Cablaggi Clausole campione

Cablaggi. Durante la manipolazione e la posa dei cavi dovranno essere evitate brusche piegature, ammaccature, abrasioni, etc.; dovranno inoltre essere rispettati i tiri massimi di posa ed i minimi raggi di curvatura consentiti, sia durante le operazioni di posa che nell'assetto definitivo. Non sono ammesse giunzioni all’interno delle pezzature, se non quelle eventuali strettamente necessarie per la terminazione dei cavi. Tutti i cavi devono essere facilmente identificabili. In particolare, in entrambi gli estremi dei collegamenti i cavi devono essere etichettati in modo permanente. Lungo il percorso devono essere apposte apposite etichette che consentono una immediata identificazione dei cavi. Le caratteristiche del cavo devono essere adeguate ed a norma (anche antincendio) per i luoghi di posa. Tali cavi in particolare devono essere conformi al livello di sicurezza antincendio richiesto dal particolare ambiente interno in cui si va operare, secondo la norma CEI 64‐8, sia per quanto riguarda la non propagazione dell’incendio che la bassa emissione di fumi e gas. In generale, il cavo eventualmente entrante e/o passante in una sede ad alto rischio/carico di incendio (CEI 64‐8) deve essere equipaggiato con guaina LSZH e antincendio (a bassissima propagazione dell’incendio: IEC332‐3C) o si deve provvedere alla protezione dello stesso fino all’armadio di nodo con un monotubo in acciaio metallico zincato o in guaina autoestinguente secondo le normative vigenti. Devono inoltre essere protetti intrinsecamente (e/o tramite protezione aggiuntiva, tipo tubazione, canale, etc.) contro danneggiamenti meccanici (quali torsioni, schiacciamenti, etc. e da parte anche di roditori) e dalla corrosione di agenti esterni quali acqua, neve, ghiaccio, sole, etc.. Laddove l’infrastruttura di protezione del cavo risultasse facilmente manomettibile e/o per questioni di sicurezza elettrica (nel caso soprattutto di utilizzo di tensioni superiori a 50 V), dovrà essere utilizzata tubazione in acciaio zincato adeguatamente messa a terra e/o adeguate protezioni in vetroresina (v. ad es. salite/discese da tubazioni interrate). Particolare attenzione dovrà essere data al lato estetico sia a livello di colore, sia a livello di tipologia di eventuale tubazione di protezione; ogni posa dovrà essere adeguata all’ambiente di installazione. Dovranno essere installate canaline/tubazioni in rame o altro materiale compatibile con il luogo di installazione. Per tutti i cablaggi deve essere lasciata una scorta...
Cablaggi. Tutti i collegamenti ausiliari tra le apparecchiature e verso la morsettiera di uscita, dovranno essere realizzati con cavetto flessibile rispondente alle norme e prescrizioni contenute nella norma CEI 20-20/3 con isolante in PVC di qualità R2. − la sezione dei conduttori in rame flessibili dovrà avere i seguenti valori minimi: — Circuiti di segnalazione 1,5 mm2; — Circuiti di comando 1,5 mm2; — Circuiti amperometrici 4,0 mm2; — Circuiti voltmetrici 1,5 mm2; − i circuiti in ingresso/uscita PLC potranno essere cablati con conduttori da 0,5 mm2. I morsetti devono essere conformi alle norme CEI 17-48 e dovranno essere rispondenti a quanto segue: - realizzati in materiale termoplastico; - con tensione di isolamento => 750 V; - tutti i circuiti in ingresso/uscita dal quadro faranno capo ad una morsettiera; - ogni gruppo funzionale sarà siglato con la denominazione della funzione svolta; - ogni gruppo funzionale di morsettiere sarà separato da quelle adiacenti da diaframma in materiale isolante; - devono essere disposti in modo che i conduttori di ciascun cavo in uscita facciano capo a morsetti consecutivi; - saranno contrassegnati da entrambi i lati; ciascun morsetto dovrà essere contrassegnato dai numeri e dai simboli riportati negli schemi; - dovranno avere grado di protezione IP20, in caso non fossero IP20 le morsettiere saranno protette contro i contatti accidentali per mezzo di copri morsettiere in materiale isolante; - tra ogni polarità dei circuiti di alimentazione dovrà essere posto un diaframma separatore; - ogni morsettiera, rappresentata negli schemi, dovrà essere delimitata da diaframmi con indicazione delle denominazioni della morsettiera medesima; - la posizione delle morsettiere dovrà essere come indicato nei disegni esecutivi; - le morsettiere dovranno essere installate in posizione verticale, in modo facilmente accessibile per i cablaggi; esse dovranno essere installate su profilato DIN, a sua volta fissato, mediante viti, su apposito pannello di fondo; - le morsettiere saranno di tipo componibile, con morsetti di una taglia superiore al conduttore che vi si attesta. Tutti i conduttori provenienti da cavi in ingresso dovranno transitare in canalette dedicate. Canalette, calze ed altri sistemi atti alla raccolta della fileria dovranno essere del tipo non propagante l’incendio, a norme CEI 23-67; non dovranno sviluppare gas tossici e corrosivi in caso di incendio. I cablaggi dovranno essere effettuati con conduttori unipolari, flessibili in rame ...
Cablaggi. Conduttori: FORNITURE ED OPERE – normativa 82
Cablaggi. Tutti i collegamenti ausiliari tra le apparecchiature e verso la morsettiera di uscita, dovranno essere realizzati con cavetto flessibile rispondente alle norme e prescrizioni contenute nella norma CEI 20-20/3 con isolante in PVC di qualità R2. La sezione dei conduttori in rame flessibili dovrà avere i valori minimi indicati nello schema unifilare.
Cablaggi. I cablaggi saranno realizzati con conduttori unipolari flessibili isolati in PVC non propaganti l'incendio del tipo N07V-K. I conduttori saranno di sezioni adeguate alla taratura dei rispettivi interruttori, dovranno essere posati in maniera ordinata e razionale all'interno di canalette fessurate, prevedendo una possibilità di ampliamento del 20%.
Cablaggi. I cablaggi che di volta in volta si renderanno necessari per la realizzazione del sistema dovranno essere eseguiti utilizzando cavi con le seguenti caratteristiche: • cavo elettrico FG7 (3x2,5 mm2); • cavo dati di tipo UTP cat. 6 da esterno; • cavo in fibra ottica OM4 da esterno, con armatura in acciaio inserita tra la guaina interna e quella esterna (ad alta resistenza all’azione dei roditori) o, se specificato, con armatura dielettrica. La documentazione dei cablaggi realizzati dovrà contenere le seguenti misure: UTP: • Il test dei cavi cat. 6 dovrà essere eseguito secondo le norme e le modalità previste dagli standard di riferimento. Tutti i test dovranno essere eseguiti avvalendosi d’apposita strumentazione per la certificazione del link in categoria 6 UTP.
Cablaggi. Il cablaggio dovrà essere realizzato con conduttori in rame, isolati per tensione nominale Uo/U non inferiore a 450/750V. Le sezioni minime previste, indipendentemente dalla verifica delle altre condizioni, non dovranno essere inferiori alle seguenti : . 2.5 mm2 per i circuiti principali ; . 0,5 mm2 per i circuiti ausiliari e di comando. I conduttori isolati dovranno essere di preferenza sistemati in canaline di cablaggio di opportune dimensioni conformi alle norme CEI 23-32. Tutte le connessioni dovranno essere eseguite su appositi terminali di connessione di caratteristiche adatte allo scopo. In generale ad ogni terminale di connessione dovrà essere connesso un solo conduttore. Per le apparecchiature, con corrente nominale del circuito principale superiore a 32A, è richiesto che il cablaggio venga effettuato con sistemi di sbarre ripartitrici del tipo prefabbricato ( caratteristiche dichiarate dal costruttore primario). Tutti i circuiti relativi alle unità sia d’ingresso che di uscita debbono essere provvisti di idonei terminali a morsetto, la cui sistemazione deve rendere facile e sicura la connessione dei circuiti esterni all’apparecchiatura.

