CASO. E.E., creditore di una ASL, pignorava le disponibilità della stessa presso l’istituto tesoriere Banco di Napoli s.p.a. (oggi Intesa San Paolo s.p.a.). La banca dichiarava la sussistenza di un saldo attivo sul conto di tesoreria per oltre 17 milioni di Euro, limitandosi però a specificare che detta somma era già integralmente vincolata in virtù di precedenti pignoramenti e che dal momento del pignoramento non si erano verificate ulteriori disponibilità. Su tale dichiarazione sorgeva contestazione circa la completezza della stessa, in quanto la ASL non aveva indicato gli estremi dei precedenti pignoramenti, cosicché il giudice dell’esecuzione invitava espressamente la terza debitrice ad integrare la dichiarazione, fornendo le indicazioni mancanti (ivi inclusa l’esibizione delle scritture contabili) ed avvisandola che, in mancanza, avrebbe considerato verificati gli effetti di cui all’art. 548, co. 2, c.p.c. e, quindi, avrebbe considerato la dichiarazione come implicitamente positiva. La banca non provvedeva ad integrare la dichiarazione e così il giudice dell’esecuzione disponeva l’assegnazione delle somme pignorate. L’istituto tesoriere impugnava l’ordinanza di assegnazione ex art. 617 c.p.c. e l’opposizione era accolta dal Tribunale di Torre Annunziata. Il creditore ricorreva, pertanto, in cassazione sulla base di tre motivi. Prima della data fissata per l’udienza, si costituivano gli eredi di E.E. in seguito al suo decesso dopo la proposizione del ricorso. La ASL intimata non svolgeva attività difensiva.
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CASO. E.E., creditore Una creditrice interveniva in una procedura esecutiva immobiliare in forza di una ASLsentenza provvisoriamente esecutiva del Tribunale di Roma e si rendeva, pignorava le disponibilità della stessa presso l’istituto tesoriere Banco di Napoli s.p.a. (oggi Intesa San Paolo s.p.a.). La banca dichiarava la sussistenza altresì, cessionaria del credito vantato dal procedente nei confronti dell’esecutato, nonché di un saldo attivo sul conto ulteriore credito avente titolo nella medesima sentenza in forza della quale aveva svolto l’intervento, venendo, così, a cumulare tre distinte ragioni creditorie. Poiché, nel frattempo, l’efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di tesoreria Roma era stata sospesa, l’intervenuta, in occasione dell’udienza fissata per oltre 17 milioni l’approvazione del progetto di Eurodistribuzione, limitandosi però formulava richiesta di accantonamento delle somme a specificare che detta somma era già integralmente vincolata lei spettanti, ma il giudice la respingeva. Fissata una nuova udienza per l’approvazione di un secondo progetto di riparto, la medesima creditrice chiedeva l’assegnazione delle somme spettantile sia in virtù della sentenza del Tribunale di precedenti pignoramenti Roma (che aveva, frattanto, riacquistato efficacia esecutiva), sia quale cessionaria del credito del procedente, che non era stato soddisfatto in precedenza perché la sentenza azionata era di condanna generica e che dal momento del pignoramento non si erano verificate ulteriori disponibilità. Su tale dichiarazione sorgeva contestazione circa la completezza della stessa, in quanto la ASL non aveva indicato gli estremi dei precedenti pignoramenti, cosicché il giudice dell’esecuzione invitava espressamente la terza debitrice ad integrare la dichiarazione, fornendo le indicazioni mancanti (ivi inclusa l’esibizione delle scritture contabili) ed avvisandola che, in mancanza, avrebbe considerato verificati gli effetti di cui all’art. 548, co. 2, c.p.c. evaleva, quindi, avrebbe considerato la dichiarazione come implicitamente positivatitolo esecutivo; motivo per cui, con riguardo allo stesso identico credito, il procedente si era procurato, nelle more, un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, svolgendo intervento e cedendo pure esso alla creditrice che aveva acquistato in precedenza quello che trovava titolo nella sentenza di condanna generica. La banca non provvedeva ad integrare la dichiarazione e così Poiché il giudice dell’esecuzione disponeva l’assegnazione delle somme pignoratedell’esecuzione, nondimeno, escludeva dal riparto tutti i crediti dell’istante, quest’ultima proponeva opposizione ai sensi degli artt. L’istituto tesoriere impugnava l’ordinanza di assegnazione ex art. 512 e 617 c.p.c. e l’opposizione era accolta dal Tribunale di Torre Annunziata. Il creditore ricorreva., pertanto, in cassazione sulla base di tre motivi. Prima della data fissata che veniva respinta con sentenza impugnata con ricorso per l’udienza, si costituivano gli eredi di E.E. in seguito al suo decesso dopo la proposizione del ricorso. La ASL intimata non svolgeva attività difensivacassazione.
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CASO. E.E.L’attore ha citato in giudizio la società committente per veder dichiarata la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti, creditore avendo la convenuta violato l’obbligo di una ASLcollaborazione e buona fede tra le parti e non consentito all’appaltatrice di eseguire le opere appaltate, pignorava le disponibilità della stessa presso l’istituto tesoriere Banco rendendosi pertanto colpevole di Napoli s.p.agrave inadempimento. (oggi Intesa San Paolo s.p.a.)L’attrice chiedeva altresì il riconoscimento del risarcimento del danno. L’oggetto del contratto di appalto era la realizzazione di un’opera di pavimentazione di un capannone industriale. La banca dichiarava committente, dopo aver riscontrato alcune difformità nella colorazione del materiale fornito dall’appaltatrice aveva infatti interrotto i lavori di pavimentazione impedendo all’appaltatrice di proseguire e ultimare l’opera. Nel giudizio si è quindi costituita la sussistenza committente, la quale ha chiesto il rigetto delle domande attoree e l’accertamento ex artt. 1662, comma 2 e 1453 c.c. dell’inadempimento dell’appaltatrice. In via subordinata la committente ha insistito per l’annullamento del contratto di un saldo attivo sul conto appalto per dolo determinante ex artt. 1427, 1439 e 1429 n. 2 c.c. o, in via di tesoreria ulteriore subordine, per oltre 17 milioni errore essenziale e riconoscibile. La convenuta ha infatti dedotto che ad essere inadempiente era l’attrice, in ragione del fatto che a seguito della inadatta realizzazione dell’opera posta in essere dall’appaltatrice in altro cantiere, aveva scoperto di Euro, limitandosi però a specificare che detta somma era già integralmente vincolata in virtù di precedenti pignoramenti e che dal momento del pignoramento non si erano verificate ulteriori disponibilità. Su tale dichiarazione sorgeva contestazione circa la completezza della stessaessere stata raggirata dalla società attrice, in quanto nel campione per la ASL selezione che aveva effettuato l’appaltatrice stessa non aveva indicato gli estremi era stato utilizzato il materiale ordinato, ma erano stati aggiunti dei precedenti pignoramenti, cosicché il giudice dell’esecuzione invitava espressamente pigmenti composti dalla stessa inducendo in errore la terza debitrice ad integrare la dichiarazione, fornendo le indicazioni mancanti (ivi inclusa l’esibizione delle scritture contabili) ed avvisandola che, in mancanza, avrebbe considerato verificati gli effetti di cui all’art. 548, co. 2, c.p.c. e, quindi, avrebbe considerato la dichiarazione come implicitamente positiva. La banca non provvedeva ad integrare la dichiarazione e così il giudice dell’esecuzione disponeva l’assegnazione delle somme pignorate. L’istituto tesoriere impugnava l’ordinanza di assegnazione ex art. 617 c.p.c. e l’opposizione era accolta dal Tribunale di Torre Annunziata. Il creditore ricorreva, pertanto, in cassazione sulla base di tre motivi. Prima della data fissata per l’udienza, si costituivano gli eredi di E.E. in seguito al suo decesso dopo la proposizione convenuta nella conclusione del ricorso. La ASL intimata non svolgeva attività difensivacontratto.
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CASO. E.E.[1] Tizio (mediatore) conveniva in giudizio Xxxx e Xxxxxxxxx, creditore al fine di ottenerne la loro condanna al pagamento della provvigione maturata a seguito dell'attività di mediazione posta in essere dal primo e finalizzata all'acquisto di un immobile. Xxxxx sosteneva che le parti avrebbero concluso l’affare cui è subordinato, ai sensi dell’art. 1755 c.c., il pagamento della provvigione del mediatore e che tale affare si sarebbe perfezionato a seguito dell’invio di una ASLproposta irrevocabile d’acquisto, pignorava “gradita” dal promittente venditore seppure con l’auspicio di pervenire a un accordo migliore. Secondo il mediatore, cioè, si sarebbe formato comunque un accordo vincolante (nella specie un preliminare di preliminare) tale da rendere esigibile la provvigione. Si costituivano in giudizio le disponibilità della stessa presso l’istituto tesoriere Banco parti convenute, contestando l’assunto attoreo e affermando non essere dovuta alcuna provvigione perché nei fatti all’intesa iniziale non era seguito alcunché di Napoli s.p.a. (oggi Intesa San Paolo s.p.a.). La banca dichiarava la sussistenza di un saldo attivo sul conto di tesoreria per oltre 17 milioni di Euro, limitandosi però a specificare che detta somma era già integralmente vincolata in virtù di precedenti pignoramenti e che dal momento del pignoramento non si erano verificate ulteriori disponibilità. Su tale dichiarazione sorgeva contestazione circa la completezza della stessa, in quanto la ASL non aveva indicato gli estremi dei precedenti pignoramenti, cosicché il giudice dell’esecuzione invitava espressamente la terza debitrice ad integrare la dichiarazione, fornendo le indicazioni mancanti (ivi inclusa l’esibizione delle scritture contabili) ed avvisandola che, in mancanza, avrebbe considerato verificati gli effetti di cui all’art. 548, co. 2, c.p.c. e, quindi, avrebbe considerato la dichiarazione come implicitamente positiva. La banca non provvedeva ad integrare la dichiarazione e così il giudice dell’esecuzione disponeva l’assegnazione delle somme pignorate. L’istituto tesoriere impugnava l’ordinanza di assegnazione ex art. 617 c.p.c. e l’opposizione era accolta dal Tribunale di Torre Annunziataconcreto. Il creditore ricorrevaTribunale e successivamente la Corte d’Appello respingevano la domanda attorea, pertanto, in cassazione sulla base escludendo che l’affare fosse stato concluso; posto che le parti non avevano concluso un contratto preliminare di tre motivi. Prima della data fissata per l’udienzacompravendita, si costituivano gli eredi escludeva che il semplice preliminare di E.E. preliminare potesse legittimare la richiesta di pagamento della provvigione, anche a prescindere dall’esatta sussunzione della fattispecie concreta alla nozione di preliminare di preliminare. Xxxxx proponeva ricorso in seguito al suo decesso dopo Cassazione per ottenere la proposizione riforma della decisione del ricorso. La ASL intimata non svolgeva attività difensivagiudice del merito.
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CASO. E.E., creditore Due istituti di credito ottenevano altrettanti decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi nei confronti di una ASLsocietà che, pignorava le disponibilità della stessa presso l’istituto tesoriere Banco nelle more dei relativi giudizi di Napoli s.p.aopposizione, veniva dichiarata fallita. (oggi Intesa San Paolo s.p.a.). La banca dichiarava la sussistenza Le domande di un saldo attivo sul conto di tesoreria per oltre 17 milioni di Euroammissione al passivo proposte dalle banche erano respinte, limitandosi però a specificare che detta somma era già integralmente vincolata in virtù di precedenti pignoramenti e che dal momento del pignoramento non si erano verificate ulteriori disponibilità. Su tale dichiarazione sorgeva contestazione circa la completezza della stessastante l’inopponibilità alla curatela dei decreti ingiuntivi, in quanto non definitivi alla data del fallimento. Dopo la ASL non aveva indicato gli estremi dei precedenti pignoramentichiusura della procedura concorsuale, cosicché contro la società tornata in bonis veniva promossa un’espropriazione immobiliare, nel cui ambito i medesimi istituti di credito svolgevano intervento in forza degli stessi decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi conseguiti prima della dichiarazione di fallimento, grazie ai quali avevano pure proceduto – sempre in epoca anteriore al fallimento – all’iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni successivamente pignorati. Venduti questi ultimi, il giudice dell’esecuzione invitava espressamente la terza debitrice ad integrare la dichiarazione, fornendo le indicazioni mancanti (ivi inclusa l’esibizione delle scritture contabili) ed avvisandola cheprofessionista delegato predisponeva il progetto di distribuzione, in mancanzacui era previsto il soddisfacimento dei crediti azionati dalle banche, avrebbe considerato verificati gli effetti con il rispettivo privilegio ipotecario. Respinte le contestazioni mosse dagli altri creditori, il piano di cui all’art. 548riparto veniva approvato con ordinanza fatta oggetto di opposizione, co. 2con la quale si chiedeva di escludere dalla distribuzione del ricavato i crediti delle banche per inesistenza del titolo esecutivo, c.p.c. eaccertandosi, quindialtresì, avrebbe considerato la dichiarazione come implicitamente positival’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte sui beni pignorati. La banca non provvedeva ad integrare la dichiarazione e così il giudice dell’esecuzione disponeva l’assegnazione delle somme pignorate. L’istituto tesoriere impugnava l’ordinanza di assegnazione ex art. 617 c.p.c. e l’opposizione era accolta dal sentenza del Tribunale di Torre Annunziata. Il creditore ricorreva, pertanto, in cassazione sulla base di tre motivi. Prima della data fissata Foggia che aveva respinto l’opposizione veniva impugnata con ricorso per l’udienza, si costituivano gli eredi di E.E. in seguito al suo decesso dopo la proposizione del ricorso. La ASL intimata non svolgeva attività difensivacassazione.
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