Persone e rischi assicurati Clausole campione

Persone e rischi assicurati. Ai sensi del presente contratto nella sezione "tutela legale" sono considerati "Assicurati": - la Persona Giuridica Contraente, nelle persone dei Legali Rappresentanti; - i conducenti autorizzati dei veicoli di proprietà della Persona Giuridica Contraente; - i terzi trasportati sui veicoli assicurati. In caso di controversie fra più persone assicurate con la presente polizza, l'assicurazione si intende prestata solo a favore del conducente autorizzato. Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. 1 operano per fatti inerenti alla circolazione stradale e limitatamente alle seguenti fattispecie: 1. l'azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi; 2. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un incidente stradale; 3. il ricorso contro il provvedimento di ritiro della patente per eventi derivanti dalla circolazione stradale; 4. il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore adottato in seguito ad incidente stradale; 5. l'anticipo da parte della Società, fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a € 10.000,00 della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero. L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi alla Compagnia entro 60 (sessanta) giorni dalla data di erogazione. 6. l'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatesi all'estero.
Persone e rischi assicurati. L'assicurazione viene prestata a favore della contraente, nelle persone dei suoi legali rappresentanti, dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché a favore dei dipendenti nello svolgimento dell'attività indicata in polizza. La garanzia è altresì prestata a favore dei lavoratori temporanei e dei lavoratori parasubordinati. Per le Imprese familiari (art. 230 bis del Codice Civile) si intendono compresi in garanzia anche i familiari in quanto collaborino con il titolare dell'Impresa. L'assicurazione viene altresì prestata nell'ambito della circolazione stradale dei veicoli di proprietà dell'Azienda assicurata o dalla stessa locati, anche in leasing. La garanzia è valida anche per i veicoli di proprietà dei dipendenti dell'Azienda assicurata, semprechè l'utilizzo degli stessi sia connesso all'espletamento di servizi resi all'Azienda stessa. In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la garanzia si intende prestata esclusivamente a favore dell'Azienda contraente. L'assicurazione vale per: • l'esercizio di pretese al risarcimento di danni a persone ed a cose subiti per fatto illecito di terzi; • la difesa nei procedimenti per reati colposi; • la difesa nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera in caso di proscioglimento o di assoluzione con decisione passata in giudicato oppure in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa; • la difesa in sede penale per responsabilità amministrative sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 231/01. Gli oneri relativi a tale garanzia sono rimborsabili solo se interviene una sentenza definitiva di esclusione di responsabilità dell'azienda assicurata; l'assicurato è tenuto comunque a denunziare il sinistro nel momento in cui viene a conoscenza del procedimento penale. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa; • i procedimenti di natura tributaria o fiscale sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 472/97 e successive modifiche. Gli oneri relativi sono rimborsati solo in caso di colpa lieve degli assicurati; • le controversie individuali di lavoro con i propri dipendenti regolarmente iscritti a libro matricola o con i lavoratori parasubordinati in genere; • le controversie relative alla...
Persone e rischi assicurati. L’assicurazione viene prestata nell’ambito della vita privata e vale per il Contraente e per i componenti del suo nucleo familiare, così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico. L’assicurazione è inoltre estesa a favore dei collaboratori domestici, regolarmente assunti, in relazione all’attività svolta per conto dell’Assicurato. L’assicurazione è prestata, inoltre, per le controversie derivanti dall’uso di veicoli a motore (autovetture ad uso privato, motocicli, ciclomotori, autocarri ad uso privato, caravans, campers, roulottes, carrelli) di proprietà dei componenti del nucleo familiare del Contraente, compreso il traino di roulottes o carrelli e vale per i proprietari dei mezzi assicurati, per i conducenti autorizzati, nonché per i trasportati. In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la garanzia si intende prestata a favore del Contraente. L’Impresa assicura le spese di cui all’art.38 comprendendo in garanzia: - l’azione in sede civile (o l’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone ed a cose subiti per fatto illecito di terzi; - l’azione, in sede civile (o l’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito di procedimenti penali), per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante; - la difesa penale nei procedimenti per reati colposi; - le controversie di lavoro subordinato delle persone assicurate con il proprio datore di lavoro, nonché le controversie di lavoro con i collaboratori familiari regolarmente assunti; - le vertenze con Enti o Istituti di Assicurazioni previdenziali e sociali; - le controversie derivanti da contratti conclusi dalle persone assicurate, purché il valore in lite non sia superiore a € 15.000,00; - le controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali ove l’Assicurato dimora abitualmente o saltuariamente; - il ricorso contro il provvedimento di ritiro della patente di guida in conseguenza di eventi derivanti dalla circolazione stradale; - il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale. - dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale e/o per i procedimenti penali; - trascorsi 90 gio...
Persone e rischi assicurati. 5 Art. 5. Esclusioni 6
Persone e rischi assicurati. La copertura assicurativa viene prestata a favore dell’Assicurato che abbia subito un danno a causa di terzi nell’ambito della vita privata, nonché nell’ambito dell’attività di lavoro subordinato. In tale ultimo ambito, qualora la controversia riguardi i rapporti con il proprio datore di lavoro, la garanzia opera esclusivamente qualora sia stata attivata l’estensione di cui all’articolo 2.3.3 “Estensione Controversie con il Datore di Lavoro”. Per le controversie dipendenti o comunque connesse al rapporto di lavoro subordinato, la copertura è prestata a favore dell’Assicurato che rivesta la qualifica di operaio, impiegato, quadro, funzionario, dirigente. Sono escluse le controversie che traggano origine da altri rapporti in essere tra l’Assicurato e il datore di lavoro, quali lo svolgimento di funzioni di Amministratore, Sindaco, Direttore Generale, Consigliere, Revisore dei conti. L’Impresa garantisce all’Assicurato il pagamento dell’importo che lo stesso deve ricevere da terzi, in relazione alle somme che questi siano tenuti a pagare per capitale, interessi e spese, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati all’Assicurato per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose o animali. a) deve essere individuato il terzo civilmente responsabile; b) l’assicurato si obbliga ad agire in giudizio nei confronti del terzo civilmente responsabile; c) deve essere giudizialmente accertata la responsabilità del terzo.
Persone e rischi assicurati. L’assicurazione viene prestata a favore dei Soci durante l’esercizio dell’attività venatoria o di altre attività attinenti all’uso di armi da fuoco, anche in relazione a fatti accaduti durante i trasferimenti dalla dimora o residenza della persona assicurata al luogo di caccia e viceversa. Le garanzie valgono per i seguenti casi: 0.Xx difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni, per fatti o eventi connessi allo svolgimento dell’attività di cacciatore e/o attinenti all’attività sportiva relativa all’arma da fuoco, purché venga pronunciata nei confronti dell’Assicurato sentenza irrevocabile di proscioglimento. In tal caso, la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Resta fermo l’obbligo dell’Assicurato di procedere alla denuncia di sinistro nei termini contrattualmente previsti. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.
Persone e rischi assicurati. 1. Le prestazioni di cui all'art. 1 vengono garantite a tutela dei diritti dei soggetti Assicurati di seguito identificati: 2. Nel caso di vertenze fra Assicurati con la stessa polizza le prestazioni vengono garantite unicamente a favore del Contraente.

