CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE Clausole campione

CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE. In nessun caso Xxxxxx potrà essere ritenuta responsabile per malfunzionamenti o interruzione dei servizi erogati in ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, incendi, scoppi, scioperi, pandemie, terremoti, alluvioni, ecc. e per qualsiasi causa al di fuori della propria diretta gestione e/o prevedibilità.
CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE. Telecom Italia, pur impegnandosi ad assicurare la migliore funzionalità del Servizio, non sarà responsabile nei confronti del Cliente per la sospensione/interruzione del Servizio ascrivibile a caso fortuito, forza maggiore come in ogni altra ipotesi di legge, quali tra l’altro, inadempienze e/o inefficienze di altri gestori di telecomunicazioni, attività e/o decisioni governative o della Pubblica Amministrazione e/o modifiche e/o manutenzioni straordinarie non prevedibili della rete o, comunque, indispensabili per la sua funzionalità.
CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE. Il Venditore sarà esonerato da ogni responsabilità quando la mancata esecuzione delle sue obbligazioni contrattuali sia stata resa totalmente o parzialmente, in via temporanea o definitiva, impossibile o commercialmente inesigibile da caso fortuito, forza maggiore, o comunque da eventi al di fuori del ragionevole controllo del Venditore. Rientrano tra le cause che scusano l’inadempimento a titolo esemplificativo ma non esaustivo eventi naturali, incendi, inondazioni,guerre, incidenti, esplosioni, guasti alle macchine, controversie fra i lavoratori e i datori di lavoro, indisponibilità di energia, di utenze,di trasporti oppure delle materie prime dalle quali il prodotto è ricavato direttamente o indirettamente, nonché gli scioperi, anche parziali, locali e nazionali, o anche delle sole maestranze del Venditore e qualsiasi interruzione dell’attività produttiva o commerciale. Se uno degli eventi di cui sopra ritarda l’esecuzione del contratto per più di 30 giorni, sia l’Acquirente che il Venditore avranno la facoltà di recedere unilateralmente dalla parte di contratto ineseguibile con una dichiarazione scritta alla controparte.
CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE. 6.1. Lo Spedizioniere non sarà responsabile per inadempimenti contrattuali dovuti ad incendio, inondazione, sciopero, agitazione sindacale, insurrezioni, stato di guerra o atti simili, elementi naturali, embargo, condizioni climatiche impossibilitanti, atti dell'Amministrazione di uno Stato o delle Dogane, caso fortuito e forza maggiore o qualsiasi altra causa al di fuori del proprio ragionevole controllo e non imputabile ad essa, a condizione che detti eventi non potessero essere previsti nel momento in cui il Contratto è stato concluso.
CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE. Lepida non sarà responsabile dei propri inadempimenti ad alcuna delle obbligazioni previste nel Contratto qualora sia in grado di provare che si sia verificata una delle tre seguenti condizioni: • che l’inadempimento è stato provocato da un evento fortuito totalmente al di fuori del suo controllo; • che non era ragionevole aspettarsi che Lepida, al momento di sottoscrivere il Contratto tenesse in considerazione la possibilità di verificarsi di tale evento ed i suoi effetti; • che non era ragionevolmente possibile evitare o porre rimedio a detto evento o quantomeno ai suoi effetti. Oltre alle condizioni sopra descritte, Lepida non potrà altresì essere ritenuta responsabile per le situazione definibili causa di “Forza Maggiore” e di seguito esposte a titolo esemplificativo ma non esaustivo: di guerra e sue conseguenze, rivoluzioni, insurrezioni, ostilità belliche, invasioni, ribellioni, sommosse, interruzioni nell’erogazione di energia elettrica, interruzione sospensione o soppressione delle dorsali primarie delle linee di comunicazione, blocco dei trasporti, incendio, inondazioni, terremoti, scioperi nazionali, serrate, atti di terrorismo, espropriazioni, confische o distruzioni ordinate da Autorità Governative, divieti restrizioni e ordini delle Autorità Pubbliche, catastrofi naturali. In presenza di causa di “Forza Maggiore”, Lepida deve darne comunicazione al Cliente senza indugio e adempiere le proprie obbligazioni non appena sarà venuto meno l’evento di “Forza Maggiore”. Qualora l’evento di “Forza Maggiore” continui e produca i suoi effetti per un periodo superiore ai 30 giorni, il Cliente avrà facoltà di risolvere il Contratto senza alcuna responsabilità a carico di Lepida. E’ in ogni caso esclusa la risarcibilità del maggior danno.
CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE. 1. Una parte non sarà responsabile nei confronti dell'altra per caso fortuito (intendendosi come tali eventi improvvisi e imprevedibili quali, a titolo esemplificativo: caduta di fulmini, “bombe d’acqua”, tempeste improvvise, trombe d’aria) forza maggiore e/o per i ritardi o per la mancata esecuzione dei suoi compiti dovuti in via diretta o indiretta a circostanze fuori dal proprio controllo.
CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE. 1. La Banca è esonerata da qualsiasi responsabilità nei confronti del Cliente e non risponde di danni dallo stesso subiti e/o effettua risarcimenti a qualsiasi titolo, nei casi di forza maggiore (compresi gli scioperi del personale) e di caso fortuito che possano verificarsi presso la Banca o presso suoi corrispondenti, anche non bancari, e in tutti i casi in cui abbia agito in conformità a obblighi di legge o da disposizioni cogenti di autorità pubbliche alle quali essa deve adempiere.
CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE. 15.1 ASTEGIANO SRL non risponderà per inadempimento di qualsiasi obbligazione contrattuale o per ritardo nell’adempimento causati o derivati da: terremoto, incendio, alluvione, pandemia, invasione, insurrezione, rivolta, ordine d’autorità civili o militari, stato d’allarme, mobilitazione, blocco, guerra (anche in Stati indirettamente interessati alla Fornitura), sciopero, agitazione sindacale, occupazione degli stabilimenti, serrata, embargo, interruzione d’ogni tipo di trasporto merci, e comunque qualsiasi circostanza che sia al di fuori del controllo di ASTEGIANO SRL, anche se qui non espressamente elencata.
CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE. TIM, pur impegnandosi ad assicurare la migliore funzionalità del Servizio, non sarà responsabile nei confronti del Cliente per la sospensione/interruzione del Servizio ascrivibile a caso fortuito, forza maggiore come in ogni altra ipotesi di legge, quali tra l’altro, inadempienze e/o inefficienze di altri gestori di telecomunicazioni, attività e/o decisioni governative o della Pubblica Amministrazione e/o modifiche e/o manutenzioni straordinarie non prevedibili della rete o, comunque, indispensabili per la sua funzionalità.
CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE. Art. 15 - UNVORHERGESEHENES EREIGNIS UND HÖHERE GEWALT