Casa (Valido per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Pemium” e “Top”) Clausole campione

Casa (Valido per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Pemium” e “Top”). Con riferimento all’articolo “Cosa assicuriamo”, questa garanzia opera con riguardo all’abitazione indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio e vale per violazioni di legge o di contratto connesse alla proprietà e/o alla conduzione dei locali di abitazione, del suo contenuto e delle sue pertinenze, esclusivamente per le seguenti fattispecie: - l’azione (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni subiti per Xxxxx illecito extracontrattuale di terzi; sono comprese le azioni intentate nei confronti del costruttore per rovina o gravi difetti dei locali di abitazione assicurati, ai sensi dell’art. 1669 codice civile; - le controversie nelle quali l’Assicurato sia convenuto in qualità di civile responsabile per danni extracontrattuali arrecati a terzi, a condizione che lo stesso abbia stipulato ed attivato una polizza di responsabilità civile per lo specifico rischio. In caso di intervento dell’assicuratore di responsabilità civile, la garanzia opera a secondo rischio, ossia esclusivamente a integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dall’assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell’art. 1917, 3° comma codice civile; nel caso in cui, invece, la polizza di responsabilità civile, pur esistente e regolarmente attivata, non sia operante per l’evento, la presente garanzia opera a primo rischio, cioè immediatamente e integralmente. L’Assicurato è tenuto a provare all’Impresa l’esistenza e l’operatività della suddetta polizza di responsabilità civile. - le controversie derivanti dalla proprietà dei locali di abitazione assicurati, del loro contenuto e delle loro pertinenze, comprese le controversie di natura condominiale e/o con il condominio; - le controversie derivanti da contratti relativi all’abitazione assicurata, al suo contenuto e alle sue pertinenze; - le controversie relative alla locazione dei locali di abitazione assicurati, a condizione che l’Assicurato sia il conduttore; - le controversie derivanti da eventuali contratti di locazione stagionale, che non superino la durata massima di sei mesi, nei quali l’Assicurato sia il conduttore. Qualora i locali di abitazione assicurati siano di proprietà dell’Assicurato e siano concessi in locazione a terzi per uso abitativo, compreso l’eventuale ufficio e/o studio professionale coesistenti e intercomunicanti con l’abitazione stessa, la copertura assicurativa è operante anche per le azioni intraprese nei confronti del conduttore, limitatamente alle seg...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).