Cambiamenti climatici Clausole campione

Cambiamenti climatici. 1. Le parti riconoscono che i cambiamenti climatici rappresentano una pressante preoccupazione a livello mondiale che richiede un'azione collettiva coerente con l'obiettivo generale di mantenere l'aumento della temperatura media globale al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli preindustriali. Nell'ambito delle rispettive competenze, e fatte salve le discussioni in altri consessi, le parti convengono di cooperare nei settori di interesse comune affrontando, tra l'altro, aspetti quali: a) la transizione verso economie a basse emissioni di gas a effetto serra mediante strategie e azioni di attenuazione adatte alla situazione nazionale, comprese strategie di crescita ecosostenibile; b) la progettazione, l'attuazione e il funzionamento dei meccanismi basati sul mercato, e in particolare dei sistemi di scambio delle quote di emissione; c) strumenti di finanziamento del settore pubblico e privato, destinati all'azione per il clima; d) la ricerca, lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che consentano basse emissioni di gas a effetto serra; e) il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra e l'analisi dei loro effetti, incluse la definizione e l'attuazione di strategie di adattamento, a seconda del caso. 2. Le parti convengono di collaborare ulteriormente sugli sviluppi internazionali in questo settore e, in particolare, sui progressi verso l'adozione di un nuovo accordo internazionale per il periodo successivo al 2020 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, nonche' sulle iniziative di cooperazione complementari che potrebbero contribuire a colmare il divario esistente in materia di mitigazione entro il 2020.
Cambiamenti climatici. Promuovere l’utilizzo e la condivisione di dati climatologici al fine di migliorare la capacità di elaborazione di strategie di adattamento correttamente mirate e per integrare l'adattamento ai cambiamenti climatici nelle altre politiche.
Cambiamenti climatici. Alterazione dell’atmosfera che sia riconducibile all’azione umana, misurata rispetto alle condizioni ambientali medie che persistono in una zona per un periodo di tempo non inferiore a trent’anni.
Cambiamenti climatici. E.1 Individuare strategie condivise di adattamento ai cambiamenti climatici La verifica di tali traguardi e, quindi, dell’efficacia dei programmi di misure che dovranno essere applicati entro il 2012, avviene attraverso il vincolo di raggiungere, entro il 2015, con possibilità di proroga, lo stato ambientale buono per tutti i corpi idrici del distretto. Il Progetto di Piano, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po in data 24 febbraio 2010, è stato redatto partendo dal quadro conoscitivo, dagli obiettivi ambientali già individuati e dal programma di misure dei Piani di Tutela delle Acque regionali, ove possibile opportunamente aggiornati ed integrati, nonché sulla base degli altri atti di pianificazione di settore anche in corso di approvazione. Il Piano di Bacino Idrografico è il principale strumento dell'azione di pianificazione e programmazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, attraverso cui sono definite le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato (ex L.183/89, ora abrogata e i cui contenuti sono confluiti nel D.Lgs. 152/2006). Vista la complessità della materia, la Legge 183/89, ha previsto una certa gradualità nella formazione del piano stesso e la facoltà di elaborare strumenti intermedi più agili, più facilmente adattabili alle specifiche esigenze dei diversi ambiti territoriali e più efficaci nei confronti di problemi urgenti e prioritari o in assenza di precedenti regolamentazioni. Tali strumenti, previsti dalla prima stesura della legge e in parte introdotti da norme successive, sono gli schemi previsionali e programmatici, i piani stralcio e le misure di salvaguardia. Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) in particolare assume come obiettivo prioritario la riduzione del rischio idrogeologico entro valori compatibili con gli usi del suolo in atto, in modo tale da salvaguardare l’incolumità delle persone e ridurre al minimo i danni ai beni esposti. Tale strumento consolida e unifica la pianificazione di bacino per l’assetto idrogeologico, coordinando le determinazioni assunte con gli stralci di piano e i piani straordinari precedentemente approvati e poi confluiti nel PAI stesso. Rispetto ai Piani precedentemente adottati il PAI contiene per l’intero bacino: • il completamento del quadro degli interventi strutturali ...

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