Definizione di Danno biologico

Danno biologico. L'assicurazione vale anche per gli infortuni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, e successive modificazioni e/o integrazioni, cagionati ai prestatori di lavoro sopra indicati per morte, o lesioni personali di cui l'Assicurato sia responsabile ai sensi del Codice Civile. La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l’INAIL, se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di legge vigenti, o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.
Danno biologico. L'assicurazione vale anche per gli infortuni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 e successive modificazioni e/o integrazioni, cagionati ai prestatori di lavoro sopra indicati per morte, o lesioni personali di cui il Contraente/Assicurato sia responsabile ai sensi del Codice Civile. La validità dell’assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l’INAIL, se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di legge vigenti, o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL. Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL e dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della Legge 12.6.1984 n. 222.
Danno biologico. Il pregiudizio derivante alla persona dalla menomazione dell’integrità psicofisica, suscettibile di accerta- mento medico legale.

Examples of Danno biologico in a sentence

  • Danno biologico 9 (opzione 1) Franchigia Euro 2.600,00 (opzione 2) Franchigia Euro 5.200,00 Cose portate o consegnate 12 Euro 150,00 Cose portate o consegnate: - per singolo Cliente Euro 2.500,00 - in seguito a incendio, esplosione o scoppio Euro 150.000,00 - riposte in mezzi di custodia Euro 40.000,00 - non riposte in mezzi di custodia Euro 15.000,00 - cose portate e non consegnate Euro 5.000,00 - riposte in mezzi di custodia a disposizione nella camera: 1.


More Definitions of Danno biologico

Danno biologico. (Danno alla salute)
Danno biologico franchigia: Franchigia prevista per qualsiasi danno, Art. 2.3 a)
Danno biologico. (Sez.3 Art.2 punto 3) I massimali R.C.O. di polizza €.2.500,00.= per sinistro Malattie professionali (Sez.3 Art.3) I massimali R.C.O. di polizza Nessuno Danni da furto (Sez.3 Art.5 punto) €. 10.000,00.= per danneggiato, massimo €.50.000,00.= per periodo assicurativo €.500,00.= per danneggiato Danni a mezzi di trasporto (Sez.3 Art.6 punto) €. 150.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo €.500,00.= per veicolo danneggiato Danni a cose in consegna e custodia (Sez.3 Art.6 punto ) €. 1.000.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo €. 2.500,00.= per sinistro Danni da incendio (Sez.3 Art.6 punto 7) €. 1.000.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo €.2.500,00.= per sinistro Danni da inquinamento accidentale (Sez.3 Art.6 punto 13) €. 1.000.000,00.= per sinistro e periodo assicurativo €.2.500,00.= per sinistro Danni a condutture ed impianti sotterranei €. 1.000.000,00.= per sinistro e €.2.500,00.= per sinistro Polizza RCTO n° Page 16 of 16 (Sez.3 Art.6 punto 14) periodo assicurativo Danni da cedimento e franamento del terreno (Sez.3 Art.6 punto 15) €. 1.000.000,00.= per sinistro e periodo assicurativo €.2.500,00.= per sinistro Danni a cose in ambito esecuzione lavori €. 1.000.000,00.= per sinistro e periodo assicurativo €.2.500,00.= per sinistro
Danno biologico. (franchigia prevista per qualsiasi danno; Art. 2.3 a)
Danno biologico. Configurazione di danno, indipendente dalle due configurazioni tradizionali (danno patrimoniale e danno non patrimoniale), elaborata dalla giurisprudenza e riscontrabile in qualsiasi pregiudizio arrecato alla persona umana a titolo di lesione del diritto alla salute tutelato dall'art. 32 della Costituzione. Questo danno, sia pure assorbendo quello alla capacità lavorativa (generica), può coesistere - in caso di lesioni personali - col danno patrimoniale (costituito dall'eventuale capacità lavorativa specifica) e col danno non patrimoniale (morale).
Danno biologico. (Art. 2.6 – B) ------------ (franchigia prevista per qualsiasi danno; Art. 2.3 a)
Danno biologico l’estensione ai danni non riportati nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la “clausola di buona fede INAIL”.