Common use of Associati Clause in Contracts

Associati. 1. Sono associati al Fondo: a) I lavoratori dipendenti, destinatari della forma pensionistica complementare, ai sensi del punto 2, commi 1 e 2, i quali abbiano manifestato la volontà di adesione al Fondo con le modalità stabilite nello Statuto, purchè abbiano maturato almeno tre mesi di anzianità di servizio, in ciascuna forma, presente e futura di accensione di rapporto di lavoro dipendente. La facoltà per i lavoratori di cui al comma 2 del punto 2 di divenire associati al Fondo deve esse- re preventivamente definita tramite apposito accordo aziendale. La facoltà per i lavoratori dei settori cosiddetti affini di divenire associati al Fondo deve essere preventivamente concordata dalle rispettive organizzazioni datoriali e sindacali di settore, per ciascun settore affine. Gli accordi sindacali (aziendali o nazionali) di cui sopra dovranno essere accordi di adesione al Fondo, salva la possibilità di modifica della misura della contribuzione di cui al punto 12 del pre- sente accordo, dei requisiti di accesso e dei relativi tempi di adesione. b) Le imprese che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo; c) I lavoratori pensionati che percepiscono le prestazioni pensionistiche complementari erogate dal Fondo. 2. L’adesione al Fondo comporta la piena accettazione dello statuto. 3. Possono divenire associati al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende esercenti servizi di trasporto pubblico già iscritti. a fondi o casse eventualmente preesistenti alla data di costituzione del Fondo a condizione che un nuovo atto della stessa natura della fonte istitutiva stabilisca la confluenza di tale fondo nel Fondo nazionale di categoria e tale confluenza sia deliberata dai competenti organi del fondo di provenienza ed autorizzata dal Consiglio di amministrazione del Fondo nazionale di cate- goria, seguendo gli orientamenti che al riguardo ha espresso l’Organo di vigilanza. 4. In mancanza dell’atto che stabilisce la confluenza, i lavoratori dipendenti da aziende esercenti ser- vizi di trasporto pubblico già associati a fondi o casse aziendali eventualmente preesistenti alla data di costituzione del Fondo diventano associati del Fondo nazionale di categoria se si avvalgono della facoltà di trasferimento della posizione pensionistica individuale nel rispetto della regolamentazione vigente pro-tempore nel fondo di provenienza, con le modalità stabilite dallo statuto del Fondo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Associati. 1. Sono associati al Fondo: a) I lavoratori dipendenti, destinatari della forma pensionistica complementare, ai sensi del punto 2, commi 1 e 2, i quali abbiano manifestato la volontà di adesione al Fondo con le modalità stabilite nello Statuto, purchè abbiano maturato almeno tre mesi di anzianità di servizio, in ciascuna forma, presente e futura di accensione di rapporto di lavoro dipendente. La facoltà per i lavoratori di cui al comma 2 del punto 2 di divenire associati al Fondo deve esse- re essere preventivamente definita tramite apposito accordo aziendale. La facoltà per i lavoratori dei settori cosiddetti affini di divenire associati al Fondo deve essere preventivamente concordata dalle rispettive organizzazioni datoriali e sindacali di settore, per ciascun settore affine. Gli accordi sindacali (aziendali o nazionali) di cui sopra dovranno essere accordi di adesione al Fondo, salva la possibilità di modifica della misura della contribuzione di cui al punto 12 del pre- sente presente accordo, dei requisiti di accesso e dei relativi tempi di adesione. b) Le imprese che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo; c) I lavoratori pensionati che percepiscono le prestazioni pensionistiche complementari erogate dal Fondo. 2. L’adesione L'adesione al Fondo comporta la piena accettazione dello statuto. 3. Possono divenire associati al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende esercenti servizi di trasporto pubblico già iscritti. a fondi o casse eventualmente preesistenti alla data di costituzione del Fondo a condizione che un nuovo atto della stessa natura della fonte istitutiva stabilisca la confluenza di tale fondo nel Fondo nazionale di categoria e tale confluenza sia deliberata dai competenti organi del fondo di provenienza ed autorizzata dal Consiglio di amministrazione del Fondo nazionale di cate- goriacategoria, seguendo gli orientamenti che al riguardo ha espresso l’Organo l'Organo di vigilanza. 4. In mancanza dell’atto dell'atto che stabilisce la confluenza, i lavoratori dipendenti da aziende esercenti ser- vizi servizi di trasporto pubblico già associati a fondi o casse aziendali eventualmente preesistenti alla data di costituzione del Fondo diventano associati del Fondo nazionale di categoria se si avvalgono della facoltà di trasferimento della posizione pensionistica individuale nel rispetto della regolamentazione vigente pro-tempore nel fondo di provenienza, con le modalità stabilite dallo statuto del Fondo.

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Samples: Accordo Per l'Istituzione Del Fondo Nazionale Di Previdenza Complementare, Accordo Per l'Istituzione Del Fondo Nazionale Di Previdenza Complementare

Associati. 1. Sono associati al Fondo: a) I i lavoratori dipendenti, che abbiano superato il periodo di prova, destinatari della forma pensionistica complementare, ai sensi del così come richiamati al punto 2, commi 1 e 2, i quali abbiano manifestato la volontà di adesione al Fondo con le modalità stabilite nello Statutostatuto, purchè abbiano maturato almeno tre mesi di anzianità di servizio, in ciascuna forma, presente e futura di accensione di con rapporto di lavoro dipendentea tempo indeterminato o con contratto di formazione lavoro, o con contratto a tempo determinato con durata di sei mesi continuativi presso la medesima azienda, fermo restando quanto previsto al comma 5 del punto 15 con riguardo a successivi rapporti ancorchè di durata inferiore ai sei mesi. La facoltà per i lavoratori di cui al comma 2 del punto 2 di divenire associati al Fondo deve esse- re essere preventivamente definita tramite apposito accordo aziendale. La facoltà per i lavoratori dei settori cosiddetti affini di divenire associati al Fondo deve essere preventivamente concordata dalle rispettive organizzazioni Organizzazioni datoriali e sindacali di settore, per ciascun settore affine. Gli accordi sindacali (aziendali o nazionali) di cui sopra dovranno essere accordi di adesione al Fondo, salva la possibilità di modifica della misura della contribuzione di cui al punto 12 del pre- sente presente accordo, dei requisiti di accesso e dei relativi tempi di adesione.; b) Le le imprese che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo; c) I i lavoratori pensionati che percepiscono le prestazioni pensionistiche complementari erogate dal Fondo. 2. L’adesione L'adesione al Fondo comporta la piena accettazione dello statuto. 3. Possono divenire associati al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende esercenti servizi di trasporto pubblico già iscritti. iscritti a fondi o casse eventualmente preesistenti alla data di costituzione del Fondo a condizione che un nuovo atto della stessa natura della fonte istitutiva stabilisca la confluenza di tale fondo nel Fondo nazionale di categoria e tale confluenza sia deliberata dai competenti organi del fondo di provenienza ed autorizzata dal Consiglio di amministrazione del Fondo nazionale di cate- goriacategoria, seguendo gli orientamenti che al riguardo ha espresso l’Organo l'Organo di vigilanza. 4. In mancanza dell’atto dell'atto che stabilisce la confluenza, i lavoratori dipendenti da aziende esercenti ser- vizi servizi di trasporto pubblico già associati a fondi o casse aziendali eventualmente preesistenti alla data di costituzione del Fondo diventano associati del Fondo nazionale di categoria se si avvalgono della facoltà di trasferimento della posizione pensionistica individuale nel rispetto della regolamentazione vigente pro-tempore nel fondo di provenienza, con le modalità stabilite dallo statuto del Fondo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Associati. 1. Sono associati al Fondo: a) I lavoratori dipendenti, i destinatari della forma pensionistica complementare, ai sensi del punto 2, commi 1 e 2, di cui all’art. 2 i quali abbiano manifestato in forma esplicita la volontà di adesione al Fondo con le modalità stabilite nello Statuto, purchè dal presente Statuto e coloro che abbiano maturato almeno tre mesi di anzianità di servizio, in ciascuna forma, presente e futura di accensione di rapporto di lavoro dipendente. La facoltà per i lavoratori di cui al comma 2 aderito con conferimento tacito del punto 2 di divenire associati al Fondo deve esse- re preventivamente definita tramite apposito accordo aziendale. La facoltà per i lavoratori dei settori cosiddetti affini di divenire associati al Fondo deve essere preventivamente concordata dalle rispettive organizzazioni datoriali e sindacali di settore, per ciascun settore affine. Gli accordi sindacali (aziendali o nazionali) di cui sopra dovranno essere accordi di adesione al Fondo, salva la possibilità di modifica della misura della contribuzione di cui al punto 12 del pre- sente accordo, dei requisiti di accesso e dei relativi tempi di adesione.Tfr; b) Le imprese i datori di lavoro che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo; c) I lavoratori pensionati i soggetti che percepiscono a carico del Fondo la pensione complementare. La facoltà dei lavoratori dei settori affini di divenire associati al Fondo, ferma restando l’adesione volontaria del lavoratore, deve essere preventivamente disciplinata con apposito accordo tra le prestazioni pensionistiche complementari erogate dal Fondo. 2Organizzazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro dei settori in oggetto e le rispettive Associazioni delle imprese di settore. Con il medesimo accordo sono stabilite le aliquote contributive e i relativi tempi di adesione. L’adesione al Fondo deve essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione e comporta la piena accettazione dello statuto. 3Statuto. Possono mantenere la qualità di associati al Fondo, previo accordo sindacale, i lavoratori che in seguito a trasferimento di azienda o di ramo di azienda, operato ai sensi dell’art. 2112 del Codice civile, abbiano perso, per effetto dell’applicazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro diverso da quelli richiamati all’art. 2, i requisiti di partecipazione al Fondo a condizione che nell’azienda cessionaria non operi altra forma pensionistica complementare. Possono divenire associati al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende esercenti servizi datori di trasporto pubblico lavoro che applicano uno dei contratti di cui all’art. 2 già iscritti. iscritti a fondi o casse eventualmente preesistenti alla data di costituzione del Fondo a condizione che un nuovo atto della stessa natura della fonte istitutiva stabilisca la confluenza di tale fondo nel Fondo nazionale di categoria e tale confluenza sia deliberata dai i competenti organi del fondo Fondo o della cassa di provenienza ed cui si tratta deliberino la confluenza nel Fondo e che tale confluenza, previa apposita domanda, sia autorizzata dal Consiglio di amministrazione del Fondo nazionale sotto forma di cate- goriafusione per incorporazione. L’adesione al Fondo comporta la piena accettazione dello Statuto. cui all’art. 2, seguendo gli orientamenti che al riguardo ha espresso l’Organo di vigilanza. 4. In mancanza dell’atto che stabilisce la confluenza, i lavoratori dipendenti da aziende esercenti ser- vizi di trasporto pubblico già associati iscritti a fondi o casse aziendali eventualmente preesistenti alla data di costituzione del Fondo Fondo, diventano associati del al Fondo nazionale di categoria se si avvalgono della facoltà di trasferimento della posizione pensionistica individuale nel rispetto della regolamentazione vigente pro-tempore nel fondo prevista dalla normativa vigente. La domanda di provenienzaassociazione, con le modalità stabilite dallo statuto indirizzata al Presidente del Fondo, deve essere corredata della documentazione stabilita con delibera del Consiglio di amministrazione necessaria a provare l’eventuale status di “vecchio iscritto” agli effetti di legge.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Associati. 1. Sono associati al Fondo: a) I lavoratori dipendenti, i destinatari della forma pensionistica complementare, ai sensi del punto 2, commi 1 e 2, di cui all‟art. 2 i quali abbiano manifestato in forma esplicita la volontà di adesione al Fondo con le modalità stabilite nello Statuto, purchè dal presente Statuto e coloro che abbiano maturato almeno tre mesi di anzianità di servizio, in ciascuna forma, presente e futura di accensione di rapporto di lavoro dipendente. La facoltà per i lavoratori di cui al comma 2 aderito con conferimento tacito del punto 2 di divenire associati al Fondo deve esse- re preventivamente definita tramite apposito accordo aziendale. La facoltà per i lavoratori dei settori cosiddetti affini di divenire associati al Fondo deve essere preventivamente concordata dalle rispettive organizzazioni datoriali e sindacali di settore, per ciascun settore affine. Gli accordi sindacali (aziendali o nazionali) di cui sopra dovranno essere accordi di adesione al Fondo, salva la possibilità di modifica della misura della contribuzione di cui al punto 12 del pre- sente accordo, dei requisiti di accesso e dei relativi tempi di adesione.Tfr; b) Le imprese i datori di lavoro che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo; c) I lavoratori pensionati i soggetti che percepiscono a carico del Fondo la pensione complementare. La facoltà dei lavoratori dei settori affini di divenire associati al Fondo, ferma restando l‟adesione volontaria del lavoratore, deve essere preventivamente disciplinata con apposito accordo tra le prestazioni pensionistiche complementari erogate dal Fondo. 2Organizzazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro dei settori in oggetto e le rispettive Associazioni delle imprese di settore. L’adesione Con il medesimo accordo sono stabilite le aliquote contributive e i relativi tempi di adesione. L‟adesione al Fondo deve essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione e comporta la piena accettazione dello statuto. 3Statuto. Possono mantenere la qualità di associati al Fondo, previo accordo sindacale, i lavoratori che in seguito a trasferimento di azienda o di ramo di azienda, operato ai sensi dell‟art. 2112 del Codice civile, abbiano perso, per effetto dell‟applicazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro diverso da quelli richiamati all‟art. 2, i requisiti di partecipazione al Fondo a condizione che nell‟azienda cessionaria non operi altra forma pensionistica complementare. Possono divenire associati al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende esercenti servizi datori di trasporto pubblico lavoro che applicano uno dei contratti di cui all‟art. 2 già iscritti. iscritti a fondi o casse eventualmente preesistenti alla data di costituzione del Fondo a condizione che un nuovo atto della stessa natura della fonte istitutiva stabilisca la confluenza di tale fondo nel Fondo nazionale di categoria e tale confluenza sia deliberata dai i competenti organi del fondo Fondo o della cassa di provenienza ed cui si tratta deliberino la confluenza nel Fondo e che tale confluenza, previa apposita domanda, sia autorizzata dal Consiglio di amministrazione del Fondo nazionale sotto forma di cate- goriafusione per incorporazione. L‟adesione al Fondo comporta la piena accettazione dello Statuto. cui all‟art. 2, seguendo gli orientamenti che al riguardo ha espresso l’Organo di vigilanza. 4. In mancanza dell’atto che stabilisce la confluenza, i lavoratori dipendenti da aziende esercenti ser- vizi di trasporto pubblico già associati iscritti a fondi o casse aziendali eventualmente preesistenti alla data di costituzione del Fondo Fondo, diventano associati del al Fondo nazionale di categoria se si avvalgono della facoltà di trasferimento della posizione pensionistica individuale nel rispetto della regolamentazione vigente pro-tempore nel fondo prevista dalla normativa vigente. La domanda di provenienzaassociazione, con le modalità stabilite dallo statuto indirizzata al Presidente del Fondo, deve essere corredata della documentazione stabilita con delibera del Consiglio di amministrazione necessaria a provare l‟eventuale status di “vecchio iscritto” agli effetti di legge.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Associati. 1. Sono associati al Fondo: a) I 1. i lavoratori dipendentioperai, destinatari della forma pensionistica complementareintermedi, ai sensi del punto 2, commi 1 impiegati e 2, i quali abbiano manifestato la volontà di adesione al Fondo quadri con le modalità stabilite nello Statuto, purchè abbiano maturato almeno tre mesi di anzianità di servizio, in ciascuna forma, presente e futura di accensione di rapporto di lavoro dipendentecon imprese del tessile – abbigliamento, calzaturiere e del sistema moda che applicano i CCNL, stipulati dalle stesse organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese stipulanti il presente accordo; 2. La facoltà per i lavoratori di cui al comma 2 del punto 2 di divenire associati al Fondo deve esse- re preventivamente definita tramite apposito accordo aziendale. La facoltà per i lavoratori dei settori cosiddetti affini di divenire associati al Fondo deve essere preventivamente concordata dalle rispettive organizzazioni datoriali e sindacali di settore, per ciascun settore affine. Gli accordi sindacali (aziendali o nazionali) di cui sopra dovranno essere accordi di adesione al Fondo, salva la possibilità di modifica della misura della contribuzione di cui al punto 12 del pre- sente accordo, dei requisiti di accesso e dei relativi tempi di adesione. b) Le le imprese che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo; c) I 3. i lavoratori pensionati che percepiscono le prestazioni pensionistiche complementari erogate dal Fondo. 2. L’adesione L'adesione al Fondo sarà autorizzata dal Consiglio di Amministrazione e comporta la piena accettazione dello statuto. 3del suo statuto (lo “Statuto”). Possono divenire associati al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende esercenti servizi di trasporto pubblico dell'industria tessile- abbigliamento, delle calzature e degli altri settori industriali del sistema moda già iscritti. iscritti a fondi o casse aziendali eventualmente preesistenti alla data di costituzione del Fondo 15/11/1992 a condizione che un nuovo atto della stessa natura della fonte istitutiva accordo sindacale tra azienda e le rispettive organizzazioni sindacali stabilisca la confluenza di tale del fondo aziendale nel Fondo nazionale di categoria e tale confluenza sia deliberata dai competenti organi del fondo di provenienza ed autorizzata dal Consiglio di amministrazione aziendale e del Fondo nazionale di cate- goria, seguendo gli orientamenti che al riguardo ha espresso l’Organo di vigilanza. 4Fondo. In mancanza dell’atto che stabilisce la confluenzadell'accordo sindacale di cui sopra, i lavoratori dipendenti da aziende esercenti ser- vizi di trasporto pubblico dell'industria tessile-abbigliamento, delle calzature e degli altri settori industriali del sistema moda già associati a fondi o casse aziendali eventualmente preesistenti alla data di costituzione del Fondo 15/11/1992 diventano associati del Fondo nazionale di categoria se si avvalgono della facoltà di trasferimento della posizione pensionistica individuale nel rispetto prevista dalla normativa vigente pro tempore. Si possono altresì, associare al Fondo i lavoratori dipendenti delle organizzazioni firmatarie dei CCNL per i settori tessile-abbigliamento, delle calzature e del sistema moda, ivi incluse le organizzazioni territoriali che applichino i CCNL specificati o abbiano emesso un regolamento che preveda l'adesione alla forma previdenziale complementare prevista dal presente accordo istitutivo; sono considerati a questi effetti dipendenti anche i lavoratori in aspettativa sindacale come previsto dall'art. 31 della regolamentazione vigente pro-tempore nel fondo Legge 20 maggio 1970, n. 300 e distaccati presso le predette organizzazioni firmatarie per la durata di provenienza, con le modalità stabilite dallo statuto del Fondotale distacco.

