Common use of Assistenza sanitaria integrativa Clause in Contracts

Assistenza sanitaria integrativa. Le parti concordano di istituire, a decorrere dall’anno 2014, una forma di assistenza integrativa sanitaria a favore del personale in servizio basata sul principio della co-partecipazione economica tra lavoratori ed Enti. A tal fine le parti si impegnano, entro il 31.12.2013, a pervenire mediante una Commissione paritetica ad intese al livello nazionale aventi l’obiettivo di realizzare un regolamento di attuazione, definire i requisiti di iscrivibilità e concordare l’apposito Fondo a cui aderire. Il contributo dovuto dagli Enti datori di lavoro per l’ assistenza sanitaria integrativa è fissato in: - 5 (cinque) euro mensili per 14 (quattordici) mensilità (a luglio e dicembre versamento doppio) per ogni dipendente iscritto; - decorrenza del contributo dall’1.04.2014. L’erogazione del contributo per l’assistenza sanitaria integrativa rientra tra quelle previste dall’articolo 12 della L.30 aprile 1969 n.153 riformulato dal D.Lgs.2 settembre 1997 n. 314 e quindi non costituisce imponibile sia ai fini fiscali che previdenziali e non influisce sugli altri istituti contrattuali (a titolo esemplificativo e non esaustivo TFR, quota oraria, etc.). Per i lavoratori assunti a tempo determinato nessun versamento sarà dovuto per i contratti di durata inferiore ai 3 (tre) mesi, comprese eventuali proroghe; per i contratti superiori ai 3 (tre) mesi, comprese eventuali proroghe, il contributo sarà versato integralmente. La Commissione paritetica definirà i suoi lavori entro il 31/12/2014.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assistenza sanitaria integrativa. Le parti concordano Parti stipulanti il presente c.c.n.l. si danno atto che l’assistenza sanitaria integrativa non sostitutiva del servizio sanitario nazionale definita dal c.c.n.l. costituisce uno dei punti qualificanti del presente xxxxxxx. Al fine di istituireassicurare l’attuazione di detto istituto, le Parti convengono l’istituzione di una commissione operativa composta da un rappresentante per ciascuna organizzazione stipulante finalizzata a decorrere dall’anno 2014definire la strumentazione necessaria per l’avvio, entro l’1 luglio 2013, della copertura sanitaria integrativa di tutti i lavoratori a tempo indeterminato in forza a tale data cui si applica il presente c.c.n.l, e che non abbiano già una forma di assistenza sanitaria integrativa. In tale ottica la commissione proseguirà i suoi lavori per valutare possibili strumenti e soluzioni bilaterali nonché modalità di gestione e formulerà alle parti stipulanti il presente c.c.n.l. una proposta entro il 30 giugno 2012. L’assistenza sanitaria integrativa è concordata tra le parti alle seguenti condizioni: - L’assistenza sanitaria integrativa avrà carattere generale, con un unico fondo per tutti gli addetti al settore e fornirà prestazioni omogenee a favore del prescindere dall’orario contrattuale; - Definizione di un contributo una tantum a carico dell’impresa pari a € 0,50 di iscrizione all’assistenza sanitaria integrativa da versarsi entro il mese di settembre 2012 per il personale in servizio basata sul principio forza alla data dell’1 giugno 2012; - Dall’1 luglio 2013 si riconosce un contributo a carico dell’impresa pari a € 4,00 mensili per i lavoratori fino a 28 ore settimanali; - Dall’1 luglio 2013 si riconosce un contributo a carico dell’impresa pari a € 6,00 mensili per i lavoratori sopra le 28 ore settimanali. La commissione si atterrà ai seguenti principi: - Condizioni e tempistiche di iscrizione al fondo per il personale di nuova assunzione nel settore e per quelli con pluralità di rapporto di lavoro; - Osservanza del quadro di riferimento normativo in materia ed in particolare della co-partecipazione economica tra disciplina fiscale dei contributi versati a tale titolo; - Definizione di norme contrattuali e statutarie per la garanzia per l’iscrizione al fondo, al fine di garantire omogeneità e tutela delle prestazioni a tutti gli addetti del settore; - Modalità di confluenza/opzione per i lavoratori ed Enti. A tal fine le parti si impegnano, entro il 31.12.2013, a pervenire mediante una Commissione paritetica ad intese al livello nazionale aventi l’obiettivo che già godono di realizzare un regolamento programma di attuazione, definire i requisiti di iscrivibilità e concordare l’apposito Fondo a cui aderire. Il contributo dovuto dagli Enti datori di lavoro per l’ assistenza sanitaria integrativa è fissato in: - 5 (cinque) euro mensili per 14 (quattordici) mensilità (a luglio e dicembre versamento doppio) per ogni dipendente iscritto; - decorrenza del contributo dall’1.04.2014. L’erogazione del contributo per l’assistenza sanitaria integrativa rientra tra quelle previste dall’articolo 12 della L.30 aprile 1969 n.153 riformulato dal D.Lgs.2 settembre 1997 n. 314 e quindi non costituisce imponibile sia ai fini fiscali che previdenziali e non influisce sugli altri istituti contrattuali (a titolo esemplificativo e non esaustivo TFR, quota oraria, etcaziendale.). Per i lavoratori assunti a tempo determinato nessun versamento sarà dovuto per i contratti di durata inferiore ai 3 (tre) mesi, comprese eventuali proroghe; per i contratti superiori ai 3 (tre) mesi, comprese eventuali proroghe, il contributo sarà versato integralmente. La Commissione paritetica definirà i suoi lavori entro il 31/12/2014.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assistenza sanitaria integrativa. Le parti concordano 1. Al fine di istituireassicurare l’attuazione dell’assistenza sanitaria integrativa non so- stitutiva del servizio sanitario nazionale – che costituisce uno dei punti qua- lificanti del presente rinnovo contrattuale – le Parti convengono l’istituzio- ne di una Commissione operativa composta da un rappresentante per cia- scuna organizzazione stipulante finalizzata a definire la strumentazione ne- cessaria per l’avvio dall’1.1.2015 della copertura sanitaria integrativa di tut- ti i lavoratori a tempo indeterminato, in forza a decorrere dall’anno 2014tale data, cui si applica il presente C.C.N.L., e che non abbiano già una forma di assistenza integrativa sanitaria a favore del personale in servizio basata sul principio della co-partecipazione economica tra lavoratori ed Entiintegrativa. 2. A tal fine le parti si impegnano, In tale ottica la Commissione effettuerà i propri lavori per valutare possibi- li strumenti e soluzioni bilaterali nonché modalità di gestione e formulerà alle Parti stipulanti il presente C.C.N.L. una proposta entro il 31.12.2013, a pervenire mediante una Commissione paritetica ad intese al livello nazionale aventi l’obiettivo di realizzare un regolamento di attuazione, definire i requisiti di iscrivibilità e concordare l’apposito Fondo a cui aderire. 3. Il contributo dovuto dagli Enti datori di lavoro per l’ assistenza L’assistenza sanitaria integrativa è fissato inconcordata tra le Parti alle seguenti con- dizioni: - 5 (cinque) euro mensili per 14 (quattordici) mensilità (a luglio e dicembre versamento doppio) per ogni dipendente iscritto; - decorrenza del contributo dall’1.04.2014. L’erogazione del contributo per l’assistenza sanitaria integrativa rientra tra quelle previste dall’articolo 12 avrà carattere generale, con un unico Fondo (istituito nell’ambito della L.30 aprile 1969 n.153 riformulato dal D.Lgs.2 settembre 1997 n. 314 bilateralità e quindi non costituisce imponibile sia ai fini fiscali che previdenziali attraverso gli strumenti bi- laterali già esistenti) per tutti gli addetti al settore e non influisce sugli altri istituti contrattuali (fornirà prestazioni omogenee riproporzionate all’orario contrattuale; – definizione di un contributo una tantum a titolo esemplificativo e non esaustivo TFR, quota oraria, etc.). Per carico del datore di lavoro pari a € 0,50 di iscrizione all’assistenza sanitaria integrativa da versarsi entro il mese di gennaio 2015 per il personale in forza alla data dell’1/1/2015; – riconoscimento dall’1/1/2015 di un contributo a carico del datore di lavo- ro pari a € 4,00 mensili per i lavoratori assunti fino a tempo determinato nessun versamento sarà dovuto 28 ore settimanali; – riconoscimento dall’1/1/2015 di un contributo a carico del datore di lavo- ro pari a € 6,00 mensili per i contratti di durata inferiore ai 3 (tre) mesi, comprese eventuali proroghe; per i contratti superiori ai 3 (tre) mesi, comprese eventuali proroghe, il contributo sarà versato integralmentelavoratori sopra le 28 ore settimanali. 4. La Commissione paritetica definirà si atterrà ai seguenti principi: – individuazione delle condizioni e tempistiche di iscrizione al Fondo per il personale di nuova assunzione nel settore e per i suoi lavori entro il 31/12/2014dipendenti con pluralità di rapporti di lavoro; – osservanza del quadro di riferimento normativo in materia ed in partico- lare della disciplina fiscale dei contributi versati a tale titolo; – definizione di norme contrattuali e statutarie per la garanzia per l’iscrizio- ne al Fondo di tutti gli addetti al settore nonché per garantire agli stessi omogeneità e tutela delle prestazioni; – modalità di confluenza/opzione per i lavoratori che già godono di un pro- gramma di assistenza sanitaria integrativa.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assistenza sanitaria integrativa. (Vedi accordo di rinnovo in nota) 1. ritengono indispensabile approfondire l'istruttoria con il fondo cooperativo che le parti al momento hanno individuato sulle modalità operative necessarie all'attivazione ed alla piena applicazione dell'istituto dell'assistenza sanitaria integrativa definita dall'art. 87 del c.c.n.l. vigente; 2. confermano che l'istituto decorre a partire dal 1° maggio 2013 ed ai fini dei versamenti convengono che l'erogazione al fondo avverrà dal 1° novembre 2013 con il versamento unico per lavoratore di euro 30. N.d.R. L'accordo 31 ottobre 2013 prevede quanto segue: Le parti concordano stipulanti il contratto collettivo nazionale di istituirelavoro per le lavoratrici e lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo Tenuto conto che: - in occasione del rinnovo del c.c.n.l. delle cooperative sociali avvenuto il 16 dicembre 2011 hanno introdotto, all'art. 87, l'istituto contrattuale dell'assistenza sanitaria integrativa per le lavoratrici ed i lavoratori del settore; - l'accordo contrattuale fissava con decorrenza dal 1° maggio 2013 l'iscrizione dei lavoratori a decorrere dall’anno 2014, una forma tempo indeterminato ad un fondo di assistenza integrativa sanitaria a favore integrativa; - al fine di attuare l'istituto in modo efficace e contenendo costi di avvio, hanno prioritariamente vagliato la disponibilità di fondi bilaterali, del personale settore cooperativo, già esistenti; - individuate le potenziali elevate compatibilità con il Fondo integrativo dei lavoratori delle cooperative di distribuzione, COOPERSALUTE, hanno svolto un lungo e approfondito percorso di confronto; - in servizio basata sul principio della co-partecipazione economica tra lavoratori ed Enti. A tal fine data 23 ottobre 2013, le parti si impegnanosono riunite con la Presidenza del Fondo COOPERSALUTE, dalla quale hanno ricevuto la comunicazione che emergono numerosi ostacoli legati ai vincoli statutari, così come difficoltà tecniche che non rendono attualmente compatibile la collaborazione e richiederebbero tempi molto lunghi per gli adeguamenti; - ritengono ancora importante non rinunciare ad ipotesi di convergenza in un fondo bilaterale esistente di assistenza sanitaria integrativa, del settore cooperativo, che sia tendenzialmente omogeneo per caratteristiche delle lavoratrici e dei lavoratori del c.c.n.l. delle cooperative sociali, anche al fine di evitare inutili o costose dispersioni o inefficienze; - nell'impossibilità momentanea di convergere con altri fondi della cooperazione dovendo dare comunque riscontro a quanto previsto dal c.c.n.l. in materia di assistenza sanitaria integrativa; Convengono quanto segue: 1. di strutturare entro il 31.12.201315 dicembre 2013 le linee-guida sul tema dell'assistenza sanitaria integrativa relativa al c.c.n.l. delle cooperative sociali comprensive degli aspetti di metodo ed organizzativi e di una prima ipotesi di piano sanitario. Tali linee-guida saranno l'elemento di indirizzo ed orientamento per il fondo che sarà individuato; 2. parimenti si dovranno attivare le procedure per la costituzione, a pervenire mediante una Commissione paritetica ad intese al livello nazionale aventi l’obiettivo nei termini e nei tempi sopra indicati, di realizzare un regolamento apposito fondo bilaterale di attuazione, definire i requisiti di iscrivibilità e concordare l’apposito Fondo a cui aderire. Il contributo dovuto dagli Enti datori di lavoro per l’ assistenza sanitaria integrativa è fissato in: - 5 (cinque) euro mensili di settore costituito da tutte le parti stipulanti il c.c.n.l. Coop sociali; 3. ritengono opportuno mantenere aperta l'ipotesi che qualora si presenti la concreta possibilità di convergenza in un fondo bilaterale nazionale di assistenza sanitaria integrativa del mondo cooperativo già esistente, si provvederà ad attivare tutte le procedure necessarie per 14 (quattordici) mensilità (aderire allo stesso; 4. anche nella condizione di costituzione del fondo di settore, le parti, anche al fine di pervenire, con un percorso graduale, ad un unico fondo cooperativo, proporranno comunque al Fondo cooperativo COOPERSALUTE l'ipotesi di condivisione della struttura operativa, della sede centrale e delle tecnologie necessarie. Tale ipotesi, qualora fattibile, potrebbe facilitare e rafforzare le relazioni e consentire di ridurre notevolmente i costi di gestione; 5. confermano che l'istituto decorre a luglio e dicembre partire dal 1° maggio 2013 ed ai fini dei versamenti convengono che l'erogazione al fondo avverrà dal 19 marzo 2014 con il versamento doppio) degli arretrati in una unica soluzione per ogni dipendente iscritto; - decorrenza del contributo dall’1.04.2014. L’erogazione del contributo singolo lavoratore di euro 55,00, utilizzando tali somme per l’assistenza sanitaria integrativa rientra tra quelle previste dall’articolo 12 della L.30 aprile 1969 n.153 riformulato implementare le prestazioni che decorreranno dal D.Lgs.2 settembre 1997 n. 314 e quindi non costituisce imponibile sia ai fini fiscali che previdenziali e non influisce sugli altri istituti contrattuali (a titolo esemplificativo e non esaustivo TFR, quota oraria, etc.)1° maggio 2014. Per i lavoratori assunti a tempo determinato nessun indeterminato che abbiano cessato il rapporto o siano stati assunti nel periodo 1° maggio 2013-30 marzo 2014 il valore del versamento sarà dovuto calcolato "pro-rata" mensile per i contratti la durata del rapporto sia dall'impresa cessante che dall'impresa che assume, per la parte di durata inferiore ai 3 (tre) mesi, comprese eventuali proroghe; per i contratti superiori ai 3 (tre) mesi, comprese eventuali proroghe, il contributo sarà versato integralmenteloro competenza. La Commissione paritetica definirà i suoi lavori entro il 31/12/2014N.d.R.: L'accordo 21 maggio 2019 prevede quanto segue:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assistenza sanitaria integrativa. Le parti concordano convengono di istituirecostituire la “Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa” a favore dei lavoratori dipendenti del settore terziario, distribuzione e servizi di Roma e Provincia. Le modalità di costituzione e funzionamento, assieme allo Statuto e al relativo Regolamento, saranno stabiliti dalle parti firmatarie del presente contratto entro il 31 marzo 2003. Conseguentemente le parti convengono che per ogni anno di vigenza del Contratto (2002, 2003, 2004, 2005) sarà versata, a decorrere dall’anno 2014totale carico delle aziende, una forma un’erogazione complessiva pari a € 207,00 lordi in ragione d’anno per ogni lavoratore dipendente da destinare interamente al finanziamento della suddetta “Cassa di assistenza integrativa sanitaria Assistenza Sanitaria Integrativa”. In caso di inadempimento da parte delle aziende rispetto all’obbligo di versamento di cui al precedente comma, i lavoratori potranno promuovere apposita azione