Caratteristiche dei buoni pasto Clausole campione

Caratteristiche dei buoni pasto. I Buoni pasto possono avere qualsiasi valore nominale secondo quanto richiesto dalle Amministrazioni Contraenti. I buoni pasto potranno essere, a seconda della scelta effettuata dall’Amministrazione Contraente, nominativi o non nominativi (cd. card ospiti; buoni non nominativi). Essi dovranno possedere, ai sensi del comma 4 dell’art. 4 del Decreto 7 giugno 2017, n.122 del Mise (Ministero dello Sviluppo Economico) caratteristiche tali da renderne difficile la falsificazione e garantire la tracciabilità del Buono pasto stesso. Oltre a quanto specificato nei commi 2 e 3 del predetto Decreto, i buoni/le card dovranno riportare o essere associate elettronicamente le seguenti indicazioni: a) l’indicazione del termine (non inferiore a sei mesi dalla scadenza per la spendibilità del Buono pasto, ai sensi della lettera e) dell’art. 5 del predetto Decreto) entro il quale l’esercente potrà validamente richiedere alla società di emissione il pagamento delle prestazioni effettuate; b) la Commissione / Sconto incondizionato (rif. 1.1. Definizioni, punto 4) che il Fornitore riconoscerà all’Esercente, secondo quanto eventualmente offerto in sede di gara; i termini massimi di pagamento agli Esercenti (rif. 1.1. Definizioni, punto 23), non superiori a quelli offerti in sede di gara; c) la numerazione progressiva non ripetibile. In particolare la code-line (comprendente anche codici di controllo specifici da comunicare agli esercenti), dovrà permettere agli Esercenti attraverso specifici dispositivi di lettura la corretta lettura dei Buoni pasto Consip con riferimento agli elementi specifici dell’appalto (Valore nominale, scadenza, Commissione e termini di pagamento), facilitando l’esercente nella corretta fatturazione dei Buoni pasto Consip.
Caratteristiche dei buoni pasto. I Buoni pasto avranno un valore nominale pari a 7 (sette) euro e dovranno possedere caratteristiche tali da renderne difficile la falsificazione. I Buoni pasto, anche ai sensi dell’art 5 comma 2 del d.P.C.M. del 18/11/2005, dovranno riportare le seguenti indicazioni: - la dicitura “Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca” ; - la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione; - il valore facciale espresso in valuta corrente; - il termine temporale di utilizzo e cioè la scadenza per la spendibilità del Buono pasto, da parte degli utenti, che deve essere almeno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di emissione; - l’indicazione del termine (non inferiore a sei mesi dalla scadenza per la spendibilità del buono) entro il quale l’esercente potrà validamente richiedere alla società di emissione il pagamento delle prestazioni effettuate; - i riferimenti per l’invio della fattura da parte degli Esercenti convenzionati; - uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'Esercizio convenzionato presso il quale il Buono pasto viene utilizzato; - la dicitura «Il buono pasto non e' cumulabile, ne' cedibile ne' commerciabile, ne' convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore»; - la numerazione progressiva non ripetibile. I Buoni pasto potranno essere, a seconda della scelta effettuata dall’Amministrazione, nominativi o non nominativi. Nel caso in cui siano richiesti Buoni pasto nominativi, gli stessi dovranno indicare, se richiesto dall’Amministrazione, l’Ufficio dell’Amministrazione per il quale sono prodotti, il nominativo o matricola del Dipendente. I Buoni Pasto possono essere utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai Dipendenti. Essi sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale, non danno diritto a resti in denaro ad alcun titolo e non danno diritto a ricevere beni e prestazioni diverse da quelle indicate nel presente Capitolato. I Buoni pasto comportano l’obbligo da parte del titolare di regolare in contanti l’eventuale differenza tra il valore nominale del Buono ed il maggior costo della consumazione richiesta. Le Unità ordinanti avranno il diritto di restituire al Fornitore i buoni pasto non utilizzati entro il 31 dicembre 2013. In tal caso si procederà all’emissione di nota di credito cosi come descritto nel Capitolo 5 “Fatturazione e Pagamenti”....
Caratteristiche dei buoni pasto. I buoni pasto saranno non nominativi. Essi dovranno possedere le caratteristiche di cui all’art. 4 del Decreto 7 giugno 2017, n.122 del Mise (Ministero dello Sviluppo Economico). Il Fornitore dovrà utilizzare, per la produzione dei Buoni pasto inerenti il presente appalto, carta conforme alle specifiche tecniche del CAM “Carta per copia e carta grafica” adottato con Decreto 4 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013) e s.m.i..”.
Caratteristiche dei buoni pasto. 25 4.1. Spendibilità e restituzione dei Buoni pasto scaduti 26
Caratteristiche dei buoni pasto elettronici‌ Le tessere elettroniche destinate agli studenti dovranno essere fornite dall’affidatario senza aggravi di costi per la Stazione Appaltante e dovranno riportare le seguenti informazioni minime: • il nome dell’utente beneficiario • un numero identificativo della tessera • dicitura “Politecnico di Milano” e logo • il codice persona dell’utente beneficiario (numero identificativo a 8 cifre indicato dal Politecnico di Milano – opzionale) Le tessere, per quanto concerne il predetto servizio, dovranno essere utilizzate dai rispettivi utilizzatori titolari del diritto esclusivamente nel rispetto delle norme che regolano il servizio sostitutivo di mensa: • il loro utilizzo non dà diritto a resti in denaro ad alcun titolo, • le tessere non sono cedibili a terzi, • devono essere utilizzate esclusivamente presso gli esercizi convenzionati con la Ditta aggiudicataria e facenti parte della Rete del Politecnico di Milano.
Caratteristiche dei buoni pasto. I buoni pasto elettronici saranno nominativi. Essi dovranno possedere le caratteristiche di cui all’art. 4 del Decreto 7 giugno 2017, n.122 del Mise (Ministero dello Sviluppo Economico).
Caratteristiche dei buoni pasto. Il buono pasto cartaceo, oggetto della Convenzione, può avere qualsiasi valore nominale. Tale valore viene indicato dall’Amministrazione nell’ordine di acquisto. Il valore nominale riportato sul buono pasto (da riportare nella sezione “Altri elementi dell’Ordine”) rappresenta il valore spendibile dal dipendente presso gli esercizi pubblici convenzionati. Pertanto indipendentemente dall'IVA, il dipendente può acquistare alimenti fino all'importo indicato sul buono. Il buono pasto oggetto della Convenzione può essere utilizzato come buono a valore (per l’acquisto di prodotti alimentari fino al raggiungimento del valore nominale del buono) o come buono pasto parametrale (per l’acquisto di un pasto completo o ridotto presso uno specifico esercizio convenzionato). L’Amministrazione, in funzione delle proprie esigenze, utilizza la specifica modulistica per effettuare gli ordini. Sui buoni pasto è indicata, fra l’altro, la scadenza per la spendibilità del Buono pasto, da parte degli utenti: − i buoni pasto emessi fino al 31 agosto riporteranno come termine di scadenza per la spendibilità il 31 dicembre del medesimo anno di emissione; − i buoni pasto emessi a partire dal 1 settembre, invece, riporteranno come termine di scadenza per la spendibilità il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di emissione. I Buoni pasto possono essere, a seconda della scelta effettuata dall’Amministrazione, nominativi o non nominativi. Nel caso in cui siano richiesti Buoni pasto nominativi, gli stessi indicheranno, se richiesto dall’Amministrazione, l’Ufficio dell’Amministrazione per il quale sono prodotti, il nominativo o matricola del dipendente.