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  • RISCHI ASSICURATI La Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di vetro in genere pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato assicurato - esclusi i lucernari - distrutte o danneggiate per cause accidentali, anche per fatto di Terzi ed in occasione di furto o tentativo di furto, di tumulti popolari, di dimostrazioni di folla, di scioperi, serrate o grandine. Fermo quanto previsto dall’Art. 23 sono inoltre esclusi i danni: 1. conseguenti a uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, vento e cose da esso trascinate; 2. verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai. Fermo restando il massimo indennizzabile dato dalla somma assicurata, la Società non pagherà per ogni singola lastra somma superiore a Euro 1.200,00. In caso di sinistro, la Società corrisponde all’Assicurato la somma liquidata ai termini di polizza, sotto deduzione della franchigia assoluta di Euro 200,00. Nel caso di rottura di lastre la Società, a sua scelta, ha la facoltà di provvedere direttamente alla sostituzione della lastra ed in tal caso gli eventuali residui delle lastre rotte resteranno di sua proprietà. In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie di cui al Settore A - Incendio e garanzie accessorie, la Società risponderà solo per la parte di danno non coperta dalla suddetta garanzia. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei condomini del fabbricato, dell’amministratore e addetti alla pulizia e conduzione degli impianti di pertinenza dello stesso responsabili del sinistro (Art. 1916 c.c.) a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo. L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c..

