AUTORITÀ DI CONTROLLO Clausole campione

AUTORITÀ DI CONTROLLO. L’autorité chargée du contrôle de MUTUAIDE ASSISTANCE est l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) – 0, xxxxx xx Xxxxxxxx – CS 92 459 – F-75 436 Paris Cedex 9.
AUTORITÀ DI CONTROLLO. (i) Banca d’Italia, con sede in Xxx Xxxxxxxxx, 00, 00000, per quanto riguarda l’attività di finanziamento in relazione alle carte di credito revolving svolta in Italia; (ii) Financial Conduct Authority del Regno Unito, con sede a 00 Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, E14 5H per quanto concerne l’attività di prestazione di servizi di pagamento svolta in Italia.
AUTORITÀ DI CONTROLLO. Ai fini del presente Accordo, si intende per autorità di controllo ogni autorità situata nel Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord o in Svizzera competente per la vigilanza di un’assicurazione diretta che rientra nel campo di applicazione del presente Accordo. A scanso d’equivoci, rientrano in questa definizione tutte le autorità di controllo situate nei territori di cui all’articolo 43.
AUTORITÀ DI CONTROLLO. L'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento. Dati personali Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («Interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. DPO o Data Protection Officer o Responsabile della protezione dei dati Il soggetto designato dal Titolare del Trattamento o dal Responsabile del trattamento in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39 del Regolamento. Persona autorizzata o Incaricato al trattamento Le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile ai sensi dell’art. 29 del Regolamento.
AUTORITÀ DI CONTROLLO. Il Responsabile è tenuto in ogni caso a cooperare, su richiesta, con l'Autorità di controllo nell'esecuzione dei suoi compiti. Il Responsabile si obbliga a cooperare con il Titolare al fine di fornire tutte le informazioni, i dati e la documentazione necessaria affinché il Titolare possa adempiere alle richieste dell’Autorità di controllo ovvero qualora si rendessero necessarie informazioni in caso di precontenzioso o contenzioso.
AUTORITÀ DI CONTROLLO. Il Finanziatore è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d’Italia, con sede in xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx IL PRESENTE DOCUMENTO NON HA VALORE VINCOLANTE IN QUANTO SUBORDINATO ALLA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO DA PARTE DI MCE FINANCE S.p.A. XXXX (Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Globale) % TAN (Xxxxx Xxxxx Nominale) % Tasso d’interesse applicato dal Finanziatore calcolato su base annua. Viene riconosciuta al Cliente la quota di interessi non ancora maturata relativa al periodo di ammortamento residuo. Commissioni di istruttoria € Importi a copertura delle spese sostenute dal Finanziatore nella fase iniziale di erogazione del prestito per l’impianto della pratica Imposte e Tasse € Importi addebitati al Cliente a copertura delle spese sostenute dal Finanziatore per l’assolvimento degli oneri fiscali Non rimborsabili Provvigioni Intermediario del credito € Commissioni riconosciute agli intermediari del credito
AUTORITÀ DI CONTROLLO. Il Finanziatore è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d’Italia, con sede in xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx Finanziatore Indirizzo Telefono/E-mail/Fax/Sito web MCE Finance S.p.A. Sede Legale: Xxx Xxxxxxxx, 000/X – XXX 00000 Xxxx Tel. 00.000000 Fax 00.00000000 xxx.xxxxxxxxxx.xx
AUTORITÀ DI CONTROLLO. L’organismo preposto al controllo di AWP P&C è l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 4 Place de Budapest, CS92459, 75436 Paris Cedex 09 - xxx.xxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx j

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: