Caratteristiche dei buoni pasto Clausole campione

Caratteristiche dei buoni pasto elettronici‌ Le tessere elettroniche destinate agli studenti dovranno essere fornite dall’affidatario senza aggravi di costi per la Stazione Appaltante e dovranno riportare le seguenti informazioni minime: • il nome dell’utente beneficiario • un numero identificativo della tessera • dicitura “Politecnico di Milano” e logo • il codice persona dell’utente beneficiario (numero identificativo a 8 cifre indicato dal Politecnico di Milano – opzionale) Le tessere, per quanto concerne il predetto servizio, dovranno essere utilizzate dai rispettivi utilizzatori titolari del diritto esclusivamente nel rispetto delle norme che regolano il servizio sostitutivo di mensa: • il loro utilizzo non dà diritto a resti in denaro ad alcun titolo, • le tessere non sono cedibili a terzi, • devono essere utilizzate esclusivamente presso gli esercizi convenzionati con la Ditta aggiudicataria e facenti parte della Rete del Politecnico di Milano.
Caratteristiche dei buoni pasto. Il Fornitore deve garantire che il buono pasto:
Caratteristiche dei buoni pasto. I Buoni pasto avranno un valore nominale pari a 7 (sette) euro e dovranno possedere caratteristiche tali da renderne difficile la falsificazione. I Buoni pasto, anche ai sensi dell’art 5 comma 2 del d.P.C.M. del 18/11/2005, dovranno riportare le seguenti indicazioni: - la dicitura “Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca” ; - la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione; - il valore facciale espresso in valuta corrente; - il termine temporale di utilizzo e cioè la scadenza per la spendibilità del Buono pasto, da parte degli utenti, che deve essere almeno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di emissione; - l’indicazione del termine (non inferiore a sei mesi dalla scadenza per la spendibilità del buono) entro il quale l’esercente potrà validamente richiedere alla società di emissione il pagamento delle prestazioni effettuate; - i riferimenti per l’invio della fattura da parte degli Esercenti convenzionati; - uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'Esercizio convenzionato presso il quale il Buono pasto viene utilizzato; - la dicitura «Il buono pasto non e' cumulabile, ne' cedibile ne' commerciabile, ne' convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore»; - la numerazione progressiva non ripetibile. I Buoni pasto potranno essere, a seconda della scelta effettuata dall’Amministrazione, nominativi o non nominativi. Nel caso in cui siano richiesti Buoni pasto nominativi, gli stessi dovranno indicare, se richiesto dall’Amministrazione, l’Ufficio dell’Amministrazione per il quale sono prodotti, il nominativo o matricola del Dipendente. I Buoni Pasto possono essere utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai Dipendenti. Essi sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale, non danno diritto a resti in denaro ad alcun titolo e non danno diritto a ricevere beni e prestazioni diverse da quelle indicate nel presente Capitolato. I Buoni pasto comportano l’obbligo da parte del titolare di regolare in contanti l’eventuale differenza tra il valore nominale del Buono ed il maggior costo della consumazione richiesta. Le Unità ordinanti avranno il diritto di restituire al Fornitore i buoni pasto non utilizzati entro il 31 dicembre 2013. In tal caso si procederà all’emissione di nota di credito cosi come descritto nel Capitolo 5 “Fatturazione e Pagamenti”....
Caratteristiche dei buoni pasto. I buoni pasto saranno non nominativi. Essi dovranno possedere le caratteristiche di cui all’art. 4 del Decreto 7 giugno 2017, n.122 del Mise (Ministero dello Sviluppo Economico). Il Fornitore dovrà utilizzare, per la produzione dei Buoni pasto inerenti il presente appalto, carta conforme alle specifiche tecniche del CAM “Carta per copia e carta grafica” adottato con Decreto 4 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013) e s.m.i..”.
Caratteristiche dei buoni pasto. Il buono pasto cartaceo, oggetto della Convenzione, può avere qualsiasi valore nominale. Tale valore viene indicato dall’Amministrazione nell’ordine di acquisto. Il valore nominale riportato sul buono pasto (da riportare nella sezione “Altri elementi dell’Ordine”) rappresenta il valore spendibile dal dipendente presso gli esercizi pubblici convenzionati. Pertanto indipendentemente dall'IVA, il dipendente può acquistare alimenti fino all'importo indicato sul buono. Il buono pasto oggetto della Convenzione può essere utilizzato come buono a valore (per l’acquisto di prodotti alimentari fino al raggiungimento del valore nominale del buono) o come buono pasto parametrale (per l’acquisto di un pasto completo o ridotto presso uno specifico esercizio convenzionato). L’Amministrazione, in funzione delle proprie esigenze, utilizza la specifica modulistica per effettuare gli ordini. Sui buoni pasto è indicata, fra l’altro, la scadenza per la spendibilità del Buono pasto, da parte degli utenti: − i buoni pasto emessi fino al 31 agosto riporteranno come termine di scadenza per la spendibilità il 31 dicembre del medesimo anno di emissione; − i buoni pasto emessi a partire dal 1 settembre, invece, riporteranno come termine di scadenza per la spendibilità il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di emissione. I Buoni pasto possono essere, a seconda della scelta effettuata dall’Amministrazione, nominativi o non nominativi. Nel caso in cui siano richiesti Buoni pasto nominativi, gli stessi indicheranno, se richiesto dall’Amministrazione, l’Ufficio dell’Amministrazione per il quale sono prodotti, il nominativo o matricola del dipendente.
Caratteristiche dei buoni pasto. I Buoni pasto possono avere qualsiasi valore nominale secondo quanto richiesto dalle Amministrazioni Contraenti. I buoni pasto potranno essere, a seconda della scelta effettuata dall’Amministrazione Contraente, nominativi o non nominativi (cd. card ospiti; buoni non nominativi). Essi dovranno possedere, ai sensi del comma 4 dell’art. 4 del Decreto 7 giugno 2017, n.122 del Mise (Ministero dello Sviluppo Economico) caratteristiche tali da renderne difficile la falsificazione e garantire la tracciabilità del Buono pasto stesso. Oltre a quanto specificato nei commi 2 e 3 del predetto Decreto, i buoni/le card dovranno riportare o essere associate elettronicamente le seguenti indicazioni:
Caratteristiche dei buoni pasto. I Buoni pasto possono avere qualsiasi valore nominale secondo quanto richiesto dalle Amministrazioni Contraenti. Essi dovranno possedere, ai sensi del comma 6, dell’art. 285 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, caratteristiche tali da renderne difficile la falsificazione e garantire la tracciabilità del Buono pasto stesso. I Buoni pasto, anche ai sensi dell’art. 285 comma 5 del menzionato Regolamento, dovranno riportare le seguenti indicazioni:
Caratteristiche dei buoni pasto. I buoni pasto elettronici saranno nominativi. Essi dovranno possedere le caratteristiche di cui all’art. 4 del Decreto 7 giugno 2017, n.122 del Mise (Ministero dello Sviluppo Economico).

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: