COMUNE DI CIVITAVECCHIA
COMUNE DI CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale
ORIGINALE
PROVVEDITORATO/ECONOMATO
provveditorato/economato
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 83 del 22/01/2019
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Oggetto
:
Convenzione Consip Energia Elettrica 16 Lotto 10 - Adesione – cig. derivato ZE226B4CF1 -
Premesso che:
L’art. 26 legge 23 dicembre 1999 n° 488 ha affidato al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica il compito di stipulare, nel rispetto della normativa vigente in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni dello Stato, Centrali e Periferiche, nonché dalle altre Pubbliche Amministrazioni aderenti, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;
L’art. 1 comma 4 c) DL 12 luglio 2004 n° 168 ha affidato al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica il compito di stipulare, nel rispetto della normativa vigente in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni dello Stato, Centrali e Periferiche, nonché dalle altre Pubbliche Amministrazioni aderenti, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;
Richiamata la Legge 06.07.2012 n. 94 (conversione del D.L. 07/05/2012 n 52 – Spending Review) nella quale si prevede che nelle procedure per l’acquisto di beni e servizi, gli Enti Locali devono applicare parametri qualità-prezzo migliorativi di quelli individuati in modo specifico nelle gare per convenzioni centralizzate, effettuate da Consip;
Considerato che il D.L. 95/2012 (secondo decreto-legge di revisione della spesa), convertito in Legge n. 135 del 07/08/2012, obbliga, ai sensi dell’art. 1, comma 7, le pubbliche amministrazioni a fare ricorso alle convenzioni CONSIP o a quelle delle centrali regionali per l’acquisto di una serie di beni e servizi a consumo intensivo, tra i quali viene annoverata l’energia elettrica;
Il DL 66/14 convertito con modificazioni in Legge 23/6/14 n° 89 e il DL 90 del 24/6/14 convertito con modificazioni in Legge 114 del 11/8/14 hanno previsto una serie di interventi al fine di contenere la spesa della Pubblica Amministrazione;
L’obiettivo della riduzione della spesa pubblica, enunciato nella suddetta normativa, viene perseguito attraverso la promozione di acquisti centralizzati di beni e servizi da parte di soggetti aggregatori (Consip S.p.A., una centrale di committenza per ogni Regione, altri soggetti che operano quali centrali di committenza);
Anche i Comuni, esclusi solo i capoluogo di provincia, hanno l’obbligo di effettuare a partire dal 01/09/15 (L. 11 del 27/2/15 cd “milleproroghe”) gli acquisti e gli affidamenti di contratti pubblici attraverso:
• unioni di comuni, se esistenti;
• accordi consortili tra gli stessi comuni utilizzando i relativi uffici o quelli della Provincia;
• soggetti aggregatori;
• Province;
• Consip o Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
La legge di stabilità per l’anno 2016 – L. 208/15 – articolo 1 comma 501 - ha introdotto la possibilità per tutti i comuni non capoluogo di provincia, indipendentemente dal numero di abitanti, di effettuare in maniera autonoma acquisti fino a 40.000,00 euro per beni, servizi e lavori, senza procedere in forma aggregata ai sensi dell’art. 33 c. 3-bis del D.Lgs. 163/2006, fornendo una soluzione a breve termine per quanto riguarda in particolare gli affidamenti di piccola entità, per garantire la continuità della propria attività;
L’articolo 1 commi 502 e 503 della stessa Legge di Stabilità ha sancito nuovamente l’obbligo per le Amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico della SA) per importi tra i € 1.000,00 euro e la soglia comunitaria;
Le disposizioni della legge di stabilità 2017 – L. 232/16 – commi da 413 a 423 – hanno ulteriormente rafforzato il concetto di acquisizione centralizzata, ravvisando nello stesso un tassello fondamentale per sostenere la revisione della spesa tramite il recupero dell’efficienza nei processi e nei costi d’acquisto (inclusi gli oneri amministrativi connessi all’espletamento delle procedure di approvvigionamento) e una maggiore tracciabilità, trasparenza e semplificazione dell’azione amministrativa, prevedendo lo svolgimento di un’attività di studio e analisi preliminare di nuove modalità di acquisto di beni e di servizi correlati da dare in uso a terzi soggetti di natura pubblica;
La normativa in parola, apporta delle integrazioni alla disciplina in tema di acquisti della PA, al fine di garantire il supporto alle Amministrazioni nell’efficiente processo di acquisizione con riferimento a tutte le acquisizioni ritenute strategiche;
Visto che, in attuazione di quanto sopra, la Consip S.p.A. ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione di fornitori per l’Energia Elettrica ed. 16 per le Pubbliche Amministrazioni, attivando in data 11/01/19 alcuni lotti della convenzione in parola, nello specifico il lotto di interesse nà 10 per la Provincia di Roma;
La società Enel Energia spa è risultata aggiudicataria della procedura ed ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto della convenzione ed eseguire gli ordinativi di fornitura alle condizioni, modalità e termini stabiliti;
I contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra l’Amministrazione Comunale e la società succitata attraverso l’emissione di ordinativi di fornitura effettuati dalla prima, nei confronti della seconda;
Pertanto occorre attivare le procedure per aderire alla nuova convenzione Consip al fine di assicurare i servizi elettrici alle sedi comunali per l’intera durata della convenzione, ovvero fino alla data di scadenza originaria o prorogata della Convenzione - Fornitura di energia elettrica a prezzo fisso 18 mesi -;
Considerata pertanto l’opportunità e l’urgenza di aderire alla Convenzione Consip Energia Elettrica ed. 16 Lotto 10 – tipologia prezzo fisso 18 mesi, come meglio sopra specificato;
Considerata l’opportunità di procedere a quanto sopra;
Vista la convenzione ed i documenti allegati;
Vista la bozza di OdA allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del dlgs 267/00;
Visto che trattasi di spese obbligatorie e non suscettibili di pagamento frazionato;
Vista la Legge 488 del 23/12/99 e s.m.i.;
Visti il Decreto del Ministero del Tesoro 24/2/00; Visto il Dlgs 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.; Vista la Legge 208 del 22/12/15;
Vista la legge 232/16;
D E T E R M I N A
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
1) Di aderire alla Convenzione Consip per l’Energia Elettrica 16 lotto 10 con la società Enel Energia spa con sede legale in Roma – Vle Regina Margherita n° 125 – Codfisc/PIva
06655971007 - , per l’intera durata della convenzione, ovvero fino alla data di scadenza originaria o prorogata della Convenzione – tipologia contratto prezzo fisso 18 mesi -;
2) Di autorizzare l’Economo, quale punto ordinante dell’Ente, a trasmettere alla società Enel Energia spa l’ordinativo di fornitura per i servizi di energia elettrica richiesti per le varie sedi comunali;
3) Di dare atto che alla spesa riferita alla tipologia di contratto scelta, ovvero prezzo fisso 18 mesi, quantificata in € 3.400.000,00 oltre Iva di legge si farà fronte con imputazione contabile a diversi capitoli di spesa dei bilanci di previsione per gli esercizi 2019 e 2020;
4) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del dlgs 267/00;
5) Di disporre trasmissione all’ufficio Bilancio per gli adempimenti di competenza;
6) Di trasmettere la presente all’ufficio Redazione sito per le pubblicazioni ai sensi dell’art. 29 del dlgs 18 aprile 2016 n° 50.
Il Dirigente
Xxxxxxxx Xxxxxxx / INFOCERT SPA
(Atto firmato digitalmente)
COMUNE DI CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale
PROVVEDITORATO/ECONOMATO
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 83 del 22/01/2019
Oggetto: Convenzione Consip Energia Elettrica 16 Lotto 10 - Adesione – cig. derivato ZE226B4CF1 -
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
AREA ECONOMIA E FINANZE
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147/bis,151 comma 4°, 153 comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Esercizio- Residuo | Cod. Mecc. Capitolo | Des. Capitolo | Atto | Impegno Accertament o | Importo | Siope |
PRESA D'ATTO - ADESIONE CONVENZIONE | € 0,00 |
Civitavecchia li, 22/01/2019 Il Dirigente
Xxxxxxxx Xxxxxxx / INFOCERT SPA
(Atto Firmato Digitalmente)
Durc On Line
Numero Protocollo | INAIL_13443858 | Data richiesta | 14/10/2018 | Scadenza validità | 11/02/2019 |
Denominazione/ragione sociale | ENEL ENERGIA S.P.A. |
Codice fiscale | 06655971007 |
Sede legale | XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX, 000 00000 XXXX (XX) |
Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
Pagina 1 di 1
ALLEGATO A CAPITOLATO TECNICO
INDICE
1. Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di energia elettrica per le Pubbliche Amministrazioni. Tale fornitura dovrà essere erogata in conformità a quanto descritto nel presente documento, nello Schema di Convenzione e nelle Condizioni Generali.
1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali e nello Schema di Convenzione si applicano le seguenti ulteriori definizioni:
x. XXXXX: l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente di cui alla L. 14/11/1995 n. 481 e s.m.i..
b. Data di Attivazione della fornitura: data di inizio dell’erogazione dell’energia elettrica.
c. Distributore Locale: è l’esercente il servizio di distribuzione, concessionario ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 79/99, per il trasporto e la trasformazione dell’energia elettrica sulle reti di distribuzione.
d. Delivery a 12 mesi: è il periodo di somministrazione delle Forniture a Prezzo Fisso a 12 mesi, decorrente dalla Data di Attivazione della fornitura e coincidente esclusivamente con il primo giorno del terzo mese successivo a quello di ricezione dell’ordinativo di fornitura (ODA).
Le 12 Delivery disponibili nell’anno solare e i relativi Quarter che ne approssimano al meglio durata, sono di seguito identificati:
Tabella 1 – Forniture a Prezzo Fisso a 12 mesi
A | B | C |
Mese di ricezione ODA a Sistema | Mese di Attivazione Delivery | Quarter di riferimento della Delivery |
dicembre (anno-1) | Marzo | Q2; Q3; Q4; Q1(anno+1) |
Gennaio | Aprile | |
Febbraio | Maggio | |
Marzo | Giugno | Q3; Q4; Q1(anno+1); Q2(anno+1) |
Xxxxxx | Xxxxxx | |
Maggio | Agosto | |
Giugno | Settembre | Q4; Q1(anno+1); Q2(anno+1); Q3(anno+1) |
Xxxxxx | Xxxxxxx | |
Agosto | Novembre | |
Settembre | Dicembre | Q1(anno+1); Q2(anno+1); Q3(anno+1); Q4(anno+1) |
Ottobre | gennaio (anno+1) | |
Novembre | febbraio (anno+1) |
[Nella tabella di corrispondenza l’anno (-1; +1) è definito rispetto al mese di gennaio della colonna A]
Per ogni mese vigente (colonna A) vengono anno calcolati e resi noti da Consip S.p.A. sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx il Prodotto Fisso a 12 mesi e il Prezzo Fisso a 12 mesi relativi al corrispondente Mese di Attivazione Delivery (colonna B) sulla base dei Quarter di riferimento della Delivery (colonna C).
e. Delivery a 18 mesi: è il periodo di somministrazione delle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, decorrente dalla Data di Attivazione della fornitura e coincidente esclusivamente con il primo giorno del terzo mese successivo a quello di ricezione dell’ordinativo di fornitura (ODA).
Le 12 Delivery disponibili nell’anno solare e i relativi Quarter che ne approssimano al meglio durata, sono di seguito identificati:
Tabella 2 – Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi
A | B | C |
Mese di ricezione ODA a Sistema | Mese di Attivazione Delivery | Quarter di riferimento della Delivery |
dicembre (anno-1) | Marzo | Q2; Q3; Q4; Q1(anno+1); Q2(anno+1); Q3(anno+1) |
gennaio | Aprile | |
febbraio | Maggio | |
marzo | Giugno | Q3; Q4; Q1(anno+1); Q2(anno+1); Q3(anno+1); Q4(anno+1) |
aprile | Luglio | |
maggio | Agosto | |
giugno | Settembre | Q4; Q1(anno+1); Q2(anno+1); Q3(anno+1); Q4(anno+1); Q1(anno+2) |
luglio | Ottobre | |
agosto | Novembre | |
settembre | Dicembre | Q1(anno+1); Q2(anno+1); Q3(anno+1); Q4(anno+1); Q1(anno+2); Q2(anno+2) |
ottobre | gennaio (anno+1) | |
novembre | febbraio (anno+1) |
[Nella tabella di corrispondenza l’anno (-1; +1) è definito rispetto al mese di gennaio della colonna A]
Per ogni mese vigente (colonna A) vengono anno calcolati e resi noti da Consip S.p.A. sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx il Prodotto Fisso a 18 mesi e il Prezzo Fisso a 18 mesi relativi al corrispondente Mese di Attivazione Delivery (colonna B) sulla base dei Quarter di riferimento della Delivery (colonna C).
f. Energia Verde: è l’energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas così come definita alla lettera b) della deliberazione ARERA ARG/elt n. 104/11 e s.m.i..
g. Fascia/e Oraria/e: fasce orarie di consumo così come definite nella Tabella 6 del TIV e alla deliberazione dell’ARERA n. 181/06 e s.m.i..
h. Fornitore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del/i Lotto/i n. 1, e/o 2, e/o 3, e/o 4, e/o 5, e/o 6, e/o 7, e/o 8, e/o 9, e/o 10, e/o 11, e/o 12, e/o 13, e/o 14, e/o 15, e/o 16, e/o 17 della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto.
i. Fornitura a Prezzo Fisso a 12 mesi: Fornitura di energia elettrica della durata di 12 mesi continuativi (Delivery a 12 mesi) durante i quali il corrispettivo relativo alla quota energia – il Prezzo Fisso a 12 mesi di cui all’art. 8, comma 1.1.2 del presente capitolato, calcolato sulla base del Prodotto Fisso a 12 mesi – resta fisso ed invariabile.
j. Fornitura a Prezzo Fisso a 18 mesi: Fornitura di energia elettrica della durata di 18 mesi continuativi (Delivery a 18 mesi) durante i quali il corrispettivo relativo alla quota
energia – il Prezzo Fisso a 18 mesi di cui all’art. 8, comma 1.1.3 del presente capitolato, calcolato sulla base del Prodotto Fisso a 18 mesi – resta fisso ed invariabile.
k. Fornitura a Prezzo Variabile: Fornitura di energia elettrica della durata di 12 mesi continuativi durante i quali il corrispettivo relativo alla quota energia – il Prezzo Variabile di cui all’art. 8, comma 1.1.1 del presente capitolato – varia mensilmente.
l. Garanzia di Origine (GO): ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 28/11 e così come definita ai sensi della deliberazione ARERA ARG/elt n. 104/11 e s.m.i. è il documento di cui all’art. 15 della Direttiva n. 2009/28/CE finalizzato a provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia.
m. GME: è la società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. di cui all’art. 5 del D.Lgs.
n. 79/99.
n. GSE: è la società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. di cui al DPCM 11/05/04.
o. Lotto: il territorio geografico delimitato dai confini delle seguenti Regioni all’interno del quale il Fornitore è tenuto ad erogare il quantitativo complessivo di energia elettrica, a Prezzo Fisso (a 12 o a 18 mesi) o a Prezzo Variabile, eventualmente certificata tramite Opzione Verde:
Lotto 1: Valle D’Aosta, Piemonte
Lotto 2: Provincia di Xxxxxx x Xxxxxxxxx xx Xxxx
Xxxxx 0: Lombardia escluse la Provincia di Milano e la Provincia di Lodi Lotto 4: Xxxxxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
Xxxxx 0: Veneto
Lotto 6: Xxxxxx Xxxxxxx Lotto 7: Sardegna, Liguria Lotto 8: Toscana
Lotto 9: Umbria, Marche Lotto 10: Provincia di Roma
Lotto 11: Lazio esclusa la Provincia di Roma Lotto 12: Abruzzo, Molise
Lotto 13: Campania
Lotto 14: Puglia, Basilicata Lotto 15: Calabria
Lotto 16: Sicilia Lotto 17: Italia
p. Opzione Verde: è l’opzione facoltativa, attivabile dalle Amministrazioni per i singoli Punti di Prelievo al momento dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura e che prevede la comprova tramite Garanzia di Origine della produzione di Energia Verde per un ammontare almeno pari al consumo fatturato all’Amministrazione per i Punti di Prelievo per i quali viene attivata l’opzione.
q. Ordine Diretto d’Acquisto (ODA): è l’ordinativo di Fornitura - ed i relativi allegati – inviato al Fornitore tramite il Sistema.
r. Perdite di Rete: (c.d. perdite di rete standard) sono i fattori percentuali di perdita di energia elettrica sulle reti con l’obbligo di connessione di terzi così come definite nella colonna (A) della Tabella 4 del TIS.
s. Prodotto Fisso a 12 mesi: è il valore medio - espresso in Euro/MWh e arrotondato alla
seconda cifra decimale - delle quotazioni giornaliere disponibili del Settlement Price dell’Italian Baseload Quarter Futures relative ai 4 Quarter che approssimano al meglio la Delivery a 12 mesi, identificati nella Tabella 1 di corrispondenza cui alla precedente lett. d), rilevate sull’Italian Futures | EEX Power Derivatives dell’European Energy Exchange AG (eeX) dal 16esimo all’ultimo giorno - compresi - del quarto mese antecedente la Delivery a 12 mesi (coincidente con il mese antecedente a quello di ricezione dell’ODA).
t. Prodotto Fisso a 18 mesi: è il valore medio - espresso in Euro/MWh ed arrotondato alla seconda cifra decimale - delle quotazioni giornaliere disponibili del Settlement Price dell’Italian Baseload Quarter Futures relative ai 6 Quarter che approssimano al meglio la Delivery a 18 mesi, identificati nella Tabella 2 di corrispondenza cui alla precedente lett. e), rilevate sull’Italian Futures | EEX Power Derivatives dell’European Energy Exchange AG (eeX) dal 16esimo all’ultimo giorno - compresi - del quarto mese antecedente la Delivery a 18 mesi (coincidente con il mese antecedente a quello di ricezione dell’ODA).
u. PUN: Media dei prezzi zonali di Mercato del Giorno Prima (MGP) ponderata con gli acquisti totali, al netto degli acquisti dei pompaggi e delle zone estere.
v. PUNIndex: è la media aritmetica mensile, espressa in Euro/MWh e arrotondata alla seconda cifra decimale, dei valori orari del PUN, rilevati sulla piattaforma telematica: Mercato Elettrico - Mercato Elettrico a Pronti (MPE) - Mercato del Giorno Prima (MGP). Tale quotazione, al momento di pubblicazione del presente bando, risulta pubblicata sul sito internet del GME tra i dati di sintesi MPE-MGP – riepilogo; colonna media dei Prezzo d’acquisto PUN (€/MWh) della sintesi mensile, nella sezione Esiti dei mercati e statistiche
– Statistiche.
w. Punto di Prelievo: così come definito all’art. 1 del TIT e ripartito per tipologia d’utenza all’art. 2.2 del medesimo TIT, la cui titolarità è riconducibile esclusivamente ad un’Amministrazione pubblica individuata dall’art. 1, D.Lgs. n. 165/01, nonché ad uno dei soggetti che ai sensi della normativa vigente sono legittimati ad utilizzare il sistema delle Convenzioni, e identificato in maniera univoca da un codice POD (Point of Delivery) e dall’anagrafica richiesta nell’Ordinativo di fornitura e nei relativi allegati.
x. Quantitativo Stimato del Contratto: valore complessivo presunto della fornitura di 12 mesi consecutivi (per le forniture a Prezzo Variabile e a Prezzo Fisso a 12 mesi) o di 18 mesi consecutivi (per le forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi), espresso in kWh, indicato nell’Ordinativo di Fornitura dall’Amministrazione Contraente o, per essa, dall’Unità Ordinante.
y. Quarter: sono i 4 trimestri dell’anno solare, nel dettaglio:
▪ Q1 = gennaio-marzo
▪ Q2 = aprile-giugno
▪ Q3 = luglio-settembre
▪ Q4 = ottobre-dicembre
z. TIT (Disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione): è l’Allegato A alla deliberazione ARERA 654/2015/R/eel e s.m.i. “Regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023”.
aa. TIS (Testo Integrato Settlement): è l’Allegato A alla deliberazione ARERA ARG/elt n. 107/09 e s.m.i. “Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement)(TIS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con (modifiche alla deliberazione n. 111/06)”.
bb. TIV (Testo Integrato Vendita): è l’Allegato A alla deliberazione ARERA
n. 301/2012/R/eel e s.m.i. “Aggiornamento del Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali”.
cc. Terna: è la società Terna – Rete elettrica nazionale S.p.A., di cui al DPCM 11 maggio 2004 che gestisce la rete di trasmissione nazionale.
dd. Utenze Multiorarie: sono i Punti di Prelievo i cui dati di misura sono trattati dal Distributore Locale su base oraria o per Fasce Orarie (F1, F2, F3).
ee. Utenze Monorarie: sono i Punti di Prelievo i cui dati di misura sono trattati dal Distributore Locale su base monoraria (F0).
ARTICOLO 3
1. Gli Ordinativi di Fornitura (Ordine Diretto d’Acquisto, ODA) dovranno essere comprensivi dell’indicazione dei Punti di Prelievo e dei relativi Quantitativi Stimati del contratto secondo il dettaglio di cui all’Allegato 1 (obbligatorio all’ODA) – Elenco dei Punti di Prelievo.
2. L’Amministrazione, contestualmente all’invio dell’Ordinativo di Fornitura, rilascia al Fornitore le deleghe per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento in conformità alla normativa vigente.
3. In caso di utenze soggette ad agevolazioni/esenzioni fiscali oltre alla richiesta di applicazione, da esercitare nell’Allegato 1 all’ODA - Elenco dei Punti di Prelievo, ai fini del godimento dell’agevolazione/esenzione è obbligatorio allegare all’ODA la relativa dichiarazione fiscale e/o la documentazione attestante il diritto all’agevolazione/esenzione. Nel caso la dichiarazione fiscale e/o la documentazione venga inviata successivamente all’emissione dell’ODA, l’agevolazione/esenzione sarà applicata dalla prima fattura tecnicamente utile previa verifica del fornitore della possibilità di applicarla retroattivamente. Resta inteso che in caso di mancata produzione della suddetta documentazione le aliquote verranno applicate in misura ordinaria.
4. Il Fornitore s’impegna a fornire l’energia elettrica:
a) per le Forniture a Prezzo Variabile, dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione del medesimo entro le ore 24:00 del 10 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo in caso di ricezione dell’ordinativo dopo le ore 24:00 del 10 del mese;
b) per le Forniture a Prezzo Fisso a 12 e a 18 mesi, dal primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione del medesimo entro l’ultimo giorno solare del mese,
salva diversa data concordata tra le parti.
Nel caso il termine di cui alla precedente lettere a) coincida con un giorno non lavorativo, lo stesso si intende anticipato alle ore 24:00 del primo giorno lavorativo che precede. In ogni caso, l’attivazione del contratto di somministrazione di energia elettrica (l’avvio
dell’erogazione), per le utenze (PoD) che si trovano già in corso di somministrazione con il medesimo o altro esercente la vendita (c.d. utenze attive), potrà avvenire esclusivamente a decorrere dal primo giorno solare del mese (ad es.: 1° gennaio, 1° febbraio, ecc.).
Il Fornitore s’impegna a pianificare l’attivazione della fornitura di energia elettrica secondo l’ordine cronologico di ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
5. Per effetto di detti Ordinativi di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell’ambito dell’oggetto contrattuale. Resta inteso che, nel caso in cui il quantitativo totale effettivo della singola fornitura risultasse inferiore o superiore al Quantitativo Stimato del contratto, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore il quale sarà tenuto a dare seguito alle forniture e a prestare i servizi a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura sempre entro i termini ed alle condizioni indicate nello Schema di Convenzione e nei relativi allegati.
6. Resta comunque inteso che, ricevuti gli Ordinativi di Fornitura nei limiti del Quantitativo Complessivo, il Fornitore sarà obbligato ad erogare l’energia elettrica effettivamente richiesta per 12 mesi consecutivi (per le forniture a Prezzo Variabile e a Prezzo Fisso a 12 mesi) o per 18 mesi consecutivi (per le forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi) a partire dalla Data di Attivazione della fornitura.
7. Esclusivamente per le forniture a Prezzo Variabile, per i Punti di Prelievo attivati - inizio erogazione fornitura - il 1° gennaio, sarà facoltà delle relative Amministrazioni contraenti, richiedere la proroga della durata della fornitura per n. 1 (uno) ulteriore mese (per una durata complessiva massima del contratto attuativo di n. 13 mesi consecutivi). La suddetta richiesta, dovrà essere inoltrata entro le ore 24:00 del 15 novembre al recapito del fornitore, anche a mezzo PEC, mail o Sistema, utilizzando l’apposito modulo di cui all’Allegato "H" allo Schema di Convenzione.
8. Qualora alla Data di Attivazione della fornitura, per cause non imputabili al Fornitore, l’Amministrazione non abbia ottenuto lo svincolo - disdetta o recesso - dal precedente contratto di fornitura di energia elettrica e conseguentemente la fornitura non abbia avuto inizio (ad esempio a causa di switching passivo subìto dal Fornitore), limitatamente a detti punti di prelievo, il relativo Ordinativo di Fornitura, non avrà più validità e il Fornitore non dovrà darvi esecuzione. In tali casi il Fornitore – preso atto della situazione – è tenuto ad avvisare l’Amministrazione Pubblica e/o l’Unità Ordinante e ad assisterla, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura. Nel caso in cui la segnalazione di mancato svincolo pervenga dall’Amministrazione, la stessa dovrà essere trasmessa al più tardi entro il primo giorno lavorativo del mese antecedente a quello di richiesta di attivazione della fornitura, in forma scritta - trasmessa anche via PEC, mail o Sistema - e corredata da documentazione del fornitore uscente che attesti il mancato svincolo. Successivamente a tale data nulla potrà essere preteso dall’Amministrazione contraente e la fornitura sarà eseguita per tutta la durata contrattuale.
9. Qualora il Fornitore venga a conoscenza che, per cause imputabili all’Amministrazione o al Distributore Locale oppure a forza maggiore o caso fortuito, verrà disattesa la data di attivazione indicata nell’Ordinativo di fornitura, limitatamente ai punti di prelievo coinvolti, il Fornitore s’impegna a darne comunicazione all’Amministrazione indicando, inoltre, la prima data tecnicamente utile per procedere all’Attivazione della fornitura e assistendola, ove possibile, all’eventuale integrazione ovvero alla predisposizione di un nuovo Ordinativo.
10. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi 8 e 9, una volta che il singolo Ordinativo di Fornitura sia divenuto irrevocabile ai sensi di quanto indicato nelle Condizioni Generali, il Fornitore dovrà iniziare l’erogazione di energia elettrica dalla data di attivazione della fornitura richiesta dall’Amministrazione Contraente e dettagliata nell’Ordinativo di Fornitura, pena l’applicazione delle penali previste in Convenzione.
11. Gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti dovranno essere riferiti unicamente agli approvvigionamenti dei Punti di Prelievo. Qualora nell’Ordinativo di Fornitura non siano indicati i Punti di Prelievo da approvvigionare o non sia completa la relativa anagrafica, il Fornitore - limitatamente a detti Punti di Prelievo - non dovrà darvi esecuzione dandone comunicazione scritta, trasmessa anche via PEC, mail o Sistema all’Amministrazione Contraente e/o alla relativa Unità Ordinante secondo le tempistiche stabilite nelle Condizioni Generali.
12. Le previsioni contenute nei commi 4 e 11 del presente articolo, integrano quanto previsto nell’art. 3 delle Condizioni Generali.
13. La possibilità di richiedere la Fornitura a Prezzo Fisso a 12 mesi, o la Fornitura a Prezzo Fisso a 18 mesi, o la Fornitura a Prezzo Variabile è discrezionale per le Amministrazioni Contraenti che autonomamente decidono quale attivare. La scelta potrà avvenire esclusivamente all’atto dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura (ODA) e resta ferma e valida per tutti i Punti di Prelievo in esso presenti. Nell’ambito del medesimo contratto attuativo, il passaggio da una tipologia di fornitura all’altra non è consentito.
14. Il Fornitore s’impegna a dare esplicita e intelligibile evidenza del tipo di fornitura, a Prezzo Fisso a 12 mesi o a Prezzo Fisso a 18 mesi o a Prezzo Variabile, all’interno del documento di fatturazione.
15. È obbligatorio rendere disponibile forniture a prezzo fisso per un quantitativo pari al 50% del massimale iniziale del Lotto e, pertanto, fino ad un quantitativo pari a:
• 282,5 GWh per il Lotto 1;
• 435 GWh per il Lotto 2;
• 400 GWh per il Lotto 3;
• 252,5 GWh per il Lotto 4;
• 340 GWh per il Lotto 5;
• 337,5 GWh per il Lotto 6;
• 285 GWh per il Lotto 7;
• 280 GWh per il Lotto 8;
• 245 GWh per il Lotto 9;
• 450 GWh per il Lotto 10;
• 195 GWh per il Lotto 11;
• 122,5 GWh per il Lotto 12;
• 425 GWh per il Lotto 13;
• 275 GWh per il Lotto 14;
• 130 GWh per il Lotto 15;
• 365 GWh per il Lotto 16;
• 300 GWh per il Lotto 17,
di cui almeno la metà deve essere disponibile per l’acquisto a Prezzo Fisso a 18 mesi.
Resta fermo che tale quantitativo è una quota parte del massimale iniziale e non costituisce un lotto accessorio a sé stante. È facoltà del Fornitore accettare ordinativi di fornitura a
16. Nell’ambito delle presente Convezione non è consentita l’attivazione di utenze di cui alla lettera a), art. 2, comma 2, del TIT (cd. utenze domestiche).
17. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, il Fornitore è tenuto ad accettare gli OdA inviati dalle Amministrazioni che presentano come data di attivazione delle utenze, il primo giorno di un qualsiasi mese successivo a quelli previsti al precedente comma 4. Resta inteso che il termine ultimo che l’Amministrazione può indicare nell’Ordinativo di Fornitura come data di Attivazione delle utenze, è il primo giorno del quarto mese successivo a quello di scadenza del Lotto di riferimento della Convenzione, anche eventualmente prorogata.
ARTICOLO 4
SERVIZIO DI TRASPORTO E DI DISPACCIAMENTO
1. Il Fornitore, in conformità alla normativa vigente, s’impegna a stipulare, per conto dell’Amministrazione contraente, i contratti necessari all’attivazione del servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti. Gli oneri derivanti dai suddetti contratti saranno fatturati in modo trasparente dal Fornitore a carico delle Amministrazioni Contraenti secondo quanto stabilito nel successivo Articolo 8.
ARTICOLO 5
GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA
1. Le fasce orarie - F1, F2 e F3 - come definite al precedente art. 2, potranno essere modificate a seguito e in conformità alle eventuali variazioni introdotte dall’ARERA.
2. Ai fini della determinazione dei prelievi di potenza, per tutti gli aspetti inerenti i contratti di fornitura, si assume come potenza prelevata in ciascuna ora il valore medio della potenza prelevata nel quarto d’ora fisso in cui tale valore è massimo; in alternativa è facoltà dell’esercente assumere come potenza prelevata il 70% della potenza massima istantanea, così come definito all’art. 1, del TIT.
3. Il Distributore Locale di ciascun Punto di prelievo è responsabile della misura dell’energia elettrica e potenza consegnate. I consumi saranno misurati nelle modalità e nelle tempistiche definite dal Distributore Locale stesso nel rispetto delle regole fissate dall’ARERA. I parametri di qualità dell’energia fornita, per quanto attiene alla tensione e alla frequenza, sono quelli garantiti dal Distributore Locale, nel rispetto delle regole fissate dall’ARERA. Le interruzioni e le sospensioni della somministrazione non imputabili a responsabilità del Fornitore, non danno luogo a risoluzione del contratto né a risarcimento del danno da parte del Fornitore all’amministrazione. Il Fornitore si impegna comunque a
fornire all’Amministrazione Contraente, a titolo gratuito, assistenza, connesse con eventuali pretese avanzate dalla medesima, nei confronti del gestore della rete e/o distribuzione locale a cui è connesso, per quanto concerne la non idoneità del livello di qualità tecnica dell’energia elettrica riconsegnata. Si precisa che nel caso in cui, nel corso della fornitura, il trattamento della misura del Punto di Prelievo venga modificato dal Distributore Locale, a decorrere dal primo giorno del mese successivo in cui la suddetta modifica avrà efficacia, verrà applicato il corrispondente prezzo previsto in Convenzione.
4. L’energia elettrica fornita dal Fornitore all’Amministrazione Contraente non potrà essere utilizzata presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati contrattualmente con il proprio distributore locale, né usufruiti in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, da terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.
ARTICOLO 6
CERTIFICAZIONE DELL’“ENERGIA VERDE”
1. Il Fornitore, ai sensi della deliberazione ARERA ARG/elt n. 104/11 e s.m.i. è tenuto a certificare la produzione di Energia Verde tramite Garanzia d’Origine (GO) per tutti i Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata l’Opzione Verde per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo degli stessi.
2. È obbligatorio rendere disponibile l’Opzione Verde per un quantitativo pari almeno al 50% del massimale iniziale del Lotto. Resta fermo che tale quantitativo è una quota parte del massimale iniziale e non costituisce un lotto accessorio a sé stante.
4. La possibilità di richiedere l’Opzione Verde è discrezionale per le amministrazioni che autonomamente decidono se attivarla o meno, al momento dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura.
5. L’Opzione Verde può essere richiesta esclusivamente al momento dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura e dovrà essere a totale copertura dei consumi effettuati nell’arco della Fornitura dai singoli Punti di Prelievo per la quale viene richiesta.
6. Il Fornitore s’impegna a dare esplicita e intelligibile evidenza della presenza dell’Opzione Verde all’interno del documento di fatturazione per il Punto di Prelievo per il quale l’Opzione Verde viene attivata.
7. Qualora andasse totalmente eroso il massimale iniziale del Lotto, gli eventuali incrementi concessi da Consip non concorrono al calcolo del quantitativo di cui al precedente comma 2, che rimane pertanto fermo al 50% del massimale iniziale.
8. Il Fornitore è obbligato a dimostrare con idonea documentazione la produzione di un quantitativo di Energia Verde, per un quantitativo non inferiore al consumo totale fatturato ai Punti di Prelievo che abbiano attivato l’Opzione Verde. Il controllo sarà effettuato da Consip con cadenza annuale.
9. Il fornitore, all’atto dell’annullamento delle GO, deve prevedere nella causale una dicitura
che permetta di risalire alle convenzioni Consip: “A favore dei clienti in convenzione CONSIP Energia Elettrica ed. - ID , Lotto/i , per energia verde fornita da nell'anno .
ARTICOLO 7
UTILIZZO DEL MARCHIO PER L’OPZIONE VERDE
1. Il Fornitore, con la stipula della Convenzione, s’impegna a rendere disponibile un Logo o un Marchio che per la durata della fornitura verrà concesso in uso alle Amministrazioni che abbiano attivato l’Opzione Verde, nonché, se disponibile, la licenza d’uso del suddetto Marchio. È facoltà di Consip e/o delle Amministrazioni che abbiano attivato l’Opzione Verde non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore; è altresì facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Marchio o Logo proposto.
2. Il costo dell’utilizzo del suddetto Marchio o Logo, è da intendersi remunerato nel corrispettivo di cui al successivo Articolo 8, comma 3.
ARTICOLO 8
CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le forniture di energia elettrica oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono calcolati per le forniture a:
1.1. Prezzo Variabile sulla base,
A per le Utenze Multiorarie, della somma:
i
A.1 degli spread offerti (ΨVAR ) espressi in Euro/MWh e differenziati per Fascia Oraria;
A.2 del valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto - espressa in Euro/MWh ed arrotondata alla seconda cifra decimale - sul sistema delle offerte di cui al “Decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003”, nelle ore appartenenti alla Fascia Oraria del mese di prelievo (il “Prezzo medio di acquisto per fasce orarie” del MPE-MGP);
B per le Utenze Monorarie, della somma:
F0
B.1 dello spread (ΨVAR ), espresso in Euro/MWh, di cui all’Allegato B - Offerta Economica;
B.2 del PUNIndex (la media aritmetica mensile dei valori orari del PUN) relativo al mese di prelievo,
1.2. Prezzo Fisso a 12 mesi sulla base,
A per le Utenze Multiorarie, della somma:
i
A.1 degli spread offerti (ΨFIX12 ) espressi in Euro/MWh e differenziati per Fascia Oraria;
A.2 del Prodotto Fisso a 12 mesi;
B per le Utenze Monorarie, della somma:
F0
B.1 dello spread (ΨFIX12 ), espresso in Euro/MWh, di cui all’Allegato B - Offerta Economica;
B.2 del Prodotto Fisso a 12 mesi,
1.3. Prezzo Fisso a 18 mesi sulla base,
A per le Utenze Multiorarie, della somma:
A.1 degli spread offerti (ΨFIX18i) espressi in Euro/MWh e differenziati per Fascia Oraria;
A.2 del Prodotto Fisso a 18 mesi;
B per le Utenze Monorarie, della somma:
B.1 dello spread (ΨFIX18F0), espresso in Euro/MWh, di cui all’Allegato B - Offerta Economica;
B.2 del Prodotto Fisso a 18 mesi,
il tutto, per le suddette tipologie di prezzo e d’utenza (Multiorarie e Monorarie), aumentato delle corrispondenti Perdite di Rete.
2. Per le Forniture a Prezzo Fisso a 12 mesi i Quarter che approssimano al meglio le Delivery a 12 mesi sono esclusivamente quelli definiti nella Tabella 1 di corrispondenza di cui all’art. 2, lett. d), del presente capitolato; per le Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi i Quarter che approssimano al meglio la Delivery a 18 mesi sono esclusivamente quelli definiti nella Tabella 2 di corrispondenza di cui all’art. 2, lett. e), del presente capitolato. Le delivery e i Quarter di riferimento (rispettivamente Colonne B e C delle suddette tabelle) per ogni Amministrazione Contraente sono identificate in funzione del mese (Colonna A delle suddette tabelle) in cui viene ricevuta l’ODA dal Fornitore. I prezzi del Prodotto Fisso a 12 mesi e del Prodotto Fisso a 18 mesi, nonché delle forniture a Prezzo Fisso a 12 mesi e delle forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi vengono calcolati e resi noti ogni mese da Consip S.p.A. sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Ogni mese sono resi noti il Prezzo Fisso a 12 mesi e il Prezzo Fisso a 18 mesi relativi alla prima delivery disponibile per l’acquisto (quella relativa al primo giorno del terzo mese successivo a quello corrente). Le Amministrazioni Contraenti possono acquistare il Prezzo Fisso a 12 mesi e il Prezzo Fisso a 18 mesi anche per delivery successive alla prima disponibile, per dette forniture tuttavia il valore sarà reso noto solo successivamente, secondo le tempistiche di calcolo del relativo Prodotto Fisso a 12 mesi e del Prodotto Fisso a 18 mesi identificate nelle tabelle di corrispondenza cui all’art. 2 lett. d) ed e) del presente capitolato.
3. Le Amministrazioni che hanno sottoscritto l’Opzione Verde s’impegnano al pagamento del corrispettivo V, espresso in Euro/MWh, offerto dal Fornitore per tutta l’energia elettrica che verrà fatturata per i Punti di Prelievo per i quali verrà attivata la suddetta opzione e fino al termine della fornitura. Il corrispettivo è da intendersi fisso per ed invariabile per tutte le tipologie di misuratore, contratto, Fascia oraria di consumo e per tutta la durata della Convenzione. Il corrispettivo V non è soggetto all’applicazione delle Perdite di Rete.
4. Il costo dell’attivazione dell’Opzione Verde è nullo.
5. Le Amministrazioni Contraenti, con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, s’impegnano al rilascio in favore del Fornitore dei diritti per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di capacità produttiva e/o capacità trasporto e/o strumenti di copertura che Terna o altre Autorità competenti metteranno a disposizione nel corso della durata dei singoli contratti di fornitura, con riferimento alle sole eventuali assegnazioni riconducibili alle somministrazioni oggetto dei contratti di fornitura. I detti rilasci avverranno a condizione che il Fornitore predisponga tutti gli atti necessari alla partecipazione delle sopra indicate procedure di assegnazione in conformità ai criteri e prescrizioni che Terna e le suddette Autorità adotteranno. Il valore dell’eventuale assegnazione dei suddetti diritti è da intendersi incluso nel corrispettivo di cui al precedente comma 1.
6. Oltre ai corrispettivi di cui al precedente comma 1, sono totalmente a carico dell’Amministrazione Contraente:
a. i corrispettivi relativi al dispacciamento del solo mercato libero del mese di riferimento, aumentati delle Perdite di Rete. Qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto purché conguagliati al primo ciclo di fatturazione tecnicamente utile;
b. il servizio di trasmissione, distribuzione e di misura; gli oneri di sistema (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie ARIM, ASOS, UC, MCT) relativi al solo mercato libero, come stabiliti volta per volta dall’ARERA e l’eventuale corrispettivo Cmor;
c. le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente.
7. I corrispettivi contrattuali, su indicati, s’intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati ai commi 1, 3 e 6.
8. Ciascuna fattura, fermo quanto stabilito nelle Condizioni Generali, dovrà contenere il riferimento ai singoli Punti di Prelievo cui si riferisce, con l’indicazione dei relativi consumi e delle tariffe applicate. Resta salva la facoltà per il Fornitore di concordare con le singole Amministrazioni Contraenti ulteriori indicazioni da inserire in fattura.
9. Il Fornitore dovrà riportare in fattura – in caso di Fatturazione elettronica (cd. FEPA) eventualmente anche in allegato al flusso XML - il dettaglio dei consumi di ciascun Punto di prelievo misurati o stimati dal Distributore Locale alla cui rete l’Amministrazione contraente è collegata. Qualora il Fornitore non abbia ricevuto dette misure in tempo utile per emettere la fatturazione, potrà stimare i consumi sulla base del Quantitativo Stimato del contratto ovvero utilizzando le eventuali misure storiche ottenute dal Distributore Locale ovvero utilizzando un proprio algoritmo di stima. Il fornitore s’impegna altresì a conguagliare detti consumi stimati al primo ciclo di fatturazione tecnicamente utile, successivo alla messa a disposizione dei dati di misura da parte del Distributore Locale.
10. A parziale deroga di quanto previsto nell’art. 9, commi 3 e 4, delle Condizioni Generali, per le Forniture a Prezzo Variabile i corrispettivi di cui al precedente comma 1 saranno aggiornati mensilmente:
• per le Utenze Multiorarie di cui al precedente comma 1, lettera A.2, per ciascuna Fascia Oraria, sulla base del “Prezzo medio di acquisto per fasce orarie” del MPE-MGP (Mercato elettrico a pronti – Mercato del giorno prima) del GME, relativo al mese di prelievo;
• per le Utenze Monorarie di cui al precedente comma 1, lettera B.2, sulla base del PUNIndex (la media mensile aritmetica dei valori orari del PUN) del GME, relativo al mese di prelievo,
entrambi pubblicati dal GME medesimo sul proprio sito internet (al momento della pubblicazione della presente gara: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, Sezione: Esiti dei mercati e statistiche – Statistiche).
11. A parziale deroga di quanto previsto nell’art. 9, comma 4, delle Condizioni Generali, gli oneri di cui al precedente comma 6 verranno aggiornati sulla base di quanto stabilito dalle Autorità competenti pro-tempore.
12. Con esclusivo riferimento al Prodotto Fisso a 12 mesi e al Prodotto Fisso a 18 mesi, nel caso di intervenuta indisponibilità oggettiva del “listino” di riferimento adottato (eeX), le Parti concordano fin d’ora che il Prodotto Fisso a 12 mesi e il Prodotto Fisso a 18 mesi saranno calcolati, con le medesime modalità e tempistiche indicate all’art. 2, lett. s) e t), sulla base
delle quotazioni del Closing_Price dei Quarterly Baseload Futures (Futures Trimestrali) rilevate sull’IDEX - Futures Italia di Borsa Italiana S.p.A..
1. Il Fornitore deve mettere a disposizione delle Amministrazioni, dalla data di Attivazione della Convenzione, un Call Center che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione e assistenza tecnica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a. richieste di informazioni circa la Convenzione;
b. ricezione degli Ordinativi di Fornitura;
c. richieste di chiarimento sulle modalità di attivazione della fornitura;
d. richieste relative allo stato di avvio della fornitura nonché di attivazione di nuove utenze;
e. richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione;
f. richieste inerenti gli adempimenti previsti in capo al Fornitore dal TIT e TIME.
2. In fase di adempimenti per la stipula della Convenzione, il Fornitore, oltre al numero del Call Center di cui al precedente comma, dovrà comunicare un indirizzo e-mail e uno di fax dedicati. Gli orari di ricezione delle chiamate saranno non meno di tutti i giorni dell’anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 8:30 alle ore 17:30. [In fase di adempimenti per la stipula della Convenzione il Fornitore ha facoltà di spostare il suddetto intervallo orario con una flessibilità di 30 minuti in anticipo o posticipo].
ARTICOLO 10
1. Durante tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nel presente Capitolato Tecnico e nell’ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l’adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 – apposite verifiche ispettive.
I costi di tali verifiche saranno a carico del Fornitore che dovrà corrisponderli direttamente all’Organismo di Ispezione nei tempi indicati nelle Condizioni Generali. La fattura, relativa al pagamento delle verifiche ispettive, sarà inviata da parte dell’Organismo di Ispezione anche alla Consip in copia conoscenza. I costi a carico del Fornitore per l’esecuzione delle Verifiche Ispettive saranno pari a: Euro 10.050,00 per il Lotto 1; Euro 9.400,00 per il Lotto 2; Euro 17.400,00 per il Lotto 3; Euro 13.400,00 per il Lotto 4; Euro 17.750,00 per il Lotto 5; Euro 6.700,00 per il Lotto 6; Euro 16.400,0 0 per il Lotto 7; Euro 11.050,00 per il Lotto 8; Euro 13.050,00 per il Lotto 9; Euro 11.050,00 per il Lotto 10; Euro 6.700,00 per il Lotto 11; Euro 9.400,00 per il Lotto 12; Euro 13.750,00 per il Lotto 13; Euro 10.050,00 per il Lotto 14; Euro 8.050,00 per il Lotto 15; Euro 12.050,00 per il Lotto 16; Euro 2.700,00 per il Lotto 17 e comunque fino ad un importo massimo pari allo 0,1% del valore complessivo dell’importo erogato risultante dai flussi di rendicontazione di cui all’Allegato al Capitolato Tecnico “Flussi Dati per il sistema di monitoraggio delle convenzioni”.
2. Per l’espletamento della suddetta attività, si farà riferimento agli adempimenti contrattuali indicati nel presente Capitolato e nello Schema delle Verifiche Ispettive riportato nelle pagine seguenti. Tale Schema, in sede di verifica potrà essere oggetto di ulteriori modifiche e/o integrazioni, al fine di verificare gli aspetti della fornitura e il corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la sottoscrizione della Convenzione. Le “modalità di valutazione”, indicate nel suddetto Schema, sono anch’esse passibili di modifiche e/o integrazioni, compatibilmente con i livelli di servizio oggetto di indagine. Dette modalità di valutazione, ove la scala di valutazione a cinque livelli prevista nel Capitolato Tecnico non risulti applicabile, potranno essere derogate con l’utilizzo di una scala di valutazione a due livelli (conformità/non conformità grave), ad esempio anche il ritardo di un solo giorno determinerà il verificarsi della “non conformità grave”.
3. Le verifiche ispettive verranno effettuate presso la/e sede/i del Fornitore; che, pertanto, dovrà attivarsi affinché le verifiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all’attività.
4. L’Organismo di Ispezione, su indicazioni di Consip S.p.A., effettuerà uno o più cicli di verifiche ispettive sugli ordinativi emessi a valere sulla convenzione e sui singoli contratti attuativi (forniture dei singoli Punti di Prelievo). Tale ciclo è il numero di giorni/uomo necessari per rendere significativa l’attività di ispezione, compatibilmente con lo “Schema delle verifiche ispettive” e l’importo massimo a disposizione per lo svolgimento delle verifiche stesse.
Macro categoria | Oggetto del monitoraggio | Livello di servizio previsto in Convenzione | Riferimenti Convenzione | Modalità di riscontro | Documenti di registrazione | Modalità di valutazione | Presenza penale |
A - Qualità del processo di esecuzione dell’ordine | A.1) Data di Attivazione della fornitura | Il Fornitore: - per le Forniture a Prezzo Variabile s’impegna a fornire l’energia elettrica dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dell’Ordinativo entro le ore 24:00 del 10 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo in caso di ricezione dell’Ordinativo dopo le ore 24:00 del 10 del mese, salva diversa data concordata tra le parti - per le Forniture a Prezzo Fisso a 12 mesi e per le Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi s’impegna a fornire l’energia elettrica dal primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dell’Ordinativo entro l’ultimo giorno solare del mese, salva diversa data concordata tra le parti | Art. 3, co. 4, del Capitolato Tecnico | Confronto fra la data di attivazione della fornitura richiesta dall’Amministrazione Contraente e dettagliata nell’Ordinativo di Fornitura con la data effettiva di attivazione della fornitura | Ordinativo di Fornitura definitivo e accettato da Fornitore e documentazione proveniente dal Fornitore attestante la data effettiva di attivazione della fornitura (ad esempio: prima fattura emessa) | Conformità: corrispondenza tra la data di attivazione confermata dal Fornitore e la Data effettiva di Attivazione della fornitura. Non conformità grave: non corrispondenza tra la data di attivazione confermata dal Fornitore e la Data effettiva di Attivazione della fornitura | Si |
Macro categoria | Oggetto del monitoraggio | Livello di servizio previsto in Convenzione | Riferimenti Convenzione | Modalità di riscontro | Documenti di registrazione | Modalità di valutazione | Presenza penale |
A - Qualità del processo di esecuzione dell’ordine | A.2) Verifica Quantità ordinata | Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 – “Elenco delle utenze”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi annui stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta l’attivazione. | Art. 6 co. 14 dello Schema di Convenzione | Confronto fra la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine ed il quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1- Elenco delle utenze | Ordinativo di fornitura definitivo e accettato dal Fornitore ed Allegato 1 – Elenco delle utenze. | Conformità: corrispondenza tra la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” ed il quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 - Elenco delle utenze. Non conformità grave: non corrispondenza tra “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” ed il quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1- Elenco delle utenze. | No |
Macro categoria | Oggetto del monitoraggio | Livello di servizio previsto in Convenzione | Riferimenti Convenzione | Modalità di riscontro | Documenti di registrazione | Modalità di valutazione | Presenza penale |
C - Qualità dei servizi integrativi di gestione | C.1) Prezzo di fatturazione | Verificare la conformità della fatturazione in termini di correttezza tra il corrispettivo a Prezzo Fisso a 12 mesi, o a Prezzo Fisso a 18 mesi o a Prezzo Variabile previsto in Convenzione e calcolato come previsto all’art. 8 del Capitolato Tecnico con quello applicato in fattura | Art. 9 dello Schema di Convenzione; Art. 8 del Capitolato Tecnico | Confronto per le Forniture a Prezzo Fisso a 12 mesi (PF12), a Prezzo Fisso a 18 mesi (PF18) e a Prezzo Variabile (PV), eventualmente aggiornato al mese di ricezione dell’ordinativo per il PF12 e il PF18 o al mese di prelievo per il PV come previsto in Convenzione, ed il prezzo applicato in fattura | Allegato “C” alla Convenzione (Corrispettivi); corrispettivi riportati sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx aggiornati come previsto in Convenzione; fatture emesse | Conformità: corrispondenza tra il prezzo di aggiudicazione aggiornato e quello applicato in fattura. Non conformità grave: non corrispondenza tra il prezzo di aggiudicazione aggiornato come previsto in Convenzione e quello applicato in fattura | No |
C - Qualità dei servizi integrativi di gestione | C.2) Profilo fiscale di fatturazione | Verificare la conformità della fatturazione in termini di correttezza tra il profilo fiscale (Iva e accise) richiesto in fase di emissione di ordinativo di fornitura e quello applicato in fattura | Art. 3, co. 3, del Capitolato Tecnico | Confronto tra il profilo fiscale richiesto e documentato in fase di emissione di ordinativo e quanto applicato in fattura | Ordinativo di Fornitura definitivo e accettato dal Fornitore ed eventuale documentazione prodotta dall’Amministrazione Contraente; fatture emesse | Conformità: corrispondenza tra il profilo fiscale richiesto e quello applicato in fattura. Non conformità grave: non corrispondenza tra il profilo fiscale richiesto e quello applicato in fattura | No |
Macro categoria | Oggetto del monitoraggio | Livello di servizio previsto in Convenzione | Riferimenti Convenzione | Modalità di riscontro | Documenti di registrazione | Modalità di valutazione | Presenza penale |
C - Qualità dei servizi integrativi di gestione | C.3) Opzione Verde | Per i Punti di Prelievo che attivano l’Opzione Verde deve essere presente in fattura l’evidenza di tale opzione | Art. 6, co. 6, del Capitolato Tecnico | Verifica, nell’ordinativo, della richiesta di attivazione dell’OV e rispondenza, nella fattura, della presenza dell’OV tramite espliciti riferimenti scritti | Fattura emessa dal Fornitore | Conformità: corrispondenza tra quanto ordinato e quanto applicato in fattura. Non conformità grave: non corrispondenza tra quanto ordinato e quanto applicato in fattura | No |
C - Qualità dei servizi integrativi di gestione | C.4) Comunicazione di scadenza del contratto attuativo | Il Fornitore comunica ad ogni Amministrazione, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, anche unitamente al documento di fatturazione, la data di scadenza del relativo Contratto di fornitura | Art. 6, co. 5 dello Schema di Convenzione | Verifica dell’effettivo invio della comunicazione entro la tempistica prevista | Comunicazione data di scadenza Contratto inviata dal Fornitore | Conformità: invio della comunicazione entro la tempistica prevista. Non conformità grave: mancato invio o invio della comunicazione fuori dalla tempistica prevista | No |
C - Qualità dei servizi integrativi di gestione | C.5) Riferimento alla Convenzione in oggetto | Ciascuna fattura dovrà contenere un riferimento alla Convenzione in oggetto | Art. 9, co. 5 delle Condizioni Generali | Verifica in fattura della presenza di un riferimento alla Convenzione in oggetto | Fattura emessa dal Fornitore | Conformità: presenza nella fattura del riferimento alla Convenzione in oggetto Non conformità grave: assenza nella fattura del riferimento alla Convenzione in oggetto | No |
Macro categoria | Oggetto del monitoraggio | Livello di servizio previsto in Convenzione | Riferimenti Convenzione | Modalità di riscontro | Documenti di registrazione | Modalità di valutazione | Presenza penale |
C - Qualità dei servizi integrativi di gestione | C.6) Riferimento al tipo fornitura di riferimento: Fornitura a Prezzo Fisso a 12 mesi (PF12) o a Prezzo Fisso a 18 mesi (PF18) o a Prezzo Variabile (PV) | Ciascuna fattura dovrà contenere un riferimento al tipo di fornitura acquistata a Prezzo Fisso a 12 mesi o a Prezzo Fisso a 18 mesi o a Prezzo Variabile | Art. 3, co. 14 del Capitolato Tecnico | Verifica in fattura della presenza di un riferimento al tipo di Prodotto: Prezzo Fisso o Prezzo Variabile | Fattura emessa dal Fornitore | Conformità: presenza nella fattura del riferimento al prodotto di riferimento Non conformità grave: assenza nella fattura del riferimento al prodotto di riferimento | No |
C - Qualità dei servizi integrativi di gestione | C.7) Reportistica obbligatoria | Il Fornitore dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti con almeno 10 utenze in fornitura, un servizio di reportistica con cadenza mensile | Art. 12 del Capitolato Tecnico | Verifica della presenza di report mensili messi a disposizione delle PA | Ordinativo di Fornitura definitivo e accettato dal Fornitore; report emessi | Conformità: presenza dei report mensili a disposizione della PA Non conformità grave: assenza dei report mensili a disposizione della PA | No |
Macro categoria | Oggetto del monitoraggio | Livello di servizio previsto in Convenzione | Riferimenti Convenzione | Modalità di riscontro | Documenti di registrazione | Modalità di valutazione | Presenza penale |
D - Qualità del call center del fornitore | D.1) Call Center | Verificare gli orari di ricezione delle chiamate: saranno per tutti i giorni dell’anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 9:00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17:30 (a meno di diversa indicazione di flessibilità da parte dell’aggiudicatario in fase di stipula della Convenzione che ha facoltà di spostare il suddetto intervallo orario con una flessibilità di 30 minuti (in anticipo, massimo 8:00-17:00; in posticipo, massimo 9:00-18:00) | Art. 9 del Capitolato Tecnico | Verifica attraverso una campagna di telefonate in BLIND TEST ripartite in orari differenti di differenti giornate lavorative | n.a. | Conforme: gli orari del call center sono rispettati. Conforme con Osservazioni: gli orari di disponibilità del call center non sono rispettati fino al 10 % (compreso) delle telefonate. Non Conformità Lieve: gli orari di disponibilità del call center non sono rispettati dal 10% al 20% (compreso) delle telefonate. Non Conformità Importante: gli orari di disponibilità del call center non sono rispettati dal 20% al 30% (compreso) delle telefonate. Non Conformità Grave: gli orari di disponibilità del call center non sono rispettati per oltre il 30 % delle telefonate. | No |
ARTICOLO 11
NUOVE CONNESSIONI E UTENZE TEMPORANEE
1. La richiesta di nuove connessioni, anche temporanee, avviene mediante invio da parte delle Amministrazioni di un apposito Ordinativo di Fornitura.
