Common use of Banca delle ore Clause in Contracts

Banca delle ore. 1. E’ attribuita alla contrattazione aziendale di secondo livello la facoltà di istituire la Banca delle ore e di disciplinarne integralmente il funzionamento, con particolare riguardo sia alla tipologia e alla quantità di ore da accreditare sia ai criteri e alle modalità di frui- zione delle stesse. 2. In assenza di accordo collettivo aziendale che regolamenti la Banca delle ore, è facoltà del singolo lavoratore chiedere l’attivazione individuale della stessa per l’accredito delle ore di straordinario feriale prestate oltre le 120 ore annue. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all’azienda nel mese di novembre prece- dente l’anno in cui il lavoratore intende utilizzare la Banca delle ore. L’attivazione ha la durata minima di un anno solare e si intende confermata di anno in anno se non revocata, per iscritto, entro il novembre precedente l’anno di disattivazione. Successivamente alla revoca, il lavoratore ha facoltà di rinnovare la richiesta di utilizza- zione della Banca delle ore secondo le modalità di cui sopra. 3. L’azienda fornirà ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente CCNL nonché ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca predetta. 4. Relativamente alle ore accreditate in banca ore ai sensi del comma 1, spetta in ogni caso al lavoratore il pagamento delle pertinenti maggiorazioni. 5. L’accredito sul conto individuale delle ore di cui al comma 2 è effettuato dall’azienda nel mese immediatamente successivo al periodo nel quale è stata resa la relativa pre- stazione, con evidenziazione sulla busta paga mensile. 6. La fruizione delle ore accreditate sul conto individuale ha luogo secondo due modalità: a) per permessi fino a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi; b) per permessi superiori a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda con un preavviso di almeno 6 giorni lavorativi. 7. Le ore assegnate sono scomputate con relativa evidenziazione sulla busta paga del mese immediatamente successivo a quello della assegnazione stessa. 8. La richiesta relativa alla giornata immediatamente seguente un giorno festivo è accolta compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore accreditate possono essere godute anche in aggiunta ai giorni di ferie, salvo che nei periodi programmati di ferie annuali. Le richieste di ore di cui al presente articolo sono accolte nel limite del 20% dei lavora- tori che avrebbero dovuto essere sullo specifico luogo di lavoro nel giorno e nelle ore interessati; tale limite può essere elevato previo esame congiunto con i soggetti sin- dacali individuati dall’art. 1 del presente CCNL. 9. Qualora le richieste superino il limite predetto si farà riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle stesse. 10. Nel caso in cui l’applicazione della predetta percentuale determini una frazione infe- riore all’unità, viene comunque garantita una richiesta per ogni giornata. 11. Qualora da parte del dipendente non sia rispettato il termine di preavviso, le ore richie- ste sono concesse compatibilmente con le esigenze aziendali, fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi 8, 9 e 10. Le ore accreditate ai sensi del precedente comma 2 sono fruite normalmente entro il 31 dicembre di ciascun anno. Trascorso tale termine, al fine di garantirne il godimento, le ore non ancora utilizzate sono fruite nel primo semestre dell’anno solare seguente. Qualora, anche entro il predetto semestre di proroga, il lavoratore non abbia goduto di tutte le ore accreditate, quelle residue sono assegnate e fatte godere dall’azienda entro il secondo semestre del medesimo anno. Trascorso tale ultimo termine, le eventuali ore residue non danno luogo ad ulteriore recupero né a trattamenti compensativi, eccezion fatta per il caso in cui, nel comples- sivo periodo di due anni, il godimento delle ore residue sia stato precluso da infermità per malattia ovvero infortunio sul lavoro. In quest’ultimo caso le eventuali ore residue saranno liquidate all’interessato nel mese di gennaio successivo al biennio, con corrispondenti quote di retribuzione globale re- lativa al precedente mese di dicembre. In entrambi i periodi semestrali di proroga, le richieste di cui al presente comma hanno la precedenza rispetto a quelle di cui al precedente comma 10. 12. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ore accreditate non ancora utilizzate sono liquidate con la retribuzione in atto. Analogo trattamento è dovuto, da parte del- l’impresa cedente, in caso di scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione dei servizi. Nel mese di giugno e di dicembre di ogni anno, l’azienda fornisce ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente una informativa sullo stato di utilizza- zione della Banca delle ore e, in particolare, sull’attuazione di quanto stabilito dal comma 11.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Banca delle ore. 1. E’ attribuita alla contrattazione aziendale di secondo livello la facoltà di istituire la Banca La banca delle ore è uno strumento per aumentare la flessibilità dell’orario di lavoro, sia in ordine a particolari esigenze personali dei dipendenti, sia in ordine alla possibilità di razionalizzare l’erogazione dei servizi da parte dell’A.C. Tale strumento è altresì finalizzato alla riduzione dello straordinario retribuito. La banca viene alimentata, su base volontaria, dalle ore effettuate in regime di orario straordinario e di disciplinarne integralmente comporta per i dipendenti il funzionamento, con particolare riguardo sia alla tipologia e alla quantità diritto a fruire di ore da accreditare sia ai criteri di riposo compensativo, anche anticipatamente rispetto al maturare del credito orario, e alle modalità per l’A.C. il diritto a impiegare gli stessi dipendenti in prestazioni anche al di frui- zione delle stesse. 2fuori della propria struttura, fatto salvo lo svolgimento di mansioni coerenti con il profilo di appartenenza. In assenza di accordo collettivo aziendale che regolamenti Per l’anno 2001, saranno individuati 3 settori/quartieri nei quali sperimentare la Banca delle ore, è facoltà del singolo lavoratore chiedere l’attivazione individuale della stessa per l’accredito delle ore di straordinario feriale prestate oltre le 120 ore annue. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all’azienda nel mese di novembre prece- dente l’anno in cui il lavoratore intende utilizzare la Banca banca delle ore. L’attivazione ha la durata minima Ad ognuno di questi settori verrà assegnato un anno solare e si intende confermata di anno monte ore calcolato in anno se non revocataproporzione al numero dei dipendenti, per iscritto, entro il novembre precedente l’anno di disattivazione. Successivamente alla revoca, il lavoratore ha facoltà di rinnovare la richiesta di utilizza- zione che all’inizio dell’anno dovrà essere assegnato ai dipendenti interessati a fruire della Banca delle ore secondo le modalità di cui sopra. 3. L’azienda fornirà ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente CCNL nonché ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca predetta. 4. Relativamente alle ore accreditate in banca ore ai sensi del comma 1, spetta in ogni caso al lavoratore il pagamento delle pertinenti maggiorazioni. 5. L’accredito sul conto individuale delle ore di cui al comma 2 è effettuato dall’azienda nel mese immediatamente successivo al periodo nel quale è stata resa la relativa pre- stazionebanca, con evidenziazione sulla busta paga mensile. 6un credito massimo individuale di 72 ore annue (36+36 di permesso personale già previste da contratto), da recuperarsi anche successivamente. La fruizione delle Nell’assegnazione del monte ore accreditate sul conto individuale ha luogo sarà garantita priorità secondo due modalità: a) per permessi fino a tre ore previa richiesta scritta del la seguente casistica di condizioni: • studente lavoratore presentata al- l’azienda con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi; b) per permessi superiori a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda con un preavviso di almeno 6 giorni lavorativi. 7. Le ore assegnate sono scomputate con relativa evidenziazione sulla busta paga del mese immediatamente successivo a quello della assegnazione stessa. 8. La richiesta relativa alla giornata immediatamente seguente un giorno festivo è accolta compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore accreditate possono essere godute anche in aggiunta ai giorni di ferie, salvo che non rientrante nei periodi programmati di ferie annuali. Le richieste di ore di cui al presente articolo sono accolte nel limite del 20% dei lavora- tori che avrebbero dovuto essere sullo specifico luogo di lavoro nel giorno contingenti e nelle ore interessati; tale limite può essere elevato previo esame congiunto condizioni previste per il diritto allo studio • applicazione della casistica contemplata nella legge sui congedi parentali • dipendenti con i soggetti sin- dacali individuati dall’artgenitori o congiunti con problemi di salute. 1 del presente CCNL. 9. Qualora le richieste superino il limite predetto si farà riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle stesse. 10. Nel caso in cui l’applicazione della predetta percentuale determini una frazione infe- riore all’unità, viene comunque garantita una richiesta I recuperi per ogni giornata. 11. Qualora da parte del dipendente non sia rispettato il termine di preavviso, le ore richie- ste sono concesse compatibilmente prestate saranno concordati dal dipendente con le esigenze aziendali, fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi 8, 9 e 10. Le ore accreditate ai sensi il responsabile del precedente comma 2 sono fruite normalmente entro il 31 dicembre di ciascun anno. Trascorso tale termine, al fine di garantirne il godimento, le ore non ancora utilizzate sono fruite nel primo semestre dell’anno solare seguente. Qualora, anche entro il predetto semestre di proroga, il lavoratore non abbia goduto di tutte le ore accreditate, quelle residue sono assegnate e fatte godere dall’azienda entro il secondo semestre del medesimo anno. Trascorso tale ultimo termine, le eventuali ore residue non danno luogo ad ulteriore recupero né a trattamenti compensativi, eccezion fatta per il caso in cui, nel comples- sivo periodo di due anni, il godimento delle ore residue sia stato precluso da infermità per malattia ovvero infortunio sul lavoro. In quest’ultimo caso le eventuali ore residue saranno liquidate all’interessato nel mese di gennaio successivo al biennio, con corrispondenti quote di retribuzione globale re- lativa al precedente mese di dicembre. In entrambi i periodi semestrali di proroga, le richieste di cui al presente comma hanno la precedenza rispetto a quelle di cui al precedente comma 10. 12settore/quartiere. In caso di cessazione richieste concorrenti in specifici giorni od orari, laddove si possano creare disfunzioni nell’attività del rapporto servizio l’assegnazione del permesso avverrà tenendo conto dei criteri sopra elencati. I recuperi saranno di lavoronorma fruiti entro l’anno solare. Per i dipendenti inseriti nella banca, l’A.C. potrà chiedere lo svolgimento di ore di servizio per prestazioni anche al di fuori della struttura di appartenenza, per un numero massimo di 36 ore annuali, fatto salvo lo svolgimento di mansioni coerenti con il profilo di appartenenza e previo nulla osta del direttore di settore. In tal caso le ore accreditate non ancora utilizzate sono liquidate così maturate andranno ad incrementare il monte ore individuale. Al dipendente che fa uso della banca, se nel momento della prestazione lavorativa compensativa (programmata e concordata) è in servizio con la retribuzione in attorientro pomeridiano, spetta il buono pasto, durante l’effettuazione della pausa pranzo. Analogo trattamento è dovuto, da parte del- l’impresa cedente, in caso di scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione dei servizi. Nel mese di giugno e di dicembre di ogni anno, l’azienda fornisce ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente una informativa sullo stato di utilizza- zione della Banca Le ore straordinarie effettuate dal dipendente confluiscono prioritariamente nella banca delle ore e, in particolare, sull’attuazione di quanto stabilito dal comma 11ore.

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

Banca delle ore. 1. E’ attribuita alla contrattazione aziendale di secondo livello istituita la facoltà di istituire la Banca banca delle ore, attraverso l'accantonamento delle ore e di disciplinarne integralmente il funzionamento, con particolare riguardo sia alla tipologia e alla quantità lavoro straordinario di ore da accreditare sia ai criteri e alle modalità di frui- zione delle stessecui all'articolo 63. 2. In assenza L'accantonamento, per le ore dalla cinquantunesima alla centocinquantesima, avverrà su formale richiesta del lavoratore. La richiesta deve avvenire nel mese in cui si è svolta la prestazione di accordo collettivo aziendale che regolamenti la Banca delle ore, è facoltà del singolo lavoratore chiedere l’attivazione individuale della stessa per l’accredito lavoro straordinario. 3. L'accantonamento delle ore di straordinario feriale prestate oltre eccedenti le 120 ore annue. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all’azienda nel mese di novembre prece- dente l’anno 150 (centocinquanta) avverrà in cui il lavoratore intende utilizzare la Banca delle ore. L’attivazione ha la durata minima di un anno solare e si intende confermata di anno in anno se non revocata, per iscritto, entro il novembre precedente l’anno di disattivazione. Successivamente alla revoca, il lavoratore ha facoltà di rinnovare la richiesta di utilizza- zione della Banca delle ore secondo le modalità di cui sopra. 3. L’azienda fornirà ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente CCNL nonché ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca predettamaniera automatica. 4. Relativamente alle Le ore accreditate accantonate in banca ore ai sensi resteranno a disposizione del comma 1, spetta in ogni caso al lavoratore il pagamento delle pertinenti maggiorazionidipendente per l'anno di maturazione e per quello successivo. 5. L’accredito sul conto individuale delle Le ore accantonate in banca ore potranno essere usufruite dal lavoratore come permessi retribuiti individuali, anche a gruppi di cui al comma 2 è effettuato dall’azienda nel mese immediatamente successivo al periodo nel quale è stata resa la relativa pre- stazioneminimo 4 ore, facendone richiesta con evidenziazione sulla busta paga mensilealmeno quindici giorni di preavviso. 6. La fruizione delle ore accreditate sul conto individuale ha luogo secondo due modalità: a) Le richieste saranno accolte compatibilmente con le esigenze dell’Organizzazione purché, per permessi fino a tre ore previa richiesta scritta lo stesso periodo temporale, non ne siano state presentate per un numero di lavoratori superiori al 10% del lavoratore presentata al- l’azienda con personale in servizio o anche da un preavviso solo dipendente nelle organizzazioni che occupano meno di almeno 3 giorni lavorativi; b) per permessi superiori a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda con un preavviso di almeno 6 giorni lavorativi10 dipendenti. 7. Le ore assegnate sono scomputate con relativa evidenziazione sulla busta paga In caso di richieste eccedenti il suddetto limite del mese immediatamente successivo a quello 10% vale il criterio cronologico della assegnazione stessapresentazione delle domande. 8. La lavoratrice e il lavoratore escluso ha diritto a ripresentare la sua richiesta relativa alla giornata immediatamente seguente per un giorno festivo è accolta compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore accreditate possono essere godute anche in aggiunta ai giorni di ferie, salvo che nei periodi programmati di ferie annuali. Le richieste di ore di cui al presente articolo sono accolte nel limite del 20% dei lavora- tori che avrebbero dovuto essere sullo specifico luogo di lavoro nel giorno e nelle ore interessati; tale limite può essere elevato previo esame congiunto con i soggetti sin- dacali individuati dall’art. 1 del presente CCNLperiodo diverso. 9. Qualora le Le ore richieste, e non godute per motivate esigenze organizzative, saranno pagate dalle Organizzazioni su richiesta del dipendente, solo nel caso in cui vengano opposti due rifiuti ad altrettante richieste superino formulate, rispettando i termini e il limite predetto si farà riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle stessepreavviso indicati. 10. Nel caso in cui l’applicazione Le parti firmatarie il presente CCNL si impegnano a verificare, dodici mesi dopo la stipula, l'effettivo andamento della predetta percentuale determini una frazione infe- riore all’unità, viene comunque garantita una richiesta per ogni giornatabanca delle ore. 11. Qualora da parte del dipendente non sia rispettato il termine di preavviso, le ore richie- ste sono concesse compatibilmente con le esigenze aziendali, fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi 8, 9 e 10. Le ore accreditate ai sensi del precedente comma 2 sono fruite normalmente entro il 31 dicembre di ciascun anno. Trascorso tale termine, al fine di garantirne il godimento, le ore non ancora utilizzate sono fruite nel primo semestre dell’anno solare seguente. Qualora, anche entro il predetto semestre di proroga, il lavoratore non abbia goduto di tutte le ore accreditate, quelle residue sono assegnate e fatte godere dall’azienda entro il secondo semestre del medesimo anno. Trascorso tale ultimo termine, le eventuali ore residue non danno luogo ad ulteriore recupero né a trattamenti compensativi, eccezion fatta per il caso in cui, nel comples- sivo periodo di due anni, il godimento delle ore residue sia stato precluso da infermità per malattia ovvero infortunio sul lavoro. In quest’ultimo caso le eventuali ore residue saranno liquidate all’interessato nel mese di gennaio successivo al biennio, con corrispondenti quote di retribuzione globale re- lativa al precedente mese di dicembre. In entrambi i periodi semestrali di proroga, le richieste di cui al presente comma hanno la precedenza rispetto a quelle di cui al precedente comma 10. 12. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ore accreditate non ancora utilizzate sono liquidate con la retribuzione in atto. Analogo trattamento è dovuto, da parte del- l’impresa cedente, in caso di scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione dei servizi. Nel mese di giugno e di dicembre di ogni anno, l’azienda fornisce ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente una informativa sullo stato di utilizza- zione della Banca delle ore e, in particolare, sull’attuazione di quanto stabilito dal comma 11.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Banca delle ore. 1. E’ attribuita alla contrattazione aziendale di secondo livello la facoltà di istituire la Banca delle ore e di disciplinarne integralmente il funzionamento, con particolare riguardo sia alla tipologia e alla quantità di ore da accreditare sia ai criteri e alle modalità di frui- zione fruizione delle stesse. 2. In assenza di accordo collettivo aziendale che regolamenti la Banca delle ore, è facoltà del singolo lavoratore chiedere l’attivazione individuale della stessa per l’accredito delle ore di straordinario feriale prestate oltre le 120 ore annue. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all’azienda nel mese di novembre prece- dente l’anno in cui il lavoratore intende utilizzare la Banca delle ore. L’attivazione ha la durata minima di un anno solare e si intende confermata di anno in anno se non revocata, per iscritto, entro il novembre precedente l’anno di disattivazione. Successivamente alla revoca, il lavoratore ha facoltà di rinnovare la richiesta di utilizza- zione della Banca delle ore secondo le modalità di cui sopra. 3. L’azienda fornirà ai soggetti sindacali alla RSU o, in mancanza, alle RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti individuati dall’art 1 del presente CCNL delle XX.XX. stipulanti, nonché ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca predetta. 4. Relativamente alle ore accreditate in banca ore ai sensi del comma 12, spetta in ogni caso al lavoratore il pagamento delle pertinenti maggiorazioni. 5. L’accredito sul conto individuale delle ore di cui al comma 2 è effettuato dall’azienda nel mese immediatamente successivo al periodo nel quale è stata resa la relativa pre- stazioneprestazione, con evidenziazione sulla busta paga mensile. 6. La fruizione delle ore accreditate sul conto individuale di cui al comma 2 ha luogo secondo due modalità: a) per permessi fino a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda all’azienda con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi; b) per permessi superiori a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda all’azienda con un preavviso di almeno 6 giorni lavorativi. 7. Le ore assegnate sono scomputate con relativa evidenziazione sulla busta paga del mese immediatamente successivo a quello della assegnazione stessa. 8. La richiesta di ore di cui comma 2, relativa alla giornata immediatamente seguente un giorno festivo festivo, è accolta compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore accreditate possono essere godute anche in aggiunta ai giorni di ferie, salvo che nei periodi programmati di ferie annuali. 9. Le richieste di ore di cui al presente articolo comma 2 sono accolte nel limite del 20% dei lavora- tori lavoratori che avrebbero dovuto essere sullo specifico luogo di lavoro nel giorno e nelle ore interessati; tale limite può essere elevato previo esame congiunto con i soggetti sin- dacali individuati dall’art. 1 del presente CCNL. 9. Qualora le richieste superino il limite predetto si farà riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle stesse. 10. Nel caso in cui l’applicazione della predetta percentuale determini una frazione infe- riore all’unità, viene comunque garantita una richiesta per ogni giornata. 11. Qualora da parte del dipendente non sia rispettato il termine di preavviso, le ore richie- ste richieste di cui al comma 2 sono concesse compatibilmente con le esigenze aziendali, fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi 8, 9 8 e 109. 11. Le ore accreditate ai sensi del precedente comma 2 sono fruite normalmente entro il 31 dicembre di ciascun anno. Trascorso tale termine, al fine di garantirne il godimento, le ore non ancora utilizzate sono fruite nel primo semestre dell’anno solare seguente. Qualora, anche entro il predetto semestre di proroga, il lavoratore non abbia goduto di tutte le ore accreditate, quelle residue sono assegnate e fatte godere dall’azienda entro il secondo semestre del medesimo anno. Trascorso tale ultimo termine, le eventuali ore residue non danno luogo ad ulteriore recupero né a trattamenti compensativi, eccezion fatta per il caso in cui, nel comples- sivo periodo di due anni, il godimento delle ore residue sia stato precluso da infermità per malattia ovvero infortunio sul lavoro. In quest’ultimo caso le eventuali ore residue saranno liquidate all’interessato nel mese di gennaio successivo al biennio, con corrispondenti quote di retribuzione globale re- lativa al precedente mese di dicembre. In entrambi i periodi semestrali di proroga, le richieste di cui al presente comma hanno la precedenza rispetto a quelle di cui al precedente comma 10. 12. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ore di cui al comma 2, accreditate ma non ancora utilizzate utilizzate, sono liquidate con la retribuzione in atto. Analogo trattamento è dovuto, da parte del- l’impresa dell’impresa cedente, in caso di scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione dei servizi. Nel mese di giugno e di dicembre di ogni anno, l’azienda fornisce ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente una informativa sullo stato di utilizza- zione della Banca delle ore e, in particolare, sull’attuazione di quanto stabilito dal comma 11.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Banca delle ore. 1. E’ attribuita alla contrattazione aziendale Al fine di secondo livello la facoltà mettere i lavoratori in grado di istituire la Banca delle ore e fruire come permessi compensativi le presta- zioni di disciplinarne integralmente il funzionamentolavoro straordinario, con particolare riguardo sia alla tipologia e alla quantità di ore da accreditare sia ai criteri e alle modalità di frui- zione delle stesse. 2. In assenza di accordo collettivo aziendale che regolamenti è istituita la Banca delle ore, è facoltà del singolo lavoratore chiedere l’attivazione con un conto individuale della stessa per l’accredito delle cia- scun lavoratore. 2. Nel conto ore confluiscono, le ore di prestazione di lavoro straordinario feriale prestate oltre le 120 in eccedenza a quanto stabilito dall’art. 25 del presente contratto ( lavoro straordinario, notturno e festivo) nel limite massimo di 100 ore annue, da utilizzarsi entro i periodi di maturazione di sei mesi previsti dall’art. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all’azienda nel mese 22 (Durata massima dell’ orario di novembre prece- dente l’anno in cui il lavoratore intende utilizzare la Banca delle ore. L’attivazione ha la durata minima di un anno solare e si intende confermata di anno in anno se non revocata, per iscritto, entro il novembre precedente l’anno di disattivazione. Successivamente alla revoca, il lavoratore ha facoltà di rinnovare la richiesta di utilizza- zione della Banca delle ore secondo le modalità di cui sopralavoro) del presente contratto. 3. L’azienda fornirà ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente CCNL nonché ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca predettaLe ore accantonate saranno richieste da ciascun lavoratore come permessi compen- sativi, anche a gruppi di 4 o 8 ore. 4. Relativamente alle ore accreditate in banca ore L'utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai sensi del comma 1tempi, spetta in ogni caso alla durata ed al lavoratore il pagamento numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto anche delle pertinenti maggiorazioniesigenze tecniche, organizzative e di servizio. 5. L’accredito sul conto individuale delle Le ore non godute per cause imputabili al lavoratore che ne hanno impedito la frui- zione potranno essere utilizzate nel semestre successivo e/o retribuite alla fine di cui al comma 2 è effettuato dall’azienda nel mese immediatamente successivo al periodo nel quale è stata resa la relativa pre- stazione, con evidenziazione sulla busta paga mensileogni anno. 6. La fruizione delle A livello aziendale saranno realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della Banca. Le ore accreditate sul conto individuale ha luogo secondo due modalità: a) per permessi fino a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi; b) per permessi superiori a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda con un preavviso di almeno 6 giorni lavorativiaccantonate sono evidenziate mensilmente nella bu- sta paga. 7. Le ore assegnate sono scomputate maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario vengono retribuite con relativa evidenziazione sulla busta paga la re- tribuzione del mese immediatamente successivo a quello di effettuazione della assegnazione stessaprestazione lavorativa. 8. La richiesta relativa alla giornata immediatamente seguente un giorno festivo è accolta compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore accreditate possono essere godute anche in aggiunta ai giorni di ferie, salvo che nei periodi programmati di ferie annuali. Le richieste di ore di cui al presente articolo sono accolte nel limite del 20% dei lavora- tori che avrebbero dovuto essere sullo specifico luogo di lavoro nel giorno e nelle ore interessati; tale limite può essere elevato previo esame congiunto con i soggetti sin- dacali individuati dall’art. 1 del presente CCNL. 9. Qualora le richieste superino il limite predetto si farà riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle stesse. 10. Nel caso in cui l’applicazione della predetta percentuale determini una frazione infe- riore all’unità, viene comunque garantita una richiesta per ogni giornata. 11. Qualora da parte del dipendente non sia rispettato il termine di preavviso, le ore richie- ste sono concesse compatibilmente con le esigenze aziendali, fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi 8, 9 e 10. Le ore accreditate ai sensi del precedente comma 2 sono fruite normalmente entro il 31 dicembre di ciascun anno. Trascorso tale termine, al fine di garantirne il godimento, le ore non ancora utilizzate sono fruite nel primo semestre dell’anno solare seguente. Qualora, anche entro il predetto semestre di proroga, il lavoratore non abbia goduto di tutte le ore accreditate, quelle residue sono assegnate e fatte godere dall’azienda entro il secondo semestre del medesimo anno. Trascorso tale ultimo termine, le eventuali ore residue non danno luogo ad ulteriore recupero né a trattamenti compensativi, eccezion fatta per il caso in cui, nel comples- sivo periodo di due anni, il godimento delle ore residue sia stato precluso da infermità per malattia ovvero infortunio sul lavoro. In quest’ultimo caso le eventuali ore residue saranno liquidate all’interessato nel mese di gennaio successivo al biennio, con corrispondenti quote di retribuzione globale re- lativa al precedente mese di dicembre. In entrambi i periodi semestrali di proroga, le richieste di cui al presente comma hanno la precedenza rispetto a quelle di cui al precedente comma 10. 12. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ore accreditate non ancora utilizzate sono liquidate con la retribuzione in atto. Analogo trattamento è dovuto, da parte del- l’impresa cedente, in caso di scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione dei servizi. Nel mese di giugno e di dicembre di ogni anno, l’azienda fornisce ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente una informativa sullo stato di utilizza- zione della Banca delle ore e, in particolare, sull’attuazione di quanto stabilito dal comma 11.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Verbale Di Accordo

