DETERMINA Per le motivazioni espresse in premessa:
VERIFICATO che alle risorse finanziarie disponibili previste nel documento di programmazione finanziaria 2018 si sommano quelle derivanti dalle economie di alcune Regioni e Province autonome, residuate dal precedente esercizio finanziario (2017) nell’ambito della quota del Fondo nazionale per il servizio civile alle stesse assegnata; TENUTO CONTO della possibilità di incrementare il contingente dei volontari previsto dal Documento di programmazione finanziaria, in applicazione dei citati principi di efficientamento della spesa indicati dallo stesso, in quanto il numero di progetti sperimentali e dei progetti approvati da alcune Regioni e Province autonome risulta inferiore a quelli finanziabili con le risorse ad essi assegnate per l’anno 2018; TENUTO CONTO altresì della presentazione, da parte degli enti di servizio civile, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive, di richieste di riduzione del numero di volontari da impiegare e di ritiro di alcuni progetti;
Conclusione Sulla base delle considerazioni fin qui svolte, al fine di garantire la necessaria continuità operativa sulla manutenzione dei sistemi gestiti nell’attuale contratto G14, si rende necessario acquisire i necessari servizi dal mercato tramite un unico contatto della durata di 4 anni, con decorrenza dal 1° marzo 2023. L’iniziativa ha codice di programmazione 2022.10.003.I e CUI S13756881002202200010, prevista nel 2023, ma viene proposto al CdG di anticiparla al 2022. La necessità di anticipazione dell’iniziativa G18 rispetto alla data presunta di esaurimento del massimale del contratto G14 è legata al considerevole ricorso da parte delle amministrazioni all’AQ Consip “Servizi Applicativi in ottica cloud – lotto 3” che sta determinando un rapido consumo del massimale dell’AQ medesimo che, a meno di un mese dall’attivazione, risulta già rifinanziato del 20% e per il quale il sito Consip riporta una scarsa disponibilità sul residuo economico complessivo. L’AQ Consip “Servizi Applicativi in ottica cloud – lotto 3” al momento risulta essere l’unico strumento messo a disposizione da CONSIP attivo per l’acquisizione dei servizi in oggetto. Visto il suo esaurimento precoce, CONSIP sta lavorando alla sua prosecuzione con la definizione di un nuovo AQ la cui pianificazione prevede l’aggiudicazione per fine anno, salvo eventuali ricorsi. I trascorsi storici sul presente AQ, le difficoltà riscontrate nella sua attivazione (il lotto 3 in oggetto è stato aggiudicato a maggio 2021 ed attivato a settembre 2022 per via dei numerosi ricorsi ricevuti) e considerando l’elevato interesse del mercato, dato che il suo controvalore economico è molto maggiore di quello dell’attuale AQ, fanno pensare ad un ritardo nell’attivazione di questo nuovo AQ. Questo ne preclude l’utilizzo per l’acquisizione in oggetto, dato che la sua attivazione non risulta garantita in tempo per marzo 2023. Tenuto conto della natura delle applicazioni software oggetto dell’affidamento, si ritiene che l’approvvigionamento dei servizi ICT possa essere fatto aderendo all’AQ Consip “Servizi Applicativi in ottica cloud – lotto 3”. Va sottolineato che l’acquisizione del servizio descritto mediante adesione all’AQ menzionato deve avvenire ai sensi dell’art. 1, comma 512 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), atteso che i servizi previsti da detto contratto quadro sono idonei al soddisfacimento dello specifico fabbisogno acquisitivo rappresentato nella presente nota. L’iniziativa, inoltre, non è in contrasto con la citata legge neppure sotto il profilo dell’obbligo del risparmio di spesa; ciò per effetto dell’esimente espressamente prevista all’art. 1, comma 515, che esclude da tale obbligo “la spesa effettuata tramite Consip S.p.A.”