Procedure negoziate. (Art. 3, comma 40, del codice dei contratti)
Procedure negoziate. 1. La procedura negoziata con pubblicazione dell’avviso segue di norma la procedura prevista per la gara aperta. Con l’avviso si può promuovere una procedura analoga a quella aperta richiedendo la presentazione diretta delle offerte, unitamente alla documentazione del possesso dei requisiti necessari, oppure l’avviso può soltanto sollecitare manifestazioni d’interesse ed allora la procedura si svolge in modo analogo alla procedura ristretta.
2. La procedura negoziata diretta o plurima senza pubblicazione di avviso può essere effettuata soltanto per le occasioni, le contingenze e i motivi previsti nell’art. 221 del Codice Unico.
3. In caso di offerte plurime la procedura può prevedere una prima fase di confronto tecnico e/o economico fra le ditte offerenti, confronto finalizzato all’individuazione della migliore soluzione tecnica e/o della migliore offerta; ed una seconda fase di negoziazione tendente a conseguire ulteriori miglioramenti dell’offerta dal/i concorrente/i che ha/hanno presentato la migliore offerta o le migliori condizioni per l’AMTAB S.p.A. secondo quanto prescritto dal bando di gara. In ogni caso deve essere effettuata una procedura di confronto che garantisca la par condicio a tutti i concorrenti.
Procedure negoziate. 1) All’affidamento di beni e servizi mediante procedura negoziata si può provvedere, previa o senza previa pubblicazione di un bando di gara, ove consentito dalla vigente normativa ed, in particolare nei casi motivati espressamente previsti:
a) dagli articoli 56 e 57 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
b) dall’articolo 69 del presente Manuale nel caso di cessione di beni mobili dichiarati fuori uso ma ancora utilizzabili;
c) dagli articoli 83 e 84 del presente Manuale nel caso di vendita di beni immobili;
d) per le dismissioni di partecipazioni a società di capitali quotate in borsa o al mercato ristretto, nel qual caso il prezzo è pari alla quotazione raggiunta dalla società al termine delle contrattazioni del giorno in cui l’organo competente ha deliberato la vendita;
e) per le dismissioni di partecipazioni a società di capitali non quotate in borsa o al mercato ristretto, nel qual caso il corrispettivo è determinato dall’Organo competente alla vendita previa valutazione della congruità del prezzo compiuta da primaria agenzia di rating.
2) Nei casi indicati alle precedenti lettere d), e) la procedura deve essere svolta nel rispetto delle regole di concorrenza, trasparenza, parità di trattamento e dei principi di economicità, efficacia ed imparzialità.
3) Il ricorso alla procedura negoziata, da espletarsi in forma concorrenziale o non concorrenziale, deve essere adeguatamente motivato nella determinazione a contrattare di cui al precedente articolo 10.
4) Nelle procedure negoziate da espletarsi in forma concorrenziale, è possibile limitare il numero dei concorrenti da invitare a non meno di sei operatori economici, sempreché sussistano in tale numero soggetti idonei, in ragione della complessità e difficoltà dell’intervento; in tal caso l’Ente rende noti, nel bando, i criteri di selezione che devono essere oggettivi, non discriminatori e proporzionati
Procedure negoziate. 1. ACQUISIZIONE CON PROCEDURA NEGOZIATA DI BENI E SERVIZI CON OPERATORI NON ISCRITTI ALL'ALBO INFORMATIZZATO DEI FORNITORI E OPERATORI NON ISCRITTI AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.
1. IRREGOLARE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE CON OPERATORE ECONOMICO NON ISCRITTO ALL'ALBO. CONTRATTI PUBBLICI BASSO INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE MISURA ATTUATA 1 1 RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI
Procedure negoziate. 1. Per le procedure negoziate relative a lavori, servizi e forniture di importo rientrante nella fascia indicata all’art. 8, comma 4 (pari o superiore a € 40.000 ed inferiore a € 200.000 per i lavori ed inferiore alle soglie comunitarie per i servizi e le forniture, ossia € 443.000 per la generalità dei servizi e le forniture ed € 750.000 per i servizi sociali e gli altri servizi elencati nell’allegato XI del d.lgs. 50/2016), l’affidamento avviene, di norma, mediante confronto competitivo attraverso la consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori, nel caso di servizi e forniture, e di almeno 3 operatori, nel caso di lavori, iscritti all’albo fornitori di cui all’art. 18, qualora istituito, o individuati mediante indagine di mercato di cui all’art. 21.
2. La società deve garantire la rotazione degli operatori economici.
3. È fatta salva la possibilità di invitare l’operatore economico aggiudicatario della precedente procedura per l’aggiudicazione di contratti di pari oggetto, in aggiunta al numero minimo sopra previsto.
4. L’affidamento avviene previa verifica, in capo al migliore offerente, del possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti.
5. Per i contratti di cui al presente articolo, la società può chiedere la cauzione sia provvisoria che definitiva.
Procedure negoziate. 1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.
Procedure negoziate. 1. La procedura negoziata con pubblicazione dell’avviso segue di norma la procedura prevista per la gara aperta salvo diversa indicazione del bando in ordine alla pubblicità delle sedute di gara. Con l’avviso si può promuovere una procedura analoga a quella aperta richiedendo la presentazione diretta delle offerte, unitamente alla documentazione del possesso dei requisiti necessari, oppure l’avviso può soltanto sollecitare manifestazioni d’interesse ed allora la procedura si svolge in modo analogo alla procedura ristretta.
2. La procedura negoziata diretta o plurima senza pubblicazione di avviso può essere effettuata soltanto per le occasioni, le contingenze e i motivi previsti nell’art. 57 del Codice unico, oltre che per le spese rientranti nell’alveo dell’articolo 125 del Codice Unico.
3. In caso di offerte plurime la procedura può prevedere una prima fase di confronto tecnico e/o economico fra le ditte offerenti, confronto finalizzato alla individuazione della migliore soluzione tecnica e/o della migliore offerta; ed una seconda fase di negoziazione tendente a conseguire ulteriori miglioramenti dell’offerta dal/i concorrente/i che ha/hanno presentato la migliore offerta o le migliori condizioni per l’AMIU secondo quanto prescritto dal bando di gara. In ogni caso deve essere effettuata una procedura di confronto che garantisca la par condicio a tutti i concorrenti.
4. Nelle procedure negoziate di importo inferiore ad euro 200.000,00, può altresì essere previsto, in sede di approvazione norme che regolano la gara di cui al precedente art. 18, che l’offerta non sia corredata da cauzione provvisoria e richiedere la costituzione della sola cauzione definitiva.
Procedure negoziate. 1. La procedura negoziata trova applicazione nei seguenti casi:
a) fattispecie previste dagli artt. 56 e 57 del Codice dei contratti;
b) affidamento di servizi e forniture in economia di valore inferiore alla soglia comunitaria vigente ex art. 125 del Codice dei contratti come specificati nel Titolo IV del presente regolamento;
c) affidamento di lavori in economia di importo inferiore a quello stabilito agli artt. 125 e 204 del Codice dei contratti come specificati nel Titolo IV del presente regolamento;
d) affidamento di lavori fino all’importo previsto agli artt. 122 e 204 Codice dei contratti;
e) affidamento di lavori a scomputo degli oneri di urbanizzazione, di cui all’art. 32 lettera
Procedure negoziate. 1. La procedura negoziata è prescelta dal Responsabile del procedimento, quale procedura di affidamento di lavori, servizi o forniture, nei casi consentiti dalla normativa vigente e nel rispetto del presente Regolamento;
2. Preliminarmente all’adozione della determinazione a contrarre, il Responsabile del procedimento verifica l’esistenza di appositi elenchi di operatori economici e la presenza negli elenchi medesimi di un numero sufficiente di soggetti in possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla procedura;
3. In tal caso, si procederà con estrazione a sorte del numero minimo di concorrenti previsto per lo svolgimento della procedura, previa indicazione della sezione dell’elenco corrispondente alla prestazione richiesta. In casi motivati, il Responsabile del procedimento può estendere l’invito ad altri operatori economici in possesso dei requisiti e già iscritti, secondo quanto previsto nei vigenti Regolamenti per l’utilizzo dell’Elenco degli operatori economici per gli affidamenti di lavori ovvero dell’Elenco dei professionisti per l’affidamento di Servizi attinenti all’Architettura e all’Ingegneria e altri servizi Tecnici di importo stimato inferiore ad Euro 100.000,00; Gli Elenchi esistenti vengono aggiornati periodicamente secondo le norme di legge e in base ai Regolamentiinterni approvati con delibera del Consiglio Provinciale N. 8/2021;
4. Nel caso di procedura negoziata preceduta da avviso di indagine di mercato l’Ente può preventivamente comunicare il numero massimo di operatori economici da ammettere alla gara, rendendo note le modalità in cui avrà luogo il sorteggio tra coloro che hanno manifestato interesse a partecipare ovvero se si intende procedere SENZA limitazione agli inviti;
5. L’avviso deve contenere: • l’indicazione dell’oggetto della procedura in relazione alla quale viene pubblicato; • i requisiti richiesti per l’invito; • il criterio di aggiudicazione previsto con indicazione del dettaglio dei parametri di valutazione, qualora si tratti di offerta economicamente più vantaggiosa; • il numero massimo di concorrenti che si intende invitare alla procedura di affidamento ovvero se si intende procedere SENZA limitazione agli inviti.
6. L’avviso di indagine di mercato è pubblicato sul profilo del committente e sulle piattaforme telematiche di negoziazione, salvo ulteriori forme di pubblicità. Nel caso di utilizzo della piattaforma del Mercato Elettronico della PA di Consip S.p.A. l’Amministrazione può altresì esperire la proced...
Procedure negoziate. 1. Sono procedure negoziate le seguenti:
a) procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara;
b) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;