Banca delle ore. 1. E’ attribuita alla contrattazione aziendale di secondo livello la facoltà di istituire la Banca Ciascun lavoratore potrà far confluire in una banca individuale delle ore e le prime 32 ore annue di disciplinarne integralmente lavoro straordinario che, su richiesta dell’interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il funzionamento, con particolare riguardo sia alla tipologia e alla quantità di ore da accreditare sia ai criteri e alle modalità di frui- zione delle stesse. 2. In assenza di accordo collettivo aziendale che regolamenti la Banca delle ore, è facoltà del singolo lavoratore chiedere l’attivazione individuale della stessa per l’accredito delle ore di straordinario feriale prestate oltre le 120 ore annue. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all’azienda nel mese di novembre prece- dente l’anno in cui il lavoratore intende utilizzare la Banca delle tali prestazioni sono state effettuate. Per dare attuazione all’accumulo di ore. L’attivazione ha la durata minima di un anno solare e si intende confermata di anno in anno se non revocata, per iscritto, entro il novembre precedente l’anno di disattivazione. Successivamente alla revoca, il lavoratore ha facoltà dovrà esprimere la sua volontà di rinnovare la richiesta di utilizza- zione della Banca delle ore secondo le modalità di cui sopra. 3recupero con apposita dichiarazione scritta, che sarà valida fino a disdetta. L’azienda fornirà ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente CCNL nonché ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca predetta. 4. Relativamente alle ore accreditate in banca ore ai sensi del comma 1In tal caso, spetta in ogni caso al lavoratore il pagamento delle pertinenti maggiorazioni. 5. L’accredito sul conto individuale delle ore i riposi di cui al comma 2 è effettuato dall’azienda nel mese immediatamente precedente potranno essere goduti entro l’anno successivo al periodo nel quale è stata resa a quello di effettuazione della prestazione straordinaria, a condizione che la relativa pre- stazione, con evidenziazione sulla busta paga mensile. 6. La fruizione delle ore accreditate sul conto individuale ha luogo secondo due modalità: a) per permessi fino a tre ore previa persona interessata ne faccia richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi; b) 48 ore, non risulti contemporaneamente assente per permessi superiori a tre ore previa richiesta scritta identico motivo più del lavoratore presentata al- l’azienda con un preavviso di almeno 6 giorni lavorativi. 73% del personale e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione alla infungibilità delle mansioni svolte. Le ore assegnate sono scomputate con relativa evidenziazione sulla busta paga del mese immediatamente successivo a quello della assegnazione stessa. 8I riposi non fruiti entro il suddetto termine potranno essere monetizzati. La richiesta relativa alla giornata immediatamente seguente un giorno festivo è accolta compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore accreditate possono essere godute anche in aggiunta ai giorni di ferie, salvo che nei periodi programmati di ferie annuali. Le richieste Non danno luogo all’accumulo di ore di cui al presente articolo sono accolte nel limite del 20% dei lavora- tori che avrebbero dovuto essere sullo specifico luogo ai due commi precedenti le ore di lavoro nel giorno straordinario prestate per manutenzione e nelle ore interessati; tale limite può essere elevato previo esame congiunto con i soggetti sin- dacali individuati dall’artinventario. 1 Inoltre confluiranno in questo istituto le giornate di permesso per ex festività - di cui al punto 2 degli artt. 90, 97, 106 “Giorni festivi - Riposo settimanale” del presente CCNL. 9contratto. Qualora Sono escluse da tale disposizione le richieste superino il limite predetto si farà riferimento all’ordine cronologico aziende nelle quali sia concordato un diverso utilizzo collettivo delle giornate e ore di presentazione permesso per ex festività o nelle quali le stesse giornate o ore vengano impiegate per l’attuazione di orari lavorativi finalizzati al maggiore utilizzo degli impianti. Nella banca delle stesse. 10. Nel caso in cui l’applicazione della predetta percentuale determini una frazione infe- riore all’unità, viene comunque garantita una richiesta per ogni giornata. 11. Qualora ore - se già attivata da parte del dipendente non sia rispettato il termine di preavviso, lavoratore - confluiranno anche le ore richie- ste sono concesse compatibilmente con le esigenze aziendali, fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi 8, 9 e 10di recupero della flessibilità se non fruite in occasione del programmato recupero collettivo per comprovati impedimenti personali. Le ore accreditate ai sensi del precedente comma 2 sono fruite normalmente entro il 31 dicembre di ciascun anno. Trascorso tale termine, al fine di garantirne il godimento, le ore non ancora utilizzate sono fruite nel primo semestre dell’anno solare seguente. Qualora, anche entro il predetto semestre di proroga, il lavoratore non abbia goduto di tutte le ore accreditate, quelle residue sono assegnate e fatte godere dall’azienda entro il secondo semestre del medesimo anno. Trascorso tale ultimo termine, le eventuali ore residue non danno luogo ad ulteriore recupero né a trattamenti compensativi, eccezion fatta per il caso in cui, nel comples- sivo periodo di due anni, il godimento delle ore residue sia stato precluso da infermità per malattia ovvero infortunio sul lavoro. In quest’ultimo caso le eventuali ore residue saranno liquidate all’interessato nel mese di Tale disposizione troverà applicazione dal 1° gennaio successivo al biennio, con corrispondenti quote di retribuzione globale re- lativa al precedente mese di dicembre. In entrambi i periodi semestrali di proroga, le richieste di cui al presente comma hanno la precedenza rispetto a quelle di cui al precedente comma 102005. 12. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ore accreditate non ancora utilizzate sono liquidate con la retribuzione in atto. Analogo trattamento è dovuto, da parte del- l’impresa cedente, in caso di scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione dei servizi. Nel mese di giugno e di dicembre di ogni anno, l’azienda fornisce ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente una informativa sullo stato di utilizza- zione della Banca delle ore e, in particolare, sull’attuazione di quanto stabilito dal comma 11.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Banca delle ore. 1Le ore di lavoro eccedenti l’orario giornaliero normale ed effettuate oltre la fascia di flessibilità in uscita saranno compensate come segue: - le prime 50 ore annue saranno compensate con la corresponsione di altrettante ore di permesso, esclusa ogni maggiorazione, e non costituiscono pertanto lavoro straordinario. E’ attribuita L’utilizzo di tali permessi sarà concordato fra Impresa ed interessato. - le successive 50 ore, in base alla contrattazione aziendale scelta individuale del lavoratore, in altrettante ore di secondo livello la facoltà permesso aggiuntivo ovvero liquidate come prestazione di istituire la lavoro straordinario, fermo restando che il mancato esercizio della scelta vale come consenso a che tutte le prestazioni lavorative aggiuntive dalla 51^ alla 100^ ora siano liquidate come lavoro straordinario. La fruizione dei permessi di Banca delle ore e di disciplinarne integralmente il funzionamentodovrà avvenire obbligatoriamente entro 24 mesi dalla maturazione, con particolare riguardo sia alla tipologia periodi minimi di 15 minuti e alla quantità multipli di ore da accreditare sia ai criteri e alle modalità di frui- zione delle stesse. 2. In assenza di accordo collettivo aziendale che regolamenti la Banca delle ore, è facoltà del singolo lavoratore chiedere l’attivazione individuale della stessa per l’accredito delle ore di straordinario feriale prestate oltre le 120 ore annue. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all’azienda nel mese di novembre prece- dente l’anno in cui il lavoratore intende utilizzare la Banca delle ore. L’attivazione ha la durata minima di un anno solare e si intende confermata di anno in anno se non revocata, per iscritto, entro il novembre precedente l’anno di disattivazione. Successivamente alla revoca, il lavoratore ha facoltà di rinnovare la richiesta di utilizza- zione della Banca delle ore secondo le modalità di cui sopra. 3. L’azienda fornirà ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente CCNL nonché ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca predetta. 4. Relativamente alle ore accreditate in banca ore ai sensi del comma 1, spetta in ogni caso al lavoratore il pagamento delle pertinenti maggiorazioni. 5. L’accredito sul conto individuale delle ore di cui al comma 2 è effettuato dall’azienda nel mese immediatamente successivo al periodo nel quale è stata resa la relativa pre- stazione, con evidenziazione sulla busta paga mensile. 6. La fruizione delle ore accreditate sul conto individuale ha luogo secondo due modalità: a) per permessi fino a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi; b) per permessi superiori a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda con un preavviso di almeno 6 giorni lavorativi. 7. Le ore assegnate sono scomputate con relativa evidenziazione sulla busta paga del mese immediatamente successivo a quello della assegnazione stessa. 8. La richiesta relativa alla giornata immediatamente seguente un giorno festivo è accolta compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore accreditate possono essere godute anche in aggiunta ai giorni di ferie, salvo che nei periodi programmati di ferie annuali. Le richieste di ore di cui al presente articolo sono accolte nel limite del 20% dei lavora- tori che avrebbero dovuto essere sullo specifico luogo di lavoro nel giorno e nelle ore interessati; tale limite può essere elevato previo esame congiunto con i soggetti sin- dacali individuati dall’art. 1 del presente CCNL. 9. Qualora le richieste superino il limite predetto si farà riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle stesse. 10durata. Nel caso in cui l’applicazione della predetta percentuale determini una frazione infe- riore all’unità, viene comunque garantita una richiesta per ogni giornata. 11. Qualora da parte del dipendente non sia rispettato il termine di preavviso, le ore richie- ste sono concesse compatibilmente con le esigenze aziendali, fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi 8, 9 e 10. Le ore accreditate ai sensi del precedente comma 2 sono fruite normalmente entro il 31 dicembre di ciascun anno. Trascorso tale termine, al fine di garantirne il godimento, le ore non ancora utilizzate sono fruite nel primo semestre dell’anno solare seguente. Qualora, anche entro il predetto semestre di proroga, il lavoratore non abbia goduto di tutte le ore accreditate, quelle residue sono assegnate e fatte godere dall’azienda entro il secondo semestre del medesimo anno. Trascorso tale ultimo termine, le eventuali ore residue non danno luogo ad ulteriore recupero né a trattamenti compensativi, eccezion fatta per il caso in cui, nel comples- sivo periodo di due anni, il godimento delle ore residue sia stato precluso da infermità per malattia ovvero infortunio sul lavoro. In quest’ultimo caso le eventuali ore residue saranno liquidate all’interessato nel mese di gennaio successivo al biennio, con corrispondenti quote di retribuzione globale re- lativa al precedente mese di dicembre. In entrambi i periodi semestrali di proroga, le richieste di cui al presente comma hanno la precedenza rispetto a quelle di cui al precedente comma 10. 12. In caso di alla cessazione del rapporto di lavorolavoro risultasse necessaria la monetizzazione di permessi non ancora utilizzati, essa avverrà riconoscendo per ogni ora di permesso non utilizzata la sola paga oraria calcolata dividendo un dodicesimo della retribuzione annua contrattuale per 160, calcolata avendo a base la retribuzione spettante al momento della monetizzazione. Nei casi di assenze continuative superiore ai 5 mesi – quali malattie, infortuni, maternità – che abbiano impedito l’effettuazione del recupero, il Personale potrà realizzare il relativo recupero posticipando il rientro in servizio. La decorrenza della predetta norma deve intendersi riferita alle ore che verranno maturate a partire dal 1° gennaio 2018. Per le ore accreditate maturate in precedenza l’Impresa richiederà al personale interessato la pianificazione dei residui più consistenti fermo restando l’azzeramento degli stessi entro i 30 mesi successivi, ove non ancora utilizzate sono liquidate con la retribuzione in atto. Analogo trattamento è dovuto, da parte del- l’impresa cedente, in caso di scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione dei servizi. Nel mese di giugno e di dicembre di ogni anno, l’azienda fornisce ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente una informativa sullo stato di utilizza- zione della Banca delle ore e, in particolare, sull’attuazione di quanto stabilito dal comma 11fruiti.

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Samples: Protocol for the Integration of First Level and Second Level Contracting

Banca delle ore. 1. E’ È attribuita alla contrattazione aziendale di secondo livello la facoltà di istituire la Banca delle ore e di disciplinarne integralmente il funzionamento, con particolare riguardo sia alla tipologia e alla quantità di ore da accreditare sia ai criteri e alle modalità di frui- zione fruizione delle stesse. 2. In assenza di accordo collettivo aziendale che regolamenti la Banca delle ore, è facoltà del singolo lavoratore chiedere l’attivazione individuale individuate della stessa per l’accredito delle ore di straordinario feriale prestate oltre le 120 ore annue. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all’azienda all'azienda nel mese di novembre prece- dente precedente l’anno in cui il lavoratore intende utilizzare la Banca delle ore. L’attivazione L'attivazione ha la durata minima di un anno solare e si intende confermata di anno in anno se non revocata, per iscritto, entro il novembre precedente l’anno di disattivazione. Successivamente alla revoca, il lavoratore ha facoltà di rinnovare la richiesta di utilizza- zione utilizzazione della Banca delle ore secondo le modalità di cui sopra. 3. L’azienda L'azienda fornirà ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art dall'art. 1 del presente CCNL C.C.N.L. nonché ai lavoratori specifiche informazioni sulle suite modalità attuative della Banca predetta. 4. Relativamente alle ore accreditate in banca ore ai sensi del comma 1, spetta in ogni caso al lavoratore il pagamento delle pertinenti maggiorazioni. 5. L’accredito L'accredito sul conto individuale individuate delle ore di cui al comma 2 è effettuato dall’azienda dall'azienda nel mese immediatamente successivo al periodo nel quale è stata resa la relativa pre- stazioneprestazione, con evidenziazione sulla busta paga mensile. 6. La fruizione delle ore accreditate sul conto individuale ha luogo secondo due modalità: a) per permessi fino a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda all'azienda con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi; b) per permessi superiori a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda all'azienda con un preavviso di almeno 6 giorni lavorativi. 7. Le ore assegnate sono scomputate con relativa evidenziazione sulla busta paga del mese immediatamente successivo a quello della assegnazione stessa. 8. La richiesta relativa alla giornata immediatamente seguente un giorno festivo è e accolta compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore accreditate possono essere godute anche in aggiunta ai giorni di ferie, salvo che nei periodi programmati di ferie annuali. Le richieste di ore di cui al presente articolo sono accolte nel limite del 20% dei lavora- tori lavoratori che avrebbero dovuto essere sullo specifico luogo di lavoro nel giorno e nelle ore interessati; tale limite può essere elevato previo esame congiunto con i soggetti sin- dacali sindacali individuati dall’art. 1 del presente CCNL.C.C.N.L.. 9. Qualora le richieste superino il limite predetto si farà riferimento all’ordine all'ordine cronologico di presentazione delle stesse. 10. Nel caso in cui l’applicazione della predetta percentuale determini una frazione infe- riore all’unitàinferiore all'unita, viene comunque garantita una richiesta per ogni giornata. 11. Qualora da parte del dipendente non sia rispettato il termine di preavviso, le ore richie- ste richieste sono concesse compatibilmente con le esigenze aziendali, fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi 8, 9 e 10. Le ore accreditate ai sensi del precedente comma 2 sono fruite normalmente entro il 31 dicembre di ciascun anno. Trascorso tale termine, al fine di garantirne il godimento, le ore non ancora utilizzate sono fruite nel primo semestre dell’anno dell'anno solare seguente. Qualora, anche entro il predetto semestre di proroga, il lavoratore non abbia goduto di tutte le ore accreditate, quelle residue sono assegnate e fatte godere dall’azienda dall'azienda entro il secondo semestre del medesimo anno. Trascorso tale ultimo termine, le eventuali ore residue non danno luogo ad ulteriore recupero né a trattamenti compensativi, eccezion fatta per il caso in cui, nel comples- sivo complessivo periodo di due anni, il godimento delle ore residue sia stato precluso da infermità per malattia ovvero infortunio sul lavoro. In quest’ultimo caso le eventuali ore residue saranno liquidate all’interessato all'interessato nel mese di gennaio successivo al biennio, con corrispondenti quote di retribuzione globale re- lativa relativa al precedente mese di dicembre. In entrambi i periodi semestrali di proroga, le richieste di cui al presente comma hanno la precedenza rispetto a quelle di cui al precedente comma 10. 12. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ore accreditate non ancora utilizzate sono liquidate con la retribuzione in atto. Analogo trattamento è dovuto, da parte del- l’impresa dell'impresa cedente, in caso di scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione dei servizi. Nel mese di giugno e di dicembre di ogni anno, l’azienda fornisce ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art dall’art. 1 del presente una informativa sullo stato di utilizza- zione utilizzazione della Banca delle ore e, in particolare, sull’attuazione sull'attuazione di quanto stabilito dal comma 11.

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Samples: CCNL 18.6.2018

Banca delle ore. 1. E’ attribuita alla contrattazione A decorrere dal 1° gennaio 2003, in via sperimentale per la vigenza del presente CCNL, viene istituita a livello aziendale di secondo livello la facoltà di istituire la Banca delle ore”, nei cui conti individuali confluiscono le ore e di disciplinarne integralmente il funzionamento, con particolare riguardo sia alla tipologia e alla quantità di ore da accreditare sia ai criteri e alle modalità di frui- zione delle stesse. indicate al comma 2. In assenza di accordo collettivo aziendale che regolamenti la Banca occasione dell’entrata in vigore del nuovo istituto, l’azienda fornirà alla RSU o, in mancanza, alle RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle oreXX.XX. stipulanti, è facoltà del singolo lavoratore chiedere l’attivazione individuale della stessa per l’accredito delle ore di straordinario feriale prestate oltre le 120 ore annue. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all’azienda nel mese di novembre prece- dente l’anno in cui il lavoratore intende utilizzare la Banca delle ore. L’attivazione ha la durata minima di un anno solare e si intende confermata di anno in anno se non revocata, per iscritto, entro il novembre precedente l’anno di disattivazione. Successivamente alla revoca, il lavoratore ha facoltà di rinnovare la richiesta di utilizza- zione della Banca delle ore secondo le modalità di cui sopra. 3. L’azienda fornirà ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente CCNL nonché ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca predetta. 42. Relativamente alle Con cadenza mensile, vengono accreditate sul conto della banca delle ore accreditate in banca di ogni singolo lavoratore: a) il 50% delle ore ai sensi del comma 1, spetta in ogni caso al lavoratore prestate oltre il pagamento normale orario di lavoro di cui all’art. 16; b) il 50% delle pertinenti maggiorazioniore di lavoro supplementare svolto dal personale a tempo parziale. 53. Le maggiorazioni previste dal presente CCNL e riguardanti le ore prestate in prolungamento orario, in orario straordinario, in lavoro supplementare prestate oltre i limiti massimi dal personale a tempo parziale di cui all’art. 10 sono normalmente erogate secondo le percentuali e le modalità rispettive. 4. L’accredito sul conto individuale delle ore di cui al comma 2 è effettuato dall’azienda nel mese immediatamente successivo al periodo nel quale è stata resa la relativa pre- stazioneprestazione, con evidenziazione sulla busta paga mensile. 65. La fruizione delle ore accreditate sul conto individuale ha luogo secondo due modalità: a) per permessi fino a tre ore previa 2/3 come da richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda all’azienda con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi15 giorni; b) per permessi superiori a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda 1/3 come da programmazione aziendale comunicata agli interessati con un preavviso di almeno 6 giorni lavorativi15 giorni. 76. Le ore sono assegnate in misura non inferiore all’intera durata della prestazione ordinaria giornaliera, e sono scomputate con relativa evidenziazione sulla busta paga del mese immediatamente successivo a quello della assegnazione stessa. A livello aziendale, in caso di motivata richiesta del lavoratore e tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative, le ore di cui al comma 2 possono essere assegnate anche per periodi più brevi rispetto all’intera durata della prestazione ordinaria giornaliera. 87. La richiesta relativa alla giornata immediatamente seguente un giorno festivo è accolta compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore accreditate possono essere godute anche in aggiunta ai giorni di ferie, salvo che nei periodi programmati di ferie annualinel periodo estivo. 8. Le richieste di ore di cui al presente articolo sono accolte nel limite del 2015% dei lavora- tori lavoratori che avrebbero dovuto essere sullo specifico luogo di lavoro nel giorno e nelle ore interessati; tale limite può essere elevato previo esame congiunto con i soggetti sin- dacali individuati dall’art. 1 del presente CCNL. 9. Qualora le richieste superino il limite predetto si farà riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle stesse. 10. Nel caso in cui l’applicazione della predetta percentuale determini una frazione infe- riore inferiore all’unità, viene comunque garantita una richiesta per ogni giornata. A livello aziendale, l’azienda e la RSU o, in mancanza, le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle XX.XX. stipulanti, possono stabilire una percentuale superiore a quella di cui al primo capoverso del presente comma, in relazione alle specifiche dimensioni organizzative del servizio. 119. Qualora da parte del dipendente non sia rispettato il termine di preavvisopreavviso di 15 giorni, le ore richie- ste richieste sono concesse compatibilmente con le esigenze aziendali, fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi 8, 9 6 e 7. 10. Le ore accreditate ai sensi del precedente comma 2 sono fruite normalmente entro il 31 dicembre di ciascun anno. Trascorso tale termine, al fine di garantirne il godimento, godimento le ore non ancora utilizzate sono fruite nel primo semestre dell’anno solare seguente. .Qualora, anche entro il predetto semestre di proroga, il lavoratore non abbia goduto di tutte le ore accreditate, quelle residue sono residue, in deroga al comma 5, devono essere assegnate e fatte godere dall’azienda entro il secondo semestre del medesimo anno. Trascorso tale ultimo termine, le eventuali ore residue non danno luogo ad ulteriore recupero né a trattamenti compensativi, eccezion fatta per il caso in cui, nel comples- sivo periodo di due anni, il godimento delle ore residue sia stato precluso da infermità per malattia ovvero infortunio sul lavoro. In quest’ultimo caso le eventuali ore residue saranno liquidate all’interessato nel mese di gennaio successivo al biennio, con corrispondenti quote di retribuzione globale re- lativa al precedente mese di dicembre. In xxxx.Xx entrambi i periodi semestrali di proroga, le richieste di cui al presente comma hanno la precedenza rispetto a quelle di cui al precedente comma 108. 1211. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ore accreditate non ancora utilizzate sono liquidate con la retribuzione in atto. Analogo trattamento è dovuto, da parte del- l’impresa dell’impresa cedente, in caso di scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione dei servizi. 12. Nel mese di giugno e di dicembre di ogni anno, l’azienda fornisce ai soggetti sindacali alla RSU o, in mancanza, le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti individuati dall’art 1 del presente delle XX.XX. stipulanti, una informativa sullo stato di utilizza- zione utilizzazione della Banca delle ore e, in particolare, sull’attuazione di quanto stabilito dal comma 1110.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Banca delle ore. 1. E’ attribuita alla contrattazione aziendale Al fine di secondo livello la facoltà mettere i lavoratori in grado di istituire la Banca fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle ore e prestazioni di disciplinarne integralmente il funzionamentolavoro straordinario, con particolare riguardo sia alla tipologia e alla quantità di ore da accreditare sia ai criteri e alle modalità di frui- zione delle stesse. 2. In assenza di accordo collettivo aziendale che regolamenti è istituita la Banca delle ore, è facoltà con un conto individuale per ciascun lavoratore. 2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del singolo lavoratore chiedere l’attivazione individuale della stessa per l’accredito delle dipendente, le ore di straordinario feriale prestate oltre prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate nel limite complessivo annuo stabilito a livello di contrattazione decentrata integrativa, da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione. 3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi per le 120 ore annueproprie attività formative o anche per necessità personali e familiari. 4. La richiesta L’utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere inoltrata per iscritto all’azienda nel mese reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di novembre prece- dente l’anno in cui il lavoratore intende utilizzare la Banca delle oreservizio. 5. L’attivazione ha la durata minima A livello di un anno solare e si intende confermata di anno in anno se non revocata, per iscritto, entro il novembre precedente l’anno di disattivazione. Successivamente alla revoca, il lavoratore ha facoltà di rinnovare la richiesta di utilizza- zione ente sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell’andamento della Banca delle ore secondo le ed all’assunzione di iniziative tese ad attuarne l’utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità di cui sopra. 3aggiuntive, anche collettive, per l’utilizzo dei riposi accantonati. L’azienda fornirà ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente CCNL nonché ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca predetta. 4. Relativamente alle Le ore accreditate in banca ore ai sensi del comma 1, spetta in ogni caso al lavoratore il pagamento delle pertinenti maggiorazioni. 5. L’accredito sul conto individuale delle ore di cui al comma 2 è effettuato dall’azienda nel mese immediatamente successivo al periodo nel quale è stata resa la relativa pre- stazione, con evidenziazione sulla accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga mensilepaga. 6. La fruizione delle ore accreditate sul conto individuale ha luogo secondo due modalità:Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa. Lavoro straordinario elettorale, per eventi straordinari e calamità nazionali a) 1. Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie e quello prestato per permessi fino a tre ore previa richiesta scritta fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui all’art. 14 del lavoratore presentata al- l’azienda con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi; b) per permessi superiori a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda con un preavviso di almeno 6 giorni lavorativiCCNL dell’1.4.1999. 72. Le ore assegnate sono scomputate Gli enti provvedono a calcolare ed acquisire le risorse finanziarie collegate allo straordinario per consultazioni elettorali o referendarie anche per il personale incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative di cui all’art. 8 e ss. del CCNL del 31.3.1999. Tali risorse vengono comunque erogate a detto personale in coerenza con relativa evidenziazione sulla busta paga la disciplina della retribuzione di risultato di cui all’art. 10 dello stesso CCNL e, comunque, in aggiunta al relativo compenso, prescindendo dalla valutazione. Analogamente si procede nei casi di cui all’art. 14, comma 5 del mese immediatamente successivo a quello della assegnazione stessaCCNL dell’1.4.1999. 81. Al personale in servizio negli enti aventi sede nella regione autonoma a statuto speciale Valle d’Aosta o negli enti in cui vige istituzionalmente, con carattere di obbligatorietà, il sistema del bilinguismo aventi sede in altre regioni a statuto speciale è attribuita una indennità di bilinguismo, collegata alla professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il personale in servizio negli enti xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxx. La richiesta relativa alla giornata immediatamente seguente un giorno festivo è accolta compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore accreditate possono essere godute anche in aggiunta ai giorni di ferie, salvo che nei periodi programmati di ferie annuali. Le richieste di ore di cui al presente articolo sono accolte nel limite del 20% dei lavora- tori che avrebbero dovuto essere sullo specifico luogo di lavoro nel giorno e nelle ore interessati; tale limite può essere elevato previo esame congiunto con i soggetti sin- dacali individuati dall’art. 1 del presente CCNLdisciplina produce effetti qualora l’istituto non risulti disciplinato da disposizioni speciali. 9. Qualora le richieste superino il limite predetto si farà riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle stesse. 10. Nel caso in cui l’applicazione della predetta percentuale determini una frazione infe- riore all’unità, viene comunque garantita una richiesta per ogni giornata. 11. Qualora da parte del dipendente non sia rispettato il termine di preavviso, le ore richie- ste sono concesse compatibilmente con le esigenze aziendali, fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi 8, 9 e 10. Le ore accreditate ai sensi del precedente comma 2 sono fruite normalmente entro il 31 dicembre di ciascun anno. Trascorso tale termine, al fine di garantirne il godimento, le ore non ancora utilizzate sono fruite nel primo semestre dell’anno solare seguente. Qualora, anche entro il predetto semestre di proroga, il lavoratore non abbia goduto di tutte le ore accreditate, quelle residue sono assegnate e fatte godere dall’azienda entro il secondo semestre del medesimo anno. Trascorso tale ultimo termine, le eventuali ore residue non danno luogo ad ulteriore recupero né a trattamenti compensativi, eccezion fatta per il caso in cui, nel comples- sivo periodo di due anni, il godimento delle ore residue sia stato precluso da infermità per malattia ovvero infortunio sul lavoro. In quest’ultimo caso le eventuali ore residue saranno liquidate all’interessato nel mese di gennaio successivo al biennio, con corrispondenti quote di retribuzione globale re- lativa al precedente mese di dicembre. In entrambi i periodi semestrali di proroga, le richieste di cui al presente comma hanno la precedenza rispetto a quelle di cui al precedente comma 10. 12. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ore accreditate non ancora utilizzate sono liquidate con la retribuzione in atto. Analogo trattamento è dovuto, da parte del- l’impresa cedente, in caso di scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione dei servizi. Nel mese di giugno e di dicembre di ogni anno, l’azienda fornisce ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente una informativa sullo stato di utilizza- zione della Banca delle ore e, in particolare, sull’attuazione di quanto stabilito dal comma 11.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Banca delle ore. 1. E’ attribuita alla contrattazione aziendale Ai sensi dell’articolo 38-bis del CCNL 14 settembre 2000, al fine di secondo livello consentire ai lavoratori, relativamente alle prestazioni di lavoro straordinario, la facoltà scelta tra la liquidazione delle stesse ovvero la fruizione di permessi compensativi, si riserva di istituire presso il Consiglio regionale, non appena si realizzino le condizioni tecnico-organizzative, la Banca delle ore e di disciplinarne integralmente il funzionamento, ore” con particolare riguardo sia alla tipologia e alla quantità di ore da accreditare sia ai criteri e alle modalità di frui- zione delle stesseun conto individuale per ciascun lavoratore. 2. In assenza di accordo collettivo aziendale che regolamenti la Banca delle ore, è facoltà del singolo lavoratore chiedere l’attivazione individuale della stessa per l’accredito delle ore di straordinario feriale prestate oltre le 120 ore annue. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all’azienda nel mese di novembre prece- dente l’anno in cui il lavoratore intende utilizzare la Banca delle ore. L’attivazione ha la durata minima di un anno solare e si intende confermata di anno in anno se non revocata, per iscritto, entro il novembre precedente l’anno di disattivazione. Successivamente alla revoca, il lavoratore ha facoltà di rinnovare la richiesta di utilizza- zione della Banca delle ore secondo le modalità di cui sopra. 3. L’azienda fornirà ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente CCNL nonché ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca predetta. 4. Relativamente alle ore accreditate in banca ore ai sensi del comma 1, spetta in ogni caso al lavoratore il pagamento delle pertinenti maggiorazioni. 5. L’accredito sul Nel conto individuale delle ore di cui al comma 2 è effettuato dall’azienda 1 confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore per prestazione di lavoro straordinario preventivamente autorizzate, anche ai fini della tutela psicofisica dei lavoratori e della connessa copertura assicurativa, nel mese immediatamente limite quantitativo massimo di 180 ore, fatte salve espresse deroghe debitamente motivate, da utilizzarsi entro e non oltre l’anno successivo al periodo a quello di maturazione. 3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun dipendente, oltre che in retribuzione, nel quale è stata resa la relativa pre- stazionerispetto del budget assegnato ad ogni singola struttura, come permessi compensativi per le proprie attività, quali quelle, a titolo esemplificativo, formative o anche per necessità personali o familiari, con evidenziazione sulla busta paga mensilele modalità stabilite dall’Amministrazione. 4. L’utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione, può essere richiesto, tenuto conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, a giornate intere, per un massimo di 2 giorni al mese e di 12 giorni all’anno, oppure, a ore, per un massimo della metà dell’orario lavorativo previsto. Il riposo compensativo orario è incompatibile con altri permessi o congedi orari. 5. I compensi per le prestazioni di lavoro straordinario sono corrisposti, di regola, compatibilmente con i necessari tempi tecnico-amministrativi relativi al sistema di gestione informatizzata delle presenze/assenze dal servizio, nei due mesi successivi alla prestazione lavorativa resa. 6. La fruizione Al fine di monitorare l’andamento della “Banca delle ore accreditate sul conto individuale ha luogo secondo due modalità: a) ore” ed assumere eventuali iniziative volte ad assicurare il suo migliore utilizzo, con cadenza periodica, sono realizzati incontri tra le parti volti anche ad individuare finalità e modalità aggiuntive per permessi fino a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi; b) per permessi superiori a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda con un preavviso di almeno 6 giorni lavorativil’utilizzo dei riposi accantonati. 7. Le ore assegnate sono scomputate con relativa evidenziazione sulla busta paga del mese immediatamente successivo a quello L’istituto della assegnazione stessa. 8. La richiesta relativa alla giornata immediatamente seguente un giorno festivo è accolta compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore accreditate possono essere godute anche in aggiunta ai giorni di ferie, salvo che nei periodi programmati di ferie annuali. Le richieste di ore di cui al presente articolo sono accolte nel limite del 20% dei lavora- tori che avrebbero dovuto essere sullo specifico luogo di lavoro nel giorno e nelle ore interessati; tale limite può essere elevato previo esame congiunto con i soggetti sin- dacali individuati dall’art. 1 del presente CCNL. 9. Qualora le richieste superino il limite predetto si farà riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle stesse. 10. Nel caso in cui l’applicazione della predetta percentuale determini una frazione infe- riore all’unità, viene comunque garantita una richiesta per ogni giornata. 11. Qualora da parte del dipendente non sia rispettato il termine di preavviso, le ore richie- ste sono concesse compatibilmente con le esigenze aziendali, fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi 8, 9 e 10. Le ore accreditate ai sensi del precedente comma 2 sono fruite normalmente entro il 31 dicembre di ciascun anno. Trascorso tale termine, al fine di garantirne il godimento, le ore non ancora utilizzate sono fruite nel primo semestre dell’anno solare seguente. Qualora, anche entro il predetto semestre di proroga, il lavoratore non abbia goduto di tutte le ore accreditate, quelle residue sono assegnate e fatte godere dall’azienda entro il secondo semestre del medesimo anno. Trascorso tale ultimo termine, le eventuali ore residue non danno luogo ad ulteriore recupero né a trattamenti compensativi, eccezion fatta per il caso in cui, nel comples- sivo periodo di due anni, il godimento delle ore residue sia stato precluso da infermità per malattia ovvero infortunio sul lavoro. In quest’ultimo caso le eventuali ore residue saranno liquidate all’interessato nel mese di gennaio successivo al biennio, con corrispondenti quote di retribuzione globale re- lativa al precedente mese di dicembre. In entrambi i periodi semestrali di proroga, le richieste di cui al presente comma hanno la precedenza rispetto a quelle di cui al precedente comma 10. 12. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ore accreditate non ancora utilizzate sono liquidate con la retribuzione in atto. Analogo trattamento è dovuto, da parte del- l’impresa cedente, in caso di scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione dei servizi. Nel mese di giugno e di dicembre di ogni anno, l’azienda fornisce ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente una informativa sullo stato di utilizza- zione della Banca delle ore e, in particolare, sull’attuazione ore” non si applica ai dipendenti titolari di quanto stabilito dal comma 11posizione organizzativa nonché al personale destinatario di indennità onnicomprensive.

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Normativo

Banca delle ore. 1. E’ attribuita alla contrattazione aziendale di secondo livello la facoltà di istituire la Banca Ciascun lavoratore potrà far confluire in una banca individuale delle ore e le prime 32 ore annue di disciplinarne integralmente lavoro straordinario che, su richiesta dell’interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il funzionamento, con particolare riguardo sia alla tipologia e alla quantità di ore da accreditare sia ai criteri e alle modalità di frui- zione delle stesse. 2. In assenza di accordo collettivo aziendale che regolamenti la Banca delle ore, è facoltà del singolo lavoratore chiedere l’attivazione individuale della stessa per l’accredito delle ore di straordinario feriale prestate oltre le 120 ore annue. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all’azienda nel mese di novembre prece- dente l’anno in cui il lavoratore intende utilizzare la Banca delle tali prestazioni sono state effettuate. Per dare attuazione all’accumulo di ore. L’attivazione ha la durata minima di un anno solare e si intende confermata di anno in anno se non revocata, per iscritto, entro il novembre precedente l’anno di disattivazione. Successivamente alla revoca, il lavoratore ha facoltà dovrà esprimere la sua volontà di rinnovare la richiesta di utilizza- zione della Banca delle ore secondo le modalità di cui sopra. 3recupero con apposita dichiarazione scritta, che sarà valida fino a disdetta. L’azienda fornirà ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente CCNL nonché ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca predetta. 4. Relativamente alle ore accreditate in banca ore ai sensi del comma 1In tal caso, spetta in ogni caso al lavoratore il pagamento delle pertinenti maggiorazioni. 5. L’accredito sul conto individuale delle ore i riposi di cui al comma 2 è effettuato dall’azienda nel mese immediatamente precedente potranno essere goduti entro l’anno successivo al periodo nel quale è stata resa a quello di effettuazione della prestazione straordinaria, a condizione che la relativa pre- stazione, con evidenziazione sulla busta paga mensile. 6. La fruizione delle ore accreditate sul conto individuale ha luogo secondo due modalità: a) per permessi fino a tre ore previa persona interessata ne faccia richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi; b) 48 ore, non risulti contemporaneamente assente per permessi superiori a tre ore previa richiesta scritta identico motivo più del lavoratore presentata al- l’azienda con un preavviso di almeno 6 giorni lavorativi. 73% del personale e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione alla infungibilità delle mansioni svolte. Le ore assegnate sono scomputate con relativa evidenziazione sulla busta paga del mese immediatamente successivo a quello della assegnazione stessa. 8I riposi non fruiti entro il suddetto termine potranno essere monetizzati. La richiesta relativa alla giornata immediatamente seguente un giorno festivo è accolta compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore accreditate possono essere godute anche in aggiunta ai giorni di ferie, salvo che nei periodi programmati di ferie annuali. Le richieste Non danno luogo all’accumulo di ore di cui al presente articolo sono accolte nel limite del 20% dei lavora- tori che avrebbero dovuto essere sullo specifico luogo ai due commi precedenti le ore di lavoro nel giorno straordinario prestate per manutenzione e nelle ore interessati; tale limite può essere elevato previo esame congiunto con i soggetti sin- dacali individuati dall’artinventario. 1 Inoltre confluiranno in questo istituto le giornate di permesso per ex festività - di cui all’ottavo comma dell’art. 42 “Giorni festivi” del presente CCNL. 9contratto. Qualora Sono escluse da tale disposizione le richieste superino il limite predetto si farà riferimento all’ordine cronologico aziende nelle quali sia concordato un diverso utilizzo collettivo delle giornate e ore di presentazione permesso per ex festività o nelle quali le stesse giornate o ore vengano impiegate per l’attuazione di orari lavorativi finalizzati al maggiore utilizzo degli impianti. Nella banca delle stesse. 10. Nel caso in cui l’applicazione della predetta percentuale determini una frazione infe- riore all’unità, viene comunque garantita una richiesta per ogni giornata. 11. Qualora ore – se già attivata da parte del dipendente non sia rispettato il termine di preavviso, lavoratore – confluiranno anche le ore richie- ste sono concesse compatibilmente con le esigenze aziendali, fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi 8, 9 e 10. Le ore accreditate ai sensi di recupero della flessibilità se non fruite in occasione del precedente comma 2 sono fruite normalmente entro il 31 dicembre di ciascun anno. Trascorso tale termine, al fine di garantirne il godimento, le ore non ancora utilizzate sono fruite nel primo semestre dell’anno solare seguente. Qualora, anche entro il predetto semestre di proroga, il lavoratore non abbia goduto di tutte le ore accreditate, quelle residue sono assegnate e fatte godere dall’azienda entro il secondo semestre del medesimo anno. Trascorso tale ultimo termine, le eventuali ore residue non danno luogo ad ulteriore programmato recupero né a trattamenti compensativi, eccezion fatta collettivo per il caso in cui, nel comples- sivo periodo di due anni, il godimento delle ore residue sia stato precluso da infermità per malattia ovvero infortunio sul lavoro. In quest’ultimo caso le eventuali ore residue saranno liquidate all’interessato nel mese di gennaio successivo al biennio, con corrispondenti quote di retribuzione globale re- lativa al precedente mese di dicembre. In entrambi i periodi semestrali di proroga, le richieste di cui al presente comma hanno la precedenza rispetto a quelle di cui al precedente comma 10comprovati impedimenti personali. 12. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ore accreditate non ancora utilizzate sono liquidate con la retribuzione in atto. Analogo trattamento è dovuto, da parte del- l’impresa cedente, in caso di scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione dei servizi. Nel mese di giugno e di dicembre di ogni anno, l’azienda fornisce ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente una informativa sullo stato di utilizza- zione della Banca delle ore e, in particolare, sull’attuazione di quanto stabilito dal comma 11.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Banca delle ore. 1. E’ attribuita alla contrattazione aziendale Al fine di secondo livello mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la facoltà di istituire la Banca banca delle ore e di disciplinarne integralmente il funzionamentoore, con particolare riguardo sia alla tipologia e alla quantità di ore da accreditare sia ai criteri e alle modalità di frui- zione delle stesseun conto individuale per ciascun lavoratore. 2. In assenza di accordo collettivo aziendale che regolamenti la Banca delle oreNel conto ore confluiscono, è facoltà su richiesta del singolo lavoratore chiedere l’attivazione individuale della stessa per l’accredito delle lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario feriale prestate oltre o supplementare, debitamente autorizzate nei limiti e con le 120 ore annueprocedure di cui all'art. La 34, comma 3, del CCNL del 7 aprile del 1999, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione. L'eventuale richiesta di pagamento, perché avvenga entro l'anno, deve essere inoltrata per iscritto all’azienda nel mese di novembre prece- dente l’anno in cui il lavoratore intende utilizzare la Banca delle ore. L’attivazione ha la durata minima di un anno solare e si intende confermata di anno in anno se non revocata, per iscritto, entro il 15 novembre precedente l’anno di disattivazione. Successivamente alla revoca, il lavoratore ha facoltà di rinnovare la richiesta di utilizza- zione della Banca delle ore secondo le modalità di cui sopradell'anno stesso. 3. L’azienda fornirà ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui all'art. 34, comma 8, del presente CCNL nonché ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca predettadel 7 aprile 1999, che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa. 4. Relativamente alle L'azienda rende possibile l'utilizzo delle ore accreditate in banca ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai sensi del comma 1tempi, spetta in ogni caso alla durata ed al lavoratore numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione. Il differimento è concordato tra il pagamento delle pertinenti maggiorazioniresponsabile della struttura ed il dipendente. 5. L’accredito sul conto individuale A livello di azienda sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della banca delle ore ed all'assunzione di iniziative tese a favorirne l'utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati. Sull'applicazione dell'istituto l'azienda fornisce informazione successiva ai soggetti di cui al all'art. 9, comma 2 è effettuato dall’azienda nel mese immediatamente successivo al periodo nel quale è stata resa la relativa pre- stazione2, con evidenziazione sulla busta paga mensiledel CCNL 7 aprile 1999. 6. La fruizione delle ore accreditate sul conto individuale ha luogo secondo due modalità: a) per permessi fino a tre ore previa richiesta scritta disciplina del lavoratore presentata al- l’azienda con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi; b) per permessi superiori a tre ore previa richiesta scritta presente articolo decorre dall'entrata in vigore del lavoratore presentata al- l’azienda con un preavviso di almeno 6 giorni lavorativipresente contratto. 7. Le Rimane fermo quanto previsto dall'art. 34, comma 6, del CCNL del 7 aprile 1999 nei confronti dei lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore assegnate sono scomputate con relativa evidenziazione sulla busta paga del mese immediatamente successivo a quello della assegnazione stessa. 8. La richiesta relativa alla giornata immediatamente seguente un giorno festivo è accolta ed i relativi riposi compensativi possono essere usufruiti compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore accreditate possono essere godute anche in aggiunta ai giorni di ferie, salvo che nei periodi programmati di ferie annuali. Le richieste di ore di cui al presente articolo sono accolte nel limite del 20% dei lavora- tori che avrebbero dovuto essere sullo specifico luogo di lavoro nel giorno e nelle ore interessati; tale limite può essere elevato previo esame congiunto con i soggetti sin- dacali individuati dall’art. 1 del presente CCNL. 9. Qualora le richieste superino servizio anziché entro il limite predetto si farà riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle stesse. 10. Nel caso in cui l’applicazione della predetta percentuale determini una frazione infe- riore all’unità, viene comunque garantita una richiesta per ogni giornata. 11. Qualora da parte del dipendente non sia rispettato mese successivo entro il termine massimo di preavviso, le ore richie- ste sono concesse compatibilmente con le esigenze aziendali, fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi 8, 9 e 10. Le ore accreditate ai sensi del precedente comma 2 sono fruite normalmente entro il 31 dicembre di ciascun anno. Trascorso tale termine, al fine di garantirne il godimento, le ore non ancora utilizzate sono fruite nel primo semestre dell’anno solare seguente. Qualora, anche entro il predetto semestre di proroga, il lavoratore non abbia goduto di tutte le ore accreditate, quelle residue sono assegnate e fatte godere dall’azienda entro il secondo semestre del medesimo anno. Trascorso tale ultimo termine, le eventuali ore residue non danno luogo ad ulteriore recupero né a trattamenti compensativi, eccezion fatta per il caso in cui, nel comples- sivo periodo di due anni, il godimento delle ore residue sia stato precluso da infermità per malattia ovvero infortunio sul lavoro. In quest’ultimo caso le eventuali ore residue saranno liquidate all’interessato nel mese di gennaio successivo al biennio, con corrispondenti quote di retribuzione globale re- lativa al precedente mese di dicembre. In entrambi i periodi semestrali di proroga, le richieste di cui al presente comma hanno la precedenza rispetto a quelle di cui al precedente comma 10tre mesi. 12. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ore accreditate non ancora utilizzate sono liquidate con la retribuzione in atto. Analogo trattamento è dovuto, da parte del- l’impresa cedente, in caso di scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione dei servizi. Nel mese di giugno e di dicembre di ogni anno, l’azienda fornisce ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente una informativa sullo stato di utilizza- zione della Banca delle ore e, in particolare, sull’attuazione di quanto stabilito dal comma 11.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Integrativo

Banca delle ore. 1Le parti, riconoscendo l’opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare i riposi compensativi che sono a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore. E’ attribuita alla Le parti del presente CCNL stabiliscono che la banca ore è prevista solo nella contrattazione aziendale di secondo livello la facoltà o aziendale ma intendono precisare che l'utilizzo dei riposi compensativi devono sottostare a determinate regole: 1. devono essere presi in gruppi di istituire la Banca delle ore e di disciplinarne integralmente il funzionamento, con particolare riguardo sia alla tipologia e alla quantità di ore da accreditare sia ai criteri e alle modalità di frui- zione delle stesse.4 o 8 ore 2. In assenza di accordo collettivo aziendale che regolamenti la Banca delle ore, è facoltà del singolo lavoratore chiedere l’attivazione individuale della stessa per l’accredito delle ore di straordinario feriale prestate oltre le 120 ore annue. La si deve dare un preavviso con richiesta deve essere inoltrata per iscritto all’azienda nel mese di novembre prece- dente l’anno in cui il lavoratore intende 5 giorni per utilizzare la Banca delle i riposi della banca ore. L’attivazione ha la durata minima di un anno solare e si intende confermata di anno in anno se non revocata, per iscritto, entro il novembre precedente l’anno di disattivazione. Successivamente alla revoca, il lavoratore ha facoltà di rinnovare la richiesta di utilizza- zione della Banca delle ore secondo le modalità di cui sopra. 3. L’azienda fornirà ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del presente CCNL nonché ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative 10% della Banca predetta.forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato; 4. Relativamente alle Le ore accreditate presenti in banca ore ai sensi del comma 1, spetta non utilizzate entro 2 anni dalla maturazione saranno liquidate in ogni caso al lavoratore il pagamento delle pertinenti maggiorazionibusta paga. 5. L’accredito sul Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore di cui al comma 2 è effettuato dall’azienda nel mese immediatamente successivo al periodo nel quale è stata resa la relativa pre- stazionedepositate nella banca, con evidenziazione sulla busta paga mensilei relativi movimenti. 6. La fruizione Per le ore di straordinario che confluiscono nella banca ore verrà corrisposta la maggiorazione onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario nelle varie modalità di esplicazione, computata sugli elementi utili al calcolo delle ore accreditate sul conto individuale ha luogo secondo due modalità: a) maggiorazioni per permessi fino a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi; b) per permessi superiori a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda con un preavviso di almeno 6 giorni lavorativi.lavoro straordinario, notturno e festivo 7. Le ore assegnate sono scomputate con relativa evidenziazione sulla busta paga del mese immediatamente successivo a quello della assegnazione stessa. 8. La richiesta relativa alla giornata immediatamente seguente un giorno festivo è accolta compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore accreditate possono essere godute anche in aggiunta ai giorni di ferie, salvo che nei periodi programmati di ferie annuali. Le richieste di ore di cui al presente articolo sono accolte nel limite del 20% dei lavora- tori che avrebbero dovuto essere sullo specifico luogo di lavoro nel giorno e nelle ore interessati; tale limite può essere elevato previo esame congiunto con i soggetti sin- dacali individuati dall’art. 1 del presente CCNL. 9. Qualora le richieste superino il limite predetto si farà riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle stesse. 10. Nel caso in cui l’applicazione della predetta percentuale determini una frazione infe- riore all’unità, viene comunque garantita una richiesta per ogni giornata. 11. Qualora da parte del dipendente non sia rispettato il termine di preavviso, le ore richie- ste sono concesse compatibilmente con le esigenze aziendali, fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi 8, 9 e 10. Le ore accreditate ai sensi del precedente comma 2 sono fruite normalmente entro il 31 dicembre di ciascun anno. Trascorso tale termine, al fine di garantirne il godimento, le ore non ancora utilizzate sono fruite nel primo semestre dell’anno solare seguente. Qualora, anche entro il predetto semestre di proroga, qualora il lavoratore non abbia goduto di tutte utilizzi le ore accreditate, quelle residue sono assegnate e fatte godere dall’azienda presenti in banca ore entro i due anni dalla maturazione le stesse verranno liquidate in busta paga. Le parti stabiliscono che in via sperimentale il secondo semestre del medesimo anno. Trascorso tale ultimo termine, le eventuali ore residue non danno luogo ad ulteriore recupero né a trattamenti compensativi, eccezion fatta lavoratore per il caso in cui, nel comples- sivo periodo di due anni, il godimento sua espressa richiesta potrà rinunciare alla monetizzazione delle ore residue sia stato precluso da infermità per malattia ovvero infortunio sul lavoro. In quest’ultimo caso le eventuali presenti in banca ore residue saranno liquidate all’interessato nel mese e non fruite e l’azienda si obbliga ad istituire in qualità di gennaio successivo al biennio, con corrispondenti quote di retribuzione globale re- lativa al precedente mese di dicembre. In entrambi i periodi semestrali di proroga, le richieste di cui al presente comma hanno la precedenza rispetto a quelle di cui al precedente comma 10. 12. In caso di cessazione del rapporto promotore un percorso formativo individuale anche durante il normale orario di lavoro, le ore accreditate non ancora utilizzate sono liquidate con la retribuzione in atto. Analogo trattamento è dovuto, da parte del- l’impresa cedente, in caso di scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione dei servizi. Nel mese di giugno e di dicembre di ogni anno, l’azienda fornisce ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente una informativa sullo stato di utilizza- zione della Banca delle ore e, in particolare, sull’attuazione di quanto stabilito dal comma 11.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Banca delle ore. (rif. art. 40 ccnl 20.09.2001) 1. E’ attribuita alla contrattazione aziendale Al fine di secondo livello mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario e supplementare, è istituita la facoltà di istituire la Banca banca delle ore e di disciplinarne integralmente il funzionamentoore, con particolare riguardo sia alla tipologia e alla quantità di ore da accreditare sia ai criteri e alle modalità di frui- zione delle stesseun conto individuale per ciascun lavoratore. 2. In assenza Nel conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di accordo collettivo aziendale che regolamenti la Banca delle oreprestazione di lavoro straordinario e supplementare, è facoltà del singolo debitamente autorizzate – con le modalità di cui al precedente articolo – e comunque entro il limite individuale annuo di 180 ore – salva l’ipotesi di cui all’art. 19, commi 8 e 9 - da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione. 3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore chiedere l’attivazione individuale della stessa per l’accredito o in retribuzione o come permessi compensativi. 4. L’Azienda rende possibile l’utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di straordinario feriale prestate oltre servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione. Il differimento è concordato tra il responsabile della struttura ed il dipendente. 5. A livello di ente sono realizzati incontri fra le 120 ore annue. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all’azienda nel mese di novembre prece- dente l’anno in cui il lavoratore intende utilizzare la Banca delle ore. L’attivazione ha la durata minima di un anno solare e si intende confermata di anno in anno se non revocata, per iscritto, entro il novembre precedente l’anno di disattivazione. Successivamente alla revoca, il lavoratore ha facoltà di rinnovare la richiesta di utilizza- zione parti finalizzati al monitoraggio dell’andamento della Banca delle ore secondo le ed all’assunzione di iniziative tese ad attuarne l’utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l’utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nel riepilogo cartaceo delle presenze/assenze. Nelle more dell’adeguamento del programma informatico di cui sopra. 3. L’azienda fornirà ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente CCNL nonché ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca predetta. 4. Relativamente alle ore accreditate in banca ore ai sensi del comma 1, spetta in ogni caso al lavoratore il pagamento delle pertinenti maggiorazioni. 5. L’accredito sul conto individuale gestione Il dipendente può prendere visione delle ore accantonate presso la struttura amministrativa di cui al comma 2 è effettuato dall’azienda nel mese immediatamente successivo al periodo nel quale è stata resa riferimento per la relativa pre- stazione, con evidenziazione sulla busta paga mensilegestione presenze/assenze. 6. La fruizione Viene prevista apposita modulistica aziendale per l’esercizio da parte del dipendente dell’opzione tra il recupero ed il pagamento delle ore accreditate sul conto individuale ha luogo secondo due modalità: a) per permessi fino a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi; b) per permessi superiori a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda con un preavviso di almeno 6 giorni lavorativimaturate. 7. Le maggiorazioni previste per le prestazioni di lavoro straordinario (diurno – notturno o festivo – notturno e festivo) recuperate vengono pagate due mesi dopo l’effettuazione del recupero, che deve risultare da apposito codice di timbratura. Con analoga tempistica si procede alla liquidazione delle ore assegnate sono scomputate con relativa evidenziazione sulla busta paga del mese immediatamente successivo a quello della assegnazione stessadi straordinario chieste in pagamento. 8. La richiesta relativa alla giornata immediatamente seguente un giorno festivo è accolta compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore accreditate possono essere godute anche in aggiunta ai giorni di ferie, salvo che nei periodi programmati di ferie annuali. Le richieste di ore di cui al presente articolo sono accolte nel limite del 20% dei lavora- tori che avrebbero dovuto essere sullo specifico luogo di lavoro nel giorno e nelle ore interessati; tale limite può essere elevato previo esame congiunto con i soggetti sin- dacali individuati dall’art. 1 del presente CCNL. 9. Qualora le richieste superino il limite predetto si farà riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle stesse. 10. Nel caso in cui l’applicazione della predetta percentuale determini una frazione infe- riore all’unità, viene comunque garantita una richiesta per ogni giornatale ore chieste in liquidazione/recupero superino il budget del CDA si procederà alla corresponsione dei compensi in proporzione tra i diversi richiedenti. 119. Qualora da parte Gli oneri derivanti dall’applicazione del dipendente non sia rispettato il termine presente articolo fanno capo al fondo determinato annualmente e di preavvisocui al precedente art. 19, le ore richie- ste sono concesse compatibilmente con le esigenze aziendali, fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi 8, 9 e comma 4. 10. Le ore accreditate ai sensi Si rinvia ad apposito separato regolamento la definizione del precedente comma 2 sono fruite normalmente entro il 31 dicembre di ciascun anno. Trascorso tale terminelavoro supplementare, al fine di garantirne il godimentononché la regolazione dell’istituto della banca delle ore, le ore non ancora utilizzate sono fruite nel primo semestre dell’anno solare seguente. Qualora, anche entro il predetto semestre di proroga, il lavoratore non abbia goduto di tutte le ore accreditate, quelle residue sono assegnate e fatte godere dall’azienda entro il secondo semestre del medesimo anno. Trascorso tale ultimo termine, le eventuali ore residue non danno luogo ad ulteriore recupero né a trattamenti compensativi, eccezion fatta per il caso in cui, nel comples- sivo periodo di due anni, il godimento delle ore residue sia stato precluso da infermità per malattia ovvero infortunio sul lavoro. In quest’ultimo caso le eventuali ore residue saranno liquidate all’interessato nel mese di gennaio successivo al biennio, con corrispondenti quote di retribuzione globale re- lativa al precedente mese di dicembre. In entrambi i periodi semestrali di proroga, le richieste di cui al presente comma hanno la precedenza rispetto a quelle di cui al precedente comma 10articolo. 12. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ore accreditate non ancora utilizzate sono liquidate con la retribuzione in atto. Analogo trattamento è dovuto, da parte del- l’impresa cedente, in caso di scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione dei servizi. Nel mese di giugno e di dicembre di ogni anno, l’azienda fornisce ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente una informativa sullo stato di utilizza- zione della Banca delle ore e, in particolare, sull’attuazione di quanto stabilito dal comma 11.