. Al fine di aderire all’AQ, sarà necessario riportare, nel rispetto delle prescrizioni al tal riguardo previste da detto contratto quadro, il fabbisogno acquisitivo come sopra definito in apposito documento denominato “piano dei fabbisogni”; i tempi tecnici per l’acquisizione dei servizi di cui trattasi sono stimati in circa due mesi solari. L’applicazione delle tariffe di aggiudicazione dell’AQ (determinate secondo quanto specificato nel Comparatore), al fabbisogno stimato permette di definire il costo complessivo del contratto in 3.123.151,00 € , oltre IVA mentre il costo complessivo per AdeR risulta essere pari a 3.150.634,73 €. L’aggiudicatario del Contratto Esecutivo risulta essere il RTI Consorzio Reply Public Sector (mandataria), Maggioli S.p.A., Almaviva Digitaltec S.r.l., Soprasteria Group S.p.A., Onit Group S.r.l., P.A. Advice S.p.A., Geek Logica S.r.l., Schema31 S.p.A.. L’impegno di spesa complessivo, relativamente al fabbisogno del biennio 2023-2024, risulta coerente con quanto previsto nelle previsioni del Budget economico relativo al triennio 2022-2024 deliberato dal Comitato di gestione di AdeR del 24 marzo 2022; tale impegno risulta coerente anche con quanto previsto nella proposta di Budget 2023- 2025 portata in approvazione al medesimo Comitato di Gestione di AdeR del 27 ottobre 2022. In considerazione della durata triennale dell’affidamento che supera l’orizzonte di Piano, la quota parte della spesa relativa al periodo successivo sarà resa coerente con l’impostazione complessiva di Budget che ha tra i principali obiettivi, a regime, quello di un contenimento complessivo dei costi.
Conclusioni Il presente CCNL, in funzione delle concrete situazioni delle Aziende, intende favorire una straordinaria e diffusa Contrattazione di Secondo livello che permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, anche grazie ai recuperi di efficienza, alla promozione di servizi e all’attivazione di prestazioni di solidarietà, allo sviluppo del Welfare aziendale. Le Parti hanno scelto, perciò, di porre in essere, ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettiva, che sia ispirato al principio di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purchè in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà poi, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità di Mancata Contrattazione”, che non sarà spettante in caso di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso che qualora il costo dei benefici di secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutita, l’Accordo per essere applicabile dovrà essere sottoposto a Referendum e approvato dai Lavoratori interessati.
Audit 9.1 Il Responsabile del trattamento si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy da parte dell’Ente. 9.2 L’esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.
Verifica di conformità 1. Successivamente alla consegna dei prodotti, e, comunque, entro il termine non perentorio di 20 (venti) giorni decorrenti da tale termine, il RUP o il DEC effettua la verifica di conformità dei prodotti consegnati, secondo le modalità previste dall’art. 102 D. Lgs. n. 50/2016. 2. L’esecuzione della verifica di conformità nonché le eventuali ulteriori verifiche disposte dall’Agenzia avvengono a spese dell’Aggiudicatario. 3. In caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo certificato varrà come Data di Accettazione dei prodotti con riferimento alle specifiche verifiche effettuate e indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l’assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dall’Aggiudicatario. 4. Nel caso in cui dal controllo di corrispondenza tra verbale di consegna, Contratto e prodotti consegnati, o in base alla verifica di conformità o in base a prove e utilizzi successivi, l’Agenzia rilevi una difformità qualitativa (ad esempio prodotto non ordinato o viziato, difforme o difettoso) o quantitativa dei prodotti consegnati, l’Agenzia invierà una segnalazione scritta all’Aggiudicatario attivando le pratiche di reso. 5. L’Aggiudicatario si impegna a ritirare, senza alcun addebito all’Xxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxx) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione di cui al comma 4 del presente articolo, la merce non conforme, concordando con l’Agenzia le modalità di ritiro, in ogni caso da effettuare tra le ore 9:00 e le ore 14:00, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi. 6. Qualora l’Agenzia non provveda diversamente dandone notizia all’Aggiudicatario o non decida di risolvere il Contratto, ferma restando l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 7 - Penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno, l’Aggiudicatario è tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro, alla consegna dei prodotti effettivamente ordinati e/o esenti da vizi, difformità o difetti. 7. L’esito positivo dei controlli/verifica di conformità non esonera l’Aggiudicatario da eventuali responsabilità derivanti da difformità dei Prodotti che non fossero emerse all’atto dei controlli sopra citati.
Verifiche e monitoraggio Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni ed a Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni. In ogni caso, le Amministrazioni, procederanno alle verifiche dei servizi e delle forniture in ragione di quanto stabilito dal Capitolato Tecnico. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, Xx.Xx.Xx. S.p.A., si riserva di risolvere la Accordo quadro. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno nel corso dell’esecuzione contrattuale, ai sensi dell’art. 102, comma 2, d X.x.xx. n. 50/2016, alla verifica di conformità per i servizi e per le forniture, al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione Contraente provvederà a dare comunicazione a Xx.Xx.Xx. S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo. Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove in relazione al singolo contratto, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero che le prestazioni siano state dichiarate dalle singole Amministrazioni non eseguite nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, potrà risolvere - relativamente al Fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali – il presente Accordo quadro. Xx.Xx.Xx. S.p.A. provvederà comunque a monitorare il livello qualitativo del servizio erogato dagli operatori economici aggiudicatari del presente Accordo quadro ed a verificare periodicamente la rispondenza della fornitura erogata agli standard previsti in Accordo quadro. In particolare, il Fornitore dovrà trasmettere a Xx.Xx.Xx S.p.A. i dati ai fini reportistici che verranno successivamente richiesti da Xx.Xx.Xx. Spa stessa, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 14 del Capitolato Tecnico. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio dei servizi prestati dovranno essere forniti nelle forme e modalità specificate nel Capitolato Tecnico, all’art. 13. La mancata produzione o il ritardo nella trasmissione dei report comporterà l’applicazione automatica delle penali per l’importo determinato all’art. 14 del Capitolato Tecnico.
Aumenti periodici di anzianità 1. Il lavoratore matura il diritto, a decorrere dal compimento del primo biennio di anzianità di servizio, ad un aumento biennale secondo gli importi per ciascuna categoria di inquadramento di cui alla tabella in calce riportata per un massimo di cinque aumenti. 2. Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio. 3. Gli importi di detti aumenti periodici biennali maturati verranno esclusivamente conservati in cifra fissa in caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o in caso di successivo passaggio di categoria. 4. Ai lavoratori, in servizio alla data di stipula del CCNL 24 luglio 2001, sono conservati, “ad personam” ed in cifra fissa non assorbibile, gli importi percepiti a tale data a titolo di “supplementi dei minimi” e “aumenti/scatti biennali di anzianità”. Anche a tali lavoratori è riconosciuto il diritto di maturare fino ad un massimo di ulteriori 5 aumenti periodici biennali di anzianità, per la cui decorrenza si terrà conto della data in cui è stato conseguito l’ultimo aumento biennale di anzianità ovvero, qualora il lavoratore non avesse ancora conseguito un aumento/scatto biennale, si prenderà a riferimento la data nella quale è stato riconosciuto l’ultimo supplemento dei minimi; qualora, infine, il dipendente non avesse ancora conseguito il primo supplemento dei minimi, si terrà conto della data di assunzione. 5. La presente disciplina annulla e sostituisce tutte le precedenti normative contrattuali in materia di supplementi dei minimi e aumenti/scatti biennali di anzianità.
VERIFICA DI CONFORMITA’ Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertar- ne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. Trattandosi di prestazioni continuative viene svolta la verifica di conformità in corso di esecuzione; la stessa è attuata dal Direttore dell’esecuzione del contratto che rilascia apposita certificazione al mo- mento dell’emissione dello stato di avanzamento del servizio. La verifica di conformità finale e complessiva è avviata entro 20 giorni dall’ultimazione della prestazio- ne; la stessa è conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattua- li. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Direttore dell’esecuzione del contratto, salvo che la stazione appaltante non decida diversamente. Della verifica di conformità è redatto processo verbale. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certi- ficato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del Direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l’importo tota- le ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di verifica di conformità. E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformi- tà sia emesso dal Direttore dell’esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
Verifiche L’Istituto contraente riconosce all’Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, quantità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, ed alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso l’Istituto, ferma restando ogni altra competenza dell’Azienda in materia di Igiene delle strutture sanitarie e di Medicina del Lavoro.