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Samples: Fondo Pensione

Associati. 1. Sono associati al Fondo: a) I lavoratori dipendenti, i destinatari della forma pensionistica complementare, ai sensi del punto 2, commi 1 e 2, di cui all’art. 2 i quali abbiano manifestato in forma esplicita la volontà di adesione al Fondo con le modalità stabilite nello Statuto, purchè dal presente Statuto e coloro che abbiano maturato almeno tre mesi di anzianità di servizio, in ciascuna forma, presente e futura di accensione di rapporto di lavoro dipendente. La facoltà per i lavoratori di cui al comma 2 aderito con conferimento tacito del punto 2 di divenire associati al Fondo deve esse- re preventivamente definita tramite apposito accordo aziendale. La facoltà per i lavoratori dei settori cosiddetti affini di divenire associati al Fondo deve essere preventivamente concordata dalle rispettive organizzazioni datoriali e sindacali di settore, per ciascun settore affine. Gli accordi sindacali (aziendali o nazionali) di cui sopra dovranno essere accordi di adesione al Fondo, salva la possibilità di modifica della misura della contribuzione di cui al punto 12 del pre- sente accordo, dei requisiti di accesso e dei relativi tempi di adesione.Tfr; b) Le imprese i datori di lavoro che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo; c) I lavoratori pensionati i soggetti che percepiscono a carico del Fondo la pensione complementare. La facoltà dei lavoratori dei settori affini di divenire associati al Fondo, ferma restando l’adesione volontaria del lavoratore, deve essere preventivamente disciplinata con apposito accordo tra le prestazioni pensionistiche complementari erogate dal Fondo. 2Organizzazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro dei settori in oggetto e le rispettive Associazioni delle imprese di settore. Con il medesimo accordo sono stabilite le aliquote contributive e i relativi tempi di adesione. L’adesione al Fondo deve essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione e comporta la piena accettazione dello statuto. 3Statuto. Possono mantenere la qualità di associati al Fondo, previo accordo sindacale, i lavoratori che in seguito a trasferimento di azienda o di ramo di azienda, operato ai sensi dell’art. 2112 del Codice civile, abbiano perso, per effetto dell’applicazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro diverso da quelli richiamati all’art. 2, i requisiti di partecipazione al Fondo a condizione che nell’azienda cessionaria non operi altra forma pensionistica complementare. Possono divenire associati al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende esercenti servizi datori di trasporto pubblico lavoro che applicano uno dei contratti di cui all’art. 2 già iscritti. iscritti a fondi o casse eventualmente preesistenti alla data di costituzione del Fondo a condizione che un nuovo atto della stessa natura della fonte istitutiva stabilisca la confluenza di tale fondo nel Fondo nazionale di categoria e tale confluenza sia deliberata dai i competenti organi del fondo Fondo o della cassa di provenienza ed cui si tratta deliberino la confluenza nel Fondo e che tale confluenza, previa apposita domanda, sia autorizzata dal Consiglio di amministrazione del Fondo nazionale sotto forma di cate- goria, seguendo gli orientamenti che fusione per incorporazione. L’adesione al riguardo ha espresso l’Organo di vigilanza. 4Fondo comporta la piena accettazione dello Statuto. In mancanza dell’atto che stabilisce la confluenzadelle delibere di confluenza di cui al precedente comma 4, i lavoratori dipendenti da aziende esercenti ser- vizi datori di trasporto pubblico lavoro che applicano uno dei contratti di cui all’art. 2, già associati iscritti a fondi o casse aziendali eventualmente preesistenti alla data di costituzione del Fondo Fondo, diventano associati del al Fondo nazionale di categoria se si avvalgono della facoltà di trasferimento della posizione pensionistica individuale nel rispetto della regolamentazione vigente pro-tempore nel fondo prevista dalla normativa vigente. La domanda di provenienzaassociazione, con le modalità stabilite dallo statuto indirizzata al Presidente del Fondo, deve essere corredata della documentazione stabilita con delibera del Consiglio di amministrazione necessaria a provare l’eventuale status di “vecchio iscritto” agli effetti di legge.

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Samples: Accordo Istitutivo