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Samples: Accordo Integrativo Locale

Banca delle ore. 1. E’ attribuita alla contrattazione aziendale di secondo livello la facoltà di istituire la Banca Ciascun lavoratore potrà far confluire in una banca individuale delle ore e le prime 32 ore annue di disciplinarne integralmente lavoro straordinario che, su richiesta dell’interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il funzionamento, con particolare riguardo sia alla tipologia e alla quantità mese in cui tali prestazioni sono state effettuate. Per dare attuazione all’accumulo di ore da accreditare sia ai criteri e alle modalità di frui- zione delle stesse. 2. In assenza di accordo collettivo aziendale che regolamenti la Banca delle ore, è facoltà del singolo il lavoratore chiedere l’attivazione individuale della stessa per l’accredito delle ore di straordinario feriale prestate oltre le 120 ore annue. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all’azienda nel dovrà dichiarare preventivamente, entro il mese di novembre prece- dente l’anno in cui il lavoratore intende utilizzare la Banca delle ore. L’attivazione ha la durata minima gennaio di un anno solare e si intende confermata di anno in anno se non revocataciascun anno, per iscritto, entro il novembre precedente l’anno la sua volontà di disattivazione. Successivamente alla revoca, il lavoratore ha facoltà di rinnovare la richiesta di utilizza- zione della Banca delle ore secondo le modalità di cui sopra. 3. L’azienda fornirà ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente CCNL nonché ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca predetta. 4. Relativamente alle ore accreditate recupero; in banca ore ai sensi del comma 1, spetta in ogni tal caso al lavoratore il pagamento delle pertinenti maggiorazioni. 5. L’accredito sul conto individuale delle ore i riposi di cui al comma 2 è effettuato dall’azienda nel mese immediatamente precedente potranno essere goduti entro l’anno solare successivo al periodo nel quale è stata resa a quello di effettuazione della prestazione straordinaria, a condizione che la relativa pre- stazione, con evidenziazione sulla busta paga mensile. 6. La fruizione delle ore accreditate sul conto individuale ha luogo secondo due modalità: a) per permessi fino a tre ore previa persona interessata ne faccia richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi; b) 48 ore, non risulti contemporaneamente assente per permessi superiori a tre ore previa richiesta scritta identico motivo più del lavoratore presentata al- l’azienda con un preavviso di almeno 6 giorni lavorativi. 73% del personale e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione alle infungibilità delle mansioni svolte. Le ore assegnate sono scomputate con relativa evidenziazione sulla busta paga del mese immediatamente successivo a quello della assegnazione stessa. 8. La richiesta relativa alla giornata immediatamente seguente un giorno festivo è accolta compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore accreditate possono essere godute anche in aggiunta ai giorni di ferie, salvo che nei periodi programmati di ferie annuali. Le richieste Non danno luogo all’accumulo di ore di cui al presente articolo sono accolte nel limite del 20% dei lavora- tori che avrebbero dovuto essere sullo specifico luogo ai due commi precedenti le ore di lavoro nel giorno straordinario prestate per manutenzione e nelle ore interessati; tale limite può essere elevato previo esame congiunto con i soggetti sin- dacali individuati dall’artinventario. 1 Inoltre confluiranno in questo istituto le giornate di permesso per ex festività – di cui all’ottavo comma dell’art. 43 Parte Generale (Giorni Festivi) del presente CCNL. 9contratto. Qualora Sono escluse da tale disposizione le richieste superino il limite predetto si farà riferimento all’ordine cronologico aziende nelle quali sia concordato un diverso utilizzo collettivo delle giornate e ore di presentazione permesso per ex festività o che le stesse vengano impiegate per l’attuazione di orari lavorativi finalizzati al maggiore utilizzo degli impianti. Con decorrenza dal 1° gennaio 2005 nella banca delle stesse. 10. Nel caso in cui l’applicazione della predetta percentuale determini una frazione infe- riore all’unità, viene comunque garantita una richiesta per ogni giornata. 11. Qualora ore – se annualmente già attivata da parte del dipendente non sia rispettato il termine di preavviso, lavoratore – confluiranno anche le ore richie- ste sono concesse compatibilmente con le esigenze aziendali, fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi 8, 9 e 10di recupero della flessibilità se non fruite in occasione del programmato recupero collettivo per comprovati impedimenti personali. Le ore accreditate ai sensi La relativa preventiva comunicazione del precedente comma 2 sono fruite normalmente entro il lavoratore sarà fatta nel periodo 1° - 30 giugno 2000. Fino al 31 dicembre di ciascun anno. Trascorso tale termine, al fine di garantirne il godimento, le ore non ancora utilizzate sono fruite nel primo semestre dell’anno solare seguente. Qualora, anche entro il predetto semestre di proroga, il lavoratore non abbia goduto di tutte le ore accreditate, quelle residue sono assegnate e fatte godere dall’azienda entro il secondo semestre del medesimo anno. Trascorso tale ultimo termine, le eventuali ore residue non danno luogo ad ulteriore recupero né a trattamenti compensativi, eccezion fatta per il caso 2000 resta in cui, nel comples- sivo periodo di due anni, il godimento delle ore residue sia stato precluso da infermità per malattia ovvero infortunio sul lavoro. In quest’ultimo caso le eventuali ore residue saranno liquidate all’interessato nel mese di gennaio successivo al biennio, con corrispondenti quote di retribuzione globale re- lativa al precedente mese di dicembre. In entrambi i periodi semestrali di proroga, le richieste vigore la disposizione di cui all’art. 34, del CCNL 1995 in relazione al presente comma hanno la precedenza rispetto a quelle godimento individuale di cui al precedente comma 10tre giornate di permesso per ex festività o per riduzione di orario. 12. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ore accreditate non ancora utilizzate sono liquidate con la retribuzione in atto. Analogo trattamento è dovuto, da parte del- l’impresa cedente, in caso di scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione dei servizi. Nel mese di giugno e di dicembre di ogni anno, l’azienda fornisce ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente una informativa sullo stato di utilizza- zione della Banca delle ore e, in particolare, sull’attuazione di quanto stabilito dal comma 11.

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Banca delle ore. L’istituzione della banca è entrata in vigore a far data 1° gennaio 2001. E’ attribuita alla contrattazione aziendale di secondo livello la facoltà di istituire la Banca delle ore e di disciplinarne integralmente il funzionamento, con particolare riguardo sia alla tipologia e alla quantità Per dare attuazione all’accumulo di ore da accreditare sia ai criteri e alle modalità di frui- zione delle stesse. 2. In assenza di accordo collettivo aziendale che regolamenti la Banca delle ore, è facoltà del singolo lavoratore chiedere l’attivazione individuale della stessa per l’accredito delle ore di straordinario feriale prestate oltre le 120 ore annue. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all’azienda nel mese di novembre prece- dente l’anno in cui il lavoratore intende utilizzare la Banca delle ore. L’attivazione ha la durata minima di un anno solare e si intende confermata di anno in anno se non revocata, per iscritto, entro il novembre precedente l’anno di disattivazione. Successivamente alla revocapresente articolo, il lavoratore ha facoltà dovrà esprimere la sua volontà di rinnovare recupero con apposita dichiarazione scritta, che sarà valida fino a disdetta. Ciascun lavoratore potrà far confluire in una “Banca individuale delle ore” le prime 32 40 ore annue di lavoro straordinario / supplementare (part-time) che, su richiesta dell’interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che saranno corrisposte con la richiesta retribuzione afferente il mese in cui tali prestazioni sono state effettuate. Inoltre confluiranno nella “Banca ore individuale” le quattro giornate complessive di utilizza- zione della Banca delle ore secondo le modalità permesso per ex festività di cui sopra. 3all’art. L’azienda fornirà ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 44 (giorni festivi - punto “D”) del presente CCNL nonché ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative ccnl. I riposi accantonati potranno essere goduti entro l’anno solare successivo a quello di effettuazione della Banca predetta. 4. Relativamente alle ore accreditate in banca ore ai sensi del comma 1prestazione straordinaria o della maturazione delle ex festività, spetta in ogni caso al lavoratore il pagamento delle pertinenti maggiorazioni. 5. L’accredito sul conto individuale delle ore di cui al comma 2 è effettuato dall’azienda nel mese immediatamente successivo al periodo nel quale è stata resa a condizione che la relativa pre- stazione, con evidenziazione sulla busta paga mensile. 6. La fruizione delle ore accreditate sul conto individuale ha luogo secondo due modalità: a) per permessi fino a tre ore previa persona interessata ne faccia richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi; b) 48 ore, non risulti contemporaneamente assente per permessi superiori a tre ore previa richiesta scritta identico motivo più del lavoratore presentata al- l’azienda con un preavviso di almeno 6 giorni lavorativi. 73% del personale e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione alle infungibilità delle mansioni svolte. Le ore assegnate sono scomputate con relativa evidenziazione sulla busta paga del mese immediatamente successivo a quello della assegnazione stessa. 8. La richiesta relativa alla giornata immediatamente seguente un giorno festivo è accolta compatibilmente con Non danno luogo all’accumulo le esigenze di servizio. Le ore accreditate possono essere godute anche in aggiunta ai giorni di ferie, salvo che nei periodi programmati di ferie annuali. Le richieste di ore di cui lavoro straordinario prestate per manuten- zione e inventario. Sono altresì escluse dall’accumulo le aziende nelle quali sia stato concordato un diverso utilizzo collettivo delle giornate di permesso per ex festività e che tali ore siano impiegate per l’attuazione di orari lavorativi finalizzati al presente articolo sono accolte nel limite del 20% dei lavora- tori che avrebbero dovuto essere sullo specifico luogo di lavoro nel giorno e nelle maggiore utilizzo degli impianti. Con decorrenza dal 1° gennaio 2005 nella banca delle ore interessati; tale limite può essere elevato previo esame congiunto con i soggetti sin- dacali individuati dall’art. 1 del presente CCNL. 9. Qualora le richieste superino il limite predetto si farà riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle stesse. 10. Nel caso in cui l’applicazione della predetta percentuale determini una frazione infe- riore all’unità, viene comunque garantita una richiesta per ogni giornata. 11. Qualora – se già attivata da parte del dipendente non sia rispettato il termine di preavviso, lavoratore – confluiranno anche le ore richie- ste sono concesse compatibilmente con le esigenze aziendali, fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi 8, 9 e 10. Le ore accreditate ai sensi di recupero della flessibilità se non frui- te in occasione del precedente comma 2 sono fruite normalmente entro il 31 dicembre di ciascun anno. Trascorso tale termine, al fine di garantirne il godimento, le ore non ancora utilizzate sono fruite nel primo semestre dell’anno solare seguente. Qualora, anche entro il predetto semestre di proroga, il lavoratore non abbia goduto di tutte le ore accreditate, quelle residue sono assegnate e fatte godere dall’azienda entro il secondo semestre del medesimo anno. Trascorso tale ultimo termine, le eventuali ore residue non danno luogo ad ulteriore programmato recupero né a trattamenti compensativi, eccezion fatta collettivo per il caso in cui, nel comples- sivo periodo di due anni, il godimento delle ore residue sia stato precluso da infermità per malattia ovvero infortunio sul lavoro. In quest’ultimo caso le eventuali ore residue saranno liquidate all’interessato nel mese di gennaio successivo al biennio, con corrispondenti quote di retribuzione globale re- lativa al precedente mese di dicembre. In entrambi i periodi semestrali di proroga, le richieste di cui al presente comma hanno la precedenza rispetto a quelle di cui al precedente comma 10comprovati impedimenti personali. 12. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ore accreditate non ancora utilizzate sono liquidate con la retribuzione in atto. Analogo trattamento è dovuto, da parte del- l’impresa cedente, in caso di scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione dei servizi. Nel mese di giugno e di dicembre di ogni anno, l’azienda fornisce ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente una informativa sullo stato di utilizza- zione della Banca delle ore e, in particolare, sull’attuazione di quanto stabilito dal comma 11.

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Banca delle ore. 1. E’ attribuita alla contrattazione aziendale di secondo livello istituita la facoltà di istituire la Banca banca delle ore, attraverso l'accantonamento delle ore e di disciplinarne integralmente il funzionamento, con particolare riguardo sia alla tipologia e alla quantità lavoro straordinario di ore da accreditare sia ai criteri e alle modalità di frui- zione delle stessecui all'articolo 47. 2. In assenza L'accantonamento, per le ore dalla cinquantunesima alla centocinquantesima, avverrà su formale richiesta del lavoratore. La richiesta deve avvenire nel mese in cui si è svolta la prestazione di accordo collettivo aziendale che regolamenti la Banca delle ore, è facoltà del singolo lavoratore chiedere l’attivazione individuale della stessa per l’accredito lavoro straordinario. 3. L'accantonamento delle ore di straordinario feriale prestate oltre eccedenti le 120 ore annue. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all’azienda nel mese di novembre prece- dente l’anno 150 (centocinquanta) avverrà in cui il lavoratore intende utilizzare la Banca delle ore. L’attivazione ha la durata minima di un anno solare e si intende confermata di anno in anno se non revocata, per iscritto, entro il novembre precedente l’anno di disattivazione. Successivamente alla revoca, il lavoratore ha facoltà di rinnovare la richiesta di utilizza- zione della Banca delle ore secondo le modalità di cui sopra. 3. L’azienda fornirà ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente CCNL nonché ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca predettamaniera automatica. 4. Relativamente alle Le ore accreditate accantonate in banca ore ai sensi resteranno a disposizione del comma 1, spetta in ogni caso al lavoratore il pagamento delle pertinenti maggiorazionidipendente per l'anno di maturazione e per quello successivo. 5. L’accredito sul conto individuale delle Le ore accantonate in banca ore potranno essere usufruite dal lavoratore come permessi retribuiti individuali, anche a gruppi di cui al comma 2 è effettuato dall’azienda nel mese immediatamente successivo al periodo nel quale è stata resa la relativa pre- stazioneminimo 4 ore, facendone richiesta con evidenziazione sulla busta paga mensilealmeno quindici giorni di preavviso. 6. La fruizione delle ore accreditate sul conto individuale ha luogo secondo due modalità: a) Le richieste saranno accolte compatibilmente con le esigenze dell’Organizzazione purché, per permessi fino a tre ore previa richiesta scritta lo stesso periodo temporale, non ne siano state presentate per un numero lavoratori superiori al 10% del lavoratore presentata al- l’azienda con personale in servizio o anche da un preavviso solo dipendente nelle organizzazioni che occupano meno di almeno 3 giorni lavorativi; b) per permessi superiori a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda con un preavviso di almeno 6 giorni lavorativi10 dipendenti. 7. Le ore assegnate sono scomputate con relativa evidenziazione sulla busta paga In caso di richieste eccedenti il suddetto limite del mese immediatamente successivo a quello 10% vale il criterio cronologico della assegnazione stessapresentazione delle domande. 8. La lavoratrice e il lavoratore escluso ha diritto a ripresentare la sua richiesta relativa alla giornata immediatamente seguente per un giorno festivo è accolta compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore accreditate possono essere godute anche in aggiunta ai giorni di ferie, salvo che nei periodi programmati di ferie annuali. Le richieste di ore di cui al presente articolo sono accolte nel limite del 20% dei lavora- tori che avrebbero dovuto essere sullo specifico luogo di lavoro nel giorno e nelle ore interessati; tale limite può essere elevato previo esame congiunto con i soggetti sin- dacali individuati dall’art. 1 del presente CCNLperiodo diverso. 9. Qualora le Le ore richieste, e non godute per motivate esigenze organizzative, saranno pagate dalle Organizzazioni su richiesta del dipendente, solo nel caso in cui vengano opposti due rifiuti ad altrettante richieste superino formulate, rispettando i termini e il limite predetto si farà riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle stessepreavviso indicati. 10. Nel caso in cui l’applicazione Le parti firmatarie il presente CCNL si impegnano a verificare, dodici mesi dopo la stipula, l'effettivo andamento della predetta percentuale determini una frazione infe- riore all’unità, viene comunque garantita una richiesta per ogni giornatabanca delle ore. 11. Qualora da parte del dipendente non sia rispettato il termine di preavviso, le ore richie- ste sono concesse compatibilmente con le esigenze aziendali, fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi 8, 9 e 10. Le ore accreditate ai sensi del precedente comma 2 sono fruite normalmente entro il 31 dicembre di ciascun anno. Trascorso tale termine, al fine di garantirne il godimento, le ore non ancora utilizzate sono fruite nel primo semestre dell’anno solare seguente. Qualora, anche entro il predetto semestre di proroga, il lavoratore non abbia goduto di tutte le ore accreditate, quelle residue sono assegnate e fatte godere dall’azienda entro il secondo semestre del medesimo anno. Trascorso tale ultimo termine, le eventuali ore residue non danno luogo ad ulteriore recupero né a trattamenti compensativi, eccezion fatta per il caso in cui, nel comples- sivo periodo di due anni, il godimento delle ore residue sia stato precluso da infermità per malattia ovvero infortunio sul lavoro. In quest’ultimo caso le eventuali ore residue saranno liquidate all’interessato nel mese di gennaio successivo al biennio, con corrispondenti quote di retribuzione globale re- lativa al precedente mese di dicembre. In entrambi i periodi semestrali di proroga, le richieste di cui al presente comma hanno la precedenza rispetto a quelle di cui al precedente comma 10. 12. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ore accreditate non ancora utilizzate sono liquidate con la retribuzione in atto. Analogo trattamento è dovuto, da parte del- l’impresa cedente, in caso di scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione dei servizi. Nel mese di giugno e di dicembre di ogni anno, l’azienda fornisce ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente una informativa sullo stato di utilizza- zione della Banca delle ore e, in particolare, sull’attuazione di quanto stabilito dal comma 11.

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Banca delle ore. 1. E’ attribuita alla contrattazione aziendale Si concorda che il recupero delle prestazioni aggiuntive (straordinario) e dell’eventuale riduzione orario (23 ore annue) possa essere usufruito, sotto forma di secondo livello la facoltà di istituire la Banca delle ore e di disciplinarne integralmente il funzionamentopermesso retribuito frazionabile, con particolare riguardo sia alla tipologia un limite minimo di mezz’ora. Per la sola riduzione oraria (maturando questa pro quota mensile) si conviene che: ♦ il predetto recupero debba avvenire entro e alla quantità non oltre il mese di ore da accreditare sia ai criteri e alle dicembre dell’anno di maturazione, con le stesse modalità di frui- zione delle stesse. 2preavviso fissare dal CCNL all’art.127. In assenza di accordo collettivo aziendale che regolamenti la Banca delle ore, è facoltà del singolo lavoratore chiedere l’attivazione individuale della stessa per l’accredito delle ore di straordinario feriale prestate oltre le 120 ore annue. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all’azienda nel mese di novembre prece- dente l’anno caso in cui il lavoratore intende utilizzare lavoratore, entro i termini suindicati, non esercita il diritto di richiedere per iscritto tale recupero, questo inderogabilmente viene a decadere. Le prime 27 ore di prestazioni aggiuntive danno diritto ad un recupero obbligatorio che deve essere effettuato non oltre 10 mesi dall’effettivo espletamento della prestazione aggiuntiva, pena la Banca sua decadenza. Si conviene che, esclusivamente per i contratti di durata inferiore all’anno sia possibile, al termine del rapporto monetizzare, sulla base della sola retribuzione oraria, le ore che il lavoratore, in considerazione del periodo limitato del contratto e delle sue caratteristiche, non sia riuscito a recuperare interamente. Si concorda inoltre per ragioni di equità, che in banca delle ore debbono confluire esclusivamente le prestazioni aggiuntive che avrebbero dato diritto ad un compenso come lavoro straordinario calcolato sulla base della retribuzione oraria maggiorata del 25%. Se il lavoro straordinario è quindi compiuto il sabato o il lunedì, qualora l’orario settimanale sia distribuito da lunedì a venerdì o da martedì a sabato, la maggiorazione dovuta è del 30% e tale prestazione non rientra il banca delle ore. L’attivazione ha Così pure il lavoro eventualmente compiuto in ore notturne comprese tra le 22:00 e le 06:00 darà diritto al compenso per lavoro straordinario con la durata minima di un anno solare relativa maggiorazione del 65% e si intende confermata di anno non entrerà in anno se non revocatabanca delle ore. Il lavoro chiesto nel giorno destinato al riposo settimanale (domenica) da diritto sempre a riposo compensativo in altro giorno oltre, per iscrittoa scelta del lavoratore, entro il novembre precedente l’anno di disattivazione. Successivamente alla revoca, il lavoratore ha facoltà di rinnovare la richiesta di utilizza- zione della Banca all’ulteriore recupero in banca delle ore secondo le modalità o al pagamento delle ore con la maggiorazione del 25%. Nel caso di cui sopra. 3. L’azienda fornirà ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente CCNL nonché ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca predetta. 4. Relativamente alle ore accreditate promozione a quadro direttivo in corso d’anno, si deve procedere alla liquidazione delle eventuali prestazioni aggiuntive in banca ore ai sensi del comma 1, spetta in ogni caso al lavoratore il pagamento delle pertinenti maggiorazioni. 5. L’accredito sul conto individuale delle ore di cui al comma 2 è effettuato dall’azienda nel mese immediatamente successivo al periodo nel quale è stata resa la relativa pre- stazione, con evidenziazione sulla busta paga mensile. 6ancora da recuperare. La fruizione delle ore accreditate sul conto individuale ha luogo secondo due modalità: a) per permessi riduzione oraria maturata fino alla data di passaggio alla categoria dei quadri direttivi e non goduta, può essere, a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi; b) per permessi superiori a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda con un preavviso di almeno 6 giorni lavorativilavoratore, liquidata o trasformata in ferie da usufruire. 7. Le ore assegnate sono scomputate con relativa evidenziazione sulla busta paga del mese immediatamente successivo a quello della assegnazione stessa. 8. La richiesta relativa alla giornata immediatamente seguente un giorno festivo è accolta compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore accreditate possono essere godute anche in aggiunta ai giorni di ferie, salvo che nei periodi programmati di ferie annuali. Le richieste di ore di cui al presente articolo sono accolte nel limite del 20% dei lavora- tori che avrebbero dovuto essere sullo specifico luogo di lavoro nel giorno e nelle ore interessati; tale limite può essere elevato previo esame congiunto con i soggetti sin- dacali individuati dall’art. 1 del presente CCNL. 9. Qualora le richieste superino il limite predetto si farà riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle stesse. 10. Nel caso in cui l’applicazione della predetta percentuale determini una frazione infe- riore all’unità, viene comunque garantita una richiesta per ogni giornata. 11. Qualora da parte del dipendente non sia rispettato il termine di preavviso, le ore richie- ste sono concesse compatibilmente con le esigenze aziendali, fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi 8, 9 e 10. Le ore accreditate ai sensi del precedente comma 2 sono fruite normalmente entro il 31 dicembre di ciascun anno. Trascorso tale termine, al fine di garantirne il godimento, le ore non ancora utilizzate sono fruite nel primo semestre dell’anno solare seguente. Qualora, anche entro il predetto semestre di proroga, il lavoratore non abbia goduto di tutte le ore accreditate, quelle residue sono assegnate e fatte godere dall’azienda entro il secondo semestre del medesimo anno. Trascorso tale ultimo termine, le eventuali ore residue non danno luogo ad ulteriore recupero né a trattamenti compensativi, eccezion fatta per il caso in cui, nel comples- sivo periodo di due anni, il godimento delle ore residue sia stato precluso da infermità per malattia ovvero infortunio sul lavoro. In quest’ultimo caso le eventuali ore residue saranno liquidate all’interessato nel mese di gennaio successivo al biennio, con corrispondenti quote di retribuzione globale re- lativa al precedente mese di dicembre. In entrambi i periodi semestrali di proroga, le richieste di cui al presente comma hanno la precedenza rispetto a quelle di cui al precedente comma 10. 12. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ore accreditate non ancora utilizzate sono liquidate con la retribuzione in atto. Analogo trattamento è dovuto, da parte del- l’impresa cedente, in caso di scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione dei servizi. Nel mese di giugno e di dicembre di ogni anno, l’azienda fornisce ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente una informativa sullo stato di utilizza- zione della Banca delle ore e, in particolare, sull’attuazione di quanto stabilito dal comma 11.

