carico del datore di lavoro, e 2 euro, sal- va diversa disposizione concordata a livello aziendale, a carico del lavoratore.
4. I contributi devono Possono essere versati iscritti al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti titolari di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria, i superstiti beneficiari di pensione di reversibilità o indiretta INPS (o di altre forme obbligatorie sostitutive, esclusive o esonerative), nonché i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l'iscrizione in caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.
5. Con decorrenza La contribuzione a carico del prosecutore volontario è pari alla somma degli importi dovuti al Fondo dal mese successivo dalla data indicata dal primo comma del presen- te articolo, l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità dirigente in attività e che rientra nella retribuzione di fattodall'azienda.
6. Qualora previstaA decorrere dall’1/1/2002 la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è fissata in euro 877,98. A decorrere dall’1/10/2011, la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è inoltre dovuta al Fondo una quota una tantumfissata in euro 1.985,13, elevata a 2.008,10 euro a decorrere dall’1/1/2014, a carico 2.032,00 euro a decorrere dall’1/1/2016 ed a 2.054,00 euro a decorrere dall’1/1/2018. Tale importo è soggetto a rivalutazione tenendo conto anche delle azien- de che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al esigenze di equilibrio tecnico del Fondo, pari a 30 euro per ciascun lavoratore.
7. Sono fatti salvi le disposizioni e gli accordi aziendali cheA decorrere dall’1/7/2004, alla data si stabilisce l'introduzione di entrata in vigore dell’obbligatorietà dell’iscrizione al un contributo a carico dei superstiti che beneficiano dell'assistenza sanitaria ai sensi del regolamento del Fondo, già prevedano l’iscrizione pari al 60% - con gli opportuni arrotondamenti - di quello previsto a fondi carico dei dirigenti pensionati.
8. Il Fondo di assistenza sanitaria integrativaAssistenza Sanitaria per i dirigenti di aziende commerciali e di trasporto e di spedizione "Xxxxx Xxxxxxx" è disciplinato da un apposito statuto e regolamento, purché concordato fra le parti che hanno stipulato il presente contratto.
9. La gestione del Fondo è affidata ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali stipulanti che la eserciteranno congiuntamente in seno agli organi di amministrazione del Fondo stesso.
10. Le parti, preso atto che l'andamento del piano di riordino del FASDAC sta proseguendo nel rispetto degli obiettivi, confermano i contenuti di cui all'allegato 2 dell'accordo del 27/9/2011 (all. E del CCNL del 31/7/2013). Le parti confermano, altresì, che l'adeguamento del 2% si applica al contributo del datore sia pari o superiore a quanto previsto al precedente comma 3, ferma restando la possibilità di aderire al Fondo solidarietà di cui al comma 1.° comma, lett. b) del presente articolo ed analogamente ad una quota pari ad euro 1.130,12, come rivalutata nei successivi adeguamenti, posta a carico dei pensionati diretti. Nella vigenza del presente rinnovo tale adeguamento del 2% si applica per l'anno 2016, nonché di un ulteriore 2% per l'anno 2018 su una quota pari ad euro 1.148,50, come rivalutata nel 2016. --- Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 21/7/2016
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Samples: Dirigenti Aziende Commerciali
Assistenza sanitaria integrativa. 1. Le parti, concordando di prevedere, a far data dal 1° luglio 2018, una forma di assi- stenza sanitaria integrativa in favore dei lavoratori compresi nella sfera di applicazione del presente contratto e, a tal fine, di far richiesta di aderire al parti istituiranno un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore terziarioVigilanza Privata, distribuzione che risponda ai requisiti previsti dal D.Lgs. 2.9.97, n. 314 e servizi (successive modifiche ed integrazioni. Le parti convengono di incontrarsi per definire lo Statuto ed il regolamento del Fondo EST) a parità di contribuzione.
2stesso. PertantoA decorrere dal 1 gennaio 2020, a decorrere dalla suddetta data, saranno sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore Vigilanza Privata, assunti a tempo indeterminato, con esclusione dei quadri.
3contratto a tempo pieno e a tempo parziale, compresi i lavoratori apprendisti. La contribuzione al FondoPer il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico dell'azienda, che ne cura la riscossione come da proprio regolamentopari a: - per il personale assunto a tempo pieno, è stabilita, 10 euro mensili per ciascun iscritto, in 10 con decorrenza dal 1o gennaio 2007; - per il personale assunto a tempo parziale, 7 euro mensili a carico del datore di lavoroper ciascun iscritto, e 2 euro, sal- va diversa disposizione concordata a livello aziendale, a carico del lavoratore.
4con decorrenza dal 1 gennaio 2020. I contributi devono essere sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.
5. Con decorrenza dal mese successivo dalla data indicata dal primo comma Le parti si danno atto che sia la quota una tantum che il contributo a carico dell'azienda sono parte integrante del presen- te articolotrattamento economico contrattuale, l’azienda conseguentemente l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è di cui ai precedenti commi sarà tenuta alternativamente ad erogare al lavoratore erogare; - un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16,00 lordi30 lordi mensili, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto.
6, di cui all'art. Qualora prevista105. Dichiarazione a verbale Le Parti, è inoltre dovuta al Fondo in una quota una tantum, a carico delle azien- de che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo, pari a 30 euro per ciascun lavoratore.