  • SOGGETTI ASSICURATI La presente polizza viene stipulata per tutte le categorie per le quali il Contraente ha l’obbligo od interesse ad attivare la copertura assicurativa e vale per gli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione della partecipazione all’attività della Contraente o nello svolgimento delle mansioni dichiarate dal Contraente stesso. Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate: per l’identificazione di tali persone, si farà riferimento ai documenti depositati presso il Contraente. Il Contraente è inoltre esonerato dall’obbligo di notificare le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate. In caso di errore od omissione, avvenuti in buona fede, e riguardanti l’inclusione in garanzia o la determinazione delle somme assicurate relativamente a singoli assicurati o a categorie di assicurati per i quali l’assicurazione con oneri a carico del Contraente è obbligatoria ai sensi di legge o di CCNL, le parti convengono che l’Assicurazione si intenderà comunque valida nei termini previsti dalla legge o dal CCNL, con l’intesa che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere il maggior premio dovuto a decorrere dall’inizio della copertura.

  • Obblighi assicurativi L’IMPRESA assume in proprio ogni responsabilità civile per danni verso terzi, persone, animali o cose in dipendenza di omissioni, negligenze o quanto altro attinente all’esecuzione delle prestazioni d’appalto ad esso riferibili e espressamente solleva FEM da tali responsabilità. L’IMPRESA è ritenuta responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; resta pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi. È fatto pertanto obbligo all’IMPRESA di stipulare, a Suo esclusivo onere, con primaria Compagnia di Assicurazione di gradimento della FEM e per l’intera durata dell’appalto (ed anche per l’eventuale ulteriore periodo di proroga), apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) alle condizioni di seguito riportate: 1) La Società (Compagnia di Assicurazione) risponde delle somme che l’Assicurato (IMPRESA) sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi da lui stesso (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o da persone delle quali o con le quali debba rispondere, sia per lesioni personali sia per danni a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua qualità di Impresa dei servizi affidati dalla FEM. La polizza di assicurazione dovrà elencare esplicitamente le attività indicate all’art. 3 del CSA, compreso l’esercizio di tutte le attività complementari, preliminari ed accessorie alla attività oggetto dell’appalto. 2) L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali: - R.C.T. : Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro, sia per danni a persone che a cose, anche se appartenenti a più persone; - R.C.O.: Euro 5.000.000,00 per sinistro, ma con il limite di Euro 2.000.000,00 per persona infortunata; 3) La Società riconosce la qualifica di Assicurato anche alle Imprese subappaltatrici e subfornitrici. 4) La Società riconosce la qualifica di Terzo a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati (DPR 30 giugno 1965 n. 1124; D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38). La qualifica di Terzo si estende anche alla FEM ed a chiunque operi nell’ambito delle attività oggetto dell’appalto, compresi i relativi dipendenti. 5) In deroga e/o in aggiunta a quanto disposto dalle Condizioni generali e/o particolari di assicurazione normalmente previste dal mercato assicurativo, la garanzie viene estesa ai: a) danni a persone e cose di Xxxxx conseguenti ad incendio dei beni di proprietà dell’IMPRESA, o semplicemente in sua consegna a qualsiasi titolo o destinazione Euro 500.000,00; b) danni alle cose di Xxxxx che si trovano nel luogo ove si eseguono i lavori; c) danni a condutture, tubazioni, fognature, cavi, servizi ed impianti vari, sia fuori terra che sotterranei Euro 500.000,00; d) danni a persone e cose di Xxxxx, conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore nell’ambito del dei luoghi di svolgimento del servizio; restando inteso che sono esclusi tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione ai sensi della legge 24.12.90 n. 990. e) danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali agricole o di servizi Euro 1.000.000,00; f) danni causati da contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture e/o macchinari Euro 500.000,00. 6) La copertura assicurativa è valida anche in caso di colpa grave dell’Assicurato e delle persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge. 7) La Società rinuncia all’esercizio di surrogazione spettante ai sensi del 1916 del Codice Civile nei confronti della FEM o di qualsiasi ente o società della stessa, degli Amministratori, Dirigenti, Impiegati ed Operai della FEM e membri delle loro famiglie. 8) In caso di recesso del contratto di assicurazione la Società si impegna a darne comunicazione alla FEM, mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno 30 giorni. Copia delle polizze deve essere consegnata alla FEM prima della stipulazione del contratto/dell’inizio del servizio. Qualora l’IMPRESA sia un raggruppamenti temporaneo le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutte le mandanti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese e coprono senza, alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese mandanti. Nel caso in cui l’IMPRESA disponga già di coperture assicurative che contengano le garanzie richieste dal presente articolo, può eventualmente avvalersene, specificando che, se le polizze già in corso coprono per intero i rischi e i massimali sopra specificati, l’IMPRESA può presentare copia delle stesse polizze corredate di atto di appendice rilasciato dalle Compagnie Assicuratrici, attestante che un importo non inferiore a quanto richiesto dal presente articolo, è destinato alla copertura dei rischi derivanti dall’esecuzione del contratto e che è vincolato al rispetto dell’art. 1891 del codice civile.