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Samples: Contratto Regionale Di Secondo Livello

Banca delle ore. 1. E’ attribuita alla contrattazione aziendale di secondo livello la facoltà di istituire la Banca Ciascun lavoratore potrà far confluire in una banca individuale delle ore e le prime 32 ore annue di disciplinarne integralmente lavoro straordinario che, su richiesta dell'interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il funzionamento, con particolare riguardo sia alla tipologia e alla quantità di ore da accreditare sia ai criteri e alle modalità di frui- zione delle stesse. 2. In assenza di accordo collettivo aziendale che regolamenti la Banca delle ore, è facoltà del singolo lavoratore chiedere l’attivazione individuale della stessa per l’accredito delle ore di straordinario feriale prestate oltre le 120 ore annue. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all’azienda nel mese di novembre prece- dente l’anno in cui il lavoratore intende utilizzare la Banca delle tali prestazioni sono state effettuate. Per dare attuazione all'accumulo di ore. L’attivazione ha la durata minima di un anno solare e si intende confermata di anno in anno se non revocata, per iscritto, entro il novembre precedente l’anno di disattivazione. Successivamente alla revoca, il lavoratore ha facoltà dovrà esprimere la sua volontà di rinnovare la richiesta di utilizza- zione della Banca delle ore secondo le modalità di cui sopra. 3recupero con apposita dichiarazione scritta, che sarà valida fino a disdetta. L’azienda fornirà ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente CCNL nonché ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca predetta. 4. Relativamente alle ore accreditate in banca ore ai sensi del comma 1, spetta in ogni In tal caso al lavoratore il pagamento delle pertinenti maggiorazioni. 5. L’accredito sul conto individuale delle ore i riposi di cui al comma 2 è effettuato dall’azienda nel mese immediatamente precedente potranno essere goduti entro l'anno successivo al periodo nel quale è stata resa a quello di effettuazione della prestazione straordinaria, a condizione che la relativa pre- stazione, con evidenziazione sulla busta paga mensile. 6. La fruizione delle ore accreditate sul conto individuale ha luogo secondo due modalità: a) per permessi fino a tre ore previa persona interessata ne faccia richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi; b) 48 ore, non risulti contemporaneamente assente per permessi superiori a tre ore previa richiesta scritta identico motivo più del lavoratore presentata al- l’azienda con un preavviso di almeno 6 giorni lavorativi. 73% del personale e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione alla infungibilità delle mansioni svolte. Le ore assegnate sono scomputate con relativa evidenziazione sulla busta paga del mese immediatamente successivo a quello della assegnazione stessa. 8I riposi non fruiti entro il suddetto termine potranno essere monetizzati. La richiesta relativa alla giornata immediatamente seguente un giorno festivo è accolta compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore accreditate possono essere godute anche in aggiunta ai giorni di ferie, salvo che nei periodi programmati di ferie annuali. Le richieste Non danno luogo all'accumulo di ore di cui al presente articolo sono accolte nel limite del 20% dei lavora- tori che avrebbero dovuto essere sullo specifico luogo ai due commi precedenti le ore di lavoro nel giorno straordinario prestate per manutenzione e nelle ore interessati; tale limite può essere elevato previo esame congiunto con i soggetti sin- dacali individuati dall’artinventario. 1 Inoltre confluiranno in questo istituto le giornate di permesso per ex festività - di cui al punto 2 degli artt. 90, 97, 106 "Giorni festivi - Riposo settimanale" del presente CCNL. 9contratto. Qualora Sono escluse da tale disposizione le richieste superino il limite predetto si farà riferimento all’ordine cronologico aziende nelle quali sia concordato un diverso utilizzo collettivo delle giornate e ore di presentazione permesso per ex festività o nelle quali le stesse giornate o ore vengano impiegate per l'attuazione di orari lavorativi finalizzati al maggiore utilizzo degli impianti. Nella banca delle stesse. 10. Nel caso in cui l’applicazione della predetta percentuale determini una frazione infe- riore all’unità, viene comunque garantita una richiesta per ogni giornata. 11. Qualora ore - se già attivata da parte del dipendente non sia rispettato il termine di preavviso, lavoratore - confluiranno anche le ore richie- ste sono concesse compatibilmente con le esigenze aziendali, fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi 8, 9 e 10di recupero della flessibilità se non fruite in occasione del programmato recupero collettivo per comprovati impedimenti personali. Le ore accreditate ai sensi del precedente comma 2 sono fruite normalmente entro il 31 dicembre di ciascun anno. Trascorso tale termine, al fine di garantirne il godimento, le ore non ancora utilizzate sono fruite nel primo semestre dell’anno solare seguente. Qualora, anche entro il predetto semestre di proroga, il lavoratore non abbia goduto di tutte le ore accreditate, quelle residue sono assegnate e fatte godere dall’azienda entro il secondo semestre del medesimo anno. Trascorso tale ultimo termine, le eventuali ore residue non danno luogo ad ulteriore recupero né a trattamenti compensativi, eccezion fatta per il caso in cui, nel comples- sivo periodo di due anni, il godimento delle ore residue sia stato precluso da infermità per malattia ovvero infortunio sul lavoro. In quest’ultimo caso le eventuali ore residue saranno liquidate all’interessato nel mese di Tale disposizione troverà applicazione dal 1º gennaio successivo al biennio, con corrispondenti quote di retribuzione globale re- lativa al precedente mese di dicembre. In entrambi i periodi semestrali di proroga, le richieste di cui al presente comma hanno la precedenza rispetto a quelle di cui al precedente comma 102005. 12. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ore accreditate non ancora utilizzate sono liquidate con la retribuzione in atto. Analogo trattamento è dovuto, da parte del- l’impresa cedente, in caso di scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione dei servizi. Nel mese di giugno e di dicembre di ogni anno, l’azienda fornisce ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente una informativa sullo stato di utilizza- zione della Banca delle ore e, in particolare, sull’attuazione di quanto stabilito dal comma 11.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Banca delle ore. 1) In applicazione dell’art. E’ attribuita alla contrattazione aziendale 38 bis del CCNL del 14.9.2000 e al fine di secondo livello la facoltà mettere i lavoratori in grado di istituire fruire, in modo retribuito o come ri- posi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario è istitui- ta la Banca delle ore e di disciplinarne integralmente il funzionamento, con particolare riguardo sia alla tipologia e alla quantità di ore da accreditare sia ai criteri e alle modalità di frui- zione delle stesseOre che prevede un conto orario individuale per ciascun lavoratore. 2) Fermo restando il limite massimo individuale di cui all’art. In assenza di accordo collettivo aziendale che regolamenti la Banca delle ore29 c. 1, è facoltà del singolo lavoratore chiedere l’attivazione individuale della stessa per l’accredito nel conto delle ore di straordinario feriale prestate oltre le 120 ore annue. La confluiscono, su richiesta deve essere inoltrata per iscritto all’azienda nel mese di novembre prece- dente l’anno in cui il lavoratore intende utilizzare la Banca delle ore. L’attivazione ha la durata minima di un anno solare e si intende confermata di anno in anno se non revocata, per iscritto, entro il novembre precedente l’anno di disattivazione. Successivamente alla revoca, il lavoratore ha facoltà di rinnovare la richiesta di utilizza- zione della Banca delle ore secondo le modalità di cui sopra. 3. L’azienda fornirà ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente CCNL nonché ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca predetta. 4. Relativamente alle ore accreditate in banca ore ai sensi del comma 1, spetta in ogni caso al lavoratore il pagamento delle pertinenti maggiorazioni. 5. L’accredito sul conto individuale delle ore di cui al comma 2 è effettuato dall’azienda nel mese immediatamente successivo al periodo nel quale è stata resa la relativa pre- stazione, con evidenziazione sulla busta paga mensile. 6. La fruizione delle ore accreditate sul conto individuale ha luogo secondo due modalità: a) per permessi fino a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi; b) per permessi superiori a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda con un preavviso di almeno 6 giorni lavorativi. 7. Le ore assegnate sono scomputate con relativa evidenziazione sulla busta paga del mese immediatamente successivo a quello della assegnazione stessa. 8. La richiesta relativa alla giornata immediatamente seguente un giorno festivo è accolta compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore accreditate possono essere godute anche in aggiunta ai giorni di ferie, salvo che nei periodi programmati di ferie annuali. Le richieste di ore di cui al presente articolo sono accolte nel limite del 20% dei lavora- tori che avrebbero dovuto essere sullo specifico luogo di lavoro nel giorno e nelle ore interessati; tale limite può essere elevato previo esame congiunto con i soggetti sin- dacali individuati dall’art. 1 del presente CCNL. 9. Qualora le richieste superino il limite predetto si farà riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle stesse. 10. Nel caso in cui l’applicazione della predetta percentuale determini una frazione infe- riore all’unità, viene comunque garantita una richiesta per ogni giornata. 11. Qualora da parte del dipendente non sia rispettato il termine di preavvisodipendente, le ore richie- ste sono concesse compatibilmente con le esigenze aziendalidi prestazione di lavoro straordinario, fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi 8debitamente autorizzate, 9 e 10. Le ore accreditate ai sensi del precedente comma 2 sono fruite normalmente nel limite annuo di 60, da utilizzarsi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di ciascun anno. Trascorso tale terminematurazione, al fine fatta salva l'esigenza di garantirne servizio o l’assenza per astensione obbligatoria per maternità, congedo pa- rentale, infortunio, malattie che si protraggano oltre i 30 giorni, a- spettative sindacali e di ulteriori assenze, previste da specifiche norme di legge che ne prorogano il godimentotermine di fruizione. 3) Le prestazioni di lavoro straordinario prestato in occasione di con- sultazioni elettorali e referendarie e quelle per calamità naturali o eventi straordinari non confluiscono nella B.d.O. 4) La B.d.O. offre la possibilità di utilizzare, previa adeguata pro- grammazione e tenuto conto delle esigenze tecniche e organizzative dei servizi, le ore non ancora utilizzate sono fruite nel primo semestre dell’anno solare seguenteaccantonate con una successiva fruizione su ba- se oraria, ovvero a giornate per esigenze familiari o personali ovve- ro per attività formative ad iniziativa individuale. 5) Nel rispetto della funzionalità del servizio/ufficio, il personale dovrà –mensilmente - comunicare al proprio Direttore di Area/Direzione le prestazioni di lavoro straordinario autorizzate, da accantonare nei propri conti individuali della B.d.O. e da cui attingere per i suc- cessivi riposi e di quelle per cui invece è richiesto il pagamento. 6) I dipendenti che usufruiranno della B.d.O. hanno comunque diritto al pagamento della maggiorazione di cui all’art. Qualora38 del CCNL 15/09/2000, anche entro il predetto semestre mese successivo alla data di proroga, il lavoratore non abbia goduto di tutte le ore accreditate, quelle residue sono assegnate e fatte godere dall’azienda entro il secondo semestre del medesimo anno. Trascorso tale ultimo termine, le eventuali ore residue non danno luogo ad ulteriore recupero né a trattamenti compensativi, eccezion fatta per il caso in cui, nel comples- sivo periodo di due anni, il godimento delle ore residue sia stato precluso da infermità per malattia ovvero infortunio sul lavoro. In quest’ultimo caso le eventuali ore residue saranno liquidate all’interessato nel mese di gennaio successivo al biennio, con corrispondenti quote di retribuzione globale re- lativa al precedente mese di dicembre. In entrambi i periodi semestrali di proroga, le richieste di cui al presente comma hanno la precedenza rispetto a quelle di cui al precedente comma 10effettuazione del- lo straordinario. 12. In caso 7) Mensilmente, sulla busta paga, verrà aggiornato ad ogni lavoratore il prospetto relativo alle ore accantonate nella Banca delle Ore, te- nuto conto dello straordinario effettuato, di cessazione del rapporto di lavoro, le ore accreditate non ancora utilizzate sono liquidate con la retribuzione in atto. Analogo trattamento è dovuto, da parte del- l’impresa cedente, in caso di scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione dei servizi. Nel mese di giugno quello recuperato e di dicembre di ogni anno, l’azienda fornisce ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente una informativa sullo stato di utilizza- zione della Banca delle ore e, quello messo in particolare, sull’attuazione di quanto stabilito dal comma 11pagamento.

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

Banca delle ore. 1. E’ attribuita alla contrattazione aziendale Viene riportato qui di secondo livello la facoltà di istituire seguito l’Accordo stipulato in data 16 Novembre 2005. a) la Banca delle Ore entrerà in vigore il 01/12/2005 e il conteggio delle ore e partirà da tale data per concludersi il 30/11 di disciplinarne integralmente ogni anno; b) Sono soggetti alla Banca delle Ore tutti i dipendenti che effettuano lavoro straordinario o lavoro supplementare; c) Entro il funzionamento31/12/2005, con particolare riguardo sia ogni dipendente soggetto alla tipologia e Banca delle Ore comunicherà per iscritto alla quantità Direzione Risorse Umane se intende aderire o meno alla suddetta Banca. Per il personale che dichiarerà la propria intenzione di aderire, tutte le ore da accreditare sia ai criteri e alle modalità di frui- zione lavoro straordinario feriale o lavoro supplementare autorizzate ed effettuate confluiranno nella Banca delle stesseOre. Al personale che dichiarerà di non aderire continuerà a venire corrisposto il trattamento economico così come previsto dal vigente CCNL. Il personale potrà modificare la propria posizione entro l’Ottobre di ogni anno, mediante comunicazione scritta alla Direzione Risorse Umane. In mancanza di tale comunicazione verrà osservato il regime dell’anno precedente. 2. In assenza di accordo collettivo aziendale che regolamenti la Banca delle ore, è facoltà del singolo lavoratore chiedere l’attivazione individuale della stessa per l’accredito delle d) Le ore di straordinario feriale prestate oltre festivo o notturno del personale che avrà deciso di aderire alla Banca delle Ore saranno compensate con una maggiorazione oraria pari a quella prevista dagli artt. 110, 111 e 112 CCNL 18/07/2003 (rispettivamente 30% e 45% corrispondenti ad un totale di 78 e 87 minuti). e) le 120 ore annueaccumulate nella Banca delle Ore potranno essere recuperate nel periodo 1° Gennaio – 31 Dicembre di ogni anno. f) Con la retribuzione del mese di Gennaio di ogni anno verranno liquidate, senza alcuna maggiorazione ed in base alla paga oraria in vigore, le ore accantonate nell’anno precedente e non fruite entro il mese di Dicembre; g) il dipendente potrà usufruire del recupero delle ore maturate in misura minima di mezz’ora; h) il recupero potrà avvenire dal mese solare successivo a quello di maturazione; i) a parziale deroga dell’art. 115 CCNL 18/07/2003 - per il solo personale che effettua orario supplementare - l’utilizzo delle ore accumulate dovrà comunque sempre essere concordato tra l’Azienda e l’interessato anche se le ore saranno fruite dopo cinque mesi dalla maturazione del relativo diritto; j) si precisa che, qualora il dipendente decidesse di usufruire del recupero orario il Venerdì, saranno addebitate alla Banca Ore cinque ore per i primi cinque Venerdì, (mentre per gli eventuali restanti Venerdì saranno addebitate alla Banca Ore 8 ore) e qualora il dipendente decidesse di usufruire del recupero orario un giorno semifestivo, saranno addebitate alla Banca Ore tre ore e mezza; k) resta fermo quanto stabilito dall’Art. 18 del C.I.A. – Xxxxxx xxxxxxxxxx e quanto stabilito dall’ Art. 22 del C.I.A. – Permessi. La richiesta presente normativa deve essere inoltrata intendersi a carattere sperimentale e le Parti si impegnano fin d’ora ad incontrarsi per iscritto all’azienda nel mese esaminare e risolvere di novembre prece- dente l’anno in cui il lavoratore intende utilizzare la Banca comune accordo eventuali problematiche che emergessero dall’applicazione pratica delle ore. L’attivazione ha la durata minima di un anno solare e si intende confermata di anno in anno se non revocata, per iscritto, entro il novembre precedente l’anno di disattivazione. Successivamente alla revoca, il lavoratore ha facoltà di rinnovare la richiesta di utilizza- zione della Banca delle ore secondo le modalità regole di cui sopra. 3. L’azienda fornirà ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente CCNL nonché ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca predetta. 4. Relativamente alle ore accreditate in banca ore ai sensi del comma 1, spetta in ogni caso al lavoratore il pagamento delle pertinenti maggiorazioni. 5. L’accredito sul conto individuale delle ore di cui al comma 2 è effettuato dall’azienda nel mese immediatamente successivo al periodo nel quale è stata resa la relativa pre- stazione, con evidenziazione sulla busta paga mensile. 6. La fruizione delle ore accreditate sul conto individuale ha luogo secondo due modalità: a) per permessi fino a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi; b) per permessi superiori a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda con un preavviso di almeno 6 giorni lavorativi. 7. Le ore assegnate sono scomputate con relativa evidenziazione sulla busta paga del mese immediatamente successivo a quello della assegnazione stessa. 8. La richiesta relativa alla giornata immediatamente seguente un giorno festivo è accolta compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore accreditate possono essere godute anche in aggiunta ai giorni di ferie, salvo che nei periodi programmati di ferie annuali. Le richieste di ore di cui al presente articolo sono accolte nel limite del 20% dei lavora- tori che avrebbero dovuto essere sullo specifico luogo di lavoro nel giorno e nelle ore interessati; tale limite può essere elevato previo esame congiunto con i soggetti sin- dacali individuati dall’art. 1 del presente CCNL. 9. Qualora le richieste superino il limite predetto si farà riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle stesse. 10. Nel caso in cui l’applicazione della predetta percentuale determini una frazione infe- riore all’unità, viene comunque garantita una richiesta per ogni giornata. 11. Qualora da parte del dipendente non sia rispettato il termine di preavviso, le ore richie- ste sono concesse compatibilmente con le esigenze aziendali, fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi 8, 9 e 10. Le ore accreditate ai sensi del precedente comma 2 sono fruite normalmente entro il 31 dicembre di ciascun anno. Trascorso tale termine, al fine di garantirne il godimento, le ore non ancora utilizzate sono fruite nel primo semestre dell’anno solare seguente. Qualora, anche entro il predetto semestre di proroga, il lavoratore non abbia goduto di tutte le ore accreditate, quelle residue sono assegnate e fatte godere dall’azienda entro il secondo semestre del medesimo anno. Trascorso tale ultimo termine, le eventuali ore residue non danno luogo ad ulteriore recupero né a trattamenti compensativi, eccezion fatta per il caso in cui, nel comples- sivo periodo di due anni, il godimento delle ore residue sia stato precluso da infermità per malattia ovvero infortunio sul lavoro. In quest’ultimo caso le eventuali ore residue saranno liquidate all’interessato nel mese di gennaio successivo al biennio, con corrispondenti quote di retribuzione globale re- lativa al precedente mese di dicembre. In entrambi i periodi semestrali di proroga, le richieste di cui al presente comma hanno la precedenza rispetto a quelle di cui al precedente comma 10. 12. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ore accreditate non ancora utilizzate sono liquidate con la retribuzione in atto. Analogo trattamento è dovuto, da parte del- l’impresa cedente, in caso di scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione dei servizi. Nel mese di giugno e di dicembre di ogni anno, l’azienda fornisce ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente una informativa sullo stato di utilizza- zione della Banca delle ore e, in particolare, sull’attuazione di quanto stabilito dal comma 11.

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Samples: Employment & Human Resources

Banca delle ore. 1. E’ attribuita alla contrattazione aziendale di secondo livello la facoltà di istituire la Banca delle ore e di disciplinarne integralmente il funzionamento, con particolare riguardo sia alla tipologia e alla quantità di ore da accreditare sia ai criteri e alle modalità di frui- zione fruizione delle stesse. 2. In assenza di accordo collettivo aziendale che regolamenti la Banca delle ore, è facoltà del singolo lavoratore chiedere l’attivazione individuale della stessa per l’accredito delle ore di straordinario feriale prestate oltre le 120 ore annue. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all’azienda nel mese di novembre prece- dente precedente l’anno in cui il lavoratore intende utilizzare la Banca delle ore. L’attivazione ha la durata minima di un anno solare e si intende confermata di anno in anno se non revocata, per iscritto, entro il novembre precedente l’anno di disattivazione. Successivamente alla revoca, il lavoratore ha facoltà di rinnovare la richiesta di utilizza- zione utilizzazione della Banca delle ore secondo le modalità di cui sopra. 3. L’azienda L'azienda fornirà ai soggetti sindacali alla R.S.U., congiuntamente alle strutture territorialmente competenti individuati dall’art 1 del presente CCNL delle XX.XX. stipulanti, nonché ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca banca predetta. 4. Relativamente alle ore accreditate in banca ore ai sensi del comma 12, spetta in ogni caso al lavoratore il pagamento delle pertinenti maggiorazioni. 5. L’accredito L'accredito sul conto individuale delle ore di cui al comma 2 è effettuato dall’azienda dall'azienda nel mese immediatamente successivo al periodo nel quale è stata resa la relativa pre- stazioneprestazione, con evidenziazione sulla busta paga mensile. 6. La fruizione delle ore accreditate sul conto individuale di cui al comma 2 ha luogo secondo due modalità: a) per permessi fino a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda all'azienda con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi; b) per permessi superiori a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda all'azienda con un preavviso di almeno 6 giorni lavorativi. 7. Le ore assegnate sono scomputate con relativa evidenziazione sulla busta paga del mese immediatamente successivo a quello della assegnazione stessa. 8. La richiesta di ore di cui comma 2, relativa alla giornata immediatamente seguente un giorno festivo festivo, è accolta compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore accreditate possono essere godute anche in aggiunta ai giorni di ferie, salvo che nei periodi programmati di ferie annuali. 9. Le richieste di ore di cui al presente articolo comma 2 sono accolte nel limite del 20% dei lavora- tori lavoratori che avrebbero dovuto essere sullo specifico luogo di lavoro nel giorno e nelle ore interessati; tale limite può essere elevato previo esame congiunto con i soggetti sin- dacali individuati dall’art. 1 del presente CCNL. 9. Qualora le richieste superino il limite predetto si farà riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle stesse. 10. Nel caso in cui l’applicazione della predetta percentuale determini una frazione infe- riore inferiore all’unità, viene comunque garantita una richiesta per ogni giornata. 1110. Qualora da parte del dipendente non sia rispettato il termine di preavviso, le ore richie- ste richieste di cui al comma 2 sono concesse compatibilmente con le esigenze aziendali, fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi 8, 9 8 e 109. 11. Le ore accreditate ai sensi del precedente comma 2 sono fruite normalmente entro il 31 dicembre di ciascun anno. Trascorso tale termine, al fine di garantirne il godimento, le ore non ancora utilizzate sono fruite nel primo semestre dell’anno dell'anno solare seguente. Qualora, anche entro il predetto semestre di proroga, il lavoratore non abbia goduto di tutte le ore accreditate, quelle residue sono assegnate e fatte godere dall’azienda dall'azienda entro il secondo semestre del medesimo anno. Trascorso tale ultimo termine, le eventuali ore residue non danno luogo ad ulteriore recupero né a trattamenti compensativi, eccezion fatta per il caso in cui, nel comples- sivo complessivo periodo di due anni, il godimento delle ore residue sia stato precluso da infermità per malattia ovvero infortunio sul lavoro. In quest’ultimo quest'ultimo caso le eventuali ore residue saranno liquidate all’interessato all'interessato nel mese di gennaio successivo al biennio, con corrispondenti quote di retribuzione globale re- lativa relativa al precedente mese di dicembre. In entrambi i periodi semestrali di proroga, le richieste di cui al presente comma hanno la precedenza rispetto a quelle di cui al precedente comma 109. 12. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ore di cui al comma 2, accreditate ma non ancora utilizzate utilizzate, sono liquidate con la retribuzione in atto. Analogo trattamento è dovuto, da parte del- l’impresa dell’impresa cedente, in caso di scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione dei servizi. Nel mese di giugno e di dicembre di ogni anno, l’azienda fornisce ai soggetti sindacali alla RSU, congiuntamente alle competenti individuati dall’art 1 del presente strutture territoriali delle XX.XX. stipulanti, una informativa sullo stato di utilizza- zione utilizzazione della Banca delle ore e, in particolare, sull’attuazione di quanto stabilito dal comma 11.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Banca delle ore. 1. E’ attribuita alla contrattazione aziendale di secondo livello la facoltà di istituire la Banca Ciascun lavoratore potrà far confluire in una banca individuale delle ore e le prime 32 ore annue di disciplinarne integralmente lavoro straordinario che, su richiesta dell'interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il funzionamento, con particolare riguardo sia alla tipologia e alla quantità di ore da accreditare sia ai criteri e alle modalità di frui- zione delle stesse. 2. In assenza di accordo collettivo aziendale che regolamenti la Banca delle ore, è facoltà del singolo lavoratore chiedere l’attivazione individuale della stessa per l’accredito delle ore di straordinario feriale prestate oltre le 120 ore annue. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all’azienda nel mese di novembre prece- dente l’anno in cui il lavoratore intende utilizzare la Banca delle tali prestazioni sono state effettuate. Per dare attuazione all'accumulo di ore. L’attivazione ha la durata minima di un anno solare e si intende confermata di anno in anno se non revocata, per iscritto, entro il novembre precedente l’anno di disattivazione. Successivamente alla revoca, il lavoratore ha facoltà dovrà esprimere la sua volontà di rinnovare la richiesta di utilizza- zione della Banca delle ore secondo le modalità di cui sopra. 3recupero con apposita dichiarazione scritta, che sarà valida fino a disdetta. L’azienda fornirà ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente CCNL nonché ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca predetta. 4. Relativamente alle ore accreditate in banca ore ai sensi del comma 1In tal caso, spetta in ogni caso al lavoratore il pagamento delle pertinenti maggiorazioni. 5. L’accredito sul conto individuale delle ore i riposi di cui al comma 2 è effettuato dall’azienda nel mese immediatamente precedente potranno essere goduti entro l'anno successivo al periodo nel quale è stata resa a quello di effettuazione della prestazione straordinaria, a condizione che la relativa pre- stazione, con evidenziazione sulla busta paga mensile. 6. La fruizione delle ore accreditate sul conto individuale ha luogo secondo due modalità: a) per permessi fino a tre ore previa persona interessata ne faccia richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi; b) 48 ore, non risulti contemporaneamente assente per permessi superiori a tre ore previa richiesta scritta identico motivo più del lavoratore presentata al- l’azienda con un preavviso di almeno 6 giorni lavorativi. 73% del personale e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione alla infungibilità delle mansioni svolte. Le ore assegnate sono scomputate con relativa evidenziazione sulla busta paga del mese immediatamente successivo a quello della assegnazione stessa. 8I riposi non fruiti entro il suddetto termine potranno essere monetizzati. La richiesta relativa alla giornata immediatamente seguente un giorno festivo è accolta compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore accreditate possono essere godute anche in aggiunta ai giorni di ferie, salvo che nei periodi programmati di ferie annuali. Le richieste Non danno luogo all'accumulo di ore di cui al presente articolo sono accolte nel limite del 20% dei lavora- tori che avrebbero dovuto essere sullo specifico luogo ai due commi precedenti le ore di lavoro nel giorno straordinario prestate per manutenzione e nelle ore interessati; tale limite può essere elevato previo esame congiunto con i soggetti sin- dacali individuati dall’artinventario. 1 Inoltre confluiranno in questo istituto le giornate di permesso per ex festività - di cui all'8º comma dell'art. 43 "Giorni festivi" del presente CCNL. 9contratto. Qualora Sono escluse da tale disposizione le richieste superino il limite predetto si farà riferimento all’ordine cronologico aziende nelle quali sia concordato un diverso utilizzo collettivo delle giornate e ore di presentazione permesso per ex festività o nelle quali le stesse giornate o ore vengano impiegate per l'attuazione di orari lavorativi finalizzati al maggiore utilizzo degli impianti. Nella banca delle stesse. 10. Nel caso in cui l’applicazione della predetta percentuale determini una frazione infe- riore all’unità, viene comunque garantita una richiesta per ogni giornata. 11. Qualora ore - se già attivata da parte del dipendente non sia rispettato il termine di preavviso, lavoratore - confluiranno anche le ore richie- ste sono concesse compatibilmente con le esigenze aziendali, fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi 8, 9 e 10di recupero della flessibilità se non fruite in occasione del programmato recupero collettivo per comprovati impedimenti personali. Le ore accreditate ai sensi del precedente comma 2 sono fruite normalmente entro il 31 dicembre di ciascun anno. Trascorso tale termine, al fine di garantirne il godimento, le ore non ancora utilizzate sono fruite nel primo semestre dell’anno solare seguente. Qualora, anche entro il predetto semestre di proroga, il lavoratore non abbia goduto di tutte le ore accreditate, quelle residue sono assegnate e fatte godere dall’azienda entro il secondo semestre del medesimo anno. Trascorso tale ultimo termine, le eventuali ore residue non danno luogo ad ulteriore recupero né a trattamenti compensativi, eccezion fatta per il caso in cui, nel comples- sivo periodo di due anni, il godimento delle ore residue sia stato precluso da infermità per malattia ovvero infortunio sul lavoro. In quest’ultimo caso le eventuali ore residue saranno liquidate all’interessato nel mese di Tale disposizione troverà applicazione dal 1º gennaio successivo al biennio, con corrispondenti quote di retribuzione globale re- lativa al precedente mese di dicembre. In entrambi i periodi semestrali di proroga, le richieste di cui al presente comma hanno la precedenza rispetto a quelle di cui al precedente comma 102005. 12. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ore accreditate non ancora utilizzate sono liquidate con la retribuzione in atto. Analogo trattamento è dovuto, da parte del- l’impresa cedente, in caso di scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione dei servizi. Nel mese di giugno e di dicembre di ogni anno, l’azienda fornisce ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente una informativa sullo stato di utilizza- zione della Banca delle ore e, in particolare, sull’attuazione di quanto stabilito dal comma 11.

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Banca delle ore. 1. E’ attribuita alla contrattazione aziendale di secondo livello la facoltà di istituire la Banca L’istituto della banca delle ore costituisce un valido strumento di flessibilità della prestazione lavorativa finalizzata alla conciliazione della vita personale e lavorativa consentendo al dipendente di accantonare in un conto individuale le ore di maggior presenza autorizzate come lavoro straordinario e di disciplinarne integralmente il funzionamentofruirne a titolo di riposi compensativi per proprie attività formative o per necessità personali e familiari, con particolare riguardo sia alla tipologia secondo le modalità e alla quantità i limiti di ore da accreditare sia ai criteri e alle modalità di frui- zione delle stesseseguito indicati. 2. In assenza di accordo collettivo aziendale che regolamenti Nel conto ore individuale può confluire massimo la Banca delle ore, è facoltà del singolo lavoratore chiedere l’attivazione individuale della stessa per l’accredito metà delle ore di straordinario feriale prestate oltre le 120 ore annue. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all’azienda nel mese di novembre prece- dente l’anno prestazione straordinaria mensilmente autorizzata, da utilizzare, in cui il lavoratore intende utilizzare la Banca delle ore. L’attivazione ha la durata minima di un anno solare e si intende confermata di anno in anno se non revocata, per iscrittomaniera coerente ed armonizzata con ferie e/o altri permessi a disposizione, entro il novembre precedente l’anno trimestre successivo a quello di disattivazione. Successivamente alla revoca, il lavoratore ha facoltà di rinnovare la richiesta di utilizza- zione della Banca delle ore secondo le modalità di cui sopramaturazione. 3. L’azienda fornirà Trascorso il trimestre di possibile fruizione, sarà corrisposta la retribuzione relativa alle ore di maggior presenza accantonate e non utilizzate, esclusa la quota di maggiorazione per lavoro straordinario liquidata ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente CCNL nonché ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca predettasensi dell’articolo che precede. 4. Relativamente alle Nel caso di fruizione ad ore accreditate in banca ore ai sensi del comma 1, spetta in ogni caso o a frazione di ora i riposi compensativi di norma non possono eccedere la metà dell’orario di lavoro giornaliero e non sono cumulabili con altri giustificativi al lavoratore il pagamento delle pertinenti maggiorazionifine di assentarsi dal lavoro per l’intera giornata. 5. L’accredito sul conto individuale delle ore Nel caso di cui al comma 2 fruizione a giornate intere è effettuato dall’azienda nel mese immediatamente successivo al periodo nel quale è stata resa ammessa la relativa pre- stazione, con evidenziazione sulla busta paga mensilefruizione per un numero massimo di 3 giorni lavorativi all’anno. 6. La fruizione delle ore accreditate sul conto individuale ha luogo secondo due modalità: a) per permessi fino a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda di riposi compensativi deve essere avanzata con un preavviso congruo anticipo, fatte salve situazioni di almeno 3 giorni lavorativi; b) per permessi superiori a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda con un preavviso di almeno 6 giorni lavorativinecessità ed urgenza, opportunamente giustificate. 7. Le L'utilizzo delle ore assegnate sono scomputate accantonate come riposi compensativi, con relativa evidenziazione sulla busta paga del mese immediatamente successivo a quello della assegnazione stessariferimento ai tempi e al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere compatibile con le esigenze tecniche, organizzative e di servizio. 8. La richiesta relativa alla giornata immediatamente seguente un giorno festivo è accolta compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore accreditate possono essere godute anche in aggiunta ai giorni di ferie, salvo che nei periodi programmati di ferie annuali. Le richieste di ore di cui al presente articolo sono accolte nel limite del 20% dei lavora- tori che avrebbero dovuto essere sullo specifico luogo di lavoro nel giorno e nelle ore interessati; tale limite può essere elevato previo esame congiunto con i soggetti sin- dacali individuati dall’art. 1 del presente CCNL. 9. Qualora le richieste superino il limite predetto si farà riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle stesse. 10. Nel caso in cui l’applicazione della predetta percentuale determini una frazione infe- riore all’unità, viene comunque garantita una richiesta per ogni giornata. 11. Qualora da parte del dipendente non sia rispettato il termine di preavviso, le ore richie- ste sono concesse compatibilmente con le esigenze aziendali, fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi 8, 9 e 10. Le ore accreditate ai sensi del precedente comma 2 sono fruite normalmente entro il 31 dicembre di ciascun anno. Trascorso tale termine, al fine di garantirne il godimento, le ore non ancora utilizzate sono fruite nel primo semestre dell’anno solare seguente. Qualora, anche entro il predetto semestre di proroga, il lavoratore non abbia goduto di tutte le ore accreditate, quelle residue sono assegnate e fatte godere dall’azienda entro il secondo semestre del medesimo anno. Trascorso tale ultimo termine, le eventuali ore residue non danno luogo ad ulteriore recupero né a trattamenti compensativi, eccezion fatta per il caso in cui, nel comples- sivo periodo di due anni, il godimento accantonate nella banca delle ore residue sia stato precluso da infermità per malattia ovvero infortunio sul lavoro. In quest’ultimo caso le eventuali ore residue saranno liquidate all’interessato sono evidenziate nel mese sistema aziendale di gennaio successivo al biennio, con corrispondenti quote di retribuzione globale re- lativa al precedente mese di dicembre. In entrambi i periodi semestrali di proroga, le richieste di cui al presente comma hanno la precedenza rispetto a quelle di cui al precedente comma 10gestione delle presenze. 12. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ore accreditate non ancora utilizzate sono liquidate con la retribuzione in atto. Analogo trattamento è dovuto, da parte del- l’impresa cedente, in caso di scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione dei servizi. Nel mese di giugno e di dicembre di ogni anno, l’azienda fornisce ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente una informativa sullo stato di utilizza- zione della Banca delle ore e, in particolare, sull’attuazione di quanto stabilito dal comma 11.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Banca delle ore. 1. E’ attribuita alla contrattazione aziendale di secondo livello la facoltà di istituire la Banca Ciascun lavoratore potrà far confluire in una banca individuale delle ore e le prime 32 ore annue di disciplinarne integralmente lavoro straordinario che, su richiesta dell’interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il funzionamento, con particolare riguardo sia alla tipologia e alla quantità di ore da accreditare sia ai criteri e alle modalità di frui- zione delle stesse. 2. In assenza di accordo collettivo aziendale che regolamenti la Banca delle ore, è facoltà del singolo lavoratore chiedere l’attivazione individuale della stessa per l’accredito delle ore di straordinario feriale prestate oltre le 120 ore annue. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all’azienda nel mese di novembre prece- dente l’anno in cui il lavoratore intende utilizzare la Banca delle tali prestazioni sono state effettuate. Per dare attuazione all’accumulo di ore. L’attivazione ha la durata minima di un anno solare e si intende confermata di anno in anno se non revocata, per iscritto, entro il novembre precedente l’anno di disattivazione. Successivamente alla revoca, il lavoratore ha facoltà dovrà esprimere la sua volontà di rinnovare la richiesta di utilizza- zione della Banca delle ore secondo le modalità di cui sopra. 3recupero con apposita dichiarazione scritta, che sarà valida fino a disdetta. L’azienda fornirà ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente CCNL nonché ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca predetta. 4. Relativamente alle ore accreditate in banca ore ai sensi del comma 1In tal caso, spetta in ogni caso al lavoratore il pagamento delle pertinenti maggiorazioni. 5. L’accredito sul conto individuale delle ore i riposi di cui al comma 2 è effettuato dall’azienda nel mese immediatamente precedente potranno essere goduti entro l’anno successivo al periodo nel quale è stata resa a quello di effettuazione della prestazione straordinaria, a condizione che la relativa pre- stazione, con evidenziazione sulla busta paga mensile. 6. La fruizione delle ore accreditate sul conto individuale ha luogo secondo due modalità: a) per permessi fino a tre ore previa persona interessata ne faccia richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi; b) 48 ore, non risulti contemporaneamente assente per permessi superiori a tre ore previa richiesta scritta identico motivo più del lavoratore presentata al- l’azienda con un preavviso di almeno 6 giorni lavorativi. 73% del personale e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione alla infungibilità delle mansioni svolte. Le ore assegnate sono scomputate con relativa evidenziazione sulla busta paga del mese immediatamente successivo a quello della assegnazione stessa. 8I riposi non fruiti entro il suddetto termine potranno essere monetizzati. La richiesta relativa alla giornata immediatamente seguente un giorno festivo è accolta compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore accreditate possono essere godute anche in aggiunta ai giorni di ferie, salvo che nei periodi programmati di ferie annuali. Le richieste Non danno luogo all’accumulo di ore di cui al presente articolo sono accolte nel limite del 20% dei lavora- tori che avrebbero dovuto essere sullo specifico luogo ai due commi precedenti le ore di lavoro nel giorno straordinario prestate per manutenzione e nelle ore interessati; tale limite può essere elevato previo esame congiunto con i soggetti sin- dacali individuati dall’artinventario. 1 Inoltre confluiranno in questo istituto le giornate di permesso per ex festività - di cui al punto 2 degli artt. 90, 97, 106 “Giorni festivi - Riposo settimanale” del presente CCNL. 9contratto. Qualora Sono escluse da tale disposizione le richieste superino il limite predetto si farà riferimento all’ordine cronologico aziende nelle quali sia concordato un diverso utilizzo collettivo delle giornate e ore di presentazione permesso per ex festività o nelle quali le stesse giornate o ore vengano impiegate per l’attuazione di orari lavorativi finalizzati al maggiore utilizzo degli impianti. Nella banca delle stesse. 10. Nel caso in cui l’applicazione della predetta percentuale determini una frazione infe- riore all’unità, viene comunque garantita una richiesta per ogni giornata. 11. Qualora ore – se già attivata da parte del dipendente non sia rispettato il termine di preavviso, lavoratore – confluiranno anche le ore richie- ste sono concesse compatibilmente con le esigenze aziendali, fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi 8, 9 e 10di recupero della flessibilità se non fruite in occasione del programmato recupero collettivo per comprovati impedimenti personali. Le ore accreditate ai sensi del precedente comma 2 sono fruite normalmente entro il 31 dicembre di ciascun anno. Trascorso tale termine, al fine di garantirne il godimento, le ore non ancora utilizzate sono fruite nel primo semestre dell’anno solare seguente. Qualora, anche entro il predetto semestre di proroga, il lavoratore non abbia goduto di tutte le ore accreditate, quelle residue sono assegnate e fatte godere dall’azienda entro il secondo semestre del medesimo anno. Trascorso tale ultimo termine, le eventuali ore residue non danno luogo ad ulteriore recupero né a trattamenti compensativi, eccezion fatta per il caso in cui, nel comples- sivo periodo di due anni, il godimento delle ore residue sia stato precluso da infermità per malattia ovvero infortunio sul lavoro. In quest’ultimo caso le eventuali ore residue saranno liquidate all’interessato nel mese di Tale disposizione troverà applicazione dal 1° gennaio successivo al biennio, con corrispondenti quote di retribuzione globale re- lativa al precedente mese di dicembre. In entrambi i periodi semestrali di proroga, le richieste di cui al presente comma hanno la precedenza rispetto a quelle di cui al precedente comma 102005. 12. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ore accreditate non ancora utilizzate sono liquidate con la retribuzione in atto. Analogo trattamento è dovuto, da parte del- l’impresa cedente, in caso di scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione dei servizi. Nel mese di giugno e di dicembre di ogni anno, l’azienda fornisce ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente una informativa sullo stato di utilizza- zione della Banca delle ore e, in particolare, sull’attuazione di quanto stabilito dal comma 11.

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Samples: Accordo Per Il Rinnovo Dei Contratti Collettivi Nazionali Di Lavoro

Banca delle ore. 1. E’ attribuita alla contrattazione aziendale Il dipendente può richiedere, utilizzando il modello di secondo livello la facoltà di istituire la Banca delle ore e di disciplinarne integralmente il funzionamentoliquidazione mensile del lavoro straordinario, con particolare riguardo sia alla tipologia e alla quantità di ore da accreditare sia ai criteri e alle modalità di frui- zione delle stesse. 2. In assenza di accordo collettivo aziendale che regolamenti la Banca delle ore, è facoltà del singolo lavoratore chiedere l’attivazione individuale della stessa per l’accredito l’imputazione delle ore di straordinario feriale prestate oltre (minimo trenta minuti o multipli) al conto banca ore, mentre le 120 ore annuemaggiorazioni dello stesso vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa, entro i limiti del budget attribuito al Servizio. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all’azienda nel mese di novembre prece- dente l’anno in cui il lavoratore intende utilizzare la Banca delle ore. L’attivazione ha la durata minima di un anno solare e si intende confermata di anno in anno se non revocata, per iscritto, entro il novembre precedente l’anno di disattivazione. Successivamente alla revoca, il lavoratore ha facoltà di rinnovare la richiesta di utilizza- zione della Banca banca delle ore secondo le modalità di cui sopra. 3. L’azienda fornirà ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente CCNL nonché ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca predetta. 4. Relativamente alle ore accreditate in banca ore ai sensi del comma 1, spetta in ogni caso al lavoratore il pagamento delle pertinenti maggiorazioni. 5. L’accredito sul conto individuale delle ore di cui al comma 2 è effettuato dall’azienda nel mese immediatamente successivo al periodo nel quale è stata resa la relativa pre- stazione, con evidenziazione sulla busta paga mensile. 6. La fruizione delle ore accreditate sul conto individuale ha luogo secondo due modalitàregolata come segue: a) per permessi fino a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi; b) per permessi superiori a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda con un preavviso di almeno 6 giorni lavorativi. 7. Le ore assegnate sono scomputate con relativa evidenziazione sulla busta paga del mese immediatamente successivo a quello della assegnazione stessa. 8accumulate nel conto banca ore possono essere fruite dal dipendente come permessi compensativi per le proprie attività di formazione, o per necessità personali o familiari (minimo trenta minuti o multipli, mezze giornate o giornate intere) e devono essere richieste tramite la procedura “In pratica”, specificando la dizione “banca ore” nelle annotazioni. La richiesta relativa alla giornata immediatamente seguente un giorno festivo L’utilizzo come riposi compensativi è accolta compatibilmente con le reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche ed organizzative e di servizio. Le ore accreditate accantonate devono essere utilizzate entro la fine dell’anno successivo a quello di maturazione, nel limite delle ore maturate. b) Le ore accantonate e non fruite come permesso compensativo possono essere godute anche richieste dal dipendente in aggiunta ai giorni retribuzione entro la fine dell’anno successivo a quello di feriematurazione, salvo che nei periodi programmati di ferie entro i limiti del budget attribuito al Servizio. c) Il totale delle ore straordinarie sommate al conto della banca ore non deve eccedere le 150 ore annuali. Le richieste di ore di cui al presente articolo sono accolte nel , limite del 20% dei lavora- tori che avrebbero dovuto essere sullo specifico luogo di lavoro nel giorno e nelle ore interessati; tale limite può essere elevato previo esame congiunto con i soggetti sin- dacali individuati previsto dall’art. 1 42 del presente CCNLC.C.N.L. Federcasa. 9. Qualora le richieste superino il limite predetto si farà riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle stesse. 10. Nel caso in d) Il dipendente può richiede l’imputazione dello straordinario al conto banca ore indipendentemente dalla disponibilità residua del budget attribuito al Servizio cui l’applicazione della predetta percentuale determini una frazione infe- riore all’unità, viene comunque garantita una richiesta per ogni giornata. 11. Qualora da parte del dipendente non sia rispettato il termine di preavviso, le ore richie- ste sono concesse compatibilmente con le esigenze aziendali, fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi 8, 9 e 10. Le ore accreditate ai sensi del precedente comma 2 sono fruite normalmente entro il 31 dicembre di ciascun anno. Trascorso tale termine, al fine di garantirne il godimento, le ore non ancora utilizzate sono fruite nel primo semestre dell’anno solare seguente. Qualora, anche entro il predetto semestre di proroga, il lavoratore non abbia goduto di tutte le ore accreditate, quelle residue sono assegnate e fatte godere dall’azienda entro il secondo semestre del medesimo anno. Trascorso tale ultimo termine, le eventuali ore residue non danno luogo ad ulteriore recupero né a trattamenti compensativi, eccezion fatta per il caso in cui, nel comples- sivo periodo di due anni, il godimento delle ore residue sia stato precluso da infermità per malattia ovvero infortunio sul lavoro. In quest’ultimo caso le eventuali ore residue saranno liquidate all’interessato nel mese di gennaio successivo al biennio, con corrispondenti quote di retribuzione globale re- lativa al precedente mese di dicembre. In entrambi i periodi semestrali di proroga, le richieste di cui al presente comma hanno la precedenza rispetto a quelle di cui al precedente comma 10. 12appartiene. In caso di cessazione incapienza del rapporto di lavorobudget, le ore accreditate di straordinario effettuate vengono imputate automaticamente al conto banca ore. e) Le ore accantonate, quelle utilizzate e le ore ancora da fruire sono evidenziate in busta paga e possono essere consultate tramite la procedura “InQuery”, nella sezione “Residui”, dove è possibile visualizzare la situazione sempre aggiornata. Tale articolo non ancora utilizzate sono liquidate con la retribuzione in atto. Analogo trattamento è dovuto, da parte del- l’impresa cedente, in caso di scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione dei servizi. Nel mese di giugno e di dicembre di ogni anno, l’azienda fornisce si applica ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente una informativa sullo stato di utilizza- zione della Banca delle ore e, in particolare, sull’attuazione di quanto stabilito dal comma 11Quadri Aziendali.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale

Banca delle ore. 1. E’ attribuita alla contrattazione istituita a livello aziendale di secondo livello la facoltà di istituire la Banca delle ore e di disciplinarne integralmente il funzionamentoore”, nei cui conti individuali, con particolare riguardo sia alla tipologia e alla quantità cadenza mensile, vengono accreditate le ore di straordinario feriale di ogni singolo lavoratore prestate oltre le prime 120 ore da accreditare sia ai criteri e alle modalità dell’anno. E’ facoltà del singolo lavoratore, con richiesta scritta, di frui- zione delle stessefar confluire in tale istituto anche le ore prestate prima del tetto fissato dal presente comma. 2. In assenza di accordo collettivo aziendale che regolamenti la Banca delle ore, è facoltà del singolo lavoratore chiedere l’attivazione individuale della stessa per l’accredito delle ore di straordinario feriale prestate oltre le 120 ore annue. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all’azienda nel mese di novembre prece- dente l’anno in cui il lavoratore intende utilizzare la Banca delle ore. L’attivazione ha la durata minima di un anno solare e si intende confermata di anno in anno se non revocata, per iscritto, entro il novembre precedente l’anno di disattivazione. Successivamente alla revoca, il lavoratore ha facoltà di rinnovare la richiesta di utilizza- zione della Banca delle ore secondo le modalità di cui sopra. 3. L’azienda fornirà ai soggetti sindacali alla RSU o, in mancanza, alle RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti individuati dall’art 1 del presente CCNL delle XX.XX. stipulanti, nonché ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca predetta. 43. Relativamente alle ore accreditate in banca ore ai sensi del comma 1, spetta in ogni caso al lavoratore il pagamento delle pertinenti maggiorazioni. 54. L’accredito sul conto individuale delle ore di cui al comma 2 1 è effettuato dall’azienda nel mese immediatamente successivo al periodo nel quale è stata resa la relativa pre- stazioneprestazione, con evidenziazione sulla busta paga mensile. 65. La fruizione delle ore accreditate sul conto individuale ha luogo secondo due modalità: a) per permessi fino a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda all’azienda con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi; b) per permessi superiori a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda all’azienda con un preavviso di almeno 6 giorni lavorativi. 76. Le ore assegnate sono scomputate con relativa evidenziazione sulla busta paga del mese immediatamente successivo a quello della assegnazione stessa. 87. La richiesta relativa alla giornata immediatamente seguente un giorno festivo è accolta compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore accreditate possono essere godute anche in aggiunta ai giorni di ferie, salvo che nei periodi programmati di ferie annuali. 8. Le richieste di ore di cui al presente articolo sono accolte nel limite del 20% dei lavora- tori lavoratori che avrebbero dovuto essere sullo specifico luogo di lavoro nel giorno e nelle ore interessati; tale limite può essere elevato previo esame congiunto con i soggetti sin- dacali individuati dall’art. 1 del presente CCNL. 9. Qualora le richieste superino il limite predetto si farà riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle stesse. 10. Nel caso in cui l’applicazione della predetta percentuale determini una frazione infe- riore inferiore all’unità, viene comunque garantita una richiesta per ogni giornata. 119. Qualora da parte del dipendente non sia rispettato il termine di preavviso, le ore richie- ste richieste sono concesse compatibilmente con le esigenze aziendali, fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi 7 e 8, 9 e . 10. Le ore accreditate ai sensi del precedente comma 2 1 sono fruite normalmente entro il 31 dicembre di ciascun anno. Trascorso tale termine, al fine di garantirne il godimento, le ore non ancora utilizzate sono fruite nel primo semestre dell’anno solare seguente. Qualora, anche entro il predetto semestre di proroga, il lavoratore non abbia goduto di tutte le ore accreditate, quelle residue sono assegnate e fatte godere dall’azienda entro il secondo semestre del medesimo anno. Trascorso tale ultimo termine, le eventuali ore residue non danno luogo ad ulteriore recupero né a trattamenti compensativi, eccezion fatta per il caso in cui, nel comples- sivo complessivo periodo di due anni, il godimento delle ore residue sia stato precluso da infermità per malattia ovvero infortunio sul lavoro. In quest’ultimo caso le eventuali ore residue saranno liquidate all’interessato nel mese di gennaio successivo al biennio, con corrispondenti quote di retribuzione globale re- lativa relativa al precedente mese di dicembre. In entrambi i periodi semestrali di proroga, le richieste di cui al presente comma hanno la precedenza rispetto a quelle di cui al precedente comma 108. 1211. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ore accreditate non ancora utilizzate sono liquidate con la retribuzione in atto. Analogo trattamento è dovuto, da parte del- l’impresa dell’impresa cedente, in caso di scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione dei servizi. Nel mese di giugno e di dicembre di ogni anno, l’azienda fornisce ai soggetti alla RSU o, in mancanza, alle RSA delle Organizzazioni sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente stipulanti una informativa sullo stato di utilizza- zione utilizzazione della Banca delle ore e, in particolare, sull’attuazione di quanto stabilito dal comma 1110.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Banca delle ore. Il vigente CCNL ha introdotto, per la prima volta la disciplina della banca delle ore. A tale istituto, disponibile dal 1° maggio 2003, le parti hanno dato carattere sperimentale e, per tale motivo, le stesse si sono assunte l’impegno di incontrarsi per una verifica degli esiti applicativi dello stesso. E’ attribuita alla contrattazione aziendale di secondo livello la facoltà di istituire la Banca delle ore e di disciplinarne integralmente il funzionamentoNonostante questa peculiarità, con particolare riguardo sia alla tipologia e alla quantità di ore da accreditare sia ai criteri e alle modalità di frui- zione delle stesse. 2. In assenza di accordo collettivo aziendale che regolamenti la Banca l’istituto della banca delle ore, al pari di tutti gli altri previsti dal CCNL in vigore, atteso che la sua applicabilità non è facoltà rimessa alla discrezionalità delle parti interessate, ha una valenza generale “erga omnes”. La sua applicabilità, come si evince, del resto, dal tenore letterale della norma contrattuale, si fonda sulla qualificazione di clausole normative che viene attribuita a quella parte di disposizioni contrattuali le quali, avendo per oggetto la disciplina del rapporto individuale di lavoro, sono destinate a vincolare il comportamento del singolo lavoratore chiedere l’attivazione individuale e dell’azienda datrice di lavoro. L’azienda non può applicare detto istituto solo ad una parte di lavoratori ed accordare, a chi ne faccia richiesta, trattamenti diversi . L’istituto della banca delle ore, pertanto, deve essere applicato alla generalità dei lavoratori secondo le disposizioni dettate dalla stessa norma contrattuale. Esso è funzionalmente concepito per l’accredito attuare una maggiore e migliore flessibilità temporale della prestazione lavorativa e rappresenta uno strumento per la gestione della stessa. Consiste ne ll’accantonamento, su di un conto individuale, di un numero di ore prestato in più oltre l’orario normale, la cui entità e modalità di fruizione vengono definite dalla norma contrattuale. L’istituto prevede che, con cadenza mensile l’azienda accrediti nella banca delle ore di straordinario feriale ogni singolo lavoratore il 50% delle ore prestate oltre le 120 ore annue. La richiesta deve essere inoltrata il normale orario di lavoro (prolungamento orario e lavoro straordinario) ed il 50% del lavoro supplementare svolto dal personale a tempo parziale, fermo restando il pagamento della sola percentuale di maggiorazione prevista dal CCNL per iscritto all’azienda nel mese di novembre prece- dente l’anno in cui il lavoratore intende utilizzare la Banca delle ore. L’attivazione ha la durata minima di un anno solare e si intende confermata di anno in anno se non revocataprolungamento orario, per iscritto, entro il novembre precedente l’anno di disattivazionelavoro straordinario e per il lavoro supplementare. Successivamente alla revoca, il lavoratore ha facoltà di rinnovare la richiesta di utilizza- zione della Banca delle ore secondo le modalità di cui sopra. 3. L’azienda fornirà ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente CCNL nonché ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca predetta. 4. Relativamente alle ore accreditate in banca ore ai sensi del comma 1, spetta in ogni caso al lavoratore il pagamento delle pertinenti maggiorazioni. 5. L’accredito sul conto individuale delle ore di cui al comma 2 è effettuato dall’azienda nel mese immediatamente successivo al periodo nel quale è stata resa la relativa pre- stazione, con evidenziazione sulla busta paga mensile. 6. La fruizione I 2/3 delle ore accreditate sul conto individuale ha luogo secondo due modalità: a) per permessi fino possono essere fruite a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda lavoratore, con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi; b) per permessi superiori a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda 15 giorni, mentre 1/3 viene fruito come da programmazione aziendale, comunicata con un preavviso di almeno 6 giorni lavorativi. 7. Le ore assegnate sono scomputate con relativa evidenziazione sulla busta paga del mese immediatamente successivo a quello della assegnazione stessa. 8. La richiesta relativa alla giornata immediatamente seguente un giorno festivo è accolta compatibilmente con le esigenze di servizio15 giorni. Le ore accreditate possono nella “banca” devono essere godute anche in aggiunta ai giorni di ferie, salvo che nei periodi programmati di ferie annuali. Le richieste di ore di cui al presente articolo sono accolte nel limite del 20% dei lavora- tori che avrebbero dovuto essere sullo specifico luogo di lavoro nel giorno e nelle ore interessati; tale limite può essere elevato previo esame congiunto con i soggetti sin- dacali individuati dall’art. 1 del presente CCNL. 9. Qualora le richieste superino il limite predetto si farà riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle stesse. 10. Nel caso in cui l’applicazione della predetta percentuale determini una frazione infe- riore all’unità, viene comunque garantita una richiesta per ogni giornata. 11. Qualora da parte del dipendente non sia rispettato il termine di preavviso, le ore richie- ste sono concesse compatibilmente con le esigenze aziendali, fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi 8, 9 e 10. Le ore accreditate ai sensi del precedente comma 2 sono fruite normalmente entro il 31 dicembre di ciascun anno. Trascorso tale termine, al fine di garantirne il godimento, le ore non ancora utilizzate sono fruite nel primo semestre dell’anno solare seguente. Qualora, anche entro il predetto semestre di proroga, il lavoratore non abbia goduto di tutte le ore accreditate, quelle residue sono assegnate e fatte godere dall’azienda entro il secondo semestre del medesimo anno. Trascorso tale ultimo termine, le eventuali ore residue non danno luogo ad ulteriore recupero né a trattamenti compensativi, eccezion fatta per il caso in cui, nel comples- sivo periodo di due anni, il godimento delle ore residue sia stato precluso da infermità per malattia ovvero infortunio sul lavoro. In quest’ultimo caso le eventuali ore residue saranno liquidate all’interessato nel mese di gennaio successivo al biennio, con corrispondenti quote di retribuzione globale re- lativa al precedente mese di dicembre. In entrambi i periodi semestrali di proroga, le richieste di cui al presente comma hanno la precedenza rispetto a quelle di cui al precedente comma 10. 12. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ore accreditate non ancora utilizzate sono liquidate con la retribuzione in atto. Analogo trattamento è dovuto, da parte del- l’impresa cedenteanno e, in caso di scadenza del contratto proroga, non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo a quello dell’ “accredito”. In buona sostanza, a fronte di appalto/affidamento ovvero in caso una maggiore durata della prestazione lavorativa rispetto al normale orario di revoca lavoro, il lavoratore matura un “credito” cui consegue il diritto al recupero – per un periodo corrispondente – della gestione dei servizimaggiore prestazione effettuata. Nel mese di giugno e di dicembre di ogni anno, l’azienda fornisce ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente una informativa sullo stato di utilizza- zione della Banca delle ore e, in particolare, sull’attuazione di quanto stabilito dal comma 11.