7. Sono fatti salvi le disposizioni e gli accordi aziendali che, alla data logica di entrata in vigore dell’obbligatorietà dell’iscrizione al Fondo, già prevedano l’iscrizione a fondi di assistenza valorizzazione dell'Assistenza sanitaria integrativa, purché il contributo del datore sia pari o superiore a quanto previsto al precedente comma 3dichiarano la possibilità, ferma restando qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare la possibilità quota definita, di aderire al Fondo di cui al comma 1valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni diverse.
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Samples: Contratto Delle Guardie Campestri
Assistenza sanitaria integrativa. 1. Le parti, concordando di prevedere, a far data dal 1° luglio 2018, una forma di assi- stenza sanitaria integrativa in favore dei lavoratori compresi nella sfera di applicazione del presente contratto e, a tal fine, di far richiesta di aderire al Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore terziario, distribuzione e servizi (Fondo EST) a parità di contribuzione.
2. Pertanto, a decorrere dalla suddetta data, saranno iscritti al Fondo i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con esclusione dei quadri.
3. La contribuzione al Fondo, che ne cura la riscossione come da proprio regolamento, è stabilita, per ciascun iscritto, in 10 euro mensili a carico del datore di lavoro, e 2 euro, sal- va diversa disposizione concordata a livello aziendale, a carico del lavoratore.
4. I contributi devono essere versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.
5. Con decorrenza dal mese successivo dalla data indicata dal primo comma del presen- te articolo, l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto.
6. Qualora prevista, è inoltre dovuta al Fondo una quota una tantum, a carico delle azien- de aziende che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo, pari a 30 euro per ciascun lavoratore.
7. Sono fatti salvi le disposizioni e gli accordi aziendali che, alla data di entrata in vigore dell’obbligatorietà dell’iscrizione al Fondo, già prevedano l’iscrizione a fondi di assistenza sanitaria integrativa, purché il contributo del datore sia pari o superiore a quanto previsto al precedente comma 3, ferma restando la possibilità di aderire al Fondo di cui al comma 1.. Dichiarazione a verbale
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Assistenza sanitaria integrativa. 1Le parti convengono di istituire l’assistenza sanitaria integrativa a favore dei Lavoratori dipendenti da Istituti e/o Aziende di Vigilanza Privata di Roma e Provincia. Le parti, concordando iscrizioni dei Lavoratori in forza alla data di prevederestipulazione del presente CIT (purché soddisfino i requisiti specificati al comma successivo) avverranno a cura delle aziende entro il 30 agosto 2004. Hanno diritto all’iscrizione:
A. i lavoratori con contratto a tempo indeterminato (compresi quelli a tempo parziale) in organico al 30 maggio di ogni anno;
B. i lavoratori con contratto a tempo determinato (compresi quelli a tempo parziale) in organico al 30 maggio di ogni anno; e che abbiano maturato a detta data dodici mesi di anzianità aziendale complessiva (anche in più rapporti). La copertura assicurativa in favore degli iscritti opererà a partire dal 1 novembre 2004 e poi per gli anni successivi con decorrenza 31 maggio. Per ogni anno di vigenza del presente CIT sarà versato al fondo di assistenza, a far data dal 1° luglio 2018, una forma di assi- stenza sanitaria integrativa in favore totale carico dei lavoratori compresi nella sfera di applicazione del presente contratto e, a tal fine, di far richiesta di aderire al Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore terziario, distribuzione e servizi (Fondo EST) a parità di contribuzione.
2. Pertanto, a decorrere dalla suddetta data, saranno iscritti al Fondo i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con esclusione dei quadri.
3. La contribuzione al Fondo, che ne cura la riscossione come da proprio regolamento, è stabilita, per ciascun iscritto, in 10 euro mensili a carico del datore datori di lavoro, e 2 euroun importo lordo di € 207,00 per ogni iscritto. Il versamento al fondo andrà effettuato entro il 31 maggio di ogni anno, sal- va diversa disposizione concordata a livello aziendale, a carico del lavoratore.
4. I contributi devono essere versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.
5. Con decorrenza dal mese successivo dalla data indicata dal primo comma del presen- te articolo, l’azienda che ometta ad eccezione dell’anno 2004 nel quale il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile andrà fatto entro il 31 ottobre. In caso di importo pari ad euro 16,00 lordimancato versamento da parte di un’azienda, da corrispondere i Lavoratori potranno promuovere apposita azione per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione il riconoscimento del risarcimento del danno, entro i limiti di fatto.
6. Qualora prevista, è inoltre dovuta al Fondo una quota una tantum, a carico delle azien- de che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo, pari a 30 euro per ciascun lavoratore.
7. Sono fatti salvi le disposizioni e gli accordi aziendali che, alla data di entrata in vigore dell’obbligatorietà dell’iscrizione al Fondo, già prevedano l’iscrizione a fondi indennizzo previsti dalla cassa di assistenza integrativa sanitaria integrativa, purché il contributo del datore che erogherà i trattamenti sia pari o superiore a quanto previsto al precedente comma 3, ferma restando la possibilità di aderire al Fondo di cui al comma 1informa diretta che indiretta.
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Samples: Assistenza Sanitaria Integrativa
Assistenza sanitaria integrativa. L'art. 27 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente: "Art. 27 (Assistenza sanitaria integrativa)
1. Le parti, concordando di prevedere, a far data dal 1° luglio 2018, una forma di assi- stenza sanitaria integrativa in A favore dei lavoratori dirigenti compresi nella nel a sfera di applicazione del presente contratto e, a tal fine, di far richiesta di aderire al è previsto un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore terziario, distribuzione e servizi (Fondo EST"Xxxxx Xxxxxxx") integrativo del Servizio sanitario nazionale, finanziato mediante un contributo che a parità decorrere dal 1° gennaio 2007 è fissato nel e seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di contribuzioneeuro 45.940,00:
a) 5,50% a carico del 'azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo del a quota di cui al 'accordo specifico a titolo di contributo sindacale o del a quota di servizio;
b) 1,10% a carico del 'azienda e a favore del a gestione dirigenti pensionati, dovuto per ciascun dirigente al e dipendenze del a stessa. A decorrere dal 1° ottobre 2011 il contributo di cui al a presente lettera è fissato nel a misura del 2,41% in ragione d'anno;
c) 1,87% a carico del dirigente in servizio.
2. PertantoIl contributo va versato con cadenza trimestrale, a decorrere dalla suddetta dataper tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, saranno iscritti al Fondo i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con esclusione dei quadriivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.
3. La contribuzione Hanno diritto al e prestazioni del Fondo, che ne cura la riscossione come da proprio ad esclusione dei programmi di prevenzione sanitaria riservati ai soli dirigenti in servizio ed ai prosecutori volontari, anche i familiari del dirigente individuati dal regolamento, è stabilita, per ciascun iscritto, in 10 euro mensili a carico del datore di lavoro, e 2 euro, sal- va diversa disposizione concordata a livello aziendale, a carico del lavoratore.
4. I contributi devono Possono essere versati iscritti al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti titolari di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria, i superstiti beneficiari di pensione di reversibilità o indiretta INPS (o di altre forme obbligatorie sostitutive, esclusive o esonerative), nonché i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l'iscrizione in caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.
5. Con decorrenza La contribuzione a carico del prosecutore volontario è pari al a somma degli importi dovuti al Fondo dal mese successivo dalla data indicata dirigente in attività e dal primo comma del presen- te articolo, l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto'azienda.
6. Qualora prevista, è inoltre dovuta al Fondo una quota una tantum, A decorrere dal 1° gennaio 2002 la contribuzione annua a carico delle azien- de che per dei dirigenti pensionati è fissata in euro 877,98. A decorrere dal 1° ottobre 2011, la prima volta iscrivano i propri lavoratori al contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è fissata in euro 1.985,13. Tale importo è soggetto a rivalutazione tenendo conto anche del e esigenze di equilibrio del Fondo, pari a 30 euro per ciascun lavoratore.
7. Sono fatti salvi le disposizioni e gli accordi aziendali cheA decorrere dal 1° luglio 2004, alla data si stabilisce l'introduzione di entrata in vigore dell’obbligatorietà dell’iscrizione al un contributo a carico dei superstiti che beneficiano del 'assistenza sanitaria ai sensi del regolamento del Fondo, già prevedano l’iscrizione pari al 60% - con gli opportuni arrotondamenti - di quel o previsto a fondi carico dei dirigenti pensionati.
8. Il Fondo di assistenza sanitaria integrativaper i dirigenti di aziende commerciali e di trasporto e di spedizione "Xxxxx Xxxxxxx" è disciplinato da un apposito Statuto e regolamento, purché concordato fra le parti che hanno stipulato il contributo presente contratto.
9. La gestione del datore sia pari o superiore a quanto previsto al precedente comma 3, ferma restando Fondo è af idata ai rappresentanti del e Organizzazioni sindacali stipulanti che la possibilità eserciteranno congiuntamente in seno agli Organi di aderire al amministrazione del Fondo di cui al comma 1stesso.".
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Assistenza sanitaria integrativa. 1. Le parti, concordando di prevedere, a far data dal 1° luglio 2018, una forma di assi- stenza assistenza sanitaria integrativa in favore dei lavoratori compresi nella sfera di applicazione del presente contratto e, a tal fine, di far richiesta di aderire al Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore terziario, distribuzione e servizi (Fondo EST) a parità di contribuzione.
2. Pertanto, a decorrere dalla suddetta data, saranno iscritti al Fondo i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con esclusione dei quadri.
3. La contribuzione al Fondo, che ne cura la riscossione come da proprio regolamento, è stabilita, per ciascun iscritto, in 10 euro mensili a carico del datore di lavoro, e 2 euro, sal- va salva diversa disposizione concordata a livello aziendale, a carico del lavoratore.
4. I contributi devono essere versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.
5. Con decorrenza dal mese successivo dalla data indicata dal primo comma del presen- te presente articolo, l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto.
6. Qualora prevista, è inoltre dovuta al Fondo una quota una tantum, a carico delle azien- de aziende che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo, pari a 30 euro per ciascun lavoratore.
