BENI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE Clausole campione

BENI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE. La Società non indennizza i danni a: a) il valore del terreno su cui sorge l’attività dichiarata; b) boschi, alberi, coltivazioni ed aree verdi in genere; c) apparecchiature elettroniche.
BENI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE. Art. 4 - Delimitazioni di garanzia
BENI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE. La Società non indennizza: a) le apparecchiature elettroniche oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione o in semplice deposito; b) le apparecchiature elettroniche costruite da oltre 10 anni dalla data del sinistro.
BENI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE. 1. il valore dei terreni su cui sorgono i beni assicurati; 2. opere stradali (compresi piazze, ponti, ecc.), monumenti, fontane e statue monumentali; ferrovie, binari, rotaie, gallerie, moli, strade ferrate, impianti di risalita e sciistici, bacini artificiali e non, dighe e condotte, scavi, pozzi, pontili, moli e piattaforme in genere; 3. rete illuminazione pubblica e impianti semaforici; 4. tubazioni e condutture rete idrica e fognaria; 5. veicoli iscritti al P.R.A., fatto salvo per le specifiche reinclusioni; 6. aeromobili e natanti; 7. beni per i quali esista separata assicurazione stipulata dall'Assicurato e/o da Terzi a seguito di obblighi derivanti da legge o da contratto/concessione con l'Assicurato. La presente esclusione non è operante nel caso in cui: • l'assicurazione del bene stipulata dal terzo sia insufficiente nelle garanzie e/o nella somma assicurata; • l’Assicuratore del bene operi in rivalsa verso l’Assicurato.
BENI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE. Credemassicurazioni non indennizza: A i tubi, le valvole elettroniche ed altre fonti di luce salvo che i danni siano connessi a sinistri indennizzabili verificatisi in altre parti dei beni assicurati;
BENI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE. Titoli di credito, xxxxxx, valori bollati e altri titoli e/o certificati sostitutivi equiparabili ai predetti; * Lingotti ed oggetti di metallo prezioso nonché pietre preziose, nei limiti previsti nella Sezione Franchigie – Limiti di indennizzo lettera n); * Automezzi iscritti al PRA di proprietà del Comune, natanti ed aeromobili; * Opere d'Arte, nei limiti previsti nella Sezione Franchigie – Limiti di Indennizzo lettera f);
BENI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE a) Automezzi iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Amministrazione comunale, se assicurati con altre polizze, natanti ed aeromobili; b) merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se assicurate con specifica polizza; c) cose in leasing ed apparecchiature elettroniche, se ed in quanto assicurate con specifiche polizze; d) gioielli, gemme e pietre, fatta eccezione per quanto previsto al Capo III; e) le sole opere d’arte di cui alla precedente specifica precisazione nella definizione di “Precisazione per Contenuto; f) il terreno su cui sorge l’attività dichiarata in polizza.
BENI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE. 1. i terreni su cui insistono i beni immobili; 2. beni per i quali esista separata assicurazione stipulata dall'Assicurato e/o da Terzi a seguito di obblighi derivanti da legge o da contratto/concessione con l'Assicurato; La presente esclusione non è operante nell’eventualità in cui: - l'assicurazione del bene stipulata dal terzo sia insufficiente nelle garanzie e/o nella somma assicurata; - l’Assicuratore del bene operi in rivalsa verso l’Assicurato; 3. veicoli iscritti al P.R.A., fatta eccezione per le specifiche reinclusioni e salvo inoltre i beni mobili esistenti e/o installati sugli stessi; 4. aeromobili e natanti; 5. la rete acquedottistica e fognaria pubblica.
BENI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE impianti ed apparecchiature elettroniche, se non al servizio di impianti relativi al Fabbricato e/o alle pertinenze e che non abbiano un contratto di manutenzione in corso; • affreschi, mosaici, statue; • boschi, coltivazioni, animali in genere e il terreno su cui sorge l’attività dichiarata in Polizza.
BENI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE a) Automezzi iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Amministrazione Comunale, natanti ed aeromobili, anche se di terzi per i quali il Contraente ne detiene la custodia a qualsiasi titolo; b) merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se assicurate con specifica polizza; c) cose in leasing, se ed in quanto assicurate con specifiche polizze; d) il terreno su cui sorge l’attività dichiarata in polizza; e) elaboratori elettronici ed attrezzature elettroniche ed apparecchi ad impiego mobile, fatta eccezione per quanto previsto al Capo II; f) opere d’arte, beni bibliografici e museografici di valore singolo superiore ad euro 5.000,00; g) i cassonetti in genere all’aperto, intendendosi invece assicurati quelli ricoverati in fabbricati, capannoni ed aree recintate; h) boschi, alberi, piante, coltivazioni, animali in genere.