BOLDRINI, COLLINA, BINI. Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
5.0.1 ERRANI, DE PETRIS Dopo l' articolo , inserire il seguente: «Art. 5-bis. (Disposizioni per il sistema scolastico)
1. Con l'intento di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica, in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, le aziende sanitarie territorialmente competenti individuano forme specifiche di collaborazione con le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, i servizi educativi per l'infanzia, i centri di formazione professionale regionale e le scuole private non paritarie, per consentire, prima dell'avvio dell'anno scolastico, la tempestiva consultazione dei dati contenuti nell'anagrafe vaccinale nazionale rispetto agli iscritti inseriti nelle classi, nonché l'effettuazione dei relativi controlli e adempimenti per l'obbligo di vaccinazione antimorbillo, anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B.
2. Le modalità di attuazione della disposizione di cui al precedente comma sono disciplinate con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e del Garante per la protezione dei dati personali».
5.0.2 ERRANI, DE PETRIS Dopo l' articolo , aggiungere il seguente: «Art. 5-bis. (Farmacovigilanza ed eventi avversi)
1. Per la sorveglianza degli eventi avversi delle vaccinazioni e degli effetti negativi delle mancate vaccinazioni il sistema nazionale di farmacovigilanza, istituito dall'articolo 129 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e disciplinato, ai sensi dell'articolo 1, commi 344 e 345 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2015, è integrato con la rete dei servizi delle aziende sanitarie.
2. Per assicurare efficacia alle azioni di farmacovigilanza e per promuovere il valore positivo delle vaccinazioni proposte, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano modalità attive di raccolta dei dati, prevedendo anche la segnalazione degli eventi avversi da parte dei soggetti vaccinati o dei loro famigliari, cui ...
BOLDRINI, COLLINA, BINI. Sopprimere l'articolo. Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 1.
BOLDRINI, COLLINA, BINI. Sostituire l'articolo con il seguente:
BOLDRINI, COLLINA, BINI. Sostituire l'articolo con il seguente:
a) all'articolo 1, comma 4, i periodi secondo, terzo, quarto e quinto sono soppressi;
b) all'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:
BOLDRINI, COLLINA, BINI. Sopprimere il comma 1.
BOLDRINI, COLLINA, BINI. Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri per determinare la significatività degli spostamenti degli obiettivi fissati dal PNPV di cui al presente comma».
BOLDRINI, COLLINA, BINI. Al comma 5, sopprimere le parole: «, anche attraverso il ricorso allo stabilimento chimico farmaceutico militare, con sede a Firenze,».
BOLDRINI, COLLINA, BINI. Al comma 7, sostituire la parola: «
BOLDRINI, COLLINA, BINI. Dopo l' articolo , inserire il seguente: «Art. 5-bis.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli operatori sanitari e socio-sanitari presentano alle aziende sanitarie nelle quali prestano servizio una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale».
BOLDRINI, COLLINA, BINI. Dopo l' articolo , inserire il seguente: «Art. 5-bis. (Registro dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni)
1. Presso il Ministero della salute è istituito il Registro dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».