Common use of Associazione in partecipazione Clause in Contracts

Associazione in partecipazione. Qualche ulteriore informazione merita il rapporto di “associazione in partecipazione”. Come è a molti noto il contratto di “associazione in partecipazione” è previsto e regolamentato dal codice civile (articoli da 2549 a 2554). Con tale contratto un soggetto (l’associante) attribuisce ad un altro soggetto (l’associato) una partecipazione agli utili della sua impresa, o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto che può consistere in una prestazione di lavoro (art. 2549 c.c.). Si ricorda che l’associato può partecipare all’impresa anche mediante capitale, beni e immobili. Tale rapporto è stato, nel tempo, oggetto di numerosi interventi legislativi e ciò anche in virtù dei fenomeni elusivi spesso accompagnati all’istituto. L’obbligo previdenziale dall’1/1/2004 è regolamentato dall’art. 43 del D.L. 269/2003, mentre quello assicurativo Inail è regolamentato, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 332/1992, dal DPR 1124/1965. la tassazione dei compensi è regolamentata dal DPR 917/1986 e dagli artt. 25 e 26 del DPR 600/1973. Da ultimo si veda quanto previsto dall’art. 86, comma 2, del X.X.xx. 10 settembre 2003 n. 276; secondo tale normativa occorre, per la liceità del rapporto, che all’associato che apporta prestazioni di lavoro deve essere riconosciuta un’effettiva partecipazione (cioè un effettivo potere di controllo sulla gestione dell’impresa) ed un’adeguata erogazione (evidentemente di eventuali utili). In assenza di tali elementi il rapporto viene ricondotto dal giudice nell’ambito dei rapporti di lavoro subordinato, salvo che l’utilizzatore della prestazione non comprovi con adeguate attestazioni e documentazioni che il rapporto ricada in una delle tipologie di lavoro subordinato o autonomo previste e regolamentate dal decreto c.d. “Biagi”, si ha cioè la “conversione del rapporto”. In ragione delle finalità antielusive l’associazione in partecipazione rientra tra i contratti certificabili. Salvo gli aspetti contributivi e fiscali, non è prevista una forma particolare per la validità del contratto. Gli elementi essenziali del contratto di associazione sono: - L’attività imprenditoriale dell’associante a scopo di lucro (non può quindi essere utilizzato per le attività non a scopo di lucro né dai professionisti); - La natura aleatoria del compenso dell’associato; - L’assenza di un rapporto societario tra associante e associato. Non è prevista una durata particolare (che può essere legata alla realizzazione dell’affare), questa è perciò definita pattiziamente tra le parti. In generale dal contratto non origina un rapporto associativo. Il rapporto di associazione si perfeziona di norma con la firma del contratto tra associato e associante. La direzione così come la gestione dell’impresa spetta all’associante. Il contratto può stabilire i poteri di verifica in capo all’associato sull’impresa o sullo svolgimento dell’affare per cui l’associazione è stata contratta. L’associato ha diritto di ricevere il rendiconto (art. 2552). L’associato partecipa di norma alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili (le perdite a cui partecipa l’associato non possono in ogni caso superare il valore del suo apporto; art. 2553); è ammesso il patto contrario. Le parti possono stabilire la partecipazione alle perdite in misura diversa da quella degli utili, ovvero escludere del tutto la partecipazione alle perdite (Cass. N. 507/1996).

Appears in 3 contracts

Samples: Vademecum on Agricultural Labor, Vademecum, Vademecum

Associazione in partecipazione. Qualche ulteriore informazione merita 1.1 Spese deducibili da parte dell’associato D.: L’associato in partecipazione titolare di partita Iva quale quadro deve compilare? Può avere un collaboratore coordinato e continuativo? Se sì, può dedurre il rapporto relativo compenso? R.: I redditi derivanti dall’associazione in partecipazione sono considerati come redditi di “associazione in partecipazione”capitale, ai sensi dell’art. Come 41, lett. f), se l’apporto dell’associato è a molti noto il contratto di “associazione in partecipazione” è previsto costituito da capitali o promiscuamente da capitale e regolamentato dal codice civile (articoli da 2549 a 2554). Con tale contratto un soggetto (l’associante) attribuisce ad un altro soggetto (l’associato) una partecipazione agli utili della sua impresalavoro, o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto che può consistere in una prestazione e come redditi di lavoro (artautonomo, ai sensi dell’art. 2549 c.c.). Si ricorda che l’associato può partecipare all’impresa anche mediante capitale, beni e immobili. Tale rapporto è stato, nel tempo, oggetto di numerosi interventi legislativi e ciò anche in virtù dei fenomeni elusivi spesso accompagnati all’istituto. L’obbligo previdenziale dall’1/1/2004 è regolamentato dall’art. 43 del D.L. 269/2003, mentre quello assicurativo Inail è regolamentato, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 332/1992, dal DPR 1124/1965. la tassazione dei compensi è regolamentata dal DPR 917/1986 e dagli artt. 25 e 26 del DPR 600/1973. Da ultimo si veda quanto previsto dall’art. 8649, comma 2, lett. c), se l’apporto è costituito esclusivamente da lavoro. Nel primo caso, tali redditi andranno dichiarati nel quadro RI (redditi di capitale) rigo 14 del X.X.xxModello Unico 2002. 10 settembre 2003 n. 276; Nel secondo tale normativa occorrecaso andranno dichiarati nel quadro RE, per la liceità del rapporto, che all’associato che apporta prestazioni Sezione II (altri redditi di lavoro deve essere riconosciuta un’effettiva autonomo), rigo 27 del Modello Unico 2002. Inoltre, anche qualora, l’associato in partecipazione (cioè si avvalga di un effettivo potere di controllo sulla gestione dell’impresa) ed un’adeguata erogazione (evidentemente di eventuali utili). In assenza di tali elementi collaboratore coordinato e continuativo, non potrà comunque dedurre il rapporto viene ricondotto dal giudice nell’ambito dei rapporti compenso a lui corrisposto, in quanto, nel caso in cui il suo apporto costituisca reddito di lavoro subordinatoautonomo, salvo l’art. 50, comma 8, del Tuir afferma che l’utilizzatore della prestazione non comprovi con adeguate attestazioni e documentazioni che il rapporto ricada in una delle tipologie “le partecipazioni agli utili di lavoro subordinato o autonomo previste e regolamentate dal decreto c.dcui all’art. “Biagi49, comma 2, lett. c), costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, si ha cioè la “conversione del rapporto”. In ragione delle finalità antielusive l’associazione . 1.2 Contratto di associazione in partecipazione rientra tra i contratti certificabili. Salvo gli aspetti contributivi e fiscali, non è prevista una redatto in forma particolare per la validità del contratto. Gli elementi essenziali del di scrittura privata. D.: Una persona fisica (associato) ha stipulato un contratto di associazione sono: - L’attività imprenditoriale dell’associante a scopo in partecipazione con una società di lucro capitali (associante). L’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro della persona fisica. Le parti hanno redatto il contratto in forma di scrittura privata, ma non può quindi essere utilizzato per le attività hanno provveduto alla sua registrazione, ritenendo di non a scopo di lucro né dai professionisti); - La natura aleatoria del compenso dell’associato; - L’assenza di un rapporto societario tra associante esservi tenute sia perché la prestazione dell’associato è soggetta ad Iva e associato. Non è prevista una durata particolare (che può essere legata alla realizzazione dell’affare), questa è perciò definita pattiziamente tra le parti. In generale dal sia perché il contratto non origina un rapporto associativo. Il rapporto di associazione si perfeziona in partecipazione con apporto di norma con la firma del contratto solo lavoro è espressamente compreso tra associato e associante. La direzione così come la gestione dell’impresa spetta all’associante. Il contratto può stabilire quelli per i poteri quali vi è l’obbligo di verifica registrazione solo in capo all’associato sull’impresa o sullo svolgimento dell’affare per cui l’associazione è stata contratta. L’associato ha diritto di ricevere il rendiconto caso d’uso (art. 255210 Tariffa – Parte II – D.P.R. 131/1986). L’associato partecipa Si chiede di norma alle perdite nella stessa misura in cui partecipa conoscere se l’associato può dedurre la quota di partecipazione o se sono valide le istruzioni al modello di dichiarazione “Unico Persone Fisiche”, Fascicolo 3 – Appendice, pag. 75, le quali stabiliscono che l’associante può dedurre la quota di partecipazione agli utili (le perdite a cui partecipa l’associato non possono del 2001 spettante all’associato solo se il contratto di associazione in ogni caso superare il valore del suo apporto; art. 2553); è ammesso il patto contrario. Le parti possono stabilire la partecipazione alle perdite in misura diversa risulta da quella degli utili, ovvero escludere del tutto la partecipazione alle perdite (Cass. N. 507/1996)atto pubblico o da scrittura privata registrata.

Appears in 1 contract

Samples: Circolare