  • Rischio assicurato La Società si obbliga a mettere a disposizione dell’Assicurato, nei limiti delle singole prestazioni nonché alle condizioni che seguono, una prestazione di immediato aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi fortuiti previsti nelle prestazioni descritte nel successivo Art. 8.6, sulla base della forma che risulta scelta nel Simplo di Xxxxxxx.

  • Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema−tipo previsti dall’art. 252 comma 6 del D.Lgs. 163/2006. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, cosi distinta: partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo contrattuale maggiorato dell’IVA; partita 2) per le opere preesistenti: euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 500.000,00 (cinquecentomila/00); b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). 5. La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sotto elencati rischi: − danni a cose dovuti a vibrazioni; − danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; − danni a cavi e condutture sotterranee. 6. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

  • Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto; b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000. 5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

  • Eventi assicurati Gli eventi assicurati sono: - incendio, sia totale che parziale; - azione del fulmine e esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di incendio; - furto, anche se solo tentato, del veicolo o di sue parti, comprese le targhe; - rapina del veicolo, anche se soltanto tentata. Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al veicolo nella esecuzione di questi reati, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l’uso od il possesso abusivo del veicolo stesso.

  • PRIMO RISCHIO ASSOLUTO Le garanzie di cui alla presente Sezione di Polizza sono prestate a primo rischio assoluto e pertanto, in caso di sinistro, la Società liquiderà l’eventuale danno senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del Cod. Civ.

  • Prestazioni assicurative Indicare i limiti minimi e massimi di durata del contratto oppure la durata fissa eventualmente prevista dal contratto. Descrivere le prestazioni assicurative previste dal contratto (prestazioni principali, accessorie e/o complementari), indicando le relative modalità di determinazione. Fornire separatamente per tutte le prestazioni assicurative - con l’indicazione attraverso caratteri grafici di particolare evidenza di eventuali periodi di sospensione o limitazione della copertura di rischi - le informazioni secondo il seguente schema: PRESTAZIONE IN CASO DI ………. (indicare la prestazione e ripetere le informazioni per ciascuna prestazione). Indicare l’esistenza e la misura di una eventuale garanzia di carattere finanziario offerta dall’impresa. Nell’ipotesi in cui l’impresa di assicurazione non fornisca alcuna garanzia, specificare che il contraente assume il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote. Nell’ipotesi in cui l’impresa attui un piano di allocazione per conto del contraente dei premi e dei capitali maturati ai fini dell’ottimizzazione del profilo di rischio/rendimento del contratto descriverne le modalità di funzionamento. Nei casi in cui sono presenti impegni di terzi a corrispondere al fondo importi prestabiliti, indicare i terzi obbligati e illustrare sinteticamente lo schema contrattuale allo scopo utilizzato, nonché eventuali limiti e condizioni per l’adempimento dell’impegno. Per i fondi a “capitale protetto”1 illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, le modalità gestionali adottate per la protezione. Inserire con caratteri grafici di maggiore evidenza la seguente avvertenza “Attenzione: la protezione del capitale non costituisce garanzia di rendimento o restituzione del capitale investito”. Per i costi della garanzia offerta dalla compagnia, della prestazione del terzo o della protezione rinviare al punto 11. Indicare con caratteri grafici di maggiore evidenza se e in conseguenza di quali eventi esiste la possibilità che l’entità della prestazione sia inferiore ai premi versati.

  • Cosa è assicurato Il rischio coperto dall’assicurazione è il decesso, qualunque possa esserne la causa, dell’assicurato avvenuto nel corso del periodo di durata del contratto di finanziamento. In caso di decesso dell’assicurato, la polizza vita estinguerà il debito nei confronti del Beneficiario, previa presentazione della documentazione richiesta dalla Compagnia di Assicurazione, senza rivalsa sugli eredi dell’assicurato. Per questo motivo, il Cliente è tenuto a rilasciare in sede di istruttoria del prestito apposite dichiarazioni sul suo stato di salute. La somma corrisposta è pari alle rate di prestito non ancora rimborsate, al netto dei relativi interessi come risultano dal piano di ammortamento definito alla stipula del prestito stesso. La garanzia è valida senza limiti territoriali.