2. Successivamente all’invio dell’Ordinativo di Fornitura, al fine di perfezionare il suddetto allaccio, le Amministrazioni sono tenute a compilare e trasmettere l’eventuale documentazione integrativa richiesta dal Fornitore. Tra gli adempimenti obbligatori è incluso il pagamento del preventivo emesso dal Distributore Locale, entro il termine di validità dello stesso. Le Amministrazioni, ai fini del buon esito della suddetta connessione, sono altresì tenute ad effettuare gli eventuali interventi che il Fornitore o il gestore della rete richieda.
3. L’effettiva data di attivazione della fornitura è subordinata al buon esito degli adempimenti di cui al precedente comma. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione ogni eventuale variazione della Data di attivazione della fornitura.
4. Qualora per cause imputabili all’Amministrazione non si concludano gli adempimenti di cui al precedente comma 3, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto, relativo alle nuove connessioni, s’intenderà risolto di diritto.
5. Le forniture conseguenti alle nuove connessioni alla rete, sono esclusivamente a Prezzo Variabile ed hanno una durata di 12 mesi dalla rispettiva data di Attivazione della fornitura.
6. Per le utenze temporanee, nel limite massimo di 12 mesi di durata, fanno fede le durate richieste nell’Ordinativo di Fornitura dalle Amministrazioni contraenti.
7. Qualora, sulla base di quanto indicato nel preventivo trasmesso dal distributore locale, l’energizzazione (avvio dell’alimentazione) della presa è prevista, oltre 18 mesi dalla data di attivazione del lotto di pertinenza della Convenzione, il Fornitore è tenuto ad erogare la somministrazione della fornitura. In tali casi il Fornitore, informata la PA, ha comunque l’obbligo di monitorare lo stato di avanzamento della pratica fino alla conclusione della Convenzione o degli eventuali contratti attuativi riferiti alla medesima Amministrazione contraente. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere la pratica di connessione al fornitore dell’edizione successiva della Convenzione non appena disponibile dando evidenza dell’avvenuto passaggio di consegna all’Amministrazione.
8. È facoltà dell’Amministrazione richiedere che la scadenza delle forniture di cui al comma 5, venga allineata a quella di precedenti contratti attuativi attivi, nell’ambito della medesima convenzione.
9. Sono a carico dell’Amministrazione tutti i costi addebitati dal distributore locale per la realizzazione del nuovo allaccio. Inoltre l’Amministrazione è tenuta a corrispondere al Fornitore un contributo per la gestione amministrativa della pratica di nuova connessione pari a Euro 26,48.
ARTICOLO 12
1. Il Fornitore rende disponibile alle Amministrazioni Contraenti con almeno 10 utenze in fornitura, un servizio di reportistica con cadenza mensile secondo modalità stabilite dal Fornitore medesimo e che saranno rese note tramite il portale xxxxxxxxxxxxxxx.xx all’attivazione della Convenzione.
Classificazione del documento: Consip Public Pag. 23 di 25
2. Il report mensile deve contenere, per ogni PoD attivo, il seguente set minimo di informazioni:
• PoD;
• Ragione Sociale;
• codice fiscale e P. IVA associate al PoD;
• indirizzo PoD;
• tipologia di utenza, tensione di consegna;
• consumo di energia attiva ripartito nelle rispettive fasce orarie di consumo di pertinenza del PoD (F0, F1, F2, F3) e relativo mese cui il consumo è riferito;
• perdite di Rete standard eventualmente ripartite nelle rispettive fasce orarie di consumo di pertinenza del PoD (F0, F1, F2, F3) e relativo mese cui il consumo è riferito;
• consumo di energia reattiva eventualmente ripartito nelle fasce orarie di consumo di pertinenza del PoD (F0, F1, F2, F3) o, in alternativa, il cosphi totale o eventualmente ripartito nelle fasce orarie di consumo di pertinenza del PoD (F0, F1, F2, F3);
• potenza disponibile ed impegnata;
• eventuale presenza di applicazione CTS;
• importo servizi di vendita;
• importo servizi di dispacciamento;
• imponibile;
• importo IVA.
ARTICOLO 13
1. Il Fornitore s’impegna a fornire a Consip S.p.A. alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. L’indicazione analitica dei dati che verranno richiesti da Consip S.p.A., le modalità di invio, l’indirizzo di destinazione sono riportati nell’Allegato “Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle convenzioni”.
ARTICOLO 14
SERVIZI RELATIVI AL SOLO LOTTO 17 - ITALIA
1. Su richiesta dell’Amministrazione contrente, il Fornitore è obbligato a rendere un servizio di reportistica che consiste nel trasmettere mensilmente i dati di fatturazione per via telematica direttamente sul server indicato dall’Amministrazione contraente. I dati di fatturazione, per ogni PoD, dovranno essere forniti telematicamente sotto forma di file in formato .xml o .txt. All’attivazione di tale servizio, dovrà inoltre essere fornita dettagliata documentazione sui tracciati dei file forniti e sui contenuti dei campi. Resta fermo che l’Amministrazione contraente dovrà concordare per tempo le modalità tecniche di detto servizio con il Fornitore al fine di assicurare l’interfacciamento automatico tra i rispettivi sistemi e database, ivi compreso il meccanismo di notifica dell’avvenuto caricamento dei tracciati concordati.
2. Qualora il Fornitore sia in possesso di un servizio di accesso da remoto alle fatture on-line destinato a tipologie contrattuali Grandi Clienti business/PA, utile per la consultazione e il download delle stesse, s’impegna a renderlo disponibile, senza oneri aggiuntivi, alle Amministrazioni contraenti che ne faranno richiesta.
3. Il Fornitore informa Consip della possibilità di rendere disponibile il servizio di cui al precedente comma e rende note la descrizione delle funzionalità e le relative modalità di accesso all’attivazione della Convenzione.
4. Il Fornitore comunica le generalità, indirizzo e-mail e telefono cellulare dell’account dedicato, di cui all’art. 6 comma 13, lett. f) della Convenzione, all’accettazione dell’ordinativo di fornitura. Si precisa che il servizio di account dedicato si aggiunge al servizio di call center di cui al precedente art. 9.
ALLEGATO D CONDIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1 DEFINIZIONI
1. I termini indicati nella Convenzione hanno il significato di seguito specificato:
a) Amministrazioni o Enti: le stazioni appaltanti, nonché gli altri soggetti che ai sensi della normativa vigente sono legittimati a ricorrere alla Convenzione;
b) Amministrazione/i Contraente/i: la/e Amministrazione/i o gli Enti di cui alla lettera precedente che utilizza/utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia mediante gli Ordinativi di Fornitura;
c) Data di Attivazione: la data a partire dalla quale le Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare la Convenzione, ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 3;
d) Convenzione: la Convenzione stipulata tra la Consip S.p.A. e il Fornitore, alla quale sono allegate le presenti Condizioni Generali, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
e) Fornitore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
f) Ordinativo di Fornitura: il documento, comprensivo degli eventuali allegati, con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti e con le modalità di seguito previste, manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica del Fornitore nonché alle condizioni economiche fissate dal Fornitore medesimo nell’Offerta Economica;
g) Contratto/i attuativo/i e/o contratto/i di fornitura: l’accordo stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore mediante l’Ordinativo di Fornitura, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella Convenzione e che si perfeziona secondo le modalità indicate nelle presenti Condizioni generali;
h) Xxxxxx lavorativo: da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
i) Parte: Consip o il Fornitore (congiuntamente definiti anche le “Parti”);
l) Unità/Punto/i Ordinante/i: gli uffici e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura e che verranno negli stessi indicate;
m) Ministero: Ministero dell’Economia e delle Finanze;
n) Sistema: Sistema telematico degli acquisti per la Pubblica Amministrazione accessibile dal sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx;
o) Sezione Convenzioni: lo spazio web dedicato alle Convenzioni, ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i., gestito dalla Consip S.p.A., contenente un’area riservata alla Convenzione;
p) Sito: il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx;
q) Certificato di verifica di conformità: attestazione di esecuzione a regola d’arte delle prestazioni, volta a certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità
viene rilasciato dalle Amministrazioni contraenti al Fornitore secondo le modalità previste dall’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i. e dall’art. 7 delle presenti Condizioni Generali.
ARTICOLO 2
NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE
1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, quest’ultima ed i singoli contratti attuativi della medesima sono regolati in via gradata:
a) dalla Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le presenti “Condizioni Generali” che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione;
b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Contraenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto e della Convenzione;
e) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti;
f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
g) dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.A., consultabili sul sito internet della stessa Consip;
h) dal patto di integrità.
2. Le clausole della Convenzione e dei contratti attuativi della medesima sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
ARTICOLO 3
UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE
1. La Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni o dagli Enti a partire dalla data di attivazione indicata dall’articolo 5, comma 1, della Convenzione.
2. Nell’Ordinativo di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti saranno tenute ad indicare l’avvenuta registrazione o meno alla “Piattaforma dei crediti commerciali” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi.
Le Amministrazioni Contraenti obbligate alla registrazione alla “Piattaforma dei crediti commerciali” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. dovranno
pertanto prima dell’emissione dell’ordinativo essere in regola con gli obblighi di registrazione.
Gli Ordinativi sprovvisti dell’indicazione relativa all’avvenuta registrazione di cui sopra saranno ritenuti incompleti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo comma 9 del presente articolo.
3. L’utilizzo della Convenzione avviene esclusivamente attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione. L’accesso e l’utilizzo del Sistema sono disciplinati dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Parte I, Allegato E alla Convenzione, che le Amministrazioni Pubbliche e il Fornitore dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.
4. Sono legittimate ad utilizzare la Convenzione, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni o gli Enti come definite/i nel precedente articolo 1, comma 1, lettera a).
5. Per potere acquistare attraverso la Convenzione ed emettere validi Ordinativi di Fornitura, il Punto Ordinante dell’Amministrazione Contraente deve preventivamente abilitarsi al Sistema di e-Procurement. Resta inteso che l’abilitazione del Punto Ordinante non comporta, in capo alla Consip S.p.A. e/o al Ministero, una verifica dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinante.
6. Le predette Amministrazioni Pubbliche, previa effettuazione di apposita abilitazione al Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione tramite il proprio Punto Ordinante attraverso l’apposita procedura prevista dal Sistema, utilizzano le Convenzioni mediante Ordinativi di Fornitura. L’Ordinativo di Fornitura consiste, anche considerato quanto previsto dall’art. 1, comma 452, della Legge n. 296/2006, in un documento informatico identificato con un apposito numero e generato automaticamente dal Sistema sulla base dei dati forniti dal Punto Ordinante, con le modalità di seguito descritte.
7. Affinché l’Ordinativo di Fornitura possa produrre effetti, esso deve assumere la forma di un documento informatico generato dal Sistema, sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante e trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema. Non è consentito l’invio di Ordinativi di Fornitura con altre modalità. Il Fornitore prende atto e accetta che non dovrà in alcun modo dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che non siano trasmessi nel rispetto delle modalità di cui sopra.
8. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato, in base alla normativa vigente, ad utilizzare le Convenzioni, dovrà, tempestivamente, e comunque entro quattro giorni lavorativi dal ricevimento degli ordinativi stessi, o nel diverso termine indicato nella Convenzione, informare l’Amministrazione Contraente e Consip S.p.A., spiegando le ragioni del rifiuto.
9. Qualora l’Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, l’Ordinativo di Fornitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest’ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell’Ordinativo stesso, o nel diverso termine indicato nella Convenzione. In tal caso l’Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.
10. Per effetto dell’Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell’ambito dell’oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata
utilizzazione della Convenzione da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni sopra indicate.
11. I singoli contratti attuativi della Convenzione si concludono il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni Contraenti, o nel diverso termine indicato nella Convenzione. Spirato il predetto termine, l’Ordinativo di Fornitura è irrevocabile per le Parti e, per l’effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta. Qualora il Fornitore non abbia autorizzato Consip S.p.A. alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore medesimo sarà tenuto a comunicare, entro e non oltre due giorni dalla conclusione del singolo contratto attuativo della Convenzione i surrichiamati dati alle Amministrazioni ordinanti.
12. Il Fornitore prende atto, rinunziando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di revocare l’Ordinativo di Fornitura, avvalendosi esclusivamente del Sistema, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall’emissione dell’Ordinativo di Fornitura.
13. Qualora venga richiesto da Xxxxxx S.p.A., il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l’obbligo di dare riscontro alla medesima Consip S.p.A., anche per via telematica, di ciascun Ordinativo di Fornitura divenuto irrevocabile.
14. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordinativo di Fornitura: i) alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ii) alla nomina del Direttore dell’esecuzione, laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile del procedimento nel rispetto degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; iii) ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e x.x.x., xxxxx xxxx. 0 x 0 xxx Xxxxxxx Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.
15. Le Amministrazioni Contraenti procedono ad inviare a Consip S.p.A. il certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativamente ai singoli contratti attuativi, anche ai fini dello svincolo della/e garanzia/e ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Resta salva la facoltà per Consip S.p.A. di svolgere verifiche ispettive e controlli sull’esecuzione delle singole prestazioni.
ARTICOLO 4
VALIDITÀ TEMPORALE DELLA CONVENZIONE
1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, per durata della Convenzione si intende il termine entro cui le Amministrazioni Pubbliche possono inviare l’Ordinativo di fornitura relativo alla Convenzione medesima, Convenzione che comunque resta valida, efficace e
vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi della medesima e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.
2. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l’efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi/forniture oggetto della Convenzione.