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  • Caratteristiche del servizio 1. Lo scambio dei dati e della documentazione inerenti il servizio è effettuato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l’Istituto e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le parti. In particolare si utilizza l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”. 2. L’OIL è sottoscritto con firma digitale, qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuati dall’Istituto e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la gestione del servizio di cassa; l’Istituto, nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificati, ovvero fornisce al Gestore copia dei certificati stessi; l’Istituto si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dall’Istituto nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione del un documento informatico si intendono bilateralmente condivise. 8. La trasmissione e la conservazione – a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e ii. 9. Il Gestore, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all’Istituto un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5. 10. I flussi inviati dall’Istituto entro le ore 17 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore oltre l’orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo successivo. 11. L’Istituto potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL già eseguiti dal Gestore, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazione. 12. A seguito dell’avvenuto pagamento o incasso, il Gestore predispone ed invia giornalmente all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Gestore. 13. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OIL, l’Istituto comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti e le riscossioni aventi carattere d’urgenza; il Gestore a seguito di tale comunicazione caricherà i relativi provvisori di entrata e di uscita.

  • Caratteristiche della fornitura La Ditta aggiudicataria, rendendosene garante nei confronti dell’Azienda, è tenuta all’osservanza di tutte le leggi e regolamenti attualmente vigenti in materia e di quelle che potranno essere emanate durante il periodo contrattuale da parte delle competenti autorità, per la produzione, confezionamento e distribuzione dei prodotti oggetto della fornitura. La fornitura deve comprendere, pena esclusione, oltre ai diagnostici: 1. I calibratori, se previsti dalla metodologia analitica, in numero congruo alle esigenze derivanti dalle specifiche di calibrazione della metodologia analitica. 2. I campioni di controllo per il controllo interno di qualità, su due livelli, come riportato nelle specifiche tecniche del lotto da eseguirsi anche più volte al giorno 3. I consumabili e tutti gli altri materiali necessari al funzionamento del sistema, inclusa la carta e le cartucce e i toner per le stampanti, i ricambi per le manutenzioni periodiche, ecc. 4. quanto riportato nei punti 1,2,3 dovrà essere ricompreso nel costo del reagente ovvero offerto in sconto merce. 5. Iscrizione a VEQ, su indicazione dell’azienda partecipante e/o a scelta dell’utilizzatore. (se non disponibile – relazionare) 6. La strumentazione analitica nuova di fabbrica. 7. Il gruppo statico di continuità per ciascun analizzatore offerto 8. L’ interfacciamento della strumentazione con il sistema informatico del laboratorio, con le modalità descritte nel lotto e comprensivo dell’hardware necessario 9. Work Station aggiuntiva composta da: PC (o portatile, ove richiesto, con prestazioni simili), STAMPANTE LASER, STAMPANTE BAR CODE, LETTORE LASER BAR CODE .. 10. Tutto il materiale riguardante il punto 8, 9 e tutte le opere murarie, impiantistiche e microclimatiche eseguite dalla ditta aggiudicataria per l’adeguamento dei locali dovranno rimanere, al termine dell’appalto, di proprietà della Asl, fermo restando l’obbligo della manutenzione da parte della Ditta aggiudicataria fino a tale data.

  • Caratteristiche tecniche Descrizione petrografica semplificata Dimensione dell'aggregato (analisi granulometrica e contenuto dei fini) Indice di appiattimento Dimensione per il filler Forma dell'aggregato grosso (per aggregato proveniente da riciclo) Resistenza alla frammentazione/frantumazione (per calcestruzzo Rck = C50/60)