7. Sono fatti salvi le disposizioni e gli accordi aziendali che, alla data di entrata in vigore dell’obbligatorietà dell’iscrizione al Fondo, già prevedano l’iscrizione a fondi di assistenza sanitaria integrativa, purché il contributo del datore sia pari o superiore a quanto previsto al precedente comma 3, ferma restando la possibilità di aderire al Fondo di cui al comma 1. Le parti si danno specificatamente atto che nella determinazione della parte normativa/economica del presente CCNL si è tenuto conto dell’incidenza delle quote e dei contributi previsti dal presente per il finanziamento del Fondo di Assistenza sanitaria integrativa (Fondo EST). Il trattamento economico complessivo, risulta, pertanto, comprensivo di tali quote e contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico. Il contributo pari a 10 euro e l’eventuale quota una tantum di 30 euro sono sostitutivi di un equivalente aumento contrattuale ed assumono, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano il presente CCNL.
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Assistenza sanitaria integrativa. 1. Le parti, concordando di prevedere, a far data dal 1° luglio 2018, una forma di assi- stenza sanitaria integrativa in favore dei lavoratori compresi nella sfera di applicazione del presente contratto e, a tal fine, di far richiesta di aderire al Parti istituiranno un Fondo di assistenza sanitaria integrativa integrativa, denominato FONSAN per i lavoratori del settore terziarioprivato, distribuzione che risponda ai requisiti previsti dal D.lgs. 2.9.97 n. 314 e servizi (successive modifiche e integrazioni. Le Parti convengono di istituire una Commissione bilaterale per definire, entro il termine del 28.5.09, lo Statuto e il regolamento del Fondo EST) a parità di contribuzione.
2stesso. Pertanto, a A decorrere dalla suddetta data, saranno dall’1.6.09 sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore privato, assunti a tempo indeterminatoindeterminato con contratto a tempo pieno e i lavoratori dipendenti da aziende del settore privato assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale. Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico della azienda, con esclusione dei quadri.
3. La contribuzione al Fondopari a: - per il personale assunto a tempo pieno, che ne cura la riscossione come da proprio regolamento, è stabilita, E 10,00 mensili per ciascun iscritto, in 10 euro con decorrenza dall’1.6.09; - per il personale assunto a tempo parziale, E 7,00 mensili a carico del datore di lavoroper ciascun iscritto, e 2 euro, sal- va diversa disposizione concordata a livello aziendale, a carico del lavoratore.
4. I con decorrenza dall’1.6.09; - i contributi devono essere sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.
5. Con decorrenza dal mese successivo dalla data indicata dal primo comma del presen- te articolo, l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto.
6. Qualora prevista, è inoltre E’ dovuta al Fondo una quota ‘una tantum’, a carico delle azien- de della azienda, pari ad E 40,00 per ciascun iscritto che per saranno versate in 2 rate di E 20,00 ciascuna, la prima volta iscrivano i propri all’adesione al presente CCNL, la seconda trascorsi 6 mesi dalla prima rata. Il regolamento del Fondo può consentire l'iscrizione di altre categorie di lavoratori al Fondoe la prosecuzione volontaria da parte di coloro che, pari a 30 euro per ciascun lavoratore.
7qualsiasi causa, perdano il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione. Sono fatti salvi le disposizioni e gli accordi integrativi di 2° livello, territoriali o aziendali che, già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore dell’obbligatorietà dell’iscrizione al Fondodel presente accordo, già che prevedano l’iscrizione a fondi l'istituzione di Casse o Fondi di assistenza sanitaria integrativa, purché il contributo . Di conseguenza gli obblighi di natura contrattuale relativi ai suddetti accordi continueranno ad essere assolti secondo le modalità ivi contenute. All'avvio della piena operatività del datore sia pari o superiore Fondo a quanto previsto al precedente comma 3, ferma restando la possibilità livello nazionale saranno definiti specifici accordi di aderire al Fondo di cui al comma 1armonizzazione.
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Assistenza sanitaria integrativa. 1. Le parti, concordando di prevedere, a far data dal 1° luglio 2018, una forma di assi- stenza sanitaria integrativa in A favore dei lavoratori dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto e, a tal fine, di far richiesta di aderire al è previsto un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore terziario, distribuzione e servizi (Fondo EST“Xxxxx Xxxxxxx”) integrativo del Servizio Sanitario Nazionale, finanziato mediante un contributo che a parità decorrere dal 1° gennaio 2007 è fissato nelle seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di contribuzioneeuro 45.940,00:
a) 5,50% a carico dell’azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo della quota di cui all’accordo specifico a titolo di contributo sindacale o della quota di servizio;
b) 1,10% a carico dell'azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze della stessa;
c) 1,87% a carico del dirigente in servizio.
2. PertantoIl contributo va versato con cadenza trimestrale, a decorrere dalla suddetta dataper tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, saranno iscritti al Fondo i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con esclusione dei quadriivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.
3. La contribuzione al Hanno diritto alle prestazioni del Fondo, che ne cura la riscossione come da proprio ad esclusione dei programmi di prevenzione sanitaria riservati ai soli dirigenti in servizio ed ai prosecutori volontari, anche i familiari del dirigente individuati dal regolamento, è stabilita, per ciascun iscritto, in 10 euro mensili a carico del datore di lavoro, e 2 euro, sal- va diversa disposizione concordata a livello aziendale, a carico del lavoratore.
