Attivazione della fornitura. 1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell’Ordinativo di Fornitura. 2. Per l’esecuzione della fornitura di energia elettrica di ciascun contratto attuativo, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare le forniture oggetto di ciascun contratto attuativo e, comunque, a svolgere le attività stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. 3. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente. 4. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle forniture oggetto dell’Ordinativo di Fornitura. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni contraenti nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché di quanto previsto nelle Linee Guida dell’ANAC.
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Samples: Fornitura Di Energia Elettrica E Servizi Connessi, Convenzione Consip Per Fornitura Di Energia Elettrica
Attivazione della fornitura. 1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell’Ordinativo di Fornitura.
2. Per l’esecuzione della fornitura di energia elettrica di ciascun contratto attuativo, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare le forniture oggetto di ciascun contratto attuativo e, comunque, a svolgere le attività stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
3. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
4. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle forniture oggetto dell’Ordinativo di Fornitura. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni contraenti nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché di quanto previsto nelle Linee Guida dell’ANACdai provvedimenti di attuazione. Si precisa che le attività di verifica di conformità, stante la natura della prestazione erogata (fornitura di energia elettrica), sono dirette ad accertare che in fattura siano riportate correttamente la tipologia di fornitura acquistata e la congruità tra i corrispettivi fatturati e quelli di cui al successivo art. 9 co. 1.
4. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali nascenti dal contratto attuativo e dalla normativa vigente.
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Samples: Fornitura Di Energia Elettrica E Servizi Connessi, Fornitura Di Energia Elettrica E Servizi Connessi
Attivazione della fornitura. 1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell’Ordinativo Gli Ordinativi di Fornitura.
2. Per l’esecuzione della fornitura , comprensivi dell’indicazione dei relativi Punti di energia elettrica Prelievo, dovranno essere inviati secondo quanto previsto allo schema di ciascun contratto attuativoConvenzione, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, unitamente ad attivare le forniture oggetto un’autocertificazione dei consumi dell’anno precedente relativi ai Punti di ciascun contratto attuativo e, comunque, a svolgere le attività stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
3. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
4. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle forniture Prelievo oggetto dell’Ordinativo di Fornitura. La verifica L’Amministrazione si impegna a rilasciare al Fornitore, contestualmente all’invio dell’Ordinativo di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni contraenti nel rispetto Fornitura, la delega (nella forma di quanto stabilito dagli arttmandato senza rappresentanza ex. 101 art. 1705 cod. civ.), per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto e 102 del D. Lgs. il servizio di dispacciamento ai sensi delle delibere AEEG n. 50/2016 168/03 e s.m.i. e n. 111/06 e s.m.i.. Il Fornitore si impegna a fornire l’energia elettrica dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura se giunge al suo domicilio entro il 15 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura qualora giungesse al domicilio del Fornitore dopo il 15 del mese, salvo diversa data concordata tra le parti. In ogni caso la fornitura dovrà essere attivata solo il primo giorno solare del mese. Qualora, alla Data di Attivazione della fornitura, l’Amministrazione Contraente non avesse ottenuto la disdetta del precedente contratto di fornitura di energia elettrica per cause non attribuibili al Fornitore, il relativo Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione, avvisando immediatamente l’Amministrazione ed assistendola, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura., nonché di quanto previsto nelle Linee Guida dell’ANAC.
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Samples: Fornitura Di Energia Elettrica
Attivazione della fornitura. 1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell’Ordinativo di Fornitura.
2. Per l’esecuzione della fornitura di energia elettrica di ciascun contratto attuativo, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare le forniture oggetto di ciascun contratto attuativo e, comunque, a svolgere le attività stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico Tecnico, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
3. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle forniture oggetto dell’Ordinativo di Fornitura. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni contraenti nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché di quanto previsto dai provvedimenti di attuazione.
4. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
4. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle forniture oggetto dell’Ordinativo di Fornitura. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni contraenti nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché di quanto previsto nelle Linee Guida dell’ANAC.
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Samples: Convenzione Consip Energia Elettrica
Attivazione della fornitura. 1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell’Ordinativo di Fornitura.
2. Per l’esecuzione della fornitura di energia elettrica gas naturale oggetto di ciascun contratto attuativoOrdinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare le forniture oggetto di ciascun contratto attuativo Ordinativo di Fornitura e, comunque, a svolgere le attività stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
3. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
4. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle forniture oggetto dell’Ordinativo di Fornitura. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni contraenti nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché di quanto previsto nelle Linee Guida dell’ANAC.
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Attivazione della fornitura. 1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con Nell’ambito degli operatori economici risultati idonei e facenti parte dell’Accordo Quadro, per ogni lotto, la ASL Roma 1 stipulerà il contratto attuativo secondo le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico paragrafo 25 del Disciplinare di gara ed esattamente nei luoghi indicati nell’Ordinativo di Fornituraemetterà i relativi ordini secondo i criteri stabiliti nel predetto contratto attuativo.
2. Per dare esecuzione alla fornitura, la ASL Roma 1 stipulerà, successivamente al presente Accordo quadro, un contratto attuativo, nel quale sono specificati:; tipologia e quantità dei prodotti da fornire (come specificato nell’allegato 4 a) “dettaglio delle informazioni costituenti l’offerta economica”, importo della fornitura, luoghi di consegna, estremi per la fatturazione, indicazione del Direttore per l’esecuzione del contratto (DEC).
3. Per l’esecuzione della fornitura di energia elettrica di ciascun oggetto del successivo contratto attuativo, il Fornitore si obbligadovrà procedere, a propria curacura e spese, spese e rischio, ad attivare le forniture oggetto di ciascun contratto attuativo e, comunqueed a seguito dell’emissione degli ordini, a svolgere le attività stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico e comunque tutto alle tecnico, con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
3. Su richiesta al successivo articolo Penali del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigentepresente Accordo quadro.
4. Con riferimento al singolo contratto attuativoLa fornitura dei microinfusori e dei sistemi di monitoraggio decorrerà dalla data di stipula dei contratti attuativi e avrà durata di ventiquattro mesi; invece la fornitura del rispettivo materiale monouso dedicato terminerà il quarantottesimo mese successivo dalla data di emissione dell’ordine dei microinfusori e/o sistemi.
5. L’Operatore Economico prescelto dall’Accordo Quadro è, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica pertanto, vincolato a fornire materiale di conformità delle forniture consumo per i microinfusori e/o sistemi di monitoraggio oggetto dell’Ordinativo di Fornitura. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni contraenti nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.idella gara per almeno quarantotto mesi a partire dall’emissione dell’ordinativo stesso., nonché di quanto previsto nelle Linee Guida dell’ANAC.
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Samples: Accordo Quadro
Attivazione della fornitura. 1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell’Ordinativo di Fornitura.
2. Per l’esecuzione della fornitura di energia elettrica di ciascun contratto attuativo, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare le forniture oggetto di ciascun contratto attuativo e, comunque, a svolgere le attività stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
3. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle forniture oggetto dell’Ordinativo di Fornitura. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni contraenti nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché di quanto previsto dai provvedimenti di attuazione. Si precisa che le attività di verifica di conformità, stante la natura della prestazione erogata (fornitura di energia elettrica), sono dirette ad accertare che in fattura siano riportate correttamente la tipologia di fornitura acquistata e la congruità tra i corrispettivi fatturati e quelli di cui al successivo art. 9 co. 1.
4. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
4. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle forniture oggetto dell’Ordinativo di Fornitura. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni contraenti nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché di quanto previsto nelle Linee Guida dell’ANAC.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Energia Elettrica E Dei Servizi Connessi