Recesso e risoluzione consensuale Clausole campione
Recesso e risoluzione consensuale. Ferma restando la volontà delle parti per addivenire, anche prima della sca- denza del contratto, ad una risoluzione consensuale, i soggetti collettivi impe- gnati in contratti di associazione in partecipazione con apporto anche di lavoro non possono recedere unilateralmente dallo stesso se il contratto è instaurato a tempo indeterminato. In ogni caso le parti possono prevedere nel contratto una deroga a tale divieto di recesso riconoscendone il diritto ad entrambe, reciprocamente, previo preavviso. «Il contratto di associazione in partecipazione per un periodo di tempo deter- minato non è un contratto basato sull’elemento della fiducia e, pertanto, non è consentito il recesso unilaterale anticipato» (Cass. Civ., Sez. Lav., 30 maggio 2013, n. 13649).
1. Forma scritta
