Garanzie Infortuni Clausole campione

Garanzie Infortuni. Il contratto prevede, in caso di infortunio occorso all’assicurato, le seguenti coperture assicurative, se e in quanto scelte dal Contraente: − corresponsione di un capitale in caso di morte; − corresponsione di un capitale in caso di invalidità permanente; il capitale sarà commisurato alla percentuale di invalidità accertata, previa detrazione di una franchigia ove prevista; − corresponsione di una indennità giornaliera in caso di inabilità temporanea; l’indennità sarà corrisposta integralmente o parzialmente, per un periodo massimo di 365 giorni, previa detrazione di una franchigia; − corresponsione di una indennità giornaliera in caso di ricovero o gessatura; l’indennità sarà corrisposta: − integralmente, per un periodo massimo di 365 giorni, in caso di ricovero; − al 50%, per un periodo massimo di 365 giorni, in caso di Day hospital o Day Surgery; − integralmente, per un periodo massimo di 40 giorni, in caso di gessatura; − integralmente, per un periodo massimo di 30 giorni, in caso di frattura ossea non ingessata; − rimborso delle spese mediche sostenute, quali ad esempio quelle per il trasporto all’istituto di cura, le rette di degenza, gli onorari medici, la sala operatoria, i materiali di intervento, ecc.. Si rinvia rispettivamente agli Artt. 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 e 2.14 delle Norme che regolano l’assicurazione Infortuni per gli aspetti di dettaglio.
Garanzie Infortuni. L'impresa corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all’Art. 2.9 “Infortunio Conducente” paragrafo c) sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. L'impresa, ricevuto il certificato medico di guarigione e compiuti gli accertamenti del caso, liquida l'indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione agli interessati ed, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 10 giorni dal ricevimento della quietanza debitamente sottoscritta dall’Assicurato/Contraente. SEZIONE SINISTRI pag.4 di 4
Garanzie Infortuni. Determinata l’invalidità conseguente all’infortunio e l’indennizzo dovuto, NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ne dà comunicazione agli interessati e dopo aver ricevuto notizia della loro accettazione, provvede al pagamento in Euro. NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. paga la somma assicurata ai trasportati ovvero agli eredi degli stessi in parti uguali.
Garanzie Infortuni. Il contratto prevede, in caso di infortunio occorso all’assicurato, le seguenti coperture assicurative, se e in quanto scelte dal Contraente: − corresponsione di un capitale in caso di morte o morte presunta; − corresponsione di un capitale in caso di invalidità permanente; il capitale sarà commisurato alla percentuale di invalidità accertata, previa detrazione di una franchigia ove prevista; − corresponsione di una indennità giornaliera in caso di inabilità temporanea; l’indennità sarà corrisposta integralmente o parzialmente, per un periodo massimo di 365 giorni, previa detrazione di una franchigia; − corresponsione di una indennità giornaliera in caso di:

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).