per il riconoscimento del risarcimento del danno. Gli importi di cui sopra saranno versati a favore del personale in servizio basata sul principio della co-partecipazione economica tra lavoratori ed EntiSanimpresa “Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa” di Roma e Provincia, presso la Banca di Roma ag. A tal fine le parti si impegnano118 c/c N° 70462/35 ABI 3002 CAB 3264 CIN E, entro il 31.12.2013, a pervenire mediante una Commissione paritetica ad intese al livello nazionale aventi l’obiettivo 31 maggio successivo all’anno di realizzare un regolamento competenza (es: entro il 31/05/2003 per l’anno 2002). La Cassa è costituita ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs 502/92 e pertanto i versamenti in favore dello stesso godono dei benefici fiscali e contributivi previsti in materia (contributo di attuazione, definire i requisiti di iscrivibilità e concordare l’apposito Fondo a cui aderire. Il contributo dovuto dagli Enti datori di lavoro per l’ assistenza sanitaria integrativa è fissato in: - 5 (cinque) euro mensili per 14 (quattordici) mensilità (a luglio e dicembre versamento doppio) per ogni dipendente iscritto; - decorrenza del contributo dall’1.04.2014. L’erogazione del contributo per l’assistenza sanitaria integrativa rientra tra quelle previste dall’articolo 12 della L.30 aprile 1969 n.153 riformulato dal D.Lgs.2 settembre 1997 n. 314 e quindi non costituisce imponibile sia ai fini fiscali che previdenziali e non influisce sugli altri istituti contrattuali (a titolo esemplificativo e non esaustivo TFR, quota oraria, etc.solidarietà). Per i lavoratori assunti a tempo determinato nessun versamento sarà dovuto per i contratti il personale inserito nella categoria dei Quadri ed iscritto alla Xx.Xx. le prestazioni della Cassa saranno integrative di durata inferiore ai 3 (tre) mesiquelle erogate dalla Xx.Xx. stessa, comprese eventuali proroghe; per i contratti superiori ai 3 (tre) mesi, comprese eventuali proroghe, il contributo sarà versato integralmente. La Commissione paritetica definirà i suoi lavori entro il 31/12/2014le relative modalità verranno stabilite nel suddetto Regolamento.

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Samples: Assistenza Sanitaria Integrativa

Assistenza sanitaria integrativa. Le parti concordano convengono di istituirecostituire la “Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa” a favore dei lavoratori dipendenti del settore terziario, distribuzione e servizi di Roma e provincia. Le modalità di costituzione e funzionamento, assieme allo Statuto e al relativo Regolamento, saranno stabiliti dalle parti firmatarie del presente contratto entro il 31 marzo 2003. Conseguentemente le parti convengono che per ogni anno di vigenza del Contratto (2002, 2003, 2004, 2005) sarà versata, a decorrere dall’anno 2014totale carico delle aziende, una forma un’erogazione economica pari a € 207,00 lordi in ragione d’anno per ogni lavoratore dipendente da destinare interamente al finanziamento della suddetta “Cassa di assistenza integrativa sanitaria Assistenza Sanitaria Integrativa”. In caso di inadempimento da parte delle aziende rispetto all’obbligo di versamento di cui al precedente comma, i lavoratori potranno promuovere apposita azione per il riconoscimento del risarcimento del danno. Gli importi di cui sopra saranno versati a favore del personale in servizio basata sul principio della co-partecipazione economica tra lavoratori ed EntiSanimpresa, “Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa” di Roma e Provincia, presso la Banca di Roma ag. A tal fine le parti si impegnano118 c/c N° 70462/35 ABI 3002 CAB 3264 CIN E, entro il 31.12.2013, a pervenire mediante una Commissione paritetica ad intese al livello nazionale aventi l’obiettivo 31 maggio successivo all’anno di realizzare un regolamento competenza ( es: entro il 31/05/2003 per l’anno 2002). La Cassa è costituita ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs 502/92 e pertanto i versamenti in favore dello stesso godono dei benefici fiscali e contributivi previsti in materia (contributo di attuazione, definire i requisiti di iscrivibilità e concordare l’apposito Fondo a cui aderire. Il contributo dovuto dagli Enti datori di lavoro per l’ assistenza sanitaria integrativa è fissato in: - 5 (cinque) euro mensili per 14 (quattordici) mensilità (a luglio e dicembre versamento doppio) per ogni dipendente iscritto; - decorrenza del contributo dall’1.04.2014. L’erogazione del contributo per l’assistenza sanitaria integrativa rientra tra quelle previste dall’articolo 12 della L.30 aprile 1969 n.153 riformulato dal D.Lgs.2 settembre 1997 n. 314 e quindi non costituisce imponibile sia ai fini fiscali che previdenziali e non influisce sugli altri istituti contrattuali (a titolo esemplificativo e non esaustivo TFR, quota oraria, etc.solidarietà). Per i lavoratori assunti a tempo determinato nessun versamento sarà dovuto per i contratti il personale inserito nella categoria dei Quadri ed iscritto alla Xx.Xx. le prestazioni della Cassa saranno integrative di durata inferiore ai 3 (tre) mesiquelle erogate dalla Xx.Xx. stessa, comprese eventuali proroghe; per i contratti superiori ai 3 (tre) mesi, comprese eventuali proroghe, il contributo sarà versato integralmente. La Commissione paritetica definirà i suoi lavori entro il 31/12/2014le relative modalità verranno stabilite nel suddetto Regolamento.

