Contratto di assicurazione multirischi
PROTEZIONE PROFESSIONISTA
Contratto di assicurazione multirischi
FASCICOLO INFORMATIVO
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
• Nota informativa comprensiva del glossario
• Condizioni di Assicurazione
• Documento sul trattamento dei dati personali
deve essere consegnato al potenziale Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
AVVERTENZA:
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
Edizione CRS 3976/T/05/17
Credemassicurazioni S.p.A.
Capitale interamente versato di euro 14.097.120 - REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx - Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131 - Sede Legale e Direzione: Xxx Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) - Tel: x00 0000 000000 - Fax: x00 0000 000000 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Credemassicurazioni ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla “Comunicazione standard etici” consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Nota informativa
(Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP (cui è succeduto, a far data dal 01.01.2013, l’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP, ora IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA
1. Informazioni generali
a) Credemassicurazioni Società per Azioni, in forma abbreviata Credemassicurazioni S.p.A. (di seguito,
Credemassicurazioni);
b) Sede Legale e Direzione Generale: Xxx Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx)
c) Recapito telefonico: 000 000000 Fax: 0000 000000
Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Email: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Posta Elettronica Certificata (PEC): xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
d) Autorizzata, con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/98 (G.U. n. 148 del 27/06/1998), all'esercizio dell'attività assicurativa nei Rami 1, 2, 3, 8 (esclusi i danni provocati da energia nucleare), 9 (limitatamente al furto), 10, 13 e 17 di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005 (quanto al Ramo 10 si precisa che, per effetto della pubblicazione sul Bollettino dell’Autorità del Provvedimento ISVAP nr. 2909 del 27.06.2011, Credemassicurazioni a far data dal 29.07.2011 ha cessato l’esercizio dell’attività assicurativa nel Ramo 10 di cui all’art. 2 c. 3 del D.Lgs. 209/2005 inerente la “Responsabilità Civile autoveicoli terrestri”). Autorizzata con provvedimento ISVAP n. 1755 del 19/12/2000 (G.U. n. 201 del 28/12/2000) ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa a tutti i rischi compresi nel Ramo 9 di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Autorizzata, con provvedimento ISVAP n. 2619 del 06/08/08 ad estendere l’esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 16, perdite pecuniarie di vario genere, di cui all’art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Autorizzata, con provvedimento Isvap n. 2809 del 23/06/10 ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 18, assistenza, di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00131.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Credemassicurazioni
Il patrimonio netto civilistico di Credemassicurazioni al 31 dicembre 2016, escluso il risultato di periodo, ammonta a 23,7 milioni di Euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 14,1 milioni di Euro e le riserve patrimoniali risultano essere pari a 9,6 milioni di Euro.
L’indice di solvibilità, determinato in applicazione della normativa Solvency II, è pari al 224,14% quale rapporto tra Fondi Propri Ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità, e pari al 501,22% quale rapporto tra Fondi Propri Ammissibili e Requisito Patrimoniale Minimo.
Tutti i dati sono desunti dal Bilancio Civilistico e dal Bilancio di Solvibilità al 31 dicembre 2016.
B) INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
Tacito rinnovo del contratto
Il contratto ha durata annuale prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza.
AVVERTENZA: è comunque possibile impedire il tacito rinnovo del contratto mediante la disdetta.
La disdetta può essere esercitata, sia da parte del Contraente sia da parte di Credemassicurazioni, mediante lettera raccomandata, spedita:
- nel caso di disdetta data dal Contraente, alla sede di Credemassicurazioni o all’Intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza almeno 15 giorni prima della scadenza ;
- nel caso di disdetta data da Credemassicurazioni, all’ultimo domicilio noto del Contraente risultante alla Compagnia almeno 15 giorni prima della scadenza.
Oltre alla modalità sopra indicata e nel rispetto dei termini previsti, il Contraente potrà comunicare la propria disdetta anche mediante lettera consegnata a mano (nel qual caso farà fede la data o il timbro
di ricevimento rispettivamente apposti da Credemassicurazioni o dall’Intermediario) o a mezzo fax, inoltrati alla sede di Credemassicurazioni o all’Intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza.
La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale.
Per i dettagli sulle modalità di disdetta si rimanda al punto 1.3 delle Condizioni di Assicurazione.
Aggiornamenti non derivanti da innovazioni normative
Gli aggiornamenti al fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative sono consultabili presso il sito internet di Credemassicurazioni (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
3. Coperture assicurative offerte – limitazioni ed esclusioni
Il prodotto “Protezione Professionista” contiene garanzie assicurative per tutelarsi dai rischi che riguardano le attività di un ufficio/studio professionale.
Eventuali allegati per condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto e concordate per particolari esigenze del Contraente, saranno oggetto di espressa pattuizione.
Nel seguito sono sinteticamente illustrate le garanzie offerte dal prodotto; a seconda della tipologia esse sono raccolte in Sezioni.
Saranno operanti esclusivamente le Garanzie acquistate, esplicitamente richiamate nel modulo di polizza.
Si precisa che per ciascun contratto sarà invece sempre operante la garanzia Assistenza.
La Sezione Danni ai Beni contiene le garanzie per i danni che possono subire i beni assicurati, causati da eventi quali incendio, eventi atmosferici, atti vandalici, spargimenti d’acqua. Contiene inoltre la garanzia Furto e la Garanzia Cristalli, relativa alla rottura delle lastre di vetro.
Questa sezione si compone delle garanzie denominate e regolamentate come segue:
- Incendio e complementari
Riguarda i danni ai beni assicurati (fabbricato e/o contenuto, come da scelta risultante sul modulo di polizza) provocati da incendio, ma anche da altre cause, che sono indicate nel punto 2.1 “Incendio e complementari”, quali ad esempio l’esplosione, il fumo, il fenomeno elettrico, gli spargimenti d’acqua, gli atti vandalici di terzi, gli eventi atmosferici nonché talune spese che ne possono derivare.
La garanzia è regolamentata nei punti 2.1, 3.1.
AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell’indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti punti 2.1 “incendio e complementari”, nel punto 3.1 “delimitazioni garanzia incendio e complementari”, nonché nelle definizioni del glossario.
AVVERTENZA - La garanzia prevede che siano applicati, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e massimali.
In proposito si vedano le somme assicurate esposte sul modulo di polizza riferite a questa garanzia, a quanto indicato alle lettere G, H, I, L, N, O, P, R, S, U del punto 2.1 e le definizioni del glossario.
- Furto e complementari
Riguarda i danni da furto del contenuto dell’ufficio / studio professionale e da rapina, avvenuti nei modi indicati al punto 2.2.
La garanzia è regolamentata nei punti 2.2, 3.2.
AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell’indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti punti: 2.2 “furto e complementari”, 3.2 “delimitazioni garanzia furto e complementari”, nonché nelle definizioni del glossario.
AVVERTENZA - La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e massimali.
In proposito si vedano la somma assicurata esposta sul modulo di polizza riferita a questa garanzia, quanto indicato alle lettere D, F, G, H, I del punto 2.2, nonché quanto indicato al punto 2.2.1 e le definizioni del glossario.
- Cristalli
Riguarda i danni di rottura di lastre facenti parte dei beni assicurati, purché dovuti alle cause indicate nel punto 2.3 “cristalli”.
La garanzia è regolamentata nei punti 2.3, 3.3.
AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell’indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti punti: 2.3 “cristalli”, 3.3 “delimitazioni garanzia cristalli” , nonché nelle definizioni del glossario.
AVVERTENZA - La garanzia prevede l’applicazione di un massimale. In proposito si veda la somma assicurata esposta sul modulo di polizza riferito a questa garanzia.
La Sezione Elettronica contiene le garanzie per i danni che possono essere subiti dalle apparecchiature elettroniche esistenti nell’ufficio/studio professionale.
La garanzia è regolamentata nei punti dal 4.1 al 5.5.
AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell’indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti punti: 4.1 “cosa assicuriamo”, 5.1 “delimitazioni”, 5.2 “delimitazioni danni da furto”, 5.3 “delimitazioni danni da fenomeno elettrico”, 5.4 “beni esclusi dall’assicurazione e nelle definizioni del glossario.
AVVERTENZA - La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e massimali.
In proposito si vedano la somma assicurata esposta sul modulo di polizza riferita a questa garanzia, quanto indicato alle lettere C, D, E del punto 4.1, nonché quanto indicato ai punti 5.2 penultimo capoverso, 5.3 ultimo capoverso, 5.4 e 5.5.
La Sezione Danni a Xxxxx contiene le garanzie che proteggono dalle richieste di risarcimento che possono conseguire qualora in relazione alla proprietà, alla conduzione o all’attività dell’ufficio / studio professionale si provochino danni a terzi.
La garanzia è regolamentata nei punti dal 7.1 al 9.1.
AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell’indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti punti: 7.1 “responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)”, 7.2 “responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.), 8.1 “rischi esclusi”, 8.2 “persone non considerate terzi”, 9.1 “dove assicuriamo”, nonché nelle definizioni del glossario.
AVVERTENZA - Le garanzie prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e massimali.
In proposito si vedano il massimale esposto sul modulo di polizza riferito a questa sezione, quanto indicato alle lettere B, D, J, L del punto 7.1 nonché quanto indicato al punto 7.1.1.
La Sezione Assistenza contiene garanzie per le emergenze che possono interessare l’ufficio/studio professionale oggetto dell’assicurazione.
Al verificarsi di una situazione di emergenza, la Centrale Operativa, a seconda dei casi offre: invio di tecnici specializzati (idraulici, elettricisti, xxxxxx, falegnami), nonché consulenza su informazioni di viaggio, burocratiche od amministrative e su noleggio auto.
AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo alla mancata prestazione della garanzia ed eventualmente al mancato pagamento dell’indennizzo. Essi sono indicati nella Sezione Assistenza.
AVVERTENZA - Le garanzie prevedono dei massimali.
In proposito si vedano le seguenti parti: Invio di un idraulico – Invio di un elettricista – Invio di un fabbro-falegname.
ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALE
In caso di sinistro, per calcolare l’indennizzo dovuto da Credemassicurazioni occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall’assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali Credemassicurazioni interviene.
Esempi di applicazione di franchigia/scoperto con limite di indennizzo (validi per le sezioni Danni ai Beni, Elettronica, Danni a Terzi).
Importi in Euro
Esempi | |||
A | B | C | |
Entità del danno | 750 | 1.500 | 3.000 |
Scoperto 20% con il minimo di € 200 | 200 | 300 | 600 |
Limite di indennizzo | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Esempio A: Il danno indennizzato sarà di € 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di € 200; non opera il limite di indennizzo).
Esempio B: Il danno indennizzato sarà di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo).
Esempio C: Il danno indennizzato sarà di € 2.000 (riducendo € 3.000 del 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo).
ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE)
Il prodotto Protezione Professionista non prevede applicazione della regola proporzionale in quanto non sono previste garanzie prestate nella forma a valore intero.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato e in ordine alle circostanze del rischio - - nullita’
AVVERTENZA - Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile e al punto 1.7 delle Condizioni di Assicurazione.
Si sottolinea l’importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono esposte sul modulo di polizza.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente o l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile, devono dare comunicazione scritta a Credemassicurazioni di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Credemassicurazioni possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione.
Nel caso di diminuzione del rischio Credemassicurazioni, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio soltanto alla scadenza annuale successiva alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato.
Esempio di aggravamento del rischio
In un ufficio ove si svolgeva esclusivamente l’attività di consulenza informatica si avvia anche l’attività di vendita al dettaglio di computer e relativi accessori; ciò implica un maggiore rischiosità del lavoro svolto in relazione all’attività di compra-vendita nonché un maggiore rischio di furto e di incendio legato alla presenza stessa delle merci nei locali dell’esercizio.
Per i dettagli si veda il punto 1.8 delle Condizioni di Assicurazione.
6. Premi
Il premio è fissato per ciascun periodo annuo; la periodicità del premio è annuale.
Il pagamento del premio avviene mediante addebito su conto corrente bancario presso Credito Xxxxxxxx X.x.X..
AVVERTENZA - L’impresa o l’intermediario, in base a valutazioni tecnico commerciali nel loro complesso, possono applicare sconti sul premio previsto dalla tariffa corrente del prodotto.
Costi gravanti direttamente sul Contraente
Il premio è comprensivo dei costi per le spese relative alla acquisizione ed alla gestione del contratto di assicurazione. Le Spese di acquisizione rappresentano la remunerazione riconosciuta da Credemassicurazioni all’Intermediario mentre le Spese di gestione rappresentano l’importo trattenuto dalla Compagnia per la gestione del contratto.
TIPOLOGIA DI COSTO | % del premio versato (al netto delle imposte) | Quota parte del costo percepita dall’Intermediario |
Spese di acquisizione | 30,0% | 100,0% |
Spese di gestione | 20,0% | 0,0% |
Si forniscono di seguito alcune rappresentazioni esemplificative relative al premio pagato ed ai costi compresi nello stesso, con evidenza della quota parte riferita alle Spese di acquisizione (remunerazione dell’Intermediario) al fine di salvaguardare la sinteticità dell’esposizione viene illustrato il caso del seguente “profilo” di rischio:
Per lo studio di un commercialista si vuole assicurare 100.000 € per incendio e garanzie complementari del fabbricato, 20.000 € per l’incendio del contenuto e 1.000.000 € per Danni a terzi (la garanzia Assistenza è sempre operante).
Importi in Euro
Premio annuo totale (al lordo delle imposte) | Costi totali | Quota parte del costo percepita dall’Intermediario |
235,77 | 97,30 | 58,38 |
ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE
Il premio, le somme assicurate e i limiti delle prestazioni sono soggetti ad adeguamento; per i dettagli si veda il punto 1.4. “Indicizzazione del contratto” delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA
Qualora la polizza sia connessa a un mutuo o ad altri contratti di finanziamento, in caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del debito ad altro soggetto mutuante (c.d. “Portabilità”) ovvero di rinegoziazione del Contratto di finanziamento, l’Assicurato potrà scegliere se mantenere in essere l’assicurazione ovvero ottenerne la risoluzione anticipata. Nelle Condizioni Generali, al punto 1.11 “Estinzione anticipata”, è indicato il metodo di restituzione del premio.
7. Rivalse
AVVERTENZA - Il diritto di rivalsa, previsto dall’art. 1916 del Codice Civile, consiste nella facoltà dell’Assicuratore di recuperare dal responsabile del danno le somme indennizzate all’Assicurato. Credemassicurazioni si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro.
In ogni caso la rivalsa non viene esercitata nei confronti dei soggetti assicurati e nei confronti dei soggetti indicati al punto 1.5 delle Condizioni di Assicurazione.
8. Diritto di recesso
E’ previsto il recesso, sia per il Contraente sia per Credemassicurazioni, per la scadenza annuale: i termini e le modalità per esercitare tale diritto sono indicati al punto 1.3 delle Condizioni di Assicurazione.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Il diritto al pagamento del premio si prescrive dopo un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a partire dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (rif. Art. 2952 del Codice Civile).
Nell’assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
10.Legge applicabile al contratto
Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana, le cui disposizioni si applicano per quanto non disciplinato dal contratto stesso.
11.Regime fiscale
Per le garanzie Incendio e complementari, Furto e complementari, Cristalli e le sezioni Elettronica e Danni a Terzi si applica l’aliquota d’imposta del 22,25% (di cui l’1% per contributi antiracket e antiusura nei limiti di cui al D.M. 239/2002).
Per la sezione Assistenza si applica l’aliquota d’imposta del 10%.
Resta ferma l’applicabilità di agevolazioni fiscali nel caso di rischi particolari previsti dalla legge.
C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12.Sinistri – liquidazione dell’indennizzo
Le Condizioni di Assicurazione prevedono che in caso di sinistro l’Assicurato deve provvedere alla denuncia dei fatti a Credemassicurazioni entro i tempi indicati nella rispettiva garanzia colpita, precisando le circostanze dell’evento. Deve poi osservare alcune prescrizioni, descritte nelle Condizioni di Assicurazione.
I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti ai punti:
• dal 6.1 al 6.10 per la sezione Danni ai Beni ed Elettronica,
• dal 10.1 al 10.4 per la sezione Danni a Terzi,
• 11.1 e 11.2 per la sezione Assistenza.
AVVERTENZA: con riguardo alla sola garanzia di Assistenza, la gestione dei sinistri è affidata alla società BLUE ASSISTANCE S.P.A., alla cui Centrale Operativa vanno sporte le denunce e i cui recapiti e le modalità di contatto sono in dettaglio indicati nel preambolo della sezione Assistenza.
13.Reclami
Eventuali reclami riguardanti il servizio offerto da Credemassicurazioni, il rapporto contrattuale, la gestione dei sinistri o i comportamenti di eventuali Agenti di cui Credemassicurazioni si avvalga per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa, devono essere inoltrati per iscritto ai seguenti recapiti:
• Credemassicurazioni S.p.A. - Funzione Reclami - Xxx X. Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx;
• via Fax al numero 0522/442041;
• via e-mail all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
Si rammenta che le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono, altresì, riportate sul sito Internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e che la segnalazione inerente il reclamo potrà essere inoltrata a Credemassicurazioni anche mediante l’apposito “form” reso disponibile sul medesimo sito. La funzione preposta di Credemassicurazioni, in conformità alle disposizioni in materia, fornirà riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo (detto termine, qualora il reclamo attenga al comportamento di eventuali Agenti di cui si avvalga Credemassicurazioni per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa, rimane sospeso sino ad un massimo di 15 giorni).
Qualora l’esponente non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo, in caso di mancato o parziale accoglimento del medesimo o nell’ipotesi di assenza di riscontro da parte della Compagnia o degli intermediari assicurativi, per quanto di rispettiva competenza, entro il termine massimo sopra indicato relativamente alle questioni attinenti al contratto, al comportamento di Agenti, di intermediari assicurativi e dell’impresa di assicurazione, potrà rivolgersi all’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, inviando il reclamo all’Autorità stessa:
- mediante il servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx;
- oppure trasmettendolo xxx xxx xx x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000;
- oppure anche via PEC all’indirizzo indicato dall’Autorità sul proprio sito (xxx.xxxxx.xx)
In questo caso, conformemente al modello di segnalazione di reclamo all’IVASS reso disponibile dall’Autorità sul sito xxx.xxxxx.xx, il reclamo dovrà contenere alcune informazioni essenziali quali l’indicazione del soggetto che lo trasmette (sia che si tratti del soggetto interessato sia che si tratti di soggetto che agisce su incarico del
reclamante), la descrizione dei motivi del reclamo ossia la condotta o il servizio oggetto di lamentela e tutte le circostanze utili per la valutazione; inoltre, il reclamo indirizzato all’Autorità dovrà contenere copia del reclamo già inoltrato all'impresa e del relativo riscontro. Sul sito IVASS si potranno reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell’ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria.
IVASS è altresì competente per:
- i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro);
- l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi.
Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo
all’IVASS potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Le segnaliamo inoltre, che prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, potrà rivolgersi all’IVASS (come sopra esposto) o avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali Le segnaliamo:
Mediazione per la conciliazione delle controversie
In caso di controversia in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s’intenda intraprendere un’azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.
Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
La mediazione si introduce con una domanda all’organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l’assistenza di un avvocato.
Per qualsiasi chiarimento relativo all’inoltro dei reclami il Contraente/Assicurato può contattare il numero verde 800 273336.
14.Risoluzione delle controversie - arbitrato
AVVERTENZA - Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l’arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
15. Consultazione dei rapporti assicurativi via web
In conformità al Regolamento 35/2010, come integrato dal Provvedimento IVASS n° 7 del 16 luglio 2013, sul sito internet della compagnia (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) è disponibile un’Area Riservata attraverso la quale il Contraente, potrà accedere alla propria posizione assicurativa consultando i dati principali delle polizze sottoscritte, quali, a titolo meramente esemplificativo, le coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte e lo stato dei pagamenti dei premi.
