Capitale minimo garantito Clausole campione

Capitale minimo garantito. Poste Vita S.p.A. garantisce che il capitale assicurato rivalutato alla scadenza del contratto non sia inferiore alla somma di tutti i capitali iniziali acquisiti con ogni premio versato, ciascuno capitalizzato al tasso annuo composto dell'1,50% lordo per il periodo che intercorre tra la data di pagamento del relativo premio e la data di scadenza. Il capitale minimo è garantito anche nei casi di liquidazione per riscatto e decesso dell'Assicurato.
Capitale minimo garantito. Poste Vita S.p.A. al momento della risoluzione del contratto, per scadenza, decesso dell’Assicurato, invalidità totale e permanente dell’Assicurato o riscatto esercitato da parte del Contraente non riconosce alcun tasso di rendimento minimo garantito.
Capitale minimo garantito. Poste Vita S.p.A. garantisce che il capitale assicurato liquidato al momento della risoluzione del contratto, per decesso dell’Assicurato o riscatto esercitato da parte del Contraente, non sarà inferiore al capitale assicurato iniziale (come definito al precedente Art. 10), capitalizzato al tasso annuo composto dell’1,50%.
Capitale minimo garantito. Poste Vita S.p.A garantisce, in caso di scadenza, riscatto o decesso del Beneficiario Secondo Assicurato, un capitale assicurato liquidato pari al totale dei premi versati, al netto dei costi, capitalizzato al tasso annuo composto dell’1%.
Capitale minimo garantito. Il capitale assicurato rivalutato in caso di riscatto, di decesso o alla scadenza del contratto, quale risulterà in base alle rivalutazioni calcolate ad ogni ricorrenza annuale a norma del precedente articolo, non potrà essere inferiore alla somma di ciascun capitale assicurato acquisito con i premi versati, ricorrenti e aggiuntivi, capitalizzato al tasso annuo composto del 1,50% per il periodo che intercorre tra la data di pagamento di ciascun premio e la data dell’evento.
Capitale minimo garantito. Poste Vita S.p.A. garantisce che il capitale assicurato rivalutato alla scadenza del contratto, quale risulterà in base alle rivalutazioni calcolate ad ogni ricorrenza annuale a norma del precedente articolo, non potrà essere inferiore al capitale iniziale, dato dal premio versato diminuito dei costi iniziali, capitalizzato al tasso annuo composto dell’1,50% per un periodo pari alla durata contrattuale. All’importo così ottenuto sarà sommato il capitale aggiuntivo pari al costo in percentuale descritto all’Art. 3. Il capitale minimo è garantito anche nei casi di liquidazione per riscatto e decesso dell’Assicurato come specificato nei successivi Art. 9 e 10.
Capitale minimo garantito. Poste Vita S.p.A. garantisce che il capitale assicurato liquidato al momento della risoluzione del contratto, per scadenza, decesso dell’Assicurato o riscatto esercitato da parte del Contraente, non sarà inferiore al capitale in- vestito capitalizzato al tasso annuo composto dell’1,00% per i primi 10 anni e dell’1,50% per i successivi 10 anni.
Capitale minimo garantito. Poste Vita S.p.A. garantisce che il capitale assicurato rivalutato alla scadenza del contratto non sarà inferiore al capitale assicurato iniziale acquisito con il premio unico versato, al netto del costo di sottoscrizione, capita- lizzato al tasso annuo composto del 4,75% per i primi tre anni e dell’1,00% per i successivi sette anni di durata contrattuale. Il capitale minimo è garantito anche nei casi di liquidazione per decesso dell’Assicurato o riscatto, con riferimento alla data dell’evento.
Capitale minimo garantito. Fermo restando quanto stabilito all’art. 7 in caso di riscatto, alla data di scadenza della posizione individuale – eventualmente anticipata o posticipata ai sensi dell’art. 3 che precede – l’ammontare del capitale rivalutato non sarà inferiore al Capitale minimo garantito risultante a tale data.