4. I contributi devono Possono essere versati iscritti al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti titolari di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria, i superstiti beneficiari di pensione di reversibilità o indiretta INPS (o di altre forme obbligatorie sostitutive, esclusive o esonerative), nonché i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l’iscrizione in caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.
5. Con decorrenza La contribuzione a carico del prosecutore volontario è pari alla somma degli importi dovuti al Fondo dal mese successivo dalla data indicata dal primo comma del presen- te articolo, l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità dirigente in attività e che rientra nella retribuzione di fattodall’azienda.
6. Qualora prevista, è inoltre dovuta al Fondo una quota una tantum, A decorrere dal 1° gennaio 2002 la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è fissata in euro 877,98. Tale importo è soggetto a rivalutazione tenendo conto anche delle azien- de che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al esigenze di equilibrio tecnico del Fondo, pari a 30 euro per ciascun lavoratore.
7. Sono fatti salvi le disposizioni e gli accordi aziendali cheA decorrere dal 1° luglio 2004, alla data si stabilisce l’introduzione di entrata in vigore dell’obbligatorietà dell’iscrizione al un contributo a carico dei superstiti che beneficiano dell’assistenza sanitaria ai sensi del regolamento del Fondo, già prevedano l’iscrizione pari al 60% - con gli opportuni arrotondamenti - di quello previsto a fondi di assistenza sanitaria integrativa, purché il contributo del datore sia pari o superiore a quanto previsto al precedente comma 3, ferma restando la possibilità di aderire al carico dei dirigenti pensionati.
8. Il Fondo di cui al comma 1Assistenza Sanitaria per i dirigenti di aziende commerciali e di trasporto e di spedizione "Xxxxx Xxxxxxx" è disciplinato da un apposito statuto e regolamento, concordato fra le parti che hanno stipulato il presente contratto.
9. La gestione del Fondo è affidata ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali stipulanti che la eserciteranno congiuntamente in seno agli organi di amministrazione del Fondo stesso.
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Assistenza sanitaria integrativa. 1. Le parti, concordando di prevedere, a far data dal 1° luglio 2018, una forma di assi- stenza sanitaria integrativa in favore dei lavoratori compresi nella sfera di applicazione del presente contratto e, a tal fine, di far richiesta di aderire al parti istituiranno un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore terziario, distribuzione e servizi (servizi, che risponda ai requisiti previsti dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni. Le parti convengono di istituire una Commissione bilaterale per definire, entro il termine del 31 dicembre 2004, lo Statuto ed il regolamento del Fondo EST) a parità di contribuzione.
2stesso. PertantoA decorrere dal 1° settembre 2005, a decorrere dalla suddetta data, saranno sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore terziario distribuzione e servizi, assunti a tempo indeterminatoindeterminato con contratto a tempo pieno, con ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all'art. 12, s.p.
3, del presente contratto. La contribuzione A decorrere dal 1° settembre 2005, sono iscritti al FondoFondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore terziario distribuzione e servizi, che ne cura assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la riscossione come da proprio regolamentospecifica normativa di cui all'art. 12, s.p., del presente contratto. Per il finanziamento del Fondo è stabilitadovuto un contributo a carico dell'azienda, pari a: - per il personale assunto a tempo pieno, 10 euro mensili per ciascun iscritto, in 10 con decorrenza dal 1° settembre 2005; - per il personale assunto a tempo parziale, 7 euro mensili a carico del datore di lavoroper ciascun iscritto, e 2 euro, sal- va diversa disposizione concordata a livello aziendale, a carico del lavoratore.
4con decorrenza dal 1° settembre 2005. I contributi devono essere sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.
5. Con decorrenza dal mese successivo dalla data indicata dal primo comma del presen- te articolo, l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto.
6. Qualora prevista, è inoltre E' dovuta al Fondo una quota "una tantum", a carico delle azien- de che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondodella azienda, pari a 30 euro per ciascun lavoratore.
7iscritto che saranno versate in due rate di 15 euro ciascuna, ad ottobre 2004 ed a luglio 2005. Il regolamento del Fondo può consentire l'iscrizione di altre categorie di lavoratori del settore e la prosecuzione volontaria da parte di coloro che, per qualsiasi causa, perdano il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione. Sono fatti salvi le disposizioni e gli accordi integrativi di secondo livello, territoriali o aziendali che, già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore dell’obbligatorietà dell’iscrizione al Fondodel presente accordo, già che prevedano l’iscrizione a l'istituzione di casse o fondi di assistenza sanitaria integrativa. Di conseguenza gli obblighi di natura contrattuale relativi ai suddetti accordi continueranno ad essere assolti secondo le modalità ivi contenute. All'avvio della piena operatività del Fondo a livello nazionale saranno definiti specifici accordi di armonizzazione. Le parti, purché il contributo del datore sia pari o superiore a quanto previsto al precedente comma 3in una logica di valorizzazione dell'assistenza sanitaria integrativa, ferma restando dichiarano la possibilità possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare la quota definita, di aderire al Fondo di cui al comma 1valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni diverse.
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Assistenza sanitaria integrativa. 1. Le parti, concordando di prevedere, a far data dal 1° luglio 2018, una forma di assi- stenza sanitaria integrativa in A favore dei lavoratori dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto e, a tal fine, di far richiesta di aderire al è previsto un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore terziario, distribuzione e servizi (Fondo EST"Xxxxx Xxxxxxx") integrativo del Servizio Sanitario Nazionale, finanziato mediante un contributo che a parità decorrere dall’1/1/2007 è fissato nelle seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di contribuzioneeuro 45.940,00:
a) 5,50% a carico dell’azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo della quota di cui all’accordo specifico a titolo di contributo sindacale o della quota di servizio;
b) 1,10% a carico dell'azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze della stessa. A decorrere dall’1/10/2011, il contributo di cui alla presente lettera è fissato nella misura del 2,41% in ragione d’anno, elevato al 2,46% a decorrere dall’1/1/2014;
c) 1,87% a carico del dirigente in servizio.
2. PertantoIl contributo va versato con cadenza trimestrale, a decorrere dalla suddetta dataper tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, saranno iscritti al Fondo i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con esclusione dei quadriivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.
3. La contribuzione al Hanno diritto alle prestazioni del Fondo, che ne cura la riscossione come da proprio ad esclusione dei programmi di prevenzione sanitaria riservati ai soli dirigenti in servizio ed ai prosecutori volontari, anche i familiari del dirigente individuati dal regolamento, è stabilita, per ciascun iscritto, in 10 euro mensili a carico del datore di lavoro, e 2 euro, sal- va diversa disposizione concordata a livello aziendale, a carico del lavoratore.
4. I contributi devono Possono essere versati iscritti al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti titolari di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria, i superstiti beneficiari di pensione di reversibilità o indiretta INPS (o di altre forme obbligatorie sostitutive, esclusive o esonerative), nonché i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l’iscrizione in caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.
5. Con decorrenza La contribuzione a carico del prosecutore volontario è pari alla somma degli importi dovuti al Fondo dal mese successivo dalla data indicata dal primo comma del presen- te articolo, l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità dirigente in attività e che rientra nella retribuzione di fattodall’azienda.
6. Qualora prevista, è inoltre dovuta al Fondo una quota una tantum, A decorrere dall’1/1/2002 la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è fissata in euro 877,98. A decorrere dall’1/10/2011, la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è fissata in euro 1.985,13, elevata a 2.008,10 euro a decorrere dall’1/1/2014. Tale importo è soggetto a rivalutazione tenendo conto anche delle azien- de che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al esigenze di equilibrio tecnico del Fondo, pari a 30 euro per ciascun lavoratore.
7. Sono fatti salvi le disposizioni e gli accordi aziendali cheA decorrere dall’1/7/2004, alla data si stabilisce l’introduzione di entrata in vigore dell’obbligatorietà dell’iscrizione al un contributo a carico dei superstiti che beneficiano dell’assistenza sanitaria ai sensi del regolamento del Fondo, già prevedano l’iscrizione pari al 60% con gli opportuni arrotondamenti di quello previsto a fondi di assistenza sanitaria integrativa, purché il contributo del datore sia pari o superiore a quanto previsto al precedente comma 3, ferma restando la possibilità di aderire al carico dei dirigenti pensionati.
8. Il Fondo di cui Assistenza Sanitaria per i dirigenti di aziende commerciali e di trasporto e di spedizione "Xxxxx Xxxxxxx" è disciplinato da un apposito statuto e regolamento, concordato fra le parti che hanno stipulato il presente contratto.
9. La gestione del Fondo è affidata ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali stipulanti che la eserciteranno congiuntamente in seno agli organi di amministrazione del Fondo stesso. Dichiarazione delle parti Le Parti, al comma 1fine di rendere efficace l’iniziativa di prevenzione, nel rispetto di un percorso diagnostico adeguato alle esigenze sanitarie del dirigente, individuano nel Consiglio di Gestione del Fondo l’organo preposto a stabilire le modalità e condizioni di fruizione dei programmi di prevenzione ed a monitorare periodicamente l’adeguatezza del progetto, anche sotto l’aspetto della razionalizzazione della spesa sanitaria nel suo complesso. Dichiarazione congiunta Le parti attiveranno entro il mese di dicembre 2011 una Commissione paritetica, avente lo scopo, anche in relazione all’evoluzione legislativa in materia, di esaminare finalità, funzioni, statuti e governance dei Fondi bilaterali.
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Assistenza sanitaria integrativa. 1. Le parti, concordando di prevedere, a far data dal 1° luglio 2018, una forma di assi- stenza sanitaria integrativa in A favore dei lavoratori dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto e, a tal fine, di far richiesta di aderire al è previsto un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore terziario, distribuzione e servizi (Fondo EST"Xxxxx Xxxxxxx") integrativo del Servizio Sanitario Nazionale, finanziato mediante un contributo che a parità decorrere dall’1/1/2007 è fissato nelle seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di contribuzioneeuro 45.940,00:
a) 5,50% a carico dell’azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo della quota di cui all’accordo specifico a titolo di contributo sindacale o della quota di servizio;
b) 1,10% a carico dell'azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze della stessa. A decorrere dall’1/10/2011, il contributo di cui alla presente lettera è fissato nella misura del 2,41% in ragione d’anno, elevato al 2,46% a decorrere dall’1/1/2014;
c) 1,87% a carico del dirigente in servizio.
2. PertantoIl contributo va versato con cadenza trimestrale, a decorrere dalla suddetta dataper tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, saranno iscritti al Fondo i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con esclusione dei quadriivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.
3. La contribuzione al Hanno diritto alle prestazioni del Fondo, che ne cura la riscossione come da proprio ad esclusione dei programmi di prevenzione sanitaria riservati ai soli dirigenti in servizio ed ai prosecutori volontari, anche i familiari del dirigente individuati dal regolamento, è stabilita, per ciascun iscritto, in 10 euro mensili a carico del datore di lavoro, e 2 euro, sal- va diversa disposizione concordata a livello aziendale, a carico del lavoratore.
4. I contributi devono Possono essere versati iscritti al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti titolari di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria, i superstiti beneficiari di pensione di reversibilità o indiretta INPS (o di altre forme obbligatorie sostitutive, esclusive o esonerative), nonché i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l’iscrizione in caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.
5. Con decorrenza La contribuzione a carico del prosecutore volontario è pari alla somma degli importi dovuti al Fondo dal mese successivo dalla data indicata dal primo comma del presen- te articolo, l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità dirigente in attività e che rientra nella retribuzione di fattodall’azienda.
6. Qualora prevista, è inoltre dovuta al Fondo una quota una tantum, A decorrere dall’1/1/2002 la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è fissata in euro 877,98. A decorrere dall’1/10/2011, la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è fissata in euro 1.985,13, elevata a 2.008,10 euro a decorrere dall’1/1/2014. Tale importo è soggetto a rivalutazione tenendo conto anche delle azien- de che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al esigenze di equilibrio tecnico del Fondo, pari a 30 euro per ciascun lavoratore.
7. Sono fatti salvi le disposizioni e gli accordi aziendali cheA decorrere dall’1/7/2004, alla data si stabilisce l’introduzione di entrata in vigore dell’obbligatorietà dell’iscrizione al un contributo a carico dei superstiti che beneficiano dell’assistenza sanitaria ai sensi del regolamento del Fondo, già prevedano l’iscrizione pari al 60% - con gli opportuni arrotondamenti - di quello previsto a fondi di assistenza sanitaria integrativa, purché il contributo del datore sia pari o superiore a quanto previsto al precedente comma 3, ferma restando la possibilità di aderire al carico dei dirigenti pensionati.
8. Il Fondo di cui Assistenza Sanitaria per i dirigenti di aziende commerciali e di trasporto e di spedizione "Xxxxx Xxxxxxx" è disciplinato da un apposito statuto e regolamento, concordato fra le parti che hanno stipulato il presente contratto.
9. La gestione del Fondo è affidata ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali stipulanti che la eserciteranno congiuntamente in seno agli organi di amministrazione del Fondo stesso. - Dichiarazione delle parti - Le Parti, al comma 1fine di rendere efficace l’iniziativa di prevenzione, nel rispetto di un percorso diagnostico adeguato alle esigenze sanitarie del dirigente, individuano nel Consiglio di Gestione del Fondo l’organo preposto a stabilire le modalità e condizioni di fruizione dei programmi di prevenzione ed a monitorare periodicamente l’adeguatezza del progetto, anche sotto l’aspetto della razionalizzazione della spesa sanitaria nel suo complesso. - Dichiarazione congiunta - Le parti attiveranno entro il mese di dicembre 2011 una Commissione paritetica, avente lo scopo, anche in relazione all’evoluzione legislativa in materia, di esaminare finalità, funzioni, statuti e governance dei Fondi bilaterali.
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Assistenza sanitaria integrativa. 1. Le parti, concordando di prevedere, a far data dal 1° luglio 2018, una forma di assi- stenza sanitaria integrativa in favore dei lavoratori compresi nella sfera di applicazione del presente contratto e, a tal fine, di far richiesta di aderire al parti istituiranno un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore terziario, distribuzione e servizi (servizi, che risponda ai requisiti previsti dal D.Lgs. 2.9.97, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni. Le parti convengono di istituire una Commissione bilaterale per definire, entro il termine del 31 dicembre 2004, lo Statuto ed il regolamento del Fondo EST) a parità di contribuzione.
2stesso. PertantoA decorrere dal 1° settembre 2005, a decorrere dalla suddetta data, saranno sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore terziario distribuzione e servizi, assunti a tempo indeterminatoindeterminato con contratto a tempo pieno, con ad esclusione dei quadri.
3, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all'art. La contribuzione 112, del presente contratto. A decorrere dal 1° settembre 2005, sono iscritti al FondoFondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore terziario distribuzione e servizi, che ne cura assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la riscossione come da proprio regolamentospecifica normativa di cui all'art. 112, del presente contratto. Per il finanziamento del Fondo è stabilitadovuto un contributo a carico dell’azienda, pari a: - per il personale assunto a tempo pieno, 10 euro mensili per ciascun iscritto, in 10 con decorrenza dal 1° settembre 2005; - per il personale assunto a tempo parziale, 7 euro mensili a carico del datore di lavoroper ciascun iscritto, e 2 euro, sal- va diversa disposizione concordata a livello aziendale, a carico del lavoratore.
4con decorrenza dal 1° settembre 2005. I contributi devono essere sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.