  • Caratteristiche Il Fondo Interno, nei limiti previsti dalla normativa vigente, può investire nei seguenti strumenti finanziari: ● in parti di OICR - Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio - armonizzati e non armonizzati, che dichiarano di investire prevalentemente in strumenti finanziari di natura azionaria ● in altri strumenti finanziari di natura azionaria ● in altri strumenti finanziari di natura monetaria e in parti di OICR, armonizzati e non armonizzati, che dichiarano di investire prevalentemente nei suddetti strumenti. Le aree geografiche di riferimento e le valute di investimento sono prevalentemente quelle appartenenti ai Paesi dell’Europa, del Nord America e del Pacifico. Gli investimenti in strumenti finanziari di emittenti appartenenti ai Paesi Emergenti sono ammessi in misura ridotta fino ad un massimo del 30% del portafoglio. Tale limite si riferisce anche alle quote di OICR che investono prevalentemente nei suddetti strumenti. Gli investimenti vengono effettuati sia in attività finanziarie denominate in Euro, sia in altre valute. Le attività finanziarie espresse in valute non comprese nell’area Euro possono essere soggette a rischio di cambio; potranno essere effettuate operazioni di copertura del rischio di cambio. L’Impresa si riserva, in particolari situazioni di mercato o nel periodo di inizio commercializzazione del prodotto ovvero di fusione del Fondo Interno, di mantenere gli attivi investiti nel mercato monetario. L’Impresa utilizza un modello di gestione di tipo attivo, andando a definire in modo sistematico e adeguato l’asset allocation, volto alla massimizzazione del rendimento con particolare attenzione al parametro di riferimento individuato, dal quale potrà comunque discostarsi anche in modo significativo. Le scelte d’investimento a livello geografico, di settore e di capitalizzazione verranno effettuate in funzione della rischiosità, sia assoluta che relativa, dei mercati nonché delle aspettative sull’andamento degli stessi al fine di conseguire un’opportuna diversificazione e un’efficiente gestione del portafoglio in linea con l’asset allocation definita. Le scelte d’investimento in OICR avvengono in base ad un'analisi quantitativa e qualitativa finalizzata ad identificare gli OICR che abbiano mostrato continuità di performance nel medio periodo rispetto al mercato di riferimento, valutando con particolare attenzione il processo di investimento seguito dalla società di gestione degli OICR. In coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e operando in modo da non variarne il profilo di rischio, l’Impresa ha la facoltà di investire, non a scopo speculativo, in strumenti finanziari derivati o OICR che fanno uso di strumenti finanziari derivati. La finalità di questa operazione è sia quella di ottenere una gestione più efficace del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità dell’investimento. L’Impresa si riserva altresì la possibilità di investire il patrimonio del Fondo Interno in parti di OICR istituiti o gestiti da Imprese del Gruppo SARA, ovvero in altri strumenti finanziari emessi da Imprese del Gruppo; in tal caso sul Fondo Interno non possono gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR “collegati” acquistati. Inoltre, l’Impresa non addebita alla parte del Fondo Interno rappresentata da OICR “collegati” le commissioni di gestione, fatta eccezione per la quota parte delle commissioni individuata dall’Impresa per il servizio prestato per l’asset allocation degli OICR “collegati” e per l’amministrazione dei contratti. L’Impresa si riserva la facoltà di affidare l’attività di asset allocation e le scelte di investimento ad Intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, anche appartenenti a Società del Gruppo SARA, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dall’Impresa stessa e comunque conformi al Regolamento. Tali deleghe non implicano comunque alcun esonero e limitazione delle responsabilità dell’Impresa nei confronti del Contraenti: l’Impresa, infatti, esercita un costante controllo sulle operazioni eseguite da tali Intermediari.

  • Caratteristiche del contratto Xxxxxxxx Xxxxxxxx InvestiMeglio – MultiRamo OPEN (indicato come tariffa 901U) è un contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e unit linked, che intende soddisfare esigenze assicurative prevalentemente nell’area dell’investimento e, mediante l’attivazione delle Garanzie Complementari, nell’area della protezione della persona. Il contratto consente di investire il premio contemporaneamente negli OICR collegati al contratto e nella Gestione Separata. Il Contratto prevede che le prestazioni dovute dalla Società siano collegate sia alle variazioni del valore delle Quote di OICR, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni dei prezzi di scambio delle attività finanziarie in cui ogni singolo OICR investe e di cui le Quote sono rappresentazione, sia alla Gestione Separata Vittoria Obiettivo Crescita. Ne deriva che il contratto è caratterizzato da un grado di rischiosità variabile in funzione delle scelte di destinazione del Premio effettuate dal Contraente nell’ambito del Comparto Unit e tra la Componente Unit e la Gestione Separata. Si possono individuare le seguenti esigenze del Contraente: - in relazione all'investimento in quote di OICR, far crescere il Capitale Investito con un orizzonte temporale almeno di medio-lungo periodo in base al valore delle Quote stesse. In caso di andamento negativo del valore delle Quote, il relativo controvalore potrebbe risultare inferiore ai premi versati; - in relazione all’investimento in Gestione Separata Vittoria Obiettivo Crescita, preservare il Capitale Assicurato investito ed accrescere lo stesso in un'ottica di medio-lungo periodo, partecipando ai rendimenti della stessa; - in relazione all'eventuale sottoscrizione delle Garanzie Complementari, tutelare i beneficiari designati in caso di Decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale e/o garantire all’Assicurato una rendita vitalizia in caso di non autosufficienza. ✓ Investimento Previdenza Risparmio ✓ * Protezione * in caso di sottoscrizione delle Garanzie Complementari VITTORIA INVESTIMEGLIO – MULTIRAMO OPEN ✓ Investimento: Perseguire rendimenti finanziari interessanti assumendo un certo grado di rischio finanziario tale per cui il risultato finale potrebbe risultare inferiore alle attese, al limite anche alla somma inizialmente investita. ✓ * Protezione: Attivare delle coperture assicurative contro eventi inattesi a tutela dell’Assicurato e/o dei beneficiari e delle necessità che possono emergere in caso di eventi avversi o legati all’avanzare dell'età. di 13 S C H E D A S I N T E T I C A TAR. 901U Tipologia di Investimento Rischio nullo Rischio basso Rischio medio ✓ Rischio alto ✓ Rischio Alto: Possibili forti oscillazioni del valore dell’investimento nel tempo con la prospettiva di una forte ottimizzazione dei rendimenti e nella consapevolezza che ciò comporta il rischio di risultati anche notevolmente inferiori al capitale investito. Orizzonte Temporale Breve ✓ Medio ✓ Lungo ✓ almeno 5 anni Si invita il Contraente a prestare la massima attenzione nel fornire le risposte al Questionario di Adeguatezza: in caso di eventuale rifiuto nel rispondere alle domande o qualora le stesse dovessero evidenziare l’inadeguatezza delle esigenze del Contraente rispetto alle caratteristiche del prodotto, non sarà possibile procedere con la sottoscrizione. Al Contraente si richiede, inoltre e pena l’impossibilità di procedere con la sottoscrizione del contratto, almeno una conoscenza di base delle caratteristiche dei rischi e degli strumenti finanziari principali quali Azioni, Obbligazioni, Titoli di Stato, Fondi Comuni di Investimento, Polizze Vita Unit Linked e Gestioni di Portafogli. Una parte del premio versato viene utilizzata dalla Società per fare fronte ai Costi del contratto e non concorre dunque alla formazione delle prestazioni relative all’investimento in Gestione Separata e nelle quote di OICR. Ai sensi del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 38 del 3 giugno 2011, la movimentazione di importi in entrata e in uscita dalla Gestione Separata è soggetta a specifici limiti deliberati dall’Organo Amministrativo della Società in funzione della dimensione della Gestione stessa. Tali limiti sono riferiti a movimentazioni attuate mediante contratti (considerati nella loro totalità) stipulati da un unico Contraente o da più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi.

  • Caratteristiche principali del prodotto di credito Tipo di contratto di credito Contratto di credito revolving concesso con carta di credito ad opzione Importo totale del credito Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore. Importo massimo per il quale il conto Carta può risultare a debito (“Fido”). Sul conto Carta sono addebitati tutti gli importi connessi al rilascio e all‘utilizzo della Carta (“Addebiti”), tra cui, a titolo esemplificativo, acquisti, prelievi di contante tramite ATM, corrispettivi, interessi, commissioni, quote annuali o altri importi dovuti ad American Express. Ogni Addebito riduce il Fido disponibile e ogni rimborso mensile ricostituisce il Fido disponibile in misura pari all‘importo rimborsato (esclusi i rimborsi degli importi eccedenti il Fido), rendendo nuovamente disponibile una riserva di credito da utilizzare per altri Addebiti. Il Fido è stabilito da American Express a seguito della verifica del suo merito creditizio e potrà essere modificato da American Express alle condizioni e nei modi previsti dal contratto. Il Fido della Carta è assegnato in base alla valutazione di American Express, tra i seguenti importi: • Fido € 1.500,00 • Fido € 2.500,00 • Fido € 3.500,00 • Fido € 5.000,00 • Fido € 7.500,00 • Fido € 10.000,00 L’importo del Fido assegnato alla Carta verrà comunicato al Titolare al momento dell’accettazione. Condizioni di prelievo Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito Il Titolare può utilizzare la Carta, nei limiti del Fido, per acquistare beni o servizi presso esercizi convenzionati, anche via telefono o internet. Inoltre, se abilitato da American Express, il Titolare potrà effettuare prelievi presso macchine distributrici di contante (“ATM”) entro il limite di € 500 ogni 8 giorni e, comunque, per importi non superiori complessivamente al 20% del Fido.

  • NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO La nozione di pacchetto turistico è la seguente: “I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati I dati potranno essere comunicati a: − soggetti anche esterni all’ESTAR, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite; − altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009.

  • Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. In ogni caso, si conviene che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1. L’ Accordo Quadro è inoltre condizionata in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.