Persone e rischi assicurati Clausole campione

Persone e rischi assicurati. L’Assicurazione viene prestata nell’ambito della vita privata e vale per il Contraente e per i componenti del suo nucleo familiare, così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico. L’assicurazione è inoltre estesa a favore dei collaboratori domestici, regolarmente assunti, in relazione all’attività svolta per conto dell’Assicurato. L’assicurazione è prestata, inoltre, per le controversie derivanti dall’uso di veicoli a motore (autovetture ad uso privato, motocicli, ciclomotori, autocarri ad uso privato, caravans, campers, roulottes, carrelli) di proprietà dei componenti del nucleo familiare del Contraente, compreso il traino di roulottes o carrelli e vale per i proprietari dei mezzi assicurati, per i conducenti autorizzati, nonché per i trasportati. In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la garanzia si intende prestata a favore del Contraente. L’Impresa assicura le spese di cui all’art.41 comprendendo in garanzia: - l’azione in sede civile (o l’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone ed a cose subiti per fatto illecito di terzi; - l’azione, in sede civile (o l’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito di procedimenti penali), per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come conducenti o passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante; - la difesa penale nei procedimenti per reati colposi; - le controversie di lavoro subordinato delle persone assicurate con il proprio datore di lavoro, nonché le controversie di lavoro con i collaboratori familiari regolarmente assunti; - le vertenze con Enti o Istituti di Assicurazioni previdenziali e sociali; - le controversie derivanti da contratti conclusi dalle persone assicurate , purché il valore in lite non sia superiore a € 15.000,00; - le controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali ove l’Assicurato dimora abitualmente o saltuariamente; - il ricorso contro il provvedimento di ritiro della patente di guida in conseguenza di eventi derivanti dalla circolazione stradale; - il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale. - dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale e/o per i procedimenti penali; - tr...
Persone e rischi assicurati. L'assicurazione viene prestata a favore della contraente, nelle persone dei suoi legali rappresentanti, dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché a favore dei dipendenti nello svolgimento dell'attività indicata in polizza. La garanzia è altresì prestata a favore dei lavoratori temporanei e dei lavoratori parasubordinati. Per le Imprese familiari (art. 230 bis del Codice Civile) si intendono compresi in garanzia anche i familiari in quanto collaborino con il titolare dell'Impresa. L'assicurazione viene altresì prestata nell'ambito della circolazione stradale dei veicoli di proprietà dell'Azienda assicurata o dalla stessa locati, anche in leasing. La garanzia è valida anche per i veicoli di proprietà dei dipendenti dell'Azienda assicurata, semprechè l'utilizzo degli stessi sia connesso all'espletamento di servizi resi all'Azienda stessa. In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la garanzia si intende prestata esclusivamente a favore dell'Azienda contraente. L'assicurazione vale per: • l'esercizio di pretese al risarcimento di danni a persone ed a cose subiti per fatto illecito di terzi; • la difesa nei procedimenti per reati colposi; • la difesa nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera in caso di proscioglimento o di assoluzione con decisione passata in giudicato oppure in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa; • la difesa in sede penale per responsabilità amministrative sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 231/01. Gli oneri relativi a tale garanzia sono rimborsabili solo se interviene una sentenza definitiva di esclusione di responsabilità dell'azienda assicurata; l'assicurato è tenuto comunque a denunziare il sinistro nel momento in cui viene a conoscenza del procedimento penale. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa; • i procedimenti di natura tributaria o fiscale sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 472/97 e successive modifiche. Gli oneri relativi sono rimborsati solo in caso di colpa lieve degli assicurati; • le controversie individuali di lavoro con i propri dipendenti regolarmente iscritti a libro matricola o con i lavoratori parasubordinati in genere; • le controversie relative alla...
Persone e rischi assicurati. 5 Art. 5. Esclusioni 6
Persone e rischi assicurati. Ai sensi del presente contratto nella sezione "tutela legale" sono considerati "Assicurati": - la Persona Giuridica Contraente, nelle persone dei Legali Rappresentanti; - i conducenti autorizzati dei veicoli di proprietà della Persona Giuridica Contraente; - i terzi trasportati sui veicoli assicurati. In caso di controversie fra più persone assicurate con la presente polizza, l'assicurazione si intende prestata solo a favore del conducente autorizzato. Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. 1 operano per fatti inerenti alla circolazione stradale e limitatamente alle seguenti fattispecie:
Persone e rischi assicurati. La copertura assicurativa viene prestata a favore dell’Assicurato che abbia subito un danno a causa di terzi nell’ambito della vita privata, nonché nell’ambito dell’attività di lavoro subordinato. In tale ultimo ambito, qualora la controversia riguardi i rapporti con il proprio datore di lavoro, la garanzia opera esclusivamente qualora sia stata attivata l’estensione di cui all’articolo 2.3.3 “Estensione Controversie con il Datore di Lavoro”. Per le controversie dipendenti o comunque connesse al rapporto di lavoro subordinato, la copertura è prestata a favore dell’Assicurato che rivesta la qualifica di operaio, impiegato, quadro, funzionario, dirigente. Sono escluse le controversie che traggano origine da altri rapporti in essere tra l’Assicurato e il datore di lavoro, quali lo svolgimento di funzioni di Amministratore, Sindaco, Direttore Generale, Consigliere, Revisore dei conti. L’Impresa garantisce all’Assicurato il pagamento dell’importo che lo stesso deve ricevere da terzi, in relazione alle somme che questi siano tenuti a pagare per capitale, interessi e spese, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati all’Assicurato per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose o animali.
Persone e rischi assicurati. ✓ Famiglia Ai sensi del presente contratto, per la sezione Famiglia, sono considerati “assicurati”: - i Vigili del Fuoco indicati in polizza e i componenti del nucleo familiare come risulta da idonea certificazione dello stato di famiglia, nonché i collaboratori domestici regolarmente assunti in relazione all’attività svolta per conto dell’assicurato. Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente art. 1 operano limitatamente alle fattispecie di seguito indicate, per fatti inerenti alla vita privata o, con riferimento alla garanzia di cui al successivo punto 5), all’attività di lavoratori dipendenti delle persone assicurate, con esclusione dell’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa e/o altre tipologie di collaborazione:
Persone e rischi assicurati. 1. Le prestazioni di cui all'art. 1 vengono garantite a tutela dei diritti dei soggetti Assicurati di seguito identificati:
Persone e rischi assicurati. Ai sensi del presente contratto sono considerati “assicurati”: - i Capitani associati al Collegio aventi titolo professionale in base al quale sono imbarcati su navi quali Comandanti, Direttori di macchina, Ufficiali di coperta e di macchina, o di Rimorchio della navigazione interna. L’assicurazione vale per:
Persone e rischi assicurati. L’assicurazione viene prestata a favore dei Soci durante l’esercizio dell’attività venatoria o di altre attività attinenti all’uso di armi da fuoco, anche in relazione a fatti accaduti durante i trasferimenti dalla dimora o residenza della persona assicurata al luogo di caccia e viceversa. Le garanzie valgono per i seguenti casi: 0.Xx difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni, per fatti o eventi connessi allo svolgimento dell’attività di cacciatore e/o attinenti all’attività sportiva relativa all’arma da fuoco, purché venga pronunciata nei confronti dell’Assicurato sentenza irrevocabile di proscioglimento. In tal caso, la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Resta fermo l’obbligo dell’Assicurato di procedere alla denuncia di sinistro nei termini contrattualmente previsti. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • RICHIAMATI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 19, comma 1, lett. l); - la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l'art. 13; - l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; - l’art. 1, commi 16 e 44, lett. c), della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che “D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”; - il D.M. 14 Marzo 2003 recante “Istituzione, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere”; - l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - l’art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda; - l’art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge di cui trattasi, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative; - l’art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 66/2014, come da ultimo modificato dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali, tra gli altri, le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, le regioni, gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione; per le categorie di beni e servizi individuate dal d.p.c.m. di cui sopra l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; - l’art. 9, comma 2, del più volte citato decreto-legge n. 66/2014, come modificato dall’art. 1, comma 499 della L. 208/2015, ove si prevede ora che i soggetti possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e che, per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al punto precedente, l’ambito territoriale di competenza dei soggetti aggregatori aventi natura di Città Metropolitana o di Provincia coincide con la regione di riferimento; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014 di attuazione dell’articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; - la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 con la quale l’Autorità stessa ha proceduto all’iscrizione nell’elenco dei 33 soggetti in possesso dei prescritti requisiti, tra i quali figura anche la Città Metropolitana di Genova, che aveva presentato apposita istanza in tal senso; - l'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; - l’art. 1, comma 512, della citata legge n. 208/2015, in forza del quale al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; - l’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, recante norme in materia di istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ove si dispone che “Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all’anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico”; - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli articoli 37-39; - la “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova, con particolare riferimento all’Art. 9 in merito alle convenzioni di servizio;