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  • FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione dei lavori direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell’Appaltatore, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordo, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori.

  • Forza maggiore 18.1 Le Parti non sono responsabili per gli inadempimenti dovuti a cause di Forza maggiore. 18.2 Qualora si verifichi una causa di Forza maggiore, la Parte il cui adempimento è divenuto impossibile ne deve dare comunicazione all’altra, senza ritardo, specificando la data di decorrenza e la durata prevista dell’interruzione o dell’inadempimento, totale o parziale, e la natura della causa di Forza maggiore. 18.3 Venuta meno la causa di Forza maggiore, la Parte riprende il regolare adempimento delle proprie obbligazioni dandone comunicazione all’altra Parte.

  • Imballaggio L’imballaggio viene fatturato separatamente e non viene ripreso dal fornitore. Se tuttavia si tratta di un imballaggio dichiaratamente di proprietà del fornitore, il committente dovrà rispedirlo porto franco al luogo di provenienza.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema−tipo previsti dall’art. 252 comma 6 del D.Lgs. 163/2006. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, cosi distinta: partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo contrattuale maggiorato dell’IVA; partita 2) per le opere preesistenti: euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 500.000,00 (cinquecentomila/00); b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). 5. La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sotto elencati rischi: − danni a cose dovuti a vibrazioni; − danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; − danni a cavi e condutture sotterranee. 6. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

  • Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto; b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000. 5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.