L’accesso sarà consentito tramite credenziali identificative personali che saranno rilasciate dalla Compagnia e che potranno essere richieste dal Contraente, mediante procedura guidata, direttamente in occasione del primo accesso all’area riservata medesima. Il servizio di consultazione in oggetto e il rilascio delle credenziali da parte della Compagnia non comporteranno alcun costo aggiuntivo in capo al Contraente.
Credemassicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Credemassicurazioni S.p.A. Il Direttore Generale
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Glossario
Indica il significato dei principali termini utilizzati in polizza
ADDETTI
Il titolare dello studio, i suoi familiari, i dipendenti, i praticanti, i tirocinanti e chiunque altro presti la sua opera nello studio stesso. Non sono considerati addetti gli appaltatori ed i loro dipendenti.
ASSICURATO
La persona protetta dall'assicurazione.
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati; programmi base; personal computers e minielaboratori; compresi eventuali apparecchiature ausiliarie e conduttori esterni; sistemi cad, cam, cae; sistemi di gestione posta; fono-audio visivi; fax, telex, fotocopiatrici; impianti telefonici; impianti citofonici; impianti d’allarme; impianti di condizionamento, di erogazione di energia elettrica e di stabilizzazione; macchine da scrivere e da calcolo; casse, bilance elettroniche e registratori di cassa; e quanto di similare esistente nello studio.
Si intendono escluse le altre apparecchiature elettroniche quali a titolo esemplificativo: elaboratori di processo e sistemi automatici di controllo e regolazione di impianti di produzione; apparecchiature di controllo e misurazione di dati elettrici fisici e chimici di sostanze e materiali; apparecchiature per la didattica; apparecchiature per la fotocomposizione e riproduzione; impianti ed apparecchiature per la diagnosi, la terapia e la medicina ingenere; impianti per studi radio televisivi.
Sono altresì escluse le apparecchiature in leasing ed i beni ad impiego mobile.
ATTI DI TERRORISMO
Atti, caratterizzati dall’uso della violenza, svolti da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione od una parte di essa.
BENI
Fabbricato e contenuto.
BENI AD IMPIEGO MOBILE
Apparecchiature elettroniche ad uso professionale pertinenti l’attività esercitata che, per loro natura e costruzione, possono essere usati in luogo diverso rispetto all’ubicazione indicata nel modulo di polizza.Rientrano in questa definizione i i telefoni portatili.
BLUE ASSISTANCE - CENTRALE OPERATIVA
La struttura di Blue Assistance S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. La Centrale Operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza.
CASSAFORTE
Qualsiasi contenitore definito dal costruttore cassaforte o armadio corazzato.
I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso.
Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 Kg. deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.
CONDUTTORI ESTERNI
Cavi di collegamento tra l’apparecchiatura elettronica e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni, immagini collegati alle apparecchiature elettroniche.
CONTENUTO
Complesso dei beni esistenti nello studio, così classificati:
• Attrezzatura e arredamento in genere: mobilio, arredamento ed attrezzatura tecnica, strumenti professionali, targhe e insegne interne allo studio, cancelleria, materiale cartaceo (documenti, registri, disegni e simili), oggetti promozionali, effetti personali.
Sono compresi: oggetti e servizi d’argento, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, xxxxxx, statue, raccolte scientifiche, d’antichità o numismatiche, collezioni in genere e beni aventi valore artistico od affettivo, fino a un massimo di € 5.000 per singolo oggetto.
• Valori: denaro, carte valori, titoli di credito, valori bollati e postali e qualsiasi altro documento o carta che rappresenti un valore, con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per il contenuto. Qualora i valori siano custoditi in cassaforte con i congegni di chiusura attivati, il limite di indennizzo è elevato al 20%.
Non costituiscono contenuto e sono quindi esclusi i preziosi ed i beni in leasing. E’ escluso quanto rientra nella definizione di apparecchiature elettroniche.
CONTRAENTE
La persona che stipula l'assicurazione.
COSE
Gli oggetti materiali e gli animali.
DATI E RELATIVI SUPPORTI
Informazioni logicamente strutturate, esclusivamente elaborabili da apparecchiature elettroniche, modificabili da parte dell’Assicurato a mezzo di programmi memorizzati su disco fisso o su supporti, intendendosi per tali qualsiasi materiale magnetico, ottico, scheda e banda perforata.
XXXXX XXXXXXXXX
Danni derivanti all'Assicurato:
• dall'impossibilità di usare, impiegare in tutto od in parte i beni colpiti da un sinistro;
• dall'esborso di spese impreviste che deve sostenere in conseguenza di un sinistro.
FABBRICATO
L’intera costruzione edile di proprietà o in locazione all’Assicurato, comprese le sue pertinenze (quali recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, centrale termica), gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione, realizzati nella stessa; porte, finestre, tende, targhe e insegne esterne allo studio (purché fissate al fabbricato), antenne radiotelericeventi, tinteggiature, tappezzerie, moquettes e simili, affreschi e statue purché privi di valore artistico. Sono altresì compresi i pannelli relativi ad impianti fotovoltaici e solari termici purché al servizio del fabbricato e installati sullo stesso o nell’area di sua pertinenza. Qualora sia assicurata una porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione e la garanzia si intende prestata anche per la quota di parti comuni di competenza.
Sono esclusi: l'area, i parchi, i giardini, gli alberi e, i viottoli, le strade private e le opere di pavimentazione all'aperto, gli impianti sportivi.
Sono altresì esclusi gli immobili in costruzione. FRANCHIGIA/SCOPERTO
Parte del danno indennizzabile, espressa rispettivamente in cifra fissa o in giorni (franchigia) o in percentuale (scoperto) sull'ammontare del danno o delle perdite pecuniarie, che rimane a carico dell'Assicurato.
INCENDIO
Combustione, con fiamma che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.
INCOMBUSTIBILE
Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’interno (Decreto del Ministero dell’interno del 26.6.1984).
INDENNIZZO O RISARCIMENTO
Quanto dovuto da Credemassicurazioni in caso di sinistro.
INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili. Sono considerati infortuni anche:
l’annegamento, l’assideramento, il congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore o di freddo, le embolie conseguenti ad immersioni subacquee con autorespiratore;
l’avvelenamento acuto e le lesioni derivanti da ingestione o da assorbimento di sostanze; l’asfissia non dipendente da malattia;
le conseguenze, obiettivamente constatabili, di morsi o punture di animali; le ernie direttamente ed esclusivamente determinate da eventi traumatici. INTERMEDIARIO
La persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) di cui all’art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.
IVASS
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo succeduto dal 01 gennaio 2013 in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP.
LASTRE
Lastre in cristallo, specchio, vetro, plexiglas; insegne interne ed esterne anche in materiale plastico rigido (escluse le parti elettriche) purché fissate al fabbricato.
LAVORATORI PARASUBORDINATI
I prestatori di lavoro non dipendenti che percepiscono redditi derivanti da:
uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni o altri enti; collaborazione a giornali o riviste;
partecipazione a collegi e commissioni;
altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
MALATTIA
Ogni alterazione obiettivamente riscontrabile dello stato di salute dell’Assicurato non dipendente da infortunio.
MASSIMALE
La somma fino alla concorrenza della quale Credemassicurazioni presta la garanzia.
MODULO DI POLIZZA
Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, le dichiarazioni e le scelte del Contraente, i dati identificativi del rischio, le somme assicurate, il premio e la sottoscrizione delle Parti (Mod. CRS 3976).
PREZIOSI
Gioielli, oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle.
POLIZZA
L’insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
Forma di assicurazione per la quale Credemassicurazioni risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata riportata nel modulo di polizza, indipendentemente dal valore complessivo dei beni o delle apparecchiature elettroniche.
PROGRAMMI IN LICENZA D’USO
Sequenza di informazioni, memorizzate su supporti, che costituiscono istruzioni eseguibili dall’elaboratore e che l’Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore.
RESIDENZA
Luogo in Italia in cui l’Assicurato ha stabilito la dimora abituale.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso.
SOMMA ASSICURATA
Valore in base al quale è stipulata l’assicurazione.
STUDIO
L’insieme dei locali (comprese eventuali dipendenze e depositi accessori) destinati per almeno 2/3 della superficie complessiva ad uffici, studi professionali, abitazioni, anche non comunicanti, ubicati all’indirizzo riportato nel modulo di polizza, purché facenti parte di un insieme di edifici non separati da strade ad uso pubblico, nei quali viene esercitata l’attività descritta in polizza.
TRANSAZIONE
Accordo col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, prevengono l'insorgere di una lite o pongono fine ad una lite già iniziata.
VALORE A NUOVO
Fabbricato: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.
Contenuto (limitatamente ad attrezzatura ed arredamento in genere), Apparecchiature elettroniche e Beni ad impiego mobile: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.
VALORE ALLO STATO D'USO
Fabbricato: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell’area nonché gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.
Contenuto (limitatamente ad attrezzatura ed arredamento in genere), Apparecchiature elettroniche e Beni ad impiego mobile: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.
VALORE NOMINALE
L’importo indicato sui valori.
I dati contenuti nella presente Nota informativa relativamente al prodotto “Protezione Professionista” sono aggiornati al 26 maggio 2017.
Condizioni di Assicurazione
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
1.1 COSA ASSICURIAMO - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO L’assicurazione è rivolta agli uffici e studi professionali ad eccezione di Case di Cura - Case di Riposo
- Cliniche - Ospedali - Ospizi - Ricoveri - Scuole Pubbliche E Private di ogni Ordine e Grado - Oratori - Collegi - Convitti - Circoli Ricreativi e/o Culturali - Sedi di Partiti o Associazioni Politiche - Palestre.
Il fabbricato e lo studio devono avere le seguenti caratteristiche:
1. essere costruiti in materiali incombustibili, anche con presenza di materiali combustibili nei solai, nell’armatura e nella copertura del tetto, con tolleranza del 20% di materiali combustibili nelle pareti esterne;
2. essere destinati per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani ad uffici, studi professionali o abitazioni.
1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo di polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
I premi devono essere pagati a Credemassicurazioni.
Il premio è annuale e pagabile in unica soluzione per ciascun periodo annuo.
L’importo corrispondente al premio da pagare all’atto della stipula del contratto è riportato nel modulo di polizza alla voce “premio annuo totale”. Il pagamento del premio avviene mediante addebito su conto corrente bancario presso Credito Xxxxxxxx X.x.X..
Il pagamento effettuato secondo le modalità indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.
Se il Contraente non paga il premio, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15mo giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di Credemassicurazioni al pagamento dei premi scaduti come previsto dall’art. 1901 del c.c.
1.3 TACITA PROROGA DEL CONTRATTO – DURATA DELL’ASSICURAZIONE
La durata della polizza è stabilita in un anno, con tacito rinnovo, pertanto salvo diversa indicazione riportata sul modulo di polizza, in mancanza di disdetta l’assicurazione, di durata non inferiore ad un anno e’ prorogata per una durata uguale a quella originaria, e così di seguito.
La disdetta può essere esercitata, sia da parte del Contraente sia da parte di Credemassicurazioni, mediante lettera raccomandata, spedita:
- nel caso di disdetta data dal Contraente, alla sede di Credemassicurazioni o all’Intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza almeno 15 giorni prima della scadenza;
- nel caso di disdetta data da Credemassicurazioni, all’ultimo domicilio noto del Contraente risultante alla Compagnia almeno 15 giorni prima della scadenza.
Oltre alla modalità sopra indicata e nel rispetto dei termini previsti, il Contraente potrà comunicare la propria disdetta anche mediante lettera consegnata a mano (nel quale caso farà fede la data o il timbro di ricevimento rispettivamente apposti da Credemassicurazioni o dall’Intermediario) o a mezzo fax, inoltrati alla sede di Credemassicurazioni o all’Intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza.
La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale.
1.4 INDICIZZAZIONE DEL CONTRATTO
Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, la polizza è indicizzata e pertanto, ad eccezione della garanzia assistenza, le somme assicurate delle garanzie indicate nel modulo di polizza sono assoggettate ad adeguamento automatico in base all’indice di statistica pubblicato dall’ISTAT di Roma secondo le modalità seguenti:
1) si adotta l’indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già costo della vita);
2) i contratti emessi in ogni anno avranno come base di riferimento iniziale l’indice del mese di giugno dell’anno precedente (indice base);
3) alla scadenza annuale, se si sarà verificata una variazione dell’indice iniziale o di quello dell’ultimo adeguamento (indice base), il limite di indennizzo di cui sopra ed il relativo premio verranno variati in proporzione al rapporto tra indice di scadenza ed indice base.
Nel caso in cui, in conseguenza della variazione degli indici, il limite di indennizzo ed il relativo premio venissero a superare il 30% degli importi fissati nell’anno precedente, sarà facoltà delle parti recedere dal contratto. In tal caso, il Contraente e Credemassicurazioni dovranno comunicare, a mezzo lettera raccomandata o consegnata a mano o a mezzo fax, , la volontà di esercitare il diritto di recesso che avrà efficacia decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
La predetta comunicazione di recesso dovrà essere inviata:
o dal Contraente alla sede di Credemassicurazioni o all’Intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza;
o da Credemassicurazioni all’ultimo domicilio noto del Contraente risultante alla Compagnia.
Qualora il recesso venga esercitato da Credemassicurazioni questa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di premio netta relativa al periodo di rischio non corso.
Alla polizza è assegnato come riferimento iniziale, l’indice indicato in polizza.
1.5 RINUNCIA ALLA RIVALSA
Credemassicurazioni rinuncia - salvo in caso di dolo e purché l’Assicurato a sua volta non eserciti l’azione verso il responsabile - al diritto di rivalsa derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso:
• le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
• le società collegate, controllanti e controllate;
• i clienti ed i fornitori dell’Assicurato.
1.6 OPERATIVITA’ TERRITORIALE
L’Assicurazione vale per i beni ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.
1.7 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
1.8 VARIAZIONI DEL RISCHIO
Qualora nel xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx rispetto a quanto dichiarato al momento della stipulazione del contratto, il Contraente e/o l’Assicurato devono darne immediata comunicazione scritta a Credemassicurazioni.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi e per gli effetti dell’art.1898 del Codice Civile.
Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
1.9 FORO COMPETENTE
Per qualunque controversia che dovesse insorgere relativamente al presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, fatto salvo il caso in cui il contraente o l’assicurato rivestano la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005; in tale ultimo caso, sarà infatti competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo di questi.
1.10 LEGGE APPLICABILE
Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana, le cui disposizioni si applicano per quanto non disciplinato dal contratto stesso.
1.11 ESTINZIONE ANTICIPATA
Qualora la polizza sia connessa a un mutuo o ad altri contratti di finanziamento, in caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del debito ad altro soggetto mutuante (c.d. “Portabilità”) ovvero di rinegoziazione del Contratto di finanziamento, l’Assicurato potrà scegliere se mantenere in essere l’assicurazione ovvero ottenerne la risoluzione anticipata con restituzione della parte di premio pagato al netto delle imposte, relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza.
SEZIONE DANNI AI BENI
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
COSA ASSICURIAMO
Credemassicurazioni indennizza e rimborsa l’Assicurato dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati dagli eventi previsti dalle Garanzie sottoelencate che siano esplicitamente richiamate nel modulo di polizza.
GARANZIE
Le Garanzie sono prestate a primo rischio assoluto.
2.1 INCENDIO E COMPLEMENTARI
A Incendio, fulmine, implosione, esplosione e scoppio;
B caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali;
C onda sonica determinata da aeromobili;
D urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti al Contraente od all'Assicurato né in suo uso o servizio;
E fumi, gas e vapori;
F rovina di ascensori e montacarichi a seguito rottura di congegni;
G fenomeno elettrico al contenuto ed agli impianti al servizio del fabbricato, compresi citofoni e videocitofoni anche se posti sul muro di cinta o cancelli all’esterno del fabbricato stesso.
La garanzia è prestata con il limite di indennizzo di € 2.500 per anno assicurativo e previa applicazione di una franchigia di € 200 per singolo sinistro. Limitatamente ai pannelli relativi a impianti fotovoltaici e solari termici, i danni sono indennizzati con l’applicazione di una franchigia di € 400 per ogni sinistro e con il limite di indennizzo di € 1.500 per sinistro e per anno assicurativo;
H spargimenti di acqua provenienti da impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici esistenti nel fabbricato di cui lo studio fa parte e lesionatisi a seguito di rottura accidentale o di gelo. La garanzia è prestata previa detrazione di una franchigia di € 200 per singolo sinistro con un limite di indennizzo per sinistro di € 30.000;
I atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse. Il pagamento dell’indennizzo avverrà previa detrazione di una franchigia di € 200 per singolo sinistro. I danni verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo sono garantiti entro il limite del 50% della somma assicurata per il fabbricato e per il contenuto. Limitatamente ai pannelli relativi a impianti fotovoltaici e solari termici, i danni sono indennizzati con l’applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 200 per ogni sinistro e con il limite di indennizzo di € 1.500 per sinistro e per anno assicurativo;
L grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni posti nelle vicinanze; bagnamento verificatosi all'interno del fabbricato purché avvenuto a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra. La garanzia è prestata previa detrazione di una franchigia di € 200 per singolo sinistro. Limitatamente ai pannelli relativi a impianti fotovoltaici e solari termici, i danni sono indennizzati con l’applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 200 per ogni sinistro e con il limite di indennizzo di € 1.500 per sinistro e per anno assicurativo.
Credemassicurazioni riconosce, nel limite della somma assicurata:
M un’indennità pari al 10% dell’indennizzo quale rimborso forfettario dei danni indiretti. Relativamente alle garanzie “Spargimenti di acqua” (punto 2.1 H) e “Spese per riparare o sostituire le tubazioni” (punto 2.1 P) l’indennità compete solo in caso di inagibilità totale dello studio.
Credemassicurazioni rimborsa, nel limite della somma assicurata, le spese documentate sostenute per:
N gli onorari di competenza del Perito, Consulente e Professionista che l’Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina di terzo Perito.
La garanzia è prestata con il limite di indennizzo di € 2.500 per anno assicurativo;
O la ricostruzione, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia, di documenti, registri, disegni e simili, costituenti il materiale cartaceo, riportandoli allo stato d’uso attraverso le operazioni manuali e meccaniche necessarie, con esclusione di qualsiasi riferimento a valore d’affezione, artistico, scientifico o attinente ai contenuti dei predetti beni. Il rimborso sarà riconosciuto per le spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.500 per anno assicurativo.
Credemassicurazioni rimborsa inoltre, nel limite della somma assicurata le spese documentate sostenute per:
P
• riparare o sostituire le tubazioni o le parti di esse (con relativi raccordi) - collocate nei muri o nei pavimenti del fabbricato - che hanno dato origine allo spargimento di acqua;
• demolire e ricostruire le parti del fabbricato necessariamente interessate dalle operazioni di ripristino delle tubazioni sopraindicate;
• sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro.
La garanzia opera purché tali spese siano conseguenza di sinistro indennizzabile in base alla garanzia di cui al punto H che precede e purché sia assicurato il fabbricato.
La garanzia è prestata con il limite di indennizzo di € 2.500 per anno assicurativo e previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia di € 200;
Q rimpiazzare il combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato;
R demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro (escluse le spese relative alle operazioni di cui al precedente punto P sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza
S rimuovere, eventualmente depositare presso terzi, ricollocare il contenuto assicurato e illeso, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termine della presente garanzia.
La garanzia è prestata con il limite di indennizzo di € 2.500 per anno assicurativo; T riparare i danni arrecati ai beni assicurati:
• per ordine dell'Autorità;
• dall'Assicurato, per suo ordine o nel suo interesse, non inconsideratamente, allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze del sinistro.
U Ricorso terzi - Credemassicurazioni tiene indenne l’Assicurato – fino alla concorrenza di € 75.000
- delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti provocati alle cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio di cose di sua proprietà o da lui detenute.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il massimale sopra indicato e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
Credemassicurazioni non risarcisce i danni:
• ai beni che l’Assicurato abbia in consegna o custodia, o che detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti;
• di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria, del suolo.
Non sono considerati terzi:
1 il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
2 quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1;
3 i dipendenti dell’Assicurato ed i lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione, soggetti all’obbligo di iscrizione all’INAIL, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
4 i collaboratori non dipendenti.
L’Assicurato deve immediatamente informare Credemassicurazioni delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; Credemassicurazioni avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Credemassicurazioni.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
Gli eventi sono garantiti anche se causati con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui debba rispondere a norma di legge, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.
2.2 FURTO E COMPLEMENTARI
A Furto del contenuto a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nello studio stesso:
• violandone le difese esterne mediante rottura o scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili;
• per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
• in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a mezzi di chiusura operanti.
B Furto del contenuto:
• attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
• tra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, durante i periodi di chiusura diurna e serale, con rottura delle vetrine fisse e delle porte-vetrate efficacemente chiuse protette da solo vetro fisso;
• con rottura delle vetrine dello studio durante i periodi di apertura al pubblico e con presenza di addetti
nello studio stesso.
C Rapina ed estorsione del contenuto avvenuta nei locali dello studio anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate dall'esterno e sono costrette a recarsi nei locali stessi.
D Perdita di valori in conseguenza di:
• furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
• furto avvenuto con destrezza, nel caso in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
• scippo o rapina;
commessi sulla persona dell’Assicurato o sugli addetti, al di fuori dello studio, mentre detengono i valori durante il trasporto dallo studio stesso al domicilio del Contraente o dell’Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.
In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10%.
Credemassicurazioni riconosce, nel limite della somma assicurata:
E un'indennità pari al 10% dell'indennizzo quale rimborso forfettario dei danni indiretti.
Credemassicurazioni rimborsa, nel limite della somma assicurata, le spese documentate sostenute per:
F riparare i guasti ed i danni conseguenti agli atti vandalici causati dai ladri nell'attuazione o nel tentativo del furto o della rapina al contenuto ed alle parti di fabbricato costituenti lo studio.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata. La garanzia non opera per i fabbricati in stato di abbandono, in corso di costruzione, ristrutturazione o non completamente ultimati; fermo quanto suindicato e limitatamente ai pannelli relativi a impianti fotovoltaici e solari termici, i danni sono indennizzati con l’applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 250 per ogni sinistro e con il limite di indennizzo di € 1.500 per sinistro e per anno assicurativo;
G la ricostruzione, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia, di documenti, registri, disegni e simili, costituenti il materiale cartaceo, riportandoli allo stato d’uso attraverso le operazioni manuali e meccaniche necessarie, con esclusione di qualsiasi riferimento a valore d’affezione, artistico, scientifico o attinente ai contenuti dei predetti beni. Il rimborso sarà riconosciuto per le spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata;
H gli onorari di competenza del Perito, Consulente e Professionista che l’Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina di terzo Perito.
La garanzia è prestata con il limite di indennizzo di € 2.500 per anno assicurativo.
I accertamenti diagnostici, onorari medici, cure, medicinali, trasporto in conseguenza di lesioni subite dall’Assicurato o dagli addetti a seguito degli eventi previsti al punto precedente punto C.
La garanzia è prestata con il limite di indennizzo di € 2.500 per anno assicurativo.
Mezzi di chiusura dei locali - Credemassicurazioni presta la garanzia Furto sul presupposto che ogni apertura verso l'esterno dello studio, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da resistenti serramenti di legno, persiane, materia plastica rigida, vetro anticrimine, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.
Qualora i mezzi di chiusura esistenti ed operanti risultino difformi da quanto sopra indicato, in caso di
sinistro si conviene che se la difformità riguarda aperture:
• diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere il contenuto, Credemassicurazioni liquida il danno senza riserve;
• usate dai ladri per raggiungere il contenuto e sempreché l'introduzione avvenga mediante rottura o scasso, verrà applicato uno scoperto del 20%.
Sono in ogni caso esclusi i furti resi possibili dalla mancanza di di mezzi di protezione e chiusura o avvenuti attraverso le luci di serramenti o inferriate, senza manomissione o effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
2.2.1 SCOPERTI E FRANCHIGIE
Per qualsiasi sinistro indennizzabile a termini delle garanzie di cui al punto. 2.2 “FURTO E COMPLEMENTARI” il pagamento dell’indennizzo avverrà previa detrazione di una franchigia di € 200. Tale franchigia è da considerarsi quale minimo non indennizzabile qualora integrata da eventuali scoperti ove previsti.
Nel caso di furto effettuato attraverso impalcature verrà applicato uno scoperto del 20% con il minimo di € 200.
2.3 CRISTALLI
Credemassicurazioni rimborsa all’Assicurato le spese sostenute per la sostituzione delle lastre assicurate facenti parte del fabbricato o del contenuto, dovuta a rottura per qualunque causa, se non espressamente esclusa al punto 3.3; sono compresi i costi di trasporto e di installazione.
Gli eventi sono garantiti anche se causati con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui debba rispondere a norma di legge, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.
COSA NON ASSICURIAMO
3.1. DELIMITAZIONI GARANZIA INCENDIO E COMPLEMENTARI Credemassicurazioni non indennizza i danni:
A causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
B causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
C causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni;
D causati o agevolati con dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
E da smarrimento o da furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla Garanzia Incendio e Complementari;
F causati da umidità e stillicidio; (la delimitazione di cui al punto 3.1 F è operante solo all’interno della garanzia “Spargimenti di acqua” - punto 2.1 H);
G
• alle lampade elettriche in genere;
• causati da difetti di materiali e di costruzione o dovuti ad usura o manomissione;
• agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici; (la delimitazione di cui al punto 3.1 G è operante solo all’interno della garanzia “Fenomeno elettrico”
– punto 2.1 G);
H
• di rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
• verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
• di scritte od imbrattamento;
(la delimitazione, di cui al punto 3.1 H, è operante solo all’interno della garanzia “Atti vandalici o dolosi di terzi” – punto 2.1 I);
I causati da:
• intasamento o traboccamento di gronde e pluviali senza rottura degli stessi, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, accumulo esterno di acqua, formazione di ruscelli;
• fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali, mareggiata e penetrazione di acqua marina;
• gelo, cedimento o franamento del terreno, sovraccarico neve; ancorché verificatisi a seguito degli eventi elencati al punto 2.1 L;
subiti da:
• recinti non in muratura, tende in genere, insegne ed antenne e consimili installazioni esterne;
• beni all’aperto, ad eccezione dei serbatoi e degli impianti fissi per natura e destinazione;
• fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici (danneggiati da vento), tendo-tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
• lastre in fibro-cemento o cemento-amianto e manufatti di materia plastica (eccetto i serramenti e le tapparelle) per effetto di grandine.
(la delimitazione di cui al punto 3.1 I è operante solo all’interno della garanzia “Grandine e vento”
– punto 2.1 L).
3.2. DELIMITAZIONI GARANZIA FURTO E COMPLEMENTARI Credemassicurazioni non indennizza i danni:
A verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
B verificatisi in occasione di esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
C verificatisi in occasione di terremoti, di eruzioni vulcaniche, di inondazioni, di alluvioni, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
D causati od agevolati con dolo o colpa grave:
• dal Contraente o dall'Assicurato;
• da persone che abitano con il Contraente o l'Assicurato od occupano i locali contenenti i beni
assicurati o locali con questi comunicanti;
• da persone di cui deve rispondere il Contraente o l'Assicurato;
• da persone legate al Contraente od all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
• da incaricati della sorveglianza dello studio;
E avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se lo studio rimane per più di 45 giorni consecutivi incustodito. Per le carte valori, i titoli di credito e il denaro la sospensione decorre dalle ore 24 dell’ottavo giorno oppure dalle ore 24 del quindicesimo giorno se sono custoditi in cassaforte;
F resi possibili dalla mancanza dei mezzi di chiusura o dalla non operatività degli stessi.
3.3. DELIMITAZIONI GARANZIA CRISTALLI Credemassicurazioni non indennizza le rotture di lastre:
A causate da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
B causate da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
C derivanti da crollo del fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
D causate con dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei familiari con essi conviventi;
E che alla data di decorrenza della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti; F aventi valore artistico.
Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.
SEZIONE ELETTRONICA
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
Credemassicurazioni presta le garanzie sottoindicate solo se esplicitamente richiamate nel modulo di polizza.
COSA ASSICURIAMO
4.1. Credemassicurazioni indennizza e rimborsa l’Assicurato dei danni materiali e diretticausati alle
apparecchiature elettroniche da qualunque evento accidentale non espressamente escluso. La Garanzia è prestata a primo rischio assoluto.
Credemassicurazioni rimborsa inoltre, nei limiti della somma assicurata, le spese documentate per:
A riparazioni provvisorie a seguito di sinistro indennizzabile, sempreché tali riparazioni costituiscano parte di quelle definitive e non ne aumentino il costo complessivo;
B rimuovere, eventualmente depositare presso terzi, ricollocare le apparecchiature elettroniche assicurate e illese, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termine della presente polizza;
C il proseguimento dell’attività esercitata nell’ufficio/studio professionale assicurato, sostenute durante il periodo strettamente necessario per eseguire le riparazioni delle apparecchiature elettroniche danneggiate e comunque non oltre 30 giorni dalla data del sinistro.
La garanzia è prestata con il limite di indennizzo giornaliero di € 200.
D il ripristino dei dati e relativi supporti (completi di eventuali programmi in licenza d’uso) resosi necessario a seguito di sinistro indennizzabile subito dai supporti.
Il ripristino dei dati e dei programmi in licenza d’uso deve avvenire entro un anno dal sinistro decorso il quale Credemassicurazioni rimborsa i soli costi di ripristino dei supporti.
La garanzia è prestata con il limite di indennizzo di € 5.000 e con l’applicazione di uno scoperto del 10%
Credemassicurazioni rimborsa inoltre, in eccedenza alla somma assicurata, le spese documentate per:
E gli onorari di competenza del Perito, Consulente e Professionista che l’Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina di terzo Perito.
La garanzia è prestata con il limite di indennizzo di € 2.500 per anno assicurativo.
Gli eventi sono garantiti anche se causati con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui debba rispondere a norma di legge, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.
COSA NON ASSICURIAMO
5.1. DELIMITAZIONI Credemassicurazioni non indennizza i danni:
A causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazioni di edifici in genere, di sequestri, di occupazione militare, di invasione;
B causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
C causati o agevolati con dolo del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
D causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da maremoti;
E di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
F per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;
G verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi ai lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata nel modulo di polizza;
H dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;
I di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili e che non compromettano la funzionalità del bene;
L da smarrimenti, xxxxxxxx, caduta accidentale;
M attribuibili a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza; N causati da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;
O conseguenti a virus informatici.
Sono altresì esclusi dall’assicurazione i costi:
P inerenti a modifiche, aggiunte e miglioramenti, nonché quelli inerenti il prolungamento della sospensione dell’attività esercitata nell’ufficio/studio professionale assicurato dipendente da tali operazioni;
Q di intervento o di sostituzione di componenti sostenuti per controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, aggiornamento tecnologico dell’impianto.
5.2. DELIMITAZIONI DANNI DA FURTO
Credemassicurazioni non indennizza i danni verificatisi con modalità diverse da quelle sottoelencate: a Furto delle apparecchiature elettroniche a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nello studio
stesso:
• violandone le difese esterne mediante rottura o scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili;
• per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
• in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a mezzi di chiusura operanti.
b Furto delle apparecchiature elettroniche:
• attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
• tra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, durante i periodi di chiusura diurna e serale, con rottura delle vetrine fisse e delle porte-vetrate efficacemente chiuse protette da solo vetro fisso;
• con rottura delle vetrine dello studio durante i periodi di apertura al pubblico e con presenza di addetti
nello studio stesso.
Mezzi di chiusura dei locali: ogni apertura verso l'esterno dello studio, situata in linea verticale a meno di 4
m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, deve essere difesa, per tutta la sua estensione, da resistenti serramenti di legno, persiane, materia plastica rigida, vetro anticrimine, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.
Qualora i mezzi di chiusura esistenti ed operanti risultino difformi da quanto sopra indicato, in caso di
sinistro si conviene che se la difformità riguarda aperture:
• diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere le apparecchiature elettroniche, Credemassicurazioni liquida il danno senza riserve;
• usate dai ladri per raggiungere le apparecchiature elettroniche e sempreché l'introduzione avvenga mediante rottura o scasso, verrà applicato uno scoperto del 20%.
Sono in ogni caso esclusi i furti resi possibili dalla mancanza di di mezzi di protezione e chiusura o avvenuti attraverso le luci di serramenti o inferriate, senza manomissione o effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
Credemassicurazioni non indennizza i danni da furto resi possibili dalla mancanza dei mezzi di chiusura o dalla non operatività degli stessi.
5.3. DELIMITAZIONI DANNI DA FENOMENO ELETTRICO
Credemassicurazioni non indennizza i danni verificatisi con modalità diverse da quelle sottoelencate:
• il fenomeno elettrico deve essere trasmesso tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica e la rete di comunicazione dati;
• gli impianti assicurati devono essere difesi con sistemi di protezione contro le sovratensioni, le oscillazioni della tensione di rete e le interruzioni dell’alimentazione elettrica;
• il fenomeno elettrico deve aver danneggiato, congiuntamente all’impianto assicurato, i predetti sistemi di protezione.
Qualora non siano soddisfatte le suddette condizioni, in caso di sinistro imputabile a fenomeno elettrico verrà applicato uno scoperto del 20%.
5.4. BENI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE Credemassicurazioni non indennizza:
A i tubi, le valvole elettroniche ed altre fonti di luce salvo che i danni siano connessi a sinistri
indennizzabili verificatisi in altre parti dei beni assicurati;
B le apparecchiature elettroniche oggetto di produzione, riparazione e commercializzazione; C le apparecchiature ad impiego mobile.
5.5. SCOPERTI E FRANCHIGIE
Per qualsiasi sinistro indennizzabile a termini delle garanzie di cui alla SEZIONE ELETTRONICA il pagamento dell’indennizzo avverrà previa detrazione di una franchigia di € 200. Tale franchigia è da considerarsi quale minimo non indennizzabile qualora integrata da eventuali scoperti ove previsti.
Nel caso di furto effettuato attraverso impalcature verrà applicato uno scoperto del 20% con il minimo di € 200.
COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
Norme valide per la SEZIONE DANNI AI BENI e la SEZIONE ELETTRONICA.
6.1. TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati se non dal Contraente e da Credemassicurazioni.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
6.2. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
A fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico di Credemassicurazioni secondo quanto previsto dalla legge od ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;
B fare denuncia scritta a Credemassicurazioni entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza precisando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno;
C inviare a Credemassicurazioni, entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata dei beni danneggiati o asportati, con l’indicazione del rispettivo valore;
D presentare entro lo stesso termine - in caso di furto, scippo, rapina, di sinistro presumibilmente doloso o su richiesta di Credemassicurazioni - denuncia all’Autorità di Polizia o ai Carabinieri e inviarne l’originale o la copia autenticata a Credemassicurazioni;
E denunciare la sottrazione di titoli di credito anche al debitore ed esperire, se legalmente possibile, la procedura di ammortamento;
F
• conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del Perito. Credemassicurazioni garantisce l’intervento del Perito entro 30 giorni dalla denuncia del danno; qualora ciò non si verificasse Credemassicurazioni rimborsa, fino a € 250 per sinistro, le spese sostenute (e regolarmente documentate) dall’Assicurato per la conservazione dei beni danneggiati a partire dal trentunesimo giorno successivo alla denuncia del sinistro;
• dimostrare l’effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili od altri elementi di prova;
G predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni sottratti, distrutti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni ed apparecchiature elettroniche assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture nonché qualsiasi documento che possa essere richiesto da Credemassicurazioni o dai Periti ai fini delle loro indagini o verifiche;
H presentare, in caso di danno da furto - prima della liquidazione del danno e su richiesta di Credemassicurazioni - tutti i documenti che si possono ottenere dall’autorità competente in relazione al sinistro.
Relativamente alla Sezione Elettronica, il Contraente o l’Assicurato possono tuttavia procedere al ripristino o alla ricostruzione dopo averne dato avviso a Credemassicurazioni nei termini di cui al punto 6.2 B.
6.3. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a direttamente da Credemassicurazioni o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti,
b fra due Periti nominati uno da Credemassicurazioni ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su
istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il
sinistro è avvenuto.
6.4. MANDATO DEI PERITI I Periti devono:
A indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura e sulle modalità del sinistro;
B verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
C verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro;
D verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei beni e delle apparecchiature elettroniche
assicurati;
E procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese con atto sottoscritto dalle Parti. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto 6.3.B, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle operazioni peritali di cui ai punti 6.4 D e 6.4 E sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
6.5. DETERMINAZIONE DEL DANNO
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni categoria di bene secondo i seguenti criteri:
A relativamente alla Sezione Danni ai Beni:
1 per il fabbricato e le lastre, si stima il valore a nuovo delle parti distrutte ed il costo per riparare quelle danneggiate, al netto di eventuali recuperi;
2 per il contenuto, si stima il valore a nuovo con il massimo del doppio del valore allo stato d'uso, entro i limiti d'indennizzo previsti, dei beni distrutti o sottratti ed il costo per riparare quelli danneggiati;
3 per i valori, si stima il valore nominale.
Per i beni fuori uso od in condizioni di inservibilità deve essere stimato il valore allo stato d'uso;
B relativamente alla Sezione Elettronica:
per le apparecchiature elettroniche si stima il costo necessario al ripristino del bene danneggiato al netto di eventuali recuperi, fermi i limiti di indennizzo costituiti dal minore tra il valore a nuovo ed il doppio del valore allo stato d’uso del bene danneggiato (sempre al netto di eventuali recuperi).
Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato con le modalità riportate al punto 6.9.
6.6. TITOLI DI CREDITO
Relativamente ai titoli di credito rimane stabilito che:
a Credemassicurazioni non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b l'Assicurato deve restituire a Credemassicurazioni l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci.
Per gli effetti cambiari, l'indennizzo verrà riconosciuto soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.
6.7. LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, ed inoltre per le garanzie riportate ai punti 2.1 lettere P, Q, R, S, T; 2.2 lettere I, L; ed al punto 4.1 E, per nessun titolo Credemassicurazioni potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
6.8. ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50%
dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano
sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 25.000.
L'anticipo verrà corrisposto dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta.
6.9. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Credemassicurazioni deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione.
Relativamente alla Sezione Danni ai Beni (limitatamente alla garanzia Incendio e complementari prestata per la partita fabbricato) ed alla Sezione Elettronica (solo in caso di bene non riparabile) il pagamento sarà effettuato con le seguenti modalità:
a entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione verrà corrisposto l’indennizzo secondo il valore allo stato d'uso;
b entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, secondo il preesistente tipo e genere, verrà corrisposto il pagamento della differenza che, aggiunta all'importo di cui al punto 6.9 a, determina l'ammontare complessivo dell'indennizzo calcolato in base al punto 6.5.
Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione o il rimpiazzo avvengano entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti ai punti 3.1, 3.2, 3.3, lettere D (danni causati od agevolati da dolo/colpa grave).
6.10. RECUPERO DEI BENI RUBATI
Se i beni, le apparecchiature elettroniche ed i beni ad impiego mobile (di seguito “beni ed apparecchiature”) rubati vengono recuperati in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso a Credemassicurazioni appena ne ha avuto notizia.
I beni ed apparecchiature recuperati divengono di proprietà di Credemassicurazioni se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi a Credemassicurazioni l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per gli stessi.
Se invece Credemassicurazioni ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni ed apparecchiature recuperati previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso da Credemassicurazioni per gli stessi, o di farli vendere; in questo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni ed apparecchiature recuperati e, sull'importo così ottenuto, viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per i beni ed apparecchiature rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, Credemassicurazioni indennizza i danni subiti dagli stessi in conseguenza del sinistro.
L'Assicurato ha facoltà di abbandonare a Credemassicurazioni i beni ed apparecchiature recuperati che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto di Credemassicurazioni di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.
SEZIONE DANNI A TERZI
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
Credemassicurazioni presta le garanzie sottoindicate solo se esplicitamente richiamate nel modulo di polizza.
COSA ASSICURIAMO
7.1. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
Credemassicurazioni tiene indenne l'Assicurato, nel limite del massimale riportato nel modulo di polizza, di quanto sia tenuto a pagare - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatto accidentale, nella sua qualità di conduttore dei locali costituenti lo studio, proprietario del fabbricato indicato nel modulo di polizza e conduttore delle parti comuni.
La garanzia comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, con le limitazioni indicate, i danni:
A derivanti all’Assicurato per fatto degli addetti;
B da inquinamento dovuto alla fuoriuscita improvvisa di liquidi, nel caso di rottura accidentale o guasto di impianti di riscaldamento e relativi serbatoi.
in nessun caso Credemassicurazioni pagherà importo superiore a € 50.000 per anno assicurativo; C derivanti dalla proprietà di aree scoperte non gravate da servitù pubblica, cortili, piazzali, parchi e giardini, anche se alberati, strade private, marciapiedi e piani di calpestio, purché di pertinenza del fabbricato
stesso;
D da spargimenti di acqua conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici esistenti nel fabbricato.
in nessun caso Credemassicurazioni pagherà importo superiore a € 25.000 per anno assicurativo;
E derivanti da caduta di neve e ghiaccio non rimossi a tempo dai tetti e dalle coperture del fabbricato;
F dall'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione dello studio;
G dall’utilizzo di armi anche improprie allo scopo di difesa personale o dei beni assicurati;
H per fatto proprio, per fatto di addetti, per fatto di appaltatori, in relazione ai rischi complementari finalizzati a soddisfare esigenze gestionali interne dello studio quali pulizia, vigilanza, esecuzione di commissioni;
I cagionati (ai sensi dell’art. 2049 del codice civile) dagli addetti iscritti nei libri paga tenuti a norma di legge, alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà del Contraente o dell’Assicurato od agli stessi intestati al p.r.a. ovvero a lui locati in leasing finanziario o dati in usufrutto. La garanzia opera anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate purché su veicoli abilitati per legge a tale trasporto. È fatto salvo il diritto di rivalsa di Credemassicurazioni nei confronti dei responsabili;
J da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro risarcibile: la garanzia è prestata con il limite di risarcimento di € 250.000;
K a veicoli:
• in sosta o in circolazione nelle aree di pertinenza dell’immobile ove è ubicato lo studio oppure in custodia all’Assicurato;
• sotto carico e scarico;
ed alle cose trovantesi nei suddetti veicoli.
la garanzia opera anche per i veicoli di proprietà degli addetti o di appaltatori delle attività o dei lavori di cui al punto 7.1 H.
L provocati da incendio e subiti da cose altrui: la garanzia è prestata con un limite di risarcimento di € 250.000;
M derivanti dalla proprietà e utilizzo di animali domestici. Relativamente alla proprietà ed uso di cani la stessa ha efficacia se l’Assicurato è in regola con tutte le vigenti disposizioni di legge in materia al momento del sinistro.
7.1.1. FRANCHIGIA
Il pagamento del danno avverrà previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia pari ad € 200 limitatamente ai soli danni a cose.
7.2. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
Credemassicurazioni tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:
A ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.p.r. 30.6.1965, n. 1124 e dell’art. 13 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e risultanti a libro paga o da lavoratori parasubordinati ai sensi dei predetti d.p.r. e d.lgs., addetti alle attività esercitate nell’ufficio/studio professionale assicurato;
B ai sensi del codice civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del d.p.r. 30.6.1965,
n. 1124 e dell’art. 13 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente.
La garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi di legge.
MALATTIE PROFESSIONALI
La garanzia “responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (r.c.o.)” è estesa al rischio delle malattie professionali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro.
Tale estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti od omissioni commessi e verificatisi per la prima volta durante la durata dell'assicurazione.
La garanzia non vale:
1 per quei prestatori di lavoro dipendenti o parasubordinati per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2 per le malattie professionali conseguenti:
A) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
B) alla intenzionale mancata prevenzione del danno da parte dei rappresentanti legali dell'impresa, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni.
La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
3 per le malattie professionali che si manifestano dopo 6 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Il limite di indennizzo per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione è pari a due volte il massimale indicato nel modulo di polizza.
Il massimale indicato nel modulo di polizza rappresenta comunque la massima esposizione di Credemassicurazioni per più danni originati dal medesimo tipo di malattia professionale, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia.
Credemassicurazioni ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dello studio assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.
Fermo quanto disposto al seguente punto 10.1 “obblighi in caso di sinistro”, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo a Credemassicurazioni l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
L’assicurazione r.c.t. e l’assicurazione r.c.o. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12.6.1984, n. 222.
COSA NON ASSICURIAMO
8.1. RISCHI ESCLUSI Credemassicurazioni non risarcisce i danni:
A da furto;
B derivanti dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso, anche per gioco o divertimento, di veicoli a motore, aeromobili o natanti (fermo quanto previsto dal punto 7.1 i);
C che derivino da errori professionali ;
D a cose in consegna o custodia, o che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto indicato
al punto 7.1 M;
E verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici
,ecc.);
F conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria, del suolo, salvo quanto indicato al punto 7.1 B;
G causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature (delimitazione operante solo all’interno della garanzia “spargimenti di acqua” - punto 7.1 D).
H da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione,lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto.
8.2. PERSONE NON CONSIDERATE TERZI Non sono considerati terzi:
A il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui
convivente;
B quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 8.2 A.
C i dipendenti dell’assicurato ed i lavoratori parasubordinati addetti all’attività esercita nell’ufficio/studio professionale assicurato, soggetti all’obbligo di iscrizione all’inail, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
D i collaboratori non dipendenti per i danni a cose; questi sono invece considerati terzi per il caso di morte o per lesioni corporali.
9.1. DOVE ASSICURIAMO
La garanzia vale per l’attività svolta dall’Assicurato in una sua sede situata nel territorio dello Stato Italiano, Città del Vaticano, Repubblica di X. Xxxxxx.
COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO
10.1. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto a Credemassicurazioni, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (ai sensi dell’art. 1913 del codice civile).
L'Assicurato deve inoltre segnalare a Credemassicurazioni qualsiasi fatto o circostanza che possa far presumere una sua responsabilità anche se non è stata avanzata richiesta di risarcimento.
L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento
(ai sensi dell’art. 1915 codice civile).
10.2. GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO - SPESE LEGALI
Credemassicurazioni assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, Credemassicurazioni, a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione. sono a carico di Credemassicurazioni le spese per resistere all'azione promossa contro l’Assicurato, entro i limiti di un importo pari al quarto del massimale stabilito nel modulo di polizza per il sinistro cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra Credemassicurazioni ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Credemassicurazioni non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
10.3. PLURALITÀ DI ASSICURATI
La garanzia opera entro i limiti ed i massimali convenuti nel modulo di polizza per ogni sinistro il quale resta, a tutti gli effetti, unico anche nel caso sia coinvolta la responsabilità di più di uno degli assicurati. Tuttavia il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura dell'Assicurato indicato nel modulo di polizza ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura degli altri assicurati.
10.4. INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI
L’Assicurato è responsabile verso Credemassicurazioni di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui ai punti 10.1 e 10.2. ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.
SEZIONE ASSISTENZA
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
Le garanzie sottoindicate sono sempre operanti e richiamate nel modulo di polizza.
Credemassicurazioni eroga la prestazione di assistenza nel caso si renda necessaria a causa degli eventi di seguito indicati.
Per poterne usufruire l’Assicurato deve contattare la Centrale Operativa di Blue Assistance, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, attivabile a mezzo telefono:
DALL’ITALIA
Numero Verde 800 896 991
DALL’ESTERO
PREFISSO INTERNAZIONALE
x000 000 00 00
COMUNICANDO:
• le proprie generalità
• il numero di polizza
• il tipo di assistenza richiesta
• il numero di telefono del luogo di chiamata e l’indirizzo, anche temporaneo.
COSA ASSICURIAMO GARANZIA ASSISTENZA
INVIO DI UN IDRAULICO
Qualora l’Assicurato necessiti dell’intervento d’emergenza di un idraulico presso lo studio per allagamento, mancanza totale d’acqua o di riscaldamento dovuti a rottura, otturazione o guasto di condutture ed altre componenti dell’impianto idraulico o termico, la Centrale Operativa provvede al suo invio per riparare il danno fino alla concorrenza di € 200 per evento.
Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione.
L’eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Credemassicurazioni, anche in eccedenza al limite sopra indicato.
Sono a carico dell’Assicurato gli interventi dovuti:
• ad interruzioni della fornitura dipendenti dall’ente erogatore;
• a mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dovuto a otturazione di condutture fisse di scarico dell’impianto idraulico.
INVIO DI UN ELETTRICISTA
Qualora l’Assicurato necessiti dell’intervento d’emergenza di un elettricista presso lo studio per mancanza di corrente dovuta a guasto d’interruttori, impianti di distribuzione o prese di corrente, la Centrale Operativa provvede al suo invio per riparare il danno fino alla concorrenza di € 200 per evento.
Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione.
L’eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Credemassicurazioni, anche in eccedenza al limite sopra indicato.
Sono a carico dell’Assicurato gli interventi dovuti:
• ad interruzioni della fornitura dovuti all’ente erogatore;
• a guasti al cavo di alimentazione dello studio.
INVIO DI UN FABBRO O DI UN FALEGNAME
Qualora l’Assicurato necessiti dell’intervento d’emergenza di un fabbro o di un falegname presso lo studio
perché la funzionalità degli accessi o la loro sicurezza è compromessa a seguito di:
• furto, consumato o tentato;
• smarrimento, scippo, rapina, rottura delle chiavi;
• guasto o scasso di serrature o serrande,
la Centrale Operativa provvede al suo invio per ripristinare l’efficienza degli accessi fino alla concorrenza di
€ 200 per evento. Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d’emergenza.
L’intervento è limitato all’accesso principale allo studio, alle finestre, ma non alle porte interne. L’eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Credemassicurazioni, anche in eccedenza al limite sopra indicato.
INFORMAZIONI AUTOMOBILISTICHE/VIAGGI
Qualora l’Assicurato richieda informazioni relative a:
• percorribilità delle principali arterie stradali ed autostradali sul territorio nazionale;
• condizioni meteorologiche;
• informazioni utili all’automobilista;
• orari aerei, ferroviari, traghetti;
la Centrale Operativa provvede ad evadere la richiesta.
INFORMAZIONI BUROCRATICHE ED AMMINISTRATIVE
Qualora l’Assicurato richieda informazioni relative a:
• rilascio di certificati;
• documenti personali;
• documenti per l’auto,
la Centrale Operativa provvede ad evadere la richiesta.
NOLEGGIO AUTO
L’Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa, che, valutate le esigenze e la località, potrà fornire indicazioni o gestire direttamente a condizioni di sicuro interesse il miglior servizio di noleggio auto tramite accordi con le più importanti società di autonoleggio quali AVIS, HERTZ, SIXT, EUROPCAR, MAGGIORE. Le spese relative al servizio di cui al presente articolo restano a carico dell’assicurato.
GESTIONE DEL SINISTRO
11.1. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
L’Assicurato deve contattare immediatamente la Centrale Operativa e deve fornire ogni informazione richiesta.
Credemassicurazioni ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell'avvenimento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere in qualunque momento ed in ogni caso eventuali eccezioni.
11.2. MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI
Credemassicurazioni non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite od usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per negligenza di questi. Credemassicurazioni non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, circostanza fortuita ed imprevedibile o disposizioni di autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto.
I dati contenuti nelle presenti Condizioni di Assicurazione relativamente al prodotto “Protezione Professionista” sono aggiornati al 26 maggio 2017.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
A – Introduzione
Credemassicurazioni SpA – in qualità di Titolare del trattamento - desidera informarla circa le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i Suoi dati personali nonché circa i diritti che il Codice in materia di protezione dei dati personali Le riconosce.
B – Fonte dei dati personali
Il Codice di materia di protezione di dati personali adottato con X.Xxx. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”) stabilisce che taluni trattamenti e talune comunicazioni di dati personali possono essere effettuati solo con il consenso dell’interessato, il quale deve essere preventivamente informato in merito all’utilizzo dei dati che lo riguardano. Per "trattamento" di dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, la consultazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati medesimi.
C – Finalità del trattamento cui sono destinati i dati – natura obbligatoria o facoltativa del consenso Trattamento dei dati personali per finalità assicurative1
I Suoi dati personali saranno trattati, anche con mezzi di comunicazione a distanza, per l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto con Credemassicurazioni, per l’esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto da Lei sottoscritto con Credemassicurazioni ovvero per l’adempimento di leggi e/o di disposizioni impartite dalle Autorità di Vigilanza.
In particolare, tali dati personali devono essere da Lei forniti per l’esecuzione degli obblighi previsti da disposizioni rivenienti da leggi, regolamenti e/o dalla normativa comunitaria, nonché in osservanza delle disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di vigilanza e controllo.
Pertanto, in caso di Xxx rifiuto al conferimento e/o al trattamento di tali dati, Credemassicurazioni sarebbe impossibilitata a dare esecuzione al contratto.
Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali
Inoltre, i Suoi dati personali potranno altresì essere trattati da Credemassicurazioni – dietro Suo esplicito consenso - per finalità di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di indagini o ricerche di mercato (incluse rilevazioni sulla qualità dei servizi) e/o comunicazione commerciale di prodotti e servizi di Credemassicurazioni, del Gruppo CREDEM e/o di società terze, anche mediante modalità automatizzate di contatto (quali posta elettronica, telefax, SMS, MMS, messaggistica istantanea, via social network, app, sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore) e anche modalità tradizionali (come telefonate con operatore e posta cartacea).
Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non impedisce a Credemassicurazioni di fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti
D - Modalità di trattamento dei dati personali
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
A tal riguardo, Credemassicurazioni S.p.A. fornisce al Contraente e all’Assicurato, se diverso dal Contraente, l’informativa prevista e richiesta dal Xxxxxx e chiede agli stessi di esprimere il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni connessi con l’esecuzione dei contratti perfezionati con Credemassicurazioni S.p.A.
1 La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi;
gestione e controllo interno; attività statistiche.
Fatta salva l’eventuale applicabilità di specifiche normative, tali informazioni saranno conservate per il periodo strettamente necessario al perseguimento degli scopi per i quali gli stessi sono raccolti e successivamente trattati.
E - Dati sensibili
Può accadere che in relazione alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati e richiesti Credemassicurazioni venga in possesso di dati di cui all’art. 4 comma 1 lett. d) del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 ovvero “dati sensibili”.
Per "dati sensibili" si intendono i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Per il loro trattamento, che sarà effettuato – come per le altre categorie di dati oggetto di una particolare tutela2- nei limiti e per le finalità strettamente necessari per l’adempimento contrattuale e comunque in osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali, la legge richiede una specifica autorizzazione, che Lei potrà rilasciare nell’apposito modulo per il rilascio del consenso.
Pertanto, in caso di Suo rifiuto al conferimento e/o al trattamento di tali dati, Credemassicurazioni sarebbe impossibilitata a dare esecuzione e a gestire i rapporti che richiedono il trattamento dei dati sensibili.
F – Xxxxxxxx o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o da cui potranno essere conosciuti Nell’esecuzione del contratto da Lei sottoscritto, in relazione anche alle modalità organizzative di volta in volta prescelte da Credemassicurazioni per migliorare la propria efficienza, i Suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti e collaboratori di Credemassicurazioni, nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa.
Gli stessi potranno essere inoltre conosciuti dai dipendenti delle strutture, interne ed esterne di Credemassicurazioni e/o del Gruppo Credito Emiliano – Credem e/o del Gruppo Reale Mutua di Assicurazioni ovvero delle Società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., adibiti e/o appartenenti a servizi, ad uffici centrali, alla rete di vendita (filiali, promotori finanziari e consulenti di nostra fiducia) e ad attività di controllo aziendale e di governance.
Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate, i Suoi dati personali potranno essere comunicati a mero titolo di esempio a:
- società che svolgono attività di emissione, offerta, collocamento, negoziazione, custodia di prodotti e/o servizi assicurativi;
- società che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico di Credemassicurazioni;
- società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela;
- società che svolgono servizi di gestione dei sinistri;
- società che svolgono servizi di gestione delle perizie;
- società che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio;
Dette società utilizzeranno i dati ricevuti in qualità di autonomi “Titolari”, salvo il caso in cui siano state designate da Credemassicurazioni “Responsabili dei trattamenti” di loro specifica competenza.
Può accadere che nell’ambito delle comunicazioni dei dati ai soggetti sopra elencati, vi possa essere un trasferimento dei dati stessi al di fuori dell’Unione Europea, nel rispetto dei presupposti normativi che lo consentono.
Credemassicurazioni non diffonde, comunque, i Suoi dati personali a soggetti indeterminati.
2 Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini
3 Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
- contraenti, assicurati, beneficiari, vincolatari;
- assicuratori, coassicuratori (eventualmente indicati nel contratto) e riassicuratori (Swiss Re); agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, legali, periti (indicati nell’invito), autofficine (indicate nell’invito o scelte dall’interessato), centri di demolizione di autoveicoli, società di consulenza;
- società di servizi di quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione e la liquidazione dei sinistri (indicate nell’invito), società di servizi a cui sia affidata la gestione delle perizie, centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per Tutela Legale (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall’interessato), società di servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi o di archiviazione, società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale), società di formazione;
- società di revisione contabile e certificazione di bilancio (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
- società del Gruppo Credem e del Gruppo Reale Mutua di Assicurazioni (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) ed eventuali società partecipate;
- società che gestiscono i sinistri e le perizie per conto della Compagnia;
- intermediari assicurativi che hanno rapporti con la nostra Società;
- altri soggetti, quali: ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Xxxxxx, 70 - Roma), per la raccolta, l’elaborazione di elementi, notizie e dati strumentali all’esercizio e alla tutela dell’industria assicurativa; organismi consortili propri del settore assicurativo – che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati – quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati): assicurazioni r.c. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID
(Piazza X. Xxxxxx, 1 - Milano), per la gestione della Convenzione per l’indennizzo diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a
L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti di cui ai punti precedenti denominato “Registro dei trattamenti dei dati personali” è disponibile presso la sede di Credemassicurazioni e può essere inoltre agevolmente e gratuitamente consultato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
G - Diritti di cui all’art. 7 D.Lgs n.196/2003 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
Il Codice in materia di protezione dei dati personali prevede che Lei, in qualità di interessato del trattamento, abbia diritto di:
1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
H - Estremi identificativi del Titolare e del Responsabile
Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi a:
- Titolare del trattamento: Credemassicurazioni S.p.A., con sede in Xxx Xxxxx Xxxx, x. 0 – 00000 Xxxxxx Xxxxxx;
- Responsabile interno dei trattamenti effettuati da Credemassicurazioni per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 da parte degli interessati: responsabile pro tempore del Servizio Supporto al Business e responsabile pro tempore dell’Ufficio Clienti entrambi domiciliati presso Credemassicurazioni S.p.A., xxx Xxxxx Xxxx
x. 0, 00000 Xxxxxx Xxxxxx, tel. 0000 000000, fax 0000 000000, e-mail xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati, dei responsabili del trattamento e quello delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, può essere agevolmente e gratuitamente consultato presso i recapiti sopra indicati oppure sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Credemassicurazioni SpA Il Direttore Generale Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
I dati contenuti nel presente “Documento sul trattamento dei dati personali” sono aggiornati al 26 maggio 2017.
risarcire, nell’interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati r.c. auto per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest’ultima; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l. (Corso Venezia, 8 - Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri, garantisce le “carte verdi” emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all’estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa
- nonché altri soggetti quali: CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Yser, 14 - 00198 ROMA); Forze dell’ordine (C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.; Ufficiali Giudiziari); INPS – Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (Via Xxxx il Grande 21 -00144 Roma); IVASS
– Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - già ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale 21 – 00000 Xxxx); Magistratura; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;
Organismi consortili propri del settore assicurativo.