Avviso di preinformazione. (art. 35, paragrafo 1, e art. 36, paragrafo 1, direttiva 2004/18; art. 41.1., direttiva 2004/17; art. 5, co. 1, d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 1, d.lgs. n. 157/1995; art. 14, d.lgs. n. 158/1995; art. 80, co. 1 e co. 11, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le stazioni appaltanti di cui alla lettera a) e alla lettera c) dell'articolo 32, possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno, rendono noto mediante un avviso di preinformazione, conforme all'allegato IX A, punti 1 e 2, pubblicato dalla Commissione o da esse stesse sul loro «profilo di committente», quale indicato all'allegato X, punto 2, lettera b) e all'articolo 3, comma 35:
a) per le forniture, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppi di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il loro valore complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 28 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro; i gruppi di prodotti sono definiti mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV; il Ministro dell'economia e delle finanze pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le modalità di riferimento da fare, nei bandi di gara, a particolari voci della nomenclatura in conformità con quanto eventualmente stabilito dalla Commissione;
b) per i servizi, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato II A, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale importo complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 28 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro;
c) per i lavori, le caratteristiche essenziali dei contratti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare e i cui importi stimati siano pari o superiori alla soglia indicata all'articolo 28, tenuto conto dell'articolo 29.
2. Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono inviati alla Commissione o pubblicati sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'avvio dell'esercizio di bilancio.
3. L'avviso di cui alla lettera c) del comma 1 e' inviato alla Commissione o pubblicato sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'adozione della decisione che autorizza il programma in cui si inseriscono i contratti di lavori o gli accordi quadro che i soggetti di cui al comma 1 intendono aggiudicare.
4. I soggetti che pubblicano l'avviso di preinformazione sul loro profilo di committente inviano alla Commissione, per via elettronica secondo il formato e le modali...
Avviso di preinformazione. Art. 64 Bando di gara
Avviso di preinformazione. Sì La presente iniziativa è stata oggetto di Avviso di Preinformazione pubblicato in data 03/11/2021. Rispetto a quanto pubblicato in sede di Avviso di Preinformazione sono state apportate alcune modifiche. Di tali modifiche viene data opportuna evidenza nei documenti di riferimento.
Avviso di preinformazione. Si da atto che per la presente gara non è stata effettuata la pubblicazione dell’avviso di preinformazione.
Avviso di preinformazione. (Direttiva 2004/18/CE)
Avviso di preinformazione. Non è stato pubblicato l’avviso di preinformazione.
Avviso di preinformazione. 1. Il Servizio Appalti, Contratti ed Espropri, entro il 31 dicembre di ogni anno, provvede alla pubblicazione dell'avviso di preinformazione secondo le modalità di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 50/2016 raccogliendo le proposte di inserimento dai singoli Settori in conformità alla programmazione relativa all'anno successivo.
Avviso di preinformazione. □ SI X NO
Avviso di preinformazione. 1. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno ovvero entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge di bilancio, approva l'elenco dei contratti da stipulare nei dodici mesi successivi relativi alle forniture ed ai servizi il cui valore complessivo, rispettivamente stimato in ragione di gruppi di prodotti o della categoria di servizi, di cui all'allegato II A del codice dei contratti pubblici, sia pari o superiore alle soglie previste dall'articolo 63 del codice stesso, nonché ai lavori di importo stimato pari o superiore alle soglie previste dal sopraccitato articolo 63.
2. Entro i successivi dieci giorni la struttura regionale competente in materia di gare e contratti provvede alla pubblicazione dell'avviso di preinformazione concernente l'elenco dei contratti che si intendono aggiudicare nel corso dell'anno, secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici e dalle leggi regionali in materia. Tale avviso deve essere altresì pubblicato dall'Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui alla l.r. 31/2007.
Avviso di preinformazione. Il presente avviso è un avviso di indizione di gara Bando di gara Avviso di aggiudicazione di appalto