5. Con decorrenza dal mese successivo dalla data indicata dal primo comma del presen- te articolo, l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto.
6. Qualora prevista, è inoltre È dovuta al Fondo una quota una tantum, a carico delle azien- de che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondodella azienda, pari a 30 euro per ciascun lavoratore.
7lavoratore di cui ai precedenti commi 3 e 4 che saranno versate in due rate di 15 euro ciascuna, ad ottobre 2004 ed a luglio 2005. Il regolamento del Fondo può consentire l’iscrizione di altre categorie di lavoratori del settore e la prosecuzione volontaria da parte di coloro che, per qualsiasi causa, perdano il possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione. Sono fatti salvi le disposizioni e gli accordi integrativi di secondo livello, territoriali o aziendali che, già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore dell’obbligatorietà dell’iscrizione al Fondodel presente accordo, già che prevedano l’iscrizione a l’istituzione di casse o fondi di assistenza sanitaria integrativa. Di conseguenza gli obblighi di natura contrattuale relativi ai suddetti accordi continueranno ad essere assolti secondo le modalità ivi contenute. All’avvio della piena operatività del Fondo a livello nazionale saranno definiti specifici accordi di armonizzazione. Le Parti, purché il contributo del datore sia pari o superiore a quanto previsto al precedente comma 3in una logica di valorizzazione dell’Assistenza sanitaria integrativa, ferma restando dichiarano la possibilità possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare la quota definita, di aderire al Fondo di cui al comma 1.valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni diverse
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Assistenza sanitaria integrativa. 1. Le parti, concordando di prevedere, a far data dal 1° luglio 2018, una forma di assi- stenza sanitaria integrativa in A favore dei lavoratori dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto e, a tal fine, di far richiesta di aderire al è previsto un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore terziario, distribuzione e servizi (Fondo EST“Xxxxx Xxxxxxx”) integrativo del Servizio Sanitario Nazionale, finanziato mediante un contributo che a parità decorrere dal 1° gennaio 2007 è fissato nelle seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di contribuzioneeuro 45.940,00:
a) 5,50% a carico dell’azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo della quota di cui all’accordo specifico a titolo di contributo sindacale o della quota di servizio;
b) 1,10% a carico dell'azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze della stessa. A decorrere dal 1° ottobre 2011, il contributo di cui alla presente lettera è fissato nella misura del 2,41% in ragione d’anno, elevato al 2,46% a decorrere dal 1° gennaio 2014;
c) 1,87% a carico del dirigente in servizio.
2. PertantoIl contributo va versato con cadenza trimestrale, a decorrere dalla suddetta dataper tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, saranno iscritti al Fondo i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con esclusione dei quadriivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.
3. La contribuzione al Hanno diritto alle prestazioni del Fondo, che ne cura la riscossione come da proprio ad esclusione dei programmi di prevenzione sanitaria riservati ai soli dirigenti in servizio ed ai prosecutori volontari, anche i familiari del dirigente individuati dal regolamento, è stabilita, per ciascun iscritto, in 10 euro mensili a carico del datore di lavoro, e 2 euro, sal- va diversa disposizione concordata a livello aziendale, a carico del lavoratore.
4. I contributi devono Possono essere versati iscritti al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti titolari di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria, i superstiti beneficiari di pensione di reversibilità o indiretta INPS (o di altre forme obbligatorie sostitutive, esclusive o esonerative), nonché i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l’iscrizione in caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.
5. Con decorrenza La contribuzione a carico del prosecutore volontario è pari alla somma degli importi dovuti al fondo dal mese successivo dalla data indicata dal primo comma del presen- te articolo, l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità dirigente in attività e che rientra nella retribuzione di fattodall’azienda.
6. Qualora prevista, è inoltre dovuta al Fondo una quota una tantum, A decorrere dal 1° gennaio 2002 la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è fissata in euro 877,98. A decorrere dal 1° ottobre 2011, la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è fissata in euro 1.985,13, elevata a 2.008,10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2014. Tale importo è soggetto a rivalutazione tenendo conto anche delle azien- de che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al esigenze di equilibrio tecnico del Fondo, pari a 30 euro per ciascun lavoratore.
7. Sono fatti salvi le disposizioni e gli accordi aziendali cheA decorrere dal 1° luglio 2004, alla data si stabilisce l’introduzione di entrata in vigore dell’obbligatorietà dell’iscrizione al un contributo a carico dei superstiti che beneficiano dell’assistenza sanitaria ai sensi del regolamento del Fondo, già prevedano l’iscrizione pari al 60% – con gli opportuni arrotondamenti – di quello previsto a fondi carico dei dirigenti pensionati.
8. Il Fondo di assistenza sanitaria integrativa, purché per i dirigenti di aziende commerciali e di trasporto e spedizione “Xxxxx Xxxxxxx” è disciplinato da un apposito statuto e regolamento concordato tra le parti che hanno costituito il contributo Fondo stesso.
9. La gestione del datore sia pari o superiore a quanto previsto al precedente comma 3, ferma restando Fondo è affidata ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali costituenti che la possibilità eserciteranno congiuntamente in seno agli organi di aderire al amministrazione del Fondo di cui al comma 1stesso.
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