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Samples: Contratto Integrativo Territoriale Di Lavoro

Assistenza sanitaria integrativa. Le parti concordano 1. Tutto il Personale del Credito Siciliano S.p.A. che passerà alle dipendenze del Credito Valtellinese S.p.A., già beneficiario di istituireforme di assistenza sanitaria presso la Banca di provenienza, conserverà sino al 31 dicembre 2018, senza interruzione alcuna, il diritto a decorrere dall’anno 2014, una fruire delle predette coperture per il tramite della forma di assistenza integrativa sanitaria a favore del personale di cui è già destinatario alle condizioni attualmente in servizio basata sul principio della co-partecipazione economica tra lavoratori ed Entiessere. 2. A tal fine far data dal 1° gennaio 2019 le parti si impegnanoParti convengono che al Personale dell’ex Credito Siciliano S.p.A. continueranno ad essere applicate le coperture sanitarie aziendali di cui al comma che precede, fatta salva la facoltà di manifestare entro il 31.12.201330 giugno 2018, la volontà di beneficiare, a pervenire mediante una Commissione paritetica ad intese al livello nazionale aventi l’obiettivo di realizzare un regolamento di attuazionefar data dal 1° gennaio 2019, definire i requisiti di iscrivibilità delle coperture sanitarie aziendali vigenti presso il Credito Valtellinese S.p.A. alle condizioni, contribuzioni e concordare l’apposito Fondo a cui aderire. Il contributo dovuto dagli Enti datori di lavoro secondo la normativa tempo per l’ assistenza sanitaria integrativa è fissato in: - 5 (cinque) euro mensili per 14 (quattordici) mensilità (a luglio e dicembre versamento doppio) per ogni dipendente iscritto; - decorrenza del contributo dall’1.04.2014. L’erogazione del contributo per l’assistenza sanitaria integrativa rientra tra quelle previste dall’articolo 12 della L.30 aprile 1969 n.153 riformulato dal D.Lgs.2 settembre 1997 n. 314 e quindi non costituisce imponibile sia ai fini fiscali che previdenziali e non influisce sugli altri istituti contrattuali (a titolo esemplificativo e non esaustivo TFR, quota oraria, etctempo vigente.). Per i lavoratori assunti a tempo determinato nessun versamento sarà dovuto per i contratti di durata inferiore ai 3 (tre) mesi, comprese eventuali proroghe; per i contratti superiori ai 3 (tre) mesi, comprese eventuali proroghe, il contributo sarà versato integralmente 3. La Commissione paritetica definirà i suoi lavori facoltà prevista al comma 2 potrà essere reiterata entro il 31/12/201430 giugno 2019 con decorrenza di adesione alla Mutua interna di Assistenza GCV entro il 1° gennaio 2020 ed entro il 30 giugno 2020 con decorrenza di adesione alla Mutua Interna di Assistenza GCV entro il 1° gennaio 2021 alle condizioni, contribuzioni e secondo la normativa tempo per tempo vigente.

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Samples: Verbale Di Accordo

Assistenza sanitaria integrativa. 1. Ai Quadri delle imprese rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL, sono garantite le prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale, considerate condizioni di base, dell’allegato 4. 2. Tali prestazioni saranno attuate con un idoneo strumento operativo che sarà pre- scelto da ciascuna Associazione Cooperativa al quale si uniformeranno le coopera- tive associate. A cura di ciascuna Associazione Cooperativa verrà data preventiva- mente informazione alle Organizzazioni Sindacali stipulanti e ai Quadri in merito allo strumento operativo prescelto. 3. Con decorrenza dal 1° gennaio 2009 le prestazion i sanitarie integrative a favore del quadro comprenderanno il nucleo familiare fiscalmente a carico, inteso come coniuge o convivente more uxorio e figli fino a 26 anni, prevedendo la facoltà da parte del quadro di includere a proprie spese i componenti del nucleo familiare non fiscalmente a carico. 4. Il finanziamento delle prestazioni, nei limiti dei massimali ed alle condizioni di ba- se previste, è individuato nell’importo complessivo annuo di euro 1.000,00 a carico delle imprese e di euro 100,00 a carico del Quadro a decorrere dal 1° gennaio 2009. 5. Il Quadro concorre all’eventuale quota di iscrizione alla cassa o al fondo mutuali- stico nella misura massima di euro, 30,00 da versare una tantum. Sarà a carico del- le imprese l’eventuale quota di servizio o di convenzionamento annuale richiesta dalla cassa o dal fondo mutualistico nel limite dell’importo annuo di euro 30,00. 6. L’adesione alla forma integrativa sanitaria e la relativa copertura assistenziale è volontaria da parte del Quadro, che vi può rinunciare dandone comunicazione scritta all’azienda. In caso di non adesione del Quadro non vi saranno oneri a ca- rico delle imprese in relazione alle previsioni del presente articolo. L’adesione è vincolante per tutta la vigenza contrattuale. 7. Le parti in relazione al presente articolo specificano che, pur rimanendo inalterate le somme a carico della parte datoriale, riguardo all’assistenza sanitaria integrativa è facoltà del Quadro integrare la contribuzione a suo carico al Fondo sanitario per estendere le prestazioni dell’assistenza sanitaria integrativa. 8. In ordine a quanto sopra esposto, l’azienda provvederà, su richiesta scritta del Quadro, ad anticipare la somma necessaria per l’integrazione, provvedendo al re- cupero mensilizzato della stessa. 9. In caso di variazioni legislative riguardanti l’assistenza sanitaria, le parti si impe- gnano ad apportare al presente articolo gli aggiornamenti e le modifiche che risulti- no opportune. Le parti concordano che i finanziamenti e le prestazioni sanitarie definiti nel conte- sto del presente rinnovo del CCNL di istituiresettore sono previsti con la finalità di garantire ai Quadri, a decorrere dall’anno 2014nell’arco temporale di valenza del CCNL stesso, una forma di assistenza integrativa sanitaria a favore del personale in servizio basata sul principio un efficace e sensibile miglioramento della co-partecipazione economica tra lavoratori ed Enti. A tal fine le parti si impegnano, entro il 31.12.2013, a pervenire mediante una Commissione paritetica ad intese al livello nazionale aventi l’obiettivo di realizzare un regolamento di attuazione, definire i requisiti di iscrivibilità e concordare l’apposito Fondo a cui aderire. Il contributo dovuto dagli Enti datori di lavoro per l’ qualità della assistenza sanitaria integrativa è fissato in: - 5 (cinque) euro mensili per 14 (quattordici) mensilità (preesistente. Pertanto, costituirà impegno delle parti monitorare, tramite richieste di informazioni periodiche alle casse, l’andamento delle prestazioni sanitarie definite e quelle ero- gate, anche al fine di ricercare, durante la vigenza del CCNL, le eventuali possibilità di miglioramento, a luglio e dicembre versamento doppio) per ogni dipendente iscritto; - decorrenza del contributo dall’1.04.2014parità di costi, delle condizioni di base. L’erogazione del contributo per l’assistenza sanitaria integrativa rientra tra quelle previste dall’articolo 12 della L.30 aprile 1969 n.153 riformulato dal D.Lgs.2 settembre 1997 n. 314 e quindi non costituisce imponibile sia Le parti convengono sull’obiettivo di estendere le coperture assistenziali sanitarie ai fini fiscali Quadri in quiescenza, che previdenziali e non influisce sugli altri istituti contrattuali (intendano aderire, con onere a titolo esemplificativo e non esaustivo TFRloro carico, quota oraria, etcalle casse o fondi mutualistici di riferimento.). Per i lavoratori assunti a tempo determinato nessun versamento sarà dovuto per i contratti di durata inferiore ai 3 (tre) mesi, comprese eventuali proroghe; per i contratti superiori ai 3 (tre) mesi, comprese eventuali proroghe, il contributo sarà versato integralmente. La Commissione paritetica definirà i suoi lavori entro il 31/12/2014.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (c.c.n.l.)

Assistenza sanitaria integrativa. Le parti concordano convengono di istituirecostituire la “Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa” a favore dei lavoratori dipendenti del settore terziario, distribuzione e servizi di Roma e provincia. Le modalità di costituzione e funzionamento, assieme allo Statuto e al relativo Regolamento, saranno stabiliti dalle parti firmatarie del presente contratto entro il 31 marzo 2003. Conseguentemente le parti convengono che per ogni anno di vigenza del Contratto (2002,2003,2004,2005) sarà versata, a decorrere dall’anno 2014totale carico delle aziende, una forma un’erogazione economica pari a €207,00 lordi in ragione d’anno per ogni lavoratore dipendente da destinare interamente al finanziamento della suddetta “Cassa di assistenza integrativa sanitaria a favore Assistenza Sanitaria Integrativa”. In caso di inadempimento da parte delle aziende rispetto all’obbligo di versamento di cui al precedente comma, i lavoratori potranno promuovere apposita azione per il riconoscimento del personale in servizio basata sul principio risarcimento del danno. Gli importi di cui sopra saranno versati alla “Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa” tramite l’EBiT Roma, che fungerà provvisoriamente da tesoriere della co-partecipazione economica tra lavoratori ed Enti. A tal fine le parti si impegnanoCassa stessa, entro il 31.12.201331 maggio successivo all’anno di competenza (es.: entro il 31/05/2003 per l’anno 2002). La Cassa è costituita ai sensi dell’art.9, c.3, del D.lgs. 502/92 e pertanto i versamenti in favore dello stesso godono dei benefici fiscali previsti dagli artt. 10 e 48 del TUIR, così come modificati dal D.lgs 41 del 18/2/2000. Alla suddetta Cassa potranno aderire i lavoratori autonomi del settore, la cui contribuzione a loro carico sarà definita nello statuto e nel regolamento della cassa medesima. Per il personale inserito nella categoria dei Quadri ed iscritto alla Xx.Xx. le prestazioni della Cassa saranno integrative di quelle erogate dalla Xx.Xx. stessa. Le relative modalità verranno stabilite nel suddetto Regolamento. Aspetti normativi Premesso che l'effettiva attuazione della normativa contrattuale e di legge facilita l'utilizzo di tutti gli strumenti per il rafforzamento delle dinamiche del mercato del lavoro e che s'intende procedere alla pratica ed integrale realizzazione di quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per la parte concernente l'attività dell'Ente Bilaterale Territoriale, si è ritenuto fondamentale realizzare un’intesa generale che ricomprenda le problematiche del lavoro nel disposto contrattuale e legislativo, contemperando la promozione di politiche attive finalizzate ad agevolare l’ingresso al lavoro, l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro e le esigenze di maggior flessibilità delle imprese. Le Parti, di conseguenza, intendono dare piena attuazione alle disposizioni contrattuali vigenti in materia di flessibilità ed articolazione dell’orario di lavoro, di contratti a tempo determinato, a pervenire mediante una Commissione paritetica ad intese tempo parziale, di formazione e lavoro e di apprendistato, e concordano sull’opportunità di costituire, per il tramite dell’Ente Bilaterale Territoriale, attività di servizio che permettano di rispondere sia agli interessi generali di imprese e lavoratori sia a quelli particolari per i quali si esercita il mandato di rappresentanza. Particolare riguardo sarà riservato all’istituto dell’apprendistato come strumento prioritario per l’acquisizione delle competenze utili allo svolgimento dell’attività lavorativa e come percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro, nonché alle disposizioni della legge e della contrattazione in materia di orario di lavoro, di part-time, tirocini formativi, ecc. Le parti si impegnano a promuovere iniziative congiunte presso le Istituzioni al livello nazionale aventi l’obiettivo fine di realizzare un regolamento di attuazione, definire i requisiti di iscrivibilità e concordare l’apposito Fondo a cui aderire. Il contributo dovuto dagli Enti datori di snellire le procedure burocratiche attualmente in vigore relative al rilascio della autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro per l’ assistenza sanitaria integrativa è fissato in: - 5 (cinque) euro mensili per 14 (quattordici) mensilità (a luglio l’avviamento dell’apprendista, valorizzando il ruolo degli Enti Bilaterali In considerazione delle esigenze delle aziende e dicembre versamento doppio) per ogni dipendente iscritto; - decorrenza del contributo dall’1.04.2014nel rispetto dei criteri di produttività, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell’attività, le parti convengono di definire specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi. L’erogazione del contributo per l’assistenza sanitaria integrativa rientra tra quelle previste dall’articolo 12 Tale percorso sarà avviato con il supporto delle competenze e delle capacità progettuali nel campo della L.30 aprile 1969 n.153 riformulato dal D.Lgs.2 settembre 1997 n. 314 e quindi non costituisce imponibile sia ai fini fiscali che previdenziali e non influisce sugli altri istituti contrattuali (a titolo esemplificativo e non esaustivo TFRformazione dell’EBiT Roma, quota orariain base ad eventuali specifici modelli di rilevazione dei fabbisogni formativi. L’EBiT Roma potrà presentare assieme alle aziende specializzate, etcincaricate di predisporre piani formativi, le richieste di cofinanaziamento in linea con le disposizioni di legge.). Per i lavoratori assunti a tempo determinato nessun versamento sarà dovuto per i contratti di durata inferiore ai 3 (tre) mesi, comprese eventuali proroghe; per i contratti superiori ai 3 (tre) mesi, comprese eventuali proroghe, il contributo sarà versato integralmente. La Commissione paritetica definirà i suoi lavori entro il 31/12/2014.

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Samples: Contratto Integrativo Territoriale

Assistenza sanitaria integrativa. Le parti concordano parti, nella condivisione dell'importanza che riveste l'assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane, convengono di istituire, a decorrere dall’anno 2014, una forma di assistenza integrativa sanitaria attivare le iscrizioni e la relativa contribuzione a favore del personale Fondo sanitario nazionale integrativo intercategoriale per l'artigianato, secondo le modalità stabilite dagli accordi interconfederali in servizio basata sul principio della co-partecipazione economica materia di assistenza sanitaria integrativa sottoscritti tra lavoratori ed EntiConfartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL. A tal fine le parti si impegnanopartire dal 1° febbraio 2013, entro il 31.12.2013sono pertanto iscritti al Fondo San.Arti., i dipendenti a pervenire mediante una Commissione paritetica ad intese al livello nazionale aventi l’obiettivo di realizzare un regolamento di attuazione, definire i requisiti di iscrivibilità e concordare l’apposito Fondo tempo indeterminato a cui aderiretrova applicazione il presente c.c.n.l., ivi compresi gli apprendisti nonché i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi; le iscrizioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori, e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi. Il contributo dovuto dagli Enti datori pari a € 10,42 mensili per 12 mensilità è versato al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento. E' fatta salva la possibilità, a livello di contrattazione collettiva regionale, di definire specifici accordi finalizzati ad implementare le prestazioni convenute. Resta inteso che in questo caso le maggiori prestazioni dovranno essere erogate solamente ai lavoratori a cui si applica quell'accordo. La mancata iscrizione al suddetto fondo sanitario, SAN.ARTI. determina l'obbligo per il datore di lavoro per l’ assistenza sanitaria integrativa è fissato in: - 5 di erogare un importo forfetario che dovrà essere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce "Elemento aggiuntivo della retribuzione" (cinqueE.a.r.) euro pari a 25 € lordi mensili per 14 (quattordici) 13 mensilità (così come previsto dal presente c.c.n.l. Le prestazioni erogate da SAN.ARTI. costituiscono un diritto soggettivo di matrice contrattuale dei lavoratori. Pertanto l'azienda che ometta il versamento della contribuzione a luglio e dicembre versamento doppio) per ogni dipendente iscritto; - decorrenza del contributo dall’1.04.2014SAN.ARTI. L’erogazione del contributo per l’assistenza sanitaria integrativa rientra tra quelle previste dall’articolo 12 della L.30 aprile 1969 n.153 riformulato dal D.Lgs.2 settembre 1997 n. 314 e quindi non costituisce imponibile sia ai fini fiscali che previdenziali e non influisce sugli altri istituti contrattuali (a titolo esemplificativo e non esaustivo TFR, quota oraria, etc.). Per è altresì responsabile verso i lavoratori assunti a tempo determinato nessun versamento sarà dovuto per non iscritti della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Il funzionamento del costituendo Fondo sanitario è stabilito dallo statuto e dal regolamento dello stesso che si intendono recepiti. Al suddetto Fondo possono iscriversi anche i contratti familiari dei lavoratori dipendenti ai sensi degli accordi interconfederali vigenti, nonché i titolari di durata inferiore ai 3 (tre) mesiimpresa, comprese eventuali proroghe; per i contratti superiori ai 3 (tre) mesi, comprese eventuali proroghe, il contributo sarà versato integralmente. La Commissione paritetica definirà i suoi lavori entro il 31/12/2014soci e collaboratori.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assistenza sanitaria integrativa. Le parti concordano che il Fondo individuato per la Sanità integrativa è ALTEA fondo intersettoriale costituito fra Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil. A valere dal primo settembre 2013, il Fondo Altea potrà raccogliere le adesioni dei lavoratori; la modulistica necessaria dovrà essere approvata dalle parti firmatarie del presente contratto. La contribuzione per gli iscritti al fondo Altea sarà di € 10 per 12 mensilità a carico delle aziende. La contribuzione decorrerà dal primo gennaio 2014. A decorrere dal primo gennaio 2017 la contribuzione sarà pari a 13 euro per 12 mensilità. A decorrere dal primo gennaio 2018 la contribuzione sarà pari a 15 euro per 12 mensilità. La contribuzione assorbirà, fino a concorrenza, eventuali contribuzioni derivanti da accordi territoriali e/o aziendali Le parti concordano di istituirepromuovere una campagna di sensibilizzazione dei lavoratori al welfare sanitario fondo ALTEA, a decorrere dall’anno 2014fornendo allo stesso la possibilità di arrivare ai soggetti attraverso i mezzi informatici di comunicazione. Le parti stabiliranno forme e modalità di tali iniziative. Qualora il Fondo sanitario Altea prevedesse la possibilità di inserire i familiari dei lavoratori iscritti al fondo medesimo, le aziende effettueranno le relative trattenute mensili sulla busta paga, previa presentazione del modulo di adesione dei familiari. Le parti definiscono che entro tre mesi dalla firma del presente CCNL, verrà costituita una forma di assistenza integrativa sanitaria a favore commissione paritetica che verificherà la possibilità ed in caso positivo, i tempi e modi per la pariteticità del personale in servizio basata sul principio della co-partecipazione economica tra lavoratori ed Enti. A tal fine le parti si impegnano, entro il 31.12.2013, a pervenire mediante una Commissione paritetica ad intese al livello nazionale aventi l’obiettivo di realizzare un regolamento di attuazione, definire i requisiti di iscrivibilità e concordare l’apposito Fondo a cui aderire. Il contributo dovuto dagli Enti datori di lavoro per l’ assistenza sanitaria integrativa è fissato in: - 5 (cinque) euro mensili per 14 (quattordici) mensilità (a luglio e dicembre versamento doppio) per ogni dipendente iscritto; - decorrenza del contributo dall’1.04.2014. L’erogazione del contributo per l’assistenza sanitaria integrativa rientra tra quelle previste dall’articolo 12 della L.30 aprile 1969 n.153 riformulato dal D.Lgs.2 settembre 1997 n. 314 e quindi non costituisce imponibile sia ai fini fiscali che previdenziali e non influisce sugli altri istituti contrattuali (a titolo esemplificativo e non esaustivo TFR, quota oraria, etc.). Per i lavoratori assunti a tempo determinato nessun versamento sarà dovuto per i contratti di durata inferiore ai 3 (tre) mesi, comprese eventuali proroghe; per i contratti superiori ai 3 (tre) mesi, comprese eventuali proroghe, il contributo sarà versato integralmentefondo. La Commissione paritetica definirà commissione inoltre, approfondirà le questioni relative all’integrazione, nel pieno e completo rispetto nella normativa vigente, delle attività, dell’organizzazione e delle strutture di Altea e di Arco per realizzare economie di scala. La commissione dovrà presentare alle parti i suoi lavori risultati del proprio lavoro entro il 31/12/2014sei mesi dalla data di insediamento della stessa. I componenti dell’assemblea di Altea potranno disporre annualmente di 8 ore di permessi retribuiti per la partecipazione alle assemblee.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)