Avvio delle procedure Clausole campione

Avvio delle procedure. E ORIENTAMENTO Ottenimento nullaosta, visto e permesso di soggiorno Sostegno linguistico (L2 e Studio) Orientamento e accompagnamento famiglie nel tessuto sociale: accesso e inserimento a scuola e in spazi di socializzazione Riformulazione dei ruoli intrafamiliari e rapporto con i familiari che hanno svolto ruolo educativo nel paese di origine Sostegno a percorsi critici di radicamento (scuola, famiglia, socializzazione) Accompagnamento all’eventuale riformulazione del progetto familiare (es. rientri) Promozione di spazi di cittadinanza attiva
Avvio delle procedure. Le amministrazioni competenti, al fine di garantire la massima tempestività nell’attuazione degli interventi finanziati con risorse FSE, devono individuare entro il 31 dicembre di ogni anno i beneficiari finali dei finanziamenti dell’annualità finanziaria successiva, anche in considerazione degli obblighi di attuazione e del disimpegno automatico previsto dall’art. 31, paragrafo 2 del Regolamento CE 1260/99. In caso di attività riconosciute, invece, le amministrazioni competenti possono prevedere la presentazione di domande di riconoscimento “a sportello” o in alternativa individuare, almeno tre scadenze durante l’anno . A.3.1 Selezione di progetti formativi da finanziare nell’ambito del FSE Le procedure di selezione di interventi formativi da realizzare con il contributo finanziario pubblico, anche parziale, sono avviate dall’amministrazione, a seguito della definizione delle priorità in fase di programmazione locale, secondo le procedure e le modalità previste dalla L.R.32/2002 e s.m.i. e dal Piano di Indirizzo Generale Integrato, con l’emanazione di un avviso di bando. L’avviso di bando può riguardare azioni diverse nell’ambito di una stessa misura oppure azioni facenti capo a misure diverse del POR; il bando multimisura, laddove previsto dalle amministrazioni competenti, consente la selezione di progetti trasversali in grado di valorizzare il concetto di percorso integrato e di favorire l’integrazione delle diverse politiche di settore (formazione, istruzione/educazione, lavoro). Al fine di garantire standard comuni a livello regionale e provinciali, si fornisce (v. allegato) uno schema tipo di avviso da utilizzare per la selezione di: - interventi formativi di cui al punto a) (progetti in convenzione ex lett.a) dell’art. 17 L.R. 32/02) - interventi formativi di cui al punto c) del § A.2 (progetti in regime di autorizzazione ex lett. c) dell’art. 17 L.R. 32/02). Tale schema dovrà essere di volta in volta opportunamente integrato e dettagliato dall’O.I., a seconda della tipologia di interventi e relative fonti di finanziamento, e, se necessario, aggiornato nei riferimenti normativi. Nella stesura degli avvisi per la selezione di progetti devono essere definiti almeno i seguenti elementi:
Avvio delle procedure. 1. Il procedimento unitario per il rilascio dei provvedimenti di cui all’articolo 26, comma 1, si conforma alle previsioni dell’articolo 12 della Legge. 2. Quando procede d’ufficio, l’autorità concedente avvia il procedimento unitario per il rilascio dell’autorizzazione e della concessione, pubblicando un avviso in cui saranno indicate le informazioni necessarie affinché potenziali operatori economici possano valutare il proprio interesse a partecipare alla procedura selettiva. In particolare nell’avviso dovrà indicarsi: a) il numero delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali disponibili all’assegnazione e le condizioni per il loro rilascio; b) l’area oggetto della concessione ai soggetti autorizzati; c) i servizi di interesse generale che potranno essere regolati nell’ambito del rapporto concessorio; d) l’eventuale determinazione dell’autorità concedente di ricorrere ad una procedura competitiva con negoziazione, ai sensi dell’articolo 62 del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici); e) ogni altra indicazione ritenuta utile per l’assegnazione dell’autorizzazione e della concessione. 3. Al fine di assicurare la più ampia conoscenza, l’avviso è pubblicato: a) per estratto sull’Albo pretorio del Comune di Porto Nogaro; b) sul sito Internet della Regione Friuli Venezia Giulia – sezione “Bandi ed Avvisi”; c) sul sito internet del Consorzio di sviluppo economico del Friuli; d) all’Albo digitale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro; e) per estratto sul B.U.R. - Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia; f) per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 4. Qualora pervenga autonomamente un’istanza di parte, volta al rilascio contestuale della concessione e dell’autorizzazione per le operazioni e i servizi portuali, l’autorità concedente pubblica un avviso relativo all’intervenuta presentazione dell’istanza di parte, nelle modalità indicate dal comma 3, nel quale fissa un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a novanta giorni per la presentazione di osservazioni e opposizioni o di eventuali istanze concorrenti. 5. Qualora la procedura abbia avuto inizio su istanza di parte e alla scadenza dei termini di pubblicazione dell’avviso di cui al comma 4 siano pervenute delle istanze concorrenti, è facoltà dell’autorità concedente aprire un dialogo con gli operatori economici per individuare delle soluzioni migliorative rispetto al programma operativo presentato che soddi...

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  • Sanzioni e procedure disciplinari Le violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri previsti dal codice disciplinare danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari, previo procedimento disciplinare nei casi previsti: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa d’importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione; d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a dieci giorni; e) licenziamento con preavviso; f) licenziamento senza preavviso. L’Ente per i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale deve effettuare la contestazione scritta al lavoratore con l’indicazione specifica dei fatti costitutivi dell’infrazione. La contestazione dell’addebito deve effettuarsi tempestivamente e, comunque, non oltre 20 giorni da quando l’Ente è venuto a conoscenza del fatto. Il lavoratore ove lo richieda, dovrà essere sentito a discolpa anche con l’assistenza di un procuratore o di un rappresentante dell’associazione sindacale cui egli aderisce o conferisce mandato, e/o avrà la facoltà di presentare giustificazione scritta. Il provvedimento potrà essere adottato solo dopo che siano decorsi 15 giorni dalla data della contestazione, in assenza di presentazione delle giustificazioni da parte del lavoratore ovvero se le stesse non siano state accolte. L’Ente, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate nel presente articolo. Quando, invece, ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, dispone la chiusura del procedimento dandone comunicazione all’interessato. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano i lavoratore da eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso. Il procedimento disciplinare deve concludersi, salvo quanto previsto dall’art. 11 8° comma, entro 120 giorni dalla data della contestazione dell’addebito. Il procedimento si estingue qualora per un periodo continuativo di 120 giorni non sia stato compiuto alcun atto istruttorio. I provvedimenti di cui al comma 1 e 2, sono adottati dal Direttore Generale. L’Ente nel quale l’adozione dei predetti provvedimenti è assegnata ad altro organo o ad altre Funzioni, ne da comunicazione con avviso al personale e alle XX.XX.

  • Xxxxxx, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica. 2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2. 4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. 5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sono presentate sei mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto e comunque in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. 6. A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all’art. 47-bis comma 1 del d. lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione, misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice. Per l’erogazione della copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 165/2001. 7. Il presente CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. L’interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto legislativo.

  • Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati Titolare del trattamento è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato all’indirizzo email all’uopo indicato.

  • Modalità di espletamento del servizio 1. Il gestore, nell’ambito della propria autonomia, deve garantire che il servizio sia svolto per tutto il periodo di vigenza della concessione con regolarità, decoro, continuità, sicurezza e fruizione in condizione di uguaglianza degli utenti. 2. In particolare dovrà assicurare che il servizio sia reso a chiunque ne faccia richiesta, dietro pagamento delle tariffe fissate, senza alcuna distinzione di sesso, religione, etc., nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolato e garantendo la scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle igienico-sanitarie, di sicurezza e quelle relative alla gestione degli ostelli per la gioventù. 3. L’avvio dell’attività ricettiva di Ostello per la gioventù è sospensivamente condizionato all’obbligatorietà, da parte del Concessionario, di presentare allo Sportello SUAPE del Comune di idonea documentazione attestante l’esistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia. 4. In relazione al servizio da espletarsi sono a carico del Concessionario in particolare: a) il mantenimento dell’immobile e delle sue pertinenze in stato decoroso; b) le spese di gestione dell’Ostello ed in particolare quelle relative alle utenze d’acqua, d’energia elettrica, per il gas, per il riscaldamento, raffrescamento, telefoniche, etc. occorrenti per il buon funzionamento della struttura, che il Concessionario, a sue spese e suo carico, dovrà intestare a se stesso entro 30 giorni dalla firma del contratto di concessione, l’ottenimento e realizzazione di eventuali lavori per autorizzazione allo scarico; c) l’addestramento e l’aggiornamento del personale che dovrà essere in numero sufficiente e idoneo a mantenere regolare e continuo il servizio; d) l’obbligo di garantire la reperibilità 24 ore su 24 di un responsabile dell’Ostello, incaricato dal Concessionario; e) il servizio di prenotazione; f) la fornitura della biancheria e di quant’altro necessario al pernottamento; g) le indicazioni e i suggerimenti sulle offerte turistiche in tema socio-culturale, sugli spettacoli, su itinerari storico artistici, enogastronomici, o sul miglior utilizzo del tempo libero a Marrubiu e dintorni e nell’intera provincia di Oristano, in modo da favorire e rendere quanto più piacevole il soggiorno; h) l’ottenimento di tutte le dovute autorizzazioni necessarie a qualsiasi titolo per l’avvio dell’attività ed eventuali necessari lavori, nonché la promozione a livello nazionale e internazionale dell’Ostello oggetto di gestione e la pubblicazione di tutto il materiale pubblicitario necessario a tale fine; i) tutte le spese inerenti, conseguenti e comunque connesse con la stipulazione e la registrazione della presente concessione, sono a carico della parte aggiudicataria; j) tutte le obbligazioni nascenti dalla presente convenzione. 5. Il servizio di pernottamento dovrà essere garantito a tutti i giovani, nonché ai gruppi e alle associazioni giovanili, per il conseguimento di finalità ricreative, culturali, sportive, religiose e sociali, ai gruppi scolastici in genere e ai loro accompagnatori nonché agli studenti universitari. 6. Per ragioni sociali o umanitarie possono essere ospitate, su segnalazione dei Servizi sociali del Comune o di altre istituzioni operanti a livello sociale, o delle Forze di Polizia, persone che versano in situazione di particolare difficoltà e disagio (sfrattati, indigenti, rifugiati, etc.). 7. Il pasto sarà composto da un primo piatto, di almeno due tipi, da un secondo piatto con contorno, frutta, pane, bevande escluse.

  • DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI Intesa Sanpaolo Assicura ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data Protection Officer” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo email: xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx

  • INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12) Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo

  • CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

  • Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

  • Oggetto del servizio Il presente schema concerne la conclusione di un accordo quadro, così come definito dall’art. 54, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e xx.xx. e ii. (d’ora innanzi Codice), avente ad oggetto il progetto “Insieme. Prendersi cura attraverso interventi socio sanitari integrati per il disagio psichico” . Si ritiene necessario pervenire ad un apposito accordo quadro da cui far risultare le condizioni alle quali l’esecutore si obbliga ad eseguire le prestazioni che di volta in volta gli verranno richieste sulla base di appositi eventuali contratti applicativi. Le tipologie di prestazioni e le caratteristiche tecniche afferenti l’affidamento del servizio del presente accordo quadro sono tecnicamente identificate e descritte analiticamente nel capitolato consistono in interventi che verranno eseguiti secondo la tempistica e le necessità individuate dal Municipio con i singoli eventuali contratti applicativi. Il presente accordo quadro disciplina, ai sensi dell’articolo 54 del Codice, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri contratti applicativi per l’affidamento del presente servizio consistente nelle prestazioni come meglio declinate all’interno del rispettivo Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Con il presente schema di accordo quadro Roma Capitale affida all’esecutore - che accetta alle condizioni contenute nel presente accordo e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, e si impegna sin d’ora ad eseguire - le relative prestazioni contrattuali. L’esecutore dovrà in generale garantire la continuità dell’esercizio delle attività oggetto d’intervento ed a tale proposito, dovranno essere predisposte, di concerto con il Municipio, tramite la direzione dell’esecuzione del contratto, tutte le metodologie d’intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente o in casi speciali di ridurre al minimo i disservizi connessi all’esecuzione delle prestazioni stesse. L’esecutore, preso atto della natura del presente accordo quadro, si impegna a sottoscrivere i relativi contratti applicativi, ove richiesti dal Municipio, ed a eseguire, per ciascun contratto applicativo, le prestazioni a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione dell’accordo quadro. Il presente schema di accordo quadro disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale e l’esecutore in relazione alle caratteristiche del servizio comprese le modalità di esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e negli atti in esso richiamati. Il presente accordo quadro è regolato inoltre da: - la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014; - il D. Lgs. n. 50/2016 e xx.xx. e ii. recante: “Codice dei contratti pubblici” (d’ora innanzi: Xxxxxx); - Avviso di rettifica del Codice pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 164 del 15-7-2016; - D. Lgs. n. 56/2017 recante: “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; - D.L. 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” come convertito nella Legge 14 giugno 2019, n. 55; - la Legge 3 maggio 2019, n. 37; - D.P.R. n. 207/2010 (d’ora innanzi Regolamento) per le parti ancora in vigore; - D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e xx.xx. e ii. recante: “Codice dell'amministrazione digitale”; - linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti predisposte dall’X.X.XX. in esecuzione delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all’art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016; - il D. Lgs. n. 81/2008 e e xx.xx. e ii. recante “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; - il D. Lgs. n. 159/2011 e xx.xx. e ii. recante: “Codice delle leggi antimafia”; - la Legge 1 dicembre 2018, n. 132 recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica”. - il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 00 ottobre 2014, n. 193 “Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all’art. 8 della L. 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”; - la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; - la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010; - il D. Lgs. n. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; - Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); - il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” per le parti ancora in vigore; - il D. Lgs. n. 231/2001 e xx.xx. e ii. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”; - il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 n. 49 Regolamento recante: - il Protocollo d’intesa tra X.X.XX. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra X.X.XX. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”; - il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del - il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale; - il “Patto di integrità” allegato n. 6 al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2019-2020-2021 approvato con la deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2019; - il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983; - la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006; - la Legge 3 marzo 2009, n. 18 e ss.mm.ii., recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità»; - la Legge 5 ottobre 1990, n. 295, recante: «Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti» ed in particolare l'articolo 1; - la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii., recante: “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”; - la Legge 8 novembre 2000, n. 328 e ss.mm.ii., recante: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; - D. Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, recante: “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.»; - deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lazio del 3 maggio 2016, n. 223; “Servizi e interventi di assistenza alla persona nella Regione Lazio. Attuazione L.R. 11/2016”; - deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lazio del 28 febbraio 2017, n. 88; “Servizi e interventi sociali di assistenza alla persona nella Regione Lazio Attuazione L.R. 11/2016. Modifiche alla deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lazio del 3 maggio 2016 n. 223;” - il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi a della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.; - norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti; - il capitolato speciale descrittivo e prestazionale (d’ora innanzi: capitolato); - l’offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo;

  • UOC PROCEDURE CONCORSUALI E SELETTIVE Determinazioni 1337 25/08/17 RIENTRO IN SERVIZIO E TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE DIPENDENTE XXXXX. GESTIONE RISORSE UMANE Determinazioni 1338 29/08/17 ESTARFAPR03 - FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI RADIOFARMACI E PRODOTTI ATTINENTI AI RADIOFARMACI OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE TOSCANA MEDIANTE SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (SDA), AI SENSI DELLART. 55 DEL D. LGS. 50/2016. RETTIFICA IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE E RELATIVI RISPARMI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1149 DEL 17/07/2017 FARMACI E DIAGNOSTICI Determinazioni 1339 30/08/17 PROCEDURA APERTA IN MODALITA TELEMATICA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE DELLA DURATA DI 36 MESI PER LA FORNITURA DI APPARECCHI PER ANESTESIA E VENTILATORI POLMONARI DA DESTINARE ALLE AA.SS. DELLA REGIONE TOSCANA (RIF. DET. N. 715/2017): NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. ATTREZZATURE SANITARIE Determinazioni 1340 30/08/17 CONCESSIONE CONGEDO EX ART. 42 D. L.VO 151/2001 DIPENDENTE XXXXX. GESTIONE RISORSE UMANE Determinazioni 1341 30/08/17 SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI ANIMALI INFESTANTI ED INDESIDERATI DI INTERESSE IGIENICO-SANITARIO PER LE AZIENDE SANITARIE DELLAREA VASTA CENTRO ED ESTAR MAGAZZINO CENTRALIZZATO DI CALENZANO - PROSECUZIONE CONTRATTUALE (PERIODO 01/09/2017 - 31/01/2018) SERVIZI VARI TECNICO AMMINISTRATIVI Determinazioni 1342 30/08/17 SERVIZIO DI PRENOTAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI PRESSO IL PO VALLE DEL SERCHIO - STABILIMENTI OSPEDALIERI DI CASTELNUOVO GARFAGNANA E BARGA. AGGIUDICAZIONE SERVIZI VARI TECNICO AMMINISTRATIVI Determinazioni 1343 30/08/17 A.Q. SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DI FRONT OFFICE, BACK OFFICE E TELECUP E DELL'ATTIVITA' SANITARIA DI PRELIEVO EMATICO - INTEGRAZIONE CONTRATTUALE PER L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERISTARIA DI CAREGGI SERVIZI VARI TECNICO AMMINISTRATIVI Determinazioni 1344 30/08/17 SERVIZIO DIA ASSISTENZA DOMIDILIARE DIRETT PER LA SDS VERSILIA E PROGETTO HOME CARE PREMIUM - PROSECUZIONE CONTRATTUALE SERVIZI VARI TECNICO AMMINISTRATIVI Determinazioni 1345 31/08/17 SERVIZIO ANALISI DI PROCESSO PER LE STRUTTURE DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO DELLAZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST (RIF. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 669 DEL 31/05/2016). PRESA DATTO VARIAZIONE TERMINE VALIDITA AL 18/11/2017. SERVIZI VARI TECNICO AMMINISTRATIVI Determinazioni 1346 31/08/17 PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI UNA CONVENZIONE SULLA QUALE BASARE LAFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA FORNITURA DEL DISPOSITIVO MEDICO MATRICE DI GELATINA E TROMBINA UMANA PER USO INTERNO PER LE AZIENDE SANITARIE ED ENTI DELLA REGIONE TOSCANA NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. DISPOSITIVI MEDICI Determinazioni 1347 31/08/17 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN COMODATO DUSO GRATUITO DI APPARECCHI PER RISCALDAMENTO FLUIDI E SANGUE PER INFUSIONI E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO (DETERMINA NR. 1233/2016) DA DESTINARE ALLAZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST DISPOSITIVI MEDICI Determinazioni 1348 31/08/17 GARA PER LA FORNITURA DI PROTESI DENTALI E APPARECCHI ORTODONTICI DA DESTINARE ALLE AA.SS. DELLA REGIONE TOSCANA: INTEGRAZIONE NOMINA DEL COLLEGIO TECNICO PER LA STESURA DEL CAPITOLATO (N. 756/2016). DISPOSITIVI MEDICI Determinazioni 1349 31/08/17 RETTIFICA DEL PARAGRAFO "PENALI MANUTENZIONTE CORRETTIVA" DEL CAPITOLATO TECNICO DELLA "PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE-QUADRO RELATIVA ALLA FORNITURA IN LOCAZIONE OPERATIVA DI UN SOFTWARE DI PRONTO SOCCORSO DESTINATO ALLE AA.SS./AA.OO. DELLA REGIONE TOSCANA", INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 1094/2017.