Modalità di trasmissione Clausole campione
Modalità di trasmissione. Le informazioni e i dati indicati ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente Capitolo vanno trasmessi tramite posta certificata elettronica al seguente indirizzo: xxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, utilizzando un formato che ne assicuri l’integrità e l’inalterabilità.
Modalità di trasmissione. La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC: • xxx-xxx@xxx.xxx.xx, • xx.xx@xxx.xxx.xxx.xx • per conoscenza: xxx@xxx.xxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx La scheda compilata dovrà essere inviata entro il28giugno 2019. Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail:xxx-xxx@xxx.xxx.xx
Modalità di trasmissione. I dati devono essere predisposti e trasmessi attraverso i servizi dell’Agenzia delle Entrate, in conformità alle specifiche tecniche che saranno pubblicate sul sito internet della stessa Agenzia.
Modalità di trasmissione. Sono disponibili due differenti modalità di trasmissione: • Singola, per l’invio di comunicazioni riguardanti singoli periodi di lavoro agile; • Massiva, per l’invio di un file compresso (ZIP file) contenente più comunicazioni, ognuna delle quali si riferisce ad un singolo periodo di lavoro agile. La modalità massiva, come già sopra scritto, richiede che sia stato predisposto un file compresso (ZIP file) nel quale devono essere compresi per ogni comunicazione da trasmettere: • Un file XML, contente i dati descritti in tabella 1; • Un file PDF/A contenente l’accordo sottoscritto tra il datore di lavoro ed il lavoratore. Le seguenti regole devono essere rispettate: • Il file XML ed il relativo PDF/A devono avere lo stesso nome, formato con la seguente convenzione: • All’interno di un file compresso devono essere presenti comunicazione omogenee per tipologia;
Modalità di trasmissione. 3.1 I soggetti obbligati all’effettuazione delle comunicazioni di cui al punto 2, utilizzano il servizio telematico Entratel o il servizio Fisconline in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. Al fine della trasmissione telematica devono essere utilizzati i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.
3.2 Gli stessi soggetti possono avvalersi, per la trasmissione dei dati indicati nel punto 1, degli intermediari di cui all’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
3.3 Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico dovranno avere dimensioni non superiori ai 3 MegaByte.
Modalità di trasmissione. 1. Di norma, le circolari interne sono inviate all’indirizzo e-mail comunicata da ciascun dipendente. copia integrale degli atti resta comunque disponibile in formato cartaceo in apposito raccoglitore C/o ciascun plesso dell’Istituzione Scolastica. Allo stesso modo sono trasmesse tutte le comunicazioni di servizio o le informazioni di interesse per il lavoratore.
2. Nomine, decreti, incarichi individuali sono trasmessi direttamente agli interessati in formato cartaceo.
3. Il prospetto dell’organigramma interno all’Istituzione scolastica viene pubblicato sul sito web dell’Istituzione scolastica.
Modalità di trasmissione invio all’indirizzo pec xxxxx@xx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx • inoltro a mezzo posta all’indirizzo specificato in premessa • consegna a mani all’Ufficio Protocollo dell’Ente (1° piano)
Modalità di trasmissione. 1. Ciascuna comunicazione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica in conformità ai modelli di cui all’art. 3, resi disponibili sul sito web dell’Autorità all’indirizzo xxx.xxxxx.xx nella sezione “Informativa Economica di Sistema”.
2. Nella medesima sezione sono presenti le note esplicative dei modelli e i riferimenti alle informazioni utili alla corretta compilazione degli stessi.
3. I modelli telematici delle serie “ridotto” e “base” devono essere compilati ed inviati, a mezzo di casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo di posta elettronica certificata xxx@xxxx.xxxxx.xx.
4. Le comunicazioni di cui al presente articolo non affluiscono al protocollo generale dell’Autorità, bensì al registro di protocollo dedicato alla Informativa Economica di Sistema e gestito, in via telematica, dalla casella di posta certificata xxx@xxxx.xxxxx.xx.
Modalità di trasmissione. 3.1 I soggetti obbligati all’effettuazione delle comunicazioni di cui al punto 2, utilizzano il servizio telematico Entratel o il servizio Internet in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni.
3.2 Gli stessi soggetti possono avvalersi, per la trasmissione dei dati indicati nel punto 1, degli intermediari di cui all’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
Modalità di trasmissione. La scheda compilata dovrà essere caricata sulla piattaforma online dedicata, anche in formato word.