Autonomia. Nel contratto non devono risultare clausole che disciplinino: • modalità dettagliate di svolgimento dell’incarico affidato al collaboratore (sono comunque ammessi da parte del committente indirizzi di ordine generale); • l’inserimento del collaboratore nella struttura gerarchica del committente; • un assiduo e costante controllo sulle modalità di esecuzione dell’incarico affidato al collaboratore; • l’esercizio di un potere disciplinare nei confronti del lavoratore. Laddove sia stabilito il luogo della prestazione non può essere stabilito anche il tempo della stessa e viceversa.
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Autonomia. Nel contratto non devono risultare clausole che disciplinino: • modalità dettagliate di svolgimento dell’incarico affidato al collaboratore (sono comunque ammessi da parte del committente indirizzi di ordine generale); • l’inserimento del collaboratore nella struttura gerarchica del committente; • un assiduo e costante controllo sulle modalità di esecuzione dell’incarico affidato al collaboratore; • l’esercizio di un potere disciplinare nei confronti del lavoratore. Laddove sia stabilito il luogo della prestazione non può essere stabilito anche il tempo della stessa e viceversa.
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Autonomia. Nel contratto non devono risultare clausole che disciplinino: • modalità dettagliate di svolgimento dell’incarico affidato al collaboratore (sono comunque ammessi da parte del committente indirizzi di ordine generale); • l’inserimento del collaboratore nella struttura gerarchica del committente; • un assiduo e costante controllo sulle modalità di esecuzione dell’incarico affidato al collaboratore; • l’esercizio di un potere disciplinare nei confronti del lavoratore. Laddove sia stabilito il luogo della prestazione non può essere stabilito anche il tempo della stessa e viceversa.
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Autonomia. Nel contratto non devono risultare clausole che disciplinino: • modalità dettagliate di svolgimento dell’incarico affidato al collaboratore (sono comunque ammessi da parte del committente indirizzi di ordine generale); ) • l’inserimento del collaboratore nella struttura gerarchica del committente; committente • un assiduo e costante controllo sulle modalità di esecuzione dell’incarico affidato al collaboratore; collaboratore • l’esercizio di un potere disciplinare nei confronti del lavoratore. Laddove sia stabilito il luogo della prestazione non può essere stabilito anche il tempo della stessa e viceversa.
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