ARTICOLO 5
OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione medesima, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei relativi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative ed alle specifiche indicate nella Convenzione e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione e nei relativi Allegati, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei contratti di fornitura secondo quanto specificato nella Convenzione, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse della Convenzione;
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura;
d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
e) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti o dalla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
f) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
g) non opporre alla Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi;
h) mallevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
i) ad adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l’Amministrazione Contraente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
j) a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto della Convenzione, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni Contraenti, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati.
Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti
attuativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti, oltre che dalla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza.
11. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti interessate o alla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli contratti attuativi; (b) prestare i servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione Contraente.
12. Il Fornitore è tenuto a comunicare a Consip S.p.A. ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip S.p.A. entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
13. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti.
14. I servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione e dei singoli contratti attuativi non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.
15. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con riferimento a tutti i sub– contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip S.p.A. e all’Amministrazione Contraente interessata, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a Consip S.p.A. e all’Amministrazione Contraente interessata.
ARTICOLO 6
OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione e dai singoli Ordinativi di Fornitura le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 95,
comma 10 e all’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all’art. 105, comma 9, del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto.
ARTICOLO 7
VERIFICHE ISPETTIVE E DI CONFORMITÀ
1. La Consip S.p.A. potrà effettuare apposite verifiche ispettive relativamente ai beni e servizi oggetto della presente Convenzione e dei singoli contratti attuativi della medesima, anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; le predette verifiche ispettive potranno essere eseguite dalla Consip S.p.A. anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per tutta la durata della Convenzione e dei contratti attuativi. I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico del Fornitore nei limiti dei valori massimi, riferiti sia agli Ordinativi di Fornitura sia alla Convenzione, così come stabiliti nel Disciplinare di Gara.
2. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la Consip S.p.A., in conformità a quanto previsto al successivo articolo 15, si riserva di risolvere la Convenzione.
3. Il Fornitore si impegna ad effettuare, nei confronti dell’Organismo di Ispezione, i pagamenti dei costi per le verifiche ispettive. Su specifica richiesta della Consip S.p.A., il Fornitore ha l’obbligo di trasmettere alla Consip S.p.A. medesima la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento dei corrispettivi dovuti all’Ente Terzo entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta.
4. Il Fornitore si impegna, in particolare, ad effettuare il pagamento dell’importo indicato in fattura a favore dell’Ente Terzo nel termine massimo di 30 (trenta) giorni data fine mese di ricevimento della fattura, in conformità a quanto espressamente previsto nell’Allegato “A” - Capitolato tecnico.
5. Decorso tale periodo, senza alcun riscontro, l’Ente Terzo comunicherà alla Consip S.p.A. l’inadempimento del Fornitore chiedendo contestualmente il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore a tale titolo, oltre ad eventuali somme dovute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. La Consip S.p.A., surrogandosi al Fornitore, effettuerà il pagamento, potendo rivalersi sulla garanzia prestata dal Fornitore per le verifiche ispettive.
6. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto della escussione effettuata dalla Consip S.p.A. per il pagamento delle somme dovute all’Ente Terzo, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A.. In caso di inadempimento, la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione.
7. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, nel corso dell’esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ad accertare la
regolare esecuzione dei singoli contratti attuativi e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d’arte sotto il profilo qualitativo, tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
8. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola Amministrazione contraente provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo.
9. La Consip S.p.A., ove in relazione al singolo acquisto, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d’arte dalle singole Amministrazioni Contraenti potrà risolvere la presente Convenzione e procedere all’aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria secondo le modalità previste dal predetto articolo.
ARTICOLO 8
1. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura sono svolte, rispettivamente, dalla Consip S.p.A. nell’ambito del ruolo alla stessa attribuito dal Ministero con D.M. 24 febbraio 2000 e D.M. 2 maggio 2001, e dalle Amministrazioni Contraenti, alle quali è demandata anche l’applicazione delle penali di propria competenza.
2. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX) n. 1 del 10/01/2008, provvederanno a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi.
ARTICOLO 9
1. I corrispettivi, indicati nella Convenzione, si riferiscono ai servizi e/o forniture prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
4. Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dalla Convenzione per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.
5. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall’Amministrazione Contraente, il riferimento alla Convenzione ed al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e trasmessa alla Amministrazione Contraente nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nella Convenzione, pena l’applicazione delle penali ivi previste.
Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dalle Amministrazioni Contraenti sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni Contraenti nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I., gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal successivo comma 10 del presente articolo.
Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l’Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
6. Rimane inteso che l’Amministrazione contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
7. Le Amministrazioni contraenti opereranno sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto attuativo; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
8. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni Contraenti e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nella Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
10. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione un R.T.I., le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione Contraente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività
dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’Amministrazione Contraente. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 5 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
11. Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte delle Amministrazioni Contraenti dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato dalle Amministrazioni Contraenti direttamente a favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall’atto costitutivo del RTI medesimo.
In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
12. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura, salvo quanto diversamente previsto nella Convenzione medesima.
13. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli contratti di fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite pec o con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Consip S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza.
14. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell’Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad Ordinativi di fornitura diversi. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 24 delle presenti Condizioni Generali.
15. Ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (split payment), introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
ARTICOLO 10
ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all’imposta di bollo. Rimangono in capo a Consip
S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti gli oneri su di esse gravanti ex lege.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore – salvo il caso di applicazione dell’art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (“split payment”) - è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della Convenzione;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al fine di evitare situazioni di conflitto d’interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere
c) e d) del precedente comma per tutta la durata della Convenzione, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà di Consip S.p.A. di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.
ARTICOLO 12
PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI
1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nella Convenzione, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Consip
S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza; in quest’ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza
alla Consip S.p.A..
2. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte della singola Amministrazione contraente, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte di Consip S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Consip S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.
Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Consip S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Consip S.p.A. a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui alla Convenzione con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della/e garanzia/e disciplinate nella Convenzione o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto attuativo; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nella Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La Consip S.p.A., per quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo/valore massimo complessivo della Convenzione, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
8. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo della Convenzione, potrà trovare applicazione l’articolo 14, comma 1, lett. h) delle presenti Condizioni Generali.
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne
oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo contratto di fornitura ovvero la Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A..
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali della Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 21, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) e ulteriori provvedimenti in materia.
1. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potranno risolvere la Convenzione e il singolo Contratto attuativo ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della Convenzione in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione della presente Convenzione, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida X.X.XX.;
d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula della Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
e) mancata reintegrazione delle garanzie definitive eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte
della Consip S.p.A.;
f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione e dei contratti attuativi, ai sensi dell’articolo 16 delle presenti Condizioni Generali;
g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., ai sensi dell’articolo 19 delle presenti Condizioni Generali;
h) nei casi di cui agli articoli 7 (Verifiche ispettive e di conformità); 9 (Importi dovuti e Fatturazione), 11 (Trasparenza), 13 (Riservatezza), 16 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), 17 (Prescrizioni relative al subappalto), 18 (Divieto di cessione del contratto), 22 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) e
23 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 12, commi 5 e 6, delle presenti Condizioni Generali.
j) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
k) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
l) in caso di avvalimento, ove a fronte delle segnalazioni delle Amministrazioni contraenti ed in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell’art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
2. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono risolvere la Convenzione e il singolo Contratto attuativo senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
c) nel caso in cui, ove sia prevista attestazione di qualificazione, nei confronti Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. Inoltre, Consip Spa si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione della Convenzione sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto
rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
4. La Consip e le Amministrazioni Contraenti, quando accertano un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con la Convenzione o con i contratti attuativi tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegneranno un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Consip e le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e dei Contratti attuativi, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
5. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi, Consip e/o le Amministrazioni contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, Consip e/o le Amministrazioni contraenti potranno risolvere la Convenzione e/o i singoli Contratti attuativi, fermo restando il pagamento delle penali.
6. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip e/o dall’Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, la Consip e/o l’Amministrazione Contraente e/o hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto la Convenzione e/o il relativo contratto attuativo e di ritenere definitivamente la/e garanzia/e ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
7. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli contratti attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
8. Nel caso di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
9. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura, Consip S.p.A. e/o l’Amministrazione Contraente, avranno diritto, in caso di garanzia definitiva unica, di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte
percentualmente proporzionale all’importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i, oppure in caso di una garanzia per Consip e più garanzie per le varie Amministrazioni contraenti, ciascuna avrà diritto di escutere la propria. Xxx l’escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore maggior danno.
10. La Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all’art.
110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta.
1. Le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:
a) giusta causa,
b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
2. Si conviene che la giusta causa ricorre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la Convenzione e/o ogni singolo contratto di fornitura.
3. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione contraente che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.
4. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, Consip S.p.A. potrà, altresì, recedere dalla Convenzione, anche senza motivazione, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari senza che il fornitore possa pretendere alcunché; le singole Amministratori potranno recedere con lo stesso preavviso da ciascun singolo contratto di fornitura previo il pagamento da parte delle stesse Amministrazioni delle prestazioni in loro favore eseguite a regola d’arte, nonché del
valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c..
5. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
6. Qualora la Consip receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli contratti di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.
ARTICOLO 16
DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E, OVE APPLICABILE, POLIZZA ASSICURATIVA
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip
S.p.A. e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha stipulato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati negli allegati del disciplinare di gara.
3. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, la Convenzione ed ogni singolo contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della/e garanzia/e prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
4. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
5. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità di Consip di incamerare la garanzia a copertura di quanto versato.
ARTICOLO 17
PRESCRIZIONI RELATIVE AL SUBAPPALTO
1. Resta inteso che qualora l’Impresa si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
2. L’Impresa si impegna a depositare presso la Consip, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l’originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle
attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iv) la dichiarazione dell’appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’esecuzione delle attività affidate.
3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all’uopo previsto, la Consip S.p.A. procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l’interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub- appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Consip revocherà l’autorizzazione.
5. L’impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.
6. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento della Convenzione (in caso di divisione in Lotti, per lo specifico Lotto).
7. Per le prestazioni affidate in subappalto:
a) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
L’Amministrazione contraente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
8. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa, la quale rimane l’unica e sola responsabile, nei confronti della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
9. L’Impresa è responsabile in via esclusiva nei confronti della Consip e delle Amministrazioni Contraenti dei danni che dovessero derivare, alla Consip e alle Amministrazioni contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni Regolamento UE n. 2016/679.
10. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette alla Consip e all’Amministrazione contraente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al
D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l’Amministrazione contraente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
11. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
12. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
13. L’Amministrazione Contraente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell’esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
14. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell’impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell’autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
15. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
16. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip e l’Amministrazione contraente possono risolvere la Convenzione e il Contratto attuativo, salvo il diritto al risarcimento del danno.
17. Solo nel caso in cui sia presente nel disciplinare di gara la clausola che vieta la partecipazione dei cd. RTI sovrabbondanti, la Consip non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l’impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.
18. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Fornitore si obbliga a comunicare alla Consip ed all’Amministrazione contraente il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle prestazioni affidate.
19. Il Fornitore si impegna a comunicare alla Consip S.p.A., prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione della
Convenzione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
20. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui l’Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione della Convenzione e devono essere depositati alla Consip prima o contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione.
21. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
22. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
23. La Consip S.p.A., provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX) n. 1 del 10/01/2008.
ARTICOLO 18
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di fornitura e la Convenzione.
ARTICOLO 19
BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione Contraente e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip
S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione Contraente e/o la Consip S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A., le prime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno
facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o dei singoli contratti di fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.
ARTICOLO 20
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A., sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
ARTICOLO 21
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione della presente Convenzione le informazioni di cui all’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione della Convenzione stessa e dei contratti di fornitura e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito del Disciplinare di gara al paragrafo 23 che deve intendersi in quest’ambito integralmente trascritto.
2. Consip S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione ed all’esecuzione della stessa nonché dei singoli contratti attuativi, in ottemperanza a specifici obblighi di legge e per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, per il controllo della spesa totale, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Con la sottoscrizione della Convenzione, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
4. Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato aderendo alla Convenzione con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, acconsentono espressamente al trattamento ed all’invio a Consip S.p.A. da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi.
5. Il Fornitore acconsente, altresì, alla pubblicazione e diffusione tramite i siti internet xxx.xxxxxx.xx e xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e xxx.xxx.xxx.xx del nominativo dell’aggiudicatario e del prezzo di aggiudicazione. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), il Fornitore prende atto ed
acconsente alla pubblicazione e diffusione dei dati e/o della documentazione che la legge impone di pubblicare, tramite il sito internet xxx.xxxxxx.xx, sezione “Società Trasparente”.
6. Con la sottoscrizione della Convenzione ed il perfezionamento dei contratti attuativi, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nella Convenzione, unitamente ai suoi Allegati; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzate al trattamento dei Dati personali.
8. Il Fornitore prende atto che l’Amministrazione potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla stessa, volti a riscontrare l’applicazione e l’adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
9. In ragione dell’oggetto della Convenzione, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato “Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE, sulla base dell’atto di nomina allegato alla presente Convenzione; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE e nei provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
10. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall’art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire alle Amministrazioni contraenti di eseguire anche tramite terzi audit e verifiche sulla corretta applicazione nelle norme in materia di trattamento dei dati personali da parte del Fornitore e/o dei suoi subaffidatari e subappaltatori.
11. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, l’Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste nella Convenzione e/o risolvere il contratto attuativo ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. L’Amministrazione dovrà segnalare la fattispecie alla Consip S.p.a. che potrà risolvere la Convenzione.
12. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e
riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.
ARTICOLO 22
CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARANZA
1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A.
2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione della presente Convenzione, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Consip S.p.A. ai sensi della D.Lgs. n. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo nonché del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente Convenzione.
ARTICOLO 23
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni generali, nella Convenzione o nei Contratti attuativi, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni Contraenti, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli contratti attuativi nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.) n. 8 del 18 novembre 2010.
3. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto la Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al
Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
8. La Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.
9. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
10. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora X.X.XX.)
n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E
S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 0000 X. 000 – EDIZIONE 16 – ID 2041 LOTTO 2 - CIG 7527113226
LOTTO 3 - CIG 7527123A64 LOTTO 5 - CIG 75271375F3 LOTTO 6 - CIG 7527144BB8 LOTTO 10 - CIG 7527170130
TRA
Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxx x. 00/X, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 05359681003, REA 878407 di Roma, C.F. e P. IVA 05359681003, in persona
dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del 22 novembre 2018 (nel seguito per brevità anche “Consip S.p.A.”)
E
Enel Energia S.p.A., sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, capitale sociale Euro 302.039,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 06655971007, P. IVA 06655971007, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Viale Regina Xxxxxxxxxx n. 125, in persona del Presidente e legale rappresentante Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, giusta poteri allo stesso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 23 aprile 2018 (nel seguito per brevità anche “Fornitore” o “Impresa”);
PREMESSO
a) che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “Ministero”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;
b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel
monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “Information Technology”;
c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 9 marzo 2017 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest’ultima ha il compito, tra l’altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell’esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
d) che il sistema introdotto dall’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, e di dare esecuzione ai contratti di fornitura;
f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati la miglior stima del quantitativo della fornitura richiesta e il luogo di esecuzione;
g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione dei fornitori per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 17 Lotti geografici e indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 04/07/2018 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S-123 del 29/06/2018;
h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti 2, 3, 5, 6, 10 della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad erogare le forniture oggetto della
presente Convenzione ed eseguire i contratti attuativi, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
j) che il Fornitore ha presentato, per i Lotti n. 2, 3, 5, 6, 10 la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse:
• la garanzia definitiva rilasciata dalla Euler Hermes S.A. avente n. 2367177 per un importo di Euro 2.797.200,00 = (duemilionisettecentonovantasettemiladuecento/00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali per il Lotto 2;
• la garanzia definitiva rilasciata dalla Euler Hermes S.A. avente n. 2367221 per un importo di Euro 2.576.000,00 = (duemilionicinquecentosettantaseimila/00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali per il Lotto 3;
• la garanzia definitiva rilasciata dalla Euler Hermes S.A. avente n. 2367227 per un importo di Euro 2.189.600,00 = (duemilionicentottantanovemilaseicento/00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali per il Lotto 5;
• la garanzia definitiva rilasciata dalla Euler Hermes S.A. avente n. 2367236 per un importo di Euro 2.172.800,00 = (duemilionicentosettantaduemilaottocento/00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali per il Lotto 6;
• la garanzia definitiva rilasciata dalla Euler Hermes S.A. avente n. 2367245 per un importo di Euro 2.919.200,00 = (duemilioninovecentodiciannovemiladuecento/00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali per il Lotto 10;
• la garanzia rilasciata dalla Euler Hermes S.A. avente n. 2367313 per un importo pari ad Euro 9.400,00 = (novemilaquattrocento/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive per il Lotto 2;
• la garanzia rilasciata dalla Euler Hermes S.A. avente n. 2367315 per un importo pari ad Euro 17.400,00 = (diciasettemilaquattrocento/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive per il Lotto 3;
• la garanzia rilasciata dalla Euler Hermes S.A. avente n. 2367322 per un importo pari ad Euro 17.750,00 = (diciasettemilasettecentocinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive per il Lotto 5;
• la garanzia rilasciata dalla Euler Hermes S.A. avente n. 2367325 per un importo pari ad Euro 6.700,00 = (seimilasettecento/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive per il Lotto 6;
• la garanzia rilasciata dalla Euler Hermes S.A. avente n. 2367326 per un importo pari ad Euro 11.050,00 = (undicimilacinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive per il Lotto 10;
k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto attuativo concluso dalle
singole Amministrazioni Contraenti in seguito all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura;
l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico, che contiene anche l’Allegato “Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle convenzioni”), l’Allegato “B” (Offerta Economica del Fornitore), l’Allegato “C” (Corrispettivi), l’Allegato “D” (Condizioni Generali), l’Allegato “E” (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I), l’Allegato “F” (Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore), l’Allegato “G” (Chiarimenti resi in fase di gara), l’Allegato “H” (Modulo di richiesta di proroga della fornitura per un mese per i soli punti di prelievo attivati il 1° gennaio), l’Allegato “I” (Patto di integrità).
ARTICOLO 2
ALTRE DEFINIZIONI
1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell’ambito della Convenzione, si intende per:
a) Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato “A”;
b) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “B”;
c) Condizioni Generali: il documento di cui all’Allegato “D”;
d) Data di Attivazione della fornitura: data di inizio di erogazione dell’energia elettrica;
e) Fornitore: l’Impresa risultata aggiudicataria dei Lotti 2, 3, 5, 6, 10 della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
f) Lotto: il territorio geografico delimitato dai confini delle seguenti Regioni/Province:
• Lotto 2: Provincia di Milano e Provincia di Lodi;
• Lotto 3: Lombardia escluse la Provincia di Milano e la Provincia di Lodi;
• Lotto 5: Veneto;
• Lotto 6: Xxxxxx Xxxxxxx;
• Lotto 10: Provincia di Roma;
all’interno del quale il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali nel limite del Quantitativo Massimo del Lotto oggetto della presente Convenzione;
g) Quantitativo massimo del Lotto: il quantitativo massimo della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi - ivi compresa la quota pari al 50% eventualmente acquistabile dalle Amministrazioni Contraenti a prezzo fisso e quella di cui verrà eventualmente certificata l’origine/produzione “Verde” ai sensi dell’art. 6 del Capitolato Tecnico - pari a:
• 870 GWh per il Lotto n. 2;
• 800 GWh per il Lotto n. 3;
• 680 GWh per il Lotto n. 5;
• 675 GWh per il Lotto n. 6;
• 900 GWh per il Lotto n. 10;
h) Organismo di Ispezione (o Ente Terzo): il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.
ARTICOLO 3
DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA
1. La presente Convenzione è regolata:
a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
4. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni degli allegati relativi alla presente Convenzione.
ARTICOLO 4
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura di energia elettrica a Prezzo Fisso a 12 mesi o a Prezzo Fisso a 18 mesi o a Prezzo Variabile,
nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “Information Technology”.
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a fornire energia elettrica ed i servizi di cui al precedente comma, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del Quantitativo Massimo del Lotto pari a 870 GWh per il Lotto n. 2; 800 GWh per il Lotto n. 3; 680 GWh per il Lotto
n. 5; 675 GWh per il Lotto n. 6; 900 GWh per il Lotto n. 10.
3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d’ora innanzi anche “Sistema”), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all’Allegato F; ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione.
4. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all’Allegato E.
5. Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo massimo del lotto fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
6. Qualora prima della scadenza del termine della durata della Convenzione, anche eventualmente prorogato, si esaurisca il Quantitativo Massimo del Lotto comprensivo degli incrementi di cui al precedente comma, al fine di soddisfare le richieste di adesione da parte delle Pubbliche Amministrazioni, Consip S.p.A. si riserva, per ciascun Lotto, la facoltà di richiedere al Fornitore l’aumento delle prestazioni contrattuali di un ulteriore quantitativo aggiuntivo (di seguito Plafond) pari al 10% del Quantitativo Massimo del Lotto.
7. Il fornitore, successivamente all’attivazione dei due quinti e del Plafond di cui di cui ai precedenti commi 5 e 6, qualora un lotto sia in prossimità dell’esaurimento, ha facoltà di aumentare ulteriormente il quantitativo di fornitura del medesimo (di seguito “Lotto/i Beneficiario/i”) attingendo dal Plafond dei restanti lotti allo stesso aggiudicati (di seguito “Lotto/i Cedente/i”). Il quantitativo verrà prelevato a partire dal Lotto Cedente che, alla data di esercizio di tale facoltà, presenta il rapporto più basso tra il quantitativo complessivo degli Ordinativi di Fornitura accettati ed il Quantitativo Massimo del Lotto. La richiesta di attivazione del Plafond dovrà essere comunicata a mezzo PEC, alla Consip S.p.A. ed autorizzata da quest’ultima.
8. Consip potrà apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.
ARTICOLO 5 DURATA
1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di n. 12 (dodici) mesi a decorrere dall’11 gennaio 2019 per i Lotti 5 e 10, dal 21 febbraio 2019 per i Lotti 2, 3 e 6; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori n. 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito.
Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata compresa tra i 12 mesi (per le forniture a “Prezzo Variabile” e a “Prezzo Fisso a 12 mesi”) e i 18 mesi (per le forniture a “Prezzo Fisso a 18 mesi”).
3. Fermo quanto previsto al comma precedente, le Amministrazioni contraenti, con esclusivo riferimento alle forniture a “Prezzo Variabile” e alle utenze (punti di prelievo) che verranno attivate il 1° gennaio, hanno facoltà, all’esclusivo fine di consentire la facoltativa adesione ad edizione successiva della Convenzione per la fornitura di energia elettrica, ove disponibile, di prorogare la fornitura delle medesime utenze, alle stesse condizioni, per un ulteriore mese. Tale proroga, potrà essere richiesta dall’Amministrazione al Fornitore utilizzando esclusivamente il modulo allegato alla presente convenzione sub lett. H, secondo le modalità e nei termini indicati all’art. 3 co. 7 dell’Allegato A - Capitolato Tecnico
ARTICOLO 6
OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE
1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a:
a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzione;
b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornitura;
c) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati.
2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati.
3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini e le modalità di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del massimale del Lotto.
4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto.
5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”.
7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato D - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato D, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione.
8. A parziale deroga dell’art. 15, comma 5, Allegato D - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti.
9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile un quantitativo a prezzo fisso almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto, di cui almeno la metà deve essere disponibile per l’acquisto a Prezzo Fisso a 18 mesi. Il Fornitore, al raggiungimento dei suddetti limiti quantitativi, ha facoltà di non accettare gli ordinativi di fornitura a Prezzo Fisso a 12 o a 18 mesi (in quanto è stata raggiunta la rispettiva soglia del 25% del massimale
iniziale) o, in generale di non accettare ulteriori Ordinativi di Fornitura a prezzo fisso (in quanto complessivamente è stata raggiunta la soglia a prezzo fisso del 50% del massimale iniziale) ed è obbligato a comunicare tempestivamente a Consip, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), l’esaurimento della disponibilità. Sarà premura di Consip rendere pubblica attraverso il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx tale situazione, inibendo a Sistema l’acquisto del prodotto a Prezzo Fisso a 12 e/o a 18 mesi.
10. Il fornitore nel caso decida, successivamente al raggiungimento della suddetta soglia percentuale, di non accettare più ordinativi di fornitura a Prezzo fisso a 12 o a 18 mesi o, in generale a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui precedente comma.
11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 dell’All. A - Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile.
12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 10 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 dell’All. A – Capitolato Tecnico.
13. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione.
ARTICOLO 7
1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell’Ordinativo di Fornitura.
2. Per l’esecuzione della fornitura di energia elettrica di ciascun contratto attuativo, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare le forniture oggetto di ciascun contratto attuativo e, comunque, a svolgere le attività stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
3. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle forniture oggetto dell’Ordinativo di Fornitura. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni contraenti nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché di quanto previsto dai provvedimenti di attuazione.
4. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della
fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
1. Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l’andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nell’allegato al Capitolato Tecnico “Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle convenzioni” allegato alla presente Convenzione, l’elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
2. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di “Information Technology”, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:
- le Amministrazioni Contraenti;
- gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi del quantitativo stimato di contratto;
- Data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- Data di attivazione della Fornitura;
- Punti di prelievo;
- Quantitativo presunto della fornitura per ciascun Punto di prelievo;
- Consumi di energia rilevati suddivisi per Amministrazione Contraente e per ciascun Punto di Prelievo completi di:
◦ consumo mensile di energia per fascia oraria;
◦ diagramma di Prelievo.
- gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente;
- dati relativi all’andamento economico-finanziario della Convenzione, tra i quali il rapporto tra l’importo delle fatture incassate e il totale fatturato, unpaid ratio, sia trimestrale che complessivo e distinto per tipologia di Amministrazione e Lotto.
3. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L’indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l’indirizzo di destinazione sono contenuti nell’allegato al Capitolato Tecnico “Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle convenzioni”.
ARTICOLO 9
CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture di energia elettrica e dei servizi connessi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura saranno calcolati come specificato all’art. 8 del Capitolato Tecnico, nonché sulla base di quanto indicato nell’Offerta economica.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di attivazione della fornitura”, di cui al precedente articolo 2.
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con dettaglio mensile e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
4. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al
D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.
5. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. 000000071746, intestato al Fornitore presso la Banco BPM S.p.A., Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
6. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
7. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa all’Ordinativo di fornitura emesso. Tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari, al massimo, il 20% del valore dell’Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà
essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all’articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali e il suddetto Organismo di diritto pubblico dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffidare per iscritto il suddetto Organismo di diritto pubblico ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà del suddetto Organismo di diritto pubblico di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
8. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione al suddetto Organismo di diritto pubblico del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate e dei Punti di prelievo ai quali le stesse si riferiscono. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
9. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate e dei Punti di prelievo ai quali le stesse si riferiscono. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
10. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell’Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
11. Nel caso in cui l’Amministrazione si renda inadempiente nel pagamento del corrispettivo, ai sensi dell’art. 1454 c.c., è facoltà del Fornitore diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni ovvero nel maggior termine e secondo le modalità previsti dalla normativa speciale, decorsi inutilmente i quali - limitatamente ai Punti di Prelievo per i quali la stessa si è resa inadempiente e che dovranno essere indicati nella comunicazione di diffida
- il contratto attuativo s’intenderà risolto di diritto. Resta inteso che in nessun caso potrà essere sospesa l’erogazione della fornitura e che il Fornitore dovrà garantire l’effettivo passaggio (switching) dei Punti di Prelievo per cui è stata riscontrata l’inadempienza da parte dell’Amministrazione Contraente, presso il relativo esercente il Servizio di Salvaguardia o Maggior tutela – o presso il gestore di altro servizio di salvaguardia/ultima istanza vigente al momento - secondo quanto stabilito dal Distributore Locale.
12. In conformità all’art. 8 della Deliberazione ARERA n. 04/08 e s.m.i., è facoltà del Fornitore,
limitatamente ai Punti di Prelievo delle Amministrazioni ordinanti in precedenza forniti dall’esercente la Salvaguardia, per un periodo non superiore ai n. 3 (tre) mesi successivi dall’uscita degli stessi dal servizio di Salvaguardia, richiedere - entro il termine di cui all’articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali - alternativamente all’Amministrazione:
a) la comprova del pagamento delle ultime n. 2 (due) fatture emesse dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato;
b) la comprova dello stanziamento di fondi dedicati al pagamento della stima delle ultime due fatture che saranno emesse dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato;
c) la comprova del pagamento dell’ultima fattura emessa dal proprio esercente di Salvaguardia e lo stanziamento di fondi dedicati al pagamento della stima dell’ultima fattura che sarà emessa dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato.
Resta inteso che le prestazioni contrattuali possono essere sospese fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi.
Limitatamente agli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs.
n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’art. 1, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà di prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di cui sopra in conformità all’art. 8 della Deliberazione ARERA n. 04/08 e s.m.i.. La garanzia dovrà essere rilasciata entro 15 giorni dalla ricezione della suddetta richiesta. Il fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffidare per iscritto il suddetto Organismo di diritto pubblico ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto.
13. Alle Amministrazioni Contraenti che all’atto dell’invio dell’Ordinativo di Fornitura, si impegnano ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto, per ogni MWh fatturato, lo “sconto S” indicato dal Fornitore nell’Offerta Economica.
Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo mese contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3.
14. Alle Amministrazioni Contraenti che, in alternativa al precedente comma, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito diretto Sepa Direct Debit - SDD verrà riconosciuto, per ogni MWh fatturato, lo sconto “S” indicato dal Fornitore nell’Offerta Economica. Resta inteso che le suddette amministrazioni, all’atto dell’invio dell’Ordinativo di fornitura si impegnano ad attivare il servizio SDD e, entro la data di Attivazione della Fornitura, espleteranno le necessarie attività presso il proprio istituto cassiere. Il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto anche nel caso l’Amministrazione contraente richieda l’applicazione dello sconto “S” ed attivi il servizio SDD successivamente alla Data di Attivazione delle Fornitura.
15. A parziale deroga di quanto previsto nell’art. 9, comma 4 delle Condizioni Generali, per le forniture a Prezzo variabile, i corrispettivi verranno aggiornati sulla base di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
16. Le Amministrazioni Contraenti, al fine di consentire la tempestiva e corretta riconciliazione tra pagamenti ed incassi, sono tenute ad inviare al Fornitore, entro 5 (cinque) giorni dall’effettuazione del pagamento, l’elenco delle fatture saldate ed il corrispondente Codice Riferimento Operazione (CRO) di riferimento. Le suddette specifiche di riferimento dovranno essere inoltrate tramite un apposito modello in formato Excel inviato tramite mail, che saranno entrambi resi noti sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, all’attivazione della Convenzione, nella sezione ad essa dedicata.
17. Gli atti di cessione del credito di cui al comma 10, dovranno contenere i riferimenti del contratto di fornitura e del/dei punti/i di prelievo, così come definiti alla lettera w) dell’art. 2 dell’Allegato A – Capitolato Tecnico, cui si riferisce l’atto.
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore locale, rispetto alla Data di Attivazione della fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari all’1 per mille del valore della fornitura. Il valore della fornitura, viene calcolato moltiplicando il quantitativo stimato del/dei punto/i di prelievo per il/i quale/i si applica la penale per 160,00 €/MWh, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 10 del Capitolato Tecnico e all’articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
- su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non
conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
4. Per ogni mancato o parziale invio, non imputabile a Consip S.p.A. o forza maggiore o caso fortuito, dei documenti di reportistica che si protragga per oltre 10 (dieci) giorni lavorativi rispetto ai termini di consegna stabiliti nella Convenzione, con riferimento alla trasmissione della reportistica indicata nel precedente art. 8, comma 3, e nell’allegato al Capitolato Tecnico “Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle convenzioni”, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a Euro 1.500,00= (millecinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
5. Qualora il Fornitore non abbia assolto, anche in forma parziale, all’obbligo di cui al precedente art. 6, e cioè, non abbia certificato i quantitativi dovuti di Energia Verde o lo abbia fatto in maniera non conforme a quanto disciplinato nella presente Convenzione e nei relativi allegati, sarà tenuto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito, a:
- assolvere, entro n. 10 giorni lavorativi dall’accertamento dell’inadempienza, l’impegno preso con le Amministrazioni e a corrispondere alle stesse una penale pari ad un importo di 0,25 Euro per ogni MWh per il quale sia stata accertata l’inadempienza;
- ovvero alla restituzione entro n. 10 giorni lavorativi dall’accertamento dell’inadempienza dell’importo versato dall’Amministrazione per l’Opzione Verde, e a corrispondere alle stesse una penale pari ad un importo di 0,75 Euro per ogni MWh erogato nella Fornitura del Punto di Prelievo per il quale sia stata accertata l’inadempienza.
6. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 15 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei reports specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici di cui all’Allegato “F” e ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 15, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a 3.000,00 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato:
• per il Lotto n. 2, garanzia definitiva rilasciata in data 17/12/2018 dalla Euler Hermes S.A. avente n. 2367177 di importo pari ad Euro 2.797.200,00 = (duemilionisettecentonovantasettemiladuecento/00);
• per il Lotto n. 3, garanzia definitiva rilasciata in data 17/12/2018 dalla Euler Hermes S.A. avente n. 2367221 di importo pari ad Euro 2.576.000,00 = (duemilionicinquecentosettantaseimila/00);
• per il Lotto n. 5, garanzia definitiva rilasciata in data 13/12/2018 dalla Euler Hermes S.A. avente n. 2367227 di importo pari ad Euro 2.189.600,00 = (duemilionicentottantanovemilaseicento/00);
• per il Lotto n. 6, garanzia definitiva rilasciata in data 13/12/2018 dalla Euler Hermes S.A. avente n. 2367236 di importo pari ad Euro 2.172.800,00 = (duemilionicentosettantaduemilaottocento/00);
• per il Lotto n. 5, garanzia definitiva rilasciata in data 13/12/2018 dalla Euler Hermes S.A. avente n. 2367245 di importo pari ad Euro 2.919.200,00 = (duemilioninovecentodiciannovemiladuecento/00);
in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti.
2. Essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. La detta garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall’esecuzione dei singoli contratti attuativi.
3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì:
- l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e del contratto attuativo disposta in danno dell’esecutore;
- il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo.
5. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
7. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip
S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi.
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
9. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore dei documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip S.p.a. si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un’integrazione.
10. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare alla Consip S.p.a. un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. La Consip S.p.A. procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore.
11. In ogni caso lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza trimestrale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, della documentazione di cui sopra.
12. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato:
• per il Lotto 2, cauzione rilasciata dalla Euler Hermes S.A. in data 17/12/2018 e avente n. 2367313 pari ad un importo di Euro 9.400,00 = (novemilaquattrocento/00);
• per il Lotto 3, cauzione rilasciata dalla Euler Hermes S.A. in data 06/12/2018 e avente n. 2367315 pari ad un importo di Euro 17.400,00 = (diciasettemilaquattrocento/00);
• per il Lotto 5, cauzione rilasciata dalla Euler Hermes S.A. in data 06/12/2018 e avente n. 2367322 pari ad un importo di Euro 17.750,00 = (diciasettemilasettecentocinquanta/00);
• per il Lotto 6, cauzione rilasciata dalla Euler Hermes S.A. in data 17/12/2018 e avente n. 2367325 pari ad un importo di Euro 6.700,00 = (seimilasettecento/00);
• per il Lotto 10, cauzione rilasciata dalla Euler Hermes S.A. in data 17/12/2018 e avente n. 2367326 pari ad un importo di Euro 11.050,00 = (undicimilacinquanta/00).
13. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata
della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.
1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituisce ulteriore causa di risoluzione il mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nei suoi allegati.
2. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare (o dal Responsabile), oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto attuativo ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. L’Amministrazione dovrà segnalare la fattispecie alla Consip S.p.a. che potrà risolvere la Convenzione.
3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale AntiCorruzione nonché potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016.
4. Costituisce altresì causa di risoluzione l’indisponibilità sopravvenuta per il Fornitore di accesso alle reti di distribuzione del Lotto di pertinenza.
1. Considerato che all’atto dell’offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.
ARTICOLO 14
1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l’esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
ARTICOLO 15
1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall’articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari ad Euro 0,20 per ciascun MWh (0,20 €/MWh) fatturato, comprensivo delle Perdite di Rete, con riferimento agli acquisti effettuati tramite la presente Convenzione dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.
La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi (DAG) del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell’anno solare e ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo 10 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, con l’indicazione del fatturato, al netto dell’IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato “F” alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato “F”.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture e ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo
10 in caso di ritardo, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l’importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il surrichiamato termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.
Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato “F” alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato “F”.
Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai reports specifici relativi sia al semestre che al mese di riferimento dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero.
4. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal termine di ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della
dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all’applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.
5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n. XX00X0000000000000000000000.
6. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni Contraenti, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
7. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
8. Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
9. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
10. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati – controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.
La Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un’autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell’ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del
D. Lgs. n. 50/2016. La Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.
Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
- in caso di inadempimento dell’obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip S.p.A., per porre fine all’inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c),
del D. Lgs. n. 50/2016 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.
1. La presente Convenzione ed i suoi allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli contratti attuativi (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.
Roma, lì 11 gennaio 2019
CONSIP S.p.A. Enel Energia S.p.A.
Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
C.F.: CNNCST63B16H501V
Certificatore: Poste italiane EU Qualified Certified CA Validità: dal 19.06.2018 al 18.06.2021
C.F.: LNZNCL64D26A794R
Certificatore: InfoCert Firma Qualificata 2 Validità: dal 26.11.2018 al 22.11.2021
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
- con riferimento alla presente Convenzione:
(Clausola finale)
- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:
9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 17 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto); Articolo
19 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 20 (Foro competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati personali); Articolo 22 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari).
Roma, lì 11 gennaio 2019
Enel Energia S.p.A
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
C.F.: LNZNCL64D26A794R
Certificatore: InfoCert Firma Qualificata 2 Validità: dal 26.11.2018 al 22.11.2021
Energia Elettrica ed. 16
Lotti nn. 5, 10, 13, 15 e 16
GUIDA ALLA CONVENZIONE
Ultimo aggiornamento: 08/01/2019
SOMMARIO
2. OGGETTO DELLA CONVENZIONE 5
2.1. Durata della Convenzione e dei contratti 5
3.1. Tempi di attivazione della fornitura 9
3.2. Nuove connessioni e utenze temporanee 9
4.2. Revisione corrispettivi 13
4.3. Procedura di applicazione delle penali 13
4.3.1. Rilevamento del presunto inadempimento compiuto dal Fornitore 14
4.3.2. Contestazione al Fornitore 15
4.3.3. Controdeduzioni del Fornitore 15
4.3.4. Accertamento della sussistenza/insussistenza delle condizioni di applicazione delle penali e quantificazione delle stesse 15
5. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 17
5.1. Servizio di Data Management 18
5.2. SCONTO PAGAMENTO SEPA DIRECT DEBIT (SDD) 18
5.3. Sconto Pagamento Anticipato 18
5.4. Profilo fiscale ed eventuali agevolazioni 19
6.2. Ordinativo di fornitura 20
6.3. Energia Elettrica certificata da fonte rinnovabile: Opzione Verde 24
7. RIFERIMENTI DEL FORNITORE 25
7.1. Call Center 25
7.2. Referenti del Fornitore 25
7.3. Responsabile generale del servizio 25
7.4. Gestione della fornitura 25
7.5. Allegato 1 – Standard di lettera contestazione penali 26
7.6. Allegato 2 – Standard di lettera applicazione penali 28
1. Premessa
La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono costituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale.
La presente guida ha l’obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Convenzione per la Energia Elettrica ed. 16 – Lotti nn. 5, 10, 13, 15 e 16 (di seguito, per brevità, anche Convenzione), stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23
dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Enel Energia S.p.A. (di seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per i suddetti lotti.
La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, è disponibile sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione Iniziative > Convenzioni > Energia
Elettrica ed. 16.
Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento e all’indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione.
Per qualsiasi informazione sulla Convenzione (condizioni previste, modalità di adesione, modalità di inoltro e compilazione degli ordinativi, etc.) e per il supporto alla navigazione del sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della P.A. al numero verde 800 753 783.
2. Oggetto della Convenzione
2.1. Durata della Convenzione e dei contratti
La Convenzione ha durata contrattuale di n. 12 (dodici) mesi - ed è prorogabile fino ad ulteriori n. 6 (sei) mesi - a partire dalla data di attivazione. Questo significa che le amministrazioni hanno a disposizione 12 mesi - più eventuali 6 di proroga – nei quali è possibile sottoscrivere il contratto d’adesione. Tuttavia, nel caso il massimale del lotto - estensioni comprese - si esaurisca prima dei 12 mesi, la convenzione termina in tale momento. Si precisa quindi che, qualora vi sia disponibilità per il lotto di pertinenza, è possibile ordinare in Convenzione fino all’ultimo giorno di validità della stessa e far decorrere, successivamente alla data di attivazione, i mesi di fornitura.
I singoli Contratti, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno una durata pari a:
• n. 12 (dodici) mesi per le sole utenze a prezzo variabile o a prezzo fisso a 12 mesi;
• n. 18 (diciotto) mesi per le sole utenze a prezzo fisso a 18 mesi,
a partire dalla data di attivazione coincidente con la data di inizio dell’erogazione dell’energia elettrica da parte del Fornitore.
I contratti attuativi (le singole forniture) non possono essere prorogate. Solo per le forniture a prezzo variabile attivate dal 1° gennaio, le PA hanno la facoltà, da esercitare entro le tempistiche indicate nel Capitolato Tecnico, di estendere le forniture fino al 31 gennaio (per massimo, 13 mesi complessivi di fornitura).
2.2. Prodotti
NOME | descrizione |
CONSIPEE16_5_VAR | LOTTO 5 prodotto non verde a prezzo variabile |
CONSIPEE16_5_V_VAR | LOTTO 5 prodotto verde a prezzo variabile |
CONSIPEE16_5_FIX12M | LOTTO 5 prodotto non verde a prezzo fisso 12 mesi |
CONSIPEE16_5_V_FIX12M | LOTTO 5 prodotto verde a prezzo fisso 12 mesi |
CONSIPEE16_5_FIX18M | LOTTO 5 prodotto non verde a prezzo fisso 18 mesi |
CONSIPEE16_5_V_FIX18M | LOTTO 5 prodotto verde a prezzo fisso 18 mesi |
CONSIPEE16_10_VAR | LOTTO 10 prodotto non verde a prezzo variabile |
CONSIPEE16_10_V_VAR | LOTTO 10 prodotto verde a prezzo variabile |
CONSIPEE16_10_FIX12M | LOTTO 10 prodotto non verde a prezzo fisso 12 mesi |
CONSIPEE16_10_V_FIX12M | LOTTO 10 prodotto verde a prezzo fisso 12 mesi |
CONSIPEE16_10_FIX18M | LOTTO 10 prodotto non verde a prezzo fisso 18 mesi |
CONSIPEE16_10_V_FIX18M | LOTTO 10 prodotto verde a prezzo fisso 18 mesi |
CONSIPEE16_13_VAR | LOTTO 13 prodotto non verde a prezzo variabile |
CONSIPEE16_13_V_VAR | LOTTO 13 prodotto verde a prezzo variabile |
CONSIPEE16_13_FIX12M | LOTTO 13 prodotto non verde a prezzo fisso 12 mesi |
CONSIPEE16_13_V_FIX12M | LOTTO 13 prodotto verde a prezzo fisso 12 mesi |
CONSIPEE16_13_FIX18M | LOTTO 13 prodotto non verde a prezzo fisso 18 mesi |
CONSIPEE16_13_V_FIX18M | LOTTO 13 prodotto verde a prezzo fisso 18 mesi |
CONSIPEE16_15_VAR | LOTTO 15 prodotto non verde a prezzo variabile |
CONSIPEE16_15_V_VAR | LOTTO 15 prodotto verde a prezzo variabile |
CONSIPEE16_15_FIX12M | LOTTO 15 prodotto non verde a prezzo fisso 12 mesi |
CONSIPEE16_15_V_FIX12M | LOTTO 15 prodotto verde a prezzo fisso 12 mesi |
CONSIPEE16_15_FIX18M | LOTTO 15 prodotto non verde a prezzo fisso 18 mesi |
CONSIPEE16_15_V_FIX18M | LOTTO 15 prodotto verde a prezzo fisso 18 mesi |
CONSIPEE16_16_VAR | LOTTO 16 prodotto non verde a prezzo variabile |
CONSIPEE16_16_V_VAR | LOTTO 16 prodotto verde a prezzo variabile |
CONSIPEE16_16_FIX12M | LOTTO 16 prodotto non verde a prezzo fisso 12 mesi |
CONSIPEE16_16_V_FIX12M | LOTTO 16 prodotto verde a prezzo fisso 12 mesi |
CONSIPEE16_16_FIX18M | LOTTO 16 prodotto non verde a prezzo fisso 18 mesi |
CONSIPEE16_16_V_FIX18M | LOTTO 16 prodotto verde a prezzo fisso 18 mesi |
2.3. Suddivisione in lotti
La Convenzione ha come oggetto la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Amministrazioni, in forma singola o aggregata, site all’interno dei confini territoriali delle seguenti Regioni:
Lotto 5: Veneto
Lotto 10: Provincia di Roma
Lotto 13: Campania
Lotto 15: Calabria
Si precisa che il lotto di pertinenza è quello di ubicazione delle singole utenze (dove è fisicamente collocato il contatore).
Per ciascun lotto il quantitativo disponibile a Prezzo Fisso è pari almeno al 50% del massimale iniziale e, pertanto, fino ad un quantitativo massimo pari a:
• 340 GWh per il Lotto 5
• 450 GWh per il Lotto 10
• 425 GWh per il Lotto 13
• 130 GWh per il Lotto 15
• 365 GWh per il Lotto 16.
di cui almeno la metà deve essere disponibile per l’acquisto a Prezzo Fisso a 18 mesi. È facoltà del Fornitore accettare ordinativi di fornitura a prezzo fisso oltre il predetto limite del 50%, e ordinativi di fornitura a Prezzo Fisso a 12 e 18 mesi oltre i rispettivi limiti del 25%, purché alle medesime condizioni disciplinate in Convenzione. Il Fornitore, al raggiungimento dei suddetti limiti quantitativi, qualora non intenda più accettare ulteriori Ordinativi di Fornitura a Prezzo Fisso a 12 o a 18 mesi (in quanto è stata raggiunta la rispettiva soglia del 25% del massimale iniziale) o, in generale non intenda più accettare ulteriori Ordinativi di Fornitura a prezzo fisso (in quanto complessivamente è stata raggiunta la soglia a prezzo fisso del 50% del massimale iniziale), ne comunica a Consip, a mezzo PEC, l’esaurimento della disponibilità.
Si precisa che la quantità di energia elettrica acquistabile a Prezzo Fisso è una quota parte del massimale di ogni singolo lotto e non costituisce un lotto accessorio a sé stante.
La possibilità di richiedere la Fornitura a Prezzo Fisso a 12 mesi o la Fornitura a Prezzo Fisso a 18 mesi o la Fornitura a Prezzo Variabile è discrezionale per le Amministrazioni Contraenti che autonomamente decidono quale attivare. La scelta potrà avvenire esclusivamente all’atto dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura (ODA) e resta ferma e valida per tutti i Punti di Prelievo in esso presenti. Nell’ambito del medesimo contratto attuativo, il passaggio da una tipologia di fornitura all’altra - da Prezzo Fisso a Prezzo Variabile e viceversa - non è consentito.
Si ricorda infine che nell’ambito della Convenzione non è prevista l’attivazione di forniture per le utenze Domestiche, lettera a) di cui al comma 2.2 del TIT.
3. Modalità di fornitura
3.1. Tempi di attivazione della fornitura
La data di inizio dell’erogazione di energia elettrica, salvo diversa data concordata tra le parti, sarà la seguente.
A. Per le forniture a Prezzo Variabile:
• il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore, per gli ordini ricevuti entro le ore 24:00 del 10 del mese;
• il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore per gli ordini ricevuti dopo le ore 24:00 del 10 del mese.
B. Per le forniture a Prezzo Fisso:
• il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore in caso di ricezione entro l’ultimo giorno solare del mese.
Nel caso il termine del 10 del mese di cui alla lettera A coincida con un giorno non lavorativo, lo stesso si intende anticipato alle ore 24:00 del primo giorno lavorativo che precede.
In ogni caso, l’attivazione del contratto di somministrazione di energia elettrica (l’avvio dell’erogazione), per le utenze (PoD) che si trovano già in corso di somministrazione con il medesimo o altro esercente la vendita (c.d. utenze attive), potrà avvenire esclusivamente a decorrere dal primo giorno solare del mese (ad es.: 1° gennaio, 1° febbraio, ecc.), salvo per le richieste di prestazione (prime attivazioni, subentri, forniture temporanee a carattere straordinario, le cui decorrenze sono stabilite dai tempi tecnici e di regolazione previsti.
3.2. Nuove connessioni e utenze temporanee
La Convenzione prevede la richiesta di nuove connessioni, anche temporanee. Tale richiesta avviene sempre mediante invio da parte delle Amministrazioni di un apposito Ordinativo di Fornitura e, al fine di perfezionare il suddetto allaccio, le Amministrazioni sono tenute a compilare e trasmettere eventuale documentazione integrativa richiesta dal Fornitore. La richiesta prevede una fase di preventivazione da parte del Distributore; il preventivo riporta l’indicazione degli adempimenti e dei costi a carico del Cliente oltre ai tempi necessari per l’esecuzione del lavoro. Si evidenzia come tra gli adempimenti obbligatori è incluso il pagamento del preventivo emesso dal Distributore Locale, entro il
termine di validità dello stesso. L’effettiva data di attivazione della fornitura è subordinata al buon esito dei suddetti adempimenti ed è determinata dai tempi stabiliti dal Distributore.
Le forniture conseguenti alle nuove connessioni alla rete, sono esclusivamente a Prezzo Variabile ed hanno una durata di 12 mesi dalla rispettiva data di Attivazione della fornitura. Sono a carico dell’Amministrazione tutti i costi addebitati dal distributore locale per la realizzazione del nuovo allaccio e il contributo per la gestione amministrativa della pratica di nuova connessione.
X.X. Xx XX dovrà obbligatoriamente allegare al modulo d’ordine il modulo relativo all’attività richiesta (es. fornitura temporanea, nuova connessione). Si tratta di un file .xls che è possibile scaricare dal portale Acquistinretepa > Convenzioni > Energia Elettrica 16 > Documentazione > Allegati all’Ordinativo. Per nuove connessioni e utenze temporanee, andrà compilato in entrambi i casi il file “EE16 – Allegato 2
– Nuove Connessioni”.
4. Condizioni economiche
I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le forniture di energia elettrica saranno calcolati applicando gli spread, espressi in €/MWh, offerti in sede di gara e differenziati per tipologia di prezzo (Variabile o Fisso) e fascia oraria di consumo (monorario F0 e multiorario F1-F2-F3), alle corrispondenti quotazioni spot mensili del PUN - rese note dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (GME) per il Prezzo Variabile e al Prodotto Fisso calcolato sulla base del quotazioni a termine dell’European Energy Exchange AG (eeX) per il Prezzo Fisso.
Il costo totale è formato dalle seguenti componenti.
A sua volta composto, per le forniture a Prezzo Variabile sulla base:
A per le Utenze Multiorarie, della somma:
A.1 degli spread offerti per il Lotto di pertinenza - espressi in Euro/MWh e differenziati per Fascia Oraria;
A.2 del valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto - espressa in Euro/MWh ed arrotondata alla seconda cifra decimale - sul sistema delle offerte di cui al “Decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003”, nelle ore appartenenti alla Fascia Oraria del mese di prelievo (il “Prezzo medio di acquisto per fasce orarie” del MPE-MGP);
B per le Utenze Monorarie, della somma:
B.1 dello spread (ΨVAR F0), espresso in Euro/MWh, di cui all’Allegato B - Offerta Economica;
B.2 del PUNIndex (la media aritmetica mensile dei valori orari del PUN) relativo al mese di prelievo,
per le forniture a Prezzo Fisso a 12 mesi sulla base:
A per le Utenze Multiorarie, della somma:
A.1 degli spread offerti per il Lotto di pertinenza - espressi in Euro/MWh e differenziati per Fascia Oraria;
A.2 e del Prodotto Fisso a 12 mesi, definito all’art. 2, lett. s), del Capitolato Tecnico;
B per le Utenze Monorarie, della somma:
B.1 dello spread (ΨFIX12 F0), espresso in Euro/MWh, di cui all’Allegato B - Offerta Economica;
B.2 del Prodotto Fisso, definito all’art. 2, lett. s), del Capitolato Tecnico, per le forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi sulla base:
A per le Utenze Multiorarie, della somma:
A.1 degli spread offerti per il Lotto di pertinenza - espressi in Euro/MWh e differenziati per Fascia Oraria;
A.2 e del Prodotto Fisso a 18 mesi, definito all’art. 2, lett. t), del Capitolato Tecnico;
B per le Utenze Monorarie, della somma:
B.1 dello spread (ΨFIX18 F0), espresso in Euro/MWh, di cui all’Allegato B - Offerta Economica;
B.2 del Prodotto Fisso, definito all’art. 2, lett. t), del Capitolato Tecnico,
il tutto, per entrambe le tipologie di prezzo e d’utenza (Multiorarie e Monorarie), maggiorato delle perdite di energia elettrica sulle reti di Trasmissione nazionale e sulle reti di distribuzione, così come definite e quantificate tramite fattore percentuale nell’Allegato A, tabella 4, Colonna A della deliberazione ARERA n. 107/09 e s.m.i., In particolare i prezzi saranno maggiorati come segue:
TENSIONE | FATTORE % DI PERDITA |
380 kV | 0,7 |
220 kV | 1,1 |
Alta Tensione (≤ 150 kV) | 1,8 |
Media Tensione | 3,8 |
Bassa Tensione | 10,4 |
Oltre al corrispettivo “Energia”, sono totalmente a carico dell’Amministrazione Contraente, secondo quanto stabilito dalle competenti Autorità il:
• Corrispettivo per il servizio di dispacciamento;
• Corrispettivo per il servizio di trasporto (Corrispettivo TRAS);
• Corrispettivo per il servizio di distribuzione;
• Corrispettivo per il servizio di misura (Corrispettivo MIS);
• Gli oneri di sistema relativi al mercato libero (Componenti ARIM, ASOS, UC, MCT);
• Per le sole utenze connesse in Bassa Tensione, l’eventuale corrispettivo CMOR.
• Le imposte e le addizionali previste dalla normativa vigente.
Il Corrispettivo Energia s’intende comprensivo di ogni altro onere non espressamente indicato.
Si precisa che nel caso in cui, nel corso della fornitura, il trattamento della misura del sito venga modificato dal Distributore Locale, a decorrere dal primo giorno del mese in cui la suddetta modifica avrà efficacia verrà applicato il corrispondente prezzo previsto in Convenzione. Per esempio, qualora una utenza BT – Altri Usi, passi nel corso della fornitura, da trattamento della misura monoraria (F0 – i classici “scatti” del contatore) a multioraria per Fasce (F1, F2, F3 - ripartizione del consumo nelle fasce orarie in funzione dell’orario in cui avviene), dal primo mese in cui avviene la variazione, il Fornitore fatturerà i corrispondenti prezzi previsti in Convenzione.
Corrispettivo per “l’Energia Elettrica certificata da fonte rinnovabile – Opzione Verde”
Le Amministrazioni che acquistano l’Opzione Verde (definita nel Disciplinare di Gara, di seguito OV) s’impegnano al pagamento del corrispettivo di 0,9 €/MWh (0,0009 €/kWh), pari al prezzo offerto dal Fornitore in sede di gara. Tale corrispettivo sarà dovuto per tutta l’energia elettrica che verrà consumata dai Punti di Prelievo per i quali si è attivata la suddetta opzione e fino al termine della fornitura.
Il costo dell’attivazione dell’OV è nullo e può essere richiesta esclusivamente al momento dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura.
Si precisa che sono da considerarsi inclusi nel Corrispettivo “Energia”;
• oneri derivanti dall’applicazione della normativa in materia di emissioni di anidride carbonica - CO2 (Direttiva 2003/87/CE);
• corrispettivi derivanti dall’eventuale costo imputato al fornitore derivante da “sbilanciamento”;
• corrispettivi derivanti dall’eventuale costo imputato al fornitore per la normativa sui Certificati Verdi (CV).
Si rappresenta inoltre che in Convenzione non è prevista l’applicazione:
• di importi di valore pari al PCV (proprio del servizio di Maggior Tutela);
• di ulteriori costi, oltre a quelli fatturati dal Distributore Locale, per la gestione di pratiche (c.d. pratiche 333/07, ad es. variazioni di potenza, spostamento impianto, disattivazione della fornitura…).
I corrispettivi “Energia” per le forniture a Prezzo Variabile di cui al precedente paragrafo 4.1 saranno aggiornati mensilmente:
• per le Utenze Multiorarie di cui alla precedente lettera A.2, per ciascuna Fascia Oraria, sulla base del “Prezzo medio di acquisto per fasce orarie” del MPE-MGP (Mercato elettrico a pronti – Mercato del giorno prima) del GME, relativo al mese di prelievo;
• per le Utenze Monorarie di cui alla precedente lettera B.2, sulla base del PUNIndex (la media mensile aritmetica dei valori orari del PUN) del GME, relativo al mese di prelievo,
entrambi pubblicati dal GME medesimo sul proprio sito internet (al momento della pubblicazione della presente gara: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, Sezione: Esiti dei mercati e statistiche – Statistiche). I corrispettivi relativi alla Quota Energia per le forniture a Prezzo Fisso resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata della somministrazione.
N.B. Sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione dedicata alla convenzione, della Convenzione, verranno periodicamente aggiornati due file dove sarà possibile trovare il dettaglio dei Prezzi Variabili e Fissi vigenti per tempo
4.3. Procedura di applicazione delle penali
Le fasi operative del procedimento relativo all’applicazione delle penali sono:
4.3.1. Rilevamento del presunto inadempimento compiuto dal Fornitore
L’Amministrazione Contraente individua e verifica eventuali inadempimenti da parte del Fornitore rispetto agli obblighi contrattualmente assunti con la sottoscrizione della Convenzione.
Si seguito i principali inadempimenti soggetti ad applicazione di penali, riportati all’art. 10 della Convenzione:
• Fermo restando quanto previsto all’articolo 12 delle Condizioni Generali della Convenzione, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore locale, rispetto alla Data di Attivazione della Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari all’1 per mille del valore della fornitura. Il valore della fornitura, viene calcolato moltiplicando il quantitativo stimato del/dei punto/i di prelievo per il/i quale/i si applica la penale per 160,00 €/MWh.
• Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura.
• Qualora il Fornitore non abbia assolto, anche in forma parziale, all’obbligo di cui al art. 6 della Convenzione, e cioè, non abbia certificato i quantitativi dovuti di Energia Verde o lo abbia fatto in maniera non conforme a quanto disciplinato nella presente Convenzione e nei relativi allegati, sarà tenuto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, a:
• assolvere, entro n. 10 giorni lavorativi dall’accertamento dell’inadempienza, l’impegno preso con le Amministrazioni e a corrispondere alle stesse una penale pari ad un importo di €cent 0,25 per ogni kWh per il quale sia stata accertata l’inadempienza;
• ovvero alla restituzione entro n. 10 giorni lavorativi dall’accertamento dell’inadempienza dell’importo versato dall’Amministrazione per l’Opzione Verde, e a corrispondere alle stesse una penale pari ad un importo di €cent 0,75 per ogni kWh erogato nella Fornitura del Punto di Prelievo per il quale sia stata accertata l’inadempienza.
4.3.2. Contestazione al Fornitore
La contestazione dell’inadempimento al Fornitore deve avvenire in forma scritta e riportare i riferimenti contrattuali con la descrizione dell’inadempimento (inclusi i documenti richiamati al punto 1 - Rilevamento del presunto inadempimento compiuto dal fornitore).
La contestazione contiene anche il calcolo economico della penale.
La comunicazione di contestazione dell’inadempimento da parte dell’Amministrazione Contraente deve essere indirizzata in copia conoscenza a Consip S.p.A., in base a quanto prescritto nelle Condizioni Generali.
Si allega in calce al presente documento, a titolo esemplificativo, uno standard di lettera di contestazione dell’inadempimento utilizzabile dall’Amministrazione Contraente (cfr. 8.1 Allegato 1 - Standard di lettera contestazione penali).
4.3.3. Controdeduzioni del Fornitore
Il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate – se del caso - da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
Qualora le controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dall’Amministrazione a giustificare l’inadempienza contestata, l’Amministrazione stessa dovrà comunicare per iscritto al Fornitore la ritenuta infondatezza delle suddette deduzioni e la conseguente applicazione delle penali stabilite nella Convenzione, a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le stesse saranno quantificate utilizzando i parametri indicati nella Convenzione/Capitolato tecnico e procedendo con la puntuale applicazione dei criteri per il calcolo.
Qualora, invece, le controdeduzioni del Fornitore siano ritenute idonee, l’Amministrazione dovrà provvedere a comunicare per iscritto al Fornitore medesimo la non applicazione delle penali.
L’ applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità:
A. compensazione del credito: è data facoltà all’Amministrazione Contraente di compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui alla Convenzione con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati;
B. escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali: è data facoltà all’Amministrazione Contraente di rivalersi sulla cauzione prodotta dal Fornitore all’atto della stipula della Convenzione. Ai fini dell’escussione della cauzione, dovrà essere presentata apposita richiesta scritta a Consip S.p.A. includendo una copia di tutta la documentazione relativa alla procedura di contestazione.
Resta ferma la possibilità per il Fornitore di comunicare tempestivamente all’Amministrazione la propria volontà di rimettere direttamente l’importo delle penali tramite Bonifico Bancario su conto corrente (o postale) intestato all’Amministrazione e da questa indicato.
In fase di applicazione delle penali occorre tener presente il limite legale previsto per l’ammontare complessivo delle stesse (la somma di tutte le penali da applicare). Le Condizioni Generali individuano il limite complessivo massimo pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare del contratto/dell’ordinativo di fornitura. In ogni caso, l’applicazione della penale non esonera il Fornitore dall’adempimento contrattuale.
Si allega in calce al presente documento, a titolo esemplificativo, uno standard di lettera di applicazione penali utilizzabile dall’Amministrazione Contraente (cfr. 8.2 Allegato 2 - Standard di lettera applicazione penali).
• Risarcimento del maggior danno L’applicazione delle penali previste nella Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
• Risoluzione del contratto Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, potranno risolvere di diritto il contratto anche nel caso in cui il Fornitore avesse accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura (Condizioni Generali).
• Recesso dal contratto
Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:
o giusta causa
o reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non grave
di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso (Condizioni Generali)
• Azioni in caso di risoluzione della Convenzione per inadempimento del Fornitore La risoluzione della Convenzione da parte della Consip S.p.A. per inadempimento del Fornitore legittima la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione.
• In tal caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
• Le condizioni e modalità di risoluzione sono stabilite nella Convenzione e nelle Condizioni Generali allegate alla Convenzione.
5. Fatturazione e pagamenti
I pagamenti saranno effettuati dalle Amministrazioni in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo per l’energia elettrica prelevata, conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia per ogni Amministrazione e dalla Convenzione che regola le presenti forniture. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento ai singoli Punti di Prelievo cui si riferisce con l’indicazione dei relativi consumi e delle tariffe applicate all’Amministrazione Contraente. Il Fornitore dovrà riportare in fattura il dettaglio dei consumi di ciascun Punto di prelievo misurati dal distributore locale alla cui rete l’Amministrazione Contraente è collegata. Qualora il Fornitore non abbia ricevuto dette misure, nei modi e nei tempi previsti dal Testo Integrato, potrà stimare i consumi sulla base del Quantitativo stimato del contratto ovvero utilizzando le eventuali misure storiche rilevate dal distributore locale ovvero utilizzando un proprio algoritmo di stima e conguagliando i consumi non appena saranno disponibili i dati di misura del distributore locale.
Il fornitore si è avvalso della facoltà di cui all’art. 9, comma 16, della Convenzione per cui tutte le Amministrazioni Contraenti non assoggettate all’obbligo di fatturazione elettronica tramite Sistema d’Interscambio (SdI), s’impegnano a ricevere le fatture esclusivamente tramite PEC. Per tale motivazione le Amministrazioni Contraenti s’impegnano ad inserire nel file Excel, Allegato 1 – “Elenco punti di prelievo”, in corrispondenza della colonna AX, un indirizzo PEC.
Si evidenzia che ai fini della presente convenzione, non è obbligatorio il servizio di fatturazione aggregata (unica o per centri di costo). Il fornitore Enel Energia S.p.A. non è pertanto tenuto ad offrire tale servizio alle Amministrazioni Contraenti.
5.1. Servizio di Data Management
Il servizio consente di monitorare i consumi ed il fatturato per competenza, selezionando una o più forniture. Il servizio è autonomamente attivabile dalla PA dal primo ciclo di fatturazione dei prodotti in convenzione
5.2. Sconto Pagamento Sepa Direct Debit (SDD)
Il Fornitore ha messo a disposizione delle Amministrazioni la possibilità del pagamento delle fatture a mezzo Sepa Direct Debit (SDD) (ex R.I.D. Rapporto Interbancario Diretto).
L’opzione di pagamento avviene all’atto dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, selezionando tale opzione nell’Allegato 1 – “Elenco punti di prelievo”. Il fornitore, per l’effetto della sottoscrizione del pagamento a mezzo SDD, si impegna a riconoscere lo sconto S indicato nell’Offerta Economica di cui all’Allegato B alla Convenzione.
In caso di attivazione dell’Opzione Bonus Pagamento tramite SDD, l’Amministrazione è obbligata ad allegare all'ordinativo di fornitura il Modulo presente negli Allegati all'Ordinativo di Fornitura (“EE16 - All. 3 – Modulo Autorizzazione SDD”) unitamente a:
• copia del documento di riconoscimento valido del sottoscrittore del modulo;
• copia del codice fiscale del sottoscrittore del modulo.
Qualora all’attivazione della presente opzione nell'Allegato 1 – “Elenco punti di prelievo” all’ordinativo di fornitura, non sia accompagnata o seguita dall’inoltro del relativo modulo di autorizzazione, non sarà possibile procedere all’attivazione dell’opzione e non verrà pertanto riconosciuto il relativo bonus.
5.3. Sconto Pagamento Anticipato
Il Fornitore ha messo a disposizione delle Amministrazioni il servizio, opzionale, di pagamento anticipato per tutte le utenze presenti nell’Allegato 1 – “Elenco punti di prelievo”. Aderendo a tale servizio le Amministrazioni si impegnano ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura, in
un termine inferiore rispetto a quello indicato all’art. 9, comma 5, della Convenzione e per tutta la durata delle forniture. Il fornitore, per l’effetto della sottoscrizione dell’opzione “Bonifico SEPA con Pagamento Anticipato”, si impegna a riconoscere nella dodicesima fattura lo sconto S indicato nell’Offerta Economica di cui all’Allegato B alla Convenzione previo accertamento per singola fattura, dell’effettivo pagamento anticipato. L’opzione ed il bonus possono essere attivati all’atto dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, selezionando tale opzione nell'Allegato 1 – “Elenco dei punti di prelievo”.
5.4. Profilo fiscale ed eventuali agevolazioni
L’Amministrazione, deve fornire il file tracciato della richiesta individuandolo in base alla tipologia di richiesta:
- EE16 - Allegato 1 – Elenco dei punti di prelievo, per SWITCH ATTIVO e RICONTRATTUALIZZAZIONE
- EE16 - Allegato 8 - Modulo Richiesta Prima attivazione, per PRIMA ATTIVAZIONE
- EE16 - Allegato 9 - Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, per SUBENTRO
- EE16 - Allegato 2 - Nuove connessioni”
Si invita, per quanto possibile, a compilare i file-tracciato editabili. Qualora ne ricorrano i diritti e le forniture rientrino nelle fattispecie specifiche l’Amministrazione può richiedere:
- il regime agevolato dell’IVA ridotta al 10%, indicando al campo “Aliquota IVA” il regime agevolato per i POD aventi diritto, e fornendo, nel caso, necessariamente il modello “EE16 - All. 4 Modulo Agevolazione IVA”; la non indicazione specifica dei POD interessati nella sezione “Elenco delle forniture per le quali si richiede l’applicazione dell’IVA al 10%” comporta l’estensione della richiesta di applicazione a tutte le forniture ma in relazione allo specifico allegato 1/ODA
- l’esenzione dall’applicazione delle accise fornendo, nel caso, necessariamente il modello “EE16 - All. 5 Xxxxxx Xxxxxxxxx Accise”.
- l’esclusione dall’applicazione delle accise e fornendo, nel caso, necessariamente il modello “EE16 - All. 6 Modulo Esclusione Accise”.
6. Come Ordinare
6.1. Registrazione
Per effettuare gli ordinativi, è necessario che gli utenti delle Amministrazioni richiedano la registrazione sul portale xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Il processo di registrazione è composto da due fasi distinte e successive:
• registrazione Base (chi sei)
• abilitazione (che fai)
Per acquistare sul sistema è necessario completare entrambe le suddette fasi.
L’abilitazione come Punto Ordinante, consente - ai soggetti autorizzati ad impegnare capitoli di spesa per conto delle Amministrazioni - di identificarsi come utenti del servizio. A seguito della abilitazione, una volta effettuata l’autenticazione sul portale inserendo utente e password, è possibile effettuare acquisti. Si ricorda che l’abilitazione può avvenire esclusivamente con firma digitale: l’utente potrà effettuare acquisti attraverso tutti gli strumenti messi a disposizione sulla piattaforma (MEPA, Accordi Quadro, Convenzioni, etc.) e nel caso delle Convenzioni potrà acquistare tramite tutte le iniziative di convenzione disponibili.
6.2. Ordinativo di fornitura
La Convenzione consente l’emissione dell’ordinativo di fornitura esclusivamente on line con firma digitale. L’invio on line dell’ordinativo di fornitura avviene attraverso la modalità di “ordine diretto” prevista sulla piattaforma di e-procurement xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Una volta effettuato il login sul portale xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, inserendo il nome utente e la password rilasciati in fase di abilitazione, l’utente:
• ricerca il prodotto/servizio di interesse, sfruttando le diverse modalità di ricerca e navigazione disponibili;
• dopo aver preso visione della documentazione relativa, aggiunge al carrello il prodotto/servizio selezionato;
• dal carrello, procede con la creazione dell’ordine indicando la miglior stima del quantitativo totale annuo del prodotto selezionato, espressa in kWh, che si desidera acquistare per tutte le utenze (Punti di Prelievo/PoD/Contatori) per le quali l’amministrazione sta emettendo l’ordine. Si