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Samples: CCNL 22.5.2003

Banca delle ore. 1) Per tutti i settori dell’Azienda, ogni prestazione straordinaria deve essere preventivamente autorizzata dal Referente del servizio. E’ attribuita alla contrattazione aziendale Al momento dell’effettuazione della prestazione il lavoratore potrà decidere se richiedere il pagamento come straordinario oppure il recupero attraverso la compilazione del modello specifico (modello richiesta straordinario o modello accumulo in banca ore) che dovrà recare, come autorizzazione, la sigla del Referente. Sono fatte salve le diverse esigenze di secondo livello la facoltà di istituire la Banca organizzazione del lavoro che non prevedono il recupero delle ore e di disciplinarne integralmente lavorate in più ma il funzionamento, con particolare riguardo sia alla tipologia e alla quantità di ore da accreditare sia ai criteri e alle modalità di frui- zione delle stessepagamento o viceversa. 2. In assenza ) La presentazione del modello di accordo collettivo aziendale che regolamenti accumulo in banca ore preclude la Banca delle orepossibilità di richiedere, è facoltà del singolo lavoratore chiedere l’attivazione individuale della stessa per l’accredito anche in un secondo momento, il pagamento delle ore di straordinario feriale prestate oltre le 120 ore annue. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all’azienda nel mese di novembre prece- dente l’anno in cui anziché il lavoratore intende utilizzare la Banca delle ore. L’attivazione ha la durata minima di un anno solare e si intende confermata di anno in anno se non revocata, per iscritto, entro il novembre precedente l’anno di disattivazione. Successivamente alla revoca, il lavoratore ha facoltà di rinnovare la richiesta di utilizza- zione della Banca recupero; 3) Il recupero delle ore secondo le modalità di cui sopra. 3. L’azienda fornirà ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente CCNL nonché ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca predettasarà concordato con il Referente, sia quelle per positive che per quelle negative. 4. Relativamente ) Le prestazioni eccedenti l’orario di lavoro del personale in servizio presso le sedi esterne dovranno essere anch’esse preventivamente autorizzate dal proprio Referente/Responsabile dell’Azienda; 5) Per il conteggio della banca ore del personale di custodia si dovrà tener conto, riguardo alle ore accreditate da recuperare con entrata alle ore 7 del mattino, della non effettuazione del riposo del sabato per coloro che si trovano in banca ore ai sensi del comma 1, spetta in ogni caso al lavoratore il pagamento delle pertinenti maggiorazioni. 5. L’accredito sul conto individuale delle ore stato di cui al comma 2 è effettuato dall’azienda nel mese immediatamente successivo al periodo nel quale è stata resa la relativa pre- stazione, con evidenziazione sulla busta paga mensilemalattia. 6. La fruizione ) Premesso che la banca ore del personale di custodia è una realtà esistente per far fonte alle esigenze di organizzazione del servizio che richiedono sempre la copertura delle postazioni, è previsto il recupero delle ore accreditate sul conto individuale ha luogo secondo due modalità: a) per permessi fino a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi; b) per permessi superiori a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda con un preavviso di almeno 6 giorni lavorativilavorate in più anche ad intere giornate. 7) Entro il 31 marzo 2010 la banca ore sarà indicata in via definitiva nella busta paga. Le ore assegnate sono scomputate con relativa evidenziazione sulla busta paga Questa sostituirà a tutti gli effetti l’invio del mese immediatamente successivo a quello della assegnazione stessaresoconto cartaceo al lavoratore. 8. La richiesta relativa alla giornata immediatamente seguente 8) Resta inteso che le sole prestazioni di visite guidate e laboratori didattici svolti nelle giornate di sabato e domenica sono regolamentate dall’accordo sindacale del 06/04/2006. 9) Le prestazioni lavorative - visite guidate e laboratori didattici nei giorni festivi e prefestivi, sono così regolamentate: 1) Il lavoratore può essere chiamato a prestare servizio fino ad un giorno festivo è accolta compatibilmente con massimo di n. 2 week-end al mese non consecutivi- intendendosi per week-end non solo le giornate consecutive di sabato e domenica ma anche le sole giornate di sabato o di domenica all’interno della settimana –fatte salve le esigenze di servizioservizio che prevedono una diversa programmazione delle visite. Le ore accreditate possono essere godute anche Viene in aggiunta ai giorni di ferie, salvo che nei periodi programmati di ferie annuali. Le richieste di ore di cui al presente articolo sono accolte nel tutti i casi garantito il limite del 20% dei lavora- tori che avrebbero dovuto essere sullo specifico luogo massimo di lavoro nel giorno di 4 giornate al mese tra sabato e nelle ore interessati; tale limite può essere elevato previo esame congiunto con i soggetti sin- dacali individuati dall’art. 1 del presente CCNL. 9. Qualora domenica Pertanto le richieste superino il limite predetto si farà riferimento all’ordine cronologico possibili opzioni sono di presentazione delle stesse. 10. Nel caso in cui l’applicazione della predetta percentuale determini una frazione infe- riore all’unità, viene comunque garantita una richiesta per ogni giornata. 11. Qualora da parte del dipendente non sia rispettato il termine seguito indicate: I Opzione: I settimana di preavviso, le ore richie- ste sono concesse compatibilmente con le esigenze aziendali, fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi 8, 9 lavoro di sabato e 10. Le ore accreditate ai sensi del precedente comma 2 sono fruite normalmente entro il 31 dicembre domenica II settimana riposo III settimana lavoro sabato e domenica IV settimana riposo II Opzione I settimana lavoro sabato e domenica (oppure solo sabato o solo domenica) II settimana riposo III settimana lavoro di ciascun anno. Trascorso tale termine, al fine di garantirne il godimento, le ore non ancora utilizzate sono fruite nel primo semestre dell’anno solare seguente. Qualora, anche entro il predetto semestre di proroga, il lavoratore non abbia goduto di tutte le ore accreditate, quelle residue sono assegnate sabato o domenica (oppure sabato e fatte godere dall’azienda entro il secondo semestre del medesimo anno. Trascorso tale ultimo termine, le eventuali ore residue non danno luogo ad ulteriore recupero né a trattamenti compensativi, eccezion fatta per il caso in cui, nel comples- sivo periodo di due anni, il godimento delle ore residue sia stato precluso da infermità per malattia ovvero infortunio sul lavoro. In quest’ultimo caso le eventuali ore residue saranno liquidate all’interessato nel mese di gennaio successivo al biennio, con corrispondenti quote di retribuzione globale re- lativa al precedente mese di dicembre. In entrambi i periodi semestrali di proroga, le richieste di cui al presente comma hanno la precedenza rispetto a quelle di cui al precedente comma 10. 12. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ore accreditate non ancora utilizzate sono liquidate con la retribuzione in atto. Analogo trattamento è dovuto, da parte del- l’impresa cedente, in caso di scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione dei servizi. Nel mese di giugno e di dicembre di ogni anno, l’azienda fornisce ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente una informativa sullo stato di utilizza- zione della Banca delle ore e, in particolare, sull’attuazione di quanto stabilito dal comma 11.domenica) IV settimana riposo

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Samples: Contratto Di Ii Livello

Banca delle ore. 1. E' attribuita alla contrattazione aziendale di secondo livello la facoltà di istituire la Banca banca delle ore e di disciplinarne integralmente il funzionamento, con particolare riguardo sia alla tipologia e alla quantità di ore da accreditare sia ai criteri e alle modalità di frui- zione fruizione delle stesse. 2. In assenza di accordo collettivo aziendale che regolamenti la Banca banca delle ore, è facoltà del singolo lavoratore chiedere l’attivazione l'attivazione individuale della stessa per l’accredito l'accredito delle ore di straordinario feriale prestate oltre le 120 ore annue. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all’azienda all'azienda nel mese di novembre prece- dente l’anno precedente l'anno in cui il lavoratore intende utilizzare la Banca banca delle ore. L’attivazione L'attivazione ha la durata minima di un anno solare e si intende confermata di anno in anno se non revocata, per iscritto, entro il novembre precedente l’anno l'anno di disattivazione. Successivamente alla revoca, il lavoratore ha facoltà di rinnovare la richiesta di utilizza- zione utilizzazione della Banca banca delle ore secondo le modalità di cui sopra. 3. L’azienda L'azienda fornirà ai soggetti sindacali alla R.S.U. congiuntamente alle strutture territorialmente competenti individuati dall’art 1 del presente CCNL delle XX.XX. stipulanti, nonché ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca banca predetta. 4. Relativamente alle ore accreditate in banca ore ai sensi del comma 12, spetta in ogni caso al lavoratore il pagamento delle pertinenti maggiorazioni. 5. L’accredito L'accredito sul conto individuale delle ore di cui al comma 2 è effettuato dall’azienda dall'azienda nel mese immediatamente successivo al periodo nel quale è stata resa la relativa pre- stazioneprestazione, con evidenziazione sulla busta paga mensile. 6. La fruizione delle ore accreditate sul conto individuale di cui al comma 2 ha luogo secondo due modalità: a) per permessi fino a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda all'azienda con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi; b) per permessi superiori a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda all'azienda con un preavviso di almeno 6 giorni lavorativi. 7. Le ore assegnate sono scomputate con relativa evidenziazione sulla busta paga del mese immediatamente successivo a quello della assegnazione stessa. 8. La richiesta di ore di cui al comma 2, relativa alla giornata immediatamente seguente un giorno festivo è accolta compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore accreditate possono essere godute anche in aggiunta ai giorni di ferie, salvo che nei periodi programmati di ferie annuali. 9. Le richieste di ore di cui al presente articolo comma 2 sono accolte nel limite del 20% dei lavora- tori lavoratori che avrebbero dovuto essere sullo specifico luogo di lavoro nel giorno e nelle ore interessati; tale limite può essere elevato previo esame congiunto con i soggetti sin- dacali individuati dall’art. 1 del presente CCNL. 9. Qualora le richieste superino il limite predetto si farà riferimento all’ordine all'ordine cronologico di presentazione delle stesse. 10. Nel caso in cui l’applicazione l'applicazione della predetta percentuale determini una frazione infe- riore all’unitàfrazione, inferiore all'unità, viene comunque garantita una richiesta per ogni giornata. 1110. Qualora da parte del dipendente non sia rispettato il termine di preavviso, le ore richie- ste richieste di cui al comma 2 sono concesse compatibilmente con le esigenze aziendali, fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi 8, 9 8 e 109. 11. Le ore accreditate ai sensi del precedente comma 2 sono fruite normalmente entro il 31 30 dicembre di ciascun anno. Trascorso tale termine, al fine di garantirne il godimento, le ore non ancora utilizzate sono fruite nel primo semestre dell’anno dell'anno solare seguente. Qualora, anche entro il predetto semestre di proroga, il lavoratore non abbia goduto di tutte le ore accreditate, quelle residue sono assegnate e fatte godere dall’azienda dall'azienda entro il secondo semestre del medesimo anno. Trascorso tale ultimo termine, le eventuali ore residue non danno luogo ad ulteriore recupero né a trattamenti compensativi, eccezion fatta per il caso in cui, nel comples- sivo complessivo periodo di due anni, il godimento delle ore residue sia stato precluso da infermità per malattia ovvero infortunio sul lavoro. In quest’ultimo quest'ultimo caso le eventuali ore residue saranno liquidate all’interessato all'interessato nel mese di gennaio successivo al biennio, con corrispondenti quote di retribuzione globale re- lativa relativa al precedente mese di dicembre. In entrambi i periodi semestrali di proroga, le richieste di cui al presente comma hanno la precedenza rispetto a quelle di cui al precedente comma 109. 12. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ore di cui al comma 2, accreditate ma non ancora utilizzate sono liquidate con la retribuzione in atto. Analogo trattamento è dovuto, da parte del- l’impresa dell'impresa cedente, in caso di scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione dei servizi. Nel mese di giugno e di dicembre di ogni anno, l’azienda l'azienda fornisce ai soggetti sindacali alla R.S.U., congiuntamente alle competenti individuati dall’art 1 del presente strutture territoriali delle XX.XX. stipulanti, una informativa sullo stato di utilizza- zione utilizzazione della Banca banca delle ore e, in particolare, sull’attuazione sull'attuazione di quanto stabilito dal comma 11.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Banca delle ore. 1. E’ attribuita alla contrattazione aziendale di secondo livello la facoltà di istituire la Banca delle ore e di disciplinarne integralmente il funzionamento, con particolare riguardo sia alla tipologia e alla quantità di ore da accreditare sia ai criteri e alle modalità di frui- zione fruizione delle stesse. 2. In assenza di accordo collettivo aziendale che regolamenti la Banca delle ore, è facoltà del singolo lavoratore chiedere l’attivazione individuale della stessa per l’accredito delle ore di straordinario feriale prestate oltre le 120 ore annue. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all’azienda nel mese di novembre prece- dente l’anno in cui il lavoratore intende utilizzare la Banca delle ore. L’attivazione ha la durata minima di un anno solare e si intende confermata di anno in anno se non revocata, per iscritto, entro il novembre precedente l’anno di disattivazione. Successivamente alla revoca, il lavoratore ha facoltà di rinnovare la richiesta di utilizza- zione della Banca delle ore secondo le modalità di cui sopra. 3. L’azienda fornirà ai soggetti sindacali alla RSU congiuntamente alle strutture territorialmente competenti individuati dall’art 1 del presente CCNL delle XX.XX. stipulanti, nonché ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca predetta. 4. Relativamente alle ore accreditate in banca ore ai sensi del comma 12, spetta in ogni caso al lavoratore il pagamento delle pertinenti maggiorazioni. 5. L’accredito sul conto individuale delle ore di cui al comma 2 è effettuato dall’azienda nel mese immediatamente successivo al periodo nel quale è stata resa la relativa pre- stazioneprestazione, con evidenziazione sulla busta paga mensile. 6. La fruizione delle ore accreditate sul conto individuale di cui al comma 2 ha luogo secondo due modalità: a) per permessi fino a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda all’azienda con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi; b) per permessi superiori a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda all’azienda con un preavviso di almeno 6 giorni lavorativi. 7. Le ore assegnate sono scomputate con relativa evidenziazione sulla busta paga del mese immediatamente successivo a quello della assegnazione stessa. 8. La richiesta di ore di cui comma 2, relativa alla giornata immediatamente seguente un giorno festivo festivo, è accolta compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore accreditate possono essere godute anche in aggiunta ai giorni di ferie, salvo che nei periodi programmati di ferie annuali. 9. Le richieste di ore di cui al presente articolo comma 2 sono accolte nel limite del 20% dei lavora- tori lavoratori che avrebbero dovuto essere sullo specifico luogo di lavoro nel giorno e nelle ore interessati; tale limite può essere elevato previo esame congiunto con i soggetti sin- dacali individuati dall’art. 1 del presente CCNL. 9. Qualora le richieste superino il limite predetto si farà riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle stesse. 10. Nel caso in cui l’applicazione della predetta percentuale determini una frazione infe- riore all’unità, viene comunque garantita una richiesta per ogni giornata. 11. Qualora da parte del dipendente non sia rispettato il termine di preavviso, le ore richie- ste richieste di cui al comma 2 sono concesse compatibilmente con le esigenze aziendali, fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi 8, 9 8 e 109. 11. Le ore accreditate ai sensi del precedente comma 2 sono fruite normalmente entro il 31 dicembre di ciascun anno. Trascorso tale termine, al fine di garantirne il godimento, le ore non ancora utilizzate sono fruite nel primo semestre dell’anno solare seguente. Qualora, anche entro il predetto semestre di proroga, il lavoratore non abbia goduto di tutte le ore accreditate, quelle residue sono assegnate e fatte godere dall’azienda entro il secondo semestre del medesimo anno. Trascorso tale ultimo termine, le eventuali ore residue non danno luogo ad ulteriore recupero né a trattamenti compensativi, eccezion fatta per il caso in cui, nel comples- sivo periodo di due anni, il godimento delle ore residue sia stato precluso da infermità per malattia ovvero infortunio sul lavoro. In quest’ultimo caso le eventuali ore residue saranno liquidate all’interessato nel mese di gennaio successivo al biennio, con corrispondenti quote di retribuzione globale re- lativa al precedente mese di dicembre. In entrambi i periodi semestrali di proroga, le richieste di cui al presente comma hanno la precedenza rispetto a quelle di cui al precedente comma 10. 12. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ore di cui al comma 2, accreditate ma non ancora utilizzate utilizzate, sono liquidate con la retribuzione in atto. Analogo trattamento è dovuto, da parte del- l’impresa dell’impresa cedente, in caso di scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione dei servizi. Nel mese di giugno e di dicembre di ogni anno, l’azienda fornisce ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente una informativa sullo stato di utilizza- zione della Banca delle ore e, in particolare, sull’attuazione di quanto stabilito dal comma 11.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Banca delle ore. 1. E’ attribuita alla contrattazione aziendale Dopo l’art. 47 bis del contratto collettivo provinciale di secondo livello lavoro del personale non dirigenziale del comparto Sanità sottoscritto in data 8 agosto 2000, introdotto con l’art. 26 di questo accordo, è inserito il seguente: 1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la facoltà di istituire la Banca banca delle ore e di disciplinarne integralmente il funzionamentoore, con particolare riguardo sia alla tipologia e alla quantità di ore da accreditare sia ai criteri e alle modalità di frui- zione delle stesseun conto individuale per ciascun lavoratore. 2. In assenza di accordo collettivo aziendale che regolamenti la Banca delle oreNel conto ore confluiscono, è facoltà su richiesta del singolo lavoratore chiedere l’attivazione individuale della stessa per l’accredito delle lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario feriale prestate oltre o supplementare, debitamente autorizzate nei limiti e con le 120 ore annueprocedure di cui all’art. La 68, da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione. L’eventuale richiesta di pagamento, perché avvenga entro l’anno, deve essere inoltrata per iscritto all’azienda nel mese di novembre prece- dente l’anno in cui il lavoratore intende utilizzare la Banca delle ore. L’attivazione ha la durata minima di un anno solare e si intende confermata di anno in anno se non revocata, per iscritto, entro il 15 novembre precedente l’anno di disattivazione. Successivamente alla revoca, il lavoratore ha facoltà di rinnovare la richiesta di utilizza- zione della Banca delle ore secondo le modalità di cui sopradell’anno stesso. 3. L’azienda fornirà ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui all’art. 68 del presente CCNL nonché ai lavoratori specifiche informazioni sulle accordo che vengono pagate, in rapporto alle ore accantonate, con le medesime modalità attuative della Banca predettadell’art. 62, comma 3 (del presente accordo). 4. Relativamente alle L’Azienda rende possibile l’utilizzo delle ore accreditate in banca ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai sensi del comma 1tempi, spetta in ogni caso alla durata ed al lavoratore numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione. Il differimento è concordato tra il pagamento delle pertinenti maggiorazioniresponsabile della struttura ed il dipendente. 5. L’accredito sul conto individuale A livello di Azienda sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell’andamento della banca delle ore ed all’assunzione di iniziative tese a favorirne l’utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l’utilizzo dei riposi accantonati. Sull’applicazione dell’istituto, l’Azienda fornisce informazione successiva ai soggetti di cui al all’art. 6, comma 2 è effettuato dall’azienda nel mese immediatamente successivo al periodo nel quale è stata resa la relativa pre- stazione1, con evidenziazione sulla busta paga mensilelett. B) – 2) del CCPL 1998/2001. 6. La fruizione delle ore accreditate sul conto individuale ha luogo secondo due modalità: a) per permessi fino a tre ore previa richiesta scritta disciplina del lavoratore presentata al- l’azienda con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi; b) per permessi superiori a tre ore previa richiesta scritta presente articolo decorre dall’entrata in vigore del lavoratore presentata al- l’azienda con un preavviso di almeno 6 giorni lavorativipresente accordo. 7. Le Rimane fermo quanto previsto dall’art. 68, comma 6, del presente accordo nei confronti dei lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore assegnate sono scomputate con relativa evidenziazione sulla busta paga del mese immediatamente successivo a quello della assegnazione stessa. 8. La richiesta relativa alla giornata immediatamente seguente un giorno festivo è accolta ed i relativi riposi compensativi possono essere usufruiti, compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore accreditate possono essere godute anche in aggiunta ai giorni di ferie, salvo che nei periodi programmati di ferie annuali. Le richieste di ore di cui al presente articolo sono accolte nel limite del 20% dei lavora- tori che avrebbero dovuto essere sullo specifico luogo di lavoro nel giorno e nelle ore interessati; tale limite può essere elevato previo esame congiunto con i soggetti sin- dacali individuati dall’art. 1 del presente CCNL. 9. Qualora le richieste superino anziché entro il limite predetto si farà riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle stesse. 10. Nel caso in cui l’applicazione della predetta percentuale determini una frazione infe- riore all’unità, viene comunque garantita una richiesta per ogni giornata. 11. Qualora da parte del dipendente non sia rispettato mese successivo entro il termine massimo di preavviso, le ore richie- ste sono concesse compatibilmente con le esigenze aziendali, fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi 8, 9 e 10. Le ore accreditate ai sensi del precedente comma 2 sono fruite normalmente entro il 31 dicembre di ciascun anno. Trascorso tale termine, al fine di garantirne il godimento, le ore non ancora utilizzate sono fruite nel primo semestre dell’anno solare seguente. Qualora, anche entro il predetto semestre di proroga, il lavoratore non abbia goduto di tutte le ore accreditate, quelle residue sono assegnate e fatte godere dall’azienda entro il secondo semestre del medesimo anno. Trascorso tale ultimo termine, le eventuali ore residue non danno luogo ad ulteriore recupero né a trattamenti compensativi, eccezion fatta per il caso in cui, nel comples- sivo periodo di due anni, il godimento delle ore residue sia stato precluso da infermità per malattia ovvero infortunio sul lavoro. In quest’ultimo caso le eventuali ore residue saranno liquidate all’interessato nel mese di gennaio successivo al biennio, con corrispondenti quote di retribuzione globale re- lativa al precedente mese di dicembre. In entrambi i periodi semestrali di proroga, le richieste di cui al presente comma hanno la precedenza rispetto a quelle di cui al precedente comma 10tre mesi. 12. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ore accreditate non ancora utilizzate sono liquidate con la retribuzione in atto. Analogo trattamento è dovuto, da parte del- l’impresa cedente, in caso di scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione dei servizi. Nel mese di giugno e di dicembre di ogni anno, l’azienda fornisce ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente una informativa sullo stato di utilizza- zione della Banca delle ore e, in particolare, sull’attuazione di quanto stabilito dal comma 11.

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Samples: Contratto Collettivo Provinciale Di Lavoro

Banca delle ore. 1. E’ attribuita alla contrattazione aziendale Si concorda che il recupero delle prestazioni aggiuntive (straordinario) e dell’eventuale riduzione orario (23 ore annue) possa essere usufruito, sotto forma di secondo livello la facoltà di istituire la Banca delle ore e di disciplinarne integralmente il funzionamentopermesso retribuito frazionabile, con particolare riguardo sia alla tipologia un limite minimo di mezz’ora e alla quantità per multipli di ore da accreditare sia ai criteri quarti d’ora. Per la sola riduzione oraria (maturando questa pro quota mensile) si conviene che: - il predetto recupero debba avvenire entro e alle non oltre il mese di dicembre dell’anno di maturazione, con le stesse modalità di frui- zione delle stesse. 2preavviso fissate dall’art. In assenza di accordo collettivo aziendale che regolamenti la Banca delle ore, è facoltà 127 del singolo lavoratore chiedere l’attivazione individuale della stessa per l’accredito delle ore di straordinario feriale prestate oltre le 120 ore annue. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all’azienda CCNL 7.12.2000; - nel mese di novembre prece- dente l’anno caso in cui il lavoratore intende utilizzare lavoratore, entro i termini suindicati, non esercita il diritto di richiedere per iscritto tale recupero, questo inderogabilmente viene a decadere. Le prime 27 ore di prestazioni aggiuntive danno diritto ad un recupero obbligatorio che deve essere effettuato non oltre 12 mesi dal mese successivo all’effettivo espletamento della prestazione aggiuntiva, pena la Banca sua decadenza. Si conviene che, esclusivamente per i contratti di durata inferiore all’anno sia possibile, al termine del rapporto monetizzare, sulla base della sola retribuzione oraria, le ore che il lavoratore, in considerazione del periodo limitato del contratto e delle sue caratteristiche, non sia riuscito a recuperare interamente. Si concorda, inoltre, per ragioni di equità, che in banca delle ore debbano confluire esclusivamente le prestazioni aggiuntive che avrebbero dato diritto ad un compenso come lavoro straordinario calcolato sulla base della retribuzione oraria maggiorata del 25%. Se il lavoro straordinario è quindi compiuto il sabato o il lunedì, qualora l’orario settimanale sia distribuito da lunedì a venerdì o da martedì a sabato, la maggiorazione dovuta è del 30% e tale prestazione non rientra in banca delle ore. L’attivazione ha Così pure il lavoro eventualmente compiuto in ore notturne comprese tra le 22,00 e le 06,00 darà diritto al compenso per lavoro straordinario con la durata minima di un anno solare relativa maggiorazione del 65% e si intende confermata di anno non entrerà in anno se non revocatabanca delle ore. Il lavoro chiesto nel giorno destinato al riposo settimanale (domenica) da diritto sempre a riposo compensativo in altro giorno oltre, per iscrittoa scelta del lavoratore, entro il novembre precedente l’anno di disattivazione. Successivamente alla revoca, il lavoratore ha facoltà di rinnovare la richiesta di utilizza- zione della Banca all’ulteriore recupero in banca delle ore secondo le modalità o a l pagamento delle ore con la maggiorazione del 25%. Nel caso di cui sopra. 3. L’azienda fornirà ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente CCNL nonché ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca predetta. 4. Relativamente alle ore accreditate promozione a quadro direttivo in corso d’anno, si deve procedere alla liquidazione delle eventuali prestazioni aggiuntive in banca ore ai sensi del comma 1, spetta in ogni caso al lavoratore il pagamento delle pertinenti maggiorazioni. 5. L’accredito sul conto individuale delle ore di cui al comma 2 è effettuato dall’azienda nel mese immediatamente successivo al periodo nel quale è stata resa la relativa pre- stazione, con evidenziazione sulla busta paga mensile. 6ancora da recuperare. La fruizione delle ore accreditate sul conto individuale ha luogo secondo due modalità: a) per permessi riduzione oraria maturata fino alla data di passaggio alla categoria dei quadri direttivi e non goduta, può essere, a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi; b) per permessi superiori a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda con un preavviso di almeno 6 giorni lavorativi. 7. Le ore assegnate sono scomputate con relativa evidenziazione sulla busta paga del mese immediatamente successivo a quello della assegnazione stessa. 8. La richiesta relativa alla giornata immediatamente seguente un giorno festivo è accolta compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore accreditate possono essere godute anche lavoratore, liquidata o trasformata in aggiunta ai giorni di ferie, salvo che nei periodi programmati di ferie annuali. Le richieste di ore di cui al presente articolo sono accolte nel limite del 20% dei lavora- tori che avrebbero dovuto essere sullo specifico luogo di lavoro nel giorno e nelle ore interessati; tale limite può essere elevato previo esame congiunto con i soggetti sin- dacali individuati dall’art. 1 del presente CCNL. 9. Qualora le richieste superino il limite predetto si farà riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle stesse. 10da usufruire. Nel caso in cui l’applicazione della predetta percentuale determini una frazione infe- riore all’unitàdi prolungate assenze - quali malattie, viene comunque garantita una richiesta per ogni giornata. 11. Qualora da parte infortuni, maternità, servizio militare – che abbiano impedito l’effettuazione del dipendente non sia rispettato il termine di preavviso, le ore richie- ste sono concesse compatibilmente con le esigenze aziendali, fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi 8, 9 e 10. Le ore accreditate ai sensi del precedente comma 2 sono fruite normalmente recupero entro il 31 dicembre di ciascun anno. Trascorso tale termine, al fine di garantirne il godimento, le ore non ancora utilizzate sono fruite nel primo semestre dell’anno solare seguente. Qualora, anche entro il predetto semestre di prorogai predetti termini, il lavoratore non abbia goduto di tutte le ore accreditatepersonale interessato potrà scegliere tra la fruizione del recupero al rientro dal servizio entro un congruo termine da concordare con l’Azienda, quelle residue sono assegnate e fatte godere dall’azienda entro il secondo semestre ovvero la corresponsione del medesimo annorelativo compenso per lavoro straordinario. Trascorso tale ultimo termine, le eventuali ore residue non danno luogo ad ulteriore recupero né a trattamenti compensativi, eccezion fatta per il caso in cui, nel comples- sivo periodo di due anni, il godimento delle ore residue sia stato precluso da infermità per malattia ovvero infortunio sul lavoro. In quest’ultimo caso le eventuali ore residue saranno liquidate all’interessato nel mese di gennaio successivo al biennio, con corrispondenti quote di retribuzione globale re- lativa al precedente mese di dicembre. In entrambi i periodi semestrali di proroga, le richieste di cui al presente comma hanno la precedenza rispetto a quelle di cui al precedente comma 10. 12. In caso Tale compenso viene altresì riconosciuto nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, per le ore accreditate prestazioni aggiuntive non ancora utilizzate sono liquidate con la retribuzione in atto. Analogo trattamento è dovuto, da parte del- l’impresa cedente, in caso di scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione dei servizi. Nel mese di giugno e di dicembre di ogni anno, l’azienda fornisce ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente una informativa sullo stato di utilizza- zione della Banca delle ore e, in particolare, sull’attuazione di quanto stabilito dal comma 11recuperate.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro

Banca delle ore. Nel caso di lavoro per più intensa attività, con successivi prevedibili periodi d’attività ridotta, il Datore potrà, per qualsiasi livello e tipologia di lavoro prevista dal presente contratto: XX.intensificare l’orario ordinario di lavoro con successiva prevedibile rarefazione; YY.recuperare, mediante rarefazione, le ore lavorate nell’intensificazione, ZZ. ridurre l’orario ordinario di lavoro (rarefazione) a fronte di una successiva prevedibile intensificazione. Quindi i seguenti casi: 1. E’ attribuita alla contrattazione aziendale superare, in regime di secondo livello la facoltà lavoro ordinario, l’orario contrattuale settimanale sino al limite di istituire la 48 ore per un massimo di 24 settimane all’anno, ponendo le ore eccedenti le 40 settimanali a credito del Lavoratore, nel rispettivo conto della Banca delle ore e di disciplinarne integralmente il funzionamento, con particolare riguardo sia alla tipologia e alla quantità di ore da accreditare sia ai criteri e alle modalità di frui- zione delle stesse.Ore; 2. In assenza nel caso di accordo collettivo aziendale che regolamenti la Banca delle riduzione del fabbisogno d’ore, con previsione di successivo recupero il Datore di lavoro potrà ridurre l’orario settimanale lavorato fino al limite minimo di 24 ore, è facoltà del singolo lavoratore chiedere l’attivazione individuale della stessa per l’accredito delle anticipando la retribuzione contrattuale di 40 ore di straordinario feriale prestate oltre settimanali e ponendo le 120 ore annue. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all’azienda anticipate al Lavoratore a debito nel mese di novembre prece- dente l’anno in cui il lavoratore intende utilizzare la Banca delle ore. L’attivazione ha la durata minima di un anno solare e si intende confermata di anno in anno se non revocata, per iscritto, entro il novembre precedente l’anno di disattivazione. Successivamente alla revoca, il lavoratore ha facoltà di rinnovare la richiesta di utilizza- zione suo conto della Banca delle Ore. Ai Lavoratori cui si applicherà il regime previsto al punto 1., sarà riconosciuta la normale retribuzione ordinaria per 40 ore secondo settimanali e la maggiorazione del 10%, per le modalità ore d’intensificazione effettuate entro le 10 ore giornaliere di lavoro complessive e le 48 ore complessive settimanali e, nei contratti a tempo parziale, per le ore d’intensificazione feriale, che siano comprese nelle 8 ore giornaliere complessive e 40 ore complessive settimanale. Oltre tali limiti, la maggiorazione di accredito nella Banca delle Ore sarà: I. del 12% per le ore di intensificazione feriali, eccedenti la decima ora giornaliera o la quarantottesima ora settimanale; II. del 15% per le ore di intensificazioni effettuate in regime diurno, in giorno di riposo; III. del 18% per le ore di intensificazioni effettuate in ore notturne; IV. del 20% per le ore di intensificazioni effettuate in regime diurno festivo; V. del 22% per le ore di intensificazioni effettuate in ore notturne festive. Le ore di intensificazioni dovranno essere contabilizzate nella Banca delle Ore, a credito del Lavoratore. Ai Lavoratori cui sopra. 3. L’azienda fornirà ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente CCNL nonché ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca predetta. 4. Relativamente alle si applicherà il regime previsto al punto 2 spetterà l’intera retribuzione ordinaria afferente 40 ore accreditate in banca settimanali con corrispondente iscrizione a debito delle ore ai sensi del comma 1non effettivamente lavorate, spetta in ogni caso al lavoratore il pagamento delle pertinenti maggiorazioni. 5. L’accredito sul conto individuale della Banca delle ore Ore. Il saldo massimo della Banca delle Ore potrà essere di cui 168 ore, a favore del Lavoratore o del Datore di lavoro. Il regime d’intensificazione e rarefazione è continuo, pertanto il saldo al comma 2 è effettuato dall’azienda nel mese immediatamente successivo al periodo nel quale è stata resa la relativa pre- stazione, con evidenziazione sulla busta paga mensile. 6. La fruizione delle ore accreditate sul conto individuale ha luogo secondo due modalità: a) per permessi fino a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi; b) per permessi superiori a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda con un preavviso di almeno 6 giorni lavorativi. 7. Le ore assegnate sono scomputate con relativa evidenziazione sulla busta paga del mese immediatamente successivo a quello della assegnazione stessa. 8. La richiesta relativa alla giornata immediatamente seguente un giorno festivo è accolta compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore accreditate possono essere godute anche in aggiunta ai giorni di ferie, salvo che nei periodi programmati di ferie annuali. Le richieste di ore di cui al presente articolo sono accolte nel limite del 20% dei lavora- tori che avrebbero dovuto essere sullo specifico luogo di lavoro nel giorno e nelle ore interessati; tale limite può essere elevato previo esame congiunto con i soggetti sin- dacali individuati dall’art. 1 del presente CCNL. 9. Qualora le richieste superino il limite predetto si farà riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle stesse. 10. Nel caso in cui l’applicazione della predetta percentuale determini una frazione infe- riore all’unità, viene comunque garantita una richiesta per ogni giornata. 11. Qualora da parte del dipendente non sia rispettato il termine di preavviso, le ore richie- ste sono concesse compatibilmente con le esigenze aziendali, fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi 8, 9 e 10. Le ore accreditate ai sensi del precedente comma 2 sono fruite normalmente entro il 31 dicembre di ciascun anno. Trascorso tale termine, anno dovrà essere riportato al fine di garantirne il godimento, le ore non ancora utilizzate sono fruite nel primo semestre 1 gennaio dell’anno solare seguente. Qualora, anche entro il predetto semestre di proroga, il lavoratore non abbia goduto di tutte le ore accreditate, quelle residue sono assegnate e fatte godere dall’azienda entro il secondo semestre del medesimo anno. Trascorso tale ultimo termine, le eventuali ore residue non danno luogo ad ulteriore recupero né a trattamenti compensativi, eccezion fatta per il caso in cui, nel comples- sivo periodo di due anni, il godimento delle ore residue sia stato precluso da infermità per malattia ovvero infortunio sul lavoro. In quest’ultimo caso le eventuali ore residue saranno liquidate all’interessato nel mese di gennaio successivo al biennio, con corrispondenti quote di retribuzione globale re- lativa al precedente mese di dicembre. In entrambi i periodi semestrali di proroga, le richieste di cui al presente comma hanno la precedenza rispetto a quelle di cui al precedente comma 10. 12successivo. In caso di cessazione cessazione, per dimissioni o licenziamento, il saldo della banca delle ore sarà addebitato o accreditato con le competenze di chiusura del rapporto rapporto. L’accredito del saldo comporterà un ulteriore maggiorazione del 5%, al momento di chiusura del rapporto. Le ore d’intensificazione si considerano, agli effetti normativi, ore di lavoro ordinarie con composizione multiperiodale dell’orario di lavoro. Pertanto, le eventuale lavoro straordinario potrà essere svolto nei limiti delle condizioni contrattualmente e legalmente previste, in eccedenza all’eventuale intensificazione di cui al punto che precede. La comunicazione d’intensificazione dovrà essere data al Lavoratore con un preavviso normale di 48 ore accreditate non ancora utilizzate sono liquidate con la retribuzione in attoo, eccezionalmente, di 24 ore. Analogo trattamento è dovutoLa volontaria accettazione del minore preavviso, da parte del- l’impresa cedente24 a 0 ore, in determina il diritto del Lavoratore di percepire 0,60 centesimi di indennità per ciascuna ora d’intensificazione con minore preavviso. Nel caso di scadenza lavoro a tempo parziale i limiti ed i benefici di cui sopra saranno proporzionati pro-quota, salvo le percentuali di maggiorazioni. Le maggiorazioni, di cui ai punti che precedono, non concorrono a formare la base di calcolo del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione dei servizi. Nel mese di giugno TFR ed a determinare le retribuzioni differite per festività, ferie e di dicembre di ogni anno, l’azienda fornisce ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente una informativa sullo stato di utilizza- zione della Banca delle ore e, in particolare, sull’attuazione di quanto stabilito dal comma 11permessi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Banca delle ore. (Art. 38-bis CCNL 14.09.2000) 1. E’ attribuita alla contrattazione aziendale In applicazione dell’art. 38-bis del C.C.N.L. del 14.09.2000, al fine di secondo livello la facoltà mettere i lavoratori in grado di istituire la Banca delle ore e fruire, come permessi compensativi, le prestazioni di disciplinarne integralmente il funzionamentolavoro straordinario, con particolare riguardo sia alla tipologia e alla quantità di ore da accreditare sia ai criteri e alle modalità di frui- zione delle stesse. 2. In assenza di accordo collettivo aziendale che regolamenti è istituita la Banca delle ore, è facoltà con un conto individuale per ciascun lavoratore. 2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del singolo lavoratore chiedere l’attivazione individuale della stessa per l’accredito delle dipendente, le ore di straordinario feriale prestate oltre le 120 prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate, nel limite complessivo annuo di 18 ore annue. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all’azienda nel mese ciascun dipendente, proporzionato eventualmente alla percentuale di novembre prece- dente l’anno in cui il lavoratore intende utilizzare part-time, da utilizzarsi entro la Banca delle ore. L’attivazione ha la durata minima fine dell'anno successivo a quello di un anno solare e si intende confermata di anno in anno se non revocata, per iscritto, entro il novembre precedente l’anno di disattivazione. Successivamente alla revoca, il lavoratore ha facoltà di rinnovare la richiesta di utilizza- zione della Banca delle ore secondo le modalità di cui sopramaturazione. 3. L’azienda fornirà ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 Il permesso è autorizzato dal Dirigente o da suo delegato secondo quanto previsto dai regolamenti di organizzazione, su richiesta del presente CCNL nonché ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca predettadipendente interessato. Ove per esigenze organizzative il permesso non possa essere concesso nei periodi richiesti dal dipendente e di comune accordo non si riesca a individuare un diverso periodo, il dipendente ha diritto di ottenere il permesso richiesto, purché la nuova domanda sia presentata almeno 7 giorni prima di quello richiesto per la fruizione del permesso. 4. Relativamente alle ore accreditate in banca ore ai sensi del comma 1, spetta in ogni caso al lavoratore il pagamento delle pertinenti maggiorazioniIl permesso non può essere utilizzato per assentarsi dal servizio per l’intera giornata lavorativa. 5. L’accredito sul conto individuale Ciascun lavoratore può chiedere entro il 31 gennaio di ogni anno, l’accantonamento delle ore nella citata banca, fino al massimo di cui al comma 2 è effettuato dall’azienda nel 18 ore annue. Sulle ore richieste in accantonamento, il servizio competente procederà a liquidare esclusivamente le maggiorazioni dovute entro il mese immediatamente successivo al periodo nel quale è stata resa la relativa pre- stazionea quello di accantonamento, con evidenziazione a valere sulla busta paga mensilequota allo scopo destinata del fondo per le risorse decentrate. 6. La fruizione delle Le ore accreditate sul conto individuale ha luogo secondo due modalità: a) accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore come permessi compensativi per permessi fino a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi; b) le proprie attività formative o anche per permessi superiori a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda con un preavviso di almeno 6 giorni lavorativinecessità personali e familiari. 7. Le Il pagamento delle ore assegnate sono scomputate con relativa evidenziazione sulla busta paga del mese immediatamente accantonate nella banca è consentito se tale opzione è esplicitata nella richiesta di accantonamento. Entro il 31 gennaio il lavoratore potrà chiedere il pagamento delle ore accantonate l’anno precedente. In mancanza di tale richiesta le ore dovranno essere recuperate, a pena di decadenza, entro la fine dell’anno successivo a quello della assegnazione stessadi accantonamento nel conto individuale. 8. La richiesta relativa alla giornata immediatamente seguente un giorno festivo è accolta compatibilmente con Le ore accantonate nei conti individuali e recuperate non sono reintegrabili. Pertanto, nei conti individuali saranno automaticamente accantonate le esigenze ore di serviziolavoro straordinario effettuate fino a concorrenza del monte ore richiesto dal dipendente, entro il limite massimo consentito. Le ore accreditate possono recuperate nel corso dell’anno a valere sul conto individuale, non potranno essere godute anche in aggiunta ai giorni di ferie, salvo che nei periodi programmati di ferie annuali. Le richieste di ore di cui al presente articolo sono accolte nel limite del 20% dei lavora- tori che avrebbero dovuto essere sullo specifico luogo di reintegrate con altro lavoro nel giorno e nelle ore interessati; tale limite può essere elevato previo esame congiunto con i soggetti sin- dacali individuati dall’art. 1 del presente CCNLstraordinario. 9. Qualora le richieste superino il limite predetto si farà riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle stesse. 10. Nel caso in cui l’applicazione della predetta percentuale determini una frazione infe- riore all’unità, viene comunque garantita una richiesta per ogni giornata. 11. Qualora da parte del dipendente non sia rispettato il termine di preavviso, le ore richie- ste sono concesse compatibilmente con le esigenze aziendali, fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi 8, 9 e 10. Le ore accreditate ai sensi del precedente comma 2 accantonate nella Banca ore sono fruite normalmente entro il 31 dicembre impegnate sulla quota di ciascun anno. Trascorso tale termine, fondo destinata al fine pagamento delle prestazioni di garantirne il godimento, le ore non ancora utilizzate sono fruite nel primo semestre dell’anno solare seguente. Qualora, anche entro il predetto semestre di proroga, il lavoratore non abbia goduto di tutte le ore accreditate, quelle residue sono assegnate e fatte godere dall’azienda entro il secondo semestre del medesimo anno. Trascorso tale ultimo termine, le eventuali ore residue non danno luogo ad ulteriore recupero né a trattamenti compensativi, eccezion fatta per il caso in cui, nel comples- sivo periodo di due anni, il godimento lavoro straordinario; la tariffa base delle ore residue sia stato precluso da infermità per malattia ovvero infortunio sul lavoro. In quest’ultimo caso le eventuali ore residue saranno liquidate all’interessato nel mese recuperate come “permesso compensativo” costituisce economia di gennaio successivo al biennio, con corrispondenti quote di retribuzione globale re- lativa al precedente mese di dicembre. In entrambi i periodi semestrali di proroga, le richieste di cui al presente comma hanno la precedenza rispetto a quelle di cui al precedente comma 10bilancio e torna nella piena disponibilità dell’ente. 12. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ore accreditate non ancora utilizzate sono liquidate con la retribuzione in atto. Analogo trattamento è dovuto, da parte del- l’impresa cedente, in caso di scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione dei servizi. Nel mese di giugno e di dicembre di ogni anno, l’azienda fornisce ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente una informativa sullo stato di utilizza- zione della Banca delle ore e, in particolare, sull’attuazione di quanto stabilito dal comma 11.

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

Banca delle ore. 1. E’ attribuita alla contrattazione aziendale Dalla data di secondo livello entrata in vigore del presente CCNL viene istituita la facoltà di istituire la Banca delle ore e di disciplinarne integralmente il funzionamento, con particolare riguardo sia alla tipologia e alla quantità di ore da accreditare sia ai criteri e alle modalità di frui- zione delle stesse. 2. In assenza di accordo collettivo aziendale che regolamenti la Banca banca delle ore, attraverso l'accantonamento delle ore di lavoro supplementare/straordinario di cui all'Art. 64 L'accantonamento, per le ore dalla cinquantunesima alla centocinquantesima, avverrà su formale richiesta della lavoratrice o del lavoratore. La richiesta deve avvenire nel mese in cui si è facoltà del singolo lavoratore chiedere l’attivazione individuale della stessa per l’accredito svolta la prestazione di lavoro straordinario. L'accantonamento delle ore di straordinario feriale prestate oltre eccedenti le 120 150 avverrà in maniera automatica. Le ore annue. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all’azienda nel mese di novembre prece- dente l’anno in cui il lavoratore intende utilizzare la Banca delle ore. L’attivazione ha la durata minima di un anno solare e si intende confermata di anno in anno se non revocata, per iscritto, entro il novembre precedente l’anno di disattivazione. Successivamente alla revoca, il lavoratore ha facoltà di rinnovare la richiesta di utilizza- zione della Banca delle ore secondo le modalità di cui sopra. 3. L’azienda fornirà ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente CCNL nonché ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca predetta. 4. Relativamente alle ore accreditate accantonate in banca ore ai sensi resteranno a disposizione del comma 1, spetta in ogni caso al lavoratore il pagamento delle pertinenti maggiorazioni. 5. L’accredito sul conto individuale delle ore dipendente per l'anno di cui al comma 2 è effettuato dall’azienda nel mese immediatamente successivo al periodo nel quale è stata resa la relativa pre- stazione, con evidenziazione sulla busta paga mensile. 6. La fruizione delle ore accreditate sul conto individuale ha luogo secondo due modalità: a) maturazione e per permessi fino a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi; b) per permessi superiori a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda con un preavviso di almeno 6 giorni lavorativi. 7quello successivo. Le ore assegnate sono scomputate accantonate in banca ore potranno essere usufruite dalla lavoratrice e dal lavoratore come permessi retribuiti individuali, anche a gruppi di minimo 4 ore, facendone richiesta con relativa evidenziazione sulla busta paga del mese immediatamente successivo a quello della assegnazione stessa. 8almeno quindici giorni di preavviso. La richiesta relativa alla giornata immediatamente seguente un giorno festivo è accolta Le richieste saranno accolte compatibilmente con le esigenze dell’Organizzazione purché, per lo stesso periodo temporale, non ne siano state presentate per un numero di servizio. Le ore accreditate possono essere godute lavoratrici e lavoratori superiori al 10% del personale in servizio o anche in aggiunta ai giorni da un solo dipendente nelle organizzazioni che occupano meno di ferie, salvo che nei periodi programmati di ferie annuali. Le richieste di ore di cui al presente articolo sono accolte nel limite del 20% dei lavora- tori che avrebbero dovuto essere sullo specifico luogo di lavoro nel giorno e nelle ore interessati; tale limite può essere elevato previo esame congiunto con i soggetti sin- dacali individuati dall’art. 1 del presente CCNL. 9. Qualora le richieste superino il limite predetto si farà riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle stesse. 10. Nel caso in cui l’applicazione della predetta percentuale determini una frazione infe- riore all’unità, viene comunque garantita una richiesta per ogni giornata. 11. Qualora da parte del dipendente non sia rispettato il termine di preavviso, le ore richie- ste sono concesse compatibilmente con le esigenze aziendali, fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi 8, 9 e 10. Le ore accreditate ai sensi del precedente comma 2 sono fruite normalmente entro il 31 dicembre di ciascun anno. Trascorso tale termine, al fine di garantirne il godimento, le ore non ancora utilizzate sono fruite nel primo semestre dell’anno solare seguente. Qualora, anche entro il predetto semestre di proroga, il lavoratore non abbia goduto di tutte le ore accreditate, quelle residue sono assegnate e fatte godere dall’azienda entro il secondo semestre del medesimo anno. Trascorso tale ultimo termine, le eventuali ore residue non danno luogo ad ulteriore recupero né a trattamenti compensativi, eccezion fatta per il caso in cui, nel comples- sivo periodo di due anni, il godimento delle ore residue sia stato precluso da infermità per malattia ovvero infortunio sul lavoro. In quest’ultimo caso le eventuali ore residue saranno liquidate all’interessato nel mese di gennaio successivo al biennio, con corrispondenti quote di retribuzione globale re- lativa al precedente mese di dicembre. In entrambi i periodi semestrali di proroga, le richieste di cui al presente comma hanno la precedenza rispetto a quelle di cui al precedente comma 10. 1210 dipendenti. In caso di cessazione richieste eccedenti il suddetto limite del rapporto di lavoro10% vale il criterio cronologico della presentazione delle domande. La lavoratrice e il lavoratore escluso/a ha diritto a ripresentare la sua richiesta per un periodo diverso. Le ore richieste, le ore accreditate e non ancora utilizzate sono liquidate con godute per motivate esigenze organizzative, saranno pagate dalle Organizzazioni su richiesta del dipendente, solo nel caso in cui vengano opposti due rifiuti ad altrettante richieste formulate, rispettando i termini e il preavviso indicati. Le parti firmatarie il presente CCNL si impegnano a verificare, dodici mesi dopo la retribuzione in atto. Analogo trattamento è dovutostipula, da parte del- l’impresa cedente, in caso di scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca l'effettivo andamento della gestione dei servizi. Nel mese di giugno e di dicembre di ogni anno, l’azienda fornisce ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente una informativa sullo stato di utilizza- zione della Banca banca delle ore e, in particolare, sull’attuazione di quanto stabilito dal comma 11ore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Banca delle ore. 1. E’ attribuita alla contrattazione aziendale di secondo livello la facoltà di istituire la Banca delle ore e di disciplinarne integralmente il funzionamento, con particolare riguardo sia alla tipologia e alla quantità di ore da accreditare sia ai criteri e alle modalità di frui- zione fruizione delle stesse. 2. In assenza di accordo collettivo aziendale che regolamenti la Banca delle ore, è facoltà del singolo lavoratore chiedere l’attivazione individuale della stessa per l’accredito delle ore di straordinario feriale prestate oltre le 120 ore annue. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all’azienda nel mese di novembre prece- dente precedente l’anno in cui il lavoratore intende utilizzare la Banca delle ore. L’attivazione ha la durata minima di un anno solare e si intende confermata di anno in anno se non revocata, per iscritto, entro il novembre precedente l’anno di disattivazione. Successivamente alla revoca, il lavoratore ha facoltà di rinnovare la richiesta di utilizza- zione utilizzazione della Banca delle ore secondo le modalità di cui sopra. 3. L’azienda fornirà ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente CCNL nonché ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca predetta. 4. Relativamente alle ore accreditate in banca ore ai sensi del comma 1, spetta in ogni caso al lavoratore il pagamento delle pertinenti maggiorazioni. 5. L’accredito sul conto individuale delle ore di cui al comma 2 è effettuato dall’azienda nel mese immediatamente successivo al periodo nel quale è stata resa la relativa pre- stazioneprestazione, con evidenziazione sulla busta paga mensile. 6. La fruizione delle ore accreditate sul conto individuale ha luogo secondo due modalità: a) per permessi fino a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda all’azienda con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi; b) per permessi superiori a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda all’azienda con un preavviso di almeno 6 giorni lavorativi. 7. Le ore assegnate sono scomputate con relativa evidenziazione sulla busta paga del mese immediatamente successivo a quello della assegnazione stessa. 8. La richiesta relativa alla giornata immediatamente seguente un giorno festivo è accolta compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore accreditate possono essere godute anche in aggiunta ai giorni di ferie, salvo che nei periodi programmati di ferie annuali. Le richieste di ore di cui al presente articolo sono accolte nel limite del 20% dei lavora- tori lavoratori che avrebbero dovuto essere sullo specifico luogo di lavoro nel giorno e nelle ore interessati; tale limite può essere elevato previo esame congiunto con i soggetti sin- dacali sindacali individuati dall’art. 1 del presente CCNL. 9. Qualora le richieste superino il limite predetto si farà riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle stesse. 10. Nel caso in cui l’applicazione della predetta percentuale determini una frazione infe- riore inferiore all’unità, viene comunque garantita una richiesta per ogni giornata. 11. Qualora da parte del dipendente non sia rispettato il termine di preavviso, le ore richie- ste richieste sono concesse compatibilmente con le esigenze aziendali, fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi 8, 9 e 10. Le ore accreditate ai sensi del precedente comma 2 sono fruite normalmente entro il 31 dicembre di ciascun anno. Trascorso tale termine, al fine di garantirne il godimento, le ore non ancora utilizzate sono fruite nel primo semestre dell’anno solare seguente. Qualora, anche entro il predetto semestre di proroga, il lavoratore non abbia goduto di tutte le ore accreditate, quelle residue sono assegnate e fatte godere dall’azienda entro il secondo semestre del medesimo anno. Trascorso tale ultimo termine, le eventuali ore residue non danno luogo ad ulteriore recupero né a trattamenti compensativi, eccezion fatta per il caso in cui, nel comples- sivo complessivo periodo di due anni, il godimento delle ore residue sia stato precluso da infermità per malattia ovvero infortunio sul lavoro. In quest’ultimo caso le eventuali ore residue saranno liquidate all’interessato nel mese di gennaio successivo al biennio, con corrispondenti quote di retribuzione globale re- lativa relativa al precedente mese di dicembre. In entrambi i periodi semestrali di proroga, le richieste di cui al presente comma hanno la precedenza rispetto a quelle di cui al precedente comma 10. 12. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ore accreditate non ancora utilizzate sono liquidate con la retribuzione in atto. Analogo trattamento è dovuto, da parte del- l’impresa dell’impresa cedente, in caso di scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione dei servizi. Nel mese di giugno e di dicembre di ogni anno, l’azienda fornisce ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente una informativa sullo stato di utilizza- zione utilizzazione della Banca delle ore e, in particolare, sull’attuazione di quanto